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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 30/04/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2420/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Elisabetta Pagliarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2420/2023 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulla C.F._2 IG MI (C.F. ), rappresentati e difesi Persona_1 C.F._3 dall'avv. BRUNO DONATO;
ATTORI
contro
(P.IVA ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. REBECCHI IACOPO;
e contro
), rappresentato e difeso dall'avv. BABONI CP_2 C.F._4
PAOLO;
CONVENUTI
Oggetto: responsabilità da circolazione di veicoli ex art. 2054 c.c. - risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale iure proprio da perdita del congiunto
pagina 1 di 21 CONCLUSIONI
Per parte attrice: “In via principale e nel merito
Accertare e dichiarare la responsabilità del signor e, quindi, del signor Controparte_3 nella causazione dell'evento descritto in narrativa, e per l'effetto CP_2
Condannare il signor in solido con la Compagnia CP_2 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore di
[...] ciascuno degli attori, per i titoli meglio specificati in narrativa dell'atto di citazione, di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi conseguenti al decesso del signor nella misura accertata in corso di giudizio, oltre alla Persona_2 rivalutazione monetaria ed al risarcimento del danno per il mancato tempestivo godimento delle somme, da quantificarsi con il criterio degli interessi compensativi.
Con vittoria di spese e compensi per il patrocinio da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
In via istruttoria
Si chiede l'ammissione di CTU ricostruttiva della dinamica del sinistro nonché l'ammissione della prova per testi formulata in memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. con i testi ivi indicati e ci si oppone alle istanze istruttorie avversarie per i motivi dedotti in memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c.”.
Per parte convenuta “NEL MERITO: Controparte_1
IN VIA PRINCIPALE Respingersi le domande proposte dagli attori contro i convenuti in quanto i loro diritti risarcitori sono prescritti.
IN SUBORDINE: Respingersi le domande proposte dagli attori contro i convenuti in quanto infondate.
IN OGNI CASO: Vinte le spese e le competenze di causa”.
Per parte convenuta : “Respingersi la domanda delle attrici in CP_2 quanto prescritta e comunque infondata nel merito. In caso di accoglimento delle domande avversarie, accertare l'operatività della polizza conclusa con al fine di tenere CP_1 indenne e manlevato il convenuto per tutte le somme, anche per spese di CP_2 giudizio, che questi dovesse essere condannato a pagare alle attrici o a solo una di esse.”
pagina 2 di 21 Concisa esposizione dei motivi di fatto e diritto
1. Gli attori hanno agito in giudizio nei confronti di proprietario del CP_2 veicolo Fiat Palio tg. 8M180JE, e di quale società Controparte_1 assicuratrice del predetto veicolo, chiedendo la condanna al risarcimento di tutti i danni iure proprio, patrimoniali e non, subiti a seguito del sinistro stradale avvenuto il 22.09.2010, nel quale perse la vita rispettivamente figlio di , Persona_2 Parte_1 convivente more uxorio di e padre della MI . Parte_2 Persona_1
Gli attori hanno infatti allegato che, in detta data intorno alle ore 19,30, a Mantova (MN), si trovava alla guida del motociclo Kawasaki modello ZR 750 tg. DL Persona_2
06781, percorrendo la SP 57 con direzione Curtatone – Mantova, quanto, giunto all'altezza del civico 31, collideva con l'autovettura Fiat Palio tg. BM180JE di proprietà di
[...] assicurata per la r.c.a. con la CP_2 CP_4 Controparte_1
il cui conducente, proveniente dal passo carraio della propria
[...] Controparte_3 abitazione, si era immesso nel flusso della circolazione, svoltando a sinistra con direzione Mantova, non avvedendosi del motociclista sopraggiungente in fase di rientro dal sorpasso di un veicolo che lo precedeva, omettendo di concedergli la precedenza e violando, quindi, l'art. 145 comma 6 del C.d.S.
2. Parte convenuta ha preliminarmente eccepito Controparte_1 l'intervenuta prescrizione dei diritti risarcitori invocati dagli attori, essendo decorsi oltre dieci anni tra il sinistro e le prime richieste risarcitorie, intervenute solo, secondo la tesi di parte convenuta, nel 2022.
Nel merito, ha contestato che il sinistro sia stato causato, in via esclusiva, dalla condotta colposa del conducente dell'auto assicurata, evidenziando come già il Tribunale di Mantova con sentenza n. 170/2023 del 103.2023, nel procedimento per risarcimento del danno promosso dalla madre e dalla sorella di abbia accertato la responsabilità Persona_2 concorrente del motociclista e dell'automobilista e come il procedimento penale a carico di iscritto per i medesimi fatti di cui è oggi causa, si sia concluso con Controparte_3 richiesta di archiviazione da parte del P.M., accolta da GIP di Mantova, essendo stato accertato come il sinistro sia stato determinato dalla condotta gravemente imprudente del motociclista deceduto.
Parte convenuta ha inoltre lamentato la genericità della domanda attorea con riferimento alla quantificazione dei danni e comunque contestato l'entità delle richieste risarcitorie formulate dagli attori.
3. Si è infine tardivamente costituito il convenuto evidenziando come CP_2 la compagnia assicuratrice nulla abbia eccepito in merito alla propria legittimazione passiva e alla operatività della polizza;
aderendo all'eccezione di prescrizione svolta da e contestando l'assenza di qualsivoglia Controparte_1
pagina 3 di 21 responsabilità in capo al conducente del veicolo condotto dal padre, Controparte_3 coinvolto nel sinistro di cui è causa, nonché la quantificazione dei danni prospettata da parte attrice.
4. All'esito dell'istruttoria, svolta mediante acquisizione documentale ed escussione dei testi ammessi, la causa è stata rimessa in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
***
5. Sull'eccezione di prescrizione dei diritti risarcitori vantati dalle parti attrici
6. L'eccezione preliminare di intervenuta prescrizione dei diritti vantati dagli attori, formulata tempestivamente dalla convenuta è Controparte_1 infondata e va respinta.
7. L'art. 2947 c. 3 c.c., infatti, in deroga alla previsione del secondo comma del medesimo articolo - che indica in due anni il termine di prescrizione del danno prodotto da circolazione di veicoli - prevede che “se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile.”.
8. Orbene, in tema di fatto illecito suscettibile di integrare gli estremi di un reato, il
Tribunale ritiene di dare seguito al condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità (ribadito finanche di recente, cfr. Cass. 375/2025) per cui “ai fini dell'individuazione del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno,
l'intervenuta archiviazione in sede penale non determina alcun vincolo per il giudice civile, il quale è tenuto a compiere un'autonoma valutazione del fatto illecito, onde verificare se esso soggiaccia al termine generale quinquennale, di cui al primo comma dell'art. 2947
c.c. [ovvero, come nel caso di specie, al termine biennale di cui all'art. 2947 c. 2 c.c.,
n.d.r.], ovvero al più lungo termine di cui al terzo comma della medesima disposizione, siccome astrattamente integrante gli estremi di un reato (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 25438 del 29/08/2023; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 29641 del 12/12/2017), fermo restando che la decorrenza della prescrizione non opera dalla pronuncia di archiviazione, che non può essere equiparata ad una sentenza irrevocabile di proscioglimento (Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 6858 del 20/03/2018).
Tale accertamento deve essere compiuto, secondo consolidata giurisprudenza, dal Giudice civile incidenter tantum tramite gli strumenti probatori e applicando i criteri propri del processo civile (cfr. in termini Cass. 2350/2018, che richiama Cass. Sez. U. 27337/2008, nonché Cass. 24988/2014 e Cass. 12738/2016).
9. Sulla scorta di tale orientamento, nel caso di specie, deve dunque ritenersi la competenza di questo Tribunale a verificare se, nonostante il decreto di archiviazione emesso all'esito del procedimento penale iscritto nei confronti di per i fatti di cui è causa, Controparte_3 possa ritenersi sussistente o meno una fattispecie di reato, circostanza quest'ultima che pagina 4 di 21 consentirebbe l'applicazione del termine prescrizionale di cui all'art. 2947 c. 3 c.p.c.
La questione assume portata dirimente.
Infatti, qualora la fattispecie fosse qualificabile in termini di risarcimento di danno da reato, non potrebbe certo dirsi trascorso il termine di prescrizione con riferimento alle domande risarcitorie, dal momento che l'art. 589 c.p., nella formulazione vigente al 22.09.2010 (data di verificazione del sinistro), prevedeva per l'omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale una pena massima di anni sette, soggetta a raddoppio ex art. 157 c. 6 c.p. (nella sua formulazione vigente ratione temporis), con conseguente termine di prescrizione ex art. 2947 c. 3 c.p.c. di quattordici anni – che non risultano decorsi né al momento del deposito dell'atto di citazione (in data 10.10.2023), né tantomeno al momento del compimento da parte degli attori dei primi atti idonei a interrompere la prescrizione, collocati temporalmente dalla stessa convenuta
[...] el 2022. Controparte_1
10. Orbene, nel caso di specie, tenendo conto delle prove raccolte nel presente giudizio e dei criteri di giudizio vigenti nel processo civile, in cui vale la regola probatoria del “più probabile che non”, diversi da quelli che regolano il giudizio penale, in cui vale la regola probatoria dell'”oltre ogni ragionevole dubbio”, ben può dirsi che la condotta ascritta al conducente del veicolo di proprietà di coinvolto nel sinistro, presenti gli CP_2 elementi oggettivi e soggettivi del reato di omicidio stradale, trattandosi di condotta illecita, in quanto posta in essere in violazione delle norme del Codice della Strada, colposa e causalmente efficiente al verificarsi dell'evento, quantomeno in concorso con la condotta della vittima, secondo quanto si dirà nel prosieguo.
11. Conseguenza di ciò, è l'applicabilità del termine di prescrizione di quattordici anni, calcolato come illustrato, ai sensi dell'artt. 2947 c. 3 c.p.c., sicché l'eccezione di prescrizione non può dirsi fondata e va rigettata.
12. Sulla responsabilità concorrente dei conducenti dei veicoli coinvolti nella causazione del sinistro
13. Superata la preliminare eccezione di prescrizione e venendo all'accertamento delle responsabilità rispettivamente ascrivibili alle parti, il Tribunale osserva come nel sistema civile viga un sistema di presunzione di eguale responsabilità dei conducenti coinvolti in un sinistro stradale, a norma dell'art. 2054 c.c.
La citata norma, infatti, prevede che: “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
pagina 5 di 21 La norma vale dunque come criterio di distribuzione della responsabilità in caso di impossibilità di accertare la dinamica del sinistro e di individuare le rispettive responsabilità e l'incidenza della condotta colposa di ciascuno dei conducenti nella causazione del sinistro.
In merito, è stato precisato dalla Suprema Corte che “in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, il giudice che abbia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054 c.c., comma 2, ma è tenuto ad accertare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile” (cfr. Cass. n. 7479 /2020, Cass. n. 23431/14, Cass. n. 12444/08 e Cass. n. 5671/00) e ancora che “la presunzione di colpa prevista in egual misura a carico dei conducenti dall'art. 2054, comma 2, c.c., ha funzione meramente sussidiaria, operando solo quando è impossibile determinare la concreta misura delle rispettive responsabilità, giacché opera solo ove non sia possibile
l'accertamento in concreto della misura delle rispettive responsabilità, con la conseguenza che, nel caso in cui risulti che l'incidente si è verificato per esclusiva colpa di uno di essi e che, per converso, nessuna colpa è ravvisabile nel comportamento dell'altro, quest'ultimo è esonerato dalla presunzione suddetta e non è, pertanto, tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno” (cfr. Cass. 29883/08 e Cass. n. 18631/15); infine che
“In materia di responsabilità civile da sinistro stradale, l'accertata esistenza di alcuni elementi concreti di colpa a carico di uno o dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro non impedisce il ricorso al criterio sussidiario della responsabilità presunta di pari grado, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., quando l'impossibilità di accertamento delle circostanze di maggior rilievo, influenti sulla dinamica del sinistro, non consente di stabilire la misura della incidenza causale della condotta, pur colposa, di ciascuno dei protagonisti nella determinazione dell'evento.” (cfr. Cass. n. 18479/15).
In forza della presunzione di cui all'art. 2054 c. 2 c.c. e dell'interpretazione fornita dalla giurisprudenza della norma, in breve, l'accertamento della colpa, anche se grave, di uno dei due conducenti non esonera l'altro dall'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, osservando le norme della circolazione stradale e i normali precetti della prudenza, al fine di escludere la configurazione di un concorso di colpa a suo carico.
Infatti, l'accertamento in concreto di una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054 c. 2 c.c. solo quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro, con la conseguenza che non è possibile attribuire l'intera responsabilità a uno solo dei conducenti ove non sia possibile stabilire in concreto se l'altro abbia avuto la possibilità, almeno teorica, di evitare la collisione (Cass. 299927/2024).
14. Ciò posto in linea teorica, venendo al caso di specie, va osservato quanto segue.
pagina 6 di 21 15. Come correttamente già rilevato con la sentenza n. 170/2023 pubblicata il 1.03.2023 dal
Tribunale di Mantova, in procedimento avente ad oggetto il medesimo sinistro di cui è causa, nel quale la domanda risarcitoria fu formulata dalla madre e della sorella di se è vero che con decreto del 18.02.2011, il GIP di Mantova ha accolto Persona_2 la richiesta di archiviazione formulata dal PM, il quale ha ritenuto, sulla base dei rilievi e degli accertamenti di polizia giudiziaria, che la causazione del sinistro fosse da ascrivere alla condotta imprudente del motociclista, che aveva sorpassato pericolosamente una terza autovettura che lo procedeva, poi rientrando nella corsia di guida senza avvedersi dell'immissione del veicolo di proprietà di tamponandolo, sebbene il CP_5 conducente dell'auto avesse effettuato regolare manovra di immissione sulla strada principale, è al contempo corretto svolgere in sede civile un autonomo accertamento della dinamica del sinistro, secondo i principi, già ampiamente esposti, che regolano il processo civile.
16. Orbene, le valutazioni operate dal Tribunale civile nella ricostruzione del sinistro con la predetta sentenza n.170/2023 appaiono del tutto condivisibili e non sono state smentite dall'istruttoria svolta dal presente giudizio.
17. Infatti, in primo luogo, lo stato dei luoghi e la presunta dinamica del sinistro risultano ricostruiti dalle Forze dell'ordine intervenute nell'immediatezza (doc. 2 fascicolo di parte convenuta , le quali, anche alla luce dalle s.i.t. rese Controparte_1 dalle parsone informate sui fatti (cfr. verbali s.i.t. di , Persona_3 [...]
e doc. 2 cit.), hanno ricostruito il sinistro nei seguenti termini: il Persona_4 Persona_5 conducente del motociclo percorreva la S.P. 57 con direzione Curtatone-Mantova e, dopo aver superato la rotatoria di Strada San Silvestro (Curtatone) e la successiva curva verso destra, iniziava il sorpasso del veicolo che lo precedeva, condotto da Nel Persona_4 frattempo, alla sinistra della carreggiata, a circa 200/300 metri di distanza, il conducente della Fiat Palio usciva da passaggio privato al n. 31, per immettersi nel flusso della circolazione. Allora il conducente del motociclo, iniziata la manovra di soprasso a notevole velocità, avvedutosi della vettura che aveva impegnato la carreggiata e che procedeva a bassa velocità in prossimità del margine destro, iniziava a frenare. A quel punto, pur riuscendo a rientrare nella corsia di marcia, il motociclista, a seguito di ulteriore frenata che provocava il blocco della ruota posteriore del mezzo, ne perdeva il controllo e la moto cadeva sul lato sinistro, facendo scivolare il motociclista, che nel frattempo aveva perduto il casco, per circa quindici metri sull'asfalto.
18. Tale dinamica non può ritenersi smentita dalle dichiarazioni rilasciate da Persona_5 trasportata nell'auto di proprietà di al momento del sinistro e moglie del CP_2 conducente, sentita a s.i.t. alle Forze dell'Ordine intervenute Controparte_3 nell'immediatezza e poi ancora sentita quale teste nel presente giudizio.
La teste, infatti, a ben vedere non ha fornito indicazioni specifiche sulla dinamica del sinistro, essendosi limitata a sostenere di non essersi avveduta del sopraggiungere del pagina 7 di 21 motoveicolo al momento dell'immissione nella strada principale, testualmente dichiarando (cfr. verbale udienza del 11.09.2024): “noi viaggiavamo su strada Cinciana verso Mantova, ci stavamo immettendo da casa mia sulla strada principale. C'è il passaggio per tre proprietari e noi siamo uno dei tre, il passaggio si immette direttamente sulla strada principale. Noi ci siamo immessi e mentre già viaggiavamo sulla strada principale, dopo
100-150 mt circa, ho sentito un botto. Immettendoci io ho visto una macchina che veniva da San Silvestro, ma era indietro di 500 o 600 metri forse, non so bene le misure. Non avendo visto nulla avevo pensato che quella macchina avesse colpito noi, ma andava piano
e non mi sembrava avesse la velocità da poterci prendere. Poi sono scesa e ho visto quello che ho visto, il ragazzo a terra sulla strada con la testa sull'asfalto”.
19. Orbene, dai predetti elementi istruttori, può dirsi con un ragionevole margine di certezza che sia il motociclista, sia il conducente della Fiat Palio abbiano posto in essere condotte colpose, in violazione del Codice della Strada, idonee ad avere efficacia causale concorrente nel verificarsi del sinistro.
Come correttamente già accertato nella sentenza n. 170/2023 del Tribunale di Mantova già citata, infatti, da un lato, il conducente del veicolo di proprietà di CP_2 CP_3
ha evidentemente violato l'obbligo di dare la precedenza (art. 145 c. 6 C.D.S.)
[...] all'autovettura che sopraggiungeva a destra e al motociclista che aveva già iniziato la manovra di soprasso, non avvedendosi dello stesso e creando intralcio alla circolazione del conducente del motociclo, che ha intrapreso la manovra di sorpasso quando la corsia di marcia era libera e ha potuto materialmente avvedersi della presenza dell'auto solo rientrando nella propria corsia di marcia, quando era ormai a ridosso del mezzo, senza reali margini di manovra.
Dall'altro, risulta provato che il motociclista viaggiasse a una velocità estremamente elevata e non conforme con lo stato dei luoghi, violando l'art. 142 C.D.S. come riferito dai testi sentiti a s.i.t. (cfr. doc. cit.) e come emerge dal fatto che lo stesso perito di parte attrice ha accertato che, nonostante la lunga e reiterata frenata pacificamente effettuata da
(cfr. doc. cit.), la sua moto urtò contro il veicolo condotto da Controparte_6 CP_3
a una velocità di circa 60 km/h (cfr. pag. 16 doc. 1 fascicolo attoreo), circostanza
[...] che ha indotto lo stesso perito a ritenere che, in fase di sorpasso, il motociclo procedesse a circa 124 km/h (cfr. pag.16 doc. cit), superiore di ben 35 km/h al limite consentito nel tratto di strada di cui è causa, di 90 km/h secondo quanto emerge dagli atti.
20. A fronte di ciò, al di là del fatto, contestato, che il motociclista indossasse o meno correttamente il casco, non è dunque possibile, stante l'accertata violazione delle regole del
Codice della Strada da parte di entrambi i conducenti coinvolti, accertare una esclusiva o prevalente responsabilità nella causazione del danno né a carico del conducente dell'autoveicolo, né a carico del conducente del motociclo, quantomeno sulla base degli elementi disponibili, non essendo emersi elementi utili a superare, in un senso o nell'altro, la presunzione di eguale responsabilità di cui all'art. 2054 c. 2 c.c.
pagina 8 di 21 21. A tal proposito, occorre infine osservare come utili elementi neppure si sarebbero potuti sperabilmente ottenere dall'ulteriore CTU cinematica, pure sollecitata da parte attrice.
Stante il tempo decorso dalla verificazione del sinistro e la modifica dello stato dei luoghi e dei veicoli coinvolti, infatti, non si ritiene che tale indagine possa fornire ulteriori elementi attendibili al fine di ricostruire la dinamica dei fatti o individuare le rispettive responsabilità.
22. Sulla domanda di risarcimento dei danni formulata dall'attore Pt_1
[...]
23. Accerta la responsabilità, quantomeno concorrente al 50%, del conducente dell'auto di proprietà di e assicurata da CP_2 Controparte_1 deve passarsi all'esame delle domande di risarcimento del danno formulate dalle parti attrici, dovendosi procedere all'esame separato delle rispettive posizioni.
24. Prendendo le mosse dalle domande svolte dall'attore , si Parte_1 osserva quanto segue.
25. Preliminarmente, appare infondata l'eccezione formulata da parte convenuta di nullità dell'atto di citazione per Controparte_1
l'indeterminatezza della domanda.
Parte attrice ha infatti provveduto a indicare analiticamente e rigorosamente i fatti materiali che assume essere stati fonte di danno, specificando in cosa è consistito il pregiudizio non patrimoniale e con quali criteri di calcolo dovrà essere liquidato il danno, pur senza operare materialmente il calcolo del danno non patrimoniale, operazione rimessa al Tribunale e che a esso, in ogni caso, spetta in ultima analisi.
26. Ciò posto, è circostanza pacifica e non contestata che l'attore fosse il padre di Per_2
deceduto a seguito delle ferite riportate nel sinistro di cui è causa.
[...]
27. Orbene, è costante e condivisibile la giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. n.
3767/2018; Cass. n. 22397/2022; v. anche Cass. n.25541/2022 e, già, Cass. n.4253/2012) che ribadisce, in tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, il principio secondo il quale la morte di una persona causata da un illecito fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai prossimi congiunti.
Si ritiene, in particolare, che sussista una presunzione iuris tantum di esistenza di pregiudizio per i membri della famiglia nucleare "successiva", dunque coniuge e figli, che si estende ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima e il superstite non convivessero o che fossero distanti.
Avuto riguardo ai due distinti profili delle possibili conseguenze non patrimoniali risarcibili pagina 9 di 21 della lesione di interessi costituzionalmente protetti (Cass. n. 901/2018), secondo condivisibile giurisprudenza, tale presunzione impone al terzo danneggiante o civilmente responsabile l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita.
D'altro canto, la presunzione non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico- relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva, che può essere desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova (Cfr. ex multis Cass. 5769/2024), delle quali il giudice del merito deve tenere conto, ai fini della quantificazione complessiva del danno.
28. Nel caso di specie, non solo, in assenza di prova contraria, può ritenersi presuntivamente provata la sussistenza di una profonda sofferenza interiore dell'attore
, facente parte della famiglia c.d. “originaria” della vittima, ma Parte_1 sono state allegate e provate circostanze utili a ritenere sussistente una effettiva, consistente e intensa relazione affettiva tra la vittima stessa e il padre, che inducono a ritenere esistente anche un danno dinamico-relazionale dallo stesso subito a causa della morte del figlio.
29. La teste , moglie dell'attore , il quale ebbe il Testimone_1 Parte_1 figlio da precedente relazione, ha infatti riferito dello stretto legame affettivo tra Per_2 padre e figlio anche dopo la separazione tra l'attore e la madre di , e della loro Per_2 assidua frequentazione, tanto che , anche insieme alla compagna Per_2 Pt_2
trascorse presso il padre le settimane a ridosso della nascita della IG
[...] [...]
, e in ogni caso si recavano spesso in visita al padre, anche dopo il suo Per_1 trasferimento a Milano, continuando a condividere col padre molteplici passioni, come la pittura, la scultura del legno e l'arte in generale (cfr. verbale udienza 11.09.2024).
Premesso che le dichiarazioni della teste appaiono coerenti intrinsecamente e estrinsecamente e che parte convenuta non ha fornito alcuna prova contraria in merito alle allegazioni e alle prove attoree circa lo stretto legame affettivo tra padre e figlio, può dunque ritenersi per presunzioni e sulla base dell'id quod prelumque accidit, come il padre non solo abbia subito una intensa sofferenza morale dalla morte del figlio, ma anche un profondo sconvolgimento delle proprie abitudini di vita quotidiane, che prevedevano, prima del decesso, una frequentazione regolare e assidua e la presenza del figlio quale punto di riferimento affettivo costante nella propria vita.
30. Accertato dunque il diritto dell'attore ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale subito – sia nella sua componente di danno da sofferenza soggettiva, sia nella sua componente di danno dinamico-relazionale - va osservato che il danno da perdita del rapporto parentale, così come altre ipotesi di danno non patrimoniale, sia liquidabile esclusivamente mediante il ricorso a criteri equitativi a norma del combinato disposto degli pagina 10 di 21 artt. 1226 e 2056 c.c.
Ciò non toglie che nel quantificare il danno non patrimoniale e dunque dare concretezza alla clausola generale dell'equità, il giudice di merito debba perseguire il massimo livello di certezza, uniformità e prevedibilità del diritto, così da assicurare la parità di trattamento di cui l'equità integrativa è espressione.
Invero, come precisato in giurisprudenza “l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile
e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari” (cfr. Cass n. 10579/2021; Cass. n. 12408/2007).
Proprio per assicurare l'esigenza di uniformità e di certezza del diritto, sono state predisposte dalla giurisprudenza delle tabelle che individuano parametri uniformi per la liquidazione del danno non patrimoniale, anche in ossequio al principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.
31. Ciò premesso, la scrivente ritiene opportuno aderire alle indicazioni fornite dalle
Tabelle elaborate, proprio in tema di quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale, dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, nell'edizione 2024, tenuto conto che le c.d. “tabelle milanesi” vedono ampia diffusione sul territorio nazionale.
Infatti, superata la tecnica di quantificazione del danno basata su una forbice risarcitoria - che consentiva di tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto tipizzabili in ragione della quale erano individuati un parametro minimo e un parametro massimo e che fu criticata da ampia parte della giurisprudenza, in quanto ritenuta inadeguata a perseguire le esigenze di uniformità sottese ad ogni valutazione equitativa (in tal senso, vedasi Cass. n. 10579/2021) – le nuove Tabelle integrate appaiono utili a fornire un criterio giurisprudenziale idoneo a fungere da base di una valutazione equitativa, al quale la scrivente intende uniformarsi, ritenendolo condivisibile e appropriato.
Le nuove tabelle integrate a punti prevedono, in particolare, punteggi differenziati - in base alla circostanza che la perdita abbia riguardato genitori, figli, coniuge ovvero fratelli e nipoti - per ognuno dei parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e della vittima secondaria, alla convivenza tra le due, alla sopravvivenza di altri congiunti, alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, tutti i valori che, a eccezione dell'ultimo, risultano di carattere oggettivo.
A fronte di tale calcolo, si determina così il totale dei punti secondo le circostanze presenti nella fattispecie concreta e quindi si moltiplica il totale dei punti per il “valore punto”, pervenendo così all'importo monetario liquidabile.
pagina 11 di 21 32. Sulla base di detti criteri, considerato l'attore era genitore non Parte_1 convivente della vittima;
che lo stessa aveva 64 anni all'epoca del decesso del figlio, a sua volta di anni 28 al momento del decesso;
considerata altresì la presenza di almeno altri tre familiari in vita e tenuto conto dell'intensità della relazione, per le ragioni tutte già esposte, il danno liquidabile deve quantificarsi in Euro 215.105,00.
33. Tenendo conto dell'accertato concorso di colpa al 50% dei conducenti dei veicoli coinvolti, il danno in concreto liquidabile deve dunque essere dimezzato, calcolarsi in Euro
107.552,50 (pari ad Euro 215.105,00 : 2).
34. Poiché le suddette somme, liquidate a titolo di danno non patrimoniale costituiscono l'equivalente monetario attuale di danni originati da fatto illecito risalente negli anni, le stesse devono essere devalutate alla data dell'evento (11.09.2010) e successivamente rivalutate annualmente applicando gli interessi al tasso di legge, sulla somma annualmente rivalutata, fino all'effettivo soddisfo, al fine di compensare il danneggiato anche del danno da ritardo, vista la mora ex re sui debiti di valore.
35. Dal momento della liquidazione del danno risarcibile con la presente sentenza, poi, il debito di valore si converte di debito di valuta, maturando dunque su di esso gli interessi moratori come per legge, fino all'effettivo saldo.
36. Sulla domanda risarcitoria formulata dall'attrice Parte_2 personalmente e quale esercente la responsabilità genitoriale nei confronti della IG MI Persona_1
37. Venendo alla posizione dell'ulteriore attrice , si osserva come la Parte_2 stessa abbia chiesto, sia in proprio che come esercente la responsabilità genitoriale sulla IG MI , il risarcimento dei danni, non patrimoniali e Persona_1 patrimoniali, subiti iure proprio dalla morte di Persona_2
38. Anche con riferimento alle domande risarcitorie formulate dall'attrice, appare infondata l'eccezione di nullità della domanda formulata dalla convenuta
[...] per tutte le ragioni già esposte nei precedenti capi (par. 25), qui Controparte_1 da intendersi richiamati.
39. Esaminando separatamente le voci di danno richieste dall'attrice, muovendo dalla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, può dirsi ampiamente provato come l'attrice intrattenesse con la vittima del sinistro una relazione more Parte_2 uxorio dalla quale, solo due mesi prima del decesso, nacque la IG . Persona_1
E' stato prodotto, infatti, in atti certificato storico di famiglia alla data del 21.09.2010 (doc.
4 fascicolo attoreo) da cui emerge come l'attrice, la MI e la vittima, Persona_2 facessero parte del medesimo nucleo familiare, essendo tutti residenti, in Mantova, via Revere n. 11.
pagina 12 di 21 40. E' emerso peraltro che l'attrice e avessero già instaurato una Persona_2 relazione affettiva e avessero convissuto, fin da 2009, a Milano, prima del trasferimento a
Mantova in vista della nascita della IG.
41. Tutte le predette circostanze sono state confermate dai testi escussi.
42. In particolare, la già citata teste ha testualmente dichiarato che: Testimone_1
“allora (nel maggio 2010, come indicato nel relativo capitolo di prova, n.d.r.) e Per_2
vivevano già insieme, si sono conosciuti a Milano tra il 2007 e il 2010 ma non Pt_2 saprei dire le date con esattezza. A un certo punto ci ha detto che aveva questa ragazza, poi hanno convissuto e poi ci ha detto che aspettavano un bambino.”, aggiungendo che a ridosso della nascita della IG la coppia si era trasferita, da Milano, prima per qualche settimana proprio in casa dell'odierno attore, , poi in una nuova Parte_1 abitazione a Mantova, in via Revere n. 11 (cfr. verbale udienza 11.09.2024).
Anche la teste che ha dichiarato di essere amica dell'attrice Tes_2 Pt_2 fin dai tempi del liceo, ha confermato che i due si conobbero nel 2008 a Milano,
[...] frequentando la facoltà di mediazione linguistica, e che l'attrice si trasferì a Milano, da
Treviglio dove viveva con i genitori, nel 2009 proprio per iniziare una convivenza con lavorando come cameriera. Persona_2
La teste ha inoltre riferito che la coppia, nel corso della gravidanza dell'odierna attrice, si era trasferita a Castel D'Ario, a casa dell'odierno attore nel giugno 2010, Parte_1 per poi stabilirsi, dopo la nascita della IG, in una casa di Mantova, in via Revere n. 11
(cfr. verbale udienza cit. 11.09.2024).
Non v'è ragione alcuna per dubitare dell'accuratezza e dell'affidabilità delle dichiarazioni delle due testi, che appaiono coerenti e logiche intrinsecamente ed estrinsecamente, tenuto conto degli ulteriori elementi istruttori raccolti e indicati.
43. Appare dunque ampiamente provato che, pur non avendo contratto matrimonio, l'attrice e convivessero già da tempo dal momento al Parte_2 Persona_2 momento del decesso di quest'ultimo e intrattenessero una relazione more uxorio che si protraeva ormai da anni, coltivando un progetto di vita stabile e duraturo, tanto che dalla relazione nacque la IG , il 20.07.2020. Persona_1
44. Richiamando dunque la già citata la giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. n.
3767/2018; Cass. n. 22397/2022; v. anche Cass. n.25541/2022 e, già, Cass. n.4253/2012), va nuovamente affermato il principio secondo il quale la morte di una persona causata da un illecito fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai prossimi congiunti, membri della famiglia nucleare "successiva", dunque il coniuge,
a cui deve essere senza timore di smentita equiparato il convivente more uxorio, e i figli.
Peraltro, in assenza di prova contraria, ben può ritenersi come la morte del congiunto abbia pagina 13 di 21 avuto, sulla convivente more uxorio e sulla IG conseguenze sussistenti non solo con riferimento all'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma anche con riferimento all'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico- relazionale), secondo l'id quod plerumque accidid, considerato che è stata ampiamente provata l'effettività, la consistenza e l'intensità della relazione affettiva con la partner e deve ritenersi senza dubbio provata per presunzioni la sofferenza, anche in termini di stravolgimento delle abitudini e prospettive di vita, della stessa, trovatasi a crescere da sola una IG di appena due mesi, e della MI la quale ha perduto il padre, di fatto, Per_1 senza neppure avere avuto la possibilità di conoscerlo.
45. Ciò posto in merito all'an, in merito al quantum devono applicarsi, per la concreta liquidazione del danno non patrimoniale subito dall'attrice e dalla IG MI, i medesimi criteri di liquidazione del danno già utilizzati in relazione alle pretese risarcitorie vantate dall'attore , già ampiamente esposti e qui da intendersi Parte_1 integralmente richiamati.
46. In particolare, con riferimento alla posizione dell'attrice , Parte_2 considerato la stessa era convivente more uxorio della vittima;
che aveva 22 anni all'epoca del decesso del compagno, a sua volta di anni 28 al momento del decesso;
considerata altresì la presenza di altri familiari in vita e tenuto conto dell'intensità della relazione, per le ragioni tutte già esposte, il danno liquidabile deve quantificarsi in Euro 355.901,00.
47. Tenendo conto dell'accertato concorso di colpa al 50% dei conducenti dei veicoli coinvolti, il danno in concreto liquidabile deve dunque essere dimezzato e calcolarsi in
Euro 177.950,50 (pari ad Euro 335.901,00 : 2).
48. Con riferimento invece alla IG considerato la stessa era IG Persona_1 della vittima;
che aveva solo due mesi all'epoca del decesso del padre, a sua volta di anni 28 al momento del decesso;
considerata altresì la presenza di altri familiari in vita e tenuto conto dell'intensità della relazione, per le ragioni tutte già esposte, il danno liquidabile deve quantificarsi in Euro 371.545,00.
49. Tenendo conto, anche in questo caso, dell'accertato concorso di colpa al 50% dei conducenti dei veicoli coinvolti, il danno in concreto liquidabile deve dunque essere dimezzato, calcolandosi in Euro 185.772,50 (pari ad Euro 371.545,00: 2).
50. Poiché tutte le suddette somme liquidate a titolo di danno non patrimoniale all'attrice
, anche quale esercente la responsabilità genitoriale sulla IG MI Parte_2
, costituiscono l'equivalente monetario attuale di danni originati da fatto Persona_1 illecito risalente negli anni, le stesse deve essere devalutate alla data dell'evento
(11.09.2010) e successivamente rivalutate annualmente applicando gli interessi al tasso di legge, sulla somma annualmente rivalutata, fino all'effettivo soddisfo, al fine di compensare le danneggiate anche del danno da ritardo, vista la mora ex re sui debiti di valore.
pagina 14 di 21 Dal momento della liquidazione del danno risarcibile con la presente sentenza, il debito di valore si converte di debito di valuta, maturando dunque su di esso gli interessi moratori come per legge, fino all'effettivo saldo.
51. Venendo infine alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale formulata dall'attrice , in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale Parte_2 sulla IG MI , si osserva come la stessa sia fondata, nella tesi Persona_1 attorea, sulla perdita del contributo economico apportato, in vita, dalla vittima a favore della convivente more uxorio e alla IG.
52. Orbene, è stato provato nel corso del giudizio che la vittima lavorava, al tempo del decesso, come dipendente per LA CORDATA società Cooperativa, avendo percepito l'anno prima del sinistro redditi lordi per circa 10.270,49 (cfr. CUD 2010, relativo ai redditi percepiti nell'anno d'imposta 2009, doc. 13 fascicolo attoreo), pari a un reddito netto annuo di Euro 9.499,00 circa.
Parimenti, è provato che benché l'attrice avesse lavorato, anche Parte_2 durante il periodo di convivenza col compagno a Milano, come cameriera, la stessa avesse lasciato il lavoro nel corso della gravidanza, essendo il compagno a provvedere al suo mantenimento (cfr. dichiarazioni teste a verbale dell'udienza del 11.09.2024). Tes_2
53. Dunque, sulla scorta del peculiare ruolo svolto dalla vittima nell'ambito del nucleo familiare, deve ritenersi provata, quantomeno per presunzioni, la circostanza che Per_2 contribuisse con elargizioni stabili e continuative al mantenimento della
[...] compagna, convivente more uxorio, e che abbia provveduto, successivamente alla nascita della MI, anche al mantenimento della stessa, al quale peraltro sarebbe stato tenuto per legge ai sensi dell'art. 316 bis c.c., in proporzione alle proprie sostanze.
Fermo, da un lato, l'obbligo previsto dalla legge del padre di contribuire al mantenimento della IG MI neonata, d'altro lato, quanto alla contribuzione della vittima al mantenimento della compagna, va osservato come, pur non applicandosi al caso di specie, in assenza di matrimonio, i precetti normativi che pongono in capo al coniuge l'obbligo giuridico di provvedere mantenimento dell'altro coniuge (artt. 143 ss c.c.), il fatto che il convivente sia chiamato a contribuire al mantenimento della convivente, specie – come nel caso de quo - ove priva di redditi autonomi, risponde a una pratica di vita improntata a regole etico-sociali di solidarietà e di costume.
La circostanza che, in adesione a tale pratica, la vittima contribuisse nel caso di specie al mantenimento della compagna, può d'altronde dirsi provata, oltre che in forza delle dichiarazioni dei testi (cfr. verbale udienza cit., con particolare riferimento alle dichiarazioni della teste , sulla base di elementi presuntivi, avendo l'attrice Tes_2 dimostrato la configurabilità di una relazione caratterizzata da tendenziale stabilità e da mutua assistenza materiale e ben potendo così ritenersi fornita la prova di uno stabile pagina 15 di 21 contributo economico apportato dal defunto all'attrice, sebbene non coniugata (in termini
Cass. n. 8801/2023), sulla base di elementi di fatto (come la comune residenza dei coniugi e la decisione dell'attrice di lasciare Milano per trasferirsi a Mantova col compagno;
la circostanza che, in attesa della comune IG, l'attrice non esercitasse attività lavorativa e fu ospitata, unitamente al compagno, presso l'abitazione del padre di questi, etc.) che se valutati unitariamente, sono dotati di univocità e gravità tale da permettere di dedurne la già formatasi esistenza di una comunanza di vita tra il defunto e l'attrice, talmente forte e stabilizzata da giustificare il prevedibile apporto stabile economico del primo a vantaggio della seconda, non solo per la stretta durata della convivenza, ma verosimilmente per tutta la vita, considerato che il progetto familiare della coppia si era già estrinsecato nella nascita di una IG.
54. Deve dunque presumersi, alla luce di tutto quanto osservato, con un largo margine di certezza, che il defunto avrebbe presumibilmente apportato il proprio contributo al mantenimento della compagna, oltre che della IG MI, fino alla sua autosufficienza economica, la cui perdita determina senza dubbio l'insorgere in capo ad entrambe di un danno qualificabile in termini di danno emergente, con riguardo al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella della liquidazione giudiziale, e di un lucro cessante, con riguardo al periodo successivo alla liquidazione medesima (in termini Cass. 10321/2018)
55. Ciò posto, è evidente come il risarcimento del danno patrimoniale subito dalle attrici non possa che basarsi su sistema necessariamente presuntivo, che presenta molteplici incognite, costituite dal futuro rapporto economico tra le parti e dal reddito presumibile del defunto, nonché dalla parte di esso che sarebbe stata destinata alla compagna e alla IG, alla stregua di una valutazione compiuta sulla scorta dei dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza, messi in relazione alle circostanze del caso concreto (arg. da Cass. n. 31549/2018).
56. Orbene, quanto al danno emergente, ossia alla perdita economica con riguardo al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella della liquidazione giudiziale, il danno patrimoniale subito dall'attrice e dalla IG può essere liquidato come segue.
57. Il reddito annuale netto della vittima, parametrato a quello percepito nell'anno antecedente a quello della morte, deve ritenersi quantificabile in Euro 9.499,00 – secondo quanto già precedentemente illustrato sulla base della documentazione in atti - dei quali è verosimile presumere che 1/3 fossero destinati al mantenimento personale proprio (Euro
3.166,00) e i restanti 2/3 (Euro 6.333,00) fossero destinati al mantenimento della compagna e della IG MI.
Dell'importo destinato al mantenimento delle altre componenti del nucleo, può presumersi ragionevolmente che, anche considerata la giovane età dell'attrice e Parte_2 della sua presumibile piena capacità economica, solo 1/3 fosse in concreto destinato al mantenimento della stessa (dunque la somma annua di Euro 2.111,00), mentre i restanti 2/3
pagina 16 di 21 fossero stati destinati al mantenimento della IG (dunque la somma annua di Euro
4.222,00).
58. Ciò posto e considerato che sono trascorsi poco meno di quindici anni dalla data del decesso all'odierna data di liquidazione, il danno emergente deve dunque quantificarsi, equitativamente e presuntivamente, in Euro 31.665,00 per la compagna Parte_2
(2.111,00 Euro x 15 anni) e in Euro 63.330,00 per la IG MI Persona_1
(4.222,00 Euro x 15 anni).
59. Considerato l'accertato concorso di colpa paritetico del danneggiato, il danno emergente concretamente liquidabile deve dunque essere proporzionalmente ridotto, potendo liquidarsi così in Euro 15.832,50 a favore dell'attrice e in Euro Parte_3
31.665,00 per la IG . Persona_1
60. Poiché tutte le suddette somme liquidate a titolo di danno patrimoniale emergente costituiscono l'equivalente monetario attuale di danni originati da fatto illecito risalente negli anni, le stesse deve essere devalutate alla data dell'evento (11.09.2010) e successivamente rivalutate annualmente applicando gli interessi al tasso di legge, sulla somma annualmente rivalutata, fino all'effettivo soddisfo, al fine di compensare le danneggiate anche del danno da ritardo, vista la mora ex re sui debiti di valore.
Dal momento della liquidazione del danno risarcibile con la presente sentenza, il debito di valore si converte di debito di valuta, maturando dunque su di esso gli interessi moratori come per legge, fino all'effettivo saldo.
61. Venendo infine al risarcimento del danno da lucro cessante, inteso come danno futuro, ritiene il Collegio di aderire all'orientamento per cui “La liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante, patito dalla moglie e dal figlio di persona deceduta per colpa altrui, e consistente nella perdita delle elargizioni erogate loro dal defunto, se avviene in forma di capitale e non di rendita, va compiuta per la moglie moltiplicando il reddito perduto dalla vittima per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie corrispondente all'età del più giovane tra i due;
per il figlio in base a un coefficiente di capitalizzazione di una rendita temporanea corrispondente al numero presumibile di anni per i quali si sarebbe protratto il sussidio paterno;
nell'uno e nell'altro caso il reddito da porre a base del calcolo deve comunque essere equitativamente aumentato per tenere conto dei presumibili incrementi reddituali che il lavoratore avrebbe ottenuto se fosse rimasto in vita e contemporaneamente ridotto dell'importo pari alla quota di reddito che la vittima avrebbe presumibilmente destinato a sé, al carico fiscale e alle spese per la produzione del reddito.” (Cass. 6619/2018).
62. Nel caso di specie, non è stato specificamente allegato da parte attrice che lavoro svolgesse in vita il defunto, di quale titolo di studio fosse in possesso e quali fossero le sue concrete aspettative di evoluzione lavorativa e reddituale, dunque il Tribunale ritiene di non pagina 17 di 21 disporre di elementi utili a valutare eventuali presumibili incrementi reddituali che il lavoratore avrebbe ottenuto se fosse rimasto in vita, il cui onere probatorio sarebbe gravato sulla parte attrice.
63. Ciò posto, il calcolo, necessariamente equitativo, del lucro cessante non può dunque che basarsi sul dato fornito dall'ultima dichiarazione reddituale utile relativa a Per_2
(ossia il CUD 2010, relativo ai redditi 2009), che, come evidenziato, indicava un
[...] reddito annuo quantificabile in Euro 9.499,00, dei quali si è detto come, verosimilmente,
1/3 fosse destinato al mantenimento personale del lavoratore (Euro 3.166,00) e i restanti 2/3
(Euro 6.333,00) fossero destinati al mantenimento della compagna (verosimilmente per un terzo del totale, Euro 2.111,00) e della IG (verosimilmente per 2/3 del totale, per Euro
4.222,00) e in concreto effettuarsi ricorrendo ai coefficienti forniti dai “Nuovi criteri per la capitalizzazione anticipata di una rendita – Milano 2023”, elaborati dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano.
64. Orbene, considerata, quanto all'attrice , una perdita patrimoniale Parte_2 annua futura di 2.111,00 Euro;
considerato che
la stessa, di genere femminile, ha attualmente 37 anni e considerato che essa avrebbe potuto aspirare ad un sostegno economico del compagno per circa 36 anni a decorrere dal 2025 (calcolati sulla base del fatto che il defunto avrebbe avuto oggi 43 anni e tenuto conto dell'aspettativa di vita media indicata dall'ISTAT per gli uomini di circa 79 anni), la somma liquidabile a titolo di lucro cessante attualizzata secondo i coefficienti indicati, deve ritenersi pari ad Euro 90.730,78
(pari alla perdita patrimoniale annua futura di Euro 2.111,00 x 42,98, coefficiente indicato dalle tabelle avuto riguardo all'età della danneggiata e al numero di anni per cui avrebbe presumibilmente percepito il reddito perduto).
65. Tale importo, considerata l'accertata responsabilità al 50% della vittima nella causazione del sinistro, deve essere ulteriormente dimezzato, potendosi dunque liquidare a titolo di lucro cessante a favore dell'attrice la somma di Euro 45.365,39, oltre interessi dalla presente liquidazione al saldo.
66. Venendo alla IG MI , considerata una perdita patrimoniale Persona_1 annua futura di 4.222,00 Euro;
considerato che
la stessa, di genere femminile, ha attualmente 15 anni e considerato che essa avrebbe potuto aspirare a un sostegno economico del padre per almeno ulteriori 10 anni (calcolati sulla base del fatto che è presumibile che la MI, raggiunta l'età di 25 anni, conclusi gli eventuali studi, possa rendersi economicamente autosufficiente), la somma liquidabile a titolo di lucro cessante attualizzato deve ritenersi pari ad Euro 44.246,56 (perdita patrimoniale annua futura di
Euro 4.222,00 x 10.48, coefficiente indicato dalle tabelle avuto riguardo all'età della danneggiata e al numero di anni per cui avrebbe presumibilmente percepito il reddito perduto).
67. Anche tale importo, considerata l'accertata responsabilità al 50% della vittima nella pagina 18 di 21 causazione del sinistro, deve essere ulteriormente dimezzato, potendosi dunque liquidare a titolo di lucro cessante a favore dell'attrice la somma di Euro 22.123,28, oltre interessi dalla presente liquidazione al saldo.
68. Sul diritto alla manleva da parte di a Controparte_1 favore del convenuto CP_2
69. Considerato che nulla ha eccepito in merito Controparte_1 all'operatività della polizza r.c.a. stipulata dal convenuto la stessa CP_2 compagnia assicuratrice deve infine dirsi tenuta a manlevare il convenuto, tenendolo indenne con riferimento a tutte le somme dovute agli attori.
70. Sulle spese di lite
71. Le spese seguono la soccombenza.
72. Dunque, stante l'accoglimento della domanda attorea, sebbene in misura MI a quella richiesta, i convenuti devono essere condannati, in solido, alla rifusione delle spese di lite sostenute dagli attori.
73. Le spese sono dunque liquidate come in dispositivo in applicazione dei valori previsti dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, tenuto conto del valore della controversia (in relazione alla misura in cui la domanda attorea è stata accolta) e della scarsa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, applicandosi dunque i valori medi previsti dal citato DM 147/2022 per tutte le fasi di cui il procedimento si compone.
Non si ritiene applicabile, con riferimento alle spese sostenute da parte attrice, l'aumento dei compensi ex art. 4 c. 2 D.M. 5/2014, richiesto nella nota spese depositata dal difensore di parte attrice, posto che la difesa, da parte del procuratore degli attori, di più assistiti non ha comportato alcuna attività ulteriore o differenziata in concreto.
74. Al contempo, stante la condanna della convenuta Controparte_1
a manlevare il convenuto la Compagnia Assicuratrice deve dirsi
[...] CP_2 tenuta a rifondere all'assicurato, litisconsorte necessario, le spese di lite sostenute nel presente giudizio.
75. Esse, sempre tenuto conto del valore della controversia (in relazione alla misura in cui la domanda attorea è stata accolta) e della scarsa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, devono liquidarsi in relazione ai valori medi previsti dal citato DM 147/2022 per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale e ai valori minimi con riferimento alla fase di trattazione e istruttoria, posto che il convenuto si è costituito tardivamente oltre i termini per il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., non provvedendo dunque al relativo deposito.
pagina 19 di 21
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita e disattesa, così giudica:
1) accertata la responsabilità concorrente e paritetica di e Controparte_3 Per_2 nella causazione del sinistro di cui è causa, condanna e la
[...] CP_2
Compagnia in solido, al risarcimento: Controparte_1
a. in favore dell'attore , a titolo di danno non patrimoniale iure Parte_1 proprio, della somma di Euro 107.552,50, oltre rivalutazione e interessi come indicato in parte motiva;
b. in favore dell'attrice personalmente, a titolo di danno non Parte_2 patrimoniale iure proprio, della somma di Euro 177.950,50, oltre rivalutazione e interessi come indicato in parte motiva;
a titolo di danno patrimoniale (c.d. danno emergente), la somma di Euro 15.832,50, oltre rivalutazione e interessi come indicato in parte motiva;
a titolo di danno patrimoniale (c.d. lucro cessante), la somma di Euro 45.365,39, oltre interessi come in parte motiva;
c. in favore dell'attrice , quale esercente la responsabilità genitoriale Parte_2 sulla IG MI , a titolo di danno non patrimoniale iure proprio, Persona_1 della somma di Euro 185.772,50, oltre rivalutazione e interessi come indicato in parte motiva;
a titolo di danno patrimoniale (c.d. danno emergente) la somma di Euro 31.665,00, oltre rivalutazione e interessi come indicato in parte motiva;
a titolo di danno patrimoniale
(c.d. lucro cessante), la somma di Euro 22.123,28, oltre interessi come in parte motiva;
2) condanna a tenere indenne e manlevato il Controparte_1 convenuto per il pagamento di tutte le somme, anche per spese di CP_2 giudizio, che questi sia condannato a pagare alle parti attrici;
3) dichiara tenuti e condanna i convenuti e CP_2 [...]
n solido a rimborsare agli attori le spese di lite, che si liquidano Controparte_1 in Euro 605,70 per spese ed Euro 29.193,00 per compenso professionale, oltre a rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4) dichiara tenuta e condanna a rimborsare al Controparte_1 convenuto le spese di lite, che si liquidano in € 22.426,00 per CP_2 compenso professionale, oltre a rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
pagina 20 di 21 Mantova, 30/04/2025
La Giudice
Elisabetta Pagliarini
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Elisabetta Pagliarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2420/2023 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulla C.F._2 IG MI (C.F. ), rappresentati e difesi Persona_1 C.F._3 dall'avv. BRUNO DONATO;
ATTORI
contro
(P.IVA ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. REBECCHI IACOPO;
e contro
), rappresentato e difeso dall'avv. BABONI CP_2 C.F._4
PAOLO;
CONVENUTI
Oggetto: responsabilità da circolazione di veicoli ex art. 2054 c.c. - risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale iure proprio da perdita del congiunto
pagina 1 di 21 CONCLUSIONI
Per parte attrice: “In via principale e nel merito
Accertare e dichiarare la responsabilità del signor e, quindi, del signor Controparte_3 nella causazione dell'evento descritto in narrativa, e per l'effetto CP_2
Condannare il signor in solido con la Compagnia CP_2 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore di
[...] ciascuno degli attori, per i titoli meglio specificati in narrativa dell'atto di citazione, di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi conseguenti al decesso del signor nella misura accertata in corso di giudizio, oltre alla Persona_2 rivalutazione monetaria ed al risarcimento del danno per il mancato tempestivo godimento delle somme, da quantificarsi con il criterio degli interessi compensativi.
Con vittoria di spese e compensi per il patrocinio da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
In via istruttoria
Si chiede l'ammissione di CTU ricostruttiva della dinamica del sinistro nonché l'ammissione della prova per testi formulata in memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. con i testi ivi indicati e ci si oppone alle istanze istruttorie avversarie per i motivi dedotti in memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c.”.
Per parte convenuta “NEL MERITO: Controparte_1
IN VIA PRINCIPALE Respingersi le domande proposte dagli attori contro i convenuti in quanto i loro diritti risarcitori sono prescritti.
IN SUBORDINE: Respingersi le domande proposte dagli attori contro i convenuti in quanto infondate.
IN OGNI CASO: Vinte le spese e le competenze di causa”.
Per parte convenuta : “Respingersi la domanda delle attrici in CP_2 quanto prescritta e comunque infondata nel merito. In caso di accoglimento delle domande avversarie, accertare l'operatività della polizza conclusa con al fine di tenere CP_1 indenne e manlevato il convenuto per tutte le somme, anche per spese di CP_2 giudizio, che questi dovesse essere condannato a pagare alle attrici o a solo una di esse.”
pagina 2 di 21 Concisa esposizione dei motivi di fatto e diritto
1. Gli attori hanno agito in giudizio nei confronti di proprietario del CP_2 veicolo Fiat Palio tg. 8M180JE, e di quale società Controparte_1 assicuratrice del predetto veicolo, chiedendo la condanna al risarcimento di tutti i danni iure proprio, patrimoniali e non, subiti a seguito del sinistro stradale avvenuto il 22.09.2010, nel quale perse la vita rispettivamente figlio di , Persona_2 Parte_1 convivente more uxorio di e padre della MI . Parte_2 Persona_1
Gli attori hanno infatti allegato che, in detta data intorno alle ore 19,30, a Mantova (MN), si trovava alla guida del motociclo Kawasaki modello ZR 750 tg. DL Persona_2
06781, percorrendo la SP 57 con direzione Curtatone – Mantova, quanto, giunto all'altezza del civico 31, collideva con l'autovettura Fiat Palio tg. BM180JE di proprietà di
[...] assicurata per la r.c.a. con la CP_2 CP_4 Controparte_1
il cui conducente, proveniente dal passo carraio della propria
[...] Controparte_3 abitazione, si era immesso nel flusso della circolazione, svoltando a sinistra con direzione Mantova, non avvedendosi del motociclista sopraggiungente in fase di rientro dal sorpasso di un veicolo che lo precedeva, omettendo di concedergli la precedenza e violando, quindi, l'art. 145 comma 6 del C.d.S.
2. Parte convenuta ha preliminarmente eccepito Controparte_1 l'intervenuta prescrizione dei diritti risarcitori invocati dagli attori, essendo decorsi oltre dieci anni tra il sinistro e le prime richieste risarcitorie, intervenute solo, secondo la tesi di parte convenuta, nel 2022.
Nel merito, ha contestato che il sinistro sia stato causato, in via esclusiva, dalla condotta colposa del conducente dell'auto assicurata, evidenziando come già il Tribunale di Mantova con sentenza n. 170/2023 del 103.2023, nel procedimento per risarcimento del danno promosso dalla madre e dalla sorella di abbia accertato la responsabilità Persona_2 concorrente del motociclista e dell'automobilista e come il procedimento penale a carico di iscritto per i medesimi fatti di cui è oggi causa, si sia concluso con Controparte_3 richiesta di archiviazione da parte del P.M., accolta da GIP di Mantova, essendo stato accertato come il sinistro sia stato determinato dalla condotta gravemente imprudente del motociclista deceduto.
Parte convenuta ha inoltre lamentato la genericità della domanda attorea con riferimento alla quantificazione dei danni e comunque contestato l'entità delle richieste risarcitorie formulate dagli attori.
3. Si è infine tardivamente costituito il convenuto evidenziando come CP_2 la compagnia assicuratrice nulla abbia eccepito in merito alla propria legittimazione passiva e alla operatività della polizza;
aderendo all'eccezione di prescrizione svolta da e contestando l'assenza di qualsivoglia Controparte_1
pagina 3 di 21 responsabilità in capo al conducente del veicolo condotto dal padre, Controparte_3 coinvolto nel sinistro di cui è causa, nonché la quantificazione dei danni prospettata da parte attrice.
4. All'esito dell'istruttoria, svolta mediante acquisizione documentale ed escussione dei testi ammessi, la causa è stata rimessa in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
***
5. Sull'eccezione di prescrizione dei diritti risarcitori vantati dalle parti attrici
6. L'eccezione preliminare di intervenuta prescrizione dei diritti vantati dagli attori, formulata tempestivamente dalla convenuta è Controparte_1 infondata e va respinta.
7. L'art. 2947 c. 3 c.c., infatti, in deroga alla previsione del secondo comma del medesimo articolo - che indica in due anni il termine di prescrizione del danno prodotto da circolazione di veicoli - prevede che “se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile.”.
8. Orbene, in tema di fatto illecito suscettibile di integrare gli estremi di un reato, il
Tribunale ritiene di dare seguito al condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità (ribadito finanche di recente, cfr. Cass. 375/2025) per cui “ai fini dell'individuazione del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno,
l'intervenuta archiviazione in sede penale non determina alcun vincolo per il giudice civile, il quale è tenuto a compiere un'autonoma valutazione del fatto illecito, onde verificare se esso soggiaccia al termine generale quinquennale, di cui al primo comma dell'art. 2947
c.c. [ovvero, come nel caso di specie, al termine biennale di cui all'art. 2947 c. 2 c.c.,
n.d.r.], ovvero al più lungo termine di cui al terzo comma della medesima disposizione, siccome astrattamente integrante gli estremi di un reato (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 25438 del 29/08/2023; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 29641 del 12/12/2017), fermo restando che la decorrenza della prescrizione non opera dalla pronuncia di archiviazione, che non può essere equiparata ad una sentenza irrevocabile di proscioglimento (Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 6858 del 20/03/2018).
Tale accertamento deve essere compiuto, secondo consolidata giurisprudenza, dal Giudice civile incidenter tantum tramite gli strumenti probatori e applicando i criteri propri del processo civile (cfr. in termini Cass. 2350/2018, che richiama Cass. Sez. U. 27337/2008, nonché Cass. 24988/2014 e Cass. 12738/2016).
9. Sulla scorta di tale orientamento, nel caso di specie, deve dunque ritenersi la competenza di questo Tribunale a verificare se, nonostante il decreto di archiviazione emesso all'esito del procedimento penale iscritto nei confronti di per i fatti di cui è causa, Controparte_3 possa ritenersi sussistente o meno una fattispecie di reato, circostanza quest'ultima che pagina 4 di 21 consentirebbe l'applicazione del termine prescrizionale di cui all'art. 2947 c. 3 c.p.c.
La questione assume portata dirimente.
Infatti, qualora la fattispecie fosse qualificabile in termini di risarcimento di danno da reato, non potrebbe certo dirsi trascorso il termine di prescrizione con riferimento alle domande risarcitorie, dal momento che l'art. 589 c.p., nella formulazione vigente al 22.09.2010 (data di verificazione del sinistro), prevedeva per l'omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale una pena massima di anni sette, soggetta a raddoppio ex art. 157 c. 6 c.p. (nella sua formulazione vigente ratione temporis), con conseguente termine di prescrizione ex art. 2947 c. 3 c.p.c. di quattordici anni – che non risultano decorsi né al momento del deposito dell'atto di citazione (in data 10.10.2023), né tantomeno al momento del compimento da parte degli attori dei primi atti idonei a interrompere la prescrizione, collocati temporalmente dalla stessa convenuta
[...] el 2022. Controparte_1
10. Orbene, nel caso di specie, tenendo conto delle prove raccolte nel presente giudizio e dei criteri di giudizio vigenti nel processo civile, in cui vale la regola probatoria del “più probabile che non”, diversi da quelli che regolano il giudizio penale, in cui vale la regola probatoria dell'”oltre ogni ragionevole dubbio”, ben può dirsi che la condotta ascritta al conducente del veicolo di proprietà di coinvolto nel sinistro, presenti gli CP_2 elementi oggettivi e soggettivi del reato di omicidio stradale, trattandosi di condotta illecita, in quanto posta in essere in violazione delle norme del Codice della Strada, colposa e causalmente efficiente al verificarsi dell'evento, quantomeno in concorso con la condotta della vittima, secondo quanto si dirà nel prosieguo.
11. Conseguenza di ciò, è l'applicabilità del termine di prescrizione di quattordici anni, calcolato come illustrato, ai sensi dell'artt. 2947 c. 3 c.p.c., sicché l'eccezione di prescrizione non può dirsi fondata e va rigettata.
12. Sulla responsabilità concorrente dei conducenti dei veicoli coinvolti nella causazione del sinistro
13. Superata la preliminare eccezione di prescrizione e venendo all'accertamento delle responsabilità rispettivamente ascrivibili alle parti, il Tribunale osserva come nel sistema civile viga un sistema di presunzione di eguale responsabilità dei conducenti coinvolti in un sinistro stradale, a norma dell'art. 2054 c.c.
La citata norma, infatti, prevede che: “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
pagina 5 di 21 La norma vale dunque come criterio di distribuzione della responsabilità in caso di impossibilità di accertare la dinamica del sinistro e di individuare le rispettive responsabilità e l'incidenza della condotta colposa di ciascuno dei conducenti nella causazione del sinistro.
In merito, è stato precisato dalla Suprema Corte che “in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, il giudice che abbia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054 c.c., comma 2, ma è tenuto ad accertare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile” (cfr. Cass. n. 7479 /2020, Cass. n. 23431/14, Cass. n. 12444/08 e Cass. n. 5671/00) e ancora che “la presunzione di colpa prevista in egual misura a carico dei conducenti dall'art. 2054, comma 2, c.c., ha funzione meramente sussidiaria, operando solo quando è impossibile determinare la concreta misura delle rispettive responsabilità, giacché opera solo ove non sia possibile
l'accertamento in concreto della misura delle rispettive responsabilità, con la conseguenza che, nel caso in cui risulti che l'incidente si è verificato per esclusiva colpa di uno di essi e che, per converso, nessuna colpa è ravvisabile nel comportamento dell'altro, quest'ultimo è esonerato dalla presunzione suddetta e non è, pertanto, tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno” (cfr. Cass. 29883/08 e Cass. n. 18631/15); infine che
“In materia di responsabilità civile da sinistro stradale, l'accertata esistenza di alcuni elementi concreti di colpa a carico di uno o dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro non impedisce il ricorso al criterio sussidiario della responsabilità presunta di pari grado, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., quando l'impossibilità di accertamento delle circostanze di maggior rilievo, influenti sulla dinamica del sinistro, non consente di stabilire la misura della incidenza causale della condotta, pur colposa, di ciascuno dei protagonisti nella determinazione dell'evento.” (cfr. Cass. n. 18479/15).
In forza della presunzione di cui all'art. 2054 c. 2 c.c. e dell'interpretazione fornita dalla giurisprudenza della norma, in breve, l'accertamento della colpa, anche se grave, di uno dei due conducenti non esonera l'altro dall'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, osservando le norme della circolazione stradale e i normali precetti della prudenza, al fine di escludere la configurazione di un concorso di colpa a suo carico.
Infatti, l'accertamento in concreto di una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054 c. 2 c.c. solo quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro, con la conseguenza che non è possibile attribuire l'intera responsabilità a uno solo dei conducenti ove non sia possibile stabilire in concreto se l'altro abbia avuto la possibilità, almeno teorica, di evitare la collisione (Cass. 299927/2024).
14. Ciò posto in linea teorica, venendo al caso di specie, va osservato quanto segue.
pagina 6 di 21 15. Come correttamente già rilevato con la sentenza n. 170/2023 pubblicata il 1.03.2023 dal
Tribunale di Mantova, in procedimento avente ad oggetto il medesimo sinistro di cui è causa, nel quale la domanda risarcitoria fu formulata dalla madre e della sorella di se è vero che con decreto del 18.02.2011, il GIP di Mantova ha accolto Persona_2 la richiesta di archiviazione formulata dal PM, il quale ha ritenuto, sulla base dei rilievi e degli accertamenti di polizia giudiziaria, che la causazione del sinistro fosse da ascrivere alla condotta imprudente del motociclista, che aveva sorpassato pericolosamente una terza autovettura che lo procedeva, poi rientrando nella corsia di guida senza avvedersi dell'immissione del veicolo di proprietà di tamponandolo, sebbene il CP_5 conducente dell'auto avesse effettuato regolare manovra di immissione sulla strada principale, è al contempo corretto svolgere in sede civile un autonomo accertamento della dinamica del sinistro, secondo i principi, già ampiamente esposti, che regolano il processo civile.
16. Orbene, le valutazioni operate dal Tribunale civile nella ricostruzione del sinistro con la predetta sentenza n.170/2023 appaiono del tutto condivisibili e non sono state smentite dall'istruttoria svolta dal presente giudizio.
17. Infatti, in primo luogo, lo stato dei luoghi e la presunta dinamica del sinistro risultano ricostruiti dalle Forze dell'ordine intervenute nell'immediatezza (doc. 2 fascicolo di parte convenuta , le quali, anche alla luce dalle s.i.t. rese Controparte_1 dalle parsone informate sui fatti (cfr. verbali s.i.t. di , Persona_3 [...]
e doc. 2 cit.), hanno ricostruito il sinistro nei seguenti termini: il Persona_4 Persona_5 conducente del motociclo percorreva la S.P. 57 con direzione Curtatone-Mantova e, dopo aver superato la rotatoria di Strada San Silvestro (Curtatone) e la successiva curva verso destra, iniziava il sorpasso del veicolo che lo precedeva, condotto da Nel Persona_4 frattempo, alla sinistra della carreggiata, a circa 200/300 metri di distanza, il conducente della Fiat Palio usciva da passaggio privato al n. 31, per immettersi nel flusso della circolazione. Allora il conducente del motociclo, iniziata la manovra di soprasso a notevole velocità, avvedutosi della vettura che aveva impegnato la carreggiata e che procedeva a bassa velocità in prossimità del margine destro, iniziava a frenare. A quel punto, pur riuscendo a rientrare nella corsia di marcia, il motociclista, a seguito di ulteriore frenata che provocava il blocco della ruota posteriore del mezzo, ne perdeva il controllo e la moto cadeva sul lato sinistro, facendo scivolare il motociclista, che nel frattempo aveva perduto il casco, per circa quindici metri sull'asfalto.
18. Tale dinamica non può ritenersi smentita dalle dichiarazioni rilasciate da Persona_5 trasportata nell'auto di proprietà di al momento del sinistro e moglie del CP_2 conducente, sentita a s.i.t. alle Forze dell'Ordine intervenute Controparte_3 nell'immediatezza e poi ancora sentita quale teste nel presente giudizio.
La teste, infatti, a ben vedere non ha fornito indicazioni specifiche sulla dinamica del sinistro, essendosi limitata a sostenere di non essersi avveduta del sopraggiungere del pagina 7 di 21 motoveicolo al momento dell'immissione nella strada principale, testualmente dichiarando (cfr. verbale udienza del 11.09.2024): “noi viaggiavamo su strada Cinciana verso Mantova, ci stavamo immettendo da casa mia sulla strada principale. C'è il passaggio per tre proprietari e noi siamo uno dei tre, il passaggio si immette direttamente sulla strada principale. Noi ci siamo immessi e mentre già viaggiavamo sulla strada principale, dopo
100-150 mt circa, ho sentito un botto. Immettendoci io ho visto una macchina che veniva da San Silvestro, ma era indietro di 500 o 600 metri forse, non so bene le misure. Non avendo visto nulla avevo pensato che quella macchina avesse colpito noi, ma andava piano
e non mi sembrava avesse la velocità da poterci prendere. Poi sono scesa e ho visto quello che ho visto, il ragazzo a terra sulla strada con la testa sull'asfalto”.
19. Orbene, dai predetti elementi istruttori, può dirsi con un ragionevole margine di certezza che sia il motociclista, sia il conducente della Fiat Palio abbiano posto in essere condotte colpose, in violazione del Codice della Strada, idonee ad avere efficacia causale concorrente nel verificarsi del sinistro.
Come correttamente già accertato nella sentenza n. 170/2023 del Tribunale di Mantova già citata, infatti, da un lato, il conducente del veicolo di proprietà di CP_2 CP_3
ha evidentemente violato l'obbligo di dare la precedenza (art. 145 c. 6 C.D.S.)
[...] all'autovettura che sopraggiungeva a destra e al motociclista che aveva già iniziato la manovra di soprasso, non avvedendosi dello stesso e creando intralcio alla circolazione del conducente del motociclo, che ha intrapreso la manovra di sorpasso quando la corsia di marcia era libera e ha potuto materialmente avvedersi della presenza dell'auto solo rientrando nella propria corsia di marcia, quando era ormai a ridosso del mezzo, senza reali margini di manovra.
Dall'altro, risulta provato che il motociclista viaggiasse a una velocità estremamente elevata e non conforme con lo stato dei luoghi, violando l'art. 142 C.D.S. come riferito dai testi sentiti a s.i.t. (cfr. doc. cit.) e come emerge dal fatto che lo stesso perito di parte attrice ha accertato che, nonostante la lunga e reiterata frenata pacificamente effettuata da
(cfr. doc. cit.), la sua moto urtò contro il veicolo condotto da Controparte_6 CP_3
a una velocità di circa 60 km/h (cfr. pag. 16 doc. 1 fascicolo attoreo), circostanza
[...] che ha indotto lo stesso perito a ritenere che, in fase di sorpasso, il motociclo procedesse a circa 124 km/h (cfr. pag.16 doc. cit), superiore di ben 35 km/h al limite consentito nel tratto di strada di cui è causa, di 90 km/h secondo quanto emerge dagli atti.
20. A fronte di ciò, al di là del fatto, contestato, che il motociclista indossasse o meno correttamente il casco, non è dunque possibile, stante l'accertata violazione delle regole del
Codice della Strada da parte di entrambi i conducenti coinvolti, accertare una esclusiva o prevalente responsabilità nella causazione del danno né a carico del conducente dell'autoveicolo, né a carico del conducente del motociclo, quantomeno sulla base degli elementi disponibili, non essendo emersi elementi utili a superare, in un senso o nell'altro, la presunzione di eguale responsabilità di cui all'art. 2054 c. 2 c.c.
pagina 8 di 21 21. A tal proposito, occorre infine osservare come utili elementi neppure si sarebbero potuti sperabilmente ottenere dall'ulteriore CTU cinematica, pure sollecitata da parte attrice.
Stante il tempo decorso dalla verificazione del sinistro e la modifica dello stato dei luoghi e dei veicoli coinvolti, infatti, non si ritiene che tale indagine possa fornire ulteriori elementi attendibili al fine di ricostruire la dinamica dei fatti o individuare le rispettive responsabilità.
22. Sulla domanda di risarcimento dei danni formulata dall'attore Pt_1
[...]
23. Accerta la responsabilità, quantomeno concorrente al 50%, del conducente dell'auto di proprietà di e assicurata da CP_2 Controparte_1 deve passarsi all'esame delle domande di risarcimento del danno formulate dalle parti attrici, dovendosi procedere all'esame separato delle rispettive posizioni.
24. Prendendo le mosse dalle domande svolte dall'attore , si Parte_1 osserva quanto segue.
25. Preliminarmente, appare infondata l'eccezione formulata da parte convenuta di nullità dell'atto di citazione per Controparte_1
l'indeterminatezza della domanda.
Parte attrice ha infatti provveduto a indicare analiticamente e rigorosamente i fatti materiali che assume essere stati fonte di danno, specificando in cosa è consistito il pregiudizio non patrimoniale e con quali criteri di calcolo dovrà essere liquidato il danno, pur senza operare materialmente il calcolo del danno non patrimoniale, operazione rimessa al Tribunale e che a esso, in ogni caso, spetta in ultima analisi.
26. Ciò posto, è circostanza pacifica e non contestata che l'attore fosse il padre di Per_2
deceduto a seguito delle ferite riportate nel sinistro di cui è causa.
[...]
27. Orbene, è costante e condivisibile la giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. n.
3767/2018; Cass. n. 22397/2022; v. anche Cass. n.25541/2022 e, già, Cass. n.4253/2012) che ribadisce, in tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, il principio secondo il quale la morte di una persona causata da un illecito fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai prossimi congiunti.
Si ritiene, in particolare, che sussista una presunzione iuris tantum di esistenza di pregiudizio per i membri della famiglia nucleare "successiva", dunque coniuge e figli, che si estende ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima e il superstite non convivessero o che fossero distanti.
Avuto riguardo ai due distinti profili delle possibili conseguenze non patrimoniali risarcibili pagina 9 di 21 della lesione di interessi costituzionalmente protetti (Cass. n. 901/2018), secondo condivisibile giurisprudenza, tale presunzione impone al terzo danneggiante o civilmente responsabile l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita.
D'altro canto, la presunzione non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico- relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva, che può essere desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova (Cfr. ex multis Cass. 5769/2024), delle quali il giudice del merito deve tenere conto, ai fini della quantificazione complessiva del danno.
28. Nel caso di specie, non solo, in assenza di prova contraria, può ritenersi presuntivamente provata la sussistenza di una profonda sofferenza interiore dell'attore
, facente parte della famiglia c.d. “originaria” della vittima, ma Parte_1 sono state allegate e provate circostanze utili a ritenere sussistente una effettiva, consistente e intensa relazione affettiva tra la vittima stessa e il padre, che inducono a ritenere esistente anche un danno dinamico-relazionale dallo stesso subito a causa della morte del figlio.
29. La teste , moglie dell'attore , il quale ebbe il Testimone_1 Parte_1 figlio da precedente relazione, ha infatti riferito dello stretto legame affettivo tra Per_2 padre e figlio anche dopo la separazione tra l'attore e la madre di , e della loro Per_2 assidua frequentazione, tanto che , anche insieme alla compagna Per_2 Pt_2
trascorse presso il padre le settimane a ridosso della nascita della IG
[...] [...]
, e in ogni caso si recavano spesso in visita al padre, anche dopo il suo Per_1 trasferimento a Milano, continuando a condividere col padre molteplici passioni, come la pittura, la scultura del legno e l'arte in generale (cfr. verbale udienza 11.09.2024).
Premesso che le dichiarazioni della teste appaiono coerenti intrinsecamente e estrinsecamente e che parte convenuta non ha fornito alcuna prova contraria in merito alle allegazioni e alle prove attoree circa lo stretto legame affettivo tra padre e figlio, può dunque ritenersi per presunzioni e sulla base dell'id quod prelumque accidit, come il padre non solo abbia subito una intensa sofferenza morale dalla morte del figlio, ma anche un profondo sconvolgimento delle proprie abitudini di vita quotidiane, che prevedevano, prima del decesso, una frequentazione regolare e assidua e la presenza del figlio quale punto di riferimento affettivo costante nella propria vita.
30. Accertato dunque il diritto dell'attore ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale subito – sia nella sua componente di danno da sofferenza soggettiva, sia nella sua componente di danno dinamico-relazionale - va osservato che il danno da perdita del rapporto parentale, così come altre ipotesi di danno non patrimoniale, sia liquidabile esclusivamente mediante il ricorso a criteri equitativi a norma del combinato disposto degli pagina 10 di 21 artt. 1226 e 2056 c.c.
Ciò non toglie che nel quantificare il danno non patrimoniale e dunque dare concretezza alla clausola generale dell'equità, il giudice di merito debba perseguire il massimo livello di certezza, uniformità e prevedibilità del diritto, così da assicurare la parità di trattamento di cui l'equità integrativa è espressione.
Invero, come precisato in giurisprudenza “l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile
e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari” (cfr. Cass n. 10579/2021; Cass. n. 12408/2007).
Proprio per assicurare l'esigenza di uniformità e di certezza del diritto, sono state predisposte dalla giurisprudenza delle tabelle che individuano parametri uniformi per la liquidazione del danno non patrimoniale, anche in ossequio al principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.
31. Ciò premesso, la scrivente ritiene opportuno aderire alle indicazioni fornite dalle
Tabelle elaborate, proprio in tema di quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale, dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, nell'edizione 2024, tenuto conto che le c.d. “tabelle milanesi” vedono ampia diffusione sul territorio nazionale.
Infatti, superata la tecnica di quantificazione del danno basata su una forbice risarcitoria - che consentiva di tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto tipizzabili in ragione della quale erano individuati un parametro minimo e un parametro massimo e che fu criticata da ampia parte della giurisprudenza, in quanto ritenuta inadeguata a perseguire le esigenze di uniformità sottese ad ogni valutazione equitativa (in tal senso, vedasi Cass. n. 10579/2021) – le nuove Tabelle integrate appaiono utili a fornire un criterio giurisprudenziale idoneo a fungere da base di una valutazione equitativa, al quale la scrivente intende uniformarsi, ritenendolo condivisibile e appropriato.
Le nuove tabelle integrate a punti prevedono, in particolare, punteggi differenziati - in base alla circostanza che la perdita abbia riguardato genitori, figli, coniuge ovvero fratelli e nipoti - per ognuno dei parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e della vittima secondaria, alla convivenza tra le due, alla sopravvivenza di altri congiunti, alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, tutti i valori che, a eccezione dell'ultimo, risultano di carattere oggettivo.
A fronte di tale calcolo, si determina così il totale dei punti secondo le circostanze presenti nella fattispecie concreta e quindi si moltiplica il totale dei punti per il “valore punto”, pervenendo così all'importo monetario liquidabile.
pagina 11 di 21 32. Sulla base di detti criteri, considerato l'attore era genitore non Parte_1 convivente della vittima;
che lo stessa aveva 64 anni all'epoca del decesso del figlio, a sua volta di anni 28 al momento del decesso;
considerata altresì la presenza di almeno altri tre familiari in vita e tenuto conto dell'intensità della relazione, per le ragioni tutte già esposte, il danno liquidabile deve quantificarsi in Euro 215.105,00.
33. Tenendo conto dell'accertato concorso di colpa al 50% dei conducenti dei veicoli coinvolti, il danno in concreto liquidabile deve dunque essere dimezzato, calcolarsi in Euro
107.552,50 (pari ad Euro 215.105,00 : 2).
34. Poiché le suddette somme, liquidate a titolo di danno non patrimoniale costituiscono l'equivalente monetario attuale di danni originati da fatto illecito risalente negli anni, le stesse devono essere devalutate alla data dell'evento (11.09.2010) e successivamente rivalutate annualmente applicando gli interessi al tasso di legge, sulla somma annualmente rivalutata, fino all'effettivo soddisfo, al fine di compensare il danneggiato anche del danno da ritardo, vista la mora ex re sui debiti di valore.
35. Dal momento della liquidazione del danno risarcibile con la presente sentenza, poi, il debito di valore si converte di debito di valuta, maturando dunque su di esso gli interessi moratori come per legge, fino all'effettivo saldo.
36. Sulla domanda risarcitoria formulata dall'attrice Parte_2 personalmente e quale esercente la responsabilità genitoriale nei confronti della IG MI Persona_1
37. Venendo alla posizione dell'ulteriore attrice , si osserva come la Parte_2 stessa abbia chiesto, sia in proprio che come esercente la responsabilità genitoriale sulla IG MI , il risarcimento dei danni, non patrimoniali e Persona_1 patrimoniali, subiti iure proprio dalla morte di Persona_2
38. Anche con riferimento alle domande risarcitorie formulate dall'attrice, appare infondata l'eccezione di nullità della domanda formulata dalla convenuta
[...] per tutte le ragioni già esposte nei precedenti capi (par. 25), qui Controparte_1 da intendersi richiamati.
39. Esaminando separatamente le voci di danno richieste dall'attrice, muovendo dalla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, può dirsi ampiamente provato come l'attrice intrattenesse con la vittima del sinistro una relazione more Parte_2 uxorio dalla quale, solo due mesi prima del decesso, nacque la IG . Persona_1
E' stato prodotto, infatti, in atti certificato storico di famiglia alla data del 21.09.2010 (doc.
4 fascicolo attoreo) da cui emerge come l'attrice, la MI e la vittima, Persona_2 facessero parte del medesimo nucleo familiare, essendo tutti residenti, in Mantova, via Revere n. 11.
pagina 12 di 21 40. E' emerso peraltro che l'attrice e avessero già instaurato una Persona_2 relazione affettiva e avessero convissuto, fin da 2009, a Milano, prima del trasferimento a
Mantova in vista della nascita della IG.
41. Tutte le predette circostanze sono state confermate dai testi escussi.
42. In particolare, la già citata teste ha testualmente dichiarato che: Testimone_1
“allora (nel maggio 2010, come indicato nel relativo capitolo di prova, n.d.r.) e Per_2
vivevano già insieme, si sono conosciuti a Milano tra il 2007 e il 2010 ma non Pt_2 saprei dire le date con esattezza. A un certo punto ci ha detto che aveva questa ragazza, poi hanno convissuto e poi ci ha detto che aspettavano un bambino.”, aggiungendo che a ridosso della nascita della IG la coppia si era trasferita, da Milano, prima per qualche settimana proprio in casa dell'odierno attore, , poi in una nuova Parte_1 abitazione a Mantova, in via Revere n. 11 (cfr. verbale udienza 11.09.2024).
Anche la teste che ha dichiarato di essere amica dell'attrice Tes_2 Pt_2 fin dai tempi del liceo, ha confermato che i due si conobbero nel 2008 a Milano,
[...] frequentando la facoltà di mediazione linguistica, e che l'attrice si trasferì a Milano, da
Treviglio dove viveva con i genitori, nel 2009 proprio per iniziare una convivenza con lavorando come cameriera. Persona_2
La teste ha inoltre riferito che la coppia, nel corso della gravidanza dell'odierna attrice, si era trasferita a Castel D'Ario, a casa dell'odierno attore nel giugno 2010, Parte_1 per poi stabilirsi, dopo la nascita della IG, in una casa di Mantova, in via Revere n. 11
(cfr. verbale udienza cit. 11.09.2024).
Non v'è ragione alcuna per dubitare dell'accuratezza e dell'affidabilità delle dichiarazioni delle due testi, che appaiono coerenti e logiche intrinsecamente ed estrinsecamente, tenuto conto degli ulteriori elementi istruttori raccolti e indicati.
43. Appare dunque ampiamente provato che, pur non avendo contratto matrimonio, l'attrice e convivessero già da tempo dal momento al Parte_2 Persona_2 momento del decesso di quest'ultimo e intrattenessero una relazione more uxorio che si protraeva ormai da anni, coltivando un progetto di vita stabile e duraturo, tanto che dalla relazione nacque la IG , il 20.07.2020. Persona_1
44. Richiamando dunque la già citata la giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. n.
3767/2018; Cass. n. 22397/2022; v. anche Cass. n.25541/2022 e, già, Cass. n.4253/2012), va nuovamente affermato il principio secondo il quale la morte di una persona causata da un illecito fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai prossimi congiunti, membri della famiglia nucleare "successiva", dunque il coniuge,
a cui deve essere senza timore di smentita equiparato il convivente more uxorio, e i figli.
Peraltro, in assenza di prova contraria, ben può ritenersi come la morte del congiunto abbia pagina 13 di 21 avuto, sulla convivente more uxorio e sulla IG conseguenze sussistenti non solo con riferimento all'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma anche con riferimento all'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico- relazionale), secondo l'id quod plerumque accidid, considerato che è stata ampiamente provata l'effettività, la consistenza e l'intensità della relazione affettiva con la partner e deve ritenersi senza dubbio provata per presunzioni la sofferenza, anche in termini di stravolgimento delle abitudini e prospettive di vita, della stessa, trovatasi a crescere da sola una IG di appena due mesi, e della MI la quale ha perduto il padre, di fatto, Per_1 senza neppure avere avuto la possibilità di conoscerlo.
45. Ciò posto in merito all'an, in merito al quantum devono applicarsi, per la concreta liquidazione del danno non patrimoniale subito dall'attrice e dalla IG MI, i medesimi criteri di liquidazione del danno già utilizzati in relazione alle pretese risarcitorie vantate dall'attore , già ampiamente esposti e qui da intendersi Parte_1 integralmente richiamati.
46. In particolare, con riferimento alla posizione dell'attrice , Parte_2 considerato la stessa era convivente more uxorio della vittima;
che aveva 22 anni all'epoca del decesso del compagno, a sua volta di anni 28 al momento del decesso;
considerata altresì la presenza di altri familiari in vita e tenuto conto dell'intensità della relazione, per le ragioni tutte già esposte, il danno liquidabile deve quantificarsi in Euro 355.901,00.
47. Tenendo conto dell'accertato concorso di colpa al 50% dei conducenti dei veicoli coinvolti, il danno in concreto liquidabile deve dunque essere dimezzato e calcolarsi in
Euro 177.950,50 (pari ad Euro 335.901,00 : 2).
48. Con riferimento invece alla IG considerato la stessa era IG Persona_1 della vittima;
che aveva solo due mesi all'epoca del decesso del padre, a sua volta di anni 28 al momento del decesso;
considerata altresì la presenza di altri familiari in vita e tenuto conto dell'intensità della relazione, per le ragioni tutte già esposte, il danno liquidabile deve quantificarsi in Euro 371.545,00.
49. Tenendo conto, anche in questo caso, dell'accertato concorso di colpa al 50% dei conducenti dei veicoli coinvolti, il danno in concreto liquidabile deve dunque essere dimezzato, calcolandosi in Euro 185.772,50 (pari ad Euro 371.545,00: 2).
50. Poiché tutte le suddette somme liquidate a titolo di danno non patrimoniale all'attrice
, anche quale esercente la responsabilità genitoriale sulla IG MI Parte_2
, costituiscono l'equivalente monetario attuale di danni originati da fatto Persona_1 illecito risalente negli anni, le stesse deve essere devalutate alla data dell'evento
(11.09.2010) e successivamente rivalutate annualmente applicando gli interessi al tasso di legge, sulla somma annualmente rivalutata, fino all'effettivo soddisfo, al fine di compensare le danneggiate anche del danno da ritardo, vista la mora ex re sui debiti di valore.
pagina 14 di 21 Dal momento della liquidazione del danno risarcibile con la presente sentenza, il debito di valore si converte di debito di valuta, maturando dunque su di esso gli interessi moratori come per legge, fino all'effettivo saldo.
51. Venendo infine alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale formulata dall'attrice , in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale Parte_2 sulla IG MI , si osserva come la stessa sia fondata, nella tesi Persona_1 attorea, sulla perdita del contributo economico apportato, in vita, dalla vittima a favore della convivente more uxorio e alla IG.
52. Orbene, è stato provato nel corso del giudizio che la vittima lavorava, al tempo del decesso, come dipendente per LA CORDATA società Cooperativa, avendo percepito l'anno prima del sinistro redditi lordi per circa 10.270,49 (cfr. CUD 2010, relativo ai redditi percepiti nell'anno d'imposta 2009, doc. 13 fascicolo attoreo), pari a un reddito netto annuo di Euro 9.499,00 circa.
Parimenti, è provato che benché l'attrice avesse lavorato, anche Parte_2 durante il periodo di convivenza col compagno a Milano, come cameriera, la stessa avesse lasciato il lavoro nel corso della gravidanza, essendo il compagno a provvedere al suo mantenimento (cfr. dichiarazioni teste a verbale dell'udienza del 11.09.2024). Tes_2
53. Dunque, sulla scorta del peculiare ruolo svolto dalla vittima nell'ambito del nucleo familiare, deve ritenersi provata, quantomeno per presunzioni, la circostanza che Per_2 contribuisse con elargizioni stabili e continuative al mantenimento della
[...] compagna, convivente more uxorio, e che abbia provveduto, successivamente alla nascita della MI, anche al mantenimento della stessa, al quale peraltro sarebbe stato tenuto per legge ai sensi dell'art. 316 bis c.c., in proporzione alle proprie sostanze.
Fermo, da un lato, l'obbligo previsto dalla legge del padre di contribuire al mantenimento della IG MI neonata, d'altro lato, quanto alla contribuzione della vittima al mantenimento della compagna, va osservato come, pur non applicandosi al caso di specie, in assenza di matrimonio, i precetti normativi che pongono in capo al coniuge l'obbligo giuridico di provvedere mantenimento dell'altro coniuge (artt. 143 ss c.c.), il fatto che il convivente sia chiamato a contribuire al mantenimento della convivente, specie – come nel caso de quo - ove priva di redditi autonomi, risponde a una pratica di vita improntata a regole etico-sociali di solidarietà e di costume.
La circostanza che, in adesione a tale pratica, la vittima contribuisse nel caso di specie al mantenimento della compagna, può d'altronde dirsi provata, oltre che in forza delle dichiarazioni dei testi (cfr. verbale udienza cit., con particolare riferimento alle dichiarazioni della teste , sulla base di elementi presuntivi, avendo l'attrice Tes_2 dimostrato la configurabilità di una relazione caratterizzata da tendenziale stabilità e da mutua assistenza materiale e ben potendo così ritenersi fornita la prova di uno stabile pagina 15 di 21 contributo economico apportato dal defunto all'attrice, sebbene non coniugata (in termini
Cass. n. 8801/2023), sulla base di elementi di fatto (come la comune residenza dei coniugi e la decisione dell'attrice di lasciare Milano per trasferirsi a Mantova col compagno;
la circostanza che, in attesa della comune IG, l'attrice non esercitasse attività lavorativa e fu ospitata, unitamente al compagno, presso l'abitazione del padre di questi, etc.) che se valutati unitariamente, sono dotati di univocità e gravità tale da permettere di dedurne la già formatasi esistenza di una comunanza di vita tra il defunto e l'attrice, talmente forte e stabilizzata da giustificare il prevedibile apporto stabile economico del primo a vantaggio della seconda, non solo per la stretta durata della convivenza, ma verosimilmente per tutta la vita, considerato che il progetto familiare della coppia si era già estrinsecato nella nascita di una IG.
54. Deve dunque presumersi, alla luce di tutto quanto osservato, con un largo margine di certezza, che il defunto avrebbe presumibilmente apportato il proprio contributo al mantenimento della compagna, oltre che della IG MI, fino alla sua autosufficienza economica, la cui perdita determina senza dubbio l'insorgere in capo ad entrambe di un danno qualificabile in termini di danno emergente, con riguardo al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella della liquidazione giudiziale, e di un lucro cessante, con riguardo al periodo successivo alla liquidazione medesima (in termini Cass. 10321/2018)
55. Ciò posto, è evidente come il risarcimento del danno patrimoniale subito dalle attrici non possa che basarsi su sistema necessariamente presuntivo, che presenta molteplici incognite, costituite dal futuro rapporto economico tra le parti e dal reddito presumibile del defunto, nonché dalla parte di esso che sarebbe stata destinata alla compagna e alla IG, alla stregua di una valutazione compiuta sulla scorta dei dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza, messi in relazione alle circostanze del caso concreto (arg. da Cass. n. 31549/2018).
56. Orbene, quanto al danno emergente, ossia alla perdita economica con riguardo al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella della liquidazione giudiziale, il danno patrimoniale subito dall'attrice e dalla IG può essere liquidato come segue.
57. Il reddito annuale netto della vittima, parametrato a quello percepito nell'anno antecedente a quello della morte, deve ritenersi quantificabile in Euro 9.499,00 – secondo quanto già precedentemente illustrato sulla base della documentazione in atti - dei quali è verosimile presumere che 1/3 fossero destinati al mantenimento personale proprio (Euro
3.166,00) e i restanti 2/3 (Euro 6.333,00) fossero destinati al mantenimento della compagna e della IG MI.
Dell'importo destinato al mantenimento delle altre componenti del nucleo, può presumersi ragionevolmente che, anche considerata la giovane età dell'attrice e Parte_2 della sua presumibile piena capacità economica, solo 1/3 fosse in concreto destinato al mantenimento della stessa (dunque la somma annua di Euro 2.111,00), mentre i restanti 2/3
pagina 16 di 21 fossero stati destinati al mantenimento della IG (dunque la somma annua di Euro
4.222,00).
58. Ciò posto e considerato che sono trascorsi poco meno di quindici anni dalla data del decesso all'odierna data di liquidazione, il danno emergente deve dunque quantificarsi, equitativamente e presuntivamente, in Euro 31.665,00 per la compagna Parte_2
(2.111,00 Euro x 15 anni) e in Euro 63.330,00 per la IG MI Persona_1
(4.222,00 Euro x 15 anni).
59. Considerato l'accertato concorso di colpa paritetico del danneggiato, il danno emergente concretamente liquidabile deve dunque essere proporzionalmente ridotto, potendo liquidarsi così in Euro 15.832,50 a favore dell'attrice e in Euro Parte_3
31.665,00 per la IG . Persona_1
60. Poiché tutte le suddette somme liquidate a titolo di danno patrimoniale emergente costituiscono l'equivalente monetario attuale di danni originati da fatto illecito risalente negli anni, le stesse deve essere devalutate alla data dell'evento (11.09.2010) e successivamente rivalutate annualmente applicando gli interessi al tasso di legge, sulla somma annualmente rivalutata, fino all'effettivo soddisfo, al fine di compensare le danneggiate anche del danno da ritardo, vista la mora ex re sui debiti di valore.
Dal momento della liquidazione del danno risarcibile con la presente sentenza, il debito di valore si converte di debito di valuta, maturando dunque su di esso gli interessi moratori come per legge, fino all'effettivo saldo.
61. Venendo infine al risarcimento del danno da lucro cessante, inteso come danno futuro, ritiene il Collegio di aderire all'orientamento per cui “La liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante, patito dalla moglie e dal figlio di persona deceduta per colpa altrui, e consistente nella perdita delle elargizioni erogate loro dal defunto, se avviene in forma di capitale e non di rendita, va compiuta per la moglie moltiplicando il reddito perduto dalla vittima per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie corrispondente all'età del più giovane tra i due;
per il figlio in base a un coefficiente di capitalizzazione di una rendita temporanea corrispondente al numero presumibile di anni per i quali si sarebbe protratto il sussidio paterno;
nell'uno e nell'altro caso il reddito da porre a base del calcolo deve comunque essere equitativamente aumentato per tenere conto dei presumibili incrementi reddituali che il lavoratore avrebbe ottenuto se fosse rimasto in vita e contemporaneamente ridotto dell'importo pari alla quota di reddito che la vittima avrebbe presumibilmente destinato a sé, al carico fiscale e alle spese per la produzione del reddito.” (Cass. 6619/2018).
62. Nel caso di specie, non è stato specificamente allegato da parte attrice che lavoro svolgesse in vita il defunto, di quale titolo di studio fosse in possesso e quali fossero le sue concrete aspettative di evoluzione lavorativa e reddituale, dunque il Tribunale ritiene di non pagina 17 di 21 disporre di elementi utili a valutare eventuali presumibili incrementi reddituali che il lavoratore avrebbe ottenuto se fosse rimasto in vita, il cui onere probatorio sarebbe gravato sulla parte attrice.
63. Ciò posto, il calcolo, necessariamente equitativo, del lucro cessante non può dunque che basarsi sul dato fornito dall'ultima dichiarazione reddituale utile relativa a Per_2
(ossia il CUD 2010, relativo ai redditi 2009), che, come evidenziato, indicava un
[...] reddito annuo quantificabile in Euro 9.499,00, dei quali si è detto come, verosimilmente,
1/3 fosse destinato al mantenimento personale del lavoratore (Euro 3.166,00) e i restanti 2/3
(Euro 6.333,00) fossero destinati al mantenimento della compagna (verosimilmente per un terzo del totale, Euro 2.111,00) e della IG (verosimilmente per 2/3 del totale, per Euro
4.222,00) e in concreto effettuarsi ricorrendo ai coefficienti forniti dai “Nuovi criteri per la capitalizzazione anticipata di una rendita – Milano 2023”, elaborati dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano.
64. Orbene, considerata, quanto all'attrice , una perdita patrimoniale Parte_2 annua futura di 2.111,00 Euro;
considerato che
la stessa, di genere femminile, ha attualmente 37 anni e considerato che essa avrebbe potuto aspirare ad un sostegno economico del compagno per circa 36 anni a decorrere dal 2025 (calcolati sulla base del fatto che il defunto avrebbe avuto oggi 43 anni e tenuto conto dell'aspettativa di vita media indicata dall'ISTAT per gli uomini di circa 79 anni), la somma liquidabile a titolo di lucro cessante attualizzata secondo i coefficienti indicati, deve ritenersi pari ad Euro 90.730,78
(pari alla perdita patrimoniale annua futura di Euro 2.111,00 x 42,98, coefficiente indicato dalle tabelle avuto riguardo all'età della danneggiata e al numero di anni per cui avrebbe presumibilmente percepito il reddito perduto).
65. Tale importo, considerata l'accertata responsabilità al 50% della vittima nella causazione del sinistro, deve essere ulteriormente dimezzato, potendosi dunque liquidare a titolo di lucro cessante a favore dell'attrice la somma di Euro 45.365,39, oltre interessi dalla presente liquidazione al saldo.
66. Venendo alla IG MI , considerata una perdita patrimoniale Persona_1 annua futura di 4.222,00 Euro;
considerato che
la stessa, di genere femminile, ha attualmente 15 anni e considerato che essa avrebbe potuto aspirare a un sostegno economico del padre per almeno ulteriori 10 anni (calcolati sulla base del fatto che è presumibile che la MI, raggiunta l'età di 25 anni, conclusi gli eventuali studi, possa rendersi economicamente autosufficiente), la somma liquidabile a titolo di lucro cessante attualizzato deve ritenersi pari ad Euro 44.246,56 (perdita patrimoniale annua futura di
Euro 4.222,00 x 10.48, coefficiente indicato dalle tabelle avuto riguardo all'età della danneggiata e al numero di anni per cui avrebbe presumibilmente percepito il reddito perduto).
67. Anche tale importo, considerata l'accertata responsabilità al 50% della vittima nella pagina 18 di 21 causazione del sinistro, deve essere ulteriormente dimezzato, potendosi dunque liquidare a titolo di lucro cessante a favore dell'attrice la somma di Euro 22.123,28, oltre interessi dalla presente liquidazione al saldo.
68. Sul diritto alla manleva da parte di a Controparte_1 favore del convenuto CP_2
69. Considerato che nulla ha eccepito in merito Controparte_1 all'operatività della polizza r.c.a. stipulata dal convenuto la stessa CP_2 compagnia assicuratrice deve infine dirsi tenuta a manlevare il convenuto, tenendolo indenne con riferimento a tutte le somme dovute agli attori.
70. Sulle spese di lite
71. Le spese seguono la soccombenza.
72. Dunque, stante l'accoglimento della domanda attorea, sebbene in misura MI a quella richiesta, i convenuti devono essere condannati, in solido, alla rifusione delle spese di lite sostenute dagli attori.
73. Le spese sono dunque liquidate come in dispositivo in applicazione dei valori previsti dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, tenuto conto del valore della controversia (in relazione alla misura in cui la domanda attorea è stata accolta) e della scarsa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, applicandosi dunque i valori medi previsti dal citato DM 147/2022 per tutte le fasi di cui il procedimento si compone.
Non si ritiene applicabile, con riferimento alle spese sostenute da parte attrice, l'aumento dei compensi ex art. 4 c. 2 D.M. 5/2014, richiesto nella nota spese depositata dal difensore di parte attrice, posto che la difesa, da parte del procuratore degli attori, di più assistiti non ha comportato alcuna attività ulteriore o differenziata in concreto.
74. Al contempo, stante la condanna della convenuta Controparte_1
a manlevare il convenuto la Compagnia Assicuratrice deve dirsi
[...] CP_2 tenuta a rifondere all'assicurato, litisconsorte necessario, le spese di lite sostenute nel presente giudizio.
75. Esse, sempre tenuto conto del valore della controversia (in relazione alla misura in cui la domanda attorea è stata accolta) e della scarsa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, devono liquidarsi in relazione ai valori medi previsti dal citato DM 147/2022 per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale e ai valori minimi con riferimento alla fase di trattazione e istruttoria, posto che il convenuto si è costituito tardivamente oltre i termini per il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., non provvedendo dunque al relativo deposito.
pagina 19 di 21
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita e disattesa, così giudica:
1) accertata la responsabilità concorrente e paritetica di e Controparte_3 Per_2 nella causazione del sinistro di cui è causa, condanna e la
[...] CP_2
Compagnia in solido, al risarcimento: Controparte_1
a. in favore dell'attore , a titolo di danno non patrimoniale iure Parte_1 proprio, della somma di Euro 107.552,50, oltre rivalutazione e interessi come indicato in parte motiva;
b. in favore dell'attrice personalmente, a titolo di danno non Parte_2 patrimoniale iure proprio, della somma di Euro 177.950,50, oltre rivalutazione e interessi come indicato in parte motiva;
a titolo di danno patrimoniale (c.d. danno emergente), la somma di Euro 15.832,50, oltre rivalutazione e interessi come indicato in parte motiva;
a titolo di danno patrimoniale (c.d. lucro cessante), la somma di Euro 45.365,39, oltre interessi come in parte motiva;
c. in favore dell'attrice , quale esercente la responsabilità genitoriale Parte_2 sulla IG MI , a titolo di danno non patrimoniale iure proprio, Persona_1 della somma di Euro 185.772,50, oltre rivalutazione e interessi come indicato in parte motiva;
a titolo di danno patrimoniale (c.d. danno emergente) la somma di Euro 31.665,00, oltre rivalutazione e interessi come indicato in parte motiva;
a titolo di danno patrimoniale
(c.d. lucro cessante), la somma di Euro 22.123,28, oltre interessi come in parte motiva;
2) condanna a tenere indenne e manlevato il Controparte_1 convenuto per il pagamento di tutte le somme, anche per spese di CP_2 giudizio, che questi sia condannato a pagare alle parti attrici;
3) dichiara tenuti e condanna i convenuti e CP_2 [...]
n solido a rimborsare agli attori le spese di lite, che si liquidano Controparte_1 in Euro 605,70 per spese ed Euro 29.193,00 per compenso professionale, oltre a rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4) dichiara tenuta e condanna a rimborsare al Controparte_1 convenuto le spese di lite, che si liquidano in € 22.426,00 per CP_2 compenso professionale, oltre a rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
pagina 20 di 21 Mantova, 30/04/2025
La Giudice
Elisabetta Pagliarini
pagina 21 di 21