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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 05/06/2025, n. 812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 812 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
GIANMICHELE MARCELLI Presidente
PIERGIORGIO PALESTINI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 90/2022 RGC promossa
DA
- soc. in persona del legale rapp.te p.t., con sede Parte_1
in Albania;
CF: ; C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Grisolia del Foro di Macerata e dall'avv. Martina Coppari del Foro di Ancona ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Osimo (AN) alla via Volta n. 1;
(appellante) NEI CONFRONTI DI
- , in persona del titolare e legale rapp.te p.t., con sede in Osimo CP_1
(AN);
C.F.: ; P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Cagli del Foro di Ancona ed elettivamente domiciliata alla via Calatafimi n. 1;
(appellata)
AVVERSO la sentenza n. 1675/2021 del Tribunale di Ancona del giorno
21.12.2021, resa in procedimento n. 7376/2018 RGC.
OGGETTO: vendita di beni mobili – opposizione a decreto ingiuntivo.
CAUSA posta in decisione con provvedimento del giorno 13.02.2025.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello dinanzi a questa Corte la Parte_1
ha impugnato la sentenza in epigrafe con la quale era stata rigettata
[...]
l'opposizione a decreto ingiuntivo dalla stessa proposta nei confronti della soc.
. CP_1
pag. 2/8 Si è costituita nel presente giudizio parte appellata per resistere all'appello proposto e chiedere la conferma della decisione gravata.
La causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 20.11.2024.
La impugna la sentenza in epigrafe muovendo alla Parte_1
medesima le censure che come di seguito possono essere brevemente compendiate. Con un'unica diffusa doglianza di merito sostiene l'appellante che avrebbe errato il Tribunale di Ancona nel non considerare che il prezzo del macchinario venduto era stato concordato tra le parti in complessivi €
185.000,00= e non invece in € 250.000,00= come prospettato dalla CP_1
Peraltro il prezzo di tale macchinario, oltretutto cresciuto del tempo (posto che tra l'ordine del 2006 e la consegna del 2009 intercorsero appunto degli anni),
sarebbe inoltre stato pagato in gran parte in contanti. Ciò posto, l'appellante prosegue evidenziando come sarebbe infondata la tesi difensiva della opposta la quale aveva dedotto che in realtà le macchine acquistate dalla CP_1 [...]
arebbero due (di identico modello HR 130), ovvero una nel 2006 Parte_1
e l'altra (quella del cui prezzo si tratta) nel 2009; in realtà, invece, sostiene l'appellante il macchinario comprato nel 2006 sarebbe una perforatrice modello
HR 110, della quale essa aveva prodotto completa Parte_1
documentazione in giudizio (comprensiva del pagamento effettuato), al contrario di quanto fatto dalla che non avrebbe invece provato CP_1
l'avvenuto acquisto di un primo macchinario modello HR 130 nel 2006.
pag. 3/8 Insiste conseguentemente l'appellante per la riforma della sentenza gravata con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Costituendosi in fase di appello, la ha contestato l'avversa CP_1
impugnazione, evidenziando diffusamente le ragioni di conferma della decisione gravata per la quale ha insistito.
L'appello interposto è infondato per le ragioni che seguono. Sin dalla documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, la ha CP_1
prodotto una conferma d'ordine, datata 22.06.2009, sottoscritta dal legale rapp.te della con la quale quest'ultima commissionava Parte_1
alla prima un macchinario “perforatrice idraulica” modello H130, per il prezzo convenuto di € 250.000,00=, da pagarsi in “n. 25 rate mensili” (dunque ratei da €
10.000,00= ciascuno) da pagarsi “dal mese successivo alla consegna”. La
sottoscrizione di tale documento non è stata ritualmente disconosciuta dalla per cui non può mettersi in discussione il fatto che la Parte_1
stessa abbia acquistato il macchinario descritto, al prezzo indicato, nei tempi e modi risultanti dalla commissione. L'operazione commerciale in argomento peraltro – sebbene ciò si deduca per mera completezza di disamina – è
ampiamente confermata dalla ulteriore documentazione depositata agli atti dalla ovvero la relativa fattura n. 252/E del 22.06.2009, il documento di CP_1
esportazione ed il relativo DDT in data 24.06.2009. Che, del resto, la vendita abbia riguardato un macchinario effettivamente prodotto ed esistente, è
pag. 4/8 dimostrato dalla targhetta di matricola dello stesso (prodotta agli atti dalla con il doc. n. 11) dalla quale risulta l'anno di produzione (2009) e il CP_1
numero di matricola (HR1303891129) che è regolarmente riportato in tutti i richiamati documenti di accompagnamento. Se questo è il titolo contrattuale del cui pagamento – richiesto in via monitoria dalla – ci si deve occupare, CP_1
semplicemente irrilevanti ai fini del decidere si manifestano tutti gli altri precedenti rapporti contrattuali, ed i relativi pagamenti, intercorsi tra la
[...]
la e sui quali è pressochè esclusivamente fondato l'atto di Parte_1 CP_1
appello in esame. Ordini, consegne, pagamenti antecedenti alla data del
22.06.2009 non interessano in questa sede perché non possono non avere titolo e giustificazione diversa rispetto al credito azionato in giudizio dalla posto CP_1
tra l'altro che – come è ovvio – eventuali pagamenti in contanti di data precedente a quella della commissione di cui si tratta non possono che evidentemente riferirsi ad altri rapporti intercorsi tra le parti, i quali restano estranei al presente giudizio, in quanto temporalmente precedenti.
Ciò che invece deve verificarsi, posta l'esistenza del titolo contrattuale di cui si tratta, è se la abbia dato o meno prova in giudizio del Parte_1
pagamento del credito, fondato sul richiamato titolo, preteso dalla E la CP_1
risposta sul punto non può che essere negativa. Va innanzitutto escluso che la ricevuta di pagamento di ben € 50.000,00= in contanti datata 22.06.2009 possa riferirsi – nonostante la suggestiva coincidenza della data con quella dell'ordine pag. 5/8 sopra richiamato – al rapporto per cui è causa per il semplice fatto che la ricevuta reca la precisazione “come da contratto”, mentre il contratto di cui qui si tratta contiene la pattuizione per cui il pagamento sarebbe stato solo rateale e successivo all'avvenuta consegna del mezzo. Quanto invece ai successivi pagamenti di cui la offre prova, essi corrispondono Parte_1
esattamente non solo a quanto previsto in contratto, ma anche all'estratto conto prodotto dalla creditrice I bonifici bancari mensili prodotti agli atti dalla CP_1
SOND (a partire dal 30.07.2019, dunque proprio un mese dalla consegna del macchinario come indicato nel contratto del 07.04.2016) sono esattamente quelli di cui la stessa accusa regolare ricevuta nell'estratto conto sulla base del CP_1
quale è stato poi richiesto ed ottenuto in decreto ingiuntivo. Le ulteriori ricevute di pagamenti in denaro contante prodotti agli atti dalla o si riferiscono Pt_1
espressamente ad altri rapporti (cfr. il doc. 5 del fascicolo di parte opponente appellante in primo grado - ricevuta di € 2.550,00= del 21.05.2013 pagati dalla per un altro macchinario, ovvero n. 1 coppia conica per voltatesta), Pt_1
ovvero, se prive di indicazioni di sorta (come alcune delle ricevute prodotte dalla con le proprie memorie istruttorie in primo grado – cfr. doc. 3 Pt_1
allegato a dette memorie), non possono però essere ugualmente riferite al rapporto contrattuale dedotto in giudizio perché la stessa difesa della , Pt_1
nel testo delle memorie istruttorie in questione, ha chiarito che tali produzioni si riferivano ad altri acquisti di altri macchinari e/o pezzi di ricambio, a pag. 6/8 testimonianza del fatto che spesso con la erano in uso pagamenti in CP_1
contanti non documentati contabilmente.
Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, deve senz'altro confermarsi la motivazione con cui il Tribunale di Ancona ha respinto la proposta opposizione, con riferimento al fatto che la non è riuscita a Pt_1
dimostrare di aver estinto (almeno in misura maggiore rispetto a quanto preteso dalla l'obbligazione di pagamento derivante a suo carico dal CP_1
contratto di acquisto del 07.04.2016 che per le ragioni dianzi spiegate, deve ritenersi esistente, valido ed efficace.
Quanto alle spese di lite del presente giudizio di primo e secondo grado, la circostanza – indubbiamente documentata agli atti – per cui la abbia CP_1
accettato svariati pagamenti non documentati contabilmente, i quali (oltre ad essere ovviamente come tali almeno fiscalmente illegittimi) hanno ingenerato incertezza e confusione nei rapporti tra le parti, consente di ritenere che sussistano gravi ed eccezionali ragioni ai sensi dell'art. 92 cpc per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Rigetta l'appello;
pag. 7/8 • Compensa integralmente tra le parti le spese di lite di primo e secondo grado;
• Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, da parte dell'appellante, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del 15.04.2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Rodolfo Giungi GianMichele Marcelli
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
GIANMICHELE MARCELLI Presidente
PIERGIORGIO PALESTINI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 90/2022 RGC promossa
DA
- soc. in persona del legale rapp.te p.t., con sede Parte_1
in Albania;
CF: ; C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Grisolia del Foro di Macerata e dall'avv. Martina Coppari del Foro di Ancona ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Osimo (AN) alla via Volta n. 1;
(appellante) NEI CONFRONTI DI
- , in persona del titolare e legale rapp.te p.t., con sede in Osimo CP_1
(AN);
C.F.: ; P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Cagli del Foro di Ancona ed elettivamente domiciliata alla via Calatafimi n. 1;
(appellata)
AVVERSO la sentenza n. 1675/2021 del Tribunale di Ancona del giorno
21.12.2021, resa in procedimento n. 7376/2018 RGC.
OGGETTO: vendita di beni mobili – opposizione a decreto ingiuntivo.
CAUSA posta in decisione con provvedimento del giorno 13.02.2025.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello dinanzi a questa Corte la Parte_1
ha impugnato la sentenza in epigrafe con la quale era stata rigettata
[...]
l'opposizione a decreto ingiuntivo dalla stessa proposta nei confronti della soc.
. CP_1
pag. 2/8 Si è costituita nel presente giudizio parte appellata per resistere all'appello proposto e chiedere la conferma della decisione gravata.
La causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 20.11.2024.
La impugna la sentenza in epigrafe muovendo alla Parte_1
medesima le censure che come di seguito possono essere brevemente compendiate. Con un'unica diffusa doglianza di merito sostiene l'appellante che avrebbe errato il Tribunale di Ancona nel non considerare che il prezzo del macchinario venduto era stato concordato tra le parti in complessivi €
185.000,00= e non invece in € 250.000,00= come prospettato dalla CP_1
Peraltro il prezzo di tale macchinario, oltretutto cresciuto del tempo (posto che tra l'ordine del 2006 e la consegna del 2009 intercorsero appunto degli anni),
sarebbe inoltre stato pagato in gran parte in contanti. Ciò posto, l'appellante prosegue evidenziando come sarebbe infondata la tesi difensiva della opposta la quale aveva dedotto che in realtà le macchine acquistate dalla CP_1 [...]
arebbero due (di identico modello HR 130), ovvero una nel 2006 Parte_1
e l'altra (quella del cui prezzo si tratta) nel 2009; in realtà, invece, sostiene l'appellante il macchinario comprato nel 2006 sarebbe una perforatrice modello
HR 110, della quale essa aveva prodotto completa Parte_1
documentazione in giudizio (comprensiva del pagamento effettuato), al contrario di quanto fatto dalla che non avrebbe invece provato CP_1
l'avvenuto acquisto di un primo macchinario modello HR 130 nel 2006.
pag. 3/8 Insiste conseguentemente l'appellante per la riforma della sentenza gravata con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Costituendosi in fase di appello, la ha contestato l'avversa CP_1
impugnazione, evidenziando diffusamente le ragioni di conferma della decisione gravata per la quale ha insistito.
L'appello interposto è infondato per le ragioni che seguono. Sin dalla documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, la ha CP_1
prodotto una conferma d'ordine, datata 22.06.2009, sottoscritta dal legale rapp.te della con la quale quest'ultima commissionava Parte_1
alla prima un macchinario “perforatrice idraulica” modello H130, per il prezzo convenuto di € 250.000,00=, da pagarsi in “n. 25 rate mensili” (dunque ratei da €
10.000,00= ciascuno) da pagarsi “dal mese successivo alla consegna”. La
sottoscrizione di tale documento non è stata ritualmente disconosciuta dalla per cui non può mettersi in discussione il fatto che la Parte_1
stessa abbia acquistato il macchinario descritto, al prezzo indicato, nei tempi e modi risultanti dalla commissione. L'operazione commerciale in argomento peraltro – sebbene ciò si deduca per mera completezza di disamina – è
ampiamente confermata dalla ulteriore documentazione depositata agli atti dalla ovvero la relativa fattura n. 252/E del 22.06.2009, il documento di CP_1
esportazione ed il relativo DDT in data 24.06.2009. Che, del resto, la vendita abbia riguardato un macchinario effettivamente prodotto ed esistente, è
pag. 4/8 dimostrato dalla targhetta di matricola dello stesso (prodotta agli atti dalla con il doc. n. 11) dalla quale risulta l'anno di produzione (2009) e il CP_1
numero di matricola (HR1303891129) che è regolarmente riportato in tutti i richiamati documenti di accompagnamento. Se questo è il titolo contrattuale del cui pagamento – richiesto in via monitoria dalla – ci si deve occupare, CP_1
semplicemente irrilevanti ai fini del decidere si manifestano tutti gli altri precedenti rapporti contrattuali, ed i relativi pagamenti, intercorsi tra la
[...]
la e sui quali è pressochè esclusivamente fondato l'atto di Parte_1 CP_1
appello in esame. Ordini, consegne, pagamenti antecedenti alla data del
22.06.2009 non interessano in questa sede perché non possono non avere titolo e giustificazione diversa rispetto al credito azionato in giudizio dalla posto CP_1
tra l'altro che – come è ovvio – eventuali pagamenti in contanti di data precedente a quella della commissione di cui si tratta non possono che evidentemente riferirsi ad altri rapporti intercorsi tra le parti, i quali restano estranei al presente giudizio, in quanto temporalmente precedenti.
Ciò che invece deve verificarsi, posta l'esistenza del titolo contrattuale di cui si tratta, è se la abbia dato o meno prova in giudizio del Parte_1
pagamento del credito, fondato sul richiamato titolo, preteso dalla E la CP_1
risposta sul punto non può che essere negativa. Va innanzitutto escluso che la ricevuta di pagamento di ben € 50.000,00= in contanti datata 22.06.2009 possa riferirsi – nonostante la suggestiva coincidenza della data con quella dell'ordine pag. 5/8 sopra richiamato – al rapporto per cui è causa per il semplice fatto che la ricevuta reca la precisazione “come da contratto”, mentre il contratto di cui qui si tratta contiene la pattuizione per cui il pagamento sarebbe stato solo rateale e successivo all'avvenuta consegna del mezzo. Quanto invece ai successivi pagamenti di cui la offre prova, essi corrispondono Parte_1
esattamente non solo a quanto previsto in contratto, ma anche all'estratto conto prodotto dalla creditrice I bonifici bancari mensili prodotti agli atti dalla CP_1
SOND (a partire dal 30.07.2019, dunque proprio un mese dalla consegna del macchinario come indicato nel contratto del 07.04.2016) sono esattamente quelli di cui la stessa accusa regolare ricevuta nell'estratto conto sulla base del CP_1
quale è stato poi richiesto ed ottenuto in decreto ingiuntivo. Le ulteriori ricevute di pagamenti in denaro contante prodotti agli atti dalla o si riferiscono Pt_1
espressamente ad altri rapporti (cfr. il doc. 5 del fascicolo di parte opponente appellante in primo grado - ricevuta di € 2.550,00= del 21.05.2013 pagati dalla per un altro macchinario, ovvero n. 1 coppia conica per voltatesta), Pt_1
ovvero, se prive di indicazioni di sorta (come alcune delle ricevute prodotte dalla con le proprie memorie istruttorie in primo grado – cfr. doc. 3 Pt_1
allegato a dette memorie), non possono però essere ugualmente riferite al rapporto contrattuale dedotto in giudizio perché la stessa difesa della , Pt_1
nel testo delle memorie istruttorie in questione, ha chiarito che tali produzioni si riferivano ad altri acquisti di altri macchinari e/o pezzi di ricambio, a pag. 6/8 testimonianza del fatto che spesso con la erano in uso pagamenti in CP_1
contanti non documentati contabilmente.
Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, deve senz'altro confermarsi la motivazione con cui il Tribunale di Ancona ha respinto la proposta opposizione, con riferimento al fatto che la non è riuscita a Pt_1
dimostrare di aver estinto (almeno in misura maggiore rispetto a quanto preteso dalla l'obbligazione di pagamento derivante a suo carico dal CP_1
contratto di acquisto del 07.04.2016 che per le ragioni dianzi spiegate, deve ritenersi esistente, valido ed efficace.
Quanto alle spese di lite del presente giudizio di primo e secondo grado, la circostanza – indubbiamente documentata agli atti – per cui la abbia CP_1
accettato svariati pagamenti non documentati contabilmente, i quali (oltre ad essere ovviamente come tali almeno fiscalmente illegittimi) hanno ingenerato incertezza e confusione nei rapporti tra le parti, consente di ritenere che sussistano gravi ed eccezionali ragioni ai sensi dell'art. 92 cpc per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Rigetta l'appello;
pag. 7/8 • Compensa integralmente tra le parti le spese di lite di primo e secondo grado;
• Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, da parte dell'appellante, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del 15.04.2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Rodolfo Giungi GianMichele Marcelli
pag. 8/8