Articolo 1 della Legge 4 novembre 1951, n. 1573
Articolo 2
Versione
20 gennaio 1952
Art. 1.
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo fra l'Italia e la Gran Bretagna per lo sblocco dei beni italiani nel Sudan e la liquidazione dei danni sudanesi in relazione alla guerra, concluso a Roma, a mezzo scambio di lettere, il 29 luglio 1950.
Entrata in vigore il 20 gennaio 1952