Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 25/05/2025, n. 1074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1074 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice onorario designato, dott.ssa Maria
SC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. di R.G. 6224/2018 vertente
TRA
(C.F. e P.VA , rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 P.VA_1 difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione dall'Avv. Antonio Aiello ( C.F.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cropani Marina, CodiceFiscale_2
Contrada Basilicata, snc
- parte opponente -
E
( C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Controparte_1 CodiceFiscale_3
Capilupi ( C.F. ) giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo CodiceFiscale_4 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Catanzaro Piazza Le Pera, 9.
- parte opposta -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 996/2018
Conclusioni delle parti:
Come da atti e da verbali
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Fatti controversi
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n.996/2018, con cui il Tribunale Parte_1 di Catanzaro gli aveva ingiunto di pagare, in favore di , la somma di € 7.471,87 Controparte_2 oltre interessi come richiesti in ricorso e spese della procedura monitoria a titolo di restituzione del prezzo pagato per merce acquistata e mai consegnata;
venivano allegati alla procedura monitoria, tra gli altri, in copia, la fattura emessa e la nota a firma del legale contenente diffida ad adempiere.
A sostegno dell'opposizione, l'opponente deduceva preliminarmente che il decreto ingiuntivo era stato emesso al di fuori delle ipotesi previste dagli artt. 633 e ss. cpc e, nel merito che la pretesa
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R.G. n. 6224/2018
Cropani.
Chiedeva pertanto parte opponente che venisse revocato il decreto ingiuntivo n.996/2018 in quanto pronunciato al di fuori delle ipotesi previste dagli artt. 633 e ss. Cpc;
che venisse accertato e dichiarato che la pretesa creditoria dedotta nella domanda monitoria era infondata. Con vittoria di spese di lite da distrarsi.
Si costitutiva in giudizio il creditore opposto, il quale previa ricostruzione dei fatti di causa, contestava nel merito - per i motivi specificamente indicati in comparsa di risposta e qui da intendersi richiamati - tutti gli assunti dell'opponente, chiedendo il rigetto della spiegata opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto e vittoria di spese. Parte opposta sosteneva, in particolare, che il rapporto contrattuale si fosse risolto per inadempimento contrattuale, essendo rimasta senza esito la diffida ad adempiere e che parte opponente aveva, in ogni caso, disatteso l'onere di provare la consegna della merce, attesa la mancata produzione di alcun documento conferente.
Radicatosi il contraddittorio, il diverso giudicante, con provvedimento del 1°aprile 2019 rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, considerato che l'opposizione appariva fondata su prova scritta e concedeva i termini per il deposito delle memorie istruttorie, rinviando all'udienza 5 dicembre 2019 per i provvedimenti ammissivi.
Conclusa la fase istruttoria con l'acquisizione dei documenti e l'istruttoria orale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12 giugno 2023 quindi da ultimo all'udienza del 9 dicembre 2024. Alla detta udienza, disposto da questo giudice lo svolgimento dell'udienza tramite trattazione scritta, le parti con note scritte precisavano le conclusioni e questo giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini ex articolo 190 c.p.c.
Merito della lite
Ritiene il Tribunale che la controversia debba essere definita considerando, per evidenti esigenze di economia processuale, soltanto i profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione. Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, infatti, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, siano logicamente incompatibili con
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R.G. n. 6224/2018 la decisione adottata (Cass. civ. Sez. I, 15/04/2011, n. 8767; Cass. civ. Sez. III, 20/11/2009, n.
24542). La causa, pertanto, può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'articolo 276 c.p.c. "( cfr. Cass. sez. un. n.
9936/2014; Cass. Sentenza n. 21174/2021; Cass. civ., sez. trib., n. 363/2019; Cass. n.
30745/2019; Cass. sez. trib. n. 363/2019; Cass. sez. trib. n. 11458/2018 fra le altre).
Ma ancora, la ratio decidendi della presente sentenza consiste nel dedurre da una serie di elementi noti non contestati, un elemento ignoto, all'esito di un ragionamento presuntivo e comunque frutto di un impianto logico probabilistico. Al riguardo condivide questo giudicante il principio assolutamente consolidato secondo cui, al fine di controllare la validità del ragionamento presuntivo, non è necessario che tutti gli elementi noti siano convergenti verso un unico risultato, in quanto il giudice deve svolgere una valutazione globale degli indizi, alla luce del complessivo contesto sostanziale e processuale. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, allorquando la prova addotta sia costituita da presunzioni, queste, anche da sole, possono formare il convincimento del giudice del merito (Cass. Sentenza 12002/2017; Cass. 26022/2011).
Nel merito, la domanda di parte opponente è infondata e non può trovare accoglimento, secondo le precisazioni che seguono e per quanto di ragione.
Il creditore/opposto ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo fornendo prova della esistenza, liquidità ed esigibilità del proprio credito, producendo, nella fase monitoria, il documento comprovante il pagamento della fattura emessa da parte opponente parimenti allegata, la nota legale contenente la diffida ad adempiere rimasta senza esito.
Al riguardo si osserva, pregiudizialmente, che, secondo la tesi prevalente, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito e a carico del debitore, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. in tal senso Cass. civile, sez. II, 24 maggio 2010, n. 12622;
Cass. civile, sez. lav., 13 luglio 2009, n. 16340).
Non si dimentichi, peraltro, a tal riguardo, il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione civile a Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui “il creditore (e, dunque, nel giudizio di
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R.G. n. 6224/2018 opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare
l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. in tal senso: Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001 n. 13533; in senso conforme
Cass. n. 15328/2018). Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno, si avvalga sostanzialmente dell'eccezione di inadempimento risultando in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrò dimostrare il proprio adempimento.
Ebbene, avuto riguardo alla fattispecie in esame, sono risultati incontestati sia il rapporto commerciale che il pagamento del prezzo quest'ultimo elemento idoneo a ritenere dimostrato l'adempimento di parte opposta. È stato altresì prodotto riscontro documentale (diffida ad adempiere con restituzione al mittente/opposto per compiuta giacenza) che ha comportato la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale (cfr. Cass. n 36397/2022).
Viceversa, all'esito dell'istruttoria documentale ed orale non può dirsi assolto l'onere della prova in capo all'opponente circa l'effettiva avvenuta consegna della merce descritta in fattura. In particolare, questo giudice ritiene che non assurge ad elemento idoneo a ritenere dimostrato l'adempimento il documento di trasporto prodotto dall'opponente per merce asseritamente consegnata in data antecedente l'emissione della fattura (documento obbligatorio per legge trattandosi di vendita a fattura differita) privo della sottoscrizione del destinatario (circostanza incontestata).
Conclusivamente, alla luce di quanto sopra, non risultando provata da alcun elemento fiscale redatto e consegnato come per legge né da altro elemento concreto, neanche indiziario, l'avvenuta consegna della merce indicata in fattura, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo n.996/2018 emesso dall'intestato Tribunale deve essere integralmente confermato.
Ogni altra questione, deduzione o doglianza si ricompone nella precedente disamina e nel concreto esito della lite, esaurendosi nella trattazione di tutti i temi decisori rilevanti. Ogni altra domanda ed eccezione spiegate in giudizio devono ritenersi assorbite.
Le spese di lite secondo il criterio della soccombenza vengono poste a carico di parte opponente e vengono liquidate come in dispositivo applicando i parametri ministeriali del D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, ai valori medi per la sola fase di studio e ai valori minimi per tutte le altre fasi considerando che la causa non presentava questioni complesse. La
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R.G. n. 6224/2018 condanna deve essere pronunciata a favore dell'Erario, visto che parte opposta è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.996/2018 opposto;
Condanna l'opponente a versare all'Erario le spese del procedimento che liquida in € 3.000,00 oltre rimborso spese generali e oneri di legge.
Catanzaro, 25 maggio 2025
Il Giudice Onorario
Maria SC
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R.G. n. 6224/2018