Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00287/2026REG.PROV.COLL.
N. 00611/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 611 del 2025, proposto da
RE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Gaetana Allegra, Emilio Mascheroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Mineo, non costituito in giudizio;
per la parziale revocazione
della sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sez. giur., 27 febbraio 2025, n. 140, emessa in ottemperanza alla sentenza del T.A.R. 16 maggio 2024, n. 1829, in sede di reclamo ex art. 114, comma 6, c.p.a.;
Visti il ricorso in revocazione e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il Cons. LU NA e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT
1. La società RE s.r.l. agisce in giudizio per la parziale revocazione della sentenza 27 febbraio 2025, n. 140, emessa in ottemperanza alla sentenza del T.A.R. 16 maggio 2024, n. 1829, in sede di reclamo ex art. 114, comma 6, c.p.a., al fine di ottenere un effetto rescindente teso a eliminare la sentenza nella sola parte in cui afferma che, in assenza di diversa previsione desumibile dal giudicato, vada riferita agli interessi legali, ex art. 1224 e 1284 c.c. la pretesa di parte appellante di vedersi imputare secondo le previsioni dell'art. 1194 c.c., in sede di residuo pagamento, le somme derivanti dal D.I. n. 128 del 2018 emesso dal Tribunale di Caltagirone e richiedere un profilo rescissorio finalizzato al riesame della controversia con il riconoscimento degli interessi moratori ex d.lgs. n. 231 del 2002 in quanto espressamente previsti nel provvedimento passato in giudicato (D.I. n. 128 del 2018)
2. Il Comune di Mineo, regolarmente evocato in giudizio, non ha svolto difese.
3. Alla pubblica udienza del 25 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
IT
1. Con il primo e unico motivo del ricorso per revocazione si deduce “ ERRORE DI AT AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT.106 C.P.A. E 395, COMMA 1, N. 4), C.P.C. ERRATA O OMESSA PERCEZIONE DEL CONTENUTO DEL RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO N. 128/2018 E DEL RELATIVO PROVVEDIMENTO MONITORIO. ERRATA APPLICAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI ANZICHE’ DEGLI INTERESSI MORATORI SULLE SOMME DERIVANTI AL PREDETTO TITOLO, DA RICALCOLARE EX ART. 1194 C.C.”. Lamenta la società ricorrente che l’errore di fatto che caratterizzava la sentenza oggetto di revocazione era evidente se si considerava che: 1) il D.I. n. 128 del 2018 del Tribunale di Caltagirone aveva ingiunto al Comune di Mineo, a seguito di correzione, di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del decreto, la somma di euro 197.206,89 e gli interessi come da domanda; 2) nel ricorso per decreto ingiuntivo si era chiesto di volersi ingiungere il pagamento della superiore sorte capitale “ oltre agli interessi di mora nella misura prevista dal decreto legislativo n. 231/2002 ”; 3) anche il Comune di Mineo, con proposta n. 1 del 24 ottobre 2023 aveva deliberato (pur omettendo di considerare l’art. 1194 c.c.) di riconoscere, in relazione al D.I. n. 128/ del 2018, la somma di “€ 20.873,12 a titolo di interessi moratori ed € 3.090,63 per spese di lite ”. Il pagamento degli interessi moratori ex d.lgs. n. 231 del 2002, dunque, diversamente da quanto percepito dal Collegio, costituiva fatto incontroverso, oggetto di espressa previsione del provvedimento passato in giudicato, desumibile dall’esame congiunto del ricorso e del decreto.
1.1 Il motivo è fondato.
1.2 Deve premettersi che, nel giudizio n. 1103/2024 R.G., la società appellante RE s.r.l., con specifico riferimento al secondo motivo di appello riguardante il D.I. n. 128 del 2018, aveva chiesto che il pagamento dell’acconto corrisposto dal Comune, a fronte del maggior importo portato dal D.I. n. 128 del 2018, fosse imputato, secondo quanto dispone l’art. 1194 c.c., agli interessi e, inoltre, il computo degli interessi di mora maturati alla data del pagamento parziale sino all’effettivo soddisfo; il T.A.R. aveva ritenuto, in sede di ottemperanza e anche in sede di reclamo, di non avere il potere di imporre l’applicazione dell’art. 1194 c.c. sull’imputazione dei pagamenti derivanti da pronunzia del giudice ordinario, considerando la domanda subordinata articolata dal reclamante come una possibile interpretazione alternativa della disciplina applicabile al provvedimento del giudice civile non consentita al giudice amministrativo in sede di ottemperanza. Il C.G.A. ha ritenuto tale assunto errato, precisando che “ La regola consacrata nell’art. 1194 c.c., secondo cui – ripetesi – il pagamento di somme effettuato dalla parte debitrice di un’obbligazione pecuniaria va imputato prima agli interessi e poi al capitale – fatta salva un’espressa pattuizione in senso diverso che fosse intervenuta tra le parti – ha carattere generale e vale per ogni tipo di obbligazione pecuniaria e la stessa deve essere applicata anche dal giudice dell’ottemperanza nell’esecuzione di un pagamento, indifferentemente spontaneo o coattivo, dovuto in base a un titolo reso dal giudice civile, non essendovi alcuna ragione per escludere che detta regola generale prevista dal codice civile trovi applicazione anche nei casi in cui l’adempimento sia imposto coattivamente all’Amministrazione (o a chicchessia )” e, per quel che rileva nel giudizio “ de quo ”, che “ Va da sé che nel caso di specie il pagamento parziale effettuato dal Comune, pur se coattivamente, debba essere imputato secondo le previsioni dell'art. 1194 c.c. (non essendovene nell’ordinamento altre), con l’effetto che la pretesa di parte appellante di vedersi imputate delle somme versate, in sede di residuo pagamento, agli interessi (va da sé legali, ex art. 1224 e 1284 cod. civ.; e non già ex d.lgs. n. 231/2002, che è applicabile solo in caso di espressa previsione del giudicato ottemperando, nella specie non presente) prima che al capitale è del tutto fondata ”.
1.3 Ancora come si legge nel ricorso per decreto ingiuntivo presentato al Tribunale di Caltagirone la società RE s.r.l. « CHIEDЕ Che la S.S. Ill.ma voglia, a norma dell'art. 633 e segg. c.p.c., emettere decreto ingiuntivo a favore della RE srl con sede in Paternò (CT) C.da Porrazzo s.n. Km 1 della S.P. Paternò-Ragalna Part. IVA 04550270872 in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore sig. sig. RE TO nato a [...] il [...] Cod.Fiscale [...], per il pagamento della somma di Euro 197.206,89 (centonovantasettemiladuecentosei/89), al netto di Iva, per legge posta a carico dell'Ente giusta quanto previsto dal DPR 633/72 e succ. mod. ed integraz., “oltre gli interessi di mora nella misura prevista dal decreto legislativo n.231/2002, o in quell'altra ritenuta per legge”, dal dovuto al soddisfo, oltre alle spese competenze ed onorario del presente procedimento da liquidarsi secondo le tariffe professionali vigenti » e come si legge nel concesso decreto ingiuntivo n. 128 del 12 aprile 2018 « INGIUNGE A COMUNE DI MINEO, nato il, a, c.f.82001450871, di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto: 1. la somma di € 260000,00; “2. gli interessi come da domanda”; 3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 2.135.00 per onorari, in € 379.50 per esborsi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende».
1.4 Dunque, alla luce della “ thema decidendum ” della causa n. 1103/2024 R.G. e della documentazione del procedimento monitorio depositata nel giudizio di primo grado, si tratta di una statuizione, quella che afferma che gli interessi devono essere legali ai sensi degli artt. 1224 e 1284 c.c. e non già moratori ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2002, che configura un errore di fatto idoneo a costituire motivo di revocazione della sentenza emessa da questo Consiglio, in quanto da un lato non involge un punto controverso sul quale il Collegio si è pronunciato e dall’altro si risolve in un mero errore di percezione, che, pure espresso in forma incidentale, ha certamente una sua rilevanza in termini decisori.
1.5 È utile ricordare, in proposito, che l'istanza di revocazione di una pronuncia del Consiglio di Stato, proponibile ai sensi degli artt. 106 c.p.a. e 395 e 396 c.p.a, espressamente richiamati, implica, per quel che rileva nel caso in esame, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato (Cons. Stato, sez. IV, Sentenza, 25 settembre 2025, n. 7530; Cons. Stato, sez. VII, 5 agosto 2025, n. 6942; Cass., 28 ottobre 2000 n. 14256; Cass., 11 gennaio 2019, n. 442); che il giudice, nella fase rescindente del giudizio di revocazione, verificato l'errore di fatto (sostanziale o processuale) esposto ai sensi del n. 4 dell'art. 395 cod. proc. civ., deve valutarne la decisività alla stregua del solo contenuto della sentenza impugnata, operando un ragionamento di tipo controfattuale che, sostituita mentalmente l'affermazione errata con quella esatta, provi la resistenza della decisione stessa; che, ove tale accertamento dia esito negativo, nel senso che la sentenza impugnata risulti, in tal modo, priva della sua base logico-giuridica, il giudice deve procedere alla fase rescissoria attraverso un rinnovato esame del merito della controversia, che tenga conto dell'effettuato emendamento (Cons. Stato, sez. V, Sentenza, 15 luglio 2025, n. 6191; Cons. Stato, sez. V, 2 luglio 2025, n. 5714; Cass., 23 aprile 2020, n. 8051) e ancora che rientra fra i requisiti necessari della revocazione che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi, sicché, non è configurabile l'errore revocatorio qualora l'asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell'apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice (Cass., 4 aprile 2019, n. 9527).
2. Ciò posto e passando alla fase rescissoria, tenuto conto del contenuto della domanda monitoria e del decreto ingiuntivo n. 128 del 12 aprile 2018, come testè riportato, già prodotti nel giudizio di primo grado e allegati con specifico link di collegamento in sede di reclamo ex art. 114, comma 6, c.p.a., il provvedimento impugnato va annullato nella parte in cui afferma “(va da sé legali, ex art. 1224 e 1284 cod. civ.; e non già ex d.lgs. n. 231/2002, che è applicabile solo in caso di espressa previsione del giudicato ottemperando, nella specie non presente) ”.
2.1 Non è superfluo precisare che “ l'accoglimento della domanda di revocazione concernente solo una parte della sentenza o dell'ordinanza della S.C. comporta la rescissione solo della parte impugnata e di quelle strettamente connesse e/o conseguenziali, a cui, dunque, va limitato il giudizio rescissorio, essendosi formato il giudicato sulle altri parti del provvedimento, che non sono state oggetto di impugnazione ” (Cass., 21 novembre 2023, n. 32288; Cass., 12 maggio 2020, n. 8773) e l’applicazione di tale principio comporta che il giudizio rescissorio deve avere per oggetto solo la parte del provvedimento che è stata rescissa (non essendovi, nel caso di specie, parti che dipendono da quella).
2.2 Sul punto è sufficiente precisare che, fermo restando il decisum di questo Consiglio sulla condanna del Comune di Mineo all’esatta esecuzione del decreto ingiuntivo n. 128 del 12 aprile 2018 per euro 197.206,89, divenuto esecutivo il 14 febbraio 2019 e notificato il 14 marzo 2022 e a effettuare il pagamento delle ulteriori somme ancora dovute applicando il disposto dell’art. 1194 c.c., entro 120 giorni dalla comunicazione d’ufficio o notificazione a cura di parte della sentenza 27 febbraio 2025, n. 140, gli interessi che devono essere riconosciuti sulla superiore somma sono gli interessi moratori ex d.lgs. n. 231 del 2002 .
2.3 Le spese del presente giudizio, ferme restando le spese processuali già liquidate nel giudizio di ottemperanza (n. 1103/2024 R.G.), devono essere interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione n. 611/2025, R.G., lo accoglie e, per l’effetto, dispone la revocazione della sentenza 27 febbraio 2025, n. 140, limitatamente alla parte in cui ha affermato “ (va da sé legali, ex art. 1224 e 1284 cod. civ.; e non già ex d.lgs. n. 231/2002, che è applicabile solo in caso di espressa previsione del giudicato ottemperando, nella specie non presente) ”, e con riconoscimento, in suo luogo, degli interessi moratori ex d.lgs. n. 231 del 2002 sulla somma ingiunta con il decreto ingiuntivo n. 128 del 12 aprile 2018; conseguentemente, la testé citata statuizione revocata – fermo tutto il residuo contenuto della sentenza qui gravata – è sostituita dalla seguente: “ (nella misura di cui al d.lgs. 231/2002) ”.
Compensa fra le parti le spese processuali del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NO de NC, Presidente
Michele Pizzi, Consigliere
Maria Francesca Rocchetti, Consigliere
Antonino Lo Presti, Consigliere
LU NA, Consigliere, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| LU NA | NO de NC |
IL SEGRETARIO