Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 16/06/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
n. 1680/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di RA -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale e divorzio congiunto n. 1680/2025 R.V.G. promosso ai sensi degli artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nata ad [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente a[...] professione: non occupata reddito: nessun reddito dichiarato
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: operaio alle dipendenze di Controparte_1 reddito: euro 26.486,10 netti nell'anno d'imposta 2024
entrambi con l'Avv. Danila Pittalis presso cui hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio ad RI (RO) il 18-9-1999 (anno 1999, Numero 44, Parte II, Serie A)
in regime patrimoniale di separazione dei beni
1
CONCLUSIONI Per i ricorrenti OMOLOGARE CON SENTENZA la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti CONDIZIONI:
1. I coniugi continuano a vivere separati, nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Il sig. si obbliga a corrispondere al figlio RA direttamente, entro il Pt_2 giorno 5 di ogni mese tramite accredito in c/c, a titolo di contributo al mantenimento, la somma di euro 250,00=, per 13 mensilità, la tredicesima entro il giorno 24 del mese di dicembre, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre alla quota del 75% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio da parte dei genitori, come di seguito indicate: A) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal servizio sanitario nazionale;
Tickets sanitari. B) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche, accertamenti e trattamenti sanitari non erogati anche dal Sevizio Sanitario nazionale, farmaci particolari. C) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
trasporto pubblico;
mensa scolastica;
D) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
corsi di specializzazione;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso la sede universitaria;
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta che dovrà essere corredata da idonea documentazione in copia. Tutte le spese straordinarie che vanno previamente concordate tra i genitori saranno oggetto di tacito consenso dell'altro genitore ove quest'ultimo, debitamente informato non manifesti per iscritto, il proprio dissenso motivato entro un mese dalla ricezione della richiesta formale.
3. Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra direttamente, Pt_2 Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese tramite accredito in c/c, quale contributo al mantenimento dell'altro coniuge, la somma di € 650,00=, per 13 mensilità, la tredicesima entro il giorno 24 del mese di dicembre, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT.
4. I coniugi dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro e di aver interamente e consensualmente regolato, con il presente accordo, i propri rapporti patrimoniali e personali, pertanto nessun'altra pretesa reciproca sussisterà fra gli stessi, se non l'adempimento di quanto convenuto con le presenti condizioni di separazione.
2 Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 9-5-2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale e la successiva pronuncia di divorzio congiunto del matrimonio da loro contratto, alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento del figlio RA, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale dello stesso, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
Con separata ordinanza rimette le parti innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del procedimento.
p.q.m.
decidendo nel procedimento n. 1680/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio ad RI (RO) il 18-9- Parte_2
1999, e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RI (RO), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- con separata ordinanza rimette le parti innanzi al giudice relatore.
3 Così deciso a Rovigo, il 13 giugno 2025
Il Presidente estensore
Paola Di RA
4