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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 17/09/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO composto dai Sig.ri Magistrati: dott. Guido Campli Presidente dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Relatore dott. Francesco Turco Giudice
ha emesso la seguente sentenza
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 577 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, posta in deliberazione e rimessa al collegio con ordinanza depositata in data 7 luglio 2025, all'esito di udienza svoltasi nella modalità disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., vertente
tra
(C.F. ), nata in [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Chiara D'Arcangelo, in virtù di delega posta in calce al ricorso, ricorrente;
e
(C.F. ), nato in [...] il [...] e residente Controparte_1 C.F._2 in Chieti, via Amiterno n.108, rappresentato e difeso dall'avv. Angela Marina Nigro, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, resistente;
nonché
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE,
parte necessaria;
Oggetto: regolamentazione delle condizioni di affido di figlio minorenne.
Conclusioni: come da “note di trattazione scritta” depositate in vista dell'udienza del 2 luglio
2025, tenutasi nella forma stabilita dall'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo ha chiesto la regolamentazione delle condizioni Parte_1 di affidamento e mantenimento del figlio minore , nato il [...] dalla Persona_1 relazione more uxorio con . Ha esposto che la convivenza con il resistente è Controparte_1 stata sin da subito segnata da difficoltà, a causa dell'insofferenza di quest'ultimo nei confronti dei figli avuti dalla ricorrente da una precedente relazione e, più in generale, di un comportamento instabile, caratterizzato da frequenti abbandoni dell'abitazione familiare e da una sostanziale trascuratezza dei doveri genitoriali.
La ha rappresentato che il si allontana abitualmente da casa per recarsi Pt_1 CP_1 in immobili di sua proprietà a Lanciano, senza fornire spiegazioni né mostrare interesse per il figlio, omettendo altresì di contribuire economicamente al suo mantenimento.
Ha precisato di lavorare come collaboratrice domestica con contratto a tempo determinato, percependo un reddito insufficiente a sostenere le spese quotidiane per sé e i suoi figli, non disponendo né di un'autovettura né di una casa di proprietà. Ha evidenziato che a suo carico Per_ gravano le esigenze del piccolo e dei tre figli maggiori, nonché le spese relative all'abitazione, ai trasporti, al vitto e all'abbigliamento.
Ha aggiunto che il resistente svolge attività lavorativa stabile presso la Sevel - Stellantis di
Atessa, percependo un reddito mensile di circa € 1.800,00, ed è proprietario di immobili in
Lanciano e di un'autovettura. Nonostante tali disponibilità, egli non contribuisce in alcun modo al mantenimento del figlio. Per_ Ha sottolineato che , oltre alle cure materne, frequenta un asilo nido a Chieti Scalo, non essendo disponibili parenti in grado di collaborare nella sua crescita. Ha anche segnalato che,
a fronte delle difficoltà familiari e delle condotte del padre, è stato avviato un procedimento presso il Tribunale per i minorenni di L'Aquila per la valutazione delle capacità genitoriali, nell'ambito del quale la famiglia è seguita dai Servizi sociali.
Sulla base di tali circostanze, la ricorrente ha chiesto che il minore venga affidato ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, con assegnazione a sé dell'abitazione familiare di proprietà del resistente in Chieti, ove ha sempre vissuto con i figli. Ha domandato che il sia condannato a corrispondere un contributo al mantenimento CP_1 del figlio pari ad € 450,00 mensili, rivalutabili secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie. Ha altresì chiesto che, in ragione della conflittualità e della latitanza del resistente, venga emesso ordine di pagamento diretto al datore di lavoro Sevel - Stellantis, affinché versi la somma dovuta direttamente a lei.
Quanto al regime di visita, la ricorrente ha proposto che il padre possa frequentare il figlio almeno un giorno a settimana, dalle ore 18.00 alle ore 21.00, nonché, a settimane alterne, il sabato o la domenica dalle ore 10.00 alle ore 20.00, con turnazione paritaria delle festività natalizie e pasquali, sette giorni consecutivi nel periodo estivo, ed eventuali ulteriori frequentazioni da concordare tra i genitori.
Con comparsa di costituzione e risposta, con domanda riconvenzionale, Controparte_1 ha preliminarmente eccepito la nullità della notificazione del ricorso introduttivo, avvenuta ai sensi dell'art. 140 c.p.c. con consegna dell'avviso di deposito proprio nelle mani della ricorrente, parte in conflitto d'interessi, e ha quindi chiesto di essere rimesso in termini per la regolare costituzione. Ha poi evidenziato la pendenza, innanzi al Tribunale per i minorenni de L'Aquila, di un procedimento avviato nel giugno 2022 dal P.M.M., all'esito del quale era stato disposto l'affidamento del minore ai Servizi sociali del Comune di Chieti, con sospensione Persona_1 della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori e collocamento temporaneo del minore in casa famiglia. Poiché tale procedimento non è ancora definito, il resistente ha chiesto la sospensione del presente giudizio, ritenendo sussistente un rapporto di pregiudizialità.
Nel merito, ha contestato radicalmente le allegazioni della ricorrente, deducendo CP_1 che l'attuale situazione è frutto di condotte violente e inadeguate della stessa le quali Pt_1 avrebbero determinato l'intervento dei Servizi e del Tribunale per i minorenni. Ha richiamato un episodio del giugno 2022, nel quale la donna lo avrebbe aggredito fisicamente mentre teneva in braccio il figlio, circostanza che sarebbe stata confermata da una relazione di servizio di P.G. e da testimoni oculari, a fronte di false accuse mosse dalla ricorrente ai danni del padre. Ha inoltre evidenziato dichiarazioni rese dalla agli operatori ospedalieri, dalle quali emergerebbe Pt_1
Per_ un rifiuto nei confronti del figlio e la convinzione che il bambino fosse stato voluto solo dal padre.
Il resistente ha sottolineato, inoltre, che il proprio patrimonio personale si è notevolmente ridotto a causa delle spese sostenute per mantenere anche i figli maggiorenni della i Pt_1 quali - a suo dire - convivono nell'abitazione familiare senza contribuire né economicamente né nella gestione domestica. Ha contestato quindi la pretesa economica della ricorrente, ritenendola pretestuosa, e ha affermato di aver comunque provveduto a sostenere spese per il figlio.
ha dunque chiesto, in via riconvenzionale, che il minore venga collocato presso CP_1 di lui, con assegnazione in suo favore dell'abitazione familiare in Chieti, via Amiterno n. 108. In subordine, ove fosse mantenuto il collocamento presso la madre, ha domandato che il proprio contributo al mantenimento sia limitato alla somma di € 150,00 mensili, oltre al riconoscimento in favore della dell'assegno unico per intero. Ha chiesto inoltre che, nell'ipotesi di Pt_1 permanenza della madre nell'immobile, venga disposto l'allontanamento dei figli maggiorenni di lei, ritenuti elemento di pregiudizio per il minore, e che sia autorizzata la celebrazione del battesimo del piccolo, a cui la madre si opporrebbe. Ha concluso chiedendo il rigetto delle domande avversarie, l'affidamento condiviso con collocamento prevalente presso di sé, ovvero le misure riduttive sopra indicate, con vittoria di spese.
Tanto premesso sulle posizioni delle parti, in via preliminare occorre dare atto che, all'esito della prima udienza, con ordinanza del 2 ottobre 2024 questo Tribunale ha rilevato la nullità della notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, in quanto l'avviso di deposito era stato consegnato direttamente alla stessa ricorrente, soggetto evidentemente in conflitto di interessi con il destinatario della notifica. Tale vizio avrebbe imposto, in linea generale, la rinnovazione dell'atto, ma, essendosi il resistente nel frattempo regolarmente costituito con comparsa di risposta, non si è reso necessario disporre alcuna rinnovazione, essendo stato lo stesso rimesso nei termini per l'esercizio delle proprie difese e fissata nuova udienza per la trattazione.
Deve pertanto ritenersi che il vizio di notifica sia stato integralmente sanato e che il contraddittorio risulti ritualmente instaurato, con conseguente regolare prosecuzione del giudizio nel merito.
Passando all'esame del merito, in via preliminare va richiamata l'ordinanza emessa da questo Tribunale in data 19 aprile 2025 emessa all'esito di domanda cautelare, con la quale è stato rilevato che per il minore era già pendente, dal 22 giugno 2022, un procedimento Persona_1 dinanzi al Tribunale per i minorenni di L'Aquila, all'esito del quale era stato disposto l'affidamento del minore ai Servizi sociali con sospensione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori e collocamento in casa famiglia.
Come evidenziato nell'ordinanza, il procedimento minorile si è aperto anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 149/2022 (c.d. riforma Cartabia), che ha attribuito al Tribunale ordinario - sezione famiglia - le controversie in materia di responsabilità genitoriale. Tuttavia, in base al principio della perpetuatio iurisdictionis, il giudice minorile già adito conserva la competenza funzionale a conoscere dell'intera materia fino alla definizione del procedimento, comprensiva non soltanto dei profili relativi all'affidamento ma anche delle questioni economiche connesse.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tali ipotesi, il giudice ordinario non perde in astratto la propria competenza, ma non può pronunciarsi sulle domande proposte, in quanto esse rientrano nell'alveo del procedimento minorile già radicato e tuttora pendente (Cass. civ., sez. I, ord. 22 maggio 2024, n. 14065; Cass. civ., sez. I, 5 luglio 2024, n. 18769; Cass. civ., sez.
I, 10 settembre 2024, n. 24914).
Ne consegue che le domande avanzate dalla ricorrente nel presente procedimento devono essere dichiarate inammissibili, atteso che la competenza funzionale a provvedere sulla regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento del minore spetta al Tribunale per i minorenni di L'Aquila, unico giudice investito della relativa materia in forza del procedimento già instaurato.
Ne consegue che non soltanto le domande avanzate dalla ricorrente, ma anche le domande riconvenzionali formulate dal convenuto - volte ad ottenere il collocamento del minore presso di sé, l'assegnazione della casa familiare, la riduzione del contributo di mantenimento,
l'allontanamento dei figli maggiorenni della ricorrente dall'abitazione e l'autorizzazione alla celebrazione del battesimo - devono parimenti essere dichiarate inammissibili, in quanto afferenti a profili di affidamento, collocamento e mantenimento del minore che rientrano nella competenza funzionale del Tribunale per i minorenni di L'Aquila, già investito del relativo procedimento anteriormente all'entrata in vigore della riforma Cartabia e tuttora pendente.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ritiene di doverle integralmente compensare tra le parti, avuto riguardo al rigetto delle domande di entrambe le parti ed alla peculiarità della vicenda processuale, segnata dal mutamento normativo introdotto dalla riforma Cartabia e dalla conseguente incertezza interpretativa circa il riparto di competenze tra Tribunale ordinario e
Tribunale per i minorenni, solo di recente chiarita dalla giurisprudenza di legittimità.
p.q.m.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibili le domande delle parti;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 16 settembre 2025.
Il Presidente dott. Guido Campli
Il Giudice est. dott. Alessandro Chiauzzi
TRIBUNALE DI CHIETI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO composto dai Sig.ri Magistrati: dott. Guido Campli Presidente dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Relatore dott. Francesco Turco Giudice
ha emesso la seguente sentenza
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 577 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, posta in deliberazione e rimessa al collegio con ordinanza depositata in data 7 luglio 2025, all'esito di udienza svoltasi nella modalità disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., vertente
tra
(C.F. ), nata in [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Chiara D'Arcangelo, in virtù di delega posta in calce al ricorso, ricorrente;
e
(C.F. ), nato in [...] il [...] e residente Controparte_1 C.F._2 in Chieti, via Amiterno n.108, rappresentato e difeso dall'avv. Angela Marina Nigro, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, resistente;
nonché
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE,
parte necessaria;
Oggetto: regolamentazione delle condizioni di affido di figlio minorenne.
Conclusioni: come da “note di trattazione scritta” depositate in vista dell'udienza del 2 luglio
2025, tenutasi nella forma stabilita dall'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo ha chiesto la regolamentazione delle condizioni Parte_1 di affidamento e mantenimento del figlio minore , nato il [...] dalla Persona_1 relazione more uxorio con . Ha esposto che la convivenza con il resistente è Controparte_1 stata sin da subito segnata da difficoltà, a causa dell'insofferenza di quest'ultimo nei confronti dei figli avuti dalla ricorrente da una precedente relazione e, più in generale, di un comportamento instabile, caratterizzato da frequenti abbandoni dell'abitazione familiare e da una sostanziale trascuratezza dei doveri genitoriali.
La ha rappresentato che il si allontana abitualmente da casa per recarsi Pt_1 CP_1 in immobili di sua proprietà a Lanciano, senza fornire spiegazioni né mostrare interesse per il figlio, omettendo altresì di contribuire economicamente al suo mantenimento.
Ha precisato di lavorare come collaboratrice domestica con contratto a tempo determinato, percependo un reddito insufficiente a sostenere le spese quotidiane per sé e i suoi figli, non disponendo né di un'autovettura né di una casa di proprietà. Ha evidenziato che a suo carico Per_ gravano le esigenze del piccolo e dei tre figli maggiori, nonché le spese relative all'abitazione, ai trasporti, al vitto e all'abbigliamento.
Ha aggiunto che il resistente svolge attività lavorativa stabile presso la Sevel - Stellantis di
Atessa, percependo un reddito mensile di circa € 1.800,00, ed è proprietario di immobili in
Lanciano e di un'autovettura. Nonostante tali disponibilità, egli non contribuisce in alcun modo al mantenimento del figlio. Per_ Ha sottolineato che , oltre alle cure materne, frequenta un asilo nido a Chieti Scalo, non essendo disponibili parenti in grado di collaborare nella sua crescita. Ha anche segnalato che,
a fronte delle difficoltà familiari e delle condotte del padre, è stato avviato un procedimento presso il Tribunale per i minorenni di L'Aquila per la valutazione delle capacità genitoriali, nell'ambito del quale la famiglia è seguita dai Servizi sociali.
Sulla base di tali circostanze, la ricorrente ha chiesto che il minore venga affidato ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, con assegnazione a sé dell'abitazione familiare di proprietà del resistente in Chieti, ove ha sempre vissuto con i figli. Ha domandato che il sia condannato a corrispondere un contributo al mantenimento CP_1 del figlio pari ad € 450,00 mensili, rivalutabili secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie. Ha altresì chiesto che, in ragione della conflittualità e della latitanza del resistente, venga emesso ordine di pagamento diretto al datore di lavoro Sevel - Stellantis, affinché versi la somma dovuta direttamente a lei.
Quanto al regime di visita, la ricorrente ha proposto che il padre possa frequentare il figlio almeno un giorno a settimana, dalle ore 18.00 alle ore 21.00, nonché, a settimane alterne, il sabato o la domenica dalle ore 10.00 alle ore 20.00, con turnazione paritaria delle festività natalizie e pasquali, sette giorni consecutivi nel periodo estivo, ed eventuali ulteriori frequentazioni da concordare tra i genitori.
Con comparsa di costituzione e risposta, con domanda riconvenzionale, Controparte_1 ha preliminarmente eccepito la nullità della notificazione del ricorso introduttivo, avvenuta ai sensi dell'art. 140 c.p.c. con consegna dell'avviso di deposito proprio nelle mani della ricorrente, parte in conflitto d'interessi, e ha quindi chiesto di essere rimesso in termini per la regolare costituzione. Ha poi evidenziato la pendenza, innanzi al Tribunale per i minorenni de L'Aquila, di un procedimento avviato nel giugno 2022 dal P.M.M., all'esito del quale era stato disposto l'affidamento del minore ai Servizi sociali del Comune di Chieti, con sospensione Persona_1 della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori e collocamento temporaneo del minore in casa famiglia. Poiché tale procedimento non è ancora definito, il resistente ha chiesto la sospensione del presente giudizio, ritenendo sussistente un rapporto di pregiudizialità.
Nel merito, ha contestato radicalmente le allegazioni della ricorrente, deducendo CP_1 che l'attuale situazione è frutto di condotte violente e inadeguate della stessa le quali Pt_1 avrebbero determinato l'intervento dei Servizi e del Tribunale per i minorenni. Ha richiamato un episodio del giugno 2022, nel quale la donna lo avrebbe aggredito fisicamente mentre teneva in braccio il figlio, circostanza che sarebbe stata confermata da una relazione di servizio di P.G. e da testimoni oculari, a fronte di false accuse mosse dalla ricorrente ai danni del padre. Ha inoltre evidenziato dichiarazioni rese dalla agli operatori ospedalieri, dalle quali emergerebbe Pt_1
Per_ un rifiuto nei confronti del figlio e la convinzione che il bambino fosse stato voluto solo dal padre.
Il resistente ha sottolineato, inoltre, che il proprio patrimonio personale si è notevolmente ridotto a causa delle spese sostenute per mantenere anche i figli maggiorenni della i Pt_1 quali - a suo dire - convivono nell'abitazione familiare senza contribuire né economicamente né nella gestione domestica. Ha contestato quindi la pretesa economica della ricorrente, ritenendola pretestuosa, e ha affermato di aver comunque provveduto a sostenere spese per il figlio.
ha dunque chiesto, in via riconvenzionale, che il minore venga collocato presso CP_1 di lui, con assegnazione in suo favore dell'abitazione familiare in Chieti, via Amiterno n. 108. In subordine, ove fosse mantenuto il collocamento presso la madre, ha domandato che il proprio contributo al mantenimento sia limitato alla somma di € 150,00 mensili, oltre al riconoscimento in favore della dell'assegno unico per intero. Ha chiesto inoltre che, nell'ipotesi di Pt_1 permanenza della madre nell'immobile, venga disposto l'allontanamento dei figli maggiorenni di lei, ritenuti elemento di pregiudizio per il minore, e che sia autorizzata la celebrazione del battesimo del piccolo, a cui la madre si opporrebbe. Ha concluso chiedendo il rigetto delle domande avversarie, l'affidamento condiviso con collocamento prevalente presso di sé, ovvero le misure riduttive sopra indicate, con vittoria di spese.
Tanto premesso sulle posizioni delle parti, in via preliminare occorre dare atto che, all'esito della prima udienza, con ordinanza del 2 ottobre 2024 questo Tribunale ha rilevato la nullità della notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, in quanto l'avviso di deposito era stato consegnato direttamente alla stessa ricorrente, soggetto evidentemente in conflitto di interessi con il destinatario della notifica. Tale vizio avrebbe imposto, in linea generale, la rinnovazione dell'atto, ma, essendosi il resistente nel frattempo regolarmente costituito con comparsa di risposta, non si è reso necessario disporre alcuna rinnovazione, essendo stato lo stesso rimesso nei termini per l'esercizio delle proprie difese e fissata nuova udienza per la trattazione.
Deve pertanto ritenersi che il vizio di notifica sia stato integralmente sanato e che il contraddittorio risulti ritualmente instaurato, con conseguente regolare prosecuzione del giudizio nel merito.
Passando all'esame del merito, in via preliminare va richiamata l'ordinanza emessa da questo Tribunale in data 19 aprile 2025 emessa all'esito di domanda cautelare, con la quale è stato rilevato che per il minore era già pendente, dal 22 giugno 2022, un procedimento Persona_1 dinanzi al Tribunale per i minorenni di L'Aquila, all'esito del quale era stato disposto l'affidamento del minore ai Servizi sociali con sospensione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori e collocamento in casa famiglia.
Come evidenziato nell'ordinanza, il procedimento minorile si è aperto anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 149/2022 (c.d. riforma Cartabia), che ha attribuito al Tribunale ordinario - sezione famiglia - le controversie in materia di responsabilità genitoriale. Tuttavia, in base al principio della perpetuatio iurisdictionis, il giudice minorile già adito conserva la competenza funzionale a conoscere dell'intera materia fino alla definizione del procedimento, comprensiva non soltanto dei profili relativi all'affidamento ma anche delle questioni economiche connesse.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tali ipotesi, il giudice ordinario non perde in astratto la propria competenza, ma non può pronunciarsi sulle domande proposte, in quanto esse rientrano nell'alveo del procedimento minorile già radicato e tuttora pendente (Cass. civ., sez. I, ord. 22 maggio 2024, n. 14065; Cass. civ., sez. I, 5 luglio 2024, n. 18769; Cass. civ., sez.
I, 10 settembre 2024, n. 24914).
Ne consegue che le domande avanzate dalla ricorrente nel presente procedimento devono essere dichiarate inammissibili, atteso che la competenza funzionale a provvedere sulla regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento del minore spetta al Tribunale per i minorenni di L'Aquila, unico giudice investito della relativa materia in forza del procedimento già instaurato.
Ne consegue che non soltanto le domande avanzate dalla ricorrente, ma anche le domande riconvenzionali formulate dal convenuto - volte ad ottenere il collocamento del minore presso di sé, l'assegnazione della casa familiare, la riduzione del contributo di mantenimento,
l'allontanamento dei figli maggiorenni della ricorrente dall'abitazione e l'autorizzazione alla celebrazione del battesimo - devono parimenti essere dichiarate inammissibili, in quanto afferenti a profili di affidamento, collocamento e mantenimento del minore che rientrano nella competenza funzionale del Tribunale per i minorenni di L'Aquila, già investito del relativo procedimento anteriormente all'entrata in vigore della riforma Cartabia e tuttora pendente.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ritiene di doverle integralmente compensare tra le parti, avuto riguardo al rigetto delle domande di entrambe le parti ed alla peculiarità della vicenda processuale, segnata dal mutamento normativo introdotto dalla riforma Cartabia e dalla conseguente incertezza interpretativa circa il riparto di competenze tra Tribunale ordinario e
Tribunale per i minorenni, solo di recente chiarita dalla giurisprudenza di legittimità.
p.q.m.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibili le domande delle parti;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 16 settembre 2025.
Il Presidente dott. Guido Campli
Il Giudice est. dott. Alessandro Chiauzzi