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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 11/02/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 2900/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L. 06.03.1987 n. 74
promosso con ricorso depositato in data 19/06/2024 da:
(C.F. , Controparte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla memoria di costituzione di nuovo procuratore,
dall'avv. Maurizio Malet (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._2
studio in Nocera Inferiore (SA);
- RICORRENTE -
contro
(C.F. , CP_2 C.F._3
rappresentato e difeso, giusto mandato allegato e da intendersi in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Enrico Genovese (C.F. ) ed elettivamente C.F._4
domiciliata presso il suo studio in Montebelluna (TV);
- RESISTENTE -
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da proposta di conciliazione di cui al verbale di udienza del
22/10/2024, integrata con nota scritta congiunta depositata in data 20/11/2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
______________________________________________________________________________________________
1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 2900/2024 ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con il ricorso in epigrafe rappresentava che in data 20/09/2003 contraeva Controparte_1
matrimonio concordatario con;
che dalla loro unione nascevano tre figli CP_2 Per_1
il 04/09/2004, il 22/02/2007 e il 29/12/2011; che i coniugi si separavano Per_2 Per_3
consensualmente davanti al Presidente del Tribunale di Treviso, con decreto di omologa n.
17344/2022 del 08/11/2022; che dalla data dell'udienza presidenziale erano trascorsi più di sei mesi e che i coniugi avevano sempre vissuto separati, senza che tra gli stessi fosse mai intervenuta riconciliazione.
Esposte dunque le vicende familiari e le rispettive situazioni patrimoniali e personali, ricorrendone i presupposti, chiedeva di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 20/09/2024, il resistente, non opponendosi alla domanda di divorzio, contestava totalmente la ricostruzione dei fatti illustrata dalla ricorrente in quanto non corrispondente al vero ed esponeva quindi la propria versione dei fatti, chiedendo l'accoglimento delle proprie conclusioni.
All'udienza di comparizione delle parti erano presenti i procuratori e le parti in persona.
Il Giudice formulava ipotesi di conciliazione che veniva accettata dalle parti, le quali chiedevano un rinvio per redigere nel dettaglio un piano degli incontri padre-figli.
La causa veniva pertanto rinviata all'udienza del 21/11/2024 – svoltasi mediante trattazione scritta
– all'esito della quale il Giudice, con ordinanza ex art. 127ter cod. proc. civ., dato atto del deposito di note congiunte delle parti, tratteneva la causa in decisione e si riservava di riferire al Collegio.
1. Nel merito la domanda è fondata e deve essere accolta, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge per la pronuncia di divorzio.
Infatti, la separazione personale dura ininterrottamente dall'udienza di comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale del 27/10/2022; appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita e, infine, le condizioni concordate dai coniugi rispondono al preminente interesse dei figli e e non presentano Per_1 Per_2 Per_3
profili di illegittimità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
______________________________________________________________________________________________
2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 2900/2024 20/09/2003 da nata a [...] il [...] e Controparte_1
nato a [...] il [...] e trascritto al n. 8, Parte II, Serie CP_2
A, Anno 2003, del registro degli atti di matrimonio del Comune di CORNUDA alle seguenti condizioni:
1- assegno di mantenimento per i figli, a carico del padre, di euro 300,00 mensili per ciascun figlio;
2- l'assegno unico erogato dall'INPS, compresi eventuali aggiornamenti sarà percepito integralmente dalla madre;
3- le spese straordinarie rimangono suddivise al 50 % tra i due genitori;
4- nessun assegno di mantenimento per il coniuge salvo quanto segue;
5- quando la figlia maggiore troverà una stabile occupazione lavorativa, cesserà l'obbligo Per_1
dell'assegno per la stessa. Tuttavia, il convenuto corrisponderà da quel momento al coniuge, euro
200,00 mensili quale assegno di mantenimento del coniuge;
6- la ricorrente si impegna a far rispettare ai figli il seguente piano di frequentazione con il padre:
- la figlia potrà stare con il padre (che andrà a prelevarla), pernottando presso di lui, Per_3
perlomeno il sabato a ww.ee. alterni, dall'uscita da scuola fino alla domenica dopo l'orario di pranzo, più precisamente fino alle ore 15.00, quando la riaccompagnerà alla casa materna;
- la figlia inoltre, starà con il padre tutti i mercoledì dalle ore 18.00/18.30 fino alle ore 21.00 Per_3
circa, dopo aver cenato con lo stesso;
- il figlio starà con il padre tutti i mercoledì dalle ore 18.00/18.30 fino alle ore 21.00 circa, Per_2
dopo aver cenato con lo stesso;
- la figlia maggiorenne, potrà frequentare il padre quando lo vorrà, auspicando un Per_1
contatto almeno settimanale con il genitore;
7- la decorrenza dell'accordo partirà dall'omologa del ricorso;
8- spese di lite compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 07/02/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
______________________________________________________________________________________________
3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 2900/2024
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 2900/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L. 06.03.1987 n. 74
promosso con ricorso depositato in data 19/06/2024 da:
(C.F. , Controparte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla memoria di costituzione di nuovo procuratore,
dall'avv. Maurizio Malet (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._2
studio in Nocera Inferiore (SA);
- RICORRENTE -
contro
(C.F. , CP_2 C.F._3
rappresentato e difeso, giusto mandato allegato e da intendersi in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Enrico Genovese (C.F. ) ed elettivamente C.F._4
domiciliata presso il suo studio in Montebelluna (TV);
- RESISTENTE -
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da proposta di conciliazione di cui al verbale di udienza del
22/10/2024, integrata con nota scritta congiunta depositata in data 20/11/2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
______________________________________________________________________________________________
1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 2900/2024 ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con il ricorso in epigrafe rappresentava che in data 20/09/2003 contraeva Controparte_1
matrimonio concordatario con;
che dalla loro unione nascevano tre figli CP_2 Per_1
il 04/09/2004, il 22/02/2007 e il 29/12/2011; che i coniugi si separavano Per_2 Per_3
consensualmente davanti al Presidente del Tribunale di Treviso, con decreto di omologa n.
17344/2022 del 08/11/2022; che dalla data dell'udienza presidenziale erano trascorsi più di sei mesi e che i coniugi avevano sempre vissuto separati, senza che tra gli stessi fosse mai intervenuta riconciliazione.
Esposte dunque le vicende familiari e le rispettive situazioni patrimoniali e personali, ricorrendone i presupposti, chiedeva di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 20/09/2024, il resistente, non opponendosi alla domanda di divorzio, contestava totalmente la ricostruzione dei fatti illustrata dalla ricorrente in quanto non corrispondente al vero ed esponeva quindi la propria versione dei fatti, chiedendo l'accoglimento delle proprie conclusioni.
All'udienza di comparizione delle parti erano presenti i procuratori e le parti in persona.
Il Giudice formulava ipotesi di conciliazione che veniva accettata dalle parti, le quali chiedevano un rinvio per redigere nel dettaglio un piano degli incontri padre-figli.
La causa veniva pertanto rinviata all'udienza del 21/11/2024 – svoltasi mediante trattazione scritta
– all'esito della quale il Giudice, con ordinanza ex art. 127ter cod. proc. civ., dato atto del deposito di note congiunte delle parti, tratteneva la causa in decisione e si riservava di riferire al Collegio.
1. Nel merito la domanda è fondata e deve essere accolta, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge per la pronuncia di divorzio.
Infatti, la separazione personale dura ininterrottamente dall'udienza di comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale del 27/10/2022; appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita e, infine, le condizioni concordate dai coniugi rispondono al preminente interesse dei figli e e non presentano Per_1 Per_2 Per_3
profili di illegittimità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
______________________________________________________________________________________________
2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 2900/2024 20/09/2003 da nata a [...] il [...] e Controparte_1
nato a [...] il [...] e trascritto al n. 8, Parte II, Serie CP_2
A, Anno 2003, del registro degli atti di matrimonio del Comune di CORNUDA alle seguenti condizioni:
1- assegno di mantenimento per i figli, a carico del padre, di euro 300,00 mensili per ciascun figlio;
2- l'assegno unico erogato dall'INPS, compresi eventuali aggiornamenti sarà percepito integralmente dalla madre;
3- le spese straordinarie rimangono suddivise al 50 % tra i due genitori;
4- nessun assegno di mantenimento per il coniuge salvo quanto segue;
5- quando la figlia maggiore troverà una stabile occupazione lavorativa, cesserà l'obbligo Per_1
dell'assegno per la stessa. Tuttavia, il convenuto corrisponderà da quel momento al coniuge, euro
200,00 mensili quale assegno di mantenimento del coniuge;
6- la ricorrente si impegna a far rispettare ai figli il seguente piano di frequentazione con il padre:
- la figlia potrà stare con il padre (che andrà a prelevarla), pernottando presso di lui, Per_3
perlomeno il sabato a ww.ee. alterni, dall'uscita da scuola fino alla domenica dopo l'orario di pranzo, più precisamente fino alle ore 15.00, quando la riaccompagnerà alla casa materna;
- la figlia inoltre, starà con il padre tutti i mercoledì dalle ore 18.00/18.30 fino alle ore 21.00 Per_3
circa, dopo aver cenato con lo stesso;
- il figlio starà con il padre tutti i mercoledì dalle ore 18.00/18.30 fino alle ore 21.00 circa, Per_2
dopo aver cenato con lo stesso;
- la figlia maggiorenne, potrà frequentare il padre quando lo vorrà, auspicando un Per_1
contatto almeno settimanale con il genitore;
7- la decorrenza dell'accordo partirà dall'omologa del ricorso;
8- spese di lite compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 07/02/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
______________________________________________________________________________________________
3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 2900/2024