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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 06/05/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 6102/2024 R.G.
Il Tribunale, nella persona del giudice unico, dott.ssa Cristina Bandiera, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES, ULTIMO COMMA, C.P.C. nella causa iscritta al N. 6102/2024 R.G. promossa da:
c.f. ), quale mandataria con rappresentanza di Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. Parte_2 C.F._1
Con l'avv. D'ANGELO SALVATORE
- appellante - contro
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_2
Con l'avv. CASTIONI MATTEO
- appellata -
In punto: altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
− Accogliere, per i motivi dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, riformare la CP_2 sentenza n. 511/2024, resa tra le parti dal Giudice di Pace di TREVISO in persona del Dott. CP_3 all'esito del giudizio civile rubricato al n. R.G. 1531/2024, depositata in cancelleria in data 06/06/2024, mai notificata all'odierna appellante, LIMITATAMENTE AI CAPI DELLA SENTENZA IMPUGNATA
RELATIVI AL MANCATO RICONOSCIMENTO DELLE SPESE DI LITE ED ALLA
VIOLAZIONE DELLA PROCEDURA DI RECLAMO, sopra individuati e riportati;
− Per l'effetto accogliere l'odierno appello e condannare l'appellata al pagamento delle spese di lite del primo grado tenuto conto dell'attività in fase stragiudiziale, delle spese anticipate, nonché liquidare il compenso del giudizio di primo grado ai sensi dell'art 1 -11 DM 55/2014 aggiornato con il DM 147/2022, con valori medi o in subordine con valori minimi ed il riconoscimento delle spese di giustizia anticipate pari € 43,00;
1 − Accertare e dichiarare fondato il presente appello e per l'effetto liquidare i compensi spettanti nel presente grado di giudizio, con vittoria di spese competenze ed onorari di causa;
− Salvo ogni ulteriore diritto.”.
Per parte appellata: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione:
In via preliminare ed assorbente: dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello avversario in quanto notificato oltre il termine previsto dall'art.
325 c.p.c.;
In via subordinata: accertata e dichiarata la carenza di legittimazione processuale di dichiarare l'inammissibilità Parte_1 dell'appello e/o rigettare l'appello avversario;
In via ulteriormente subordinata:
Rigettare l'avverso appello e confermare la sentenza di primo grado n. 511/2024 emessa dal Giudice di Pace di Treviso, dichiarando in ogni caso che nulla è dovuto da in relazione ai fatti di causa;
CP_1
In ogni caso:
Condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge”.
***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
− Con atto di citazione in appello del 23.12.2024 , quale mandataria con Parte_1 rappresentanza di , agiva nel confronti di per Parte_2 CP_1 ottenere la riforma della sentenza n. 511/2024 pronunciata dal Giudice di Pace di Treviso a definizione del giudizio R.G. 1531/2024.
Allegava:
− che il 25.10.2023 , per suo tramite, presentava istanza di Parte_2
Contr conciliazione presso l'Organismo per comporre bonariamente la controversia con la
Compagnia convenuta e ottenere la compensazione pecuniaria prevista dal Reg. CE 261/2004, pari a € 250,00 a seguito del ritardo del volo FR2785 con tratta Aeroporto Internazionale di Salonicco
Macedonia (SKG) – Aeroporto di Treviso Antonio Canova (TSF) del giorno 17.10.2023 ore 11:15;
− che nonostante la regolare notifica della data di convocazione, la Compagnia non dava seguito all'invito omettendo di presentarsi;
− di aver quindi adito il Giudice di Pace di Treviso con ricorso per ottenere la compensazione richiesta;
− che si costituiva avanti al Giudice di Pace eccependo l'improcedibilità e CP_1
l'inammissibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di conciliazione e per
2 mancata effettuazione del procedimento di reclamo previsto dall'art. 15.2 del contratto di trasporto e dell'All. A alla delibera n. 21/2023 ART;
− che il Giudice di Pace, conclusa l'istruttoria, rigettava parzialmente le domande dell'attrice disponendo il pagamento da parte della convenuta della somma di € 250,00 a titolo di compensazione pecuniaria e disponendo la compensazione tra le parti delle spese di lite.
Chiedeva, quindi, la riforma di tale sentenza per i seguenti MOTIVI:
i) Erroneità della sentenza impugnata per non aver riconosciuto il pagamento delle spese di lite a favore della parte vittoriosa disponendone invece la compensazione;
ii) Erroneità della sentenza impugnata per aver ritenuto la violazione da parte dell'appellante della procedura di reclamo di cui alle condizioni generali di trasporto e per aver ritenuto non vessatoria la relativa clausola relativa all'obbligatorietà del reclamo, pur in assenza di trattativa individuale, trattandosi di clausola idonea a limitare l'accesso alla tutela giurisdizionale. Rilevava, inoltre,
l'erroneità dalla pronuncia per mancato riconoscimento delle spese per l'assistenza stragiudiziale sostenute dalla parte e la conseguente lesione del diritto della stessa di decidere se rivolgersi o meno a un legale.
Chiedeva, quindi, in riforma parziale della sentenza di primo grado, la condanna dell'appellata al pagamento delle spese di lite del primo grado, comprese quelle della fase stragiudiziale.
− Si costituiva il 4.3.2025 chiedendo il rigetto dell'appello e allegando: CP_1
− che la sig.ra acquistava un biglietto aereo per il volo FR2785 del Parte_2
17.10.2023, la tratta Salonicco (SKG) - Treviso (TFS), cui il sistema informatico di CP_1 attribuiva il codice di prenotazione ZB4HTE;
− che al momento della conclusione del contratto, la SS accettava espressamente le
Condizioni Generali di Trasporto di CP_1
− che il volo FR2785 del 17.10.2023 subiva un ritardo e comunicava alla passeggera il ritardo CP_1 del volo a mezzo e-mail e sms ai recapiti dalla stessa forniti al momento della prenotazione, informandola altresì dei suoi diritti e possibilità oltre ad attivarsi immediatamente per contenere al minimo i disagi cui sarebbero andati incontro i passeggeri e per fornire loro l'assistenza prevista dal
Regolamento UE n. 261/04, anche a mezzo della società di handling presente sullo scalo;
− di aver, in particolare, informato la passeggera delle modalità gratuite per richiedere la compensazione pecuniaria ex Reg. 261/2004;
− che la SS non contattava per richiedere la compensazione pecuniaria prevista;
CP_1
− che sette giorni dopo l'effettuazione del volo, in data 25 ottobre 2023, riceveva l'invito ad CP_1 aderire ad una procedura di conciliazione attivata da presso l'organismo Parte_1 [...]
[...
[...] [
, non preceduta da alcuna preventiva richiesta;
CP_5
− di aver rilevato l'inammissibilità dell'istanza di conciliazione ai sensi della Disciplina della conciliazione (docc.
5-6 fascicolo primo grado) e di essersi resa disponibile ad addivenire alla definizione della controversia con il pagamento della compensazione pecuniaria pari a euro 250
(doc. 7 fascicolo primo grado);
− di aver però ricevuto la notifica dell'atto introduttivo del giudizio;
− di essersi regolarmente costituita in giudizio rinnovando l'offerta di pagamento della compensazione pecuniaria pari ad € 250,00, opponendosi però al riconoscimento delle spese legali;
− che la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni e, all'esito, trattenuta in decisione;
− essere l'appello inammissibile per essere stato notificato oltre il termine ex art. 325 c.p.c. e, in particolare, a oltre 30 giorni dalla notifica della sentenza, avvenuta il 10.6.2024;
− sussistere, comunque, difetto di legittimazione processuale dell'appellante, con conseguente inammissibilità dell'appello, non avendo la stessa potere rappresentativo di natura sostanziale e non potendo quindi conferire procura al difensore in vece della mandataria;
− infondatezza del motivo di appello per aver il giudice di primo grado correttamente disposto la compensazione delle spese di lite.
Chiedeva, quindi, la dichiarazione di inammissibilità/improcedibilità dell'appello per tardività dello stesso.
− Dopo la prima udienza, con provvedimento assunto con ordinanza del 27.3.2025, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e all'esito tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
***
Sulla tardività dell'appello
− Parte appellata, costituendosi, ha in primo luogo eccepito l'inammissibilità dell'appello per tardività dello stesso.
− L'eccezione è fondata.
− La sentenza di primo grado risulta essere stata pubblicata il 6.6.2024.
− Parte appellata ha documentato che l'appellante ha proceduto alla notifica della sentenza in data
10.6.2024 (all. B appellata) invocando la conseguente decorrenza anche per la stessa del termine breve ex art. 285 c.p.c. (Cass. Civ. Sezioni Unite Ordinanza 19.11.2007 n. 23829).
− A fronte di quanto sopra, l'atto di appello è stato proposto con atto di citazione notificato il 19.12.2024
e iscritto a ruolo il 24.12.2024.
4 − Ciò premesso in fatto, la sentenza risulta essere stata regolarmente notificata al procuratore della parte appellata, presso l'indirizzo p.e.c. dello stesso: la notifica è quindi conforme al combinato disposto degli artt. 285 e 170 c.p.c. ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione.
− Infatti, ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione la notifica della sentenza va fatta o alla parte presso il procuratore costituito o al procuratore stesso, trattandosi in entrambi i casi di forme idonee ad assicurare che la notifica sia portata a conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a vagliare l'opportunità di impugnazione
(Cass. civ. n. 2974/2020).
− Come noto, l'efficacia della notifica è bilaterale, decorrendo per effetto della stessa il termine breve sia per il notificato che per il notificante.
− Si condivide, in particolare, sul punto l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, da ultimo con sentenza n. 737 dell'11.1.2025, rilevando che nel caso di specie la notifica eseguita nel giugno del 2024 dall'odierna appellante è idonea a dimostrare la conoscenza legale della decisione di primo grado in capo al notificante, con conseguente idoneità dell'atto a far decorrere il termine breve per l'appello. Tale interpretazione della norma è conforme anche all'attuale testo dell'art. 326, primo comma, cod. proc. civ., che stabilisce espressamente che i termini stabiliti nell'art. 325 cod. proc. civ. "sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza, sia per il soggetto notificante che per il destinatario della notificazione, dal momento in cui il relativo procedimento si perfeziona per il destinatario".
− L'appello risulta, quindi, tardivamente proposto e di conseguenza inammissibile, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
***
− Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate come in dispositivo ex D.M.
55/2014 e ss. mod.
− Considerata la dichiarazione di inammissibilità dell'appello, sussistono infine i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa n. 6102/2024 R.G., ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta o assorbita:
− dichiara inammissibile l'appello e, per l'effetto, conferma la sent. n. 511/2024 del Giudice di Pace di
Treviso emessa a definizione del giudizio R.G. 1531/2024;
− condanna quale mandataria di a rimborsare a Parte_1 Parte_2
le spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 332,00 per compensi, CP_1 oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
5 − dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 30 maggio 2002
n. 115.
Così deciso a Treviso il 29/04/2025
Il Giudice dott.ssa Cristina Bandiera
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