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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 29/01/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 656/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice onorario dott.ssa Renata M. Barnabò, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 656 del ruolo generale degli affari contenzioni civili dell'anno 2021 pendente tra
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. GIUNTI ANDREA, presso il Parte_1 P.IVA_1 cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
PARTE ATTRICE OPPONENTE e
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. CICOGNANI Controparte_1 P.IVA_2
DONATELLA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto di costituzione;
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: “opposizione a decreto ingiuntivo”.
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente Parte_1
“Voglia l'adito Tribunale di Varese, previa rimessione della causa sul ruolo ed ammissione delle istanze istruttorie tutte formulate nelle memorie ex art. 183, comma 6, nn. 2 e 3, c.p.c., 1) In via preliminare, dichiarare l'intervenuta inefficacia ex art. 644 c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 990/2020, emesso nei confronti della società ed alla stessa notificato;
Parte_1
2) in via principale, rigettare le domande tut formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 990/2020, emesso nei confronti della società ed alla stessa notificato;
Parte_1 3) in via subordinata rispetto al precede previo accertamento, se del caso in via riconvenzionale, degli inadempimenti contrattuali posti in essere dalla società Parte_2
come indicati in atti, e rilevato che i lavori sono risultati non conformi
[...]
e, comunque, affetti da vizi e/o difetti, dichiarare che nulla era dovuto dalla società er quanto Parte_1
pagina 1 di 6 previsto dall'art.1460 c.c. e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 990/2020, emesso nei confronti della società ed alla stessa notificato;
Parte_1
4) In via di ulteriore subordine rispetto al precedente punto 2, previo accertamento, se del caso in via riconvenzionale, degli inadempimenti contrattuali posti in essere dalla società Parte_2
come indicati in atti, e rilevato che i lavori sono risultati non conformi
[...] nque, affetti da vizi e/o difetti, dichiarare che nulla è dovuto dalla società in quanto Parte_1
i crediti eventualmente accertati risultano estinti se del caso anche per compensazione impropria o propria o disporne la compensazione con le maggiori somme richieste in via riconvenzionale, e, per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 990/2020, emesso nei confronti della società ed alla stessa notificato;
Parte_1
5) In via riconvenzionale: 5.1) accertati i gravi inadempimenti posti in essere dall'opposta, tra cui i ritardi, l'abbandono del cantiere, la messa all'incasso di assegni non spettanti, l'esecuzione di sola parte dei lavori non a regola d'arte, pronunciare la risoluzione dei due contratti stipulati tra le parti per grave inadempimento della società
Parte_2 avori correttamente eseguiti, condannare la società
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, a ripetere le Parte_2
oltre interessi moratori;
Parte_1
5.3) accertati i vizi e/o difetti e/o della non conformità dei lavori alla regola dell'arte, dei costi necessari alla demolizione ed al ripristino di quanto eseguito, ed in genere per la quantificazione dei danni subiti dall'opponente, condannare la società in persona del legale Parte_2 rappresentante pro tempore, a risarcire l abilità contrattuale e/o Parte_1 extracontrattuale, dei danni tutti a lei cagionati, ivi incluse le somme necessarie alla demolizione ed al rifacimento dei lavori e/o, comunque, all'eliminazione definitiva dei vizi e/o difetti, i danni connessi alla messa all'incasso degli effetti, alla violazione dei principi di correttezza e buona fede, all'esercizio dell'attività in presenza di cantiere per il ritardo cumulato, alla chiusura dell'attività, ecc., nella misura accertanda in corso di causa, oltre che le somme ritenute di giustizia anche ex art. 1226 c.c. a ristoro del danno non patrimoniale consistente sia nel grave disagio che l'opponente, quale occupante l'immobile oggetto degli interventi riparatori, dovrà affrontare in conseguenza dei lavori che andranno ad interessare l'immobile in cui la stessa presta quotidianamente la propria attività e che per il periodo necessario permarrà trasformato in un cantiere, sia nei comportamenti posti in essere con l'incasso degli effetti, oltre rivalutazione ed interessi. In qualsiasi caso con il favor delle spese di giudizio.”
Per parte convenuta opposta Controparte_1
“ in via preliminare accertata e dichiarata l'invalidità e/o inefficacia della clausola compromissoria arbitrale di cui al documento 2 fascicolo attoreo e il rituale rispetto del termine di cui all'art. 644 c.p.c. per la notifica del decreto ingiuntivo nr. 990/2020 Tribunale di Varese, respingere, in quanto infondate, le domande di declaratoria di carenza di giurisdizione del Giudice a quo e di intervenuta inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per violazione del termine di cui all'art. 644 c.p.c.; in via principale e nel merito accertata e dichiarata l'infondatezza delle contestazioni svolte dalla ed accertato e dichiarato altresì l'inadempimento di alle obbligazioni assunte Parte_1 Parte_1 di e le rispondenza delle opere da quest a regola dell'arte, Parte_2 rigettare l'opposizione spiegata dalla al decreto ingiuntivo nr. 990/2020 Tribunale di Varese Parte_1
e così le domande tutte spiegate dal nche in via riconvenzionale, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo nr. 990/2020 Tribunale di Varese e così la pretesa creditoria avanzata da
[...] nei confronti di Parte_2 Parte_1 con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa sia del procedimento monitorio che di quello di opposizione;
pagina 2 di 6 in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo nr. 990/2020 Tribunale di Varese, condannare comunque l'opponente al pagamento in favore di della somma, Parte_1 Parte_2 maggiore o minore, che sarà accerta ausa o che sarà ritenuta di gni caso con il rigetto della domanda spiegata in via riconvenzionale;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa sia del procedimento monitorio che di quello di opposizione;
in via istruttoria si insta affinchè il procedimento venga rimesso sul ruolo e vengano ammesse le prove articolate con memoria ex art. 183 VI° nr. 2 c.p.c di del 23 settembre 2022 e disposta la rinnovazione della Parte_2
CT per i motivi di cui in atti.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., per la ricostruzione del completo svolgimento del processo si rinvia espressamente agli atti delle parti, all'elaborato peritale ed ai verbali di causa.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio chiedendo la revoca e/o l'annullamento – nullità Controparte_1
e/o inefficacia del decreto ingiuntivo n. 990/2020, emesso dal Tribunale di Varese in data 5 dicembre 2020 nei confronti della società per il pagamento dell'importo di €. 109.560,00= oltre Parte_1 spese e l'accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Si costituiva contestando le deduzioni dell'opponente e chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'o ni riportate.
Nella fase cautelare, esaminata la documentazione prodotta dalle parti, questo giudicante accoglieva la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, con ordinanza in data 5 aprile 2021.
Depositate le memorie istruttorie, la causa era istruita con l'acquisizione di tutti i documenti prodotti, veniva ammessa una CT, finalizzata ad accertare la consistenza ed il valore delle opere effettivamente eseguite nonché la sussistenza di eventuali vizi dedotti dall'opponente. Veniva, quindi, rinviata per la precisazione delle conclusioni, il deposito degli atti conclusivi e trattenuta in decisione.
Sulle eccezioni preliminari relative all'emissione del decreto ingiuntivo e alla sua validità sollevate dalle parti si richiama in toto il contenuto dell'ordinanza del 5 aprile 2021, qui confermata.
Nel merito in primo luogo, deve essere rammentato che secondo la Corte di legittimità e la giurisprudenza di merito con l'opposizione a decreto ingiuntivo si introduce un ordinario procedimento di cognizione, nel corso del quale la parte opposta, che è il creditore sostanziale, deve comprovare l'esistenza del suo credito, mentre la parte opponente deve provare la sussistenza di eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito vantato.
Nel caso di specie, l'opposta doveva, pertanto, dimostrare di aver correttamente eseguito le opere per le quali chiedeva il pagamento e l'opponente dimostrare l'eventuale sussistenza di vizi e difetti delle stesse, tali da fare venir meno, in tutto o in parte, il diritto di credito vantato dall'opposta.
pagina 3 di 6 Ebbene, trattandosi di una problematica eminentemente tecnica, per la soluzione della presente controversia il Tribunale, ha ritenuto opportuno ammettere una CT e, letto l'elaborato peritale, reputa di condividere e trarre elementi per la formazione del proprio convincimento (per tutte, v. Cass. civ., Sez. III, 8 ottobre 1990) dalle conclusioni esposte dal CT nominato, il quale nella elaborazione della sua perizia ha adottato un metodo di indagine serio e razionale, provvedendo a rilievi secondo le direttive di cui al quesito formulato dal Tribunale, avvalendosi della sua pluriennale esperienza professionale.
Al CT era stato richiesto di rispondere ed effettuare le verifiche tecniche in conformità al seguente quesito:
''Dica il CT, previo esame degli atti e documenti di causa ed espletamento delle attività ritenute necessarie con autorizzazione ad accedere presso le competenti Pubbliche Amministrazioni, tra cui il per Controparte_2 estrarre copia di eventuale documentazione utile ai fini delle operazioni peritali;
a) Verifichi lo stato dei luoghi dell'albergo all'insegna di tenuto conto dei Controparte_3 CP_2 rapporti contrattuali e della documentazione prodotta nei fascicoli di causa accerti la corrispondenza tra le opere eseguite e le obbligazioni di cui alla documentazione prodotta;
b) Indichi e quantifichi le opere realizzate dalla se sono state realizzate secondo Controparte_1 regola d'arte, ricostruisca tempi ed eventuali ritardi ne effettive cause dei ritardi stesse nell'esecuzione e nell'interruzione dell'esecuzione; c) Verifichi se sussistono le mancanze, i vizi ed i difetti lamentati dalla società opponente, precisamente le cause e se esse hanno influito sulla funzionalità della struttura alberghiera, indichi le cause di mancanze, vizi e difetti rilevati, rilevando la responsabilità, indichi i lavori e/o forniture necessari per l'eliminazione degli eventuali vizi, difetti, mancanze e danni, quantificandone i costi, determinare l'esatto rapporto di dare ed avere tra le parti, i costi dovranno essere indicati alla data della contestazione e all'attualità; d) Tenti la conciliazione tra le parti''.
Il CT ing. , che si è avvalso di un ausiliario specializzato in impianti termomeccanici ing. Persona_1
, ha approfondito ogni aspetto tecnico necessario e risposto in modo esauriente ad ogni Persona_2 chiarimento successivamente richiesto, fatte le debite premesse sui rapporti tra le parti ed esaminando analiticamente i documenti ed effettuando i dovuti e ripetuti sopralluoghi, quindi, ha potuto appurare quanto segue.
“Per quanto accertato durante il sopralluogo del 07 aprile 2023 la struttura alberghiera è aperta con presenza di ospiti.
Gli accessi agli atti compiuti presso il Comando Regionale dei Vigili del Fuoco hanno consentito di accertare che la struttura alberghiera non è dotata di regolari permessi antincendio in quanto:
1) L'impianto di produzione calore (attività n. 91 del D.M. 16.02.1982) prevedente una caldaia di potenzialità 130.000
Kcal/h era stato approvato con Certificato di Prevenzione Incendi prot. n. 13674 del 16 aprile 2007 con scadenza
27 marzo 2013. Non si sono rilevate pratiche di aggiornamento successive alla data di scadenza (27 marzo
2013);
2) L'attività di albergo (n. 66 A ai sensi del D.P.R. 151 del 01 agosto 2011) è stata approvata con ''Segnalazione
Certificata di inizio attività ai fini della sicurezza antincendio'' in data 22 dicembre 2016 prot. n.ro 6706. Tale documento aveva validità 5 anni e pertanto è scaduto il 22 dicembre 2021.
pagina 4 di 6 Dalla consultazione della documentazione estratta dall'accesso agli atti compiuto presso lo Sportello Unico degli
Enti locali (Comune di ) si è rilevato che la struttura alberghiera, allo stato attuale, non è dotata, CP_2 inoltre, di regolare Certificato di agibilità ai sensi del D.P.R. 380/06.06.2001.
Sempre dalla consultazione della documentazione estratta dall'accesso agli atti compiuto presso lo Sportello
Unico degli Enti locali (Comune di ) si è rilevata la mancata segnalazione dell'impresa CP_2 [...]
tra le imprese affidatarie dei lavori.” Parte_2
Nella documentazione prodotta risultano sottoscritti due contratti tra le parti il primo in data 8 aprile
2019 che prevedeva la fornitura ed installazione di strutture termali dell'area benessere (doc 2 attore) per un importo complessivo di €. 133.410,00 oltre IVA ed il secondo in data 10-11 giugno 2019 per la fornitura e installazione di una “centrale termica” per un importo complessivo di €. 75.600,00 più IVA.
Oltre alla mancanza di regolari permessi antincendio ed alle carenze sopra riportate causate da mancate certificazioni ottenibili, il CT ha accertato come le lavorazioni eseguite da siano state solo Parte_2 parziali ed i due contratti sopra citati non siano stati adempiuti in modo completo.
Il CT dopo attenta disamina ha così concluso:
“Concludendo si determina l'esatto importo del dare/avere tra le parti considerando che l'attore ( ha Parte_1 effettuato pagamenti al convenuto ( complessivamente per Euro 112.700,00 al lordo di IVA (10%) Parte_2
Scorporando l'IVA (al 10%) la cifra pagata da risulta essere: Parte_1 Parte_2
Euro 112.700,00/110*100 = Euro 102.454,54
Risulta pertanto un credito di verso pari a: Parte_1 Parte_2
Euro 102.454,54 – Euro 78.590,82 = Euro 23.863,72
Attualizzando ad oggi tale cifra viene così incrementata (si ricorda che nel periodo da marzo 2021 a marzo 2023
l'incremento ISTAT è stato del 14,8%):
Euro 23.863,72 * 1,148 = Euro 27.395,55”
In ragione di quanto sopra si conclude che non esistono elementi certi ed assolutamente probatori per definire le responsabilità in merito ai ritardi dei tempi di esecuzione dei lavori e delle loro effettive cause oltrechè determinare le cause delle interruzioni delle esecuzioni.
Questo giudicante deve, quindi, condividendo le conclusioni del CT, evidenziare le corresponsabilità nel contenzioso tra l'opponente e l'opposta e la difficoltà nell'attribuirne una Parte_1 Parte_2 corretta proporzione all'una o all'altra società.
E' stato acclarato come l'appalto sia stato gestito da più imprese affidatarie e con la presenza in cantiere delle stesse contemporaneamente e soprattutto senza la redazione di un progetto esecutivo, di un pagina 5 di 6 necessario e dettagliato cronoprogramma che regolasse in modo certo le varie fasi lavorative delle diverse imprese presenti, unita ad una grave responsabilità e l'assenza precisa del Direttore dei Lavori, rimato peraltro estraneo dal presente giudizio, e scelto dalla committente.
Il Direttore dei lavori nella fattispecie non ha vigilato affinché l'esecuzione dei lavori avesse luogo in conformità con quanto stabilito nel capitolato dei due contratti ed ha omesso la necessaria e costante vigilanza in relazione alla complessità dell'esecuzione dei lavori effettuati da e dalle altre società Pt_2 incaricate di altri lavori.
Infatti se la presenza del DL fosse stata più rispondente alle esigenze, avrebbe potuto agevolare una adeguata e complessiva programmazione dei lavori e la redazione di un cronoprogramma che definisse lavorazioni, tempi e correttezza nell'esecuzione ed obblighi reciproci per ciascuna delle imprese affidatarie e che viceversa risulta mancante. Anche la mancanza totale della redazione del Giornale dei lavori a cura del Direttore dei lavori ha complicato ulteriormente l'accertamento delle reciproche responsabilità.
Alla luce delle risultanze della CT, nonchè della grave correponsabilità e alla mancanza della dovuta trasparenza nella gestione dei contratti in essere delle due società, non vi è dubbio che il decreto ingiuntivo debba essere revocato, ma che debbano anche essere respinte tutte le domande.
Va ribadita la irrilevanza dell'ulteriore attività istruttoria richiesta dalle parti.
La particolarità della questione trattata e la reciproca soccombenza delle parti, rendono ragione della integrale compensazione tra le parti delle spese processuali
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, nella causa RG. N. 656/2021 promossa da Parte_1 contro così provvede: Controparte_1 accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 990/2020 emesso dal Tribunale di Varese in data 5/12/2020; respinge tutte le domande delle parti;
compensa le spese di lite;
spese della CT come liquidate in corso di causa.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, in data 21 gennaio 2025
Il Giudice
Renata M. Barnabò
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice onorario dott.ssa Renata M. Barnabò, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 656 del ruolo generale degli affari contenzioni civili dell'anno 2021 pendente tra
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. GIUNTI ANDREA, presso il Parte_1 P.IVA_1 cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
PARTE ATTRICE OPPONENTE e
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. CICOGNANI Controparte_1 P.IVA_2
DONATELLA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto di costituzione;
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: “opposizione a decreto ingiuntivo”.
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente Parte_1
“Voglia l'adito Tribunale di Varese, previa rimessione della causa sul ruolo ed ammissione delle istanze istruttorie tutte formulate nelle memorie ex art. 183, comma 6, nn. 2 e 3, c.p.c., 1) In via preliminare, dichiarare l'intervenuta inefficacia ex art. 644 c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 990/2020, emesso nei confronti della società ed alla stessa notificato;
Parte_1
2) in via principale, rigettare le domande tut formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 990/2020, emesso nei confronti della società ed alla stessa notificato;
Parte_1 3) in via subordinata rispetto al precede previo accertamento, se del caso in via riconvenzionale, degli inadempimenti contrattuali posti in essere dalla società Parte_2
come indicati in atti, e rilevato che i lavori sono risultati non conformi
[...]
e, comunque, affetti da vizi e/o difetti, dichiarare che nulla era dovuto dalla società er quanto Parte_1
pagina 1 di 6 previsto dall'art.1460 c.c. e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 990/2020, emesso nei confronti della società ed alla stessa notificato;
Parte_1
4) In via di ulteriore subordine rispetto al precedente punto 2, previo accertamento, se del caso in via riconvenzionale, degli inadempimenti contrattuali posti in essere dalla società Parte_2
come indicati in atti, e rilevato che i lavori sono risultati non conformi
[...] nque, affetti da vizi e/o difetti, dichiarare che nulla è dovuto dalla società in quanto Parte_1
i crediti eventualmente accertati risultano estinti se del caso anche per compensazione impropria o propria o disporne la compensazione con le maggiori somme richieste in via riconvenzionale, e, per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 990/2020, emesso nei confronti della società ed alla stessa notificato;
Parte_1
5) In via riconvenzionale: 5.1) accertati i gravi inadempimenti posti in essere dall'opposta, tra cui i ritardi, l'abbandono del cantiere, la messa all'incasso di assegni non spettanti, l'esecuzione di sola parte dei lavori non a regola d'arte, pronunciare la risoluzione dei due contratti stipulati tra le parti per grave inadempimento della società
Parte_2 avori correttamente eseguiti, condannare la società
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, a ripetere le Parte_2
oltre interessi moratori;
Parte_1
5.3) accertati i vizi e/o difetti e/o della non conformità dei lavori alla regola dell'arte, dei costi necessari alla demolizione ed al ripristino di quanto eseguito, ed in genere per la quantificazione dei danni subiti dall'opponente, condannare la società in persona del legale Parte_2 rappresentante pro tempore, a risarcire l abilità contrattuale e/o Parte_1 extracontrattuale, dei danni tutti a lei cagionati, ivi incluse le somme necessarie alla demolizione ed al rifacimento dei lavori e/o, comunque, all'eliminazione definitiva dei vizi e/o difetti, i danni connessi alla messa all'incasso degli effetti, alla violazione dei principi di correttezza e buona fede, all'esercizio dell'attività in presenza di cantiere per il ritardo cumulato, alla chiusura dell'attività, ecc., nella misura accertanda in corso di causa, oltre che le somme ritenute di giustizia anche ex art. 1226 c.c. a ristoro del danno non patrimoniale consistente sia nel grave disagio che l'opponente, quale occupante l'immobile oggetto degli interventi riparatori, dovrà affrontare in conseguenza dei lavori che andranno ad interessare l'immobile in cui la stessa presta quotidianamente la propria attività e che per il periodo necessario permarrà trasformato in un cantiere, sia nei comportamenti posti in essere con l'incasso degli effetti, oltre rivalutazione ed interessi. In qualsiasi caso con il favor delle spese di giudizio.”
Per parte convenuta opposta Controparte_1
“ in via preliminare accertata e dichiarata l'invalidità e/o inefficacia della clausola compromissoria arbitrale di cui al documento 2 fascicolo attoreo e il rituale rispetto del termine di cui all'art. 644 c.p.c. per la notifica del decreto ingiuntivo nr. 990/2020 Tribunale di Varese, respingere, in quanto infondate, le domande di declaratoria di carenza di giurisdizione del Giudice a quo e di intervenuta inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per violazione del termine di cui all'art. 644 c.p.c.; in via principale e nel merito accertata e dichiarata l'infondatezza delle contestazioni svolte dalla ed accertato e dichiarato altresì l'inadempimento di alle obbligazioni assunte Parte_1 Parte_1 di e le rispondenza delle opere da quest a regola dell'arte, Parte_2 rigettare l'opposizione spiegata dalla al decreto ingiuntivo nr. 990/2020 Tribunale di Varese Parte_1
e così le domande tutte spiegate dal nche in via riconvenzionale, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo nr. 990/2020 Tribunale di Varese e così la pretesa creditoria avanzata da
[...] nei confronti di Parte_2 Parte_1 con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa sia del procedimento monitorio che di quello di opposizione;
pagina 2 di 6 in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo nr. 990/2020 Tribunale di Varese, condannare comunque l'opponente al pagamento in favore di della somma, Parte_1 Parte_2 maggiore o minore, che sarà accerta ausa o che sarà ritenuta di gni caso con il rigetto della domanda spiegata in via riconvenzionale;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa sia del procedimento monitorio che di quello di opposizione;
in via istruttoria si insta affinchè il procedimento venga rimesso sul ruolo e vengano ammesse le prove articolate con memoria ex art. 183 VI° nr. 2 c.p.c di del 23 settembre 2022 e disposta la rinnovazione della Parte_2
CT per i motivi di cui in atti.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., per la ricostruzione del completo svolgimento del processo si rinvia espressamente agli atti delle parti, all'elaborato peritale ed ai verbali di causa.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio chiedendo la revoca e/o l'annullamento – nullità Controparte_1
e/o inefficacia del decreto ingiuntivo n. 990/2020, emesso dal Tribunale di Varese in data 5 dicembre 2020 nei confronti della società per il pagamento dell'importo di €. 109.560,00= oltre Parte_1 spese e l'accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Si costituiva contestando le deduzioni dell'opponente e chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'o ni riportate.
Nella fase cautelare, esaminata la documentazione prodotta dalle parti, questo giudicante accoglieva la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, con ordinanza in data 5 aprile 2021.
Depositate le memorie istruttorie, la causa era istruita con l'acquisizione di tutti i documenti prodotti, veniva ammessa una CT, finalizzata ad accertare la consistenza ed il valore delle opere effettivamente eseguite nonché la sussistenza di eventuali vizi dedotti dall'opponente. Veniva, quindi, rinviata per la precisazione delle conclusioni, il deposito degli atti conclusivi e trattenuta in decisione.
Sulle eccezioni preliminari relative all'emissione del decreto ingiuntivo e alla sua validità sollevate dalle parti si richiama in toto il contenuto dell'ordinanza del 5 aprile 2021, qui confermata.
Nel merito in primo luogo, deve essere rammentato che secondo la Corte di legittimità e la giurisprudenza di merito con l'opposizione a decreto ingiuntivo si introduce un ordinario procedimento di cognizione, nel corso del quale la parte opposta, che è il creditore sostanziale, deve comprovare l'esistenza del suo credito, mentre la parte opponente deve provare la sussistenza di eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito vantato.
Nel caso di specie, l'opposta doveva, pertanto, dimostrare di aver correttamente eseguito le opere per le quali chiedeva il pagamento e l'opponente dimostrare l'eventuale sussistenza di vizi e difetti delle stesse, tali da fare venir meno, in tutto o in parte, il diritto di credito vantato dall'opposta.
pagina 3 di 6 Ebbene, trattandosi di una problematica eminentemente tecnica, per la soluzione della presente controversia il Tribunale, ha ritenuto opportuno ammettere una CT e, letto l'elaborato peritale, reputa di condividere e trarre elementi per la formazione del proprio convincimento (per tutte, v. Cass. civ., Sez. III, 8 ottobre 1990) dalle conclusioni esposte dal CT nominato, il quale nella elaborazione della sua perizia ha adottato un metodo di indagine serio e razionale, provvedendo a rilievi secondo le direttive di cui al quesito formulato dal Tribunale, avvalendosi della sua pluriennale esperienza professionale.
Al CT era stato richiesto di rispondere ed effettuare le verifiche tecniche in conformità al seguente quesito:
''Dica il CT, previo esame degli atti e documenti di causa ed espletamento delle attività ritenute necessarie con autorizzazione ad accedere presso le competenti Pubbliche Amministrazioni, tra cui il per Controparte_2 estrarre copia di eventuale documentazione utile ai fini delle operazioni peritali;
a) Verifichi lo stato dei luoghi dell'albergo all'insegna di tenuto conto dei Controparte_3 CP_2 rapporti contrattuali e della documentazione prodotta nei fascicoli di causa accerti la corrispondenza tra le opere eseguite e le obbligazioni di cui alla documentazione prodotta;
b) Indichi e quantifichi le opere realizzate dalla se sono state realizzate secondo Controparte_1 regola d'arte, ricostruisca tempi ed eventuali ritardi ne effettive cause dei ritardi stesse nell'esecuzione e nell'interruzione dell'esecuzione; c) Verifichi se sussistono le mancanze, i vizi ed i difetti lamentati dalla società opponente, precisamente le cause e se esse hanno influito sulla funzionalità della struttura alberghiera, indichi le cause di mancanze, vizi e difetti rilevati, rilevando la responsabilità, indichi i lavori e/o forniture necessari per l'eliminazione degli eventuali vizi, difetti, mancanze e danni, quantificandone i costi, determinare l'esatto rapporto di dare ed avere tra le parti, i costi dovranno essere indicati alla data della contestazione e all'attualità; d) Tenti la conciliazione tra le parti''.
Il CT ing. , che si è avvalso di un ausiliario specializzato in impianti termomeccanici ing. Persona_1
, ha approfondito ogni aspetto tecnico necessario e risposto in modo esauriente ad ogni Persona_2 chiarimento successivamente richiesto, fatte le debite premesse sui rapporti tra le parti ed esaminando analiticamente i documenti ed effettuando i dovuti e ripetuti sopralluoghi, quindi, ha potuto appurare quanto segue.
“Per quanto accertato durante il sopralluogo del 07 aprile 2023 la struttura alberghiera è aperta con presenza di ospiti.
Gli accessi agli atti compiuti presso il Comando Regionale dei Vigili del Fuoco hanno consentito di accertare che la struttura alberghiera non è dotata di regolari permessi antincendio in quanto:
1) L'impianto di produzione calore (attività n. 91 del D.M. 16.02.1982) prevedente una caldaia di potenzialità 130.000
Kcal/h era stato approvato con Certificato di Prevenzione Incendi prot. n. 13674 del 16 aprile 2007 con scadenza
27 marzo 2013. Non si sono rilevate pratiche di aggiornamento successive alla data di scadenza (27 marzo
2013);
2) L'attività di albergo (n. 66 A ai sensi del D.P.R. 151 del 01 agosto 2011) è stata approvata con ''Segnalazione
Certificata di inizio attività ai fini della sicurezza antincendio'' in data 22 dicembre 2016 prot. n.ro 6706. Tale documento aveva validità 5 anni e pertanto è scaduto il 22 dicembre 2021.
pagina 4 di 6 Dalla consultazione della documentazione estratta dall'accesso agli atti compiuto presso lo Sportello Unico degli
Enti locali (Comune di ) si è rilevato che la struttura alberghiera, allo stato attuale, non è dotata, CP_2 inoltre, di regolare Certificato di agibilità ai sensi del D.P.R. 380/06.06.2001.
Sempre dalla consultazione della documentazione estratta dall'accesso agli atti compiuto presso lo Sportello
Unico degli Enti locali (Comune di ) si è rilevata la mancata segnalazione dell'impresa CP_2 [...]
tra le imprese affidatarie dei lavori.” Parte_2
Nella documentazione prodotta risultano sottoscritti due contratti tra le parti il primo in data 8 aprile
2019 che prevedeva la fornitura ed installazione di strutture termali dell'area benessere (doc 2 attore) per un importo complessivo di €. 133.410,00 oltre IVA ed il secondo in data 10-11 giugno 2019 per la fornitura e installazione di una “centrale termica” per un importo complessivo di €. 75.600,00 più IVA.
Oltre alla mancanza di regolari permessi antincendio ed alle carenze sopra riportate causate da mancate certificazioni ottenibili, il CT ha accertato come le lavorazioni eseguite da siano state solo Parte_2 parziali ed i due contratti sopra citati non siano stati adempiuti in modo completo.
Il CT dopo attenta disamina ha così concluso:
“Concludendo si determina l'esatto importo del dare/avere tra le parti considerando che l'attore ( ha Parte_1 effettuato pagamenti al convenuto ( complessivamente per Euro 112.700,00 al lordo di IVA (10%) Parte_2
Scorporando l'IVA (al 10%) la cifra pagata da risulta essere: Parte_1 Parte_2
Euro 112.700,00/110*100 = Euro 102.454,54
Risulta pertanto un credito di verso pari a: Parte_1 Parte_2
Euro 102.454,54 – Euro 78.590,82 = Euro 23.863,72
Attualizzando ad oggi tale cifra viene così incrementata (si ricorda che nel periodo da marzo 2021 a marzo 2023
l'incremento ISTAT è stato del 14,8%):
Euro 23.863,72 * 1,148 = Euro 27.395,55”
In ragione di quanto sopra si conclude che non esistono elementi certi ed assolutamente probatori per definire le responsabilità in merito ai ritardi dei tempi di esecuzione dei lavori e delle loro effettive cause oltrechè determinare le cause delle interruzioni delle esecuzioni.
Questo giudicante deve, quindi, condividendo le conclusioni del CT, evidenziare le corresponsabilità nel contenzioso tra l'opponente e l'opposta e la difficoltà nell'attribuirne una Parte_1 Parte_2 corretta proporzione all'una o all'altra società.
E' stato acclarato come l'appalto sia stato gestito da più imprese affidatarie e con la presenza in cantiere delle stesse contemporaneamente e soprattutto senza la redazione di un progetto esecutivo, di un pagina 5 di 6 necessario e dettagliato cronoprogramma che regolasse in modo certo le varie fasi lavorative delle diverse imprese presenti, unita ad una grave responsabilità e l'assenza precisa del Direttore dei Lavori, rimato peraltro estraneo dal presente giudizio, e scelto dalla committente.
Il Direttore dei lavori nella fattispecie non ha vigilato affinché l'esecuzione dei lavori avesse luogo in conformità con quanto stabilito nel capitolato dei due contratti ed ha omesso la necessaria e costante vigilanza in relazione alla complessità dell'esecuzione dei lavori effettuati da e dalle altre società Pt_2 incaricate di altri lavori.
Infatti se la presenza del DL fosse stata più rispondente alle esigenze, avrebbe potuto agevolare una adeguata e complessiva programmazione dei lavori e la redazione di un cronoprogramma che definisse lavorazioni, tempi e correttezza nell'esecuzione ed obblighi reciproci per ciascuna delle imprese affidatarie e che viceversa risulta mancante. Anche la mancanza totale della redazione del Giornale dei lavori a cura del Direttore dei lavori ha complicato ulteriormente l'accertamento delle reciproche responsabilità.
Alla luce delle risultanze della CT, nonchè della grave correponsabilità e alla mancanza della dovuta trasparenza nella gestione dei contratti in essere delle due società, non vi è dubbio che il decreto ingiuntivo debba essere revocato, ma che debbano anche essere respinte tutte le domande.
Va ribadita la irrilevanza dell'ulteriore attività istruttoria richiesta dalle parti.
La particolarità della questione trattata e la reciproca soccombenza delle parti, rendono ragione della integrale compensazione tra le parti delle spese processuali
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, nella causa RG. N. 656/2021 promossa da Parte_1 contro così provvede: Controparte_1 accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 990/2020 emesso dal Tribunale di Varese in data 5/12/2020; respinge tutte le domande delle parti;
compensa le spese di lite;
spese della CT come liquidate in corso di causa.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, in data 21 gennaio 2025
Il Giudice
Renata M. Barnabò
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