Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 08/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2518/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai IGnori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di conIGlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2518/2024 R.G. promosso con ricorso in data 23 novembre 2024 da parte di:
(C.F.: ), nato il giorno 11/09/1967 a Ferrara, Parte_1 C.F._1
residente a [...]
e
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
residente a[...] a Portomaggiore (FE) elettivamente domiciliati in Ferrara (FE), Via Bologna n. 284/A presso lo studio dell'Avv. Darien
Levani (C.F.: – Fax 0532.1910641 PEC. C.F._3
) del Foro di Ferrara, che li rappresenta e difende in forza di Email_1
delega in atti, con dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 133, comma 3, 134 terzo comma e 176, comma 2, c.p.c., di voler ricevere eventuali comunicazioni ed avvisi riguardanti la procedura in oggetto ai suddetti recapiti n° di fax e summenzionate P.E.C.
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
1
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. i coniugi eserciteranno di comune accordo la responsabilità genitoriale sul figlio minore;
3. il figlio viene affidato Persona_1 congiuntamente ad entrambi i genitori, con l'impegno da parte di entrambi di educarlo ed istruirlo e che del pari congiuntamente provvederanno ad ogni sua necessità ordinaria e straordinaria;
4.
l'immobile adibito a casa familiare, sito alla via Martiri delle Foibe n.16 a Portomaggiore (FE) sarà assegnata alla IG.ra ;
5. il figlio continuerà a convivere con la madre in Parte_2
considerazione della sua disponibilità e ad abitare nella residenza dalla stessa scelta in modo da consentirgli di continuare a vivere inserito nel contesto a lui abituale;
6. il IG. Parte_1
avrà piena libertà di frequentazione del figlio, conformemente a quanto disposto dalla vigente disciplina in materia di affido condiviso;
7. il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio ogni qual volta lo vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici, ricreativi e di salute del minore, nonché con gli impegni di lavoro del genitore;
8. le modalità di visita, anche se definite in maniera dettagliata, possono essere cambiate di comune accordo, considerato che i genitori svolgono un'attività lavorativa che, prevedendo turni variabili di settimana in settimana, non consentono di determinare in anticipo giornate ed orari di visita;
9. potrà comunque pernottare presso il Per_1
padre anche durante la settimana e restare con lui 2 (due) week-end al mese anche continuativi, sempre in considerazione delle eIGenze di lavoro del SI. 10. le festività natalizie e Parte_1
pasquali, il compleanno nonché i rimanenti giorni festivi del calendario ed i giorni di vacanza durante il periodo estivo saranno suddivisi equamente tra i genitori, che potranno trascorrere con pari tempo;
11. indicativamente, il bambino potrà restare con il padre, 15 (quindici) giorni, Per_1 anche continuativi, nel corso dell'anno durante le vacanze estive, 5 (cinque) giorni, anche continuativi, a Natale o Capodanno ad anni alterni, 3 (tre) giorni, anche continuativi, durante il periodo pasquale, comprensivi del giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo ad anni alterni. Lo stesso dicasi per i compleanni e le altre festività indicate sul calendario. Il periodo estivo dovrà essere previamente concordato tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno, tenuto conto delle eIGenze lavorative di entrambi i coniugi. Durante le vacanze natalizie e le vacanze pasquali il periodo che trascorrerà con il padre sarà quello regolamentato dal presente accordo. In Per_1
ogni caso, durante i predetti periodi festivi e tenuto conto degli impegni lavorativi di entrambi i genitori, la SI.ra favorirà gli incontri di con il padre come durante il periodo Parte_2 Per_1
scolastico, previo accordo con la stessa;
12. dette giornate potranno essere condivise in armonia con i genitori;
13. le modalità di visita di cui sopra vengono concordate, tenuto conto delle attuali eIGenze del piccolo, ma potranno variare in accordo fra i coniugi sulla base delle eIGenze professionali degli stessi, comunque sempre nel rispetto degli interessi preminenti del bambino ed a
2 garanzia del suo diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cure, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti IGnificativi con i nonni e i parenti di ciascun ramo genitoriale;
14.si precisa che sarà prelevato presso Per_1
le residenze dei genitori ovvero - previo accordo tra i coniugi e compatibilmente con i propri impegni
- nel luogo in cui si trova col genitore o con i nonni (materni o paterni); nel medesimo modo, nei casi di impossibilità della presenza di ciascun genitore, il figlio potrà essere prelevato (da scuola o dai luoghi dove si trova) anche dai nonni (paterni o materni), ovvero da terzi di fiducia di entrambi i coniugi;
15. i giorni di Natale, Capodanno, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, compleanno e delle altre festività nazionali, verranno trascorsi dal figlio alternativamente con uno dei genitori, ovvero, previo accordo di entrambi, la vigilia con l'uno e la festività con l'altro ovvero a pranzo nel giorno festivo con l'uno e a cena con l'altro, il tutto ad anni alterni, iniziando dalla prima festività successiva alla separazione con la madre;
il giorno del compleanno dei coniugi, gli stessi avranno il diritto di trascorrere, previo accordo, il pranzo o la cena col figlio;
16. a parziale deroga di quanto stabilito nei punti precedenti per i compleanni e per le ricorrenze religiose, i coniugi si impegnano a trascorrere tali ricorrenze congiuntamente con;
17. i coniugi, in comune accordo tra di loro Per_1
e nell'esclusivo interesse del figlio, potranno derogare a quanto stabilito nei punti dal 9 al 18; 18. entrambi i coniugi potranno comunicare telefonicamente o con altre modalità audiovisive con il figlio quotidianamente;
19. i coniugi si impegnano a far mantenere i buoni rapporti fra ed i nonni Per_1
paterni e materni;
20. i coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé il figlio minore;
21. ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute del figlio, (scuola, cure, sport, tempo libero) verrà presa in accordo tra i due genitori: 22. i coniugi prestano il consenso all'espatrio del figlio insieme ad uno dei coniugi medesimi per periodi di vacanza concordati con l'altro coniuge antecedentemente all'espatrio medesimo;
23. per il contributo ordinario al mantenimento del figlio, il SI. verserà alla SI.ra Parte_1
, a la somma di Euro 250,00 con rivalutazione annuale ISTAT, entro il giorno 05 Parte_2
di ogni mese sul conto corrente della stessa, IBAN [...], intestato a
; 24. tutte le spese straordinarie, sia quelle da concordare preventivamente che Parte_2
quelle da non concordate preventivamente, verranno divise nella misura del 50% fra i coniugi e rimborsate nei modi di cui al vigente protocollo tra Tribunale di Ferrara e COA di Ferrara;
25. si precisa a tal punto che le detrazioni fiscali saranno divise nella misura del 50%. Le spese di carattere straordinario relative al minore saranno a carico dei genitori in pari quote. Dette spese saranno determinate secondo le indicazioni contenute nel protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare adottato dal Tribunale di Ferrara, e precisamente: “spese mediche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal
3 medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati ritenuti complessi d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.” Entrambi i genitori si impegnano, sin d'ora, a sopportare le suddette spese straordinarie, previamente concordate laddove richiesto secondo le indicazioni del sopra richiamato protocollo, nella misura del 50% sin dall'inizio, evitando in tal modo esborsi anticipati a carico di uno dei due;
26. i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa e/o obbligo di mantenimento;
27. i coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale, salvo gli aggiornamenti periodici in conseguenza dell'aumento delle spese sostenute da ciascuno;
28. i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio; 29. le spese legali del presente procedimento verranno sostenute dal IG. 30. per quanto concerne gli altri aspetti patrimoniali, gli stessi sono già Parte_1 stati bonariamente definiti tra i coniugi”.
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23 novembre 2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
4 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 3 gennaio 2025.
In data 4 dicembre 2024 le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso come in epigrafe.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il giorno Parte_1
11.09.1967, e , nata a [...] il [...], unitisi in Parte_2
matrimonio a Ferrara il 6 settembre 2014 (Registro Stato civile atti di matrimonio Comune di
Ferrara: Atto n. 169 Parte 1 Anno 2014)
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ferrara, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Ferrara il giorno 7 gennaio 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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