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Sentenza 10 luglio 2024
Sentenza 10 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 10/07/2024, n. 1369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1369 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 1611/2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Intermediazione mobiliare (fondi di invest., gestione risparmio, etc) ” e vertente TRA
(c.f. ) e , (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Coppola (c.f. C.F._2
, giusta mandato in calce all'Atto di citazione, elett.te domiciliati come C.F._3 in atti;
- Attori
E
n persona del l.r. pro-tempore con sede in Roma Viale Europa nr. Controparte_1
190, iscritta al Registro delle Imprese di Roma avente il seguente numero di iscrizione e codice fiscale , R.E.A. n. 842633, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmela Malandrino P.IVA_1
(C.F. di unitamente al quale elegge C.F._4 Controparte_2 domicilio presso la Filiale di Avellino alla via De Sanctis- come da procura generale alle liti per notar del 06.04.2017- Repertorio nr. 52163 -Raccolta nr. 14154; Persona_1
- Convenuto
Conclusioni: Per parte attrice
Per parte convenuta “Si conclude per il rigetto della domanda con il favore delle spese e si chiede introitare la causa a sentenza.”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione, ritualmente notificato, gli attori e Parte_1 Parte_2
adivano questo Tribunale, esponendo, in sintesi: che e
[...] Parte_1 CP_3 erano cointestatarie di tre buoni postali fruttiferi di € 5.000,00 cadauno, contrassegnati
[...] dai n. 00001066041610414, 00001066041510437, 0000106604171048; in data 27/02/2021 decedeva lasciando eredi i figli e;
tali Controparte_3 Parte_1 Parte_2 buoni erano stati emessi dall'Ufficio Postale di Avellino in data 05/05/2006 ed acquistati da padre e marito delle predette;
deceduto, in data 04/03/2012, Persona_2 Per_2
e in data 09/10/2019, chiedevano il rimborso
[...] Parte_1 Controparte_3 dei buoni postali fruttiferi;
, tuttavia, sosteneva che l'importo dei titoli non Controparte_1 fosse restituibile per essere prescritto il diritto al rimborso;
all'atto della sottoscrizione non veniva fornita alcuna nota informativa e l'acquirente non poteva essere a Persona_2 conoscenza del limite temporale a partire dal quale poter riscuotere i titoli, né, tantomeno, alla e , subentrate in qualità di cointestatarie dei buoni, era Controparte_3 Parte_1 stata data l'opportunità di avere piena contezza dei termini entro cui esercitare il loro diritto al rimborso. In diritto, le parti attrici eccepivano “Sulla violazione dei principi di buona fede e correttezza”, avendo la convenuta violato tali principi, non essendo stati consegnati al Parte_1 al momento dell'acquisto i fogli informativi contenenti le condizioni di emissione e di rimborso;
“Sulla prescrizione del diritto al rimborso dei buoni fruttiferi”, richiamando l'art. 2945 c.c. e eccependo che la convenuta avrebbe dovuto porli nella condizione di esercitare il diritto, consegnando il foglio informativo, in assenza di informazioni non potendo dirsi maturato il termine di prescrizione;
“Sul diritto al risarcimento” per la violazione dei principi di buona fede, correttezza e trasparenza.
Tanto premesso, parte attrice rassegnava le seguenti conclusioni: 1) condannare la società a rimborsare l'importo dei buoni fruttiferi emessi e, nello specifico, Controparte_1 al pagamento, in favore di parte attorea del complessivo importo di euro 15.000,00 oltre interessi pattiziamente convenuti e /o al tasso legale;
2) in via subordinata, condannare la società al pagamento in favore di parte attorea della somma pari ad euro 20.000,00 Controparte_1
a titolo di risarcimento;
3) favore di spese e onorari con attribuzione.
Si costituiva in giudizio la parte convenuta eccependo, in sintesi: Controparte_1 di essere mero collocatore in esclusiva sul mercato dei Buoni Postali Fruttiferi, ma il debitore restava soltanto la Cassa depositi e Prestiti, i Buoni Postali Fruttiferi, disciplinati dalla Legge
D.P.R. 29 marzo 1973 nr. 156, come modificato dall'art.1 d.l. 30 settembre 1974 nr. 460
(convertito nella legge 25 novembre 1974, nr.588), non erano titoli di credito bensì documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c.. gli intestatari avevano diritto ad incassare le somme che la legge attribuiva a quella Serie, e la domanda era infondata, nel merito i B.P.F. di causa erano prescritti come per legge ordinaria dello Stato e non per disposizioni interne di essa
[...]
, inoltre la normativa sui rapporti dormienti, Legge 27 ottobre 2008 nr.166, Controparte_1 prevedeva che l'importo dovuto ai beneficiari dei Buoni Postali Fruttiferi cartacei emessi dopo il 14 aprile 2001 sia versato al Fondo istituito presso il Ministero dell'Economia dieci anni dopo la scadenza, anche in questo caso senza possibilità di recupero, ogni domanda contro essa
[...]
era destituita di ogni fondamento giuridico e i B.P.F. appartenenti alla Serie 18I CP_1 risultavano prescritti, la disciplina dei BPF era regolamentata come da Foglio Informativo
Buoni 18I in vigore dal dicembre 2006, disciplina del prestito D.M. del 6 ottobre 2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale G.U., consegnato, ai sensi del D.M. 19 dicembre 2000, ai clienti.
La parte convenuta concludeva “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, PREVIA DECLARATORIA DI INTERVENUTA PRESCRIZIONE DEI BUONI IN FAVORE DELL'EMITTENTE CASSA DEPOSITI E PRESTITI, rigettare la domanda attorea palesemente infondata ed in diritto. Con vittoria di spese e compenso. “.
In mancanza di richieste istruttorie, la causa, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Infine, essa veniva assegnata alla scrivente, che la rimetteva in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c.
Così brevemente riassunti i fatti di causa, si osserva quanto segue. Occorre preliminarmente premettere che i buoni fruttiferi postali non costituiscono titoli di credito, ma rientrano nella categoria dei documenti di legittimazione, disciplinati dai decreti emessi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 8 del D.M. 19 dicembre 2000, a mente del quale “i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi.”.
Ciò posto, la parte attrice ha, nel caso di specie, eccepito la violazione degli obblighi di buona fede, correttezza e trasparenza, per non avere adeguatamente tutelato Controparte_1 ed informato il sottoscrittore dei buoni delle caratteristiche dei prodotti e del limite temporale entro il quale esercitare il diritto al rimborso.
Ebbene, osserva sul punto il Tribunale, in adesione alla maggioritaria giurisprudenza già espressasi in fattispecie analoghe, come, con riguardo ai Buoni Postali fruttiferi, gli obblighi informativi, in ordine alle caratteristiche del titolo, alla scadenza, ai rendimenti e ad ogni altro elemento contrattuale, siano perfezionati mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei rispettivi decreti di emissione del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione
Economica. Discende da quanto appena rilevato che la sottoscrizione del titolo da parte del risparmiatore comporti necessariamente ed inevitabilmente l'adesione a tutte le condizioni di emissione, che l'interessato ha la possibilità di conoscere a mezzo della Gazzetta Ufficiale, nonché anche attraverso i fogli informativi affissi presso l'ufficio postale di emissione. Difatti, come chiarito dalla Suprema Corte (v. in motivazione Cass., sez. un. 2019, n. 3963), i buoni fanno parte di serie emesse con decreti ministeriali, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dove sono indicate le caratteristiche dei titoli e “ogni altro elemento ritenuto necessario” per informare e tutelare il consumatore, in piena osservanza, tra le altre, anche delle regole della trasparenza da parte dell'emittente. Dunque, la pubblicazione dei decreti ministeriali sulla Gazzetta Ufficiale è idonea a garantire la conoscenza e/o conoscibilità delle condizioni di emissione e dei rendimenti e non sussiste, diversamente da quanto assunto dalla difesa attrice, alcuna violazione del principio dell'affidamento del cliente, giacché la pubblicazione dei decreti ministeriali sulla Gazzetta Ufficiale e la messa a disposizione del pubblico delle tabelle con i tassi di interesse per ciascuna serie di Buoni, presso gli Uffici
Postali, sono idonee a garantire la conoscenza e/o conoscibilità delle condizioni di emissione e dei rendimenti.
Merita, altresì, di essere rimarcato ed evidenziato, con la necessaria rilevanza, il fatto che, se è vero che, con l'introduzione del D.M. 19/12/2000, è stata onerata Controparte_1 di consegnare all'atto dell'acquisto del BPF, anche il c.d. Foglio Informativo, che riporta tutte le condizioni economiche e le clausole contrattuali applicabili alla forma di risparmio scelta, cionondimeno ciò non è comunque determinante ai fini della prescrizione e del suo decorso, atteso che, è bene ribadire, la disciplina dei buoni è stabilita dalla legge e dai decreti ministeriali, che il titolare e/o sottoscrittore del buono, per comune ed esigibile diligenza, è tenuto a conoscere. Difatti è proprio la legge a prevedere che la prescrizione dei BFP cartacei determina la perdita del diritto al rimborso sia del capitale investito che degli interessi maturati (art. 8, comma 1, D.M. 19/12/2000).
Pertanto, dalla data di emissione e dalla indicazione della serie di appartenenza apposte sul retro del titolo può agevolmente risalirsi al decreto ministeriale di emissione, dove sono chiaramente indicate le caratteristiche del titolo, nonché ogni altro elemento necessario al fine di far conoscere al risparmiatore le specifiche del BFP, quali le modalità e la scadenza del termine utile per la riscossione del titolo.
Nel caso di specie, si rileva che sul retro dei buoni postali risultavano indicati la serie di appartenenza “18I”, il relativo valore nominale ed il timbro recante la data di emissione. Dunque, i buoni oggetto di causa, emessi il 5.5.2006, scadevano in data 5.11.2007 e il relativo diritto al rimborso si era estinto per prescrizione il 5.11.2017. E' pacifico, perché riconosciuto e documentato dagli stessi attori, che la richiesta di rimborso fosse stata avanzata solo in data 9/10/2019, ovvero allorquando il termine prescrizionale era già ampiamente decorso. Pertanto, l'intermediario ha legittimamente opposto nei confronti dei clienti l'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso dei buoni. Come già esposto, gli intestatari avrebbero potuto e dovuto conoscere, usando l'ordinaria diligenza, la scadenza dei Buoni Fruttiferi Postali che, a norma dell'art. 8 del d.m. del 19.12.2000, promulgato dal Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione
Economica, era stata fissata a 10 anni dalla data di scadenza del titolo. Il predetto decreto ha operato una dilazione del termine di prescrizione, da quello originario di 5 anni a quello più lungo di 10 anni, in favore dei risparmiatori. Il termine di prescrizione decennale, fissato con la normativa speciale, del resto, è pienamente coincidente con il termine ordinario di prescrizione delle obbligazioni, previsto dall'art. 2946 cod. civ. Gli intestatari dei due Buoni Fruttiferi Postali, pertanto, avrebbero dovuto ben sapere che il loro diritto si sarebbe estinto con il decorso di dieci anni dalla scadenza dei titoli. Inoltre, val la pena precisare che, con riguardo alla decorrenza della prescrizione, la
Suprema Corte abbia avuto di recente modo di chiarire che “In tema di buoni postali fruttiferi,
l'applicazione del termine decennale di prescrizione di cui all'art. 8, comma 1, d.m. 19 dicembre 2000, anche alle serie già emesse, per le quali, alla data di entrata in vigore di detto
d.m., non si fossero compiuti i termini di prescrizione contemplati dalla normativa previgente, comporta che anche il "dies a quo" venga individuato alla stregua della nuova disciplina, coincidendo, pertanto, con la data di scadenza del titolo (e non con il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi).” (cfr. Cass. civile sez. I, 28/07/2023, n.23006).
Ancora in merito alla decorrenza della prescrizione, parte attrice ha poi invocato il disposto dell'articolo 2935 c.c. Il rilievo appare privo di pregio.
A ben vedere, difatti, l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'articolo 2935 del codice civile attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo articolo 2941 del codice civile prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (Cass. civ., sez. II, 15/12/2021, n. 40104). La parte attrice ha altresì dedotto la sussistenza del diritto al risarcimento del danno per responsabilità contrattuale della convenuta, ancora per la violazione dei principi di correttezza e buona fede.
A tale espresso riguardo, non può sottacersi quanto osservato da condivisibile giurisprudenza di merito, anche di questo Tribunale, ovvero che, in caso di mancata consegna del Foglio Informativo, potrebbe configurarsi una responsabilità precontrattuale dell'intermediario, da valutare, in presenza di una domanda di risarcimento danni, alla luce dell'eventuale negligenza del cliente che, all'atto della sottoscrizione o successivamente, ha l'onere di informarsi circa un elemento fondamentale quale la durata dell'investimento (v. anche Trib. Napoli Nord, Sentenza del 5/01/2022; Trib. Napoli Sentenza del 13/12/2022).
Cionondimeno, nel caso di specie, la parte attrice non ha provato, come sarebbe stato suo onere in quanto fondamento della richiesta di risarcimento, la mancata consegna del documento informativo al momento della sottoscrizione dei buoni. Si evince, difatti, dalla lettura delle memorie istruttorie come la difesa non abbia articolato alcun mezzo istruttorio, né vale opinare che si trattasse di circostanza negativa, non subendo nemmeno in tale caso deroghe l'onere probatorio (v. in tema Cass. civile sez. lav., 24/09/2019, (ud. 06/06/2019, dep. 24/09/2019),
n.23789 “L'onere della prova gravante su chi agisce o resiste in giudizio non subisce deroghe nemmeno quando abbia ad oggetto fatti negativi;
tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (Cass. n. 14854 del 2013); Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8018 del 22/03/2021 “L'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, tanto più se
l'applicazione di tale regola dia luogo ad un risultato coerente con quello derivante dal principio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova, riconducibile all'art.
24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile
l'esercizio dell'azione in giudizio. Tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo.”).
Per tutti i motivi esposti, le domande di parte attrice vanno integralmente respinte.
Le spese seguono la soccombenza di parte attrice e vengono liquidate come da dispositivo, in base ai vigenti parametri forensi, tenendo conto del valore della causa (scaglione sino a €26.000,00), dell'oggetto, della non particolare complessità delle questioni affrontate in fatto ed in diritto e delle attività processuali espletate, con riduzione della fase istruttoria in quanto svolta esclusivamente a mezzo di prove precostituite.
p.q.m.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta integralmente le domande degli attori e Parte_1 Parte_2
[...]
2. Condanna gli attori e , in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2 pagamento, in favore di parte convenuta, delle spese di giudizio, che si liquidano in
€2.540,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
Così deciso in data 9 luglio 2024.
Il Giudice dott.ssa Federica Rossi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 1611/2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Intermediazione mobiliare (fondi di invest., gestione risparmio, etc) ” e vertente TRA
(c.f. ) e , (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Coppola (c.f. C.F._2
, giusta mandato in calce all'Atto di citazione, elett.te domiciliati come C.F._3 in atti;
- Attori
E
n persona del l.r. pro-tempore con sede in Roma Viale Europa nr. Controparte_1
190, iscritta al Registro delle Imprese di Roma avente il seguente numero di iscrizione e codice fiscale , R.E.A. n. 842633, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmela Malandrino P.IVA_1
(C.F. di unitamente al quale elegge C.F._4 Controparte_2 domicilio presso la Filiale di Avellino alla via De Sanctis- come da procura generale alle liti per notar del 06.04.2017- Repertorio nr. 52163 -Raccolta nr. 14154; Persona_1
- Convenuto
Conclusioni: Per parte attrice
Per parte convenuta “Si conclude per il rigetto della domanda con il favore delle spese e si chiede introitare la causa a sentenza.”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione, ritualmente notificato, gli attori e Parte_1 Parte_2
adivano questo Tribunale, esponendo, in sintesi: che e
[...] Parte_1 CP_3 erano cointestatarie di tre buoni postali fruttiferi di € 5.000,00 cadauno, contrassegnati
[...] dai n. 00001066041610414, 00001066041510437, 0000106604171048; in data 27/02/2021 decedeva lasciando eredi i figli e;
tali Controparte_3 Parte_1 Parte_2 buoni erano stati emessi dall'Ufficio Postale di Avellino in data 05/05/2006 ed acquistati da padre e marito delle predette;
deceduto, in data 04/03/2012, Persona_2 Per_2
e in data 09/10/2019, chiedevano il rimborso
[...] Parte_1 Controparte_3 dei buoni postali fruttiferi;
, tuttavia, sosteneva che l'importo dei titoli non Controparte_1 fosse restituibile per essere prescritto il diritto al rimborso;
all'atto della sottoscrizione non veniva fornita alcuna nota informativa e l'acquirente non poteva essere a Persona_2 conoscenza del limite temporale a partire dal quale poter riscuotere i titoli, né, tantomeno, alla e , subentrate in qualità di cointestatarie dei buoni, era Controparte_3 Parte_1 stata data l'opportunità di avere piena contezza dei termini entro cui esercitare il loro diritto al rimborso. In diritto, le parti attrici eccepivano “Sulla violazione dei principi di buona fede e correttezza”, avendo la convenuta violato tali principi, non essendo stati consegnati al Parte_1 al momento dell'acquisto i fogli informativi contenenti le condizioni di emissione e di rimborso;
“Sulla prescrizione del diritto al rimborso dei buoni fruttiferi”, richiamando l'art. 2945 c.c. e eccependo che la convenuta avrebbe dovuto porli nella condizione di esercitare il diritto, consegnando il foglio informativo, in assenza di informazioni non potendo dirsi maturato il termine di prescrizione;
“Sul diritto al risarcimento” per la violazione dei principi di buona fede, correttezza e trasparenza.
Tanto premesso, parte attrice rassegnava le seguenti conclusioni: 1) condannare la società a rimborsare l'importo dei buoni fruttiferi emessi e, nello specifico, Controparte_1 al pagamento, in favore di parte attorea del complessivo importo di euro 15.000,00 oltre interessi pattiziamente convenuti e /o al tasso legale;
2) in via subordinata, condannare la società al pagamento in favore di parte attorea della somma pari ad euro 20.000,00 Controparte_1
a titolo di risarcimento;
3) favore di spese e onorari con attribuzione.
Si costituiva in giudizio la parte convenuta eccependo, in sintesi: Controparte_1 di essere mero collocatore in esclusiva sul mercato dei Buoni Postali Fruttiferi, ma il debitore restava soltanto la Cassa depositi e Prestiti, i Buoni Postali Fruttiferi, disciplinati dalla Legge
D.P.R. 29 marzo 1973 nr. 156, come modificato dall'art.1 d.l. 30 settembre 1974 nr. 460
(convertito nella legge 25 novembre 1974, nr.588), non erano titoli di credito bensì documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c.. gli intestatari avevano diritto ad incassare le somme che la legge attribuiva a quella Serie, e la domanda era infondata, nel merito i B.P.F. di causa erano prescritti come per legge ordinaria dello Stato e non per disposizioni interne di essa
[...]
, inoltre la normativa sui rapporti dormienti, Legge 27 ottobre 2008 nr.166, Controparte_1 prevedeva che l'importo dovuto ai beneficiari dei Buoni Postali Fruttiferi cartacei emessi dopo il 14 aprile 2001 sia versato al Fondo istituito presso il Ministero dell'Economia dieci anni dopo la scadenza, anche in questo caso senza possibilità di recupero, ogni domanda contro essa
[...]
era destituita di ogni fondamento giuridico e i B.P.F. appartenenti alla Serie 18I CP_1 risultavano prescritti, la disciplina dei BPF era regolamentata come da Foglio Informativo
Buoni 18I in vigore dal dicembre 2006, disciplina del prestito D.M. del 6 ottobre 2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale G.U., consegnato, ai sensi del D.M. 19 dicembre 2000, ai clienti.
La parte convenuta concludeva “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, PREVIA DECLARATORIA DI INTERVENUTA PRESCRIZIONE DEI BUONI IN FAVORE DELL'EMITTENTE CASSA DEPOSITI E PRESTITI, rigettare la domanda attorea palesemente infondata ed in diritto. Con vittoria di spese e compenso. “.
In mancanza di richieste istruttorie, la causa, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Infine, essa veniva assegnata alla scrivente, che la rimetteva in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c.
Così brevemente riassunti i fatti di causa, si osserva quanto segue. Occorre preliminarmente premettere che i buoni fruttiferi postali non costituiscono titoli di credito, ma rientrano nella categoria dei documenti di legittimazione, disciplinati dai decreti emessi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 8 del D.M. 19 dicembre 2000, a mente del quale “i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi.”.
Ciò posto, la parte attrice ha, nel caso di specie, eccepito la violazione degli obblighi di buona fede, correttezza e trasparenza, per non avere adeguatamente tutelato Controparte_1 ed informato il sottoscrittore dei buoni delle caratteristiche dei prodotti e del limite temporale entro il quale esercitare il diritto al rimborso.
Ebbene, osserva sul punto il Tribunale, in adesione alla maggioritaria giurisprudenza già espressasi in fattispecie analoghe, come, con riguardo ai Buoni Postali fruttiferi, gli obblighi informativi, in ordine alle caratteristiche del titolo, alla scadenza, ai rendimenti e ad ogni altro elemento contrattuale, siano perfezionati mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei rispettivi decreti di emissione del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione
Economica. Discende da quanto appena rilevato che la sottoscrizione del titolo da parte del risparmiatore comporti necessariamente ed inevitabilmente l'adesione a tutte le condizioni di emissione, che l'interessato ha la possibilità di conoscere a mezzo della Gazzetta Ufficiale, nonché anche attraverso i fogli informativi affissi presso l'ufficio postale di emissione. Difatti, come chiarito dalla Suprema Corte (v. in motivazione Cass., sez. un. 2019, n. 3963), i buoni fanno parte di serie emesse con decreti ministeriali, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dove sono indicate le caratteristiche dei titoli e “ogni altro elemento ritenuto necessario” per informare e tutelare il consumatore, in piena osservanza, tra le altre, anche delle regole della trasparenza da parte dell'emittente. Dunque, la pubblicazione dei decreti ministeriali sulla Gazzetta Ufficiale è idonea a garantire la conoscenza e/o conoscibilità delle condizioni di emissione e dei rendimenti e non sussiste, diversamente da quanto assunto dalla difesa attrice, alcuna violazione del principio dell'affidamento del cliente, giacché la pubblicazione dei decreti ministeriali sulla Gazzetta Ufficiale e la messa a disposizione del pubblico delle tabelle con i tassi di interesse per ciascuna serie di Buoni, presso gli Uffici
Postali, sono idonee a garantire la conoscenza e/o conoscibilità delle condizioni di emissione e dei rendimenti.
Merita, altresì, di essere rimarcato ed evidenziato, con la necessaria rilevanza, il fatto che, se è vero che, con l'introduzione del D.M. 19/12/2000, è stata onerata Controparte_1 di consegnare all'atto dell'acquisto del BPF, anche il c.d. Foglio Informativo, che riporta tutte le condizioni economiche e le clausole contrattuali applicabili alla forma di risparmio scelta, cionondimeno ciò non è comunque determinante ai fini della prescrizione e del suo decorso, atteso che, è bene ribadire, la disciplina dei buoni è stabilita dalla legge e dai decreti ministeriali, che il titolare e/o sottoscrittore del buono, per comune ed esigibile diligenza, è tenuto a conoscere. Difatti è proprio la legge a prevedere che la prescrizione dei BFP cartacei determina la perdita del diritto al rimborso sia del capitale investito che degli interessi maturati (art. 8, comma 1, D.M. 19/12/2000).
Pertanto, dalla data di emissione e dalla indicazione della serie di appartenenza apposte sul retro del titolo può agevolmente risalirsi al decreto ministeriale di emissione, dove sono chiaramente indicate le caratteristiche del titolo, nonché ogni altro elemento necessario al fine di far conoscere al risparmiatore le specifiche del BFP, quali le modalità e la scadenza del termine utile per la riscossione del titolo.
Nel caso di specie, si rileva che sul retro dei buoni postali risultavano indicati la serie di appartenenza “18I”, il relativo valore nominale ed il timbro recante la data di emissione. Dunque, i buoni oggetto di causa, emessi il 5.5.2006, scadevano in data 5.11.2007 e il relativo diritto al rimborso si era estinto per prescrizione il 5.11.2017. E' pacifico, perché riconosciuto e documentato dagli stessi attori, che la richiesta di rimborso fosse stata avanzata solo in data 9/10/2019, ovvero allorquando il termine prescrizionale era già ampiamente decorso. Pertanto, l'intermediario ha legittimamente opposto nei confronti dei clienti l'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso dei buoni. Come già esposto, gli intestatari avrebbero potuto e dovuto conoscere, usando l'ordinaria diligenza, la scadenza dei Buoni Fruttiferi Postali che, a norma dell'art. 8 del d.m. del 19.12.2000, promulgato dal Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione
Economica, era stata fissata a 10 anni dalla data di scadenza del titolo. Il predetto decreto ha operato una dilazione del termine di prescrizione, da quello originario di 5 anni a quello più lungo di 10 anni, in favore dei risparmiatori. Il termine di prescrizione decennale, fissato con la normativa speciale, del resto, è pienamente coincidente con il termine ordinario di prescrizione delle obbligazioni, previsto dall'art. 2946 cod. civ. Gli intestatari dei due Buoni Fruttiferi Postali, pertanto, avrebbero dovuto ben sapere che il loro diritto si sarebbe estinto con il decorso di dieci anni dalla scadenza dei titoli. Inoltre, val la pena precisare che, con riguardo alla decorrenza della prescrizione, la
Suprema Corte abbia avuto di recente modo di chiarire che “In tema di buoni postali fruttiferi,
l'applicazione del termine decennale di prescrizione di cui all'art. 8, comma 1, d.m. 19 dicembre 2000, anche alle serie già emesse, per le quali, alla data di entrata in vigore di detto
d.m., non si fossero compiuti i termini di prescrizione contemplati dalla normativa previgente, comporta che anche il "dies a quo" venga individuato alla stregua della nuova disciplina, coincidendo, pertanto, con la data di scadenza del titolo (e non con il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi).” (cfr. Cass. civile sez. I, 28/07/2023, n.23006).
Ancora in merito alla decorrenza della prescrizione, parte attrice ha poi invocato il disposto dell'articolo 2935 c.c. Il rilievo appare privo di pregio.
A ben vedere, difatti, l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'articolo 2935 del codice civile attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo articolo 2941 del codice civile prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (Cass. civ., sez. II, 15/12/2021, n. 40104). La parte attrice ha altresì dedotto la sussistenza del diritto al risarcimento del danno per responsabilità contrattuale della convenuta, ancora per la violazione dei principi di correttezza e buona fede.
A tale espresso riguardo, non può sottacersi quanto osservato da condivisibile giurisprudenza di merito, anche di questo Tribunale, ovvero che, in caso di mancata consegna del Foglio Informativo, potrebbe configurarsi una responsabilità precontrattuale dell'intermediario, da valutare, in presenza di una domanda di risarcimento danni, alla luce dell'eventuale negligenza del cliente che, all'atto della sottoscrizione o successivamente, ha l'onere di informarsi circa un elemento fondamentale quale la durata dell'investimento (v. anche Trib. Napoli Nord, Sentenza del 5/01/2022; Trib. Napoli Sentenza del 13/12/2022).
Cionondimeno, nel caso di specie, la parte attrice non ha provato, come sarebbe stato suo onere in quanto fondamento della richiesta di risarcimento, la mancata consegna del documento informativo al momento della sottoscrizione dei buoni. Si evince, difatti, dalla lettura delle memorie istruttorie come la difesa non abbia articolato alcun mezzo istruttorio, né vale opinare che si trattasse di circostanza negativa, non subendo nemmeno in tale caso deroghe l'onere probatorio (v. in tema Cass. civile sez. lav., 24/09/2019, (ud. 06/06/2019, dep. 24/09/2019),
n.23789 “L'onere della prova gravante su chi agisce o resiste in giudizio non subisce deroghe nemmeno quando abbia ad oggetto fatti negativi;
tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (Cass. n. 14854 del 2013); Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8018 del 22/03/2021 “L'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, tanto più se
l'applicazione di tale regola dia luogo ad un risultato coerente con quello derivante dal principio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova, riconducibile all'art.
24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile
l'esercizio dell'azione in giudizio. Tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo.”).
Per tutti i motivi esposti, le domande di parte attrice vanno integralmente respinte.
Le spese seguono la soccombenza di parte attrice e vengono liquidate come da dispositivo, in base ai vigenti parametri forensi, tenendo conto del valore della causa (scaglione sino a €26.000,00), dell'oggetto, della non particolare complessità delle questioni affrontate in fatto ed in diritto e delle attività processuali espletate, con riduzione della fase istruttoria in quanto svolta esclusivamente a mezzo di prove precostituite.
p.q.m.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta integralmente le domande degli attori e Parte_1 Parte_2
[...]
2. Condanna gli attori e , in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2 pagamento, in favore di parte convenuta, delle spese di giudizio, che si liquidano in
€2.540,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
Così deciso in data 9 luglio 2024.
Il Giudice dott.ssa Federica Rossi