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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 06/02/2026, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 859/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 14:45 in composizione monocratica:
CHINE' GINEVRA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4890/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria - Viale Europa Snc 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi N. 92 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094 2024 00241424 02 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa dalla Dott.ssa Difensore_1 e dall'Avv. Difensore_2, impugnava la cartella di pagamento n. 094 2024 00241424 02 000 notificata in data 24.06.2025 avente ad oggetto bollo auto per l'anno di imposta 2021 per complessivi € 807,22 eccependo la prescrizione, essendo decorso il triennio.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione la quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva trattandosi di doglianze attinenti l'attività dell'ente impositore.
Si costituiva la Regione Calabria rilevando che la cartella era stata notificata nel 2024 e che non era decorso il termine di prescrizione;
rilevava che non era più necessario il previo avviso.
Parte ricorrente con memorie insisteva sull'eccezione di prescrizione triennale.
All'udienza di trattazione del 23.1.26 la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
Il ricorso è tempestivo attesa la prova della ricezione della cartella impugnata in data 24.6.2025 e la notifica dello stesso in data 21.7.25. La data di notifica della cartella si evince anche della documentazione allegata anche da ADER.
Nel merito è fondata l'eccezione di prescrizione.
In tema di tassa automobilistica, il termine triennale di prescrizione per la sua riscossione, previsto dall'art. 5, comma 51, del d.l. n. 953 del 1982, conv., con modif., in l. n. 53 del 1983, decorre dall'anno in cui doveva essere effettuato il pagamento e non è interrotto dall'iscrizione a ruolo del tributo da parte dell'Amministrazione finanziaria il quale, essendo mero atto interno, è inidoneo a costituire in mora il debitore;
peraltro, in sede processuale, l'allegazione dell'interruzione della prescrizione da parte dell'Ufficio rappresenta una mera difesa (o eccezione in senso improprio) che deve essere oggetto di adeguata prova. Cass.,
Le parti resistenti non hanno fornito la prova della notifica di atti interruttivi prima della ricezione della presente cartella, di conseguenza, pur condividendosi l'eccezione della Regione secondo cui non è necessario per la detta annualità l'invio del previo avviso di accertamento, è maturata la prescrizione.
In definitiva il ricorso va accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza con distrazione e vanno poste a carico di Agenzia Delle Entrate
Riscossione e della Regione Calabria in solido.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7,così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
2) condanna Agenzia delle Entrate Riscossione e la Regione Calabria in solido alla rifusione delle spese in favore della ricorrente con distrazione ai procuratori sopra indicati, dichiaratisi antistatari, che liquida in complessivi € 220,00 per competenze, oltre spese generali al 15% iva e cpa come per legge ed € 30,00 per esborsi.
Reggio Calabria, 23/1/26. il giudice Ginevra Chinè
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 14:45 in composizione monocratica:
CHINE' GINEVRA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4890/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria - Viale Europa Snc 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi N. 92 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094 2024 00241424 02 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa dalla Dott.ssa Difensore_1 e dall'Avv. Difensore_2, impugnava la cartella di pagamento n. 094 2024 00241424 02 000 notificata in data 24.06.2025 avente ad oggetto bollo auto per l'anno di imposta 2021 per complessivi € 807,22 eccependo la prescrizione, essendo decorso il triennio.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione la quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva trattandosi di doglianze attinenti l'attività dell'ente impositore.
Si costituiva la Regione Calabria rilevando che la cartella era stata notificata nel 2024 e che non era decorso il termine di prescrizione;
rilevava che non era più necessario il previo avviso.
Parte ricorrente con memorie insisteva sull'eccezione di prescrizione triennale.
All'udienza di trattazione del 23.1.26 la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
Il ricorso è tempestivo attesa la prova della ricezione della cartella impugnata in data 24.6.2025 e la notifica dello stesso in data 21.7.25. La data di notifica della cartella si evince anche della documentazione allegata anche da ADER.
Nel merito è fondata l'eccezione di prescrizione.
In tema di tassa automobilistica, il termine triennale di prescrizione per la sua riscossione, previsto dall'art. 5, comma 51, del d.l. n. 953 del 1982, conv., con modif., in l. n. 53 del 1983, decorre dall'anno in cui doveva essere effettuato il pagamento e non è interrotto dall'iscrizione a ruolo del tributo da parte dell'Amministrazione finanziaria il quale, essendo mero atto interno, è inidoneo a costituire in mora il debitore;
peraltro, in sede processuale, l'allegazione dell'interruzione della prescrizione da parte dell'Ufficio rappresenta una mera difesa (o eccezione in senso improprio) che deve essere oggetto di adeguata prova. Cass.,
Le parti resistenti non hanno fornito la prova della notifica di atti interruttivi prima della ricezione della presente cartella, di conseguenza, pur condividendosi l'eccezione della Regione secondo cui non è necessario per la detta annualità l'invio del previo avviso di accertamento, è maturata la prescrizione.
In definitiva il ricorso va accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza con distrazione e vanno poste a carico di Agenzia Delle Entrate
Riscossione e della Regione Calabria in solido.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7,così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
2) condanna Agenzia delle Entrate Riscossione e la Regione Calabria in solido alla rifusione delle spese in favore della ricorrente con distrazione ai procuratori sopra indicati, dichiaratisi antistatari, che liquida in complessivi € 220,00 per competenze, oltre spese generali al 15% iva e cpa come per legge ed € 30,00 per esborsi.
Reggio Calabria, 23/1/26. il giudice Ginevra Chinè