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Sentenza 23 agosto 2025
Sentenza 23 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 23/08/2025, n. 1501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1501 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2025 |
Testo completo
n. 5074/2017 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
II Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gaetano Negro
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5074/2017 promossa da:
, c.f. rappresentato e difeso dall' Avv. Andrea Parte_1 CodiceFiscale_1
Barbesin ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Aprilia alla via Ugo Foscolo 6,
- attore- contro
quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della Controparte_1 strada, P. IVA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'Avv. Armando Argano, ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del predetto
- convenuta-
OGGETTO: risarcimento danni da lesioni personali colpose gravi in ambito della circolazione stradale nei confronti di autore non identificato
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. verbale di udienza del 11.10.2022
pagina 1 di 11
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui il danneggiato, il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del fondo di garanzia per le vittime della strada, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato (art. 19, primo comma lett. A, legge 24 dicembre 1969 n. 990 ratione temporis applicabile al sinistro in esame), ha l'onere di provare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo è rimasto sconosciuto. A quest'ultimo fine
è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate o complesse, purché egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi (da ultimo cfr. Cass., n.
15367/2011).
Occorre, tuttavia, rilevare che, come successivamente ribadito dalla Suprema Corte, l'eventuale omessa denuncia all'autorità non è idonea, in sè, ad escludere che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato;
così come l'intervenuta denuncia o querela contro ignoti non vale, in se stessa, a dimostrare che tanto sia senz'altro accaduto. Entrambe le evenienze vanno, invece, apprezzate in relazione alle caratteristiche delle singole fattispecie, non suscettibili di tipizzazioni astratte, e considerate potenzialmente idonee a suffragare l'una o l'altra conclusione del giudice nell'ambito della ragionevole valutazione complessiva delle risultanze processuali demandata al suo prudente apprezzamento (Cass., n. 18532/2007; Cass., n. 4480/2011).
2. Ciò posto si ritengono sussistenti in via pregiudiziale le condizioni per l'applicazione dell'istituto in esame, regolato dal codice delle assicurazioni private in vigore dal 2006 dall'art. 283 e ss.
3. Sempre in via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla
Assicuratrice costituita. Assumendo la vicenda di causa natura di reato colposo ( cfr. art.590 comma 3 c.p. ratione temporis vigente) il diritto al risarcimento si prescrive in 5 anni dalla data del fatto (30.6.2012 -30.6.2017) con interruzione della prescrizione per atto di costituzione in mora addì 30.9.2015 – rectius 6.10.2015) (cfr. allegato 19 alla citazione). Va data applicazione al riguardo del seguente principio di diritto: “Qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche per difetto di querela, all'azione risarcitoria si applica l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato (art. 2947, terzo comma, prima parte, cod. civ.) perché il giudice, in sede civile, accerti "incidenter tantum", e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi.
Detto termine decorre dalla data del fatto, da intendersi riferito al momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto - o avrebbe dovuto avere, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche - sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato” (cfr. Cassazione Civile Sezioni Unite 27337/08). pagina 2 di 11 4. Venendo al merito della controversia, parte attrice ha allegato che addì 30.6.2012 stava percorrendo, a bordo del motoveicolo Yamaha T Max targato BY 76203 di proprietà di CP
, la via Genio Civile in territorio del Comune di Aprilia (carreggiata a doppia corsia con
[...] doppio senso di circolazione) con direzione Campo di Carne - SS 148, quando in prossimità della via Vomano è stata improvvisamente travolta da un'autovettura non identificata, che, dopo un brevissimo arresto, ripartiva senza prestare soccorso.
Sul punto il verbale dei carabinieri intervenuti subito dopo il sinistro ha accertato che l'attore:
“nell'impegnare una curva a visuale libera, per cause da accertare perdeva il controllo della moto rovinando sul fondo stradale scarrocciando sul fondo stradale per circa 18 metri, andando ad urtare con violenza su di un palo della segnaletica stradale verticale posto all'inizio di via Vomano abbattendolo al suolo, poi terminava la corsa all'interno di un canale di scolo acque piovane largo circa un metro e profondo settanta centimetri circa, posto sul lato destro del suo senso di marcia”
(cfr. doc. allegato 1 alla citazione).
Il predetto verbale così concludeva: “sul posto si accertava che non erano stati coinvolti altri veicoli, inoltre non sono state acquisite testimonianze di persone presenti sul teatro del sinistro”.
Sulla scorta di tali conclusioni la costituita riteneva inattendibili e ancor prima Parte_2 inammissibili le testimonianze acquisite nel corso del presente giudizio.
Ed, invero, la Corte di Cassazione, in senso contrario, ha evidenziato: “in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio, da valutare insieme a tutti gli altri eventualmente esistenti, per stabilire se sussista il diritto al risarcimento. Pertanto, la circostanza che la vittima, nell'immediatezza del sinistro, abbia presentato una denuncia penale priva dell'indicazione di testimoni, mentre tali testimoni abbia poi intimato nel giudizio civile di risarcimento del danno, non costituisce di per sé motivo di rigetto della domanda, mentre può essere liberamente valutata dal giudice di merito quale indice sintomatico della inattendibilità dei testimoni stessi” (cfr. Cass. civ. 9939/12).
5. Corre dunque l'obbligo di esaminare le deposizioni dei testi acquisite nel presente giudizio con particolare rigore.
I testi escussi ( e ) hanno dichiarato di aver contattato l'attore a Testimone_1 Testimone_2 seguito della notizia pubblicata in una rivista\periodico che annunciava la ricerca dei testimoni oculari del sinistro di causa. Gli stessi hanno inoltre evidenziato con sufficiente precisione che quel giorno erano sul bordo della strada intenti a raggiungere una fermata dell'autobus e che provenivano da una abitazione dove il primo aveva eseguito lavori di giardinaggio e la seconda si era occupata delle pulizie domestiche. Gli stessi hanno convincentemente dichiarato di aver visto l'autovettura antagonista provenire dal senso opposto di marcia da loro percorso, invadere la corsia adiacente percorsa dall'attore, affiancare pericolosamente il motoveicolo fino a collidere con esso, provocandone la deviazione violenta verso il lato della carreggiata (letteralmente: “con la botta ricevuta dallo scooter esso è volato lontano”. pagina 3 di 11 La ha aggiunto al quadro fattuale descritto che “poco dopo una macchina che Tes_2 sopravveniva sull'altra corsia, a causa della curva in discesa, ha invaso la corsia e l'ha preso.
Pensavo che avrebbe preso anche me e mio AT (il )(cfr. verbale di udienza del Tes_1
20.4.2021).
Prosegue la dichiarando: “il motociclista stava sul ciglio della strada, era completamente Tes_2 nella sua corsia, è stata la macchina che veniva dalla direzione opposta a invadergli la corsia”.
La teste ha dichiarato inoltre che non collaborò con un ragazzo presente sul luogo del sinistro che chiamò i soccorsi. Tale dichiarazione, se da un lato vale a scagionare i testi predetti dalla imputazione per omissione di soccorso, d'altro canto non consente di dubitare della veridicità di quanto dichiarato, non potendosi esigere che gli stessi testimoni oculari dovessero permanere fino all'arrivo delle Autorità di Polizia stradale e\o dei soccorsi, in presenza di altro soggetto.
Supporre in senso contrario che la testimonianza acquisita sia del tutto mendace perché il motociclista si sia distratto alla guida e abbia provocato da solo il sinistro non appare supportato da elementi probatori in grado di avallare tale tesi alternativa (non dimostrata).
Anche il medico legale incaricato della consulenza tecnica ha concluso: “il sig. , di Parte_1 anni 54, a seguito dell'incidente stradale del g. 30.06.2012 riportava lesioni di natura traumatica, riferibili cronologicamente, dinamicamente e clinicamente al sinistro del quo.” ( cfr. conclusioni ctu dott. del 21.9.2020). Per_1
Se da un lato tale ultimo accertamento non vale ad escludere del tutto la tesi secondo cui il motociclista siasi procurato da solo le lesioni per distrazione alla guida, d'altro canto la violenza dell'impatto con il palo collocato sulla via Vomano deve far presumere che la traiettoria di guida accertata dai carabinieri non sia stata una manovra attuata per evitare un ostacolo improvviso, oppure per distrazione, in quanto in entrambi i casi tale manovra, per la violenza dell'impatto prima descritta, dovrebbe ritenersi suicidiaria, peraltro in presenza di terzo trasportato. Dal complesso delle risultanze istruttoria appare più probabile che il motociclista fu scagliato contro il palo elettrico dalla collisione con altro veicolo piuttosto che per una manovra di emergenza o dettata da distrazione del motociclista.
Avverso la deposizione dei testi prima riportata, d'altro canto, la non ha tratto una Parte_2 convincente prova contraria, pur ammessa (cfr. ordinanza in calce al verbale di udienza dl
4.4.2019, nonché i verbali di udienza dl 10.11.2020 e 20.4.2021).
6. Occorre a questo punto affrontare la questione di rito sollevata dalla Assicuratrice secondo cui, avendo l'attrice depositato due volte la memoria ex art.183 comma 6 cpc (vecchio rito), le prove indicate nel secondo deposito sono inammissibili. Dal riscontro documentale, effettivamente, parte attrice ha depositato la II memoria ex art. 183 predetto in data 30.7.2018 e 31.7.2018, denominando il secondo deposito “integrazione della II memoria).
Sostiene la che una volta depositata la II memoria ex art. 183 predetto la attrice Parte_2 abbia consumato il potere di richiedere le prove, apparendo la integrazione predetta una violazione del diritto di difesa avversario, in quanto comportamento processuale in grado di disorientare la difesa avversaria.
Adduce a sostegno della tesi la pronuncia della Cassazione n. 21742/12 secondo cui: “in presenza in giudizio di più difensori della stessa parte non autorizza i medesimi a moltiplicare gli atti tipici pagina 4 di 11 previsti dalla legge per la difesa dell'assistito, in quanto il potere di compiere l'atto si riferisce al diritto della parte di difendersi e contraddire, che è unico anche se la parte è assistita da più avvocati. Pertanto, il deposito della comparsa conclusionale ad opera di un difensore consuma il diritto della parte di compiere l'atto, che non può essere, quindi, duplicato dall'altro difensore della parte stessa, anche a tutela del diritto di difesa della controparte, la quale nutre la legittima aspettativa che la prima comparsa abbia esaurito le difese dell'avversario e che ad essa soltanto occorra rispondere con la memoria di replica”.
Tuttavia, il caso in esame è diverso, non avendo la attrice una pluralità di difensori, ma avendo posto in essere una modifica dei mezzi istruttori già richiesti.
Tale attività non appare lesiva del diritto di difesa se posta in essere nei termini perentori previsti dall'art. 183 cpc vecchio rito.
A conforto di tale conclusione la giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che “la
“duplicazione” di un atto non comporta di per sé sempre la inammissibilità dell'atto “duplicato”, dovendosi sempre verificare caso per caso se vi sia una compromissione delle facoltà difensive della controparte e se vi sia una effettiva irreversibile consumazione del potere processuale della stessa” ( cfr. Cass. civ. 25934/22).
Nel caso esaminato da tale ultima pronuncia una parte aveva depositato per due volte la comparsa di risposta modificando la difesa iniziale (e spiegando una domanda riconvenzionale prima non esercitata) e ciononostante tale attività è stata ritenuta lecita in base al seguente ragionamento:
“si osserva che il deposito di una seconda comparsa di costituzione e risposta non risulta ledere il diritto di difesa dell'attore, il quale ha un riferimento temporale specifico ancorato al termine di cui all'art. 167 c.p.c., decorso il quale la parte attrice può nutrire un pieno affidamento in ordine all'operatività delle preclusioni dalla norma medesima previste. Il diritto di reazione difensiva attoreo, del resto, trova piena facoltà di esercizio sia in sede di udienza di prima comparizione (art.
183, quinto comma, c.p.c.) sia -seppur più limitato- nelle successive memorie (art. 183, sesto comma, c.p.c.), da ciò derivando che l'eventuale deposito di una seconda comparsa di costituzione
e risposta in nulla compromette le facoltà difensive e non arreca alcun vulnus all'affidamento della parte attrice”;
Allo stesso modo nel caso in esame parte attrice ha depositato entrambe le memorie istruttorie ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc entro il termine perentorio di legge (1.8.2025), pertanto la convenuta ha potuto esercitare il contraddittorio su entrambe le memorie avversarie entro il termine perentorio successivo ex art. 183 comma 6 n. 3 cpc (come ha effettivamente fatto). In secondo luogo, la condotta processuale dell'attrice non appare abusiva in quanto nella cd. II memoria integrativa ha inserito tra i testi proprio i testi escussi nel presente giudizio, i quali hanno dichiarato di aver contattato la attrice solo molto tempo dopo il sinistro, rendendo verosimile la dichiarazione di parte attrice secondo cui la e il si siano aggiunti tra i testi solo in Tes_2 Tes_1 corso di causa.
7. Risulta allora provata la invasione della corsia di marcia percorsa dall'attore, ragion per cui va data applicazione al seguente principio di diritto: Nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della pagina 5 di 11 presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 cod. civ., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare
l'incidente. Conseguentemente, l'infrazione, anche grave, come l'invasione dell'altra corsia commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso. ( cfr. Cass. civ. 477/03).
Ed ancora: “In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma
è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva applicato la presunzione di cui all'art. 2054 c.c., comma 2, rilevando che l'incertezza sulla condotta di guida del danneggiato non consentiva di attribuire rilevanza causale alla sola condotta dell'antagonista). (cfr. Cass. civ. 33483/24).
Nel caso in esame, se va indubbiamente considerata particolarmente grave la manovra posta in essere dall'autoveicolo rimasto sconosciuto, d'altro canto l'attore non ha provato di aver tenuto una condotta di guida del tutto adeguata ai luoghi (cfr. art. 141 codice della strada – mancanza relazione tecnica di parte) in particolare di aver regolato la velocità in prossimità della curva (cfr. relazione carabinieri). Deve pertanto presumersi un concorso di colpa dell'attore in misura pari a
1\4, tenuto conto della maggiore gravità della condotta avversaria.
8. Passando ad esaminare la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore si osserva come la stessa abbia chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale nella misura di euro
257.909,20.
A fronte del complesso delle risultanze istruttorie esaminate risulta soddisfatto lo standard probatorio del “più che probabile che non” che deve informare il nesso di causalità materiale tra sinistro e evento di danno riportato.
8.1 Secondo le valutazioni del ctu in conseguenza del sinistro di causa l'attore ha riportato una frattura dell'estremità prossimale del perone destro e (una) frattura pluriframmentaria, esposta e scomposta del piatto tibiale destro, più volte trattata chirurgicamente, complicata da osteomielite
e pseudoartrosi di tibia, con anchilosi di ginocchio, eterometria degli arti inferiori e difficoltà deambulatoria.
Non vi sono precedenti morbosi che hanno influito sulle lesioni. A tanto conseguono postumi permanenti pari al 35% per anchilosi in estensione del ginocchio destro con ampio complesso cicatriziale, marcata ipotonomiotrofia di coscia e gamba, modica intrarotazione della gamba, limitazione funzionale di un quarto nei movimenti attivi e passivi dell'anca, di circa due terzi di quelli di flessione dorsale e di circa un terzo dei restanti movimenti di flessione plantare e di lateralità della caviglia, accorciamento dell'arto inferiore di 5 cm, compromissione statico- dinamica della deambulazione possibile con ausilio di due bastoni canadesi.
pagina 6 di 11 Secondo la ctu dal sinistro sono altresì derivati invalidità temporanea assoluta pari a 200 giorni e successivi 160 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%.
8.2. Le argomentazioni e le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. meritano condivisione.
9.1. Come chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza n. 26972/2008), nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno.
Secondo la Suprema Corte, è, dunque, compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli e provvedere alla riparazione integrale di tutte le ripercussioni negative subite dalla persona complessivamente identificata.
Per questo, anziché procedere alla separata liquidazione del danno morale in termini di una percentuale del danno biologico (procedimento che determina una duplicazione delle voci di danno da risarcire in favore della vittima), il Giudice deve provvedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso al fine di pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Come noto l'art. 138 codice assicurazioni prevede un sistema di liquidazione tabellare per le macro-permanenti solo di recente puntualizzato dal DPR 13 gennaio 2025, n. 12, tuttavia applicabile unicamente per i sinistri successivi alla riforma.
Devono pertanto applicarsi le tabelle di Milano del danno non patrimoniale da ultimo aggiornate, siccome richieste.
È del pari evidente che, essendo l'integrale risarcimento del danno un corollario previsto dal principio di tutela del diritto costituzionale alla salute, spetta al Giudice interpretare la norma di legge in conformità ai principi espressi dalle Sezioni Unite. Per questo, sulla base di una lettura costituzionalmente orientata, deve ritenersi che laddove la sofferenza soggettiva non sia adeguatamente apprezzata con la sola applicazione dei valori monetari, essa debba trovare riconoscimento attraverso quell'ampia opera di personalizzazione del punto percentuale, che, nella prospettiva del Supremo Consesso, rappresenta un meccanismo di emersione di tutte le differenti componenti del pregiudizio non patrimoniale sofferto e non semplicemente un adeguamento del danno biologico -così come tradizionalmente definito- alle peculiarità del caso concreto.
Spetta, dunque, al Giudice procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale -personalizzazione, che si ribadisce, non deve essere confusa con quella prevista dal codice delle assicurazioni- al fine di liquidare, congiuntamente ai valori monetari di legge, una somma complessiva che ristori integralmente il pregiudizio subito dalla vittima, che pagina 7 di 11 altrimenti non troverebbe tutela in violazione del disposto dell'art. 32 Cost ( cfr. sul tema Cass. civ. 3906\10).
9.2. Ebbene, tenuto conto dell'accertata invalidità, dell'età al momento del fatto (anni 46), valutate le allegazioni di parte e le risultanze probatorie, il presumibile dolore inferto dalla patologia riscontrata, il periodo di convalescenza, i pregiudizi esistenziali eccezionali -attesa l'entità del pregiudizio accertato- si stima equo liquidare al : Pt_1
a) euro 23.000,00 attuali a titolo di ristoro per 200 giorni di inabilità temporanea totale;
b) euro 9.200,00 attuali a titolo di ristoro per 160 giorni di inabilità temporanea parziale;
c) euro 228.103,00 attuali.
9.3. Al predetto importo occorre applicare la personalizzazione risultante dalle deposizioni acquisite a verbale di udienza del 11.10.2021, non emergendo concreti elementi per dubitare della attendibilità\credibilità del teste escusso, per un totale di euro 275.000, da decurtare ex.
Art. 1227 comma 1 – 2056 c.c. nella misura di 1\4 per quanto esposto al paragrafo 7 per complessivi euro 206.250,00.
9.4 Tutto ciò premesso, sull'importo complessivo, pari ad euro 206.250,00 per il solo danno non patrimoniale sono dovuti interessi compensativi, anche se non richiesti (cfr. Cass. civ.
39376\21).
Infatti, i debiti di valore derivanti dalla monetizzazione di elementi non patrimoniali assolvono una funzione reintegrativa della perdita subita dal patrimonio del danneggiato, e, pertanto, sono suscettibili di automatico adeguamento alla stregua della sopravvenuta svalutazione della moneta.
Ne deriva che nei debiti di valore e, in particolare, nelle obbligazioni risarcitorie, la quantificazione del danno patito dal creditore per effetto del ritardo nell'adempimento presuppone la determinazione dell'esatto ammontare della somma dovuta - id est la traduzione in termini monetari del valore del bene al momento dell'insorgere dell'obbligazione (c.d. taxatio) e la rivalutazione della stessa, da effettuarsi, anche d'ufficio (cfr. Cass. civ. 28 gennaio 2013, n.
1889; Cass. civ. 25 febbraio 2009, n. 4587), con riferimento allo scarto temporale intercorrente tra il momento della nascita del rapporto e quello della liquidazione. Così individuata la sorte capitale, la somma da corrispondere, a titolo risarcitorio per il mancato tempestivo adempimento, si determina mediante l'applicazione degli interessi (c.d. compensativi), in un coefficiente ritenuto adeguato secondo una valutazione equitativa, e quindi non necessariamente pari al saggio legale.
Ne consegue che al credito devalutato a luglio 2012 (167.274,94) vanno applicati gli interessi in misura legale fino alla data della presente decisione ed ammontano a complessivi euro
31.467,83.
pagina 8 di 11 Al totale dei danni liquidati, pari ad € 206.250,00, già valutati ai valori attuali, devono essere aggiunti gli interessi calcolati sulla somma rivalutata anno per anno, così come stabilito dalla
Corte di Cassazione nella sentenza del 17.2.95 n.1712.
Ne deriva che all'attore è dovuto un risarcimento del danno pari ad 237.717,83.
10.In definitiva, la quale impresa designata ex art. 286 d.lg 209/05 deve essere Controparte_1 condannata alla corresponsione, a titolo risarcitorio, dell'importo di euro 237.717,83 in favore di
. Parte_1
Deve darsi atto che ai sensi dell'art. 283 comma 3 d.lg 209/05, qualora i suddetti importi dovessero superare il massimale previsto dalla legge, gli importi risarcitori da ultimo liquidati devono essere proporzionalmente ridotti (cfr. Cass. 10817/04).
11. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Di conseguenza, la convenuta , nella qualità indicata in premessa, deve essere condannata alla Controparte_1
rifusione delle spese di lite dell' attore, nella misura dei 3\4 ex art. 1227 comma 1 cc prima riferita,
che vanno liquidate in euro 10.577,00 per compensi, ragguagliati dal valore della causa secondo il
decisum, oltre ad euro 589,50 per spese pro quota, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratore dichiaratosi antistatario avv.to Andrea Barbesin, con compensazione della sorte residua.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così
provvede:
-
dichiara la concorrente responsabilità di e del FONDO DI GARANZIA VITTIME Parte_1
DELLA STRADA nella causazione del sinistro per cui è causa nella misura rispettiva di 1\4 e 3\4;
condanna , quale impresa designata ex art. 286 d.lg 209/05, alla corresponsione, a Controparte_1 titolo risarcitorio, dell'importo di euro 237.717,83 in favore di;
Parte_1
pagina 9 di 11 accerta che i predetti importi risarcitori sono ridotti proporzionalmente qualora il massimale previsto dall'art. 283 comma 3 d.lg 209/05 dovesse essere superato dal cumulo dei predetti importi;
-
condanna alla rifusione dei 3\4 delle spese di lite, che liquida in complessivi Controparte_1 euro 10.577,00 per compensi, oltre euro 589,50 per spese documentate, oltre accessori di legge,
da distrarsi in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario avv. Andrea Barbesin, con compensazione della sorte residua.
Latina, 23.08.2025 il Giudice
Dott. GAETANO NEGRO
pagina 10 di 11
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
II Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gaetano Negro
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5074/2017 promossa da:
, c.f. rappresentato e difeso dall' Avv. Andrea Parte_1 CodiceFiscale_1
Barbesin ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Aprilia alla via Ugo Foscolo 6,
- attore- contro
quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della Controparte_1 strada, P. IVA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'Avv. Armando Argano, ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del predetto
- convenuta-
OGGETTO: risarcimento danni da lesioni personali colpose gravi in ambito della circolazione stradale nei confronti di autore non identificato
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. verbale di udienza del 11.10.2022
pagina 1 di 11
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui il danneggiato, il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del fondo di garanzia per le vittime della strada, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato (art. 19, primo comma lett. A, legge 24 dicembre 1969 n. 990 ratione temporis applicabile al sinistro in esame), ha l'onere di provare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo è rimasto sconosciuto. A quest'ultimo fine
è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate o complesse, purché egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi (da ultimo cfr. Cass., n.
15367/2011).
Occorre, tuttavia, rilevare che, come successivamente ribadito dalla Suprema Corte, l'eventuale omessa denuncia all'autorità non è idonea, in sè, ad escludere che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato;
così come l'intervenuta denuncia o querela contro ignoti non vale, in se stessa, a dimostrare che tanto sia senz'altro accaduto. Entrambe le evenienze vanno, invece, apprezzate in relazione alle caratteristiche delle singole fattispecie, non suscettibili di tipizzazioni astratte, e considerate potenzialmente idonee a suffragare l'una o l'altra conclusione del giudice nell'ambito della ragionevole valutazione complessiva delle risultanze processuali demandata al suo prudente apprezzamento (Cass., n. 18532/2007; Cass., n. 4480/2011).
2. Ciò posto si ritengono sussistenti in via pregiudiziale le condizioni per l'applicazione dell'istituto in esame, regolato dal codice delle assicurazioni private in vigore dal 2006 dall'art. 283 e ss.
3. Sempre in via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla
Assicuratrice costituita. Assumendo la vicenda di causa natura di reato colposo ( cfr. art.590 comma 3 c.p. ratione temporis vigente) il diritto al risarcimento si prescrive in 5 anni dalla data del fatto (30.6.2012 -30.6.2017) con interruzione della prescrizione per atto di costituzione in mora addì 30.9.2015 – rectius 6.10.2015) (cfr. allegato 19 alla citazione). Va data applicazione al riguardo del seguente principio di diritto: “Qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche per difetto di querela, all'azione risarcitoria si applica l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato (art. 2947, terzo comma, prima parte, cod. civ.) perché il giudice, in sede civile, accerti "incidenter tantum", e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi.
Detto termine decorre dalla data del fatto, da intendersi riferito al momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto - o avrebbe dovuto avere, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche - sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato” (cfr. Cassazione Civile Sezioni Unite 27337/08). pagina 2 di 11 4. Venendo al merito della controversia, parte attrice ha allegato che addì 30.6.2012 stava percorrendo, a bordo del motoveicolo Yamaha T Max targato BY 76203 di proprietà di CP
, la via Genio Civile in territorio del Comune di Aprilia (carreggiata a doppia corsia con
[...] doppio senso di circolazione) con direzione Campo di Carne - SS 148, quando in prossimità della via Vomano è stata improvvisamente travolta da un'autovettura non identificata, che, dopo un brevissimo arresto, ripartiva senza prestare soccorso.
Sul punto il verbale dei carabinieri intervenuti subito dopo il sinistro ha accertato che l'attore:
“nell'impegnare una curva a visuale libera, per cause da accertare perdeva il controllo della moto rovinando sul fondo stradale scarrocciando sul fondo stradale per circa 18 metri, andando ad urtare con violenza su di un palo della segnaletica stradale verticale posto all'inizio di via Vomano abbattendolo al suolo, poi terminava la corsa all'interno di un canale di scolo acque piovane largo circa un metro e profondo settanta centimetri circa, posto sul lato destro del suo senso di marcia”
(cfr. doc. allegato 1 alla citazione).
Il predetto verbale così concludeva: “sul posto si accertava che non erano stati coinvolti altri veicoli, inoltre non sono state acquisite testimonianze di persone presenti sul teatro del sinistro”.
Sulla scorta di tali conclusioni la costituita riteneva inattendibili e ancor prima Parte_2 inammissibili le testimonianze acquisite nel corso del presente giudizio.
Ed, invero, la Corte di Cassazione, in senso contrario, ha evidenziato: “in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio, da valutare insieme a tutti gli altri eventualmente esistenti, per stabilire se sussista il diritto al risarcimento. Pertanto, la circostanza che la vittima, nell'immediatezza del sinistro, abbia presentato una denuncia penale priva dell'indicazione di testimoni, mentre tali testimoni abbia poi intimato nel giudizio civile di risarcimento del danno, non costituisce di per sé motivo di rigetto della domanda, mentre può essere liberamente valutata dal giudice di merito quale indice sintomatico della inattendibilità dei testimoni stessi” (cfr. Cass. civ. 9939/12).
5. Corre dunque l'obbligo di esaminare le deposizioni dei testi acquisite nel presente giudizio con particolare rigore.
I testi escussi ( e ) hanno dichiarato di aver contattato l'attore a Testimone_1 Testimone_2 seguito della notizia pubblicata in una rivista\periodico che annunciava la ricerca dei testimoni oculari del sinistro di causa. Gli stessi hanno inoltre evidenziato con sufficiente precisione che quel giorno erano sul bordo della strada intenti a raggiungere una fermata dell'autobus e che provenivano da una abitazione dove il primo aveva eseguito lavori di giardinaggio e la seconda si era occupata delle pulizie domestiche. Gli stessi hanno convincentemente dichiarato di aver visto l'autovettura antagonista provenire dal senso opposto di marcia da loro percorso, invadere la corsia adiacente percorsa dall'attore, affiancare pericolosamente il motoveicolo fino a collidere con esso, provocandone la deviazione violenta verso il lato della carreggiata (letteralmente: “con la botta ricevuta dallo scooter esso è volato lontano”. pagina 3 di 11 La ha aggiunto al quadro fattuale descritto che “poco dopo una macchina che Tes_2 sopravveniva sull'altra corsia, a causa della curva in discesa, ha invaso la corsia e l'ha preso.
Pensavo che avrebbe preso anche me e mio AT (il )(cfr. verbale di udienza del Tes_1
20.4.2021).
Prosegue la dichiarando: “il motociclista stava sul ciglio della strada, era completamente Tes_2 nella sua corsia, è stata la macchina che veniva dalla direzione opposta a invadergli la corsia”.
La teste ha dichiarato inoltre che non collaborò con un ragazzo presente sul luogo del sinistro che chiamò i soccorsi. Tale dichiarazione, se da un lato vale a scagionare i testi predetti dalla imputazione per omissione di soccorso, d'altro canto non consente di dubitare della veridicità di quanto dichiarato, non potendosi esigere che gli stessi testimoni oculari dovessero permanere fino all'arrivo delle Autorità di Polizia stradale e\o dei soccorsi, in presenza di altro soggetto.
Supporre in senso contrario che la testimonianza acquisita sia del tutto mendace perché il motociclista si sia distratto alla guida e abbia provocato da solo il sinistro non appare supportato da elementi probatori in grado di avallare tale tesi alternativa (non dimostrata).
Anche il medico legale incaricato della consulenza tecnica ha concluso: “il sig. , di Parte_1 anni 54, a seguito dell'incidente stradale del g. 30.06.2012 riportava lesioni di natura traumatica, riferibili cronologicamente, dinamicamente e clinicamente al sinistro del quo.” ( cfr. conclusioni ctu dott. del 21.9.2020). Per_1
Se da un lato tale ultimo accertamento non vale ad escludere del tutto la tesi secondo cui il motociclista siasi procurato da solo le lesioni per distrazione alla guida, d'altro canto la violenza dell'impatto con il palo collocato sulla via Vomano deve far presumere che la traiettoria di guida accertata dai carabinieri non sia stata una manovra attuata per evitare un ostacolo improvviso, oppure per distrazione, in quanto in entrambi i casi tale manovra, per la violenza dell'impatto prima descritta, dovrebbe ritenersi suicidiaria, peraltro in presenza di terzo trasportato. Dal complesso delle risultanze istruttoria appare più probabile che il motociclista fu scagliato contro il palo elettrico dalla collisione con altro veicolo piuttosto che per una manovra di emergenza o dettata da distrazione del motociclista.
Avverso la deposizione dei testi prima riportata, d'altro canto, la non ha tratto una Parte_2 convincente prova contraria, pur ammessa (cfr. ordinanza in calce al verbale di udienza dl
4.4.2019, nonché i verbali di udienza dl 10.11.2020 e 20.4.2021).
6. Occorre a questo punto affrontare la questione di rito sollevata dalla Assicuratrice secondo cui, avendo l'attrice depositato due volte la memoria ex art.183 comma 6 cpc (vecchio rito), le prove indicate nel secondo deposito sono inammissibili. Dal riscontro documentale, effettivamente, parte attrice ha depositato la II memoria ex art. 183 predetto in data 30.7.2018 e 31.7.2018, denominando il secondo deposito “integrazione della II memoria).
Sostiene la che una volta depositata la II memoria ex art. 183 predetto la attrice Parte_2 abbia consumato il potere di richiedere le prove, apparendo la integrazione predetta una violazione del diritto di difesa avversario, in quanto comportamento processuale in grado di disorientare la difesa avversaria.
Adduce a sostegno della tesi la pronuncia della Cassazione n. 21742/12 secondo cui: “in presenza in giudizio di più difensori della stessa parte non autorizza i medesimi a moltiplicare gli atti tipici pagina 4 di 11 previsti dalla legge per la difesa dell'assistito, in quanto il potere di compiere l'atto si riferisce al diritto della parte di difendersi e contraddire, che è unico anche se la parte è assistita da più avvocati. Pertanto, il deposito della comparsa conclusionale ad opera di un difensore consuma il diritto della parte di compiere l'atto, che non può essere, quindi, duplicato dall'altro difensore della parte stessa, anche a tutela del diritto di difesa della controparte, la quale nutre la legittima aspettativa che la prima comparsa abbia esaurito le difese dell'avversario e che ad essa soltanto occorra rispondere con la memoria di replica”.
Tuttavia, il caso in esame è diverso, non avendo la attrice una pluralità di difensori, ma avendo posto in essere una modifica dei mezzi istruttori già richiesti.
Tale attività non appare lesiva del diritto di difesa se posta in essere nei termini perentori previsti dall'art. 183 cpc vecchio rito.
A conforto di tale conclusione la giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che “la
“duplicazione” di un atto non comporta di per sé sempre la inammissibilità dell'atto “duplicato”, dovendosi sempre verificare caso per caso se vi sia una compromissione delle facoltà difensive della controparte e se vi sia una effettiva irreversibile consumazione del potere processuale della stessa” ( cfr. Cass. civ. 25934/22).
Nel caso esaminato da tale ultima pronuncia una parte aveva depositato per due volte la comparsa di risposta modificando la difesa iniziale (e spiegando una domanda riconvenzionale prima non esercitata) e ciononostante tale attività è stata ritenuta lecita in base al seguente ragionamento:
“si osserva che il deposito di una seconda comparsa di costituzione e risposta non risulta ledere il diritto di difesa dell'attore, il quale ha un riferimento temporale specifico ancorato al termine di cui all'art. 167 c.p.c., decorso il quale la parte attrice può nutrire un pieno affidamento in ordine all'operatività delle preclusioni dalla norma medesima previste. Il diritto di reazione difensiva attoreo, del resto, trova piena facoltà di esercizio sia in sede di udienza di prima comparizione (art.
183, quinto comma, c.p.c.) sia -seppur più limitato- nelle successive memorie (art. 183, sesto comma, c.p.c.), da ciò derivando che l'eventuale deposito di una seconda comparsa di costituzione
e risposta in nulla compromette le facoltà difensive e non arreca alcun vulnus all'affidamento della parte attrice”;
Allo stesso modo nel caso in esame parte attrice ha depositato entrambe le memorie istruttorie ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc entro il termine perentorio di legge (1.8.2025), pertanto la convenuta ha potuto esercitare il contraddittorio su entrambe le memorie avversarie entro il termine perentorio successivo ex art. 183 comma 6 n. 3 cpc (come ha effettivamente fatto). In secondo luogo, la condotta processuale dell'attrice non appare abusiva in quanto nella cd. II memoria integrativa ha inserito tra i testi proprio i testi escussi nel presente giudizio, i quali hanno dichiarato di aver contattato la attrice solo molto tempo dopo il sinistro, rendendo verosimile la dichiarazione di parte attrice secondo cui la e il si siano aggiunti tra i testi solo in Tes_2 Tes_1 corso di causa.
7. Risulta allora provata la invasione della corsia di marcia percorsa dall'attore, ragion per cui va data applicazione al seguente principio di diritto: Nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della pagina 5 di 11 presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 cod. civ., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare
l'incidente. Conseguentemente, l'infrazione, anche grave, come l'invasione dell'altra corsia commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso. ( cfr. Cass. civ. 477/03).
Ed ancora: “In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma
è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva applicato la presunzione di cui all'art. 2054 c.c., comma 2, rilevando che l'incertezza sulla condotta di guida del danneggiato non consentiva di attribuire rilevanza causale alla sola condotta dell'antagonista). (cfr. Cass. civ. 33483/24).
Nel caso in esame, se va indubbiamente considerata particolarmente grave la manovra posta in essere dall'autoveicolo rimasto sconosciuto, d'altro canto l'attore non ha provato di aver tenuto una condotta di guida del tutto adeguata ai luoghi (cfr. art. 141 codice della strada – mancanza relazione tecnica di parte) in particolare di aver regolato la velocità in prossimità della curva (cfr. relazione carabinieri). Deve pertanto presumersi un concorso di colpa dell'attore in misura pari a
1\4, tenuto conto della maggiore gravità della condotta avversaria.
8. Passando ad esaminare la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore si osserva come la stessa abbia chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale nella misura di euro
257.909,20.
A fronte del complesso delle risultanze istruttorie esaminate risulta soddisfatto lo standard probatorio del “più che probabile che non” che deve informare il nesso di causalità materiale tra sinistro e evento di danno riportato.
8.1 Secondo le valutazioni del ctu in conseguenza del sinistro di causa l'attore ha riportato una frattura dell'estremità prossimale del perone destro e (una) frattura pluriframmentaria, esposta e scomposta del piatto tibiale destro, più volte trattata chirurgicamente, complicata da osteomielite
e pseudoartrosi di tibia, con anchilosi di ginocchio, eterometria degli arti inferiori e difficoltà deambulatoria.
Non vi sono precedenti morbosi che hanno influito sulle lesioni. A tanto conseguono postumi permanenti pari al 35% per anchilosi in estensione del ginocchio destro con ampio complesso cicatriziale, marcata ipotonomiotrofia di coscia e gamba, modica intrarotazione della gamba, limitazione funzionale di un quarto nei movimenti attivi e passivi dell'anca, di circa due terzi di quelli di flessione dorsale e di circa un terzo dei restanti movimenti di flessione plantare e di lateralità della caviglia, accorciamento dell'arto inferiore di 5 cm, compromissione statico- dinamica della deambulazione possibile con ausilio di due bastoni canadesi.
pagina 6 di 11 Secondo la ctu dal sinistro sono altresì derivati invalidità temporanea assoluta pari a 200 giorni e successivi 160 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%.
8.2. Le argomentazioni e le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. meritano condivisione.
9.1. Come chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza n. 26972/2008), nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno.
Secondo la Suprema Corte, è, dunque, compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli e provvedere alla riparazione integrale di tutte le ripercussioni negative subite dalla persona complessivamente identificata.
Per questo, anziché procedere alla separata liquidazione del danno morale in termini di una percentuale del danno biologico (procedimento che determina una duplicazione delle voci di danno da risarcire in favore della vittima), il Giudice deve provvedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso al fine di pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Come noto l'art. 138 codice assicurazioni prevede un sistema di liquidazione tabellare per le macro-permanenti solo di recente puntualizzato dal DPR 13 gennaio 2025, n. 12, tuttavia applicabile unicamente per i sinistri successivi alla riforma.
Devono pertanto applicarsi le tabelle di Milano del danno non patrimoniale da ultimo aggiornate, siccome richieste.
È del pari evidente che, essendo l'integrale risarcimento del danno un corollario previsto dal principio di tutela del diritto costituzionale alla salute, spetta al Giudice interpretare la norma di legge in conformità ai principi espressi dalle Sezioni Unite. Per questo, sulla base di una lettura costituzionalmente orientata, deve ritenersi che laddove la sofferenza soggettiva non sia adeguatamente apprezzata con la sola applicazione dei valori monetari, essa debba trovare riconoscimento attraverso quell'ampia opera di personalizzazione del punto percentuale, che, nella prospettiva del Supremo Consesso, rappresenta un meccanismo di emersione di tutte le differenti componenti del pregiudizio non patrimoniale sofferto e non semplicemente un adeguamento del danno biologico -così come tradizionalmente definito- alle peculiarità del caso concreto.
Spetta, dunque, al Giudice procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale -personalizzazione, che si ribadisce, non deve essere confusa con quella prevista dal codice delle assicurazioni- al fine di liquidare, congiuntamente ai valori monetari di legge, una somma complessiva che ristori integralmente il pregiudizio subito dalla vittima, che pagina 7 di 11 altrimenti non troverebbe tutela in violazione del disposto dell'art. 32 Cost ( cfr. sul tema Cass. civ. 3906\10).
9.2. Ebbene, tenuto conto dell'accertata invalidità, dell'età al momento del fatto (anni 46), valutate le allegazioni di parte e le risultanze probatorie, il presumibile dolore inferto dalla patologia riscontrata, il periodo di convalescenza, i pregiudizi esistenziali eccezionali -attesa l'entità del pregiudizio accertato- si stima equo liquidare al : Pt_1
a) euro 23.000,00 attuali a titolo di ristoro per 200 giorni di inabilità temporanea totale;
b) euro 9.200,00 attuali a titolo di ristoro per 160 giorni di inabilità temporanea parziale;
c) euro 228.103,00 attuali.
9.3. Al predetto importo occorre applicare la personalizzazione risultante dalle deposizioni acquisite a verbale di udienza del 11.10.2021, non emergendo concreti elementi per dubitare della attendibilità\credibilità del teste escusso, per un totale di euro 275.000, da decurtare ex.
Art. 1227 comma 1 – 2056 c.c. nella misura di 1\4 per quanto esposto al paragrafo 7 per complessivi euro 206.250,00.
9.4 Tutto ciò premesso, sull'importo complessivo, pari ad euro 206.250,00 per il solo danno non patrimoniale sono dovuti interessi compensativi, anche se non richiesti (cfr. Cass. civ.
39376\21).
Infatti, i debiti di valore derivanti dalla monetizzazione di elementi non patrimoniali assolvono una funzione reintegrativa della perdita subita dal patrimonio del danneggiato, e, pertanto, sono suscettibili di automatico adeguamento alla stregua della sopravvenuta svalutazione della moneta.
Ne deriva che nei debiti di valore e, in particolare, nelle obbligazioni risarcitorie, la quantificazione del danno patito dal creditore per effetto del ritardo nell'adempimento presuppone la determinazione dell'esatto ammontare della somma dovuta - id est la traduzione in termini monetari del valore del bene al momento dell'insorgere dell'obbligazione (c.d. taxatio) e la rivalutazione della stessa, da effettuarsi, anche d'ufficio (cfr. Cass. civ. 28 gennaio 2013, n.
1889; Cass. civ. 25 febbraio 2009, n. 4587), con riferimento allo scarto temporale intercorrente tra il momento della nascita del rapporto e quello della liquidazione. Così individuata la sorte capitale, la somma da corrispondere, a titolo risarcitorio per il mancato tempestivo adempimento, si determina mediante l'applicazione degli interessi (c.d. compensativi), in un coefficiente ritenuto adeguato secondo una valutazione equitativa, e quindi non necessariamente pari al saggio legale.
Ne consegue che al credito devalutato a luglio 2012 (167.274,94) vanno applicati gli interessi in misura legale fino alla data della presente decisione ed ammontano a complessivi euro
31.467,83.
pagina 8 di 11 Al totale dei danni liquidati, pari ad € 206.250,00, già valutati ai valori attuali, devono essere aggiunti gli interessi calcolati sulla somma rivalutata anno per anno, così come stabilito dalla
Corte di Cassazione nella sentenza del 17.2.95 n.1712.
Ne deriva che all'attore è dovuto un risarcimento del danno pari ad 237.717,83.
10.In definitiva, la quale impresa designata ex art. 286 d.lg 209/05 deve essere Controparte_1 condannata alla corresponsione, a titolo risarcitorio, dell'importo di euro 237.717,83 in favore di
. Parte_1
Deve darsi atto che ai sensi dell'art. 283 comma 3 d.lg 209/05, qualora i suddetti importi dovessero superare il massimale previsto dalla legge, gli importi risarcitori da ultimo liquidati devono essere proporzionalmente ridotti (cfr. Cass. 10817/04).
11. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Di conseguenza, la convenuta , nella qualità indicata in premessa, deve essere condannata alla Controparte_1
rifusione delle spese di lite dell' attore, nella misura dei 3\4 ex art. 1227 comma 1 cc prima riferita,
che vanno liquidate in euro 10.577,00 per compensi, ragguagliati dal valore della causa secondo il
decisum, oltre ad euro 589,50 per spese pro quota, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratore dichiaratosi antistatario avv.to Andrea Barbesin, con compensazione della sorte residua.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così
provvede:
-
dichiara la concorrente responsabilità di e del FONDO DI GARANZIA VITTIME Parte_1
DELLA STRADA nella causazione del sinistro per cui è causa nella misura rispettiva di 1\4 e 3\4;
condanna , quale impresa designata ex art. 286 d.lg 209/05, alla corresponsione, a Controparte_1 titolo risarcitorio, dell'importo di euro 237.717,83 in favore di;
Parte_1
pagina 9 di 11 accerta che i predetti importi risarcitori sono ridotti proporzionalmente qualora il massimale previsto dall'art. 283 comma 3 d.lg 209/05 dovesse essere superato dal cumulo dei predetti importi;
-
condanna alla rifusione dei 3\4 delle spese di lite, che liquida in complessivi Controparte_1 euro 10.577,00 per compensi, oltre euro 589,50 per spese documentate, oltre accessori di legge,
da distrarsi in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario avv. Andrea Barbesin, con compensazione della sorte residua.
Latina, 23.08.2025 il Giudice
Dott. GAETANO NEGRO
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