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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/11/2025, n. 4369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4369 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente
dr.ssa Gabriella Giammona Giudice
dr.ssa Donata D'Agostino Giudice
dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 968 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi civili dell'anno
2024 vertente
TRA
nata a [...], il [...] (Avv. MARRETTA GABRIELE); Parte 1
- ricorrente -
E
nato a [...], il [...] (Avv. DI BETTA ANTONELLA); CP 1 "
resistente
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
- interveniente necessario
AVENTE AD OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso)
Conclusioni delle parti: Vedi ricorso e note in sostituzione dell'udienza del 15/10/2025
Conclusioni del P.M.: Visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio Parte 1 premetteva di avere
"nel corso della quale è nato a [...] il intrattenuto una relazione con CP_1
18/11/2020 il figlio . Rappresentava che già durante la gravidanza il ERsona 1
CP_1 veva interrotto la relazione trasferendosi altrove, non curandosi del nascituro tant'è che alla nascita veniva riconosciuto solo dalla madre. Successivamente, dopo avere il CP_1 notificato all'odierna ricorrente ricorso ex art. 250 comma 4 c.c., le parti, abbandonato il giudizio, procedevano d'intesa affinché il padre riconoscesse ER 1
Faceva altresì presente che, anche dopo il riconoscimento, il CP 1 continuava a disinte- ressarsi del figlio, incontrandolo in maniera irregolare e sempre alla presenza della madre e versando sporadicamente esigue somme per il suo mantenimento.
Chiedeva pertanto l'affidamento esclusivo del minore, di regolare il diritto di visita del genitore non affidatario, di obbligare il resistente a versare quale contributo per il mante- nimento del figlio, un assegno pari ad € 250,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordina- rie, di condannarlo a corrisponderle la complessiva somma di € 9.250,00 quale contributo al mantenimento dalla nascita di Per 1 fino all'introduzione del presente ricorso ed, infi- ne, di attribuire alla stessa l'intero ammontare dell'assegno unico.
CP 1 il quale, contestando il ricorso, chiedeva: l'af-Si costituiva in giudizio fidamento condiviso del figlio minore, con domicilio prevalente presso la madre;
la regola- mentazione degli incontri padre-figlio; di quantificare il mantenimento a suo carico in euro
150,00 mensili.
Con provvedimento del 10/06/2024 il Giudice delegato disponeva l'affidamento del nu- cleo al Consultorio familiare per attività di mediazione e di supporto nell'esercizio delle competenze genitoriali, la cui relazione veniva depositata in data 07/02/2025.
All'udienza del 15/10/2025, svoltasi in trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione.
***
1. PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI I FIGLI
L'affidamento condiviso dei figli minori costituisce la regola, cui il giudice di merito può derogare, con provvedimento motivato, disponendo in via di eccezione l'affidamento esclu sivo ad un solo genitore, solo nei casi in cui il regime di affidamento condiviso risulti “con- trario all'interesse del minore” (art. 155 bis, primo comma, c.c. ora art. 337 quater cod. civ.).
In assenza di tipizzazione delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro in- dividuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi caso per caso con "provvedi- mento motivato" allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, ed in negativo l'inidoneità dell'altro, vale a dire "risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore" (Cass. n. 16593/2008).
Altre ipotesi che consentono di derogare alla regola dell'affidamento condiviso sono state individuate dalla giurisprudenza nei casi di anomala condizione di vita o grave impedimen- to fisico o psichico del genitore, ma anche nelle ipotesi in cui sussista un insanabile contra- sto con il figlio, ovvero un'obiettiva lontananza che renda in concreto impraticabile l'esercizio condiviso della responsabilità, ovvero, ancora, di indifferenza e totale disinteresse nei confronti del figlio, anche solo in termini di mancata contribuzione in termini economi- ci al suo mantenimento.
In particolare, il disinteresse manifestato da un genitore nei confronti della prole attra- verso la sistematica violazione degli obblighi di cura e sostegno attuata attraverso il perdu- rante mancato rispetto dell'obbligo di contribuzione al mantenimento dei minori nella misu- ra fissata dalle statuizioni giudiziali ovvero la corresponsione di somme di importo talmente esiguo da non consentire ai minori un sostentamento decoroso, anche con riferimento al te- nore di vita goduto durante il matrimonio, rappresentano circostanze idonee a giustificare l'adozione di un provvedimento di affidamento esclusivo.
Secondo l'orientamento dominante della Cassazione Civile “integrano comportamenti al- tamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabi- lità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso" (Cass. Civ. 17 dicembre 2009 n.
26587).
Nel caso di specie, sussistono i presupposti per disporre l'affidamento esclusivo c.d. “raf- forzato" della prole minore alla madre cui competerà, quindi, anche l'assunzione delle deci- sioni di maggiore interesse per la medesima, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa.
Ed invero, la circostanza che il padre abbia mostrato un totale disinteresse per le sorti della prole, sia sotto il profilo materiale che morale, non mostrandosi neppure propenso ad avviare il percorso di sostegno prescritto dal Giudice-ponendo quindi il Consultorio nell'impossibilità di valutare la sua competenza genitoriale- impone un affido con compe- tenze genitoriali concentrate in capo alla madre (quello che, a titolo meramente descrittivo, può essere definito come cd. affido super-esclusivo).
Nel modulo di affidamento monogenitoriale, il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
ciò nonostante, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori>>.
L'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti
(salute, educazione, istruzione, residenza abituale) può però trovare deroga giudiziale ("sal- vo che non sia diversamente stabilito"), in questi casi, come quello di specie, ove appare ne- cessario rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabili- tà genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali.
Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio. Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigila- re sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337-quater ultimo comma c.c.).
Quanto al regime di visita con il genitore non affidatario - ove costui faccia rientro in Si- cilia e manifesti tale volontà - si ritiene sussistente l'esigenza di effettuare un monitoraggio degli incontri con la figura genitoriale paterna con l'assistenza di personale professional- mente specializzato ed appare opportuno che gli incontri tra il padre e la prole minore si svolgano presso i locali del Servizio Spazio Neutro del Comune di PALERMO anche al fine di valutare, nell'ambito di tali incontri, per un verso la idoneità del padre ad avviare e sostene- re un percorso volto alla instaurazione di un corretto rapporto genitoriale e, per l'altro, la reazione del minore nella ripresa del rapporto, con onere di relazionare con cadenza seme- strale al Giudice Tutelare.
3. DOMANDE DI CARATTERE ECONOMICO
Venendo all'esame delle ulteriori domande formulate dalle parti deve osservarsi che parte ricorrente non ha documentato la propria situazione reddituale, allegando la sola richiesta di certificazione della situazione reddituale trasmessa all'agenzia delle entrate. Mentre all'udienza di comparizione ha dichiarato: di non lavorare;
di percepire l'assegno di inclu- sione assieme ai suoi genitori (con i quali vive); di percepire l'assegno unico al 100%.
In ordine invece alla condizione patrimoniale e reddituale del CP 1 lo stesso ha di- chiarato, allegando un'autocertificazione, di non avere percepito redditi per gli anni di im- posta 2020-2021-2022, che per l'anno 2022 ha percepito il reddito di cittadinanza per un importo complessivo pari ad € 6.950,00, che non essendo percettore di redditi da attività lavorativa non ha mai presentato alcuna dichiarazione dei redditi, di essere titolare del con- to corrente bancario n°430095834, presso la CP 2 dal mese di settembre 2023, di cui si riserva di depositare l'estratto conto, di essere proprietario dell'autovettura BMW targata
DB 463KM, che a breve sarà demolita, di essere proprietario dell'autovettura BMW targata
GK 461 JR.
All'udienza del 24/05/2024 ha inoltre dichiarato di lavorare a chiamata, senza dunque un regolare contratto e di percepire l'assegno di inclusione da fine mese ma di non cono- scerne l'ammontare.
Alla luce della scarna documentazione prodotta - peraltro parte resistente ha omesso di depositare gli estratti conto relativi al conto corrente dichiarato nell'autocertificazione - e tenuto conto delle esigenze di vita ordinarie di un minore dell'età di Per 1 e della fissa- zione del domicilio prevalente del medesimo presso l'abitazione materna, appare equo de- terminare la misura del contributo al mantenimento dovuto da CP 1 in favo-
in complessivi € 200,00 mensili a titolo di contributo al manteni- re di Parte 1
mento del figlio minore della coppia, somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.
Il medesimo va obbligato, altresì, a contribuire al 50% delle spese c.d. straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie firmato da questo Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di
Palermo in data 2 luglio 2019. Parte 1 ha diritto a percepire per intero l'assegno unico per il figlio stante il regime di affido esclusivo.
4. ALTRE DOMANDE
In merito, infine, alla richiesta della ricorrente di condannare il resistente a corrisponde- re la complessiva somma di € 9.250,00 quale contributo al mantenimento di ER 1 , a de- correre dalla nascita fino all'introduzione del presente ricorso, va osservato che, come pun- tualizzato di recente da Cassazione civile, sez. I, 13/06/2022, n. 19009, "in materia di filiazione naturale, il diritto al rimborso delle spese a favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, ha natura in senso lato indennitaria, in quanto diretto ad indennizzare il genitore, che ha riconosciuto il figlio, degli esborsi soste- nuti d solo per il mantenimento della prole. Ne consegue che il giudice di meri-to, ove l'im- porto non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, legittimamente provvede, per le somme dovute dalla nascita fino alla pronuncia, secondo equità trattandosi di criterio di valutazione del pregiudizio di portata generale".
Infatti, secondo il consolidato orientamento l'obbligo del genitore naturale di concorrere al mantenimento del figlio nasce proprio al momento della sua nascita, anche se la procrea- zione sia stata successivamente accertata con sentenza (Cass., sez. 1, 22/11/2013, n.
26205, Cass., sez. 1, 10/04/2012, n. 5652; Cass., sez. 1, 20/12/2011, n. 27653; Cass., sez. 1, 3/11/2006, n. 23596), producendo la sentenza dichiarativa della filiazione naturale gli effetti del riconoscimento e comportando per il genitore, ai sensi dell'art. 261 c.c., tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ai sensi dell'art. 148 c.c.
In altri termini, l'obbligazione, come si è chiarito (Cass., sez. 6-3, 16/02/2015, n. 3079), trova la sua ragione giustificatrice nello status di genitore, la cui efficacia retroattiva è data- ta appunto al momento della nascita del figlio (fra le molte conformi, Cass., sez. 1,
6/11/2009 n. 23630), per cui l'obbligo dei genitori di mantenere i figli (artt. 147 e 148
c.c.) sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsiasi domanda giudiziale.
Con la ulteriore conseguenza che, anche nell'ipotesi in cui al momento della nascita il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto perciò a provvedere per intero al suo man- tenimento, per ciò stesso non viene meno l'obbligo dell'altro genitore per il periodo anteriore alla pronuncia della dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, proprio per- ché il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato, nei confronti di en- trambi i genitori, è sorto fin dalla sua nascita (Cass., sez. 1, 22/11/2013, n. 26205; Cass., sez. 1, 10/4/2012, n. 5652; Cass., sez. 1, 14/05/2003, n. 7386).
Ciò detto, stante la mancanza di prova circa l'assolvimento dell'onere ed in assenza di elementi che conducano a una differente liquidazione, va tenuto come parametro di riferi- mento ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, non soltanto le so- stanze, ma anche la capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun genitore, da un lato, e una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un fi- glio di età corrispondente (in tal senso cfr. Cass. civile, sez. I, 8 novembre 1997, n. 11025;
Sez. 1, Sentenza n. 1746 del 02/03/1999; Sez. 1, Sentenza n. 3974 del 19/03/2002; Sez. 1
~, Ordinanza n. 16739 del 06/08/2020), dall'altro.
Valorizzando anche il dato della giovane età della coppia al momento della nascita del fi- glio e l'attuale impossidenza di entrambi i genitori, ritiene il Collegio equo quantificare in €
6.000,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, la somma dovuta da CP 1
a titolo di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento del figlio a CP 3
ER 1 dalla nascita alla domanda.
Sussistono i presupposti per operare la integrale compensazione tra le parti delle spese di lite in relazione ai temi trattati, alla carente allegazione documentale ed all'esito del giudi- zio.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando:
وdispone l'affidamento esclusivo del minore nato a [...]mo in ERsona 1
data 18/11/2020, alla madre, concentrando - ai sensi dell'art. 337-quater, comma 3, c.c. ~
l'esercizio della responsabilità genitoriale in capo a quest'ultima anche con riguardo alle decisioni di maggiore interesse per il minore;
dispone la regolamentazione degli incontri tra il padre e il minore presso i locali del
Servizio Spazio Neutro del Comune di Palermo alla presenza di operatori specializzati se- condo tempi e modalità stabiliti da questi ultimi, con onere di relazionare con cadenza se- mestrale al Giudice Tutelare;
"pone a carico di CP 1 l'obbligo di versare ad Parte 1 en- tro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 200,00, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore della coppia;
dichiara il medesimo tenuto a contribuire al 50% delle spese c.d. straordinarie da so- stenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie firmato da questo Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Pa- lermo in data 2 luglio 2019. dichiara che Parte 1 ha diritto di percepire l'intero assegno unico per il figlio, stante il regime di affido esclusivo;
CP 1 al pagamento in favore di Parte 1 dellacondanna somma di € 6.000,00 oltre interessi al saldo legale dalla domanda al soddisfo;
compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Pa- lermo il 31/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott.ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente
dr.ssa Gabriella Giammona Giudice
dr.ssa Donata D'Agostino Giudice
dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 968 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi civili dell'anno
2024 vertente
TRA
nata a [...], il [...] (Avv. MARRETTA GABRIELE); Parte 1
- ricorrente -
E
nato a [...], il [...] (Avv. DI BETTA ANTONELLA); CP 1 "
resistente
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
- interveniente necessario
AVENTE AD OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso)
Conclusioni delle parti: Vedi ricorso e note in sostituzione dell'udienza del 15/10/2025
Conclusioni del P.M.: Visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio Parte 1 premetteva di avere
"nel corso della quale è nato a [...] il intrattenuto una relazione con CP_1
18/11/2020 il figlio . Rappresentava che già durante la gravidanza il ERsona 1
CP_1 veva interrotto la relazione trasferendosi altrove, non curandosi del nascituro tant'è che alla nascita veniva riconosciuto solo dalla madre. Successivamente, dopo avere il CP_1 notificato all'odierna ricorrente ricorso ex art. 250 comma 4 c.c., le parti, abbandonato il giudizio, procedevano d'intesa affinché il padre riconoscesse ER 1
Faceva altresì presente che, anche dopo il riconoscimento, il CP 1 continuava a disinte- ressarsi del figlio, incontrandolo in maniera irregolare e sempre alla presenza della madre e versando sporadicamente esigue somme per il suo mantenimento.
Chiedeva pertanto l'affidamento esclusivo del minore, di regolare il diritto di visita del genitore non affidatario, di obbligare il resistente a versare quale contributo per il mante- nimento del figlio, un assegno pari ad € 250,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordina- rie, di condannarlo a corrisponderle la complessiva somma di € 9.250,00 quale contributo al mantenimento dalla nascita di Per 1 fino all'introduzione del presente ricorso ed, infi- ne, di attribuire alla stessa l'intero ammontare dell'assegno unico.
CP 1 il quale, contestando il ricorso, chiedeva: l'af-Si costituiva in giudizio fidamento condiviso del figlio minore, con domicilio prevalente presso la madre;
la regola- mentazione degli incontri padre-figlio; di quantificare il mantenimento a suo carico in euro
150,00 mensili.
Con provvedimento del 10/06/2024 il Giudice delegato disponeva l'affidamento del nu- cleo al Consultorio familiare per attività di mediazione e di supporto nell'esercizio delle competenze genitoriali, la cui relazione veniva depositata in data 07/02/2025.
All'udienza del 15/10/2025, svoltasi in trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione.
***
1. PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI I FIGLI
L'affidamento condiviso dei figli minori costituisce la regola, cui il giudice di merito può derogare, con provvedimento motivato, disponendo in via di eccezione l'affidamento esclu sivo ad un solo genitore, solo nei casi in cui il regime di affidamento condiviso risulti “con- trario all'interesse del minore” (art. 155 bis, primo comma, c.c. ora art. 337 quater cod. civ.).
In assenza di tipizzazione delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro in- dividuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi caso per caso con "provvedi- mento motivato" allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, ed in negativo l'inidoneità dell'altro, vale a dire "risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore" (Cass. n. 16593/2008).
Altre ipotesi che consentono di derogare alla regola dell'affidamento condiviso sono state individuate dalla giurisprudenza nei casi di anomala condizione di vita o grave impedimen- to fisico o psichico del genitore, ma anche nelle ipotesi in cui sussista un insanabile contra- sto con il figlio, ovvero un'obiettiva lontananza che renda in concreto impraticabile l'esercizio condiviso della responsabilità, ovvero, ancora, di indifferenza e totale disinteresse nei confronti del figlio, anche solo in termini di mancata contribuzione in termini economi- ci al suo mantenimento.
In particolare, il disinteresse manifestato da un genitore nei confronti della prole attra- verso la sistematica violazione degli obblighi di cura e sostegno attuata attraverso il perdu- rante mancato rispetto dell'obbligo di contribuzione al mantenimento dei minori nella misu- ra fissata dalle statuizioni giudiziali ovvero la corresponsione di somme di importo talmente esiguo da non consentire ai minori un sostentamento decoroso, anche con riferimento al te- nore di vita goduto durante il matrimonio, rappresentano circostanze idonee a giustificare l'adozione di un provvedimento di affidamento esclusivo.
Secondo l'orientamento dominante della Cassazione Civile “integrano comportamenti al- tamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabi- lità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso" (Cass. Civ. 17 dicembre 2009 n.
26587).
Nel caso di specie, sussistono i presupposti per disporre l'affidamento esclusivo c.d. “raf- forzato" della prole minore alla madre cui competerà, quindi, anche l'assunzione delle deci- sioni di maggiore interesse per la medesima, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa.
Ed invero, la circostanza che il padre abbia mostrato un totale disinteresse per le sorti della prole, sia sotto il profilo materiale che morale, non mostrandosi neppure propenso ad avviare il percorso di sostegno prescritto dal Giudice-ponendo quindi il Consultorio nell'impossibilità di valutare la sua competenza genitoriale- impone un affido con compe- tenze genitoriali concentrate in capo alla madre (quello che, a titolo meramente descrittivo, può essere definito come cd. affido super-esclusivo).
Nel modulo di affidamento monogenitoriale, il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
ciò nonostante, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori>>.
L'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti
(salute, educazione, istruzione, residenza abituale) può però trovare deroga giudiziale ("sal- vo che non sia diversamente stabilito"), in questi casi, come quello di specie, ove appare ne- cessario rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabili- tà genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali.
Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio. Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigila- re sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337-quater ultimo comma c.c.).
Quanto al regime di visita con il genitore non affidatario - ove costui faccia rientro in Si- cilia e manifesti tale volontà - si ritiene sussistente l'esigenza di effettuare un monitoraggio degli incontri con la figura genitoriale paterna con l'assistenza di personale professional- mente specializzato ed appare opportuno che gli incontri tra il padre e la prole minore si svolgano presso i locali del Servizio Spazio Neutro del Comune di PALERMO anche al fine di valutare, nell'ambito di tali incontri, per un verso la idoneità del padre ad avviare e sostene- re un percorso volto alla instaurazione di un corretto rapporto genitoriale e, per l'altro, la reazione del minore nella ripresa del rapporto, con onere di relazionare con cadenza seme- strale al Giudice Tutelare.
3. DOMANDE DI CARATTERE ECONOMICO
Venendo all'esame delle ulteriori domande formulate dalle parti deve osservarsi che parte ricorrente non ha documentato la propria situazione reddituale, allegando la sola richiesta di certificazione della situazione reddituale trasmessa all'agenzia delle entrate. Mentre all'udienza di comparizione ha dichiarato: di non lavorare;
di percepire l'assegno di inclu- sione assieme ai suoi genitori (con i quali vive); di percepire l'assegno unico al 100%.
In ordine invece alla condizione patrimoniale e reddituale del CP 1 lo stesso ha di- chiarato, allegando un'autocertificazione, di non avere percepito redditi per gli anni di im- posta 2020-2021-2022, che per l'anno 2022 ha percepito il reddito di cittadinanza per un importo complessivo pari ad € 6.950,00, che non essendo percettore di redditi da attività lavorativa non ha mai presentato alcuna dichiarazione dei redditi, di essere titolare del con- to corrente bancario n°430095834, presso la CP 2 dal mese di settembre 2023, di cui si riserva di depositare l'estratto conto, di essere proprietario dell'autovettura BMW targata
DB 463KM, che a breve sarà demolita, di essere proprietario dell'autovettura BMW targata
GK 461 JR.
All'udienza del 24/05/2024 ha inoltre dichiarato di lavorare a chiamata, senza dunque un regolare contratto e di percepire l'assegno di inclusione da fine mese ma di non cono- scerne l'ammontare.
Alla luce della scarna documentazione prodotta - peraltro parte resistente ha omesso di depositare gli estratti conto relativi al conto corrente dichiarato nell'autocertificazione - e tenuto conto delle esigenze di vita ordinarie di un minore dell'età di Per 1 e della fissa- zione del domicilio prevalente del medesimo presso l'abitazione materna, appare equo de- terminare la misura del contributo al mantenimento dovuto da CP 1 in favo-
in complessivi € 200,00 mensili a titolo di contributo al manteni- re di Parte 1
mento del figlio minore della coppia, somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.
Il medesimo va obbligato, altresì, a contribuire al 50% delle spese c.d. straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie firmato da questo Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di
Palermo in data 2 luglio 2019. Parte 1 ha diritto a percepire per intero l'assegno unico per il figlio stante il regime di affido esclusivo.
4. ALTRE DOMANDE
In merito, infine, alla richiesta della ricorrente di condannare il resistente a corrisponde- re la complessiva somma di € 9.250,00 quale contributo al mantenimento di ER 1 , a de- correre dalla nascita fino all'introduzione del presente ricorso, va osservato che, come pun- tualizzato di recente da Cassazione civile, sez. I, 13/06/2022, n. 19009, "in materia di filiazione naturale, il diritto al rimborso delle spese a favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, ha natura in senso lato indennitaria, in quanto diretto ad indennizzare il genitore, che ha riconosciuto il figlio, degli esborsi soste- nuti d solo per il mantenimento della prole. Ne consegue che il giudice di meri-to, ove l'im- porto non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, legittimamente provvede, per le somme dovute dalla nascita fino alla pronuncia, secondo equità trattandosi di criterio di valutazione del pregiudizio di portata generale".
Infatti, secondo il consolidato orientamento l'obbligo del genitore naturale di concorrere al mantenimento del figlio nasce proprio al momento della sua nascita, anche se la procrea- zione sia stata successivamente accertata con sentenza (Cass., sez. 1, 22/11/2013, n.
26205, Cass., sez. 1, 10/04/2012, n. 5652; Cass., sez. 1, 20/12/2011, n. 27653; Cass., sez. 1, 3/11/2006, n. 23596), producendo la sentenza dichiarativa della filiazione naturale gli effetti del riconoscimento e comportando per il genitore, ai sensi dell'art. 261 c.c., tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ai sensi dell'art. 148 c.c.
In altri termini, l'obbligazione, come si è chiarito (Cass., sez. 6-3, 16/02/2015, n. 3079), trova la sua ragione giustificatrice nello status di genitore, la cui efficacia retroattiva è data- ta appunto al momento della nascita del figlio (fra le molte conformi, Cass., sez. 1,
6/11/2009 n. 23630), per cui l'obbligo dei genitori di mantenere i figli (artt. 147 e 148
c.c.) sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsiasi domanda giudiziale.
Con la ulteriore conseguenza che, anche nell'ipotesi in cui al momento della nascita il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto perciò a provvedere per intero al suo man- tenimento, per ciò stesso non viene meno l'obbligo dell'altro genitore per il periodo anteriore alla pronuncia della dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, proprio per- ché il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato, nei confronti di en- trambi i genitori, è sorto fin dalla sua nascita (Cass., sez. 1, 22/11/2013, n. 26205; Cass., sez. 1, 10/4/2012, n. 5652; Cass., sez. 1, 14/05/2003, n. 7386).
Ciò detto, stante la mancanza di prova circa l'assolvimento dell'onere ed in assenza di elementi che conducano a una differente liquidazione, va tenuto come parametro di riferi- mento ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, non soltanto le so- stanze, ma anche la capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun genitore, da un lato, e una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un fi- glio di età corrispondente (in tal senso cfr. Cass. civile, sez. I, 8 novembre 1997, n. 11025;
Sez. 1, Sentenza n. 1746 del 02/03/1999; Sez. 1, Sentenza n. 3974 del 19/03/2002; Sez. 1
~, Ordinanza n. 16739 del 06/08/2020), dall'altro.
Valorizzando anche il dato della giovane età della coppia al momento della nascita del fi- glio e l'attuale impossidenza di entrambi i genitori, ritiene il Collegio equo quantificare in €
6.000,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, la somma dovuta da CP 1
a titolo di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento del figlio a CP 3
ER 1 dalla nascita alla domanda.
Sussistono i presupposti per operare la integrale compensazione tra le parti delle spese di lite in relazione ai temi trattati, alla carente allegazione documentale ed all'esito del giudi- zio.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando:
وdispone l'affidamento esclusivo del minore nato a [...]mo in ERsona 1
data 18/11/2020, alla madre, concentrando - ai sensi dell'art. 337-quater, comma 3, c.c. ~
l'esercizio della responsabilità genitoriale in capo a quest'ultima anche con riguardo alle decisioni di maggiore interesse per il minore;
dispone la regolamentazione degli incontri tra il padre e il minore presso i locali del
Servizio Spazio Neutro del Comune di Palermo alla presenza di operatori specializzati se- condo tempi e modalità stabiliti da questi ultimi, con onere di relazionare con cadenza se- mestrale al Giudice Tutelare;
"pone a carico di CP 1 l'obbligo di versare ad Parte 1 en- tro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 200,00, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore della coppia;
dichiara il medesimo tenuto a contribuire al 50% delle spese c.d. straordinarie da so- stenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie firmato da questo Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Pa- lermo in data 2 luglio 2019. dichiara che Parte 1 ha diritto di percepire l'intero assegno unico per il figlio, stante il regime di affido esclusivo;
CP 1 al pagamento in favore di Parte 1 dellacondanna somma di € 6.000,00 oltre interessi al saldo legale dalla domanda al soddisfo;
compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Pa- lermo il 31/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott.ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.