Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 06/02/2026, n. 859
CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026

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  • Accolto
    Eccezione di prescrizione

    La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione, poiché le parti resistenti non hanno fornito la prova della notifica di atti interruttivi prima della ricezione della cartella impugnata. Ha altresì precisato che il termine di prescrizione triennale decorre dall'anno in cui doveva essere effettuato il pagamento e non è interrotto dall'iscrizione a ruolo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 06/02/2026, n. 859
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 859
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

    Testo completo