Articolo 24 della Legge 16 aprile 1973, n. 171
Articolo 23Articolo 25
Versione
23 maggio 1973
Art. 24.
Per l'attuazione degli interventi di cui alle lettere b), c) ed f) del precedente articolo 19, la regione Veneto e' autorizzata ad assumere impegni fino alla concorrenza degli importi ivi previsti.
I relativi pagamenti saranno regolati in modo da non superare il limite delle somme che, per tali fini, verranno iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro - per essere successivamente trasferite in relazione al fabbisogno ed iscritte al bilancio regionale con le modalita' di cui al decreto del Presidente dalla Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1171 - in ragione di lire 8 miliardi nell'anno 1973, di lire 19 miliardi nell'anno 1974, di lire 24 miliardi nell'anno 1975, di lire 24 miliardi nell'anno 1976 e di lire 7 miliardi nello anno 1977.
Entrata in vigore il 23 maggio 1973