Cass. civ., sez. II, sentenza 16/09/2024, n. 24819
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Sentenza 16 settembre 2024

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Civile, emessa il 4 luglio 2024 e pubblicata il 16 settembre 2024, con il relatore Remo Caponi. Le parti in causa sono una società ricorrente e una controricorrente, coinvolte in una controversia relativa a un contratto di mutuo. La ricorrente ha contestato la validità del decreto ingiuntivo emesso a suo carico, sostenendo che l'obbligazione di restituzione fosse di natura alternativa e non facoltativa, e che il contratto fosse caratterizzato da usura. La Corte d'appello aveva confermato il decreto, ritenendo irrilevante il vantaggio usurario derivante dall'obbligazione facoltativa.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, affermando che il contratto in questione fosse correttamente qualificato come di mutuo, con un'unica obbligazione principale di restituzione. Ha chiarito che la facoltà di rimborso in natura non alterava la natura dell'obbligazione, che rimaneva pecuniaria. Inoltre, ha escluso la possibilità di dedurre l'usura comparando sconti e tassi d'interesse, evidenziando la necessità di considerare la diversa natura di tali elementi. La Corte ha quindi confermato la decisione della Corte d'appello, ritenendo che non vi fosse stata violazione dei principi di ermeneutica contrattuale e che le motivazioni fornite fossero adeguate e coerenti.

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Massime1

L'obbligazione alternativa presuppone l'originario concorso di due o più prestazioni, in posizione di parità e dedotte in modo disgiuntivo, nessuna delle quali può essere adempiuta prima dell'indispensabile scelta di una di esse, rimessa alla volontà di una delle parti e che diventa irrevocabile con la dichiarazione comunicata alla controparte; l'obbligazione facoltativa, invece, ha ad oggetto una prestazione principale, unica e determinata fin dall'origine, nonché, accanto a questa, una prestazione facoltativa, dovuta in via subordinata e secondaria, ove venga preferita dal creditore stesso e costituisca quindi l'oggetto di una sua specifica ed univoca opzione, esercitabile fino al momento in cui non vi sia stato l'adempimento della prestazione principale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 16/09/2024, n. 24819
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24819
    Data del deposito : 16 settembre 2024

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