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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XL, sentenza 16/02/2026, n. 2463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2463 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2463/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FERRANTI DONATELLA, Presidente
PERINELLI NT, Relatore
FILIPPI PAOLA, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8548/2023 depositato il 27/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220000765379 REC.CREDITO.IMP
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
I Procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 097 20220000765379000 emessa a seguito dell'atto di recupero crediti di imposta n. TK5CRR100146/2021 per il periodo di imposta 2017-2018, dell'importo di € 209.690,82, proponendo i seguenti motivi:
- NULLITA' DEL RUOLO STRAORDINARIO EMESSO IN ASSENZA DI MOTIVAZIONE SPECIFICA;
- ILLEGITTIMITA' DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO PER OMESSA NOTIFICA DELL'ATTO
PROPEDEUTICO ALL'EMISSIONE DEL RUOLO ESATTORIALE;
- ILLEGITTIMITA' DELL'ATTO PER MANCANZA DI ELEMENTI CHE COMPORTANO LA NULLITA' DEL
RUOLO;
- NULLITA' DELLA CARTELLA PER NOTIFICA OLTRE IL TERMINE EX ART.25 DPR. 602/73;
- CARENZA DI MOTIVAZIONE DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO ILLEGITTIMA PER OMESSA
SPECIFICA DEL CALCOLO ANALITICO DEGLI INTERESSI MORATORI, ART. 30, DPR N. 602/73.
Tanto premesso ha chiesto l'annullamento della cartella impugnata con refusione delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio, con proprie controdeduzioni e depositando documentazione, l'Agenzia delle
Entrate – DP2 di Roma deducendo l'infondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto con refusione delle spese di lite.
All'udienza pubblica di discussione del 05.02.2026, la Corte, uditi il relatore ed i difensori delle parti presenti, che si sono riportati alle rispettive difese in atti, ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 097 20220000765379000 emessa a seguito dell'atto di recupero crediti di imposta n. TK5CRR100146/2021 per il periodo di imposta 2017-2018 dell'importo di € 209.690,82.
2.Il ricorso è articolato in cinque motivi.
2.1.Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la “-NULLITA' DEL RUOLO STRAORDINARIO EMESSO
IN ASSENZA DI MOTIVAZIONE SPECIFICA”.
Deduce il ricorrente “l'ASSENZA della motivazione addotta dall'ufficio fiscale per operare l'iscrizione a ruolo straordinaria”.
Il motivo è infondato.
Infatti la cartella è stata emessa in base all'articolo 27, comma 19, Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185
(disposizioni in materia di accertamenti fiscali) il quale stabilisce che “Le somme dovute, risultanti da atti di recupero, anche se non definitivi, e non versate nei termini stabiliti dall'ufficio, sono iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”.
Dunque, nel caso di mancato pagamento entro il termine assegnato dall'ufficio le somme dovute, risultanti da atti di recupero, anche se non definitivi, sono iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 15-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
2.2.Con il secondo motivo di ricorso viene eccepita la “ILLEGITTIMITA' DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO
PER OMESSA NOTIFICA DELL'ATTO PROPEDEUTICO ALL'EMISSIONE DEL RUOLO ESATTORIALE”.
Il motivo è infondato.
Invero l'atto di recupero crediti di imposta n. TK5CRR100146/2021 veniva notificato al ricorrente dal messo comunale di Civitavecchia, il quale si recava presso il suo domicilio il 10.05.2021.
Non avendo rinvenuto il destinatario il messo depositava l'atto (n. 768/2021) presso la casa comunale di
Civitavecchia con affissione dell'avviso di deposito.
Di tali attività il destinatario veniva avvisato tramite raccomandata con avviso di ricevimento n. 785109521903 che parimenti non veniva recapitata “per temporanea assenza del destinatario”. La raccomandata veniva quindi depositata in data 19.05.2021 con perfezionamento della notifica in data
31.05.2021.
Tale atto non è stato impugnato e ciò rende definitivi i crediti in esso riportati che non possono essere ulteriormente posti in discussione.
2.3.Con il terzo motivo di ricorso viene dedotta la “ILLEGITTIMITA' DELL'ATTO PER MANCANZA DI
ELEMENTI CHE COMPORTANO LA NULLITA' DEL RUOLO”.
Il ricorrente “contesta che la firma sia stata apposta nel rispetto del disposto dei commi 4 e 5 dell'articolo 23 del DPR 445/2000”.
Il motivo è inammissibile a causa della sua genericità.
Deve innanzitutto rilevarsi che il ruolo è atto interno all'amministrazione privo di rilevanza esterna.
Comunque “In tema di requisiti formali del ruolo d'imposta, l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni.
D'altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell'art. 21 octies della l. n. 241 del 1990 (Cass. Sez. 5, 30/10/2018, n. 27561,
Rv. 651066 - 03).
Deduce ancora il ricorrente la “indeterminatezza della cartella esattoriale” per mancata indicazione della base di calcolo degli interessi.
Il motivo è infondato.
Deve infatti osservarsi, per quanto concerne la misura degli interessi, che essi sono calcolati in base alla legge e fissati annualmente con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sulla base della media dei tassi bancari attivi.
Il loro "tasso ... annuo" è quindi noto e conoscibile perché determinato con provvedimento generale, ed i limiti temporali di riferimento (dies a quo e dies ad quem) necessari per il calcolo sono anch' essi fissati in elementi cronologici ben individuati ("giorno successivo a quello di scadenza del pagamento" e "data di consegna ... dei ruoli", rispettivamente).
La Commissione ritiene quindi di aderire al principio, specificamente affermato "con riferimento all'obbligo di motivazione degli atti tributari, previsto ...per la cartella di pagamento (D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 12 e
25)", secondo cui (Cass., trib., 18 dicembre 2009 n. 26671) "nell'ipotesi in cui vengano richiesti gli interessi e le sovrattasse per ritardato o omesso pagamento il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi in questi casi assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima".
In particolare, gli interessi di mora sono dovuti per legge sulle somme iscritte a ruolo qualora, come indicato nelle cartelle di pagamento, secondo il modello approvato, il pagamento non sia effettuato entro sessanta giorni dalla notificazione della cartella e il tasso di interesse applicato è definito ai sensi dell'art. 30 del DPR
602/73, mediante D.M. Finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.
La data di decorrenza degli interessi è fissata dallo stesso articolo alla data di notifica della cartella e gli interessi sono dovuti fino alla data del pagamento.
Questo contenuto, mediante rinvio all'art. 30 del DPR 602/73, che detta i criteri di calcolo degli interessi di mora, dà luogo a motivazione chiara dell'atto dell'Agente della Riscossione, poiché richiama atti normativi
(legge e Decreto Ministeriale) conoscibili dal destinatario della cartella di pagamento, anche quanto all'aliquota applicabile (Cass. Civ., ord. n. 4376/17).
Dunque, il calcolo degli interessi si risolve in una mera operazione matematica, mentre, quanto alle sanzioni,
è sufficiente il riferimento alla norma di legge che ne prevede i criteri di calcolo o alla tipologia della violazione da cui è possibile desumere gli stessi.
Analoghe considerazioni possono farsi per le sanzioni che sono state applicate secondo le modalità di legge.
Non sussiste alcuna situazione di oggettiva incertezza normativa che giustifichi la non irrogazione di sanzioni.
2.4.Con il quarto motivo di ricorso viene dedotta la “-NULLITA' DELLA CARTELLA PER NOTIFICA OLTRE
IL TERMINE EX ART.25 DPR. 602/73”.
Deduce l'opponente che “La Corte di Cassazione, con sentenza n. 10 del 07.01.04, ha stabilito il principio secondo cui l'esattore è tenuto a notificare la cartella di pagamento entro il termine fissato dall'art. 25 del
Dpr 602/73, il quale termine deve quindi ritenersi perentorio”.
Anche tale motivo è inammissibile perché non vi è alcun concreto riferimento alla fattispecie in esame.
Per completezza espositiva deve osservarsi che, nel caso di specie, l'atto è divenuto definitivo nel 2021, e la cartella è stata notificata il 24/04/2023 dunque nei termini previsti dall'articolo 25 DPR 602/73.
Le ulteriori contestazioni in ordine alla competenza ad emettere l'atto di recupero del credito sono superate dalla mancata impugnazione del medesimo che ha reso definitivo il credito con conseguente emissione della cartella esattoriale impugnata.
2.5.Con il quinto motivo di ricorso viene dedotta la “-CARENZA DI MOTIVAZIONE DELLA CARTELLA DI
PAGAMENTO ILLEGITTIMA PER OMESSA SPECIFICA DEL CALCOLO ANALITICO DEGLIINTERESSI
MORATORI, ART. 30, DPR N. 602/73”.
Il motivo non coglie nel segno.
La cartella impugnata non contiene l'applicazione di interessi moratori ma solo l'avvertimento che, in caso di mancato pagamento nei termini, gli stessi verranno applicati ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973.
Anche in tal caso la misura degli interessi è fissata per legge.
3.In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
4.Le spese di giudizio di cui al I° comma dell'articolo 15 del D.Lgs. 546 del 31.12.1992, vanno liquidate, a carico di parte soccombente.
Pertanto in base alla legge 27/2012 e degli articoli 1-11 DM 55/14 - così come modificati dal DM Giustizia
147/2022 - in relazione al valore della causa (da € 52.001 ad € 260.000), valori medi possono essere liquidati i seguenti compensi:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.202,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.169,00 per un compenso totale di € 7.923,00.
Tale importo deve essere ridotto del 20% ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies, D.Lgs. n. 546 del 1992 per un valore di € 6.338,40.
P.Q.M.
La Corte, pronunziando nella causa tra le parti in epigrafe meglio indicate, così provvede:
1. respinge il ricorso;
2. condanna Nominativo_1 a rifondere all' Agenzia delle Entrate – DP2 di Roma le spese di lite che si liquidano nella somma complessiva di euro € 6.338,40 per compensi.
Così deciso in Roma il 5 febbraio 2026.
Il Relatore
ON LL
La Presidente
AT FE
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FERRANTI DONATELLA, Presidente
PERINELLI NT, Relatore
FILIPPI PAOLA, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8548/2023 depositato il 27/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220000765379 REC.CREDITO.IMP
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
I Procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 097 20220000765379000 emessa a seguito dell'atto di recupero crediti di imposta n. TK5CRR100146/2021 per il periodo di imposta 2017-2018, dell'importo di € 209.690,82, proponendo i seguenti motivi:
- NULLITA' DEL RUOLO STRAORDINARIO EMESSO IN ASSENZA DI MOTIVAZIONE SPECIFICA;
- ILLEGITTIMITA' DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO PER OMESSA NOTIFICA DELL'ATTO
PROPEDEUTICO ALL'EMISSIONE DEL RUOLO ESATTORIALE;
- ILLEGITTIMITA' DELL'ATTO PER MANCANZA DI ELEMENTI CHE COMPORTANO LA NULLITA' DEL
RUOLO;
- NULLITA' DELLA CARTELLA PER NOTIFICA OLTRE IL TERMINE EX ART.25 DPR. 602/73;
- CARENZA DI MOTIVAZIONE DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO ILLEGITTIMA PER OMESSA
SPECIFICA DEL CALCOLO ANALITICO DEGLI INTERESSI MORATORI, ART. 30, DPR N. 602/73.
Tanto premesso ha chiesto l'annullamento della cartella impugnata con refusione delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio, con proprie controdeduzioni e depositando documentazione, l'Agenzia delle
Entrate – DP2 di Roma deducendo l'infondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto con refusione delle spese di lite.
All'udienza pubblica di discussione del 05.02.2026, la Corte, uditi il relatore ed i difensori delle parti presenti, che si sono riportati alle rispettive difese in atti, ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 097 20220000765379000 emessa a seguito dell'atto di recupero crediti di imposta n. TK5CRR100146/2021 per il periodo di imposta 2017-2018 dell'importo di € 209.690,82.
2.Il ricorso è articolato in cinque motivi.
2.1.Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la “-NULLITA' DEL RUOLO STRAORDINARIO EMESSO
IN ASSENZA DI MOTIVAZIONE SPECIFICA”.
Deduce il ricorrente “l'ASSENZA della motivazione addotta dall'ufficio fiscale per operare l'iscrizione a ruolo straordinaria”.
Il motivo è infondato.
Infatti la cartella è stata emessa in base all'articolo 27, comma 19, Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185
(disposizioni in materia di accertamenti fiscali) il quale stabilisce che “Le somme dovute, risultanti da atti di recupero, anche se non definitivi, e non versate nei termini stabiliti dall'ufficio, sono iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”.
Dunque, nel caso di mancato pagamento entro il termine assegnato dall'ufficio le somme dovute, risultanti da atti di recupero, anche se non definitivi, sono iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 15-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
2.2.Con il secondo motivo di ricorso viene eccepita la “ILLEGITTIMITA' DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO
PER OMESSA NOTIFICA DELL'ATTO PROPEDEUTICO ALL'EMISSIONE DEL RUOLO ESATTORIALE”.
Il motivo è infondato.
Invero l'atto di recupero crediti di imposta n. TK5CRR100146/2021 veniva notificato al ricorrente dal messo comunale di Civitavecchia, il quale si recava presso il suo domicilio il 10.05.2021.
Non avendo rinvenuto il destinatario il messo depositava l'atto (n. 768/2021) presso la casa comunale di
Civitavecchia con affissione dell'avviso di deposito.
Di tali attività il destinatario veniva avvisato tramite raccomandata con avviso di ricevimento n. 785109521903 che parimenti non veniva recapitata “per temporanea assenza del destinatario”. La raccomandata veniva quindi depositata in data 19.05.2021 con perfezionamento della notifica in data
31.05.2021.
Tale atto non è stato impugnato e ciò rende definitivi i crediti in esso riportati che non possono essere ulteriormente posti in discussione.
2.3.Con il terzo motivo di ricorso viene dedotta la “ILLEGITTIMITA' DELL'ATTO PER MANCANZA DI
ELEMENTI CHE COMPORTANO LA NULLITA' DEL RUOLO”.
Il ricorrente “contesta che la firma sia stata apposta nel rispetto del disposto dei commi 4 e 5 dell'articolo 23 del DPR 445/2000”.
Il motivo è inammissibile a causa della sua genericità.
Deve innanzitutto rilevarsi che il ruolo è atto interno all'amministrazione privo di rilevanza esterna.
Comunque “In tema di requisiti formali del ruolo d'imposta, l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni.
D'altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell'art. 21 octies della l. n. 241 del 1990 (Cass. Sez. 5, 30/10/2018, n. 27561,
Rv. 651066 - 03).
Deduce ancora il ricorrente la “indeterminatezza della cartella esattoriale” per mancata indicazione della base di calcolo degli interessi.
Il motivo è infondato.
Deve infatti osservarsi, per quanto concerne la misura degli interessi, che essi sono calcolati in base alla legge e fissati annualmente con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sulla base della media dei tassi bancari attivi.
Il loro "tasso ... annuo" è quindi noto e conoscibile perché determinato con provvedimento generale, ed i limiti temporali di riferimento (dies a quo e dies ad quem) necessari per il calcolo sono anch' essi fissati in elementi cronologici ben individuati ("giorno successivo a quello di scadenza del pagamento" e "data di consegna ... dei ruoli", rispettivamente).
La Commissione ritiene quindi di aderire al principio, specificamente affermato "con riferimento all'obbligo di motivazione degli atti tributari, previsto ...per la cartella di pagamento (D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 12 e
25)", secondo cui (Cass., trib., 18 dicembre 2009 n. 26671) "nell'ipotesi in cui vengano richiesti gli interessi e le sovrattasse per ritardato o omesso pagamento il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi in questi casi assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima".
In particolare, gli interessi di mora sono dovuti per legge sulle somme iscritte a ruolo qualora, come indicato nelle cartelle di pagamento, secondo il modello approvato, il pagamento non sia effettuato entro sessanta giorni dalla notificazione della cartella e il tasso di interesse applicato è definito ai sensi dell'art. 30 del DPR
602/73, mediante D.M. Finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.
La data di decorrenza degli interessi è fissata dallo stesso articolo alla data di notifica della cartella e gli interessi sono dovuti fino alla data del pagamento.
Questo contenuto, mediante rinvio all'art. 30 del DPR 602/73, che detta i criteri di calcolo degli interessi di mora, dà luogo a motivazione chiara dell'atto dell'Agente della Riscossione, poiché richiama atti normativi
(legge e Decreto Ministeriale) conoscibili dal destinatario della cartella di pagamento, anche quanto all'aliquota applicabile (Cass. Civ., ord. n. 4376/17).
Dunque, il calcolo degli interessi si risolve in una mera operazione matematica, mentre, quanto alle sanzioni,
è sufficiente il riferimento alla norma di legge che ne prevede i criteri di calcolo o alla tipologia della violazione da cui è possibile desumere gli stessi.
Analoghe considerazioni possono farsi per le sanzioni che sono state applicate secondo le modalità di legge.
Non sussiste alcuna situazione di oggettiva incertezza normativa che giustifichi la non irrogazione di sanzioni.
2.4.Con il quarto motivo di ricorso viene dedotta la “-NULLITA' DELLA CARTELLA PER NOTIFICA OLTRE
IL TERMINE EX ART.25 DPR. 602/73”.
Deduce l'opponente che “La Corte di Cassazione, con sentenza n. 10 del 07.01.04, ha stabilito il principio secondo cui l'esattore è tenuto a notificare la cartella di pagamento entro il termine fissato dall'art. 25 del
Dpr 602/73, il quale termine deve quindi ritenersi perentorio”.
Anche tale motivo è inammissibile perché non vi è alcun concreto riferimento alla fattispecie in esame.
Per completezza espositiva deve osservarsi che, nel caso di specie, l'atto è divenuto definitivo nel 2021, e la cartella è stata notificata il 24/04/2023 dunque nei termini previsti dall'articolo 25 DPR 602/73.
Le ulteriori contestazioni in ordine alla competenza ad emettere l'atto di recupero del credito sono superate dalla mancata impugnazione del medesimo che ha reso definitivo il credito con conseguente emissione della cartella esattoriale impugnata.
2.5.Con il quinto motivo di ricorso viene dedotta la “-CARENZA DI MOTIVAZIONE DELLA CARTELLA DI
PAGAMENTO ILLEGITTIMA PER OMESSA SPECIFICA DEL CALCOLO ANALITICO DEGLIINTERESSI
MORATORI, ART. 30, DPR N. 602/73”.
Il motivo non coglie nel segno.
La cartella impugnata non contiene l'applicazione di interessi moratori ma solo l'avvertimento che, in caso di mancato pagamento nei termini, gli stessi verranno applicati ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973.
Anche in tal caso la misura degli interessi è fissata per legge.
3.In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
4.Le spese di giudizio di cui al I° comma dell'articolo 15 del D.Lgs. 546 del 31.12.1992, vanno liquidate, a carico di parte soccombente.
Pertanto in base alla legge 27/2012 e degli articoli 1-11 DM 55/14 - così come modificati dal DM Giustizia
147/2022 - in relazione al valore della causa (da € 52.001 ad € 260.000), valori medi possono essere liquidati i seguenti compensi:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.202,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.169,00 per un compenso totale di € 7.923,00.
Tale importo deve essere ridotto del 20% ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies, D.Lgs. n. 546 del 1992 per un valore di € 6.338,40.
P.Q.M.
La Corte, pronunziando nella causa tra le parti in epigrafe meglio indicate, così provvede:
1. respinge il ricorso;
2. condanna Nominativo_1 a rifondere all' Agenzia delle Entrate – DP2 di Roma le spese di lite che si liquidano nella somma complessiva di euro € 6.338,40 per compensi.
Così deciso in Roma il 5 febbraio 2026.
Il Relatore
ON LL
La Presidente
AT FE