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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 10/12/2025, n. 1291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1291 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
VA IE presidente
IO Rizzuti consigliere
NN AR RC consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1090 del R.G.A.C. dell'anno 2019, avente a oggetto un contratto di mandato e vertente tra
(C.F.: ), difeso dagli avvocati Parte_1 C.F._1
SU De SA e FR LL
Parte appellante e
(C.F. , (C.F. CP_1 C.F._2 CP_2
), (C.F. , C.F._3 CP_3 C.F._4
(C.F. ), quali eredi di CP_4 C.F._5 Persona_1
(C.F. ) C.F._6
Parte appellata non costituita
1 Conclusioni delle parti
Per “Voglia, l'Ecc.ma Corte di Appello adìta, contrariis Parte_1
reiectis, in riforma parziale della sentenza impugnata,
1. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n.2488 /2018, emessa dal Tribunale di Cosenza, Prima
Sezione Civile, in data 22.11.2018, nell'ambito del giudizio N.RG.
5253/2015 e riconoscere l'ulteriore somma pari ad €. 4.915,39 quali spese sostenute dal Sig. per il recupero dei beni resi nella Parte_1
disponibilità dei coniugi e , nonché la somma Persona_1 CP_5
pari ad €. 6.184,90, cioè il 10 per cento di sua spettanza, per come stabilito a titolo di compenso sul valore dei beni recuperati e resi nella disponibilità dei coniugi — , così come in narrativa determinato. E per l'effetto CP_1 CP_5
condannare i sigg.ri , nato a S. Giovanni in [...] l'[...] CP_1
e residente in [...]; CP_2
nata a S. Giovanni in [...] il [...], residente in [...], Via Torrenova
n. 371, , nato a S. Giovanni in [...] il [...] ed ivi CP_3
residente in [...] novembre n. 34, nata a [...] [...], CP_4
residente in [...], quali eredi di
[...]
nato a San Giovanni in [...]il [...]ed ivi deceduto, il Per_1
24.01.2019 al pagamento, in favore de Sig. , dell'importo Parte_1
complessivo di €. 11.100,29, o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
aveva citato in giudizio , affermando Parte_1 Persona_1
di vantare nei suoi confronti un credito complessivo di circa 25.000 euro, a titolo di rimborso delle spese sostenute e di compenso per l'attività svolta nell'ambito di un mandato conferitogli dai coniugi e . CP_1 CP_5
L'attore aveva dedotto che nel 2001 i coniugi e gli CP_1 CP_5
avevano conferito un mandato con procura speciale, con cui lo autorizzavano a rappresentarli e a compiere tutte le azioni necessarie al recupero e alla piena disponibilità di alcuni beni immobili;
tali beni erano oggetto di una compravendita del 1982 tra la signora (in regime di CP_5
comunione con il marito e la sua dante causa, , ma CP_1 Persona_2
non ancora nella disponibilità degli acquirenti, essendo pendente un giudizio di divisione ereditaria relativo al patrimonio di . Persona_3
A seguito dell'attività svolta dall'attore, nel 2004 il Tribunale di
Cosenza aveva attribuito alla signora beni immobili per un valore CP_5
superiore a 25.000 euro, nel frattempo ella era deceduta nel 2013 e, poco dopo, con scrittura del 25 settembre dello stesso anno, dinanzi a testimoni,
aveva confermato la procura speciale precedentemente Persona_1
conferita a riconoscendone l'operato e la validità del Parte_1
mandato.
L'attore aveva, quindi, chiesto il rimborso delle spese sostenute nell'esecuzione del mandato, pari a circa € 16.200 euro, nonché un compenso del 10% sul valore dei beni recuperati, quantificato in € 8.830, come previsto dalla scrittura privata del 29 giugno 2001.
All'udienza del 20.9.2016 era stata dichiarata la contumacia di
. Persona_1
3 Con la sentenza n. 2488/2018, resa in data 22.11.2018 a definizione del giudizio n. 5253/2015 r.g.a.c., il Tribunale di Cosenza aveva accolto la domanda, riconoscendo il diritto dell'attore a ricevere le somme richieste, limitandole, tuttavia, a quelle supportate da adeguata documentazione, escludendo tutte quelle non provate.
Il tribunale aveva, quindi, riconosciuto il credito dell'attore, quantificandolo in € 11.048,80 per rimborso spese ed € 2.645,10 a titolo di compenso per l'attività svolta, oltre interessi di mora, e - detratta la somma di € 12.700,00, che l'attore aveva ammesso di aver trattenuto - aveva condannato il convenuto a pagare all'attore la somma di € 2565,47. ha impugnato la sentenza, deducendo l'erroneità della Parte_1
decisione per avere il primo giudice: a) considerato non provate alcune spese, al contrario adeguatamente documentate;
b) calcolato il compenso spettantegli su una somma nettamente inferiore (circa 25.000 euro) rispetto al valore effettivo dei beni recuperati (€ 80.830).
IO, SA, , non si sono costituiti. CP_3 CP_4
All'udienza del 12.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dal 17.3.2025 data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori.
L'appello è inammissibile.
Atteso il decesso di in data 24.1.2019, l'appellante ha Persona_1
notificato l'atto d'appello in data 20.5.2019 all'ultimo domicilio del defunto CP_ ad IO, SA, , quali eredi di CP_3 Persona_1
impersonalmente e collettivamente (vedasi relata di notifica, in atti).
Orbene, tale notificazione non può ritenersi valida, in quanto l'appellante avrebbe dovuto notificare l'atto d'impugnazione agli eredi
4 nominativamente – previa esatta loro individuazione, da documentare, per consentire al giudice di verificarne la dedotta qualità - e non collettivamente e impersonalmente, atteso che in primo grado era rimasto Persona_1
contumace.
La Corte di cassazione ha, in merito, affermato: “Nel caso di mancata dichiarazione di residenza od elezione di domicilio, conseguente a contumacia o a costituzione personale effettuata senza il compimento di tali atti, l'impugnazione va notificata alla parte personalmente ai sensi dell'art. 330, ultimo comma, c.p.c., sicché, in caso di decesso della stessa, la notificazione agli eredi non può essere fatta collettivamente ed impersonalmente, ma va eseguita "nominatim" ex artt. 137 e ss. c.p.c., a prescindere dall'avvenuta notifica della sentenza e dalla circostanza che il decesso si sia verificato prima o dopo di essa.” (Cass. Sez. VI, ord. 6 luglio
2021, n. 19092).
A ciò si aggiunga che in altro giudizio la Corte di cassazione ha affermato: “nell'ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del «de cuius», incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare l'assunzione della qualità di erede, che non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non operando alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità” (Cass. Sez. Lav., sent. 30 agosto 2018, n. 21436)”.
Alla luce dei surriportati principi, il contraddittorio non può ritenersi correttamente instaurato, atteso che la notifica non è stata effettuata nominativamente e singolarmente agli eredi, la cui qualità – tra l'altro – non
è stata provata.
5 Dalle considerazioni suesposte discende la declaratoria d'inammissibilità dell'appello.
Nulla occorre statuire sulle spese di lite, in ragione della mancata costituzione della parte appellata.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello.
Nulla sulle spese.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio del 17 novembre 2025.
Il consigliere estensore La presidente
NN AR RC VA IE
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
VA IE presidente
IO Rizzuti consigliere
NN AR RC consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1090 del R.G.A.C. dell'anno 2019, avente a oggetto un contratto di mandato e vertente tra
(C.F.: ), difeso dagli avvocati Parte_1 C.F._1
SU De SA e FR LL
Parte appellante e
(C.F. , (C.F. CP_1 C.F._2 CP_2
), (C.F. , C.F._3 CP_3 C.F._4
(C.F. ), quali eredi di CP_4 C.F._5 Persona_1
(C.F. ) C.F._6
Parte appellata non costituita
1 Conclusioni delle parti
Per “Voglia, l'Ecc.ma Corte di Appello adìta, contrariis Parte_1
reiectis, in riforma parziale della sentenza impugnata,
1. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n.2488 /2018, emessa dal Tribunale di Cosenza, Prima
Sezione Civile, in data 22.11.2018, nell'ambito del giudizio N.RG.
5253/2015 e riconoscere l'ulteriore somma pari ad €. 4.915,39 quali spese sostenute dal Sig. per il recupero dei beni resi nella Parte_1
disponibilità dei coniugi e , nonché la somma Persona_1 CP_5
pari ad €. 6.184,90, cioè il 10 per cento di sua spettanza, per come stabilito a titolo di compenso sul valore dei beni recuperati e resi nella disponibilità dei coniugi — , così come in narrativa determinato. E per l'effetto CP_1 CP_5
condannare i sigg.ri , nato a S. Giovanni in [...] l'[...] CP_1
e residente in [...]; CP_2
nata a S. Giovanni in [...] il [...], residente in [...], Via Torrenova
n. 371, , nato a S. Giovanni in [...] il [...] ed ivi CP_3
residente in [...] novembre n. 34, nata a [...] [...], CP_4
residente in [...], quali eredi di
[...]
nato a San Giovanni in [...]il [...]ed ivi deceduto, il Per_1
24.01.2019 al pagamento, in favore de Sig. , dell'importo Parte_1
complessivo di €. 11.100,29, o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
aveva citato in giudizio , affermando Parte_1 Persona_1
di vantare nei suoi confronti un credito complessivo di circa 25.000 euro, a titolo di rimborso delle spese sostenute e di compenso per l'attività svolta nell'ambito di un mandato conferitogli dai coniugi e . CP_1 CP_5
L'attore aveva dedotto che nel 2001 i coniugi e gli CP_1 CP_5
avevano conferito un mandato con procura speciale, con cui lo autorizzavano a rappresentarli e a compiere tutte le azioni necessarie al recupero e alla piena disponibilità di alcuni beni immobili;
tali beni erano oggetto di una compravendita del 1982 tra la signora (in regime di CP_5
comunione con il marito e la sua dante causa, , ma CP_1 Persona_2
non ancora nella disponibilità degli acquirenti, essendo pendente un giudizio di divisione ereditaria relativo al patrimonio di . Persona_3
A seguito dell'attività svolta dall'attore, nel 2004 il Tribunale di
Cosenza aveva attribuito alla signora beni immobili per un valore CP_5
superiore a 25.000 euro, nel frattempo ella era deceduta nel 2013 e, poco dopo, con scrittura del 25 settembre dello stesso anno, dinanzi a testimoni,
aveva confermato la procura speciale precedentemente Persona_1
conferita a riconoscendone l'operato e la validità del Parte_1
mandato.
L'attore aveva, quindi, chiesto il rimborso delle spese sostenute nell'esecuzione del mandato, pari a circa € 16.200 euro, nonché un compenso del 10% sul valore dei beni recuperati, quantificato in € 8.830, come previsto dalla scrittura privata del 29 giugno 2001.
All'udienza del 20.9.2016 era stata dichiarata la contumacia di
. Persona_1
3 Con la sentenza n. 2488/2018, resa in data 22.11.2018 a definizione del giudizio n. 5253/2015 r.g.a.c., il Tribunale di Cosenza aveva accolto la domanda, riconoscendo il diritto dell'attore a ricevere le somme richieste, limitandole, tuttavia, a quelle supportate da adeguata documentazione, escludendo tutte quelle non provate.
Il tribunale aveva, quindi, riconosciuto il credito dell'attore, quantificandolo in € 11.048,80 per rimborso spese ed € 2.645,10 a titolo di compenso per l'attività svolta, oltre interessi di mora, e - detratta la somma di € 12.700,00, che l'attore aveva ammesso di aver trattenuto - aveva condannato il convenuto a pagare all'attore la somma di € 2565,47. ha impugnato la sentenza, deducendo l'erroneità della Parte_1
decisione per avere il primo giudice: a) considerato non provate alcune spese, al contrario adeguatamente documentate;
b) calcolato il compenso spettantegli su una somma nettamente inferiore (circa 25.000 euro) rispetto al valore effettivo dei beni recuperati (€ 80.830).
IO, SA, , non si sono costituiti. CP_3 CP_4
All'udienza del 12.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dal 17.3.2025 data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori.
L'appello è inammissibile.
Atteso il decesso di in data 24.1.2019, l'appellante ha Persona_1
notificato l'atto d'appello in data 20.5.2019 all'ultimo domicilio del defunto CP_ ad IO, SA, , quali eredi di CP_3 Persona_1
impersonalmente e collettivamente (vedasi relata di notifica, in atti).
Orbene, tale notificazione non può ritenersi valida, in quanto l'appellante avrebbe dovuto notificare l'atto d'impugnazione agli eredi
4 nominativamente – previa esatta loro individuazione, da documentare, per consentire al giudice di verificarne la dedotta qualità - e non collettivamente e impersonalmente, atteso che in primo grado era rimasto Persona_1
contumace.
La Corte di cassazione ha, in merito, affermato: “Nel caso di mancata dichiarazione di residenza od elezione di domicilio, conseguente a contumacia o a costituzione personale effettuata senza il compimento di tali atti, l'impugnazione va notificata alla parte personalmente ai sensi dell'art. 330, ultimo comma, c.p.c., sicché, in caso di decesso della stessa, la notificazione agli eredi non può essere fatta collettivamente ed impersonalmente, ma va eseguita "nominatim" ex artt. 137 e ss. c.p.c., a prescindere dall'avvenuta notifica della sentenza e dalla circostanza che il decesso si sia verificato prima o dopo di essa.” (Cass. Sez. VI, ord. 6 luglio
2021, n. 19092).
A ciò si aggiunga che in altro giudizio la Corte di cassazione ha affermato: “nell'ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del «de cuius», incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare l'assunzione della qualità di erede, che non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non operando alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità” (Cass. Sez. Lav., sent. 30 agosto 2018, n. 21436)”.
Alla luce dei surriportati principi, il contraddittorio non può ritenersi correttamente instaurato, atteso che la notifica non è stata effettuata nominativamente e singolarmente agli eredi, la cui qualità – tra l'altro – non
è stata provata.
5 Dalle considerazioni suesposte discende la declaratoria d'inammissibilità dell'appello.
Nulla occorre statuire sulle spese di lite, in ragione della mancata costituzione della parte appellata.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello.
Nulla sulle spese.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio del 17 novembre 2025.
Il consigliere estensore La presidente
NN AR RC VA IE
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