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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 27/10/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 293/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Francesca Grotteria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta agli affari contenziosi civili al numero di ruolo 293 dell'anno 2025 e vertente
TRA
(C.F. ) personalmente costituita in giudizio ai sensi Parte_1 C.F._1 dell'art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio, sito in Terni, Largo Ezio Ottaviani
n. 1;
- ricorrente
CONTRO
C.F. ); CP_1 C.F._2
- resistente contumace
OGGETTO: contratto d'opera intellettuale;
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 21.10.2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c., qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 24.02.2025 e notificato in data 29.03.2025, evocava in giudizio dinanzi a questo Tribunale er ivi Parte_1 CP_1 sentir accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il diritto dell'Avv. Parte_1 al compenso per l'attività professionale svolta avanti il Tribunale Monocratico di Terni nell'ambito del procedimento penale iscritto presso la Procura della Repubblica di Terni al n. 497/2019 R.G.N.R., in favore del sig. e, per l'effetto, condannare quest'ultimo a pagare, in favore della Parte_2 ricorrente, a titolo di compenso professionale, la complessiva somma di € 3.420,00, ovvero la maggiore
o minore somma che risulterà di Giustizia, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge e interessi maturati e maturandi dalla data della domanda sino al saldo effettivo. In ogni caso, con vittoria di spese
e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario e accessori come per legge”.
1.1. A sostegno delle rassegnate conclusioni deduceva: - di essere stata nominata, in data 22.7.2019, quale difensore d'ufficio di indagato nel procedimento penale n. 497/2019 CP_1
R.G.N.R. della Procura della Repubblica di Terni, in ordine al reato p. e p. dall'art. 255, co. 3, D.Lgs.
3.4.2006, n. 152, in relazione all'art. 192, co. 3, D.Lgs. 3.4.2006, n. 152; - che la sua attività professionale
era consistita nell'esame degli atti e documenti contenuti nel fascicolo del P.M., previa estrazione di copia dei medesimi ricevuta la notifica del decreto di citazione a giudizio, nel deposito della lista testimoniale nei termini di legge per l'udienza fissata nel decreto di citazione diretta a giudizio dell'imputato, dichiarato assente, e nella partecipazione a tutte le udienze dibattimentali (alcune di mero rinvio, altre dedicate all'escussione dei testi di difesa e d'accusa); - che, al termine del processo, all'udienza dell'11.5.2022, il giudice aveva assolto l'imputato “perché il fatto non costituisce reato” con la sentenza n. 502/2022; - di aver tentato invano di contattare il proprio assistito al fine di vedersi corrisposto l'onorario per l'attività defensionale svolta, sia con missiva recapitatagli in data 03.08.2024, sia con l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, recapitato in data 08.02.2025.
Sulla scorta dell'attività espletata, la ricorrente chiedeva, dunque, il riconoscimento di un compenso professionale commisurato ai valori medi di cui al D.M. 55/2014, per un totale pari ad € 3.420,00 (di cui € 450,00 per la fase di studio;
€ 540,00 per la fase introduttiva;
€ 1.080,00 per la fase istruttoria ed €
1.350,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfettario (15%), IVA e CAP come per legge.
1.2. All'udienza del 20.05.2025, accertata la ritualità della notifica nei confronti del resistente ne veniva dichiarata la contumacia. CP_1
1.3. La causa veniva istruita documentalmente e all'udienza del 21.10.2025 veniva discussa ex art. 281- sexies c.p.c. con le modalità di cui all'art. 127-bis c.p.c., realizzate a mezzo di collegamento da remoto mediante l'applicativo Microsoft Teams.
***
2. Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di pagamento articolata dall'avv. per vedersi Parte_1 riconosciuto il compenso professionale ad essa spettante in ragione dell'attività svolta, quale difensore d'ufficio, in favore dell'imputato coinvolto in un processo penale introdotto con CP_1 citazione diretta a giudizio, conclusosi con sentenza n. 502/2022, letta all'udienza dell'11.05.2022 e depositata in data 01.08.2022, con la quale l'imputato è stato assolto ex art. 530 c.p.p..
2.1. Preliminarmente, deve essere attestata la competenza del Tribunale adito, in composizione monocratica, ai sensi dei primi due commi dell'art. 14 del d.lgs. 150/2011, come modificato dal D.Lgs.
10 ottobre 2022, n. 149.
2.2. In rito, deve darsi atto dell'esito negativo del tentativo di espletamento della procedura di negoziazione assistita di cui al D.L. 132/14, conv. con modif. in L. 162/14, in considerazione del mancato riscontro, da parte del resistente, dell'apposito invito ricevuto dalla ricorrente in data
08.02.2025 (depositato dalla ricorrente il 21.10.2025).
3. Nel merito, la domanda è fondata, per le ragioni di seguito illustrate.
3.1. Alla commisurazione del corrispettivo dovuto alla ricorrente, in assenza di qualsivoglia prova in ordine ad un accordo sul compenso (non risultando, anzi, esserci mai stato alcun contatto tra il difensore e l'odierno resistente), deve procedersi in applicazione del disposto di cui all'art. 2233, co. 1 e 2, c.c., secondo il quale “il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione”.
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3.2. Il diritto del professionista ad un giusto compenso (art. 2233 cod. civ.) si ricollega alle regole fondamentali scaturenti dalla carta costituzionale e dai principi generali dell'ordinamento, tra i quali, in particolare, gli artt. 2 e 36 Cost., sicché non può dubitarsi del fatto che il difensore d'ufficio, se ed in quanto abbia svolto una concreta attività difensiva per l'imputato, per altro senza potervisi sottrarre, stante l'obbligatorietà dell'ufficio ai sensi degli artt. 128, co. 1, c.p.p. e 97, co. 5, c.p.p.), ha diritto al compenso nei confronti dell'imputato, a nulla rilevando l'assenza di un incarico fiduciario (cfr. Cass. 24 settembre 1994, n. 7858; Trib. Messina, 05 dicembre 2022).
3.3. Trattandosi di prestazioni professionali espletate tra il 22.07.2019 (data di nomina del difensore istante) e il 01.08.2022 (data del deposito della motivazione della sentenza), i parametri di commisurazione applicabili al caso di specie sono stati correttamente individuati in ricorso in quelli riportati nella tabella allegata al D.M. 55/14, come aggiornato dal D.M. n. 37/2018.
3.4. Ciò posto, ai sensi degli artt. 2 e 4 del D.M. 55/2014, nella versione applicabile ratione temporis, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore occorre tenere conto della “importanza dell'opera” (da valutare necessariamente anche in considerazione dell'utilità del risultato conseguibile e conseguito dal cliente a seguito della prestazione professionale), nonché “delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti”.
3.5. Alla luce dei predetti parametri, in considerazione dell'attività difensiva documentata dal difensore, svolta sin dalla fase delle indagini preliminari e implicante la partecipazione personale dello stesso a quattro udienze dibattimentali, tenuto conto altresì dell'assoluzione dell'imputato con la medesima formula richiesta dal difensore in occasione dell'udienza di discussione dell'11.05.2022, non vi sono motivi per discostarsi dai valori medi dei quali il difensore ha richiesto l'applicazione.
3.6. Ne deriva che il compenso spettante all'avv. per l'attività professionale svolta, in Parte_1 favore di avanti il Tribunale monocratico di Terni nell'ambito del procedimento Parte_2 penale iscritto presso la Procura della Repubblica di Terni al n. 497/2019 R.G.N.R. e al n. 1528/2019
R.G.DIB., merita di essere determinato nell'importo di € 3.420,00 (di cui € 450,00 per la fase di studio;
€ 540,00 per la fase introduttiva;
€ 1.080,00 per la fase istruttoria ed € 1.350,00 per la fase decisionale), oltre spese generali al 15%, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge.
4. Sull'importo così liquidato devono altresì essere riconosciuti al difensore gli interessi di mora, nella misura di cui all'art. 1284, co. 1, c.c. dalla data di ricezione della prima missiva con la quale il difensore ha richiesto il pagamento del proprio compenso (03.08.2024, v. all. 15), sino alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio (avvenuta, come detto, in data 29.03.2025), dalla quale la misura merita di essere calcolata ai sensi dell'art. 1284, co. 4, c.c. (non potendosi discorrere di “transazione commerciale” in presenza di un difensore nominato d'ufficio).
4.1. Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono, infatti, a far data
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dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento) e non quindi dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice all'esito del procedimento sommario di cui all'art. 14 del D.Lgs. n.
150/2011, non potendosi escludere la mora nemmeno qualora la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore (v. Cass. 15527/2025; Cass.
24973/2022).
5. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (aggiornato al D.M. n. 147/2022), tenuto conto del valore della controversia, ai sensi dell'art. 5, compreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00 in base ai parametri minimi per tutte le fasi processuali, in considerazione della semplicità della controversia (di natura contumaciale), della mancata assunzione di prove costituende e della modalità decisoria a mezzo di discussione orale senza termine per memorie conclusionali.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- in accoglimento della domanda proposta dall'avv. nei confronti di Parte_1 condanna il resistente al pagamento, a titolo di compenso professionale, CP_1 dell'importo di € 3.420,00, oltre spese generali al 15%, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge, nonché oltre a interessi di mora, nella misura di cui all'art. 1284, co. 1, c.c. dalla data del 03.08.2024, sino alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio (29.03.2025) e nella misura di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. da quest'ultima data sino al saldo;
- condanna rimborsare in favore dell'avv. le spese CP_1 Parte_1 processuali, che liquida in € 21,79 per esborsi (spese di notifica dell'invito alla negoziazione assistita e al ricorso introduttivo) ed in complessivi € 1.278,00, per compensi, oltre spese generali al 15%,
I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge.
Terni, 27/10/2025 Il Giudice
dott.ssa Francesca Grotteria
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