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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 11/12/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 4011/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. e 337-bis e ss. c.c., presentato dalle parti
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Raisaro Maria Domenica del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata in Parte_2 C.F._2
Ucraina il 08/12/1983 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Raisaro Maria Domenica del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 17/11/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati al di fuori del matrimonio (ex art. 337-bis e ss. c.c.), riguardante i pagina 1 di 3 figli e , nati rispettivamente il 26/08/2007 a Vercelli (VC) e il 18/12/2013 a Milano Per_1 Per_2
(MI).
I ricorrenti hanno convissuto more uxorio dal marzo 2006; poiché la convivenza è divenuta intollerabile hanno deciso di interrompere la loro relazione, addivenendo alla decisione di presentare ricorso congiunto per regolamentare i rapporti tra loro e i figli.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo così come modificate a seguito del decreto del Giudice relatore del 24/11/2025 -;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta della stessa (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
DISCIPLINA
I rapporti genitoriali, secondo la volontà congiunta dei ricorrenti, alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DISPONE che la figlia minore di anni 11 venga affidata in maniera condivisa a Per_2 entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e la di lei residenza stabile presso la casa familiare in Villanova Monferrato Via Torino n. 1 ove è sempre vissuta;
2. ASSEGNA la casa familiare sita in Via Torino n. 1 a Villanova Monferrato, di proprietà della madre del sig. sig.ra , data in comodato gratuito Parte_1 Parte_3 al sig. , in ragione delle esigenze abitative della minore, alla sig.ra Pt_1 Pt_2
pagina 2 di 3 in quanto genitore collocatario;
in ogni caso non oltre il Parte_2 raggiungimento dell'autonomia economica di e/o il ventiseiesimo anno di età della Per_2 stessa, dopo di che l'alloggio tornerà nella disponibilità della proprietà;
3. DÀ ATTO che il figlio maggiorenne , studente, non economicamente Persona_3 autosufficiente, già coabita di fatto con la nonna nell'alloggio della Parte_3 stessa attiguo al predetto (i due alloggi hanno subalterni diversi), pur conservando egli la residenza anagrafica nello Stato di famiglia genitoriale;
4. DÀ ATTO che le parti hanno concordato che il sig. avrebbe lasciato la casa Parte_1 familiare una volta trovata una soluzione abitativa alternativa e comunque entro e non oltre il 30.11.2025;
5. DISPONE che il sig. versi mensilmente alla sig.ra Parte_1 Parte_2 entro il giorno 22 di ogni mese a partire da dicembre 2025 a titolo di concorso
[...] nel mantenimento dei figli e fino alla loro indipendenza economica assegno di € 300,00 per e ulteriori € 300,00 per , rivalutabili annualmente secondo i dati ISTAT;
Per_2 Per_1
6. DÀ ATTO che il sig. provvederà anche al pagamento delle utenze Parte_1 dell'alloggio ove continueranno ad abitare la sig.ra e Parte_2
, a presentazione bolletta;
Per_2
7. DISPONE che le spese straordinarie riguardanti i figli verranno ripartite secondo il protocollo di intesa del Tribunale di Vercelli 21.12.2018, al 50% ciascuno;
8. DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé dal mercoledì pomeriggio fino Per_2 al giovedì mattina, tutte le settimane, e dal venerdì sera fino al lunedì mattina a finesettimana alternati. Le parti si impegnano a gestire con flessibilità eventuali variazioni, in ragione di esigenze lavorative dell'una o dell'altra e dando priorità alle esigenze di studio e di sport della minore. Nelle vacanze natalizie e pasquali, starà per metà periodo Per_2 con il padre e l'altra metà con la madre, secondo accordi che verranno presi di volta in volta.
Il giorno della festività ad anni alterni, in modo comunque che se starà con un Per_2 genitore il giorno di Natale starà con l'altro per il Capodanno. Nelle vacanze estive, Per_2 starà due settimane anche non consecutive con il padre e altrettante con la madre, sempre secondo accordi che verranno presi dai genitori di anno in anno con il dovuto anticipo, possibilmente entro fine maggio. I viaggi all'estero e ogni spostamento che implichi l'assenza di dal territorio nazionale dovranno essere preventivamente concordati tra Per_2
i genitori il cui consenso dovrà essere formalizzato per iscritto;
9. DÀ ATTO che le spese del presente procedimento saranno a carico del sig. Parte_1
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 10/12/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 4011/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. e 337-bis e ss. c.c., presentato dalle parti
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Raisaro Maria Domenica del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata in Parte_2 C.F._2
Ucraina il 08/12/1983 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Raisaro Maria Domenica del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 17/11/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati al di fuori del matrimonio (ex art. 337-bis e ss. c.c.), riguardante i pagina 1 di 3 figli e , nati rispettivamente il 26/08/2007 a Vercelli (VC) e il 18/12/2013 a Milano Per_1 Per_2
(MI).
I ricorrenti hanno convissuto more uxorio dal marzo 2006; poiché la convivenza è divenuta intollerabile hanno deciso di interrompere la loro relazione, addivenendo alla decisione di presentare ricorso congiunto per regolamentare i rapporti tra loro e i figli.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo così come modificate a seguito del decreto del Giudice relatore del 24/11/2025 -;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta della stessa (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
DISCIPLINA
I rapporti genitoriali, secondo la volontà congiunta dei ricorrenti, alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DISPONE che la figlia minore di anni 11 venga affidata in maniera condivisa a Per_2 entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e la di lei residenza stabile presso la casa familiare in Villanova Monferrato Via Torino n. 1 ove è sempre vissuta;
2. ASSEGNA la casa familiare sita in Via Torino n. 1 a Villanova Monferrato, di proprietà della madre del sig. sig.ra , data in comodato gratuito Parte_1 Parte_3 al sig. , in ragione delle esigenze abitative della minore, alla sig.ra Pt_1 Pt_2
pagina 2 di 3 in quanto genitore collocatario;
in ogni caso non oltre il Parte_2 raggiungimento dell'autonomia economica di e/o il ventiseiesimo anno di età della Per_2 stessa, dopo di che l'alloggio tornerà nella disponibilità della proprietà;
3. DÀ ATTO che il figlio maggiorenne , studente, non economicamente Persona_3 autosufficiente, già coabita di fatto con la nonna nell'alloggio della Parte_3 stessa attiguo al predetto (i due alloggi hanno subalterni diversi), pur conservando egli la residenza anagrafica nello Stato di famiglia genitoriale;
4. DÀ ATTO che le parti hanno concordato che il sig. avrebbe lasciato la casa Parte_1 familiare una volta trovata una soluzione abitativa alternativa e comunque entro e non oltre il 30.11.2025;
5. DISPONE che il sig. versi mensilmente alla sig.ra Parte_1 Parte_2 entro il giorno 22 di ogni mese a partire da dicembre 2025 a titolo di concorso
[...] nel mantenimento dei figli e fino alla loro indipendenza economica assegno di € 300,00 per e ulteriori € 300,00 per , rivalutabili annualmente secondo i dati ISTAT;
Per_2 Per_1
6. DÀ ATTO che il sig. provvederà anche al pagamento delle utenze Parte_1 dell'alloggio ove continueranno ad abitare la sig.ra e Parte_2
, a presentazione bolletta;
Per_2
7. DISPONE che le spese straordinarie riguardanti i figli verranno ripartite secondo il protocollo di intesa del Tribunale di Vercelli 21.12.2018, al 50% ciascuno;
8. DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé dal mercoledì pomeriggio fino Per_2 al giovedì mattina, tutte le settimane, e dal venerdì sera fino al lunedì mattina a finesettimana alternati. Le parti si impegnano a gestire con flessibilità eventuali variazioni, in ragione di esigenze lavorative dell'una o dell'altra e dando priorità alle esigenze di studio e di sport della minore. Nelle vacanze natalizie e pasquali, starà per metà periodo Per_2 con il padre e l'altra metà con la madre, secondo accordi che verranno presi di volta in volta.
Il giorno della festività ad anni alterni, in modo comunque che se starà con un Per_2 genitore il giorno di Natale starà con l'altro per il Capodanno. Nelle vacanze estive, Per_2 starà due settimane anche non consecutive con il padre e altrettante con la madre, sempre secondo accordi che verranno presi dai genitori di anno in anno con il dovuto anticipo, possibilmente entro fine maggio. I viaggi all'estero e ogni spostamento che implichi l'assenza di dal territorio nazionale dovranno essere preventivamente concordati tra Per_2
i genitori il cui consenso dovrà essere formalizzato per iscritto;
9. DÀ ATTO che le spese del presente procedimento saranno a carico del sig. Parte_1
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 10/12/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
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