Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Piemonte, sentenza 26/01/2026, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Piemonte |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. N. 13/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE PIEMONTE
in composizione monocratica nella persona del Consigliere dr. Cristiano Baldi, ai sensi dell’art. 151 c.g.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 24457 del Registro di Segreteria,
sul ricorso
promosso da V.M., nato a omissis, in data omissis (cod. fisc.
omissis), ed ivi residente in [...]omissis,
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall’Avv. Santino Spina (cod. fisc. [...], santinospina@pecavvpa.it; tel. 3313050425) del Foro di Palermo, con studio sito in Palermo, nella via Pietro Scaglione n. 20/A
contro
INPS – Gestione Dipendenti Pubblici (c.f. 80078750587), con sede in Roma, Via Ciro il Grande 21, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso anche disgiuntamente dagli avv.ti Franca BORLA e Silvia ZECCHINI, PEC avv.silvia.zecchini@postacert.inps.gov.it e avv.franca.borla@postacert.inps.gov.it , dell’Avvocatura dell’Istituto, in forza di procura generale ad lites del 22.3.2024 (rep.37875 / 7313), a rogito dott. Roberto Fantini Notaio in Roma elett.te dom.to, ai fini del presente giudizio, in Torino – Via Arcivescovado 9;
FATTO
Con ricorso ritualmente depositato parte ricorrente, già dipendente della Polizia di Stato, ha chiesto il ricalcolo della propria pensione n. 50514087, ai sensi e per gli effetti del disposto dell’art. 54 del D.P.R. n.1092/1973 nonché dell’art. 3, comma7, D.lgs. n.165/1997.
L’Inps si è costituita in giudizio dichiarando di aver “provveduto ad inoltrare la richiesta di riliquidazione per l'effettuazione della stessa : le tempistiche di ricezione, da parte del ricorrente, dell'incremento pensionistico, si attestano verso fine anno in corso/inizio del prossimo anno”.
Invero, come affermato dallo stesso ricorrente, l’Inps ha provveduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico applicando la maggiorazione di cui all’articolo 54 d.P.R. n. 1092, senza tuttavia riconoscere quella di cui al menzionato articolo 3 del d.lgs. n. 165/1997.
In particolare, secondo la difesa del ricorrente, essendo il M.
andato in pensione per aver raggiunto il limite di età ordinamentale (60 anni) e non potendo optare per l’accesso all’istituto dell’ausiliaria, facendo parte del personale escluso da tale istituto, questi avrebbe avuto diritto anche all’incremento figurativo previsto dall’art. 3, comma 7, D.lgs. n.165/1997 (c.d. Moltiplicatore).
Sul punto l’Inps nulla ha dedotto.
La causa è stata discussa all’udienza del 26 gennaio 2026 ed entrambe le parti hanno richiamato le conclusioni dei rispettivi atti introduttivi.
All’esito della discussione la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale ai sensi dell’articolo 167, comma 1, c.g.c.
DIRITTO
Il ricorso va accolto quanto alla domanda relativa all’articolo 3 d.lgs. n. 165/1997, mentre va dichiarata la cessazione della materia del contendere quanto all’articolo 54 dpr n. 1092 stante l’avvenuta liquidazione da parte dell’Inps.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del menzionato decreto 165, “Per il personale di cui all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione”.
Ora, poiché l’ausiliaria è un servizio riservato al personale militare, il M., già dipendente della Polizia di Stato, collocato a riposo per raggiungimento del limite di età, in quanto escluso dall’applicazione dell’istituto dell’ausiliaria, aveva diritto alla liquidazione del trattamento pensionistico con il calcolo del montante individuale incrementato secondo la norma sopra richiamata.
L’Inps, pertanto, dovrà provvedere, a far data dalla domanda amministrativa, alla liquidazione della pensione maggiorata con i relativi interessi.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a favore di parte ricorrente come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione monocratica, Dichiara cessata la materia del contendere quanto alla domanda relativa all’articolo 54 d.P.R. n. 1092/73;
Accerta il diritto del ricorrente al ricalcolo del trattamento pensionistico tramite l’applicazione del c.d. moltiplicatore di cui all’articolo 3, comma 7, d.lgs n. 165/1997 e condanna l’Inps al pagamento dei ratei arretrati maggiorati di interessi legali e, nei limiti dell’eventuale maggior importo differenziale, della rivalutazione monetaria calcolata, anno per anno, secondo gli indici ISTAT.
Condanna l’Inps al pagamento delle spese legali in favore di parte ricorrente, liquidate in euro 2.200,00 (duemiladuecento/00) oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Torino, il 26 gennaio 2026 Il Giudice Dott. Cristiano Baldi
F.to digitalmente
Depositata in Segreteria il 26/01/2026 Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina Scrugli
F.to digitalmente
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ha disposto che a cura della segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.
Torino, data della firma digitale
Il Giudice Dott. Cristiano Baldi
F.to digitalmente
In esecuzione del provvedimento giudiziale ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.
Torino, 26/01/2026 Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina Scrugli
F.to digitalmente
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