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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 19/12/2025, n. 1790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1790 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 63/2025
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 63/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 19 dicembre 2025, innanzi al dott. NA PU, sono comparsi: l'avv. BARADEL LORENZO per parte ricorrente Parte_1
Nonché, per parte resistente Controparte_1
, l'avv. MASSINI GIACOMO e l'avv. BARDI DUCCIO.
[...]
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
NA PU
pagina 1 di 5 N. R.G. 63/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NA PU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 63/2025 promossa da:
(cf: Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. BARADEL LORENZO
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: Controparte_1
) P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. MASSINI GIACOMO e dall'Avv. BARDI DUCCIO
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: retribuzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è stato accolto per le seguenti considerazioni:
pagina 2 di 5 A) parte ricorrente, già dipendente della cooperativa resistente quale socio lavoratore, ha agito in giudizio al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: «accertato il diritto del ricorrente alla corresponsione di un trattamento retributivo per un ammontare orario non inferiore alle 32 ore settimanali, o comunque per l'orario eventualmente diverso che dovesse risultare di giustizia, condannare la convenuta al pagamento della complessiva somma che risulterà di giustizia a titolo di differenze retributive, nonché condannare la convenuta al pagamento del Trattamento di Fine
Rapporto, per euro 2.393,16, nonché per la quota integrativa del T.F.R. che verrà determinata di giustizia alla luce dell'ammontare delle differenze retributive dovute al
Sig. non corrisposte in corso di rapporto». Pt_1
In particolare, secondo la ricostruzione del lavoratore, dopo il 2022 la cooperativa avrebbe smesso di impiegarlo per il numero di ore contrattualmente pattuito (32 ore settimanali) e avrebbe versato una retribuzione, di conseguenza, inferiore a quanto spettante.
Costituendosi la parte resistente ha, in via preliminare, eccepito la nullità del ricorso e, nel merito, l'infondatezza della domanda, in quanto il minor orario di lavoro sarebbe dipeso esclusivamente dalla volontà dello stesso Pt_1
B) In via preliminare, circa l'eccezione di nullità del ricorso è stato assegnato un termine alla parte ricorrente per integrarne gli elementi, adempimento rispettato.
Nel merito, è pacifica e documentata la circostanza che il contratto di lavoro intercorso tra le parti abbia previsto un part time dell'80% (32 ore settimanali, cfr., doc. 8, fasc. ricorrente), così come il fatto che, per gli anni 2023 e 2024, l'orario di lavoro effettivamente svolto (e come tale retribuito) sia stato inferiore alla media mensile prevista (cfr., doc. 3, fasc. resistente).
C) Parte ricorrente, nel corso del rapporto di lavoro non ha mai eccepito l'inadempimento oggi lamentato, nemmeno alcun rilievo è stato mosso in sede di pagina 3 di 5 dimissioni (rese non per giusta causa) e, soprattutto, non ha mai offerto la propria prestazione lavorativa, mettendo in mora il datore di lavoro.
Al tempo stesso, parte resistente non ha mai contestato al lavoratore le allegate assenze ingiustificate, né ha allegato, in giudizio, altre ragioni che avrebbero potuto determinare la sospensione (parziale) del rapporto di lavoro.
In questo contesto, considerando la natura delle prestazioni di lavoro (a prestazioni corrispettive e infungibili, lato lavoratore) è verosimile ritenere che entrambe le parti fossero tacitamente d'accordo rispetto all'assetto raggiunto per gli anni 2023 e 2024, così come la mancata offerta della prestazione da parte del lavoratore rende inesigibile il suo diritto alla retribuzione completa (cfr., Corte appello
Milano sez. lav., 13/04/2023, n.452: «Il dipendente ha diritto alla retribuzione tanto se la prestazione sia effettivamente eseguita, quanto se il datore di lavoro versi in una situazione di mora accipiendi in quanto, una volta offerta la prestazione al datore, il suo rifiuto rende equiparabile giuridicamente la messa a disposizione con l'utilizzazione effettiva. Questo in quanto, stante la loro diversa coercibilità, le obbligazioni aventi ad oggetto prestazioni fungibili si differenziano da quelle relative alle prestazioni infungibili – cui appartengono quelle inerenti la prestazione di lavoro -. Per le prime,
l'offerta di restituzione non comporta la liberazione del debitore, viceversa, per le seconde, in cui l'adempimento richiede la collaborazione del creditore, è sufficiente che il debitore, che intenda conseguire la liberazione dal vincolo, costituisca il primo in mora mediante l'intimazione prevista dall'art. 1217 c.c.»).
D) In altre parole, all'inadempimento della prestazione retributiva, fa pacificamente da contraltare l'inadempimento della prestazione lavorativa, con la conseguenza che la domanda del ricorrente non può essere accolta.
Del pari risulta infondata la domanda di pagamento del TFR, in quanto lo stesso è stato correttamente inserito nell'ultima busta paga rilasciata al lavoratore, dalla quale emerge la presenza di ulteriori somme a debito del per la Pt_1 chiusura del rapporto, che assorbono l'intero importo del trattamento di fine rapporto
(cfr., doc. 1, fasc. ricorrente).
pagina 4 di 5 In assenza di contestazioni specifiche circa la debenza di dette somme, non vi è spazio per ritenere sussistente il diritto economico rivendicato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,
1) respinge il ricorso.
2) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro
2.100,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
Firenze, il 19/12/2025
Il Giudice
NA PU
pagina 5 di 5
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 63/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 19 dicembre 2025, innanzi al dott. NA PU, sono comparsi: l'avv. BARADEL LORENZO per parte ricorrente Parte_1
Nonché, per parte resistente Controparte_1
, l'avv. MASSINI GIACOMO e l'avv. BARDI DUCCIO.
[...]
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
NA PU
pagina 1 di 5 N. R.G. 63/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NA PU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 63/2025 promossa da:
(cf: Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. BARADEL LORENZO
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: Controparte_1
) P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. MASSINI GIACOMO e dall'Avv. BARDI DUCCIO
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: retribuzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è stato accolto per le seguenti considerazioni:
pagina 2 di 5 A) parte ricorrente, già dipendente della cooperativa resistente quale socio lavoratore, ha agito in giudizio al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: «accertato il diritto del ricorrente alla corresponsione di un trattamento retributivo per un ammontare orario non inferiore alle 32 ore settimanali, o comunque per l'orario eventualmente diverso che dovesse risultare di giustizia, condannare la convenuta al pagamento della complessiva somma che risulterà di giustizia a titolo di differenze retributive, nonché condannare la convenuta al pagamento del Trattamento di Fine
Rapporto, per euro 2.393,16, nonché per la quota integrativa del T.F.R. che verrà determinata di giustizia alla luce dell'ammontare delle differenze retributive dovute al
Sig. non corrisposte in corso di rapporto». Pt_1
In particolare, secondo la ricostruzione del lavoratore, dopo il 2022 la cooperativa avrebbe smesso di impiegarlo per il numero di ore contrattualmente pattuito (32 ore settimanali) e avrebbe versato una retribuzione, di conseguenza, inferiore a quanto spettante.
Costituendosi la parte resistente ha, in via preliminare, eccepito la nullità del ricorso e, nel merito, l'infondatezza della domanda, in quanto il minor orario di lavoro sarebbe dipeso esclusivamente dalla volontà dello stesso Pt_1
B) In via preliminare, circa l'eccezione di nullità del ricorso è stato assegnato un termine alla parte ricorrente per integrarne gli elementi, adempimento rispettato.
Nel merito, è pacifica e documentata la circostanza che il contratto di lavoro intercorso tra le parti abbia previsto un part time dell'80% (32 ore settimanali, cfr., doc. 8, fasc. ricorrente), così come il fatto che, per gli anni 2023 e 2024, l'orario di lavoro effettivamente svolto (e come tale retribuito) sia stato inferiore alla media mensile prevista (cfr., doc. 3, fasc. resistente).
C) Parte ricorrente, nel corso del rapporto di lavoro non ha mai eccepito l'inadempimento oggi lamentato, nemmeno alcun rilievo è stato mosso in sede di pagina 3 di 5 dimissioni (rese non per giusta causa) e, soprattutto, non ha mai offerto la propria prestazione lavorativa, mettendo in mora il datore di lavoro.
Al tempo stesso, parte resistente non ha mai contestato al lavoratore le allegate assenze ingiustificate, né ha allegato, in giudizio, altre ragioni che avrebbero potuto determinare la sospensione (parziale) del rapporto di lavoro.
In questo contesto, considerando la natura delle prestazioni di lavoro (a prestazioni corrispettive e infungibili, lato lavoratore) è verosimile ritenere che entrambe le parti fossero tacitamente d'accordo rispetto all'assetto raggiunto per gli anni 2023 e 2024, così come la mancata offerta della prestazione da parte del lavoratore rende inesigibile il suo diritto alla retribuzione completa (cfr., Corte appello
Milano sez. lav., 13/04/2023, n.452: «Il dipendente ha diritto alla retribuzione tanto se la prestazione sia effettivamente eseguita, quanto se il datore di lavoro versi in una situazione di mora accipiendi in quanto, una volta offerta la prestazione al datore, il suo rifiuto rende equiparabile giuridicamente la messa a disposizione con l'utilizzazione effettiva. Questo in quanto, stante la loro diversa coercibilità, le obbligazioni aventi ad oggetto prestazioni fungibili si differenziano da quelle relative alle prestazioni infungibili – cui appartengono quelle inerenti la prestazione di lavoro -. Per le prime,
l'offerta di restituzione non comporta la liberazione del debitore, viceversa, per le seconde, in cui l'adempimento richiede la collaborazione del creditore, è sufficiente che il debitore, che intenda conseguire la liberazione dal vincolo, costituisca il primo in mora mediante l'intimazione prevista dall'art. 1217 c.c.»).
D) In altre parole, all'inadempimento della prestazione retributiva, fa pacificamente da contraltare l'inadempimento della prestazione lavorativa, con la conseguenza che la domanda del ricorrente non può essere accolta.
Del pari risulta infondata la domanda di pagamento del TFR, in quanto lo stesso è stato correttamente inserito nell'ultima busta paga rilasciata al lavoratore, dalla quale emerge la presenza di ulteriori somme a debito del per la Pt_1 chiusura del rapporto, che assorbono l'intero importo del trattamento di fine rapporto
(cfr., doc. 1, fasc. ricorrente).
pagina 4 di 5 In assenza di contestazioni specifiche circa la debenza di dette somme, non vi è spazio per ritenere sussistente il diritto economico rivendicato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,
1) respinge il ricorso.
2) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro
2.100,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
Firenze, il 19/12/2025
Il Giudice
NA PU
pagina 5 di 5