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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 25/09/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di FROSINONE – Sezione civile Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FROSINONE
- Sezione Civile - In composizione monocratica nella persona del giudice designato ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa in I grado, iscritta al RG n. 390/2021, avente ad OGGETTO domanda di risarcimento danni per responsabilità professionale, VERTENTE TRA
(CF: , residente a Ceccano (Fr), Parte_1 C.F._1 prese isgiuntamente, dagli Avv.ti Loredana Di Folco e Luca Esposito, elettivamente domiciliato presso il loro studio a Isola del Liri (FR), Via Colle San Lorenzo n. 1 ATTORE E Avv. (CF: ), residente a Controparte_1 C.F._2
Roma, Via A. Crivellucci n. 44, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Piacitelli, elettivamente domiciliato presso il suo studio a Frosinone in Via Isonzo n. 5. CONVENUTO
NONCHÉ
(CF: ), con riferimento al Parte_2 Parte_3 P.IVA_1 ti 71 e co . 338029844860 in persona del Presidente e legale rapp.te p.t. Avv. Luigi Mancuso, con sede a San Cesario sul Panaro (MO), Corso Libertà n. 53, rappresentata e difesa, anche in via disgiunta, dagli Avv.ti Andrea Sirena e Monica Pelosi, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima a Pofi (Fr), Borgo Garibaldi n. 14. E GENERALI (CF: PIVA: ), con Parte_4 P.IVA_2 P.IVA_3 riferimento al rischio assunto con il certificato N. 280952723, in persona dei legali rapp.ti p.t. Dott. e Dott. , con sede in Mogliano Veneto Controparte_2 Controparte_3
(TV), Vi 4, rapp a dall'Avv. Giuseppe Ciliberti, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Monte Zebio n. 28. TERZE CHIAMATE IN CAUSA
CONCLUSIONI: ha così concluso: precisa le conclusioni riportandosi a quelle Parte_1 azione e nei successivi scritti difensivi di parte attrice, da intendersi qui per integralmente formulate e trascritte, e ne chiede l'integrale accoglimento;
chiede, pertanto, che la causa sia trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc (cfr. le note scritte del 08.05.2025 giusta il decreto del 17 ottobre 2024 ritualmente comunicato, così come risulta regolarmente comunicato il provvedimento del 12 Pag. 1 a 16 Tribunale ordinario di FROSINONE – Sezione civile Sentenza
maggio 2025 con il quale il Tribunale intestato ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di rito ex art. 190 comma 1 cpc).
-l'Avv. ha così concluso: “Voglia il Giudice adito con rigetto Controparte_1 di ogni c
-nel merito, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto, per i motivi sopra specificati;
-in via subordinata, in caso di accertamento di responsabilità e di condanna dell'Avv. CP_1
dichiarare e condannare le società terze chiamate in causa, ognuna per qu
[...]
a, a tenere manlevato ed indenne il convenuto da ogni conseguenza pregiudizievole che allo stesso possa derivare dall'accoglimento anche parziale della domanda di parte attrice;
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di causa” (cfr. le note scritte del 09.05.2025 giusta il decreto del 17 ottobre 2024 ritualmente comunicato, così come risulta regolarmente comunicato il provvedimento del 12 maggio 2025 con il quale il Tribunale intestato ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di rito ex art. 190 comma 1 cpc).
ha così concluso: “Piaccia all'Ill.mo Controparte_4
- in merito alla domanda proposta dal Signor nei confronti dell'Avvocato Parte_1
Controparte_1
per tutti i motivi esposti in narrativa, respingere la stessa in quanto infondata tanto in fatto quanto in diritto;
- in via subordinata, e per la denegata ipotesi in cui la domanda dovesse trovare accoglimento, disporre un'equa riduzione del quantum richiesto, riconoscendo dovuto il solo minor importo risultante di giustizia ad istruttoria ultimata;
- in merito alla domanda proposta dall'Avvocato nei confronti di Controparte_1
Controparte_4 ichiarare il difetto di copertura assicurativa e/o la inoperatività della polizza e/o l'inesistenza della garanzia assicurativa e/o comunque l'inesistenza dell'obbligo di indennizzo a carico di in relazione ai fatti per Controparte_4 cui è causa per tutti i motivi indicati in atti e conseguentemente rigettare la domanda;
- in via subordinata, disporre un'equa riduzione degli importi eventualmente riconosciuti dovuti dal convenuto all'attore e comunque ridurre equamente l'indennizzo richiesto dall'assicurato, con condanna dell'esponente compagnia assicurativa in manleva al pagamento del solo minor importo risultante di giustizia ad istruttoria ultimata, comunque nei limiti del massimale e detratta la franchigia di Euro 500,00;
- in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del procedimento, oltre rimborso spese generali ex art. 14 l.p.f., c.p.a. ed i.v.a. come per legge” (cfr. le note scritte del 09.05.2025 giusta il decreto del 17 ottobre 2024 ritualmente comunicato, così come risulta regolarmente comunicato il provvedimento del 12 maggio 2025 con il quale il Tribunale intestato ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di rito ex art. 190 comma 1 cpc).
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-GENERALI ha così concluso: “Piaccia all'On. Tribunale, contrariis Parte_4 rejectis, rigettare domanda ex adverso proposta in quanto prescritto ex art. 2952 c.c. il preteso diritto indennitario vantato nei confronti della concludente, il tutto per quanto osservato al punto 1 della premessa del presente atto, comunque essendo la pretesa infondata in fatto e in diritto e peraltro sfornita di prova. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda formulata nei confronti della concludente, dichiarare, con ogni conseguenza sulla eventuale obbligazione indennitaria a carico della concludente, che la garanzia assicurativa prestata opera con le forme, modalità e termini di cui alla polizza n. 280952723, e in particolare, fermo il massimale di cui alla narrativa del presente atto, con uno scoperto del 5% sull'ammontare del danno ad esclusivo carico dell' In ogni caso con vittoria di spese e compensi, spese generali, Iva e Cap, del Parte_5 presente giudizio” (cfr. le note scritte del 06.05.2025 giusta il decreto del 17 ottobre 2024 ritualmente comunicato, così come risulta regolarmente comunicato il provvedimento del 12 maggio 2025 con il quale il Tribunale intestato ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di rito ex art. 190 comma 1 cpc).
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione del 29.01.2021 notificato in data 04.02.2021 il Sig. Pt_1
citava in giudizio l'Avv. chiedendo l'accert
[...] Controparte_1 sponsabilità professio la conseguente condanna al risarcimento dei danni patrimoniali commisurati alle differenze retributive e alla contribuzione previdenziale (oltre alle spese del giudizio di appello per la relativa condanna all'esito del procedimento rg n. 2718/2015) che sarebbero spettate all'attore ove il Tribunale a tal fine adito dal con il Pt_1 patrocinio dell'Avv. avesse accolto il ricorso da questi proposto, CP_1 riconoscendo il rapp o subordinato (di fatto, effettivamente) svolto dall'attore alle dipendenze della Provincia di Frosinone, il cui mancato accertamento sarebbe stato causato dalla negligenza professionale dell'avvocato.
L'attore esponeva che dal 2.05.1998 al 30.12.2010 era stato assunto alle dipendenze della Provincia di Frosinone nell'ambito del “Progetto di lavori socialmente utili per crisi aziendale Lavoratori ex Elcat Sud Spa”, approvato dall'Ente con deliberazione di GP n. 1545 del 18.12.1997. Il Sig. in particolare, affidato al settore della Salvaguardia e cura Pt_1 dell'am del territorio, era addetto al “Miglioramento del Servizio di NU” con la qualifica di “montatore”. Esponeva altresì che, sin dal principio, era stato collocato nell'ufficio Tosap della Provincia a svolgere mansioni da “istruttore”. Tali mansioni erano state confermate anche con l'adozione di un nuovo progetto “relativo ai lavoratori ex
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Elcat”, approvato dalla Provincia con deliberazione di GP n. 109 del 23/04/1999. Al termine del periodo di lavoro come SU (per effetto di proroghe semestrali), l'odierno attore veniva quindi assunto in qualità di impiegato, a far data dal 31.12.2010, con le stesse mansioni precedentemente svolte, osservando dal principio e fino al 2005 un orario di 20 ore settimanali, successivamente portato a 36 ore fino all'assunzione definitiva, ricevendo per l'esubero una integrazione economica parametrata al livello C1 del CCNL comparto Regioni e Autonomie locali. Nell'atto introduttivo del presente giudizio, il Sig. elencava le mansioni Pt_1 affidategli, dall'inizio del rapporto di lavoro, dall ovinciale, riguardanti l'ufficio del “contenzioso prima istanza”, sempre svolte sotto la direzione e la sorveglianza del Dirigente del Settore Finanziario – Tosap, di fatto prestando attività lavorativa comparabile a quella svolta dagli impiegati regolarmente assunti per quel tipo di servizio. L'attore esponeva ancora che, poiché sin dalla prima assunzione era stato di fatto destinato a coprire l'organico del personale dell'ente provinciale svolgendo mansioni estranee al progetto , nel 2009 decideva di affidare mandato professionale all'Avv. per intraprendere un'azione dinanzi CP_1 all'Autorità Giudiziaria al fine di chiedere l'accertamento del rapporto di lavoro, di fatto, svolto alle dipendenze della Provincia e, per l'effetto, il pagamento delle differenze retributive e conseguente adeguamento della relativa posizione contributiva ai sensi dell'art. 2126 c.c. Pertanto, con ricorso presentato il 18.05.2009 dinanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di Frosinone (RG n. 1548/2009), l'Avv. chiedeva per CP_1 conto dell'odierno attore l'accertamento del rapport bordinato di fatto, il conseguente riconoscimento dei contributi dovuti in relazione alla accertata riqualificazione del rapporto di lavoro intercorso, la condanna al pagamento delle differenze retributive correnti tra la retribuzione globale di fatto spettante a un dipendente con inquadramento nel livello C1 del CCNL Regioni Enti locali e il trattamento a lui erogato in qualità di lavoratore socialmente utile;
in subordine, veniva domandato l'accertamento dell'indebito arricchimento dell'ente e la relativa condanna al pagamento di una indennità pari alla retribuzione globale di fatto dovuta per un dipendente con l'inquadramento di livello C1 richiamato. Nel corso dell'istruttoria venivano ascoltati i testi ed esperita una consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare le richieste differenze retributive in relazione all'orario di 20 ore settimanali lavorate e il calcolo del TFR (che venivano quantificati in complessivi € 58.946,46), nonché la somma calcolata per le differenze retributive dovute per le maggiori ore di lavoro prestato in eccedenza alle 20 ore settimanali (pari ad € 961,69). A conclusione del giudizio, il Giudice del Lavoro, con sentenza n. 530/2014 (pubblicata il 7/05/2014), rigettava il ricorso non ravvisando nel rapporto di lavoro dedotto le condizioni per l'applicazione dell'invocato art. 2126 c.c., così
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motivando: “al fine di qualificare correttamente tale rapporto, occorre, innanzitutto partire dalla “causa” stessa del contratto, vale a dire, dalla funzione economico e sociale, tipica della tipologia in oggetto, che si instaura tra l'ente utilizzatore ed il lavoratore impiegato nei progetti SU. Tale contratto si stipula non in vista dello scambio tra prestazione lavorativa e retribuzione (come normalmente avviene nei contratti di lavoro subordinato), bensì in vista della utilizzazione, per fini di pubblica utilità, di energie lavorative destinate, altrimenti, alla economia sommersa oppure alla dispersione;
da qui emerge la diversità tra il rapporto di utilizzazione di SU e rapporto di lavoro subordinato. I lavori socialmente utili rappresentano, quindi, uno strumento previdenziale e assistenziale al fine di fronteggiare la disoccupazione, e non danno luogo alla costituzione di alcun rapporto di lavoro subordinato”. A sostegno della decisione, veniva richiamato l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 3508 del 22/02/2005 secondo cui “nei rapporti di lavoro socialmente utili l'emolumento è di natura previdenziale, in quanto il lavoratore socialmente utile ha diritto a degli emolumenti che però, non hanno natura di retribuzione vera e propria”. A motivo del rigetto, il giudice del lavoro, inoltre, richiamato altresì l'orientamento della Suprema Corte secondo cui l'art. 1 del D. Lgs. n. 468/1997, nell'elencare le attività aventi ad oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva da affidare ai lavoratori socialmente utili, in realtà non conteneva un elenco tassativo, affermava che l'attività posta in essere dal ricorrente, “in mancanza di diversa prova”, doveva ritenersi conforme al progetto SU. Veniva, invece, riconosciuta l'indennità per indebito arricchimento per il maggior numero di ore lavorate, pari ad € 961,69, come calcolato dal consulente tecnico d'ufficio. Esponeva, ancora, l'attore che, in data 13.03.2015, conferiva l'incarico all'Avv. per la predisposizione del ricorso in appello alla suddetta sentenza. CP_1 to di gravame veniva depositato presso la Corte di Appello di Roma solo in data 14.07.2015 (rg. n. 2718/2015), “ben oltre quindi il termine massimo di un anno previsto dal precedente testo dell'art. 327 c.p.c.” (cfr. sentenza Corte d'Appello Roma n. 3667/2017 in atti), incorrendo nella declaratoria di inammissibilità e nella conseguente condanna alle spese legali a carico dell'odierno attore, quantificate in € 3.310,00 oltre accessori. Successivamente, con missiva del 5.07.2017, l'Avv. comunicava al CP_1 proprio assistito che, preso atto della tardività del deposito dell'appello, al fine di non aggravare ulteriormente la posizione della parte, aveva ritenuto opportuno non proseguire il giudizio, evitando la comparizione in udienza. A quel punto, il sig. inviava al professionista una nota, datata 12.07.2017 Pt_1
(sottoscritta dal professionista per avvenuta conoscenza), con la quale lo invitava a denunciare l'errore professionale presso la propria compagnia assicuratrice per vedersi risarciti i danni da responsabilità professionale.
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Poiché tutte le richieste inoltrate al convenuto avevano avuto esito negativo, il Sig. instaurava l'odierno procedimento, così concludendo: “Voglia l'Ill.mo Pt_1
Trib to, contrariis reiectis, così provvedere:
- accertare e dichiarare per tutti i motivi indicati nel presente atto l'inadempimento o l'inesatto adempimento colpevole dell'Avv. e, in ogni caso, la responsabilità del Controparte_1 medesimo per i danni subiti dall'a
- per l'effetto, dichiarare risolto il contratto di mandato professionale o comunque dichiarare non dovuto ex art. 1460 c.c. il compenso professionale;
- sempre per l'effetto, condannare il convenuto al risarcimento dei danni patiti dall'attore nella misura di euro 125.256,20 o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, anche con ricorso a giudizio equitativo, oltre rivalutazione ed interessi legali dalla maturazione del credito all'effettivo soddisfo;
- condannare in ogni caso parte convenuta al pagamento delle spese e compenso professionale del presente giudizio, oltre CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati anticipanti”.
Con decreto del 16.02.2021, il giudice designato differiva, ai sensi dell'art. 168-bis comma 5 cpc, la prima udienza di comparizione fissandola al 14.09.2021.
Con comparsa di costituzione e risposta, ritualmente depositata il 23.07.2021, l'Avv. chiedeva il rigetto delle domande risarcitorie attoree perché CP_1 infon ito, non sussistendo gli estremi per una pronuncia di responsabilità professionale, o comunque eccessivamente quantificate, e il differimento dell'udienza per effettuare la chiamata in causa – ai sensi degli artt. 106 e 269 cpc – della compagnia per essere Controparte_4 manlevato in caso di condanna. Allegav l sig. Pt_1 del 5/07/2017 che l'avvocato aveva provveduto a trasmettere alla co assicuratrice per posta elettronica ordinaria in data 16.01.2019 per informarla della richiesta di risarcimento e le quietanze dei premi pagati fino al mese di ottobre 2017 (cfr. doc. 2 e 3 comparsa di risposta del convenuto).
Con decreto del 26.07.2021, il Tribunale fissava pertanto la nuova udienza di prima comparizione per il giorno 20.12.2021.
L' si costituiva in giudizio, con comparsa depositata il Controparte_4
29.11.2021, deducendo l'inoperatività della polizza ex art. 1892 c.c. stipulata dall'avvocato, per effetto della reticenza del professionista consistita nel non aver reso noto alla compagnia, al momento della sottoscrizione del contratto (avvenuta in data 24.10.2017), tutte le circostanze in grado di influire sulla valutazione del rischio assunto dalla società. La compagnia deduceva infatti che l'Avv. prima della conclusione del contratto di assicurazione CP_1 profess eva di informarla sulla richiesta avanzata dal Sig. Pt_1
(ricevuta nel mese di luglio 2017) e dunque ometteva di denunciare il sini propria compagnia. Tale circostanza avrebbe determinato la nullità (recte:
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l'annullamento) del contratto. Inoltre, eccepiva la nullità del contratto ex art. 1895 cc. In ogni caso, l'Avv. -a dire della Compagnia- era già titolare CP_1 di altra polizza assicurativa s la compagnia di assicurazioni CP_5
pertanto, avrebbe dovuto chiedere di essere manlevato in prima battuta da
[...]
t'ultima. In subordine si invocava l'applicazione dell'art. 1914 c.c. per gli effetti dell'art. 1915 c.c. Indi, detta Compagnia concludeva per il rigetto delle domande avanzate sia dall'attore che dal proprio assicurato, o, in caso di condanna, disporsi la riduzione del quantum richiesto (in tal caso tenendo conto della franchigia di € 500,00 e del massimale, come da contratto).
In vista della prima udienza di comparizione, le parti depositavano le note autorizzate ribadendo le argomentazioni e le conclusioni spiegate.
L'Avv. in virtù delle eccezioni svolte dalla CP_1 CP_4 va di essere autorizzato alla chiamata i
[...]
. Controparte_6
All'esito, il Tribunale autorizzava la chiamata in causa della società Controparte_6
fissando (nuova) udienza per il 14.06.2022.
[...]
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 17.05.2022, si costituiva in giudizio altresì la compagnia assicuratrice , eccependo la Controparte_6 prescrizione del diritto del convenuto ad per effetto del decorso del termine biennale, stabilito dall'art. 2952 c.c. per inoltrare denuncia di sinistro. Deduceva altresì l'infondatezza delle domande attoree.
Successivamente, l'udienza già fissata per il 14.06.2022, differita d'ufficio al 16.06.2022, veniva ulteriormente rinviata al 6.10.2022, ferma restando la trattazione cd “cartolare”.
Con le note autorizzate in sostituzione dell'udienza, tutte le parti chiedevano la concessione dei termini ex art. 183 comma 6 cpc, che venivano ritualmente assegnati, con decorrenza dal 07.01.2023.
Con atto depositato il 04.02.2023, l'attore ribadiva le argomentazioni proposte nei precedenti scritti difensivi, allegando varie sentenze, emesse dal Tribunale di Frosinone, di accoglimento di domande analoghe a quella proposta dal sig. finalizzate al riconoscimento del rapporto di lavoro. Pt_1
Con memoria depositata il 06.02.2023, il convenuto insisteva per l'inammissibilità della domanda sul presupposto della mancata prova del nesso causale tra il danno lamentato dal sig. e l'errore professionale. Pt_1
Ribadiva l'infondatezza della domanda sott i profili, tra cui la natura
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innovativa della questione giuridica sottoposta al Tribunale, per la quale all'epoca erano state pronunciate varie sentenze di rigetto. La quantificazione del richiesto danno era comunque eccessiva avuto riguardo alla qualità delle mansioni svolte che – a parere della difesa – non potevano ricondursi al livello C1 come prospettato da parte avversaria e sulle quali l'entità del risarcimento era stata calcolata. Deduceva, infine, l'avvenuta prescrizione del diritto a percepire le differenze retributive, con inizio della decorrenza in costanza del rapporto di lavoro, sulla scorta della sua specialità in quanto prestato alle dipendenze di una pubblica amministrazione, non tenuta a rendere stabile l'impiego. Anche la richiesta di risarcimento del danno per la mancata regolarizzazione contributiva era priva di fondamento per aver ottenuto il sig. il riconoscimento della contribuzione figurativa. Pt_1
alle deduzioni esposte dalla società , l'Avv. Controparte_4 [...] sottolineava l'infondatezza della polizza CP_1 art. 1892 c.c. poiché il lungo lasso di tempo – dal momento in cui il sig. aveva manifestato l'intenzione di intraprendere un'azione risarcitoria – Pt_1 atto venir meno il requisito dell'attualità del rischio da comunicare all'assicuratore. In ogni caso il professionista aveva provveduto, con una e-mail del 16.01.2019 (rimasta priva di riscontro), ad informare la Compagnia delle richieste avanzate dal Sig. Pt_1
Con memorie ex art. 183 comma 6 n. 2, depositate rispettivamente il 7 e l'8.03.2023, la l'attore e l'avvocato convenuto, Controparte_4 depositavano le proprie richieste istruttorie.
Successivamente, solo l'Avv. depositava la terza memoria di cui CP_1 all'art. 183 comma 6.
Con decreto del 29.03.2023, il giudice designato disponeva la sostituzione dell'udienza già fissata per il 4.05.2023 con quella da svolgersi in modalità
“cartolare”.
Tutte le parti in causa successivamente depositavano, nelle date del 2 e del 3.05.2023, delle note scritte in ordine all'udienza cartolare.
Con ordinanza del 4.05.2023, il Tribunale di Frosinone rinviava la causa all'udienza dell'11.12.2023, disponendo la comparizione delle parti al fine di esperire il tentativo di conciliazione della controversia e, contestualmente, l'acquisizione dell'intero fascicolo del giudizio iscritto al n. RG 1548/2009, svoltosi dinanzi la sezione lavoro del Tribunale di Frosinone, in accoglimento della relativa istanza istruttoria avanzata da parte attrice.
Alla predetta udienza, il Tribunale, preso atto del mancato accordo tra le parti – stante la inconciliabilità delle condizioni proposte – invitava i procuratori delle
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parti a dedurre le istanze istruttorie, riservandosi all'esito per i successivi provvedimenti.
Con ordinanza di pari data, ritenendo la causa matura per la decisione, il Giudice rinviava l'udienza al 4.11.2024 per la precisazione delle conclusioni, poi differita d'ufficio – con decreto del 17.10.2024 – al 12.05.2025 e sostituita dal deposito telematico di note scritte.
Successivamente, tutte le parti precisavano le proprie conclusioni, chiedendo che la causa venisse trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica: disposizioni poi adottate dal Giudice all'udienza del 12.05.2025.
Con comparsa conclusionale depositata il 3.07.2025, la Controparte_4 ribadiva le eccezioni esposte nei precedenti scr
[...] infondatezza della domanda, non sussistendo gli estremi per il giudizio di responsabilità, sia riguardo alla inoperatività della polizza ex art. 1892 c.c. che riguardo alla pretesa conseguente nullità del contratto di assicurazione ai sensi dell'art. 1895 cc.
Con comparsa depositata l'8.07.2025, la società insisteva per Controparte_6
l'accoglimento delle eccezioni spiegate c innanzitutto, all'intervenuta prescrizione del diritto dell'Avv. di far valere la CP_1 garanzia assicurativa e, in caso di accertata manleva, il riconoscimento del limite del 95% a carico della compagnia per disposizione contrattuale. Ribadiva, nel merito, l'infondatezza della domanda attorea per carenza dei requisiti necessari per la pronuncia di responsabilità professionale.
Con comparsa conclusionale depositata l'11.07.2025, l'attore riproponeva le ragioni a sostegno delle proprie domande fondate sulla responsabilità professionale dell'Avv. CP_1
Anche il convenuto, con atto depositato l'11.07.2025, ribadiva le proprie ragioni.
Seguiva lo scambio di repliche, depositate dall'attore e dal convenuto, e la causa veniva rimessa al giudicante.
*****
Le domande spiegate dall'attore si fondano sulla presunta responsabilità, di natura professionale, ravvisata nella condotta dell'Avv. che, a CP_1 causa della rilevata negligenza nell'esercizio della profession sato la perdita economica dell'istante costituita dalle differenze retributive tra il trattamento a lui elargito dalla Provincia di Frosinone in qualità di lavoratore
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socialmente utile (SU), per il periodo 2.05.1998/30.12.2010, e la retribuzione globale di fatto cui avrebbe avuto diritto in base alle effettive mansioni svolte e la conseguente contribuzione previdenziale. Invero, il dedotto mancato riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2126 c.c. da parte del Giudice del Lavoro del Tribunale di Frosinone (con sentenza n. 530/2014) sarebbe da ascrivere all'errore professionale colpevole addebitato al professionista per non aver depositato tempestivamente l'atto di appello, la cui regolare proposizione avrebbe invece consentito all'odierno attore di ottenere una pronuncia favorevole da parte della Corte di Appello adita. La circostanza del deposito tardivo è agli atti ed è altresì ammessa dal convenuto, né risultano depositati documenti recanti il consenso della parte assistita all'assunzione del rischio di soccombenza legato al decorso del termine di decadenza per la proposizione dell'appello. A seguito della conseguente pronuncia di inammissibilità del Giudice di appello, l'odierno attore ha instaurato il presente giudizio sul presupposto che l'errore professionale in cui è incorso l'avvocato sia fonte di risarcimento del danno patito e che, in assenza di esso, l'istante avrebbe ottenuto il risultato sperato. In altre parole, l'odierno attore addebita la soccombenza nel giudizio di appello e il supposto mancato riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato (con conseguente perdita delle differenze retributive e adeguamento dei contributi previdenziali), all'errore dell'Avv. consistito nell'aver depositato CP_1 tardivamente l'atto di appello e av lla Corte di Appello di Roma di esaminare “i motivi di appello che ragionevolmente avrebbero comportato l'accoglimento totale del ricorso di primo grado”.
Tale tesi non può essere condivisa e la domanda per il pagamento delle differenze retributive e relativa contribuzione previdenziale non può essere accolta per i motivi che seguono.
Invero, in materia di responsabilità professionale vige il principio consolidato secondo cui il cliente che assume di aver subito un danno in conseguenza del presunto inadempimento o inesatta esecuzione dell'attività difensiva da parte dell'avvocato abbia l'onere di provare che quella attività, se correttamente eseguita, gli avrebbe permesso –secondo un giudizio prognostico della “possibile utilità dell'iniziativa intrapresa o omessa, non potendo comunque l'avvocato garantire l'esito” – di conseguire una decisione a lui favorevole (cfr. Cass. Civ. Sent. n. 28903/2024).
In altre parole, ai fini di una pronuncia di condanna per responsabilità professionale dell'avvocato secondo l'orientamento consolidato, non è sufficiente ravvisare il non corretto adempimento dell'attività professionale (individuando uno specifico errore nello svolgimento dell'attività difensiva) ma occorre anche verificare se, nel caso in cui l'avvocato avesse tenuto una condotta improntata alla diligenza e perizia –non avesse quindi
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commesso l'errore individuato o, al contrario, avesse svolto una determinata attività difensiva – il suo assistito avrebbe ottenuto probabilmente (secondo un giudizio prognostico) il riconoscimento delle proprie ragioni.
Nella fattispecie oggetto di causa, parte attrice ritiene che laddove l'atto di appello fosse stato tempestivamente proposto, con ogni probabilità, la Corte di Appello di Roma avrebbe accolto la domanda avanzata dall'attore in primo grado, sussistendo a suo parere tutte le condizioni per il riconoscimento del rapporto di lavoro di fatto con l'ente provinciale. Nell'atto introduttivo del giudizio si legge, infatti, che: “a causa dell'inadempimento del professionista, il cliente-lavoratore si è visto preclusa la possibilità di far accertare giudizialmente il rapporto di lavoro di fatto con la Provincia di Frosinone e di ottenere il pagamento delle differenze retributive dovute, nonché la regolarizzazione della posizione contributiva”.
Alla luce dell'orientamento consolidato in materia di responsabilità professionale, il Tribunale adito non può condividere tale prospettazione.
In via preliminare, avuto riguardo ai fatti di causa, appare opportuno distinguere la circostanza (formale) della acclarata tardività del deposito dell'atto di appello dalle conseguenze giuridiche che tale errore può aver comportato sulle ragioni dell'attore, e in ultima analisi sul raggiungimento del “bene della vita” da questi reclamato azionando la tutela giurisdizionale. Sul punto – in contrasto con la risalente giurisprudenza richiamata da parte attrice – è pacifico, come detto, che il mero errore formale dell'avvocato –il deposito tardivo dell'atto e quindi la mancata partecipazione al giudizio di appello – non costituisce di per sé fonte di responsabilità a carico del professionista relativamente alla domanda. Siffatto inadempimento, invero, non produce un danno di per sé risarcibile avuto riguardo alla natura della obbligazione professionale che è di mezzi e non di risultato, in quanto l'avvocato è tenuto ad esercitare diligentemente la propria professione ma non a garantire il buon esito della causa (sul punto cfr. per tutte Cass. civ. Sez. III, ord. n. 21953 del 21.07.2023). Sull'argomento si richiama il più recente orientamento della Suprema Corte che, operando la distinzione - ai fini della risarcibilità per inadempimento dell'obbligazione professionale - tra danno da perdita di “chance” (rappresentato dalla mera possibilità di partecipare ad un giudizio) e danno legato al mancato riconoscimento delle proprie ragioni (“vittoria della causa”), ha enunciato il principio che “la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso
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eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone” (Cass. civ. sez. III, ord. n. 24670/2024; cfr. anche Cass. civ. Sez. III ord. n. 2348/2022; Cass. n. 2109/2024). Il corollario che ne deriva è il principio di diritto, espresso più volte dalla Corte di Cassazione, secondo cui “non costituisce un interesse giuridicamente tutelabile quello a proporre una impugnazione infondata;
ne consegue che la tardiva proposizione, da parte dell'avvocato, di un appello privo di ragionevoli probabilità di accoglimento non costituisce per il cliente un danno risarcibile, e non fa sorgere per l'avvocato un obbligo risarcitorio, nemmeno sotto il profilo della perdita della chance della mera partecipazione al giudizio di impugnazione” (Cass. civ. ord. n. 24670/2024 cit.). È evidente che, nel caso di specie, escludendo la responsabilità professionale per la (sola) mancata partecipazione al giudizio di appello, occorre verificare se l'errore professionale, secondo un giudizio prognostico e presuntivo, ha effettivamente compromesso le richieste della parte assistita nei confronti della Provincia di Frosinone, in altre parole ha direttamente impedito la soddisfazione degli interessi del Sig. (e, in ultima analisi, se il giudizio di appello sarebbe Pt_1 stato effettivamente f La giurisprudenza di legittimità è solita distinguere, invero, l'interesse
“strumentale” dell'assistito, che è quello che connota la prestazione oggetto dell'obbligazione, ossia l'osservanza della diligenza professionale, dall'interesse primario (o presupposto) che coincide con l'interesse che la parte intende perseguire con l'azione processuale e quindi il buon esito della causa, e solo alla colpevole lesione di quest'ultimo ancora una pronuncia di responsabilità professionale. Circostanza che, nel caso di specie, non si ravvisa (cfr. Cass. ord. n. 24670/2024 cit. in cui si afferma che “la responsabilità risarcitoria dell'avvocato non può, infatti, sussistere in ragione soltanto dell'inadempimento all'incarico professionale e, dunque, come conseguenza unicamente della lesione dell'interesse strumentale dedotto in obbligazione. L'inadempimento potrà certamente costituire il presupposto della domanda di restituzione del compenso che il cliente abbia corrisposto al professionista o per consentire al primo di opporsi utilmente alla richiesta in tal senso avanzata da quest'ultimo (avvalendosi dell'eccezione di cui all'art. 1460 c.c.: tra le altre, Cass. n. 22487/2004); e nel perimetro dell'inadempimento, e quindi della lesione dell'interesse strumentale, si collocherà senz'altro anche la condotta imperita/negligente dell'avvocato che abbia cagionato la perdita della possibilità di partecipare ad un giudizio. Tuttavia, ai fini del risarcimento del danno si rende necessaria, altresì, la prova del nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, e il risultato che ne è derivato, ovvero che si sia determinata, in termini di giudizio prognostico, la lesione dell'interesse primario del cliente stesso e cioè la mancata “vittoria della causa” o, in altri ma sovrapponibili termini, il mancato “riconoscimento delle proprie ragioni” nella sede giudiziaria. Diversamente, in assenza di quest'ultimo interesse – che è, in altri termini, l'interesse al c.d. “bene della vita” – non potrà esserci danno risarcibile. Non potrà, quindi, esserci danno risarcibile se si confonde l'interesse primario del cliente, che vale a connotare causalmente il contratto di patrocinio in giudizio concluso con l'avvocato, con quello alla
“mera partecipazione” ad un giudizio, affatto sganciato dal “bene della vita” cui tende il giudizio stesso. Non è, infatti, la “mera partecipazione ad un giudizio” l'interesse tutelato dall'ordinamento, il quale è, invece, necessariamente finalizzato al “riconoscimento delle proprie ragioni”, ossia dei diritti/interessi legittimi per i quali soltanto è garantita dall'ordinamento il diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.).
Fatta tale premessa, che dissolve il dubbio che il mero errore professionale oggetto di causa possa dar luogo tout court a una pronuncia di responsabilità, Pag. 12 a 16 Tribunale ordinario di FROSINONE – Sezione civile Sentenza
occorre esaminare se, nel caso di specie, si possa configurare l'ipotesi che l'insufficiente diligenza prestata dall'Avv. secondo il criterio del “più CP_1 probabile che non”, sia anche causa del r ato in favore dell'attore. In altre parole, occorre valutare se, in caso di tempestiva proposizione dell'appello, la Corte adita avrebbe, con un altro grado di probabilità, accolto la domanda attorea.
1. E, invero, effettuando un giudizio prognostico sulla questione giuridica portata dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Frosinone prima e dinanzi alla Corte di Appello poi, non si può giungere a un risultato positivo. La domanda attorea, infatti, aveva ad oggetto il riconoscimento di un rapporto di lavoro di fatto con la Provincia di Frosinone per effetto dell'accertato utilizzo del lavoratore nell'ambito dell'Ufficio Tosap/Cosap, con orario di lavoro di 20 ore settimanali (fino al gennaio 2005), poi elevate a 36, per un periodo inizialmente di 12 mesi, ma più volte prorogati fino al 30.12.2010 (a partire dal lontano
2.05.1998), svolgendo l'attore mansioni che -a suo dire- non sarebbero state previste nel progetto approvato dalla Provincia con deliberazione di GP n. 1545 del 18.12.1997, e neppure nel “nuovo progetto relativo ai lavoratori ex Elcat” approvato con deliberazione di GP n. 109 del 23.04.1999, e che invece erano caratterizzanti l'incarico presso il medesimo ufficio in cui poi è stato definitivamente stabilizzato. Come si legge nella sentenza di rigetto di primo grado depositata in atti, il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Frosinone, pur evidenziando che nel corso del processo era stata fornita la “prova della continuità dello svolgimento dell'attività lavorativa” presso l'ente, “l'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione della resistente e il connesso assoggettamento al potere direttivo e disciplinare della resistente e l'essenzialità della prestazione lavorativa del ricorrente”, ha affermato che la domanda relativa all'accertamento di un rapporto di lavoro di fatto non poteva essere accolta, poiché, in conformità alla normativa all'epoca vigente in materia (i.e. al D. lgs. n. 468/1997) e all'indirizzo giurisprudenziale avallato anche dalle Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 3508 del 22.02.2005, nel rapporto di lavoro di SU non era possibile configurare un normale rapporto di lavoro subordinato pubblico. Invero, secondo le Sezioni Unite, che peraltro hanno sposato l'orientamento prevalente, il lavoro socialmente utile rappresentava un modello di lavoro caratterizzato dalla natura previdenziale-assistenziale, inidoneo a consentire al lavoratore di rivendicare nei confronti delle pubbliche amministrazioni un rapporto di lavoro subordinato, rivestendo una funzione di tutela sociale per soggetti prevalentemente in stato di disoccupazione, i cui emolumenti non erano considerati di natura retributiva, pertanto, non potevano essere riconosciuti come rapporti di lavoro, nemmeno ai soli fini del riconoscimento della tutela prevista dall'art. 2126 c.c. (il principio è, invero, ancora osservato: cfr. ex multis: Cass. SS.UU. sent. n. 3508/2005 cit.; Cass. SS.UU. sent. n. 3/2007; Cass. n. 21936 del 9/11/2004; Cass. n. 14334 del 15/06/2010; Cass. ord. n. 9811
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del 14/06/2012; Cass. n. 2605 del 5/02/2013; Cass. n. 23061 del 10/10/2013; nella giurisprudenza di merito si confronti, tra le tante, Tribunale Napoli sent. n. 8584/2017 e n. 6303/2018; Tribunale di Lecce, sent. n. 3135/2023; Tribunale di Palermo, sent. n. 2994/2025, etc.). Tale orientamento, confermato anche da molte pronunce successive, si affianca ad un altro indirizzo giurisprudenziale che riconosce l'applicabilità della tutela di cui all'art. 2126 c.c. ai soli rapporti nei quali risulti provata la difformità delle mansioni concretamente svolte dai lavoratori socialmente utili rispetto a quelle previste nei progetti a ciò destinati. In proposito, la Suprema Corte, sulla premessa che “diverso è il caso in cui la prestazione di fatto resa presenti una radicale difformità dal progetto, non potendo il requisito formale prevalere su quello sostanziale”, ha affermato il principio secondo cui “in tema di occupazione di lavori socialmente utili o per pubblica utilità, la qualificazione normativa di tale rapporto speciale, avente matrice assistenziale e componente formativa, non esclude che in concreto il rapporto possa avere le caratteristiche di un ordinario rapporto di lavoro subordinato con conseguente applicazione dell'art. 2126 c.c. e, ai fini della qualificazione come rapporto di lavoro prestato di fatto alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione, rileva che il lavoratore risulti effettivamente inserito nell'organizzazione pubblicistica ed adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione” (Corte Cass., sez. lavoro, ord. n. 17101 dell'11.07.2017, richiamata anche da parte attrice ma fondata sul presupposto dell'avvenuto accertamento processuale della difformità delle mansioni; in tal senso copiosa giurisprudenza: Cass. sent. n. 21311/2014; n. 22287/2014; n. 15071/15; n. 13472/2016; n. 13596/2016, n. 6914/16; più recentemente, dello stesso tenore, Cass. civ. Lav. Ord. n. 11622/2024; n. 3504/2024). Se ne deduce che, secondo l'interpretazione riferita, solo l'accertamento concreto delle effettive mansioni svolte dal lavoratore socialmente utile e della difformità di queste rispetto a quelle previste nei progetti approvati dagli enti beneficiari avrebbe potuto portare all'accoglimento della domanda di tutela ex art. 2126 c.c.; nel caso che ci occupa, un tale accertamento è mancato, come si afferma nella sentenza allegata, e non vi sono elementi per ritenere che tale mancanza sia imputabile al legale;
né in Appello si sarebbe mai potuto sopperire a tale carenza ovvero al suddetto difetto di prova, non avendo l'attore mai prodotto i documenti recanti i progetti per gli SU (come ben evidenziato dal GL nella pronunzia sopra citata); e, invero, l'attore non li ha prodotti neppure nel presente giudizio. Nella sentenza del Giudice del lavoro si afferma, infatti, che l'attività posta in essere dal ricorrente, “in mancanza di diversa prova”, è stata ritenuta conforme al progetto SU, non avendo allegato agli atti di causa quegli elementi di fatto che avrebbero dovuto consentire al giudice di eseguire la necessaria verifica di congruità tra le attività assegnate ai lavoratori socialmente utili e quelle concretamente svolte. D'altronde, la mancata allegazione in primo grado di tali elementi non è stata nemmeno specificamente contestata da parte attrice ai fini del
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giudizio di responsabilità del professionista convenuto, il quale ha rilevato che i documenti recanti i progetti per gli SU non gli sono mai stati consegnati dall'allora ricorrente. Per controdedurre a questa affermazione, infatti, questo Tribunale non ritiene sufficiente che l'attore abbia dedotto, peraltro solo con comparsa conclusionale, che “a pagina 1 del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio era precisato che “a seguito della delibera G.P. n. 1545 del 18/12/1997, con telegramma del 24/04/98 il ricorrente è stato invitato a prendere servizio”. Parte attrice insiste nel voler sottolineare di aver raggiunto la prova delle effettive mansioni espletate a suo tempo alle dipendenze della Provincia di Frosinone in qualità di lavoratore socialmente utile (richiamando anche le prove testimoniali), tuttavia l'elemento che ha impedito di accogliere le ragioni dell'istante, espressamente e chiaramente spiegate dal giudice del lavoro, è stata proprio l'impossibilità di eseguire il dovuto raffronto tra le mansioni astrattamente previste, nel caso specifico, per gli SU e quelle poi eseguite dal dipendente, altresì tenuto conto del richiamato indirizzo giurisprudenziale di legittimità secondo cui il rapporto di lavoro tra la pubblica amministrazione e i lavoratori socialmente utili ha una preminente funzione assistenziale. L'orientamento della giurisprudenza, all'epoca dei fatti ancora incerta, si è andato via via assestando sull'interpretazione ultima riportata, racchiusa emblematicamente in Cass. lav. ord. n. 11622/2024, la quale chiarisce che “l'occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integra un rapporto di lavoro subordinato - in quanto, ai sensi dell'art. 8, D. Lgs., n. 468/1997, poi riprodotto dall'art. 4, D. Lgs. n. 81/2000, l'utilizzazione di tali lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti (oltre al lavoratore, l'amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione e l'ente previdenziale erogatore della prestazione di integrazione salariale) di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione - ma, dall'altro lato, … questa qualificazione non esclude che in concreto il rapporto possa atteggiarsi diversamente e configurare un vero e proprio lavoro subordinato, con conseguente applicazione dell'art. 2126 c.c., essendo unicamente necessario, a tal fine, che risultino provati, oltre alla difformità rispetto al progetto, l'effettivo inserimento nell'organizzazione pubblicistica dell'ente e l'adibizione ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'amministrazione, ossia l'instaurazione in via di mero fatto di un rapporto di impiego (da ultimo Cass. Sez. L - Ordinanza n. 3504 del 07/02/2024, ma in precedenza Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 40806 del 2021; Cass. Sez. L - Ordinanza n. 17101 del 11/07/2017; Cass. Sez. L, Sentenza n. 22287 del 21/10/2014)”. Difettando, nel caso in esame, la prova della difformità delle mansioni non può che escludersi un giudizio prognostico positivo sull'attività difensiva dell'avvocato ai fini dell'accoglimento delle domande in appello. In ordine al giudizio di responsabilità, inoltre, non è sufficiente nemmeno richiamare l'accertato vincolo di subordinazione in cui ha operato l'odierno
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attore, dovendosi (ormai) considerare costante l'orientamento della giurisprudenza di legittimità sopra riportata. Alla luce delle considerazioni che precedono, in base ai fatti allegati e all'orientamento giurisprudenziale citato, l'esito della valutazione ex ante dell'attività difensiva che l'Avv. avrebbe potuto attuare nel caso di CP_1 specie – applicando il criter babilità – risulta negativo, con conseguente rigetto della domanda attorea. Non priva di rilievo è, altresì, la circostanza che il giudizio intrapreso dall'odierno attore sia stato uno dei primi (ricorso cd “pilota”) nella materia de qua il cui esito non poteva che considerarsi anche per tale fatto già di per se quanto mai aleatorio, così come l'accoglimento in fase di appello. Sugli effetti che l'incertezza di un orientamento giurisprudenziale può avere in ordine alla responsabilità professionale dell'avvocato, poi, merita riferire che la Suprema Corte ha affermato, altresì, che “in tema di responsabilità dell'avvocato verso il cliente, è configurabile imperizia del professionista allorché questi ignori o violi precise disposizioni di legge, ovvero erri nel risolvere questioni giuridiche prive di margine di opinabilità, mentre la scelta di una determinata strategia processuale può essere foriera di responsabilità purché la sua inadeguatezza al raggiungimento del risultato perseguito dal cliente sia valutata (e motivata) dal giudice di merito ex ante e non ex post, sulla base dell'esito del giudizio;
mentre l'imperizia resta comunque esclusa in caso di questioni rispetto alle quali le soluzioni dottrinali e giurisprudenziali presentino margini di opinabilità, in astratto o con riferimento al caso concreto, tali da rendere giuridicamente plausibili le scelte difensive compiute dal legale” (Cass. civ. Sez. III, ord. n. 7462 del 20.03.2025). Per i motivi sin qui esposti, dovendo fare applicazione del criterio del “più probabile che non”, come detto, va esclusa la responsabilità professionale dell'Avv. con il conseguente assorbimento delle restanti domande. CP_1
2. Per quanto riguarda la statuizione sulle spese legali, avuto riguardo alla peculiarità delle questioni trattata sulle quali si sono registrati copiosi interventi della giurisprudenza (anche) di legittimità, sussistono gravi e giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite, ex art. 92 comma 2 cpc tra le parti (cfr. Cass. civ. Sez. III, ord. n. 20888 del 22/08/2018; sent. n. 3438 del 22/02/2016).
PQM
Il Tribunale di Frosinone, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così decide:
1. rigetta la domanda giudiziale di parte attrice con il conseguente assorbimento delle restanti domande;
2. compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti in causa. Sentenza esecutiva come per legge. Frosinone, addì 23 settembre 2025. Il giudice designato
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario UPP, Dr. Lorella Tatangelo Pag. 16 a 16
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FROSINONE
- Sezione Civile - In composizione monocratica nella persona del giudice designato ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa in I grado, iscritta al RG n. 390/2021, avente ad OGGETTO domanda di risarcimento danni per responsabilità professionale, VERTENTE TRA
(CF: , residente a Ceccano (Fr), Parte_1 C.F._1 prese isgiuntamente, dagli Avv.ti Loredana Di Folco e Luca Esposito, elettivamente domiciliato presso il loro studio a Isola del Liri (FR), Via Colle San Lorenzo n. 1 ATTORE E Avv. (CF: ), residente a Controparte_1 C.F._2
Roma, Via A. Crivellucci n. 44, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Piacitelli, elettivamente domiciliato presso il suo studio a Frosinone in Via Isonzo n. 5. CONVENUTO
NONCHÉ
(CF: ), con riferimento al Parte_2 Parte_3 P.IVA_1 ti 71 e co . 338029844860 in persona del Presidente e legale rapp.te p.t. Avv. Luigi Mancuso, con sede a San Cesario sul Panaro (MO), Corso Libertà n. 53, rappresentata e difesa, anche in via disgiunta, dagli Avv.ti Andrea Sirena e Monica Pelosi, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima a Pofi (Fr), Borgo Garibaldi n. 14. E GENERALI (CF: PIVA: ), con Parte_4 P.IVA_2 P.IVA_3 riferimento al rischio assunto con il certificato N. 280952723, in persona dei legali rapp.ti p.t. Dott. e Dott. , con sede in Mogliano Veneto Controparte_2 Controparte_3
(TV), Vi 4, rapp a dall'Avv. Giuseppe Ciliberti, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Monte Zebio n. 28. TERZE CHIAMATE IN CAUSA
CONCLUSIONI: ha così concluso: precisa le conclusioni riportandosi a quelle Parte_1 azione e nei successivi scritti difensivi di parte attrice, da intendersi qui per integralmente formulate e trascritte, e ne chiede l'integrale accoglimento;
chiede, pertanto, che la causa sia trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc (cfr. le note scritte del 08.05.2025 giusta il decreto del 17 ottobre 2024 ritualmente comunicato, così come risulta regolarmente comunicato il provvedimento del 12 Pag. 1 a 16 Tribunale ordinario di FROSINONE – Sezione civile Sentenza
maggio 2025 con il quale il Tribunale intestato ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di rito ex art. 190 comma 1 cpc).
-l'Avv. ha così concluso: “Voglia il Giudice adito con rigetto Controparte_1 di ogni c
-nel merito, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto, per i motivi sopra specificati;
-in via subordinata, in caso di accertamento di responsabilità e di condanna dell'Avv. CP_1
dichiarare e condannare le società terze chiamate in causa, ognuna per qu
[...]
a, a tenere manlevato ed indenne il convenuto da ogni conseguenza pregiudizievole che allo stesso possa derivare dall'accoglimento anche parziale della domanda di parte attrice;
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di causa” (cfr. le note scritte del 09.05.2025 giusta il decreto del 17 ottobre 2024 ritualmente comunicato, così come risulta regolarmente comunicato il provvedimento del 12 maggio 2025 con il quale il Tribunale intestato ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di rito ex art. 190 comma 1 cpc).
ha così concluso: “Piaccia all'Ill.mo Controparte_4
- in merito alla domanda proposta dal Signor nei confronti dell'Avvocato Parte_1
Controparte_1
per tutti i motivi esposti in narrativa, respingere la stessa in quanto infondata tanto in fatto quanto in diritto;
- in via subordinata, e per la denegata ipotesi in cui la domanda dovesse trovare accoglimento, disporre un'equa riduzione del quantum richiesto, riconoscendo dovuto il solo minor importo risultante di giustizia ad istruttoria ultimata;
- in merito alla domanda proposta dall'Avvocato nei confronti di Controparte_1
Controparte_4 ichiarare il difetto di copertura assicurativa e/o la inoperatività della polizza e/o l'inesistenza della garanzia assicurativa e/o comunque l'inesistenza dell'obbligo di indennizzo a carico di in relazione ai fatti per Controparte_4 cui è causa per tutti i motivi indicati in atti e conseguentemente rigettare la domanda;
- in via subordinata, disporre un'equa riduzione degli importi eventualmente riconosciuti dovuti dal convenuto all'attore e comunque ridurre equamente l'indennizzo richiesto dall'assicurato, con condanna dell'esponente compagnia assicurativa in manleva al pagamento del solo minor importo risultante di giustizia ad istruttoria ultimata, comunque nei limiti del massimale e detratta la franchigia di Euro 500,00;
- in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del procedimento, oltre rimborso spese generali ex art. 14 l.p.f., c.p.a. ed i.v.a. come per legge” (cfr. le note scritte del 09.05.2025 giusta il decreto del 17 ottobre 2024 ritualmente comunicato, così come risulta regolarmente comunicato il provvedimento del 12 maggio 2025 con il quale il Tribunale intestato ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di rito ex art. 190 comma 1 cpc).
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-GENERALI ha così concluso: “Piaccia all'On. Tribunale, contrariis Parte_4 rejectis, rigettare domanda ex adverso proposta in quanto prescritto ex art. 2952 c.c. il preteso diritto indennitario vantato nei confronti della concludente, il tutto per quanto osservato al punto 1 della premessa del presente atto, comunque essendo la pretesa infondata in fatto e in diritto e peraltro sfornita di prova. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda formulata nei confronti della concludente, dichiarare, con ogni conseguenza sulla eventuale obbligazione indennitaria a carico della concludente, che la garanzia assicurativa prestata opera con le forme, modalità e termini di cui alla polizza n. 280952723, e in particolare, fermo il massimale di cui alla narrativa del presente atto, con uno scoperto del 5% sull'ammontare del danno ad esclusivo carico dell' In ogni caso con vittoria di spese e compensi, spese generali, Iva e Cap, del Parte_5 presente giudizio” (cfr. le note scritte del 06.05.2025 giusta il decreto del 17 ottobre 2024 ritualmente comunicato, così come risulta regolarmente comunicato il provvedimento del 12 maggio 2025 con il quale il Tribunale intestato ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di rito ex art. 190 comma 1 cpc).
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione del 29.01.2021 notificato in data 04.02.2021 il Sig. Pt_1
citava in giudizio l'Avv. chiedendo l'accert
[...] Controparte_1 sponsabilità professio la conseguente condanna al risarcimento dei danni patrimoniali commisurati alle differenze retributive e alla contribuzione previdenziale (oltre alle spese del giudizio di appello per la relativa condanna all'esito del procedimento rg n. 2718/2015) che sarebbero spettate all'attore ove il Tribunale a tal fine adito dal con il Pt_1 patrocinio dell'Avv. avesse accolto il ricorso da questi proposto, CP_1 riconoscendo il rapp o subordinato (di fatto, effettivamente) svolto dall'attore alle dipendenze della Provincia di Frosinone, il cui mancato accertamento sarebbe stato causato dalla negligenza professionale dell'avvocato.
L'attore esponeva che dal 2.05.1998 al 30.12.2010 era stato assunto alle dipendenze della Provincia di Frosinone nell'ambito del “Progetto di lavori socialmente utili per crisi aziendale Lavoratori ex Elcat Sud Spa”, approvato dall'Ente con deliberazione di GP n. 1545 del 18.12.1997. Il Sig. in particolare, affidato al settore della Salvaguardia e cura Pt_1 dell'am del territorio, era addetto al “Miglioramento del Servizio di NU” con la qualifica di “montatore”. Esponeva altresì che, sin dal principio, era stato collocato nell'ufficio Tosap della Provincia a svolgere mansioni da “istruttore”. Tali mansioni erano state confermate anche con l'adozione di un nuovo progetto “relativo ai lavoratori ex
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Elcat”, approvato dalla Provincia con deliberazione di GP n. 109 del 23/04/1999. Al termine del periodo di lavoro come SU (per effetto di proroghe semestrali), l'odierno attore veniva quindi assunto in qualità di impiegato, a far data dal 31.12.2010, con le stesse mansioni precedentemente svolte, osservando dal principio e fino al 2005 un orario di 20 ore settimanali, successivamente portato a 36 ore fino all'assunzione definitiva, ricevendo per l'esubero una integrazione economica parametrata al livello C1 del CCNL comparto Regioni e Autonomie locali. Nell'atto introduttivo del presente giudizio, il Sig. elencava le mansioni Pt_1 affidategli, dall'inizio del rapporto di lavoro, dall ovinciale, riguardanti l'ufficio del “contenzioso prima istanza”, sempre svolte sotto la direzione e la sorveglianza del Dirigente del Settore Finanziario – Tosap, di fatto prestando attività lavorativa comparabile a quella svolta dagli impiegati regolarmente assunti per quel tipo di servizio. L'attore esponeva ancora che, poiché sin dalla prima assunzione era stato di fatto destinato a coprire l'organico del personale dell'ente provinciale svolgendo mansioni estranee al progetto , nel 2009 decideva di affidare mandato professionale all'Avv. per intraprendere un'azione dinanzi CP_1 all'Autorità Giudiziaria al fine di chiedere l'accertamento del rapporto di lavoro, di fatto, svolto alle dipendenze della Provincia e, per l'effetto, il pagamento delle differenze retributive e conseguente adeguamento della relativa posizione contributiva ai sensi dell'art. 2126 c.c. Pertanto, con ricorso presentato il 18.05.2009 dinanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di Frosinone (RG n. 1548/2009), l'Avv. chiedeva per CP_1 conto dell'odierno attore l'accertamento del rapport bordinato di fatto, il conseguente riconoscimento dei contributi dovuti in relazione alla accertata riqualificazione del rapporto di lavoro intercorso, la condanna al pagamento delle differenze retributive correnti tra la retribuzione globale di fatto spettante a un dipendente con inquadramento nel livello C1 del CCNL Regioni Enti locali e il trattamento a lui erogato in qualità di lavoratore socialmente utile;
in subordine, veniva domandato l'accertamento dell'indebito arricchimento dell'ente e la relativa condanna al pagamento di una indennità pari alla retribuzione globale di fatto dovuta per un dipendente con l'inquadramento di livello C1 richiamato. Nel corso dell'istruttoria venivano ascoltati i testi ed esperita una consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare le richieste differenze retributive in relazione all'orario di 20 ore settimanali lavorate e il calcolo del TFR (che venivano quantificati in complessivi € 58.946,46), nonché la somma calcolata per le differenze retributive dovute per le maggiori ore di lavoro prestato in eccedenza alle 20 ore settimanali (pari ad € 961,69). A conclusione del giudizio, il Giudice del Lavoro, con sentenza n. 530/2014 (pubblicata il 7/05/2014), rigettava il ricorso non ravvisando nel rapporto di lavoro dedotto le condizioni per l'applicazione dell'invocato art. 2126 c.c., così
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motivando: “al fine di qualificare correttamente tale rapporto, occorre, innanzitutto partire dalla “causa” stessa del contratto, vale a dire, dalla funzione economico e sociale, tipica della tipologia in oggetto, che si instaura tra l'ente utilizzatore ed il lavoratore impiegato nei progetti SU. Tale contratto si stipula non in vista dello scambio tra prestazione lavorativa e retribuzione (come normalmente avviene nei contratti di lavoro subordinato), bensì in vista della utilizzazione, per fini di pubblica utilità, di energie lavorative destinate, altrimenti, alla economia sommersa oppure alla dispersione;
da qui emerge la diversità tra il rapporto di utilizzazione di SU e rapporto di lavoro subordinato. I lavori socialmente utili rappresentano, quindi, uno strumento previdenziale e assistenziale al fine di fronteggiare la disoccupazione, e non danno luogo alla costituzione di alcun rapporto di lavoro subordinato”. A sostegno della decisione, veniva richiamato l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 3508 del 22/02/2005 secondo cui “nei rapporti di lavoro socialmente utili l'emolumento è di natura previdenziale, in quanto il lavoratore socialmente utile ha diritto a degli emolumenti che però, non hanno natura di retribuzione vera e propria”. A motivo del rigetto, il giudice del lavoro, inoltre, richiamato altresì l'orientamento della Suprema Corte secondo cui l'art. 1 del D. Lgs. n. 468/1997, nell'elencare le attività aventi ad oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva da affidare ai lavoratori socialmente utili, in realtà non conteneva un elenco tassativo, affermava che l'attività posta in essere dal ricorrente, “in mancanza di diversa prova”, doveva ritenersi conforme al progetto SU. Veniva, invece, riconosciuta l'indennità per indebito arricchimento per il maggior numero di ore lavorate, pari ad € 961,69, come calcolato dal consulente tecnico d'ufficio. Esponeva, ancora, l'attore che, in data 13.03.2015, conferiva l'incarico all'Avv. per la predisposizione del ricorso in appello alla suddetta sentenza. CP_1 to di gravame veniva depositato presso la Corte di Appello di Roma solo in data 14.07.2015 (rg. n. 2718/2015), “ben oltre quindi il termine massimo di un anno previsto dal precedente testo dell'art. 327 c.p.c.” (cfr. sentenza Corte d'Appello Roma n. 3667/2017 in atti), incorrendo nella declaratoria di inammissibilità e nella conseguente condanna alle spese legali a carico dell'odierno attore, quantificate in € 3.310,00 oltre accessori. Successivamente, con missiva del 5.07.2017, l'Avv. comunicava al CP_1 proprio assistito che, preso atto della tardività del deposito dell'appello, al fine di non aggravare ulteriormente la posizione della parte, aveva ritenuto opportuno non proseguire il giudizio, evitando la comparizione in udienza. A quel punto, il sig. inviava al professionista una nota, datata 12.07.2017 Pt_1
(sottoscritta dal professionista per avvenuta conoscenza), con la quale lo invitava a denunciare l'errore professionale presso la propria compagnia assicuratrice per vedersi risarciti i danni da responsabilità professionale.
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Poiché tutte le richieste inoltrate al convenuto avevano avuto esito negativo, il Sig. instaurava l'odierno procedimento, così concludendo: “Voglia l'Ill.mo Pt_1
Trib to, contrariis reiectis, così provvedere:
- accertare e dichiarare per tutti i motivi indicati nel presente atto l'inadempimento o l'inesatto adempimento colpevole dell'Avv. e, in ogni caso, la responsabilità del Controparte_1 medesimo per i danni subiti dall'a
- per l'effetto, dichiarare risolto il contratto di mandato professionale o comunque dichiarare non dovuto ex art. 1460 c.c. il compenso professionale;
- sempre per l'effetto, condannare il convenuto al risarcimento dei danni patiti dall'attore nella misura di euro 125.256,20 o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, anche con ricorso a giudizio equitativo, oltre rivalutazione ed interessi legali dalla maturazione del credito all'effettivo soddisfo;
- condannare in ogni caso parte convenuta al pagamento delle spese e compenso professionale del presente giudizio, oltre CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati anticipanti”.
Con decreto del 16.02.2021, il giudice designato differiva, ai sensi dell'art. 168-bis comma 5 cpc, la prima udienza di comparizione fissandola al 14.09.2021.
Con comparsa di costituzione e risposta, ritualmente depositata il 23.07.2021, l'Avv. chiedeva il rigetto delle domande risarcitorie attoree perché CP_1 infon ito, non sussistendo gli estremi per una pronuncia di responsabilità professionale, o comunque eccessivamente quantificate, e il differimento dell'udienza per effettuare la chiamata in causa – ai sensi degli artt. 106 e 269 cpc – della compagnia per essere Controparte_4 manlevato in caso di condanna. Allegav l sig. Pt_1 del 5/07/2017 che l'avvocato aveva provveduto a trasmettere alla co assicuratrice per posta elettronica ordinaria in data 16.01.2019 per informarla della richiesta di risarcimento e le quietanze dei premi pagati fino al mese di ottobre 2017 (cfr. doc. 2 e 3 comparsa di risposta del convenuto).
Con decreto del 26.07.2021, il Tribunale fissava pertanto la nuova udienza di prima comparizione per il giorno 20.12.2021.
L' si costituiva in giudizio, con comparsa depositata il Controparte_4
29.11.2021, deducendo l'inoperatività della polizza ex art. 1892 c.c. stipulata dall'avvocato, per effetto della reticenza del professionista consistita nel non aver reso noto alla compagnia, al momento della sottoscrizione del contratto (avvenuta in data 24.10.2017), tutte le circostanze in grado di influire sulla valutazione del rischio assunto dalla società. La compagnia deduceva infatti che l'Avv. prima della conclusione del contratto di assicurazione CP_1 profess eva di informarla sulla richiesta avanzata dal Sig. Pt_1
(ricevuta nel mese di luglio 2017) e dunque ometteva di denunciare il sini propria compagnia. Tale circostanza avrebbe determinato la nullità (recte:
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l'annullamento) del contratto. Inoltre, eccepiva la nullità del contratto ex art. 1895 cc. In ogni caso, l'Avv. -a dire della Compagnia- era già titolare CP_1 di altra polizza assicurativa s la compagnia di assicurazioni CP_5
pertanto, avrebbe dovuto chiedere di essere manlevato in prima battuta da
[...]
t'ultima. In subordine si invocava l'applicazione dell'art. 1914 c.c. per gli effetti dell'art. 1915 c.c. Indi, detta Compagnia concludeva per il rigetto delle domande avanzate sia dall'attore che dal proprio assicurato, o, in caso di condanna, disporsi la riduzione del quantum richiesto (in tal caso tenendo conto della franchigia di € 500,00 e del massimale, come da contratto).
In vista della prima udienza di comparizione, le parti depositavano le note autorizzate ribadendo le argomentazioni e le conclusioni spiegate.
L'Avv. in virtù delle eccezioni svolte dalla CP_1 CP_4 va di essere autorizzato alla chiamata i
[...]
. Controparte_6
All'esito, il Tribunale autorizzava la chiamata in causa della società Controparte_6
fissando (nuova) udienza per il 14.06.2022.
[...]
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 17.05.2022, si costituiva in giudizio altresì la compagnia assicuratrice , eccependo la Controparte_6 prescrizione del diritto del convenuto ad per effetto del decorso del termine biennale, stabilito dall'art. 2952 c.c. per inoltrare denuncia di sinistro. Deduceva altresì l'infondatezza delle domande attoree.
Successivamente, l'udienza già fissata per il 14.06.2022, differita d'ufficio al 16.06.2022, veniva ulteriormente rinviata al 6.10.2022, ferma restando la trattazione cd “cartolare”.
Con le note autorizzate in sostituzione dell'udienza, tutte le parti chiedevano la concessione dei termini ex art. 183 comma 6 cpc, che venivano ritualmente assegnati, con decorrenza dal 07.01.2023.
Con atto depositato il 04.02.2023, l'attore ribadiva le argomentazioni proposte nei precedenti scritti difensivi, allegando varie sentenze, emesse dal Tribunale di Frosinone, di accoglimento di domande analoghe a quella proposta dal sig. finalizzate al riconoscimento del rapporto di lavoro. Pt_1
Con memoria depositata il 06.02.2023, il convenuto insisteva per l'inammissibilità della domanda sul presupposto della mancata prova del nesso causale tra il danno lamentato dal sig. e l'errore professionale. Pt_1
Ribadiva l'infondatezza della domanda sott i profili, tra cui la natura
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innovativa della questione giuridica sottoposta al Tribunale, per la quale all'epoca erano state pronunciate varie sentenze di rigetto. La quantificazione del richiesto danno era comunque eccessiva avuto riguardo alla qualità delle mansioni svolte che – a parere della difesa – non potevano ricondursi al livello C1 come prospettato da parte avversaria e sulle quali l'entità del risarcimento era stata calcolata. Deduceva, infine, l'avvenuta prescrizione del diritto a percepire le differenze retributive, con inizio della decorrenza in costanza del rapporto di lavoro, sulla scorta della sua specialità in quanto prestato alle dipendenze di una pubblica amministrazione, non tenuta a rendere stabile l'impiego. Anche la richiesta di risarcimento del danno per la mancata regolarizzazione contributiva era priva di fondamento per aver ottenuto il sig. il riconoscimento della contribuzione figurativa. Pt_1
alle deduzioni esposte dalla società , l'Avv. Controparte_4 [...] sottolineava l'infondatezza della polizza CP_1 art. 1892 c.c. poiché il lungo lasso di tempo – dal momento in cui il sig. aveva manifestato l'intenzione di intraprendere un'azione risarcitoria – Pt_1 atto venir meno il requisito dell'attualità del rischio da comunicare all'assicuratore. In ogni caso il professionista aveva provveduto, con una e-mail del 16.01.2019 (rimasta priva di riscontro), ad informare la Compagnia delle richieste avanzate dal Sig. Pt_1
Con memorie ex art. 183 comma 6 n. 2, depositate rispettivamente il 7 e l'8.03.2023, la l'attore e l'avvocato convenuto, Controparte_4 depositavano le proprie richieste istruttorie.
Successivamente, solo l'Avv. depositava la terza memoria di cui CP_1 all'art. 183 comma 6.
Con decreto del 29.03.2023, il giudice designato disponeva la sostituzione dell'udienza già fissata per il 4.05.2023 con quella da svolgersi in modalità
“cartolare”.
Tutte le parti in causa successivamente depositavano, nelle date del 2 e del 3.05.2023, delle note scritte in ordine all'udienza cartolare.
Con ordinanza del 4.05.2023, il Tribunale di Frosinone rinviava la causa all'udienza dell'11.12.2023, disponendo la comparizione delle parti al fine di esperire il tentativo di conciliazione della controversia e, contestualmente, l'acquisizione dell'intero fascicolo del giudizio iscritto al n. RG 1548/2009, svoltosi dinanzi la sezione lavoro del Tribunale di Frosinone, in accoglimento della relativa istanza istruttoria avanzata da parte attrice.
Alla predetta udienza, il Tribunale, preso atto del mancato accordo tra le parti – stante la inconciliabilità delle condizioni proposte – invitava i procuratori delle
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parti a dedurre le istanze istruttorie, riservandosi all'esito per i successivi provvedimenti.
Con ordinanza di pari data, ritenendo la causa matura per la decisione, il Giudice rinviava l'udienza al 4.11.2024 per la precisazione delle conclusioni, poi differita d'ufficio – con decreto del 17.10.2024 – al 12.05.2025 e sostituita dal deposito telematico di note scritte.
Successivamente, tutte le parti precisavano le proprie conclusioni, chiedendo che la causa venisse trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica: disposizioni poi adottate dal Giudice all'udienza del 12.05.2025.
Con comparsa conclusionale depositata il 3.07.2025, la Controparte_4 ribadiva le eccezioni esposte nei precedenti scr
[...] infondatezza della domanda, non sussistendo gli estremi per il giudizio di responsabilità, sia riguardo alla inoperatività della polizza ex art. 1892 c.c. che riguardo alla pretesa conseguente nullità del contratto di assicurazione ai sensi dell'art. 1895 cc.
Con comparsa depositata l'8.07.2025, la società insisteva per Controparte_6
l'accoglimento delle eccezioni spiegate c innanzitutto, all'intervenuta prescrizione del diritto dell'Avv. di far valere la CP_1 garanzia assicurativa e, in caso di accertata manleva, il riconoscimento del limite del 95% a carico della compagnia per disposizione contrattuale. Ribadiva, nel merito, l'infondatezza della domanda attorea per carenza dei requisiti necessari per la pronuncia di responsabilità professionale.
Con comparsa conclusionale depositata l'11.07.2025, l'attore riproponeva le ragioni a sostegno delle proprie domande fondate sulla responsabilità professionale dell'Avv. CP_1
Anche il convenuto, con atto depositato l'11.07.2025, ribadiva le proprie ragioni.
Seguiva lo scambio di repliche, depositate dall'attore e dal convenuto, e la causa veniva rimessa al giudicante.
*****
Le domande spiegate dall'attore si fondano sulla presunta responsabilità, di natura professionale, ravvisata nella condotta dell'Avv. che, a CP_1 causa della rilevata negligenza nell'esercizio della profession sato la perdita economica dell'istante costituita dalle differenze retributive tra il trattamento a lui elargito dalla Provincia di Frosinone in qualità di lavoratore
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socialmente utile (SU), per il periodo 2.05.1998/30.12.2010, e la retribuzione globale di fatto cui avrebbe avuto diritto in base alle effettive mansioni svolte e la conseguente contribuzione previdenziale. Invero, il dedotto mancato riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2126 c.c. da parte del Giudice del Lavoro del Tribunale di Frosinone (con sentenza n. 530/2014) sarebbe da ascrivere all'errore professionale colpevole addebitato al professionista per non aver depositato tempestivamente l'atto di appello, la cui regolare proposizione avrebbe invece consentito all'odierno attore di ottenere una pronuncia favorevole da parte della Corte di Appello adita. La circostanza del deposito tardivo è agli atti ed è altresì ammessa dal convenuto, né risultano depositati documenti recanti il consenso della parte assistita all'assunzione del rischio di soccombenza legato al decorso del termine di decadenza per la proposizione dell'appello. A seguito della conseguente pronuncia di inammissibilità del Giudice di appello, l'odierno attore ha instaurato il presente giudizio sul presupposto che l'errore professionale in cui è incorso l'avvocato sia fonte di risarcimento del danno patito e che, in assenza di esso, l'istante avrebbe ottenuto il risultato sperato. In altre parole, l'odierno attore addebita la soccombenza nel giudizio di appello e il supposto mancato riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato (con conseguente perdita delle differenze retributive e adeguamento dei contributi previdenziali), all'errore dell'Avv. consistito nell'aver depositato CP_1 tardivamente l'atto di appello e av lla Corte di Appello di Roma di esaminare “i motivi di appello che ragionevolmente avrebbero comportato l'accoglimento totale del ricorso di primo grado”.
Tale tesi non può essere condivisa e la domanda per il pagamento delle differenze retributive e relativa contribuzione previdenziale non può essere accolta per i motivi che seguono.
Invero, in materia di responsabilità professionale vige il principio consolidato secondo cui il cliente che assume di aver subito un danno in conseguenza del presunto inadempimento o inesatta esecuzione dell'attività difensiva da parte dell'avvocato abbia l'onere di provare che quella attività, se correttamente eseguita, gli avrebbe permesso –secondo un giudizio prognostico della “possibile utilità dell'iniziativa intrapresa o omessa, non potendo comunque l'avvocato garantire l'esito” – di conseguire una decisione a lui favorevole (cfr. Cass. Civ. Sent. n. 28903/2024).
In altre parole, ai fini di una pronuncia di condanna per responsabilità professionale dell'avvocato secondo l'orientamento consolidato, non è sufficiente ravvisare il non corretto adempimento dell'attività professionale (individuando uno specifico errore nello svolgimento dell'attività difensiva) ma occorre anche verificare se, nel caso in cui l'avvocato avesse tenuto una condotta improntata alla diligenza e perizia –non avesse quindi
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commesso l'errore individuato o, al contrario, avesse svolto una determinata attività difensiva – il suo assistito avrebbe ottenuto probabilmente (secondo un giudizio prognostico) il riconoscimento delle proprie ragioni.
Nella fattispecie oggetto di causa, parte attrice ritiene che laddove l'atto di appello fosse stato tempestivamente proposto, con ogni probabilità, la Corte di Appello di Roma avrebbe accolto la domanda avanzata dall'attore in primo grado, sussistendo a suo parere tutte le condizioni per il riconoscimento del rapporto di lavoro di fatto con l'ente provinciale. Nell'atto introduttivo del giudizio si legge, infatti, che: “a causa dell'inadempimento del professionista, il cliente-lavoratore si è visto preclusa la possibilità di far accertare giudizialmente il rapporto di lavoro di fatto con la Provincia di Frosinone e di ottenere il pagamento delle differenze retributive dovute, nonché la regolarizzazione della posizione contributiva”.
Alla luce dell'orientamento consolidato in materia di responsabilità professionale, il Tribunale adito non può condividere tale prospettazione.
In via preliminare, avuto riguardo ai fatti di causa, appare opportuno distinguere la circostanza (formale) della acclarata tardività del deposito dell'atto di appello dalle conseguenze giuridiche che tale errore può aver comportato sulle ragioni dell'attore, e in ultima analisi sul raggiungimento del “bene della vita” da questi reclamato azionando la tutela giurisdizionale. Sul punto – in contrasto con la risalente giurisprudenza richiamata da parte attrice – è pacifico, come detto, che il mero errore formale dell'avvocato –il deposito tardivo dell'atto e quindi la mancata partecipazione al giudizio di appello – non costituisce di per sé fonte di responsabilità a carico del professionista relativamente alla domanda. Siffatto inadempimento, invero, non produce un danno di per sé risarcibile avuto riguardo alla natura della obbligazione professionale che è di mezzi e non di risultato, in quanto l'avvocato è tenuto ad esercitare diligentemente la propria professione ma non a garantire il buon esito della causa (sul punto cfr. per tutte Cass. civ. Sez. III, ord. n. 21953 del 21.07.2023). Sull'argomento si richiama il più recente orientamento della Suprema Corte che, operando la distinzione - ai fini della risarcibilità per inadempimento dell'obbligazione professionale - tra danno da perdita di “chance” (rappresentato dalla mera possibilità di partecipare ad un giudizio) e danno legato al mancato riconoscimento delle proprie ragioni (“vittoria della causa”), ha enunciato il principio che “la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso
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eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone” (Cass. civ. sez. III, ord. n. 24670/2024; cfr. anche Cass. civ. Sez. III ord. n. 2348/2022; Cass. n. 2109/2024). Il corollario che ne deriva è il principio di diritto, espresso più volte dalla Corte di Cassazione, secondo cui “non costituisce un interesse giuridicamente tutelabile quello a proporre una impugnazione infondata;
ne consegue che la tardiva proposizione, da parte dell'avvocato, di un appello privo di ragionevoli probabilità di accoglimento non costituisce per il cliente un danno risarcibile, e non fa sorgere per l'avvocato un obbligo risarcitorio, nemmeno sotto il profilo della perdita della chance della mera partecipazione al giudizio di impugnazione” (Cass. civ. ord. n. 24670/2024 cit.). È evidente che, nel caso di specie, escludendo la responsabilità professionale per la (sola) mancata partecipazione al giudizio di appello, occorre verificare se l'errore professionale, secondo un giudizio prognostico e presuntivo, ha effettivamente compromesso le richieste della parte assistita nei confronti della Provincia di Frosinone, in altre parole ha direttamente impedito la soddisfazione degli interessi del Sig. (e, in ultima analisi, se il giudizio di appello sarebbe Pt_1 stato effettivamente f La giurisprudenza di legittimità è solita distinguere, invero, l'interesse
“strumentale” dell'assistito, che è quello che connota la prestazione oggetto dell'obbligazione, ossia l'osservanza della diligenza professionale, dall'interesse primario (o presupposto) che coincide con l'interesse che la parte intende perseguire con l'azione processuale e quindi il buon esito della causa, e solo alla colpevole lesione di quest'ultimo ancora una pronuncia di responsabilità professionale. Circostanza che, nel caso di specie, non si ravvisa (cfr. Cass. ord. n. 24670/2024 cit. in cui si afferma che “la responsabilità risarcitoria dell'avvocato non può, infatti, sussistere in ragione soltanto dell'inadempimento all'incarico professionale e, dunque, come conseguenza unicamente della lesione dell'interesse strumentale dedotto in obbligazione. L'inadempimento potrà certamente costituire il presupposto della domanda di restituzione del compenso che il cliente abbia corrisposto al professionista o per consentire al primo di opporsi utilmente alla richiesta in tal senso avanzata da quest'ultimo (avvalendosi dell'eccezione di cui all'art. 1460 c.c.: tra le altre, Cass. n. 22487/2004); e nel perimetro dell'inadempimento, e quindi della lesione dell'interesse strumentale, si collocherà senz'altro anche la condotta imperita/negligente dell'avvocato che abbia cagionato la perdita della possibilità di partecipare ad un giudizio. Tuttavia, ai fini del risarcimento del danno si rende necessaria, altresì, la prova del nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, e il risultato che ne è derivato, ovvero che si sia determinata, in termini di giudizio prognostico, la lesione dell'interesse primario del cliente stesso e cioè la mancata “vittoria della causa” o, in altri ma sovrapponibili termini, il mancato “riconoscimento delle proprie ragioni” nella sede giudiziaria. Diversamente, in assenza di quest'ultimo interesse – che è, in altri termini, l'interesse al c.d. “bene della vita” – non potrà esserci danno risarcibile. Non potrà, quindi, esserci danno risarcibile se si confonde l'interesse primario del cliente, che vale a connotare causalmente il contratto di patrocinio in giudizio concluso con l'avvocato, con quello alla
“mera partecipazione” ad un giudizio, affatto sganciato dal “bene della vita” cui tende il giudizio stesso. Non è, infatti, la “mera partecipazione ad un giudizio” l'interesse tutelato dall'ordinamento, il quale è, invece, necessariamente finalizzato al “riconoscimento delle proprie ragioni”, ossia dei diritti/interessi legittimi per i quali soltanto è garantita dall'ordinamento il diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.).
Fatta tale premessa, che dissolve il dubbio che il mero errore professionale oggetto di causa possa dar luogo tout court a una pronuncia di responsabilità, Pag. 12 a 16 Tribunale ordinario di FROSINONE – Sezione civile Sentenza
occorre esaminare se, nel caso di specie, si possa configurare l'ipotesi che l'insufficiente diligenza prestata dall'Avv. secondo il criterio del “più CP_1 probabile che non”, sia anche causa del r ato in favore dell'attore. In altre parole, occorre valutare se, in caso di tempestiva proposizione dell'appello, la Corte adita avrebbe, con un altro grado di probabilità, accolto la domanda attorea.
1. E, invero, effettuando un giudizio prognostico sulla questione giuridica portata dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Frosinone prima e dinanzi alla Corte di Appello poi, non si può giungere a un risultato positivo. La domanda attorea, infatti, aveva ad oggetto il riconoscimento di un rapporto di lavoro di fatto con la Provincia di Frosinone per effetto dell'accertato utilizzo del lavoratore nell'ambito dell'Ufficio Tosap/Cosap, con orario di lavoro di 20 ore settimanali (fino al gennaio 2005), poi elevate a 36, per un periodo inizialmente di 12 mesi, ma più volte prorogati fino al 30.12.2010 (a partire dal lontano
2.05.1998), svolgendo l'attore mansioni che -a suo dire- non sarebbero state previste nel progetto approvato dalla Provincia con deliberazione di GP n. 1545 del 18.12.1997, e neppure nel “nuovo progetto relativo ai lavoratori ex Elcat” approvato con deliberazione di GP n. 109 del 23.04.1999, e che invece erano caratterizzanti l'incarico presso il medesimo ufficio in cui poi è stato definitivamente stabilizzato. Come si legge nella sentenza di rigetto di primo grado depositata in atti, il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Frosinone, pur evidenziando che nel corso del processo era stata fornita la “prova della continuità dello svolgimento dell'attività lavorativa” presso l'ente, “l'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione della resistente e il connesso assoggettamento al potere direttivo e disciplinare della resistente e l'essenzialità della prestazione lavorativa del ricorrente”, ha affermato che la domanda relativa all'accertamento di un rapporto di lavoro di fatto non poteva essere accolta, poiché, in conformità alla normativa all'epoca vigente in materia (i.e. al D. lgs. n. 468/1997) e all'indirizzo giurisprudenziale avallato anche dalle Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 3508 del 22.02.2005, nel rapporto di lavoro di SU non era possibile configurare un normale rapporto di lavoro subordinato pubblico. Invero, secondo le Sezioni Unite, che peraltro hanno sposato l'orientamento prevalente, il lavoro socialmente utile rappresentava un modello di lavoro caratterizzato dalla natura previdenziale-assistenziale, inidoneo a consentire al lavoratore di rivendicare nei confronti delle pubbliche amministrazioni un rapporto di lavoro subordinato, rivestendo una funzione di tutela sociale per soggetti prevalentemente in stato di disoccupazione, i cui emolumenti non erano considerati di natura retributiva, pertanto, non potevano essere riconosciuti come rapporti di lavoro, nemmeno ai soli fini del riconoscimento della tutela prevista dall'art. 2126 c.c. (il principio è, invero, ancora osservato: cfr. ex multis: Cass. SS.UU. sent. n. 3508/2005 cit.; Cass. SS.UU. sent. n. 3/2007; Cass. n. 21936 del 9/11/2004; Cass. n. 14334 del 15/06/2010; Cass. ord. n. 9811
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del 14/06/2012; Cass. n. 2605 del 5/02/2013; Cass. n. 23061 del 10/10/2013; nella giurisprudenza di merito si confronti, tra le tante, Tribunale Napoli sent. n. 8584/2017 e n. 6303/2018; Tribunale di Lecce, sent. n. 3135/2023; Tribunale di Palermo, sent. n. 2994/2025, etc.). Tale orientamento, confermato anche da molte pronunce successive, si affianca ad un altro indirizzo giurisprudenziale che riconosce l'applicabilità della tutela di cui all'art. 2126 c.c. ai soli rapporti nei quali risulti provata la difformità delle mansioni concretamente svolte dai lavoratori socialmente utili rispetto a quelle previste nei progetti a ciò destinati. In proposito, la Suprema Corte, sulla premessa che “diverso è il caso in cui la prestazione di fatto resa presenti una radicale difformità dal progetto, non potendo il requisito formale prevalere su quello sostanziale”, ha affermato il principio secondo cui “in tema di occupazione di lavori socialmente utili o per pubblica utilità, la qualificazione normativa di tale rapporto speciale, avente matrice assistenziale e componente formativa, non esclude che in concreto il rapporto possa avere le caratteristiche di un ordinario rapporto di lavoro subordinato con conseguente applicazione dell'art. 2126 c.c. e, ai fini della qualificazione come rapporto di lavoro prestato di fatto alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione, rileva che il lavoratore risulti effettivamente inserito nell'organizzazione pubblicistica ed adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione” (Corte Cass., sez. lavoro, ord. n. 17101 dell'11.07.2017, richiamata anche da parte attrice ma fondata sul presupposto dell'avvenuto accertamento processuale della difformità delle mansioni; in tal senso copiosa giurisprudenza: Cass. sent. n. 21311/2014; n. 22287/2014; n. 15071/15; n. 13472/2016; n. 13596/2016, n. 6914/16; più recentemente, dello stesso tenore, Cass. civ. Lav. Ord. n. 11622/2024; n. 3504/2024). Se ne deduce che, secondo l'interpretazione riferita, solo l'accertamento concreto delle effettive mansioni svolte dal lavoratore socialmente utile e della difformità di queste rispetto a quelle previste nei progetti approvati dagli enti beneficiari avrebbe potuto portare all'accoglimento della domanda di tutela ex art. 2126 c.c.; nel caso che ci occupa, un tale accertamento è mancato, come si afferma nella sentenza allegata, e non vi sono elementi per ritenere che tale mancanza sia imputabile al legale;
né in Appello si sarebbe mai potuto sopperire a tale carenza ovvero al suddetto difetto di prova, non avendo l'attore mai prodotto i documenti recanti i progetti per gli SU (come ben evidenziato dal GL nella pronunzia sopra citata); e, invero, l'attore non li ha prodotti neppure nel presente giudizio. Nella sentenza del Giudice del lavoro si afferma, infatti, che l'attività posta in essere dal ricorrente, “in mancanza di diversa prova”, è stata ritenuta conforme al progetto SU, non avendo allegato agli atti di causa quegli elementi di fatto che avrebbero dovuto consentire al giudice di eseguire la necessaria verifica di congruità tra le attività assegnate ai lavoratori socialmente utili e quelle concretamente svolte. D'altronde, la mancata allegazione in primo grado di tali elementi non è stata nemmeno specificamente contestata da parte attrice ai fini del
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giudizio di responsabilità del professionista convenuto, il quale ha rilevato che i documenti recanti i progetti per gli SU non gli sono mai stati consegnati dall'allora ricorrente. Per controdedurre a questa affermazione, infatti, questo Tribunale non ritiene sufficiente che l'attore abbia dedotto, peraltro solo con comparsa conclusionale, che “a pagina 1 del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio era precisato che “a seguito della delibera G.P. n. 1545 del 18/12/1997, con telegramma del 24/04/98 il ricorrente è stato invitato a prendere servizio”. Parte attrice insiste nel voler sottolineare di aver raggiunto la prova delle effettive mansioni espletate a suo tempo alle dipendenze della Provincia di Frosinone in qualità di lavoratore socialmente utile (richiamando anche le prove testimoniali), tuttavia l'elemento che ha impedito di accogliere le ragioni dell'istante, espressamente e chiaramente spiegate dal giudice del lavoro, è stata proprio l'impossibilità di eseguire il dovuto raffronto tra le mansioni astrattamente previste, nel caso specifico, per gli SU e quelle poi eseguite dal dipendente, altresì tenuto conto del richiamato indirizzo giurisprudenziale di legittimità secondo cui il rapporto di lavoro tra la pubblica amministrazione e i lavoratori socialmente utili ha una preminente funzione assistenziale. L'orientamento della giurisprudenza, all'epoca dei fatti ancora incerta, si è andato via via assestando sull'interpretazione ultima riportata, racchiusa emblematicamente in Cass. lav. ord. n. 11622/2024, la quale chiarisce che “l'occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integra un rapporto di lavoro subordinato - in quanto, ai sensi dell'art. 8, D. Lgs., n. 468/1997, poi riprodotto dall'art. 4, D. Lgs. n. 81/2000, l'utilizzazione di tali lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti (oltre al lavoratore, l'amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione e l'ente previdenziale erogatore della prestazione di integrazione salariale) di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione - ma, dall'altro lato, … questa qualificazione non esclude che in concreto il rapporto possa atteggiarsi diversamente e configurare un vero e proprio lavoro subordinato, con conseguente applicazione dell'art. 2126 c.c., essendo unicamente necessario, a tal fine, che risultino provati, oltre alla difformità rispetto al progetto, l'effettivo inserimento nell'organizzazione pubblicistica dell'ente e l'adibizione ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'amministrazione, ossia l'instaurazione in via di mero fatto di un rapporto di impiego (da ultimo Cass. Sez. L - Ordinanza n. 3504 del 07/02/2024, ma in precedenza Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 40806 del 2021; Cass. Sez. L - Ordinanza n. 17101 del 11/07/2017; Cass. Sez. L, Sentenza n. 22287 del 21/10/2014)”. Difettando, nel caso in esame, la prova della difformità delle mansioni non può che escludersi un giudizio prognostico positivo sull'attività difensiva dell'avvocato ai fini dell'accoglimento delle domande in appello. In ordine al giudizio di responsabilità, inoltre, non è sufficiente nemmeno richiamare l'accertato vincolo di subordinazione in cui ha operato l'odierno
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attore, dovendosi (ormai) considerare costante l'orientamento della giurisprudenza di legittimità sopra riportata. Alla luce delle considerazioni che precedono, in base ai fatti allegati e all'orientamento giurisprudenziale citato, l'esito della valutazione ex ante dell'attività difensiva che l'Avv. avrebbe potuto attuare nel caso di CP_1 specie – applicando il criter babilità – risulta negativo, con conseguente rigetto della domanda attorea. Non priva di rilievo è, altresì, la circostanza che il giudizio intrapreso dall'odierno attore sia stato uno dei primi (ricorso cd “pilota”) nella materia de qua il cui esito non poteva che considerarsi anche per tale fatto già di per se quanto mai aleatorio, così come l'accoglimento in fase di appello. Sugli effetti che l'incertezza di un orientamento giurisprudenziale può avere in ordine alla responsabilità professionale dell'avvocato, poi, merita riferire che la Suprema Corte ha affermato, altresì, che “in tema di responsabilità dell'avvocato verso il cliente, è configurabile imperizia del professionista allorché questi ignori o violi precise disposizioni di legge, ovvero erri nel risolvere questioni giuridiche prive di margine di opinabilità, mentre la scelta di una determinata strategia processuale può essere foriera di responsabilità purché la sua inadeguatezza al raggiungimento del risultato perseguito dal cliente sia valutata (e motivata) dal giudice di merito ex ante e non ex post, sulla base dell'esito del giudizio;
mentre l'imperizia resta comunque esclusa in caso di questioni rispetto alle quali le soluzioni dottrinali e giurisprudenziali presentino margini di opinabilità, in astratto o con riferimento al caso concreto, tali da rendere giuridicamente plausibili le scelte difensive compiute dal legale” (Cass. civ. Sez. III, ord. n. 7462 del 20.03.2025). Per i motivi sin qui esposti, dovendo fare applicazione del criterio del “più probabile che non”, come detto, va esclusa la responsabilità professionale dell'Avv. con il conseguente assorbimento delle restanti domande. CP_1
2. Per quanto riguarda la statuizione sulle spese legali, avuto riguardo alla peculiarità delle questioni trattata sulle quali si sono registrati copiosi interventi della giurisprudenza (anche) di legittimità, sussistono gravi e giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite, ex art. 92 comma 2 cpc tra le parti (cfr. Cass. civ. Sez. III, ord. n. 20888 del 22/08/2018; sent. n. 3438 del 22/02/2016).
PQM
Il Tribunale di Frosinone, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così decide:
1. rigetta la domanda giudiziale di parte attrice con il conseguente assorbimento delle restanti domande;
2. compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti in causa. Sentenza esecutiva come per legge. Frosinone, addì 23 settembre 2025. Il giudice designato
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario UPP, Dr. Lorella Tatangelo Pag. 16 a 16