Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/01/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 2506/2024
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice Est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile iscritta al n. 2506/2024 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio vertente
TRA
(C.F. ), rapp.to e Parte_1 C.F._1 difeso come in atti dall'Avv. Carla Minelli, in virtù di procura in atti RICORRENTE
E
(C.F. ), rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Anna CP_1 C.F._2
Maria Palmigiano e Carol Remorini, in virtù di procura in atti RESISTENTE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del giorno 09.01.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.04.2024 [nato Parte_1
a Roma il 23.01.1977 (C.F. )], premesso di aver contratto C.F._1 matrimonio con [nata a [...] il [...] (C.F. CP_1
1
)] in data 25.10.2008 in Roma e che dall'unione non erano nati C.F._2 figli, chiedeva di pronunciare la separazione dal coniuge e, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, di pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
si costituiva con comparsa del 18.07.2024 eccependo, in via CP_1 pregiudiziale, l'incompetenza del Tribunale di Salerno in favore del Tribunale di
Roma e chiedendo, in via principale, di pronunciare la separazione dal coniuge con addebito e, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, di pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
La resistente chiedeva, altresì, la previsione in suo favore di un assegno di mantenimento di euro 1.500,00 a carico del coniuge e l'aumento sino a euro
2.000,00 in sede di divorzio.
All'udienza del 26.11.2024, il G.D. sentiva le parti e, espletato inutilmente il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 27.11.2024, rigettava le istanze di provvedimenti provvisori e di prova articolate dalle parti.
Alla udienza del 09.01.2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assegnata alla decisione del collegio in ordine alla pronuncia di stato.
A) L'eccezione di incompetenza per territorio di questo Tribunale in favore di quello di Roma sollevata dalla resistente non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. CP_ La resistente ha dedotto sul punto che “sebbene formalmente la sig.ra abbia la residenza in Salerno, la stessa ha invero stabilito il proprio domicilio e dimora abituale nella casa coniugale sita in Roma, Via Vincenzo Picardi n. 4, ove peraltro
i coniugi hanno sempre e continuativamente condotto la vita coniugale.” (cfr. pag.
3 della comparsa di costituzione).
Il Collegio evidenzia, tuttavia, che ai sensi del combinato disposto degli artt. 473- bis.11, ult. comma, e 473-bis.47 c.p.c. per le domande di separazione personale e di divorzio - in mancanza come nel caso di specie di figli minori - è competente il tribunale del luogo di residenza o di domicilio del convenuto.
Essendo, dunque, pacifico che la resistente ha la propria residenza anagrafica nel
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Comune di Campagna (SA), sussiste il criterio per radicare la competenza per territorio di questo Tribunale.
B) A mente dell'art. 151 c.c. va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dal ricorrente ed alla quale la resistente non si è opposta, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come
“sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita da entrambe le parti;
di tal che deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve dunque accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti del presente giudizio.
Per l'esame delle ulteriori domande proposte dalle parti la causa va rimessa sul ruolo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione civile, così provvede nella causa in epigrafe:
- rigetta l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla resistente;
- PRONUNCIA la separazione personale di Parte_1
[nato a [...] il [...] (C.F. )] e [nata a C.F._1 CP_1
Oliveto TR (SA) il 20.08.1982 (C.F. )]; C.F._2
- riserva ogni altro aspetto alla sentenza definitiva;
- dispone con separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio;
- spese alla sentenza definitiva;
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- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 13.01.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Caterina Costabile dott.ssa Ilaria Bianchi
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