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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/11/2025, n. 9018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9018 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26419/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Forlenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Carmelo CHISARI, presso il cui studio in Genzano (RM), Via Bruno
Buozzi 1, è elettivamente domiciliato;
attore;
nei confronti di
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Benedetto GARGANI, presso il cui studio in Roma, V.le di Villa Grazioli 15, è elettivamente domiciliata;
convenuta;
Oggetto: indebito oggettivo pagina 1 di 9 Sulle seguenti conclusioni delle parti:
per Parte_1 come rassegnate in sede di citazione e nella successiva memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.;
per Controparte_1 si chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito, Voglia:
- dichiarare inammissibile l'azione avversaria;
- nel merito, rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate;
- sempre nel merito, dichiarare l'intervenuta prescrizione – in primis quinquennale
– delle domande e pretese dalla controparte;
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
pagina 2 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE conveniva in giudizio la società per Parte_1 Controparte_1 vederla condannare alla restituzione di somme, indebitamente percepite in eccesso rispetto al dovuto, in sede esecutiva e parallelamente in sede fallimentare.
L'attore esponeva in fatto: 1) In data 9.9.1991, l'allora
[...]
– con Controparte_2 atto a firma del notaio Dr. in Roma (Rep. 1343 e Racc. 528), Persona_1 concedeva un finanziamento alla società con Controparte_3 sede in Ariccia (RM), per la somma di Lire 925.000.000; 2) detto finanziamento veniva garantito, tra gli altri, da quale terzo datore di ipoteca Parte_1 su alcuni immobili, meglio descritti in citazione;
egli altresi si rendeva fidejussore di a garanzia del medesimo finanziamento;
3) con Controparte_2 sentenza Tribunale di Velletri del 10.10.1994 era stato dichiarato il fallimento della società e , affermandosi creditore della Controparte_3 CP_2 stessa in ragione del contratto di finanziamento del 9.9.1991 per la somma di Lire
823.240,477, chiedeva in data 02.11.1995 l'ammissione al passivo in via prelatizia ipotecaria;
4) nel 1996, sempre con riferimento al finanziamento de quo,
[...]
(succeduta al ), Controparte_4 Controparte_2 instaurava innanzi al Tribunale di Velletri la procedura esecutiva R.G. 346/1996, aggredendo gli immobili ipotecati da ed interveniva in altra CP_5 procedura esecutiva (R.G.508/94) promossa da altro creditore, sempre innanzi al
Tribunale di Velletri;
5) a seguito della vendita all'incanto degli immobili aggrediti in via esecutiva, (già Controparte_6 Controparte_7
a sua volta succeduta a , incassava
[...] Controparte_4 la somma di Euro 416.532,86; 6) in data 04.10.2011, con atto depositato presso il
Tribunale di Velletri – sez. fallimentare, nel frattempo Controparte_1 divenuta cessionaria del credito originariamente vantato da Controparte_2
, depositava istanza per la predisposizione del piano di riparto parziale ex
[...] art. 109 e 110 L. Fall., precisando che il credito derivava dal finanziamento de quo, che era stata iscritta ipoteca . ipoteca su di un capannone industriale, con annessi locali, uffici e manufatti adibito a magazzini e locali deposito, nonché aree di pagina 3 di 9 pertinenza, sito in Ariccia (Rm) Via quarto Negroni n. 46, in NCEU Foglio 12, p.lla
39, sub.21 e che per detto finanziamento DEL era stato CP_2 CP_2 ammesso al passivo fallimentare della società per l'importo Controparte_3 complessivo di Lit. 825.246,474 pari ad Euro 426.204,23, e che detto capannone ipotecato era stato venduto in data 05.07.2005 al prezzo di Euro 530.000; 7) in data 27.3.2012, il Giudice Delegato “a chiusura della procedura fallimentare in argomento, rendeva esecutivo il progetto di ripartizione finale dell'attivo ed autorizzava il prelievo ed il pagamento dei creditori, nonché l'estinzione del libretto intestato al fallimento, ed a seguito di ciò, incassava, a titolo di Controparte_1
“pagamento integrale del credito spettante quale unico creditore ipotecario”, la somma di Euro 425.168,22”.
Sulla scorta della predetta vicenda, l'attore precisava che, a fronte di un credito effettivo di Euro 425.168,22 la convenuta aveva incassato complessivamente la somma di Euro 841.701,08, con un importo in eccesso di Euro 416.532.86.
Deduceva pertanto la natura di indebito oggettivo di quest'ultima somma, con conseguente diritto alla sua restituzione, oltre agli interessi dal 27.03.2012. sostenendo al riguardo la mala fede dell'accipiens. Deduceva altresì in via subordinata un illecito della convenuta, con “responsabilità risarcitoria ex art. 2043 cod. civ.”, ed in estremo subordine proponeva azione generale di arricchimento ex art. 2041 cod. civ. L'attore rassegnava pertanto le seguenti conclusioni: “in via principale
Accertare preliminarmente che a fronte del finanziamento del Controparte_1
9.9.1991, e tenuto conto di quanto effettivamente percepito in restituzione dello stesso a seguito di azione esecutiva immobiliare (proc. 346/1996), ha indebitamente incassato la somma di Euro 416.532,86 ad essa non dovuta essendo il debito derivante dal finanziamento stesso già in massima parte estinto, condannandola per l'effetto, ed ai sensi dell'art. 2033 cod.civ., alla sua restituzione in favore di parte attrice. Ovvero condannarla alla restituzione di quella somma, maggiore o minore che emergerà in corso di giudizio, oltre interessi di legge decorrenti dalla data dell'effettiva percezione, o in subordine dalla domanda giudiziale. pagina 4 di 9 In via subordinata
Effettuato l'accertamento preliminare di cui sopra, condannare la convenuta alla restituzione in favore di parte attrice della somma di Euro 416.532,86, o di quell'altra maggiore o minore che emergerà in corso di giudizio, in applicazione dell'art. 2043 cod.civ., ovvero ed in estremo subordine dell'art. 2041 cod.civ. In ogni caso, oltre interessi legali dalla data dell'effettiva percezione di detta somma
o, in subordine, dalla data della presente domanda giudiziale. Con vittoria di onorari e spese di lite”.
Ritualmente costituitasi in giudizio, la società eccepiva in Controparte_1 primo luogo l'inammissibilità dell'azione avversaria, affermando la sostanziale intangibilità dei provvedimenti definitori della procedura esecutiva e di quella fallimentare. Sosteneva pertanto che il debitore esecutato non poteva in nessun caso esperire – una volta intervenuta la chiusura definitiva della procedura esecutiva o della procedura fallimentare – l'azione di ripetizione di indebito contro il creditore procedente (o intervenuto) al fine di ottenere la restituzione di quanto costui avesse riscosso. Deduceva altresi l'infondatezza delle domande avversarie, rilevando che l'attore non aveva considerato la progressiva maturazione degli interessi sul capitale mutuato, specificando che il credito a suo tempo precisato nella procedura esecutiva introdotta davanti al Tribunale di Velletri (R.G. 346/1996)
– poi riunita alle procedure immobiliari R.G.E. nn. 508/1994, 680/1995, 362/1996 e
94/2000 – era pari a complessivi Euro 1.113.549,61. Allegava pertanto che all'esito di detta procedura, il credito rimasto insoddisfatto era pari ad Euro 697.016,75, con conseguente esclusione di qualsivoglia successiva percezione indebita di somme di denaro. Eccependo infine anche il profilo di prescrizione dell'azione risarcitoria proposta ai sensi dell'art. 2043 c.c. richiamando il termine quinquennale previsto dall'art. 2948 cod. civ. La convenuta concludeva pertanto nei seguenti termini: “ - dichiarare inammissibile l'azione avversaria;
- nel merito, rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate;
- sempre nel merito, dichiarare l'intervenuta prescrizione – in primis quinquennale – delle domande e pretese dalla controparte;
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari”. pagina 5 di 9 Concesse dopo una serie di rinvii legati alla riassegnazione del fascicolo a diversi giudicanti, le memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., e ritenuta la causa matura per la decisione alla stregua della documentazione in atti, veniva, dopo l'ultima riassegnazione, definitivamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Le domande proposte dall'attore non possono trovare accoglimento.
Si osserva infatti in primo luogo che l'azione proposta ai sensi dell'art. 2033 cod. civ. dall'attore per la restituzione di somme che lo stesso assume percepite in eccesso dall'odierna convenuta a chiusura della procedura fallimentare per effetto di quanto già incamerato all'esito della precedente procedura esecutiva risulta del tutto inammissibile.
Non risulta infatti possibile a seguito della chiusura della procedura fallimentare per il debitore richiedere la restituzione di somme asseritamente ripartite indebitamente con il piano di riparto finale. La S.C. in relazione alla cristallizzazione degli effetti del predetto riparto finale, ha avuto modo di precisare che: “A seguito dell'approvazione del piano di riparto fallimentare e della sua mancata impugnazione nei termini di legge, con susseguente chiusura della procedura concorsuale, rimane preclusa ai creditori concorrenti, ancorchè pretermessi, la possibilità di far valere in separato giudizio le proprie ragioni - invero attinenti a rapporti giuridici ormai definiti nell'ambito della procedura medesima – mediante inammissibili azioni di ripetizione dell'indebito o arricchimento senza causa nei confronti del creditore avvantaggiato nel concorso e del curatore del fallimento”
(Cass. I, 04.12.2019 n. 31659 ord.).
Detto principio, fondato sulla sostanziale definitività dell'assetto realizzato con la chiusura della procedura fallimentare in relazione a terzi creditori pretermessi, vale
a fortiori per il debitore fallito, che non abbia utilmente impugnato il piano di riparto: il debitore infatti, contrariamente ai creditori eventualmente pretermessi, ha nella procedura stessa tutte le possibilità di opporsi al piano di riparto finale nei termini di legge ove lo ritenga illegittimo. Nel caso di specie non risulta essere stata proposta alcuna impugnazione.
pagina 6 di 9 La cristallizzazione degli effetti della procedura fallimentare viene altresi suffragata da quanto esplicitamente enunciato dalla S.C. in materia di esecuzione: “In tema di esecuzione forzata, il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo, pur non avendo, per la mancanza di contenuto decisorio, efficacia di giudicato, è, tuttavia, caratterizzato da una definitività insita nella chiusura di un procedimento esplicato col rispetto delle forme atte a salvaguardare gli interessi delle parti ed incompatibile con qualsiasi sua revocabilità, in presenza di un sistema di garanzie di legalità per la soluzione di eventuali contrasti, all'interno del processo esecutivo.
Ne consegue che il soggetto espropriato non può esperire, dopo la chiusura del procedimento di esecuzione forzata, l'azione di ripetizione di indebito contro il creditore procedente (o intervenuto) per ottenere la restituzione di quanto costui abbia riscosso, sul presupposto dell'illegittimità per motivi sostanziali dell'esecuzione forzata” (Cass. III, 23.08.2018, n, 20994).
A tale stregua, la domanda di ripetizione di indebito risulta in radice inammissibile alla luce della vicenda dedotta in giudizio.
La predetta declaratoria di inammissibilità della domanda, assorbe integralmente le ulteriori delibazioni nel merito in ordine all'effettiva sussistenza – o meno, come affermato dalla convenuta – di importi eventualmente incamerati in eccesso dalla creditrice.
Passando alle domande proposte in via subordinata, deve affermarsi l'infondatezza della domanda risarcitoria proposta dall'attore ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. Anche ammettendo, sulla scorta della missiva inviata nel marzo 2017, che detta domanda non possa considerarsi prescritta ai sensi dell'art. 2948 cod.civ., la stessa è priva dei requisiti previsti dalla legge, in primo luogo di un illecito ascrivibile nella vicenda de qua all'odierna convenuta. Si osserva infatti che la convenuta ha incamerato l'importo contestato in forza del piano di riparto definitivo predisposto a chiusura della procedura fallimentare, il tutto senza – come già rilevato - che risulti che l'attore stesso abbia in detta sede impugnato detto progetto o si sia opposto all'istanza proposta nel 2011 dalla convenuta.
pagina 7 di 9 Alla luce della totale assenza di qualsivoglia illecito, la valutazione dell'effettiva esistenza o meno di un pregiudizio patrimoniale subito dall'attore per effetto dell'importo attribuito alla convenuta in sede fallimentare, risulta del tutto superfluo.
Ancora, per quanto attiene alla domanda ex art. 2041 cod.civ. proposta dall'attore in via di estremo subordine, si deve necessariamente rinviare all'ìarresto del 2019 della S.C. sopra richiamato, che ha espressamente escluso che, a seguito della chiusura della procedura fallimentare, possa farsi luogo, oltre all'azione ex art. 2033 cod. civ, anche all'azione di arricchimento senza causa.
Anche la domanda ex art. 2041 cod. civ. dev'essere pertanto dichiarata inammissibile.
Attesa l'integrale soccombenza dell'attore nel presente giudizio, quest'ultimo dev'essere condannato, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia, ed all'assenza di attività istruttorie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
[...] nei confronti della società nel Parte_1 Controparte_1 contraddittorio delle parti, ogni ulteriore domanda od eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – dichiara l'inammissibilità della domanda ex art. 2033 cod. civ. proposta dall'attore;
II – rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta in via subordinata dall'attore;
III – dichiara l'inammissibilità della domanda ex art. 2041 cod. civ. proposta dall'attore in via di estremo subordine;
IV – condanna l'attore al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi pagina 8 di 9 Euro 16.000 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali ed accessori di legge.
Milano, 25 novembre 2025
Il Giudice dott. Alessandra Forlenza
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Forlenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Carmelo CHISARI, presso il cui studio in Genzano (RM), Via Bruno
Buozzi 1, è elettivamente domiciliato;
attore;
nei confronti di
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Benedetto GARGANI, presso il cui studio in Roma, V.le di Villa Grazioli 15, è elettivamente domiciliata;
convenuta;
Oggetto: indebito oggettivo pagina 1 di 9 Sulle seguenti conclusioni delle parti:
per Parte_1 come rassegnate in sede di citazione e nella successiva memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.;
per Controparte_1 si chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito, Voglia:
- dichiarare inammissibile l'azione avversaria;
- nel merito, rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate;
- sempre nel merito, dichiarare l'intervenuta prescrizione – in primis quinquennale
– delle domande e pretese dalla controparte;
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
pagina 2 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE conveniva in giudizio la società per Parte_1 Controparte_1 vederla condannare alla restituzione di somme, indebitamente percepite in eccesso rispetto al dovuto, in sede esecutiva e parallelamente in sede fallimentare.
L'attore esponeva in fatto: 1) In data 9.9.1991, l'allora
[...]
– con Controparte_2 atto a firma del notaio Dr. in Roma (Rep. 1343 e Racc. 528), Persona_1 concedeva un finanziamento alla società con Controparte_3 sede in Ariccia (RM), per la somma di Lire 925.000.000; 2) detto finanziamento veniva garantito, tra gli altri, da quale terzo datore di ipoteca Parte_1 su alcuni immobili, meglio descritti in citazione;
egli altresi si rendeva fidejussore di a garanzia del medesimo finanziamento;
3) con Controparte_2 sentenza Tribunale di Velletri del 10.10.1994 era stato dichiarato il fallimento della società e , affermandosi creditore della Controparte_3 CP_2 stessa in ragione del contratto di finanziamento del 9.9.1991 per la somma di Lire
823.240,477, chiedeva in data 02.11.1995 l'ammissione al passivo in via prelatizia ipotecaria;
4) nel 1996, sempre con riferimento al finanziamento de quo,
[...]
(succeduta al ), Controparte_4 Controparte_2 instaurava innanzi al Tribunale di Velletri la procedura esecutiva R.G. 346/1996, aggredendo gli immobili ipotecati da ed interveniva in altra CP_5 procedura esecutiva (R.G.508/94) promossa da altro creditore, sempre innanzi al
Tribunale di Velletri;
5) a seguito della vendita all'incanto degli immobili aggrediti in via esecutiva, (già Controparte_6 Controparte_7
a sua volta succeduta a , incassava
[...] Controparte_4 la somma di Euro 416.532,86; 6) in data 04.10.2011, con atto depositato presso il
Tribunale di Velletri – sez. fallimentare, nel frattempo Controparte_1 divenuta cessionaria del credito originariamente vantato da Controparte_2
, depositava istanza per la predisposizione del piano di riparto parziale ex
[...] art. 109 e 110 L. Fall., precisando che il credito derivava dal finanziamento de quo, che era stata iscritta ipoteca . ipoteca su di un capannone industriale, con annessi locali, uffici e manufatti adibito a magazzini e locali deposito, nonché aree di pagina 3 di 9 pertinenza, sito in Ariccia (Rm) Via quarto Negroni n. 46, in NCEU Foglio 12, p.lla
39, sub.21 e che per detto finanziamento DEL era stato CP_2 CP_2 ammesso al passivo fallimentare della società per l'importo Controparte_3 complessivo di Lit. 825.246,474 pari ad Euro 426.204,23, e che detto capannone ipotecato era stato venduto in data 05.07.2005 al prezzo di Euro 530.000; 7) in data 27.3.2012, il Giudice Delegato “a chiusura della procedura fallimentare in argomento, rendeva esecutivo il progetto di ripartizione finale dell'attivo ed autorizzava il prelievo ed il pagamento dei creditori, nonché l'estinzione del libretto intestato al fallimento, ed a seguito di ciò, incassava, a titolo di Controparte_1
“pagamento integrale del credito spettante quale unico creditore ipotecario”, la somma di Euro 425.168,22”.
Sulla scorta della predetta vicenda, l'attore precisava che, a fronte di un credito effettivo di Euro 425.168,22 la convenuta aveva incassato complessivamente la somma di Euro 841.701,08, con un importo in eccesso di Euro 416.532.86.
Deduceva pertanto la natura di indebito oggettivo di quest'ultima somma, con conseguente diritto alla sua restituzione, oltre agli interessi dal 27.03.2012. sostenendo al riguardo la mala fede dell'accipiens. Deduceva altresì in via subordinata un illecito della convenuta, con “responsabilità risarcitoria ex art. 2043 cod. civ.”, ed in estremo subordine proponeva azione generale di arricchimento ex art. 2041 cod. civ. L'attore rassegnava pertanto le seguenti conclusioni: “in via principale
Accertare preliminarmente che a fronte del finanziamento del Controparte_1
9.9.1991, e tenuto conto di quanto effettivamente percepito in restituzione dello stesso a seguito di azione esecutiva immobiliare (proc. 346/1996), ha indebitamente incassato la somma di Euro 416.532,86 ad essa non dovuta essendo il debito derivante dal finanziamento stesso già in massima parte estinto, condannandola per l'effetto, ed ai sensi dell'art. 2033 cod.civ., alla sua restituzione in favore di parte attrice. Ovvero condannarla alla restituzione di quella somma, maggiore o minore che emergerà in corso di giudizio, oltre interessi di legge decorrenti dalla data dell'effettiva percezione, o in subordine dalla domanda giudiziale. pagina 4 di 9 In via subordinata
Effettuato l'accertamento preliminare di cui sopra, condannare la convenuta alla restituzione in favore di parte attrice della somma di Euro 416.532,86, o di quell'altra maggiore o minore che emergerà in corso di giudizio, in applicazione dell'art. 2043 cod.civ., ovvero ed in estremo subordine dell'art. 2041 cod.civ. In ogni caso, oltre interessi legali dalla data dell'effettiva percezione di detta somma
o, in subordine, dalla data della presente domanda giudiziale. Con vittoria di onorari e spese di lite”.
Ritualmente costituitasi in giudizio, la società eccepiva in Controparte_1 primo luogo l'inammissibilità dell'azione avversaria, affermando la sostanziale intangibilità dei provvedimenti definitori della procedura esecutiva e di quella fallimentare. Sosteneva pertanto che il debitore esecutato non poteva in nessun caso esperire – una volta intervenuta la chiusura definitiva della procedura esecutiva o della procedura fallimentare – l'azione di ripetizione di indebito contro il creditore procedente (o intervenuto) al fine di ottenere la restituzione di quanto costui avesse riscosso. Deduceva altresi l'infondatezza delle domande avversarie, rilevando che l'attore non aveva considerato la progressiva maturazione degli interessi sul capitale mutuato, specificando che il credito a suo tempo precisato nella procedura esecutiva introdotta davanti al Tribunale di Velletri (R.G. 346/1996)
– poi riunita alle procedure immobiliari R.G.E. nn. 508/1994, 680/1995, 362/1996 e
94/2000 – era pari a complessivi Euro 1.113.549,61. Allegava pertanto che all'esito di detta procedura, il credito rimasto insoddisfatto era pari ad Euro 697.016,75, con conseguente esclusione di qualsivoglia successiva percezione indebita di somme di denaro. Eccependo infine anche il profilo di prescrizione dell'azione risarcitoria proposta ai sensi dell'art. 2043 c.c. richiamando il termine quinquennale previsto dall'art. 2948 cod. civ. La convenuta concludeva pertanto nei seguenti termini: “ - dichiarare inammissibile l'azione avversaria;
- nel merito, rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate;
- sempre nel merito, dichiarare l'intervenuta prescrizione – in primis quinquennale – delle domande e pretese dalla controparte;
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari”. pagina 5 di 9 Concesse dopo una serie di rinvii legati alla riassegnazione del fascicolo a diversi giudicanti, le memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., e ritenuta la causa matura per la decisione alla stregua della documentazione in atti, veniva, dopo l'ultima riassegnazione, definitivamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Le domande proposte dall'attore non possono trovare accoglimento.
Si osserva infatti in primo luogo che l'azione proposta ai sensi dell'art. 2033 cod. civ. dall'attore per la restituzione di somme che lo stesso assume percepite in eccesso dall'odierna convenuta a chiusura della procedura fallimentare per effetto di quanto già incamerato all'esito della precedente procedura esecutiva risulta del tutto inammissibile.
Non risulta infatti possibile a seguito della chiusura della procedura fallimentare per il debitore richiedere la restituzione di somme asseritamente ripartite indebitamente con il piano di riparto finale. La S.C. in relazione alla cristallizzazione degli effetti del predetto riparto finale, ha avuto modo di precisare che: “A seguito dell'approvazione del piano di riparto fallimentare e della sua mancata impugnazione nei termini di legge, con susseguente chiusura della procedura concorsuale, rimane preclusa ai creditori concorrenti, ancorchè pretermessi, la possibilità di far valere in separato giudizio le proprie ragioni - invero attinenti a rapporti giuridici ormai definiti nell'ambito della procedura medesima – mediante inammissibili azioni di ripetizione dell'indebito o arricchimento senza causa nei confronti del creditore avvantaggiato nel concorso e del curatore del fallimento”
(Cass. I, 04.12.2019 n. 31659 ord.).
Detto principio, fondato sulla sostanziale definitività dell'assetto realizzato con la chiusura della procedura fallimentare in relazione a terzi creditori pretermessi, vale
a fortiori per il debitore fallito, che non abbia utilmente impugnato il piano di riparto: il debitore infatti, contrariamente ai creditori eventualmente pretermessi, ha nella procedura stessa tutte le possibilità di opporsi al piano di riparto finale nei termini di legge ove lo ritenga illegittimo. Nel caso di specie non risulta essere stata proposta alcuna impugnazione.
pagina 6 di 9 La cristallizzazione degli effetti della procedura fallimentare viene altresi suffragata da quanto esplicitamente enunciato dalla S.C. in materia di esecuzione: “In tema di esecuzione forzata, il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo, pur non avendo, per la mancanza di contenuto decisorio, efficacia di giudicato, è, tuttavia, caratterizzato da una definitività insita nella chiusura di un procedimento esplicato col rispetto delle forme atte a salvaguardare gli interessi delle parti ed incompatibile con qualsiasi sua revocabilità, in presenza di un sistema di garanzie di legalità per la soluzione di eventuali contrasti, all'interno del processo esecutivo.
Ne consegue che il soggetto espropriato non può esperire, dopo la chiusura del procedimento di esecuzione forzata, l'azione di ripetizione di indebito contro il creditore procedente (o intervenuto) per ottenere la restituzione di quanto costui abbia riscosso, sul presupposto dell'illegittimità per motivi sostanziali dell'esecuzione forzata” (Cass. III, 23.08.2018, n, 20994).
A tale stregua, la domanda di ripetizione di indebito risulta in radice inammissibile alla luce della vicenda dedotta in giudizio.
La predetta declaratoria di inammissibilità della domanda, assorbe integralmente le ulteriori delibazioni nel merito in ordine all'effettiva sussistenza – o meno, come affermato dalla convenuta – di importi eventualmente incamerati in eccesso dalla creditrice.
Passando alle domande proposte in via subordinata, deve affermarsi l'infondatezza della domanda risarcitoria proposta dall'attore ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. Anche ammettendo, sulla scorta della missiva inviata nel marzo 2017, che detta domanda non possa considerarsi prescritta ai sensi dell'art. 2948 cod.civ., la stessa è priva dei requisiti previsti dalla legge, in primo luogo di un illecito ascrivibile nella vicenda de qua all'odierna convenuta. Si osserva infatti che la convenuta ha incamerato l'importo contestato in forza del piano di riparto definitivo predisposto a chiusura della procedura fallimentare, il tutto senza – come già rilevato - che risulti che l'attore stesso abbia in detta sede impugnato detto progetto o si sia opposto all'istanza proposta nel 2011 dalla convenuta.
pagina 7 di 9 Alla luce della totale assenza di qualsivoglia illecito, la valutazione dell'effettiva esistenza o meno di un pregiudizio patrimoniale subito dall'attore per effetto dell'importo attribuito alla convenuta in sede fallimentare, risulta del tutto superfluo.
Ancora, per quanto attiene alla domanda ex art. 2041 cod.civ. proposta dall'attore in via di estremo subordine, si deve necessariamente rinviare all'ìarresto del 2019 della S.C. sopra richiamato, che ha espressamente escluso che, a seguito della chiusura della procedura fallimentare, possa farsi luogo, oltre all'azione ex art. 2033 cod. civ, anche all'azione di arricchimento senza causa.
Anche la domanda ex art. 2041 cod. civ. dev'essere pertanto dichiarata inammissibile.
Attesa l'integrale soccombenza dell'attore nel presente giudizio, quest'ultimo dev'essere condannato, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia, ed all'assenza di attività istruttorie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
[...] nei confronti della società nel Parte_1 Controparte_1 contraddittorio delle parti, ogni ulteriore domanda od eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – dichiara l'inammissibilità della domanda ex art. 2033 cod. civ. proposta dall'attore;
II – rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta in via subordinata dall'attore;
III – dichiara l'inammissibilità della domanda ex art. 2041 cod. civ. proposta dall'attore in via di estremo subordine;
IV – condanna l'attore al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi pagina 8 di 9 Euro 16.000 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali ed accessori di legge.
Milano, 25 novembre 2025
Il Giudice dott. Alessandra Forlenza
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