Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/06/2025, n. 1141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1141 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
4544/2022 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA Seconda Sezione Civile VERBALE DELLA CAUSA Oggi 12/06/2025, alle ore 10.41, innanzi al Presidente di Sezione, dott. Ugo Scavuzzo, sono comparsi: per e l'Avv. Bombara Basile Daniele Parte_1 Parte_2 per l'Avv. M. Parisi Controparte_1
i procuratori delle parti si riportano ai propri atti e verbali di causa e chiedono che la causa venga decisa Il Presidente di Sezione Invita, quindi, alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. Le parti presenti discutono oralmente la causa illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali. Quindi, il Presidente di Sezione decide la causa con motivazione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c., di cui dà lettura in udienza.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA II SEZIONE CIVILE IN FATTO E IN DIRITTO Con atto di citazione notificato in data 30.9.2022, , nato a Parte_1
EL AN (ME) il 3 giugno 1957, c.f. e CodiceFiscale_1 [...]
, nata a [...], il [...], c.f , Pt_2 CodiceFiscale_2 entrambi residenti in Messina, via Torrente Trapani complesso Sirio, formulavano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1037/2022 con il quale il Tribunale di Messina ha ingiunto, su istanza della in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., il pagamento della somma di € 133.511,78 oltre interessi, nonché le spese della presente procedura, che si liquidano in € 406,50 per spese vive ed € 2.500,00 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA.; chiedevano che il Tribunale adito accogliesse l'opposizione e, per l'effetto, revocasse e/o annullasse in tutto o in parte il decreto ingiuntivo opposto;
il tutto con vittoria di spese e compensi di causa. Gli opponenti premettevano che, con il ricorso per decreto ingiuntivo iscritto al n. 699/2022 R.G. del Tribunale di Messina, la aveva Controparte_2 dedotto di aver concesso, in data 29.09.2017, alla con sede in Parte_3
Messina, Via Ugo Bassi n. 31, C.F. un finanziamento ai sensi dell'art. 38 e ss. P.IVA_1 del D. Lgs. 01.09.1993 n.385, per l'importo di € 200.000,00 e distinto con il n. 741817179, poi di aver successivamente constatato il mancato pagamento delle rate scadute del predetto finanziamento maturando un credito pari a € 133.511,78, quale capitale residuo al 31.7.2019
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deducevano, ancora, che la ricorrente in monitorio aveva prodotto copia del contratto di mutuo e certificazione ex art. 50 TUB attestante il credito vantato al 31.07.2019, nonché, per la posizione degli odierni opponenti, anche la fideiussione omnibus del 25.3.2003 rilasciata in favore di (cui è succeduta giusta Controparte_3 CP_4 atto di fusione per incorporazione del 22 dicembre 2008 rep. n. 27255 e racc. n.11860 a rogito notar in Milano); precisavano, infine, di essersi costituiti garanti della Persona_1 [...] fino alla concorrenza di € 564.000,00, importo successivamente elevato fino Parte_3
a € 1.140.000,00; si dolevano del fatto che tutti gli impegni fideiussori - e gli atti integrativi
– erano stati rilasciati dagli opponenti sulla scorta di un modello, dal contenuto sempre identico, predisposto dalla banca opposta sulla falsariga dello schema predisposto dall'ABI nel 2003 e dichiarato dalla Banca d'Italia, all'esito dell'istruttoria svolta ai sensi degli artt. 2 e 14 L. 287/90 nei riguardi dell'ABI su parere conforme dell'AGCM, in contrasto con il divieto delle intese anticoncorrenziali previste dall'art. 2 della L. 287/1990; chiedevano, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con il favore delle spese. Con comparsa del 22.12.2022 si costituiva con sede in Piazza Salimbeni n.3, Controparte_2 CP_1 codice fiscale iscritta presso la Cancelleria del Tribunale di Siena in data P.IVA_2
23.08.1995 al n. 9782, vol. 11728, aderente al Fondo Interbancario per la tutela dei depositi, facente parte del Gruppo Bancario “ ”, codice Gruppo 1030.6, codice Controparte_1
Banca 1030.6, in persona del direttore dott. , nato a [...] il Controparte_5
26.7.1960, nella qualità di Deliberante con funzione "Credito Problematico" livello E5 della suddetta e rappresentante della medesima giusta Controparte_2 procura del 15.6.2021 ai rogiti Dott. Notaio in (Rep. n. 40124/Racc. Persona_1 CP_1
n.20466), la quale preliminarmente eccepiva l'incompetenza del Tribunale adito a pronunciarsi circa i vizi denunciati da controparte in favore delle Sezioni Specializzate per le Imprese del Tribunale di Palermo;
chiedeva, comunque, il rigetto dell'opposizione con il favore delle spese di lite. Con ordinanza del 24.1.2024 il Giudice designato rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni. All'udienza del 12.06.2025, dopo la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., la causa era decisa. L'opposizione è infondata nel merito e va rigettata e ciò per quanto di ragione. La fideiussione sottoscritta dagli opponenti il 25.3.2003, ad integrazione di altra analoga garanzia concessa nel 2002 non può in alcuna misura porsi in contrasto con il modello di schema predisposto dall'ABI nel luglio 2003 e dichiarato dalla Banca d'Italia in contrasto con il divieto delle intese anticoncorrenziali previste dall'art. 2 della L. 287/1990 (provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005); l'anteriorità del documento su cui si fonda la pretesa creditoria rispetto al modello indicato da controparte e predisposto dall'ABI è un dato insuperabile;
ciò che ha anche valore assorbente dell'eccezione di incompetenza del Tribunale adito in favore della Sezione Specializzata Imprese del Tribunale di Palermo posta dalla banca opposta (eccezione, peraltro, conoscibile dal Tribunale adito perché implicante valutazione solo incidentale).
pagina2 di 4 Sulle generiche contestazioni in ordine alla pretesa nullità delle tre clausole di
“reviviscenza”, di “rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.” e di “sopravvivenza” nulla va argomentato in ragione del fatto che gli opponenti non hanno allegato, né dimostrato che di esse sia stata fatta concreta applicazione dalla parte opposta nella vicenda contrattuale in esame;
ciò che si ricava anche dalla tempestiva richiesta di pagamento formulata nel gennaio 2020 dalla banca alla debitrice principale e ai garanti odierni opponenti, da ritenersi idonea manifestazione di volontà della creditrice – in ipotesi di garanzia a prima richiesta (art. 7 del contratto) - rilevante ai sensi dell'art. 1957 c.c. Anche a voler ritenere le indicate tre clausole nulle, circostanza sulla quale questo decidente reputa superfluo soffermarsi in funzione della decisione, occorre rammentare che l'eventuale nullità parziale del contratto non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale se permane l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti;
l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce invece eccezione che deve essere provata dalla parte interessata (Cass. 21/05/2007, n. 11673); nel caso in ispecie è di palmare evidenza che la riproduzione nella fideiussione delle clausole su citate ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il garante, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto, ne consegue che la loro eliminazione certamente inciderebbe favorevolmente sulla sua posizione contrattuale, ma non v'è dubbio alcuno che nel caso in ispecie gli opponenti avrebbero in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, perché tra loro legati dal vincolo del coniugio ed entrambi coinvolti nella gestione della compagine sociale garantita e, quindi, portatori di un interesse economico all'erogazione del mutuo e, comunque, alle obbligazioni assunte dalla società; l'interesse concreto alla prestazione della garanzia è evidente;
del pari l'operatore finanziario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, attesa che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti. Assorbite nel superiore rilievo tutte le restanti questioni. L'opposizione va, quindi, rigettata. Il decreto ingiuntivo va confermato e dichiarato esecutivo. Le spese di lite, come liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi per la fase studio, introduttiva e decisionale (nulla per l'istruttoria del tutto assente) di cui al D.M. 55/2014 seguono la soccombenza, sicché gli opponenti vanno condannati al pagamento in solido tra loro di esse come liquidate in dispositivo secondo il valore della controversia e tenendo conto delle quattro fasi di giudizio
P.Q.M.
il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Presidente di Sezione dott. U. Scavuzzo, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4544.2022 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 [...]
e , nata a [...], il [...], c.f C.F._1 Parte_2
, entrambi residenti in [...]
Sirio, rappresentati e difesi, per mandato redatto su atto separato, da considerarsi in calce al presente atto, dall'avv. Daniele Bombara Basile (c.f. ) del Foro di CodiceFiscale_3
Messina, con studio ivi in via Cesare Battisti, 229, elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale del medesimo procuratore all'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero a quello che risulterà dai pubblici elenchi per le Email_1 notifiche (indirizzo che il procuratore indica, altresì, per le comunicazioni di cancelleria),
pagina3 di 4 opponenti, contro con sede in Piazza Controparte_2 CP_1
Salimbeni n.3, codice fiscale iscritta presso la Cancelleria del Tribunale di P.IVA_2
Siena in data 23.08.1995 al n. 9782, vol. 11728, aderente al Fondo Interbancario per la tutela dei depositi, facente parte del Gruppo Bancario “ ”, codice Gruppo Controparte_1
1030.6, codice Banca 1030.6, in persona del direttore dott. , nato a Controparte_5
Catania il 26.7.1960, nella qualità di Deliberante con funzione "Credito Problematico" livello E5 della suddetta e rappresentante della medesima Controparte_2 giusta procura del 15.6.2021 ai rogiti Dott. Notaio in (Rep. n. Persona_1 CP_1
40124/Racc. n.20466), rappresentato e difeso per mandato in separato foglio da intendersi in calce al presente atto dall'Avv. Maurizio Parisi, con domicilio digitale eletto presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, parte opposta e ricorrente in monitorio, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
3) condanna gli opponenti al pagamento in solido tra loro e in favore della parte opposta e già ricorrente in monitorio delle spese di lite che liquida in € 7.052,00 oltre s.g. al 15%, iva e cassa. Così decisi in Messina, il 12.06.2025 Il Presidente di Sezione (dott. Ugo Scavuzzo)
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