Sentenza breve 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza breve 17/03/2026, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00831/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00361/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 361 del 2026, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Iacopo Francesco Fonte, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, viale Lombardia, n. 66, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
il Ministero dell’interno – Questura di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
per l’annullamento
del provvedimento di foglio di via obbligatorio ex art. 2 d. lgs. n. 159/2011 emesso in data 25 gennaio 2026 dal Questore della Provincia di Catania con il quale è stato fatto divieto al ricorrente di fare ritorno nel Comune di Catania per anni 4.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione statale intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Agendo in giudizio, il ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in oggetto (n.-OMISSIS-) -OMISSIS- gennaio 2026 con cui il Questore della provincia di Catania gli ha fatto divieto di tornare nel Comune di Catania per anni 4 a decorrere dalla data della notifica per i seguenti motivi:
1) Eccesso di potere per irragionevolezza e carenza di motivazione: violazione degli artt. 1 e 2 d.lgs. 159/2011 poiché il ricorrente non sarebbe abitualmente dedito alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la tranquillità e la sicurezza pubblica.
2) Violazione dell’art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione dell’avviso partecipativo al procedimento amministrativo teso all’adozione del foglio di via obbligatorio.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata chiedendo il rigetto del proposto ricorso.
All’udienza camerale indicata in epigrafe, previo avviso ex art. 60 c.p.a., il ricorso è stato posto in decisione.
Il ricorso merita di essere accolto per le ragioni in appresso specificate.
L’art. 1 (Soggetti destinatari) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 prevede che: “ 1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a:
a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi;
b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;
c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all’articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica ”.
Il successivo art. 2 ( Foglio di via obbligatorio ) prevede che: “ qualora le persone indicate nell’articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino in un comune diverso dai luoghi di residenza o di dimora abituale, il questore, con provvedimento motivato, può ordinare loro di lasciare il territorio del medesimo comune entro un termine non superiore a quarantotto ore, inibendo di farvi ritorno, senza preventiva autorizzazione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a quattro anni. Il provvedimento è efficace nella sola parte in cui dispone il divieto di ritorno nel comune, nel caso in cui, al momento della notifica, l’interessato abbia già lasciato il territorio del comune dal quale il questore ha disposto l’allontanamento ”.
4.2. Come chiarito dalla Sezione (cfr. Ta.r. per la Sicilia, Catania, sez. I, 26 marzo 2024, n. 1177), la disciplina de qua , quanto alla misura ex cit. art. 2 in esame, impone dunque di accertare la presenza dei seguenti presupposti:
- che si tratti di un soggetto inquadrabile – sulla base di elementi di fatto – in una delle categorie previste dall’art. 1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- che lo stesso soggetto risulti pericoloso per la sicurezza pubblica;
- che lo stesso si trovi fuori dal luogo di residenza o d dimora abituale.
Pertanto, il provvedimento di foglio di via obbligatario, pur nell’ambito di una valutazione ampiamente discrezionale, deve specificare con la necessaria chiarezza e completezza sia le circostanze di fatto sulle quali si basa il giudizio di riconducibilità dell’interessato ad una delle categorie indicate nella norma di cui all’art. 1, sia le ragioni che inducono a ritenerlo socialmente pericoloso (cfr. T.a.r. per il Piemonte, sez. I, 11 novembre 2022, n. 950).
Con precipuo riferimento alla categoria di cui all’art. 1, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 – nel quale ricadrebbe, secondo l’Amministrazione resistente, l’odierno ricorrente – la giurisprudenza penale ha precisato:
- che è ristretto il novero dei reati, individuati tramite l’elencazione tassativa del bene giuridico tutelato (vale a dire l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica), da prendere in considerazione al fine di valutare la pericolosità sociale del proposto sotto tale profilo; il riferimento normativo alla dedizione del proposto a tali fatti medesime esclude la rilevanza ad aggressioni del bene giuridico che non siano dimostrative di un’abitualità del proposto nell’agire di tale fatta (cfr. Cass. pen., sez. V, 12 maggio 2022, n. 33947);
- che il presupposto dell’abitualità richiede una realizzazione di attività delittuose non episodica, ma almeno caratterizzante un significativo intervallo temporale della vita del proposto, in modo che si possa a questi attribuire una pluralità di condotte passate, talora richiedendosi che esse connotino in modo significativo lo stile di vita del soggetto, che quindi si deve caratterizzare quale individuo che abbia consapevolmente scelto il crimine come pratica comune di vita per periodi adeguati o comunque significativi (cfr. Cass. pen., sez. V, 4 ottobre 2021, n. 1852).
Anche la giurisprudenza amministrativa, nello sforzo interpretativo delimitativo della categoria sub lett. c) dell’art. 1 cit., è ormai orientata nel senso appena richiamato: si è infatti affermato che il concetto di “dedizione” utilizzato dalla norma implica una “ consolidata propensione alla commissione di reati ” (cfr. T.a.r. per la Campania, Salerno, sez. I, 7 marzo 2022, n. 650), ovvero “ presuppone una qualificazione soggettiva dell’interessato fondata su precisi e circostanziati elementi di fatto dai quali sia possibile evincere che egli ha fatto del crimine oltre che un’abitudine, anche uno scopo della propria esistenza e, pertanto, diventa pericoloso per la sicurezza pubblica e degno dell’applicazione di misure che prevengano la commissione di futuri reati ” (cfr. T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, sez. I, 4 gennaio 2024, n. 21).
Queste considerazioni valgono, a maggior ragione, dopo la sentenza 27 febbraio 2019, n. 24 della Corte costituzionale che, in seguito alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 23 febbraio 2017,-OMISSIS- c. Italia, e seppure con riferimento alle ipotesi di cui alle lett. a) e b) dell’art. 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ha sottolineato l’esigenza generale di rispettare, anche per il diritto della prevenzione, essenziali garanzie di tassatività sostanziale, inerente alla precisione, alla determinatezza e alla prevedibilità degli elementi costitutivi della fattispecie legale, che costituisce oggetto di prova, ed altrettanto essenziali garanzie di tassatività processuale, attinente invece alle modalità di accertamento probatorio in giudizio (cfr. Cons. Stato, sez. III, 22 aprile 2022, n. 3108).
Per la giurisprudenza, infine, assumono rilievo centrale, sul piano istruttorio e motivazionale, il profilo soggettivo, relativo alla “dedizione” del soggetto alla commissione di reati, e quello oggettivo, inerente alla attitudine offensiva dei medesimi reati nei confronti dei beni nominativamente individuati dal legislatore e cioè, per quanto di interesse, quelli della sicurezza e della tranquillità pubblica; la misura preventiva in questione si presenta, sul piano della sua tipizzazione normativa, fortemente caratterizzata in termini penalistici, nel senso che entrambi i predetti profili, soggettivo e oggettivo, devono essere ricostruiti, da un lato, attingendo al vissuto criminale del soggetto interessato (nei suoi risvolti pregressi ed in quelli prognostici) e, dall’altro lato, analizzando il potenziale offensivo insito nelle condotte criminose alle quali il medesimo risulti essere dedito, con una precisa direzionalità lesiva, quanto ai beni esposti a pregiudizio (cfr. cit. Cons. Stato, sez. III, 22 aprile 2022, n. 3108; T.a.r. per il Friuli Venezia Giulia, sez. I, 27 marzo 2023, n. 125; T.a.r. per il Veneto, sez. I, 18 febbraio 2022, n. 330).
Nel caso di specie l’Amministrazione resistente non ha fatto buon governo dei principi di diritto sopra indicati.
Il provvedimento, infatti, è carente quanto all’accertamento dei presupposti per la riconducibilità del ricorrente alla categoria di cui all’art. 1, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, posto che:
a) non risultano pregressi episodi di rilevanza criminale che vedano coinvolto il deducente;
b) la sola condotta avente rilievo penale richiamate nel provvedimento avversato è quella annoverabile nell’alveo del reato p. e p. dagli artt. 110 e 639, comma 4, c.p.;
In conclusione il ricorso merita di essere accolto e, per l’effetto, il provvedimento impugnato va annullato.
Le spese di lite possono essere eccezionalmente compensate fra le parti, stante la natura interpretativa delle questioni esaminate, salvo l’obbligo di refusione del contributo unificato, a carico dell’Amministrazione resistente, a favore della parte ricorrente (posto che, nel processo amministrativo, l’obbligazione di pagamento del contributo unificato è tale ex lege per un importo predeterminato e grava in ogni caso sulla parte soccombente, essendo sottratta alla potestà del giudice, sia quanto alla possibilità di disporne la compensazione, sia quanto alla determinazione del suo ammontare: cfr. Cons. Stato, sez. V, 15 febbraio 2024, n. 1531).
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini in motivazione, e per l’effetto annulla il provvedimento avversato.
Spese compensate, salvo l’obbligo di refusione del contributo unificato, a carico dell’Amministrazione resistente, a favore della parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
AN RI ST, Presidente
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | AN RI ST |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.