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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 03/10/2025, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.R.G. 607 / 2023
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127- bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto l'art. 128 c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
2
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 607 / 2023 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._4 Parte_5
), n.q. di eredi di (C.F. C.F._5 Persona_1
rappresentate e difese dall'avv. Francesco Giampaolo, C.F._6
con il quale sono elettivamente domiciliate in Bovalino (RC) Vico I Crotone n.
25 ricorrenti
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Antonio D'Agostino, con il quale è elettivamente domiciliato in Locri
(RC) via Margherita di Savoia n. 54 resistente
OGGETTO: malattia professionale
Conclusioni: per le parti, come in atti e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/02/2023, il sig. ha Persona_1
esposto:
- che ha lavorato alle dipendenze dell' , Parte_6
svolgendo mansioni di operaio idraulico forestale e, nel corso degli anni, ha svolto attività manuali legate alla pulizia delle strade, alla potatura degli alberi e alla realizzazione di gabbionate, operando costantemente a contatto con materiali inerti, movimentando carichi pesanti e utilizzando attrezzi vibranti;
3
- che, in data 03/11/2019, ha denunciato all l'insorgenza della CP_1
malattia: “bronco pneumopatia cronica ostruttiva”;
- che l'Istituto resistente, con nota del 05/02/2020, ha comunicato che:
“gli accertamenti medico-legali effettuati per il riconoscimento della malattia professionale hanno dimostrato l'assenza della malattia denunciata”;
- che, in data 15/03/2022, ha presentato ricorso amministrativo, allegando una certificazione medica comprovante un'inabilità pari al 22%;
- che la malattia denunciata deve essere qualificata come tecnopatia e, in quanto contratta nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa svolta, è soggetta ad assicurazione obbligatoria ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 30 giugno 1965, n.
1124.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'On. Tribunale adito, contrariis reiectis, - in via principale accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, che la patologia di cui è affetto l'odierno ricorrente è stata contratta a causa e nell'esercizio dell' attività lavorativa dallo stesso svolta alle dipendenze di Parte_6
e, per l'effetto, accertare e dichiarare che la stessa patologia ha
[...]
comportato una menomazione dell'integrità psicofisica (danno biologico) pari al 22% con conseguente condanna dell' , in persona del legale CP_1
rappresentante p. t., alla corresponsione in favore del sig. Persona_1
dell'indennizzo in rendita (comprensivo di quota per danno biologico e quota per conseguenze patrimoniali delle menomazioni) così come spettante per la menomazione dell'integrità psico-fisica, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto fino all'effettivo soddisfo;
- in denegata subordine, accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa che la patologia di cui è affetto l'odierno ricorrente è stata contratta a causa e nell'esercizio dell' attività lavorativa dallo stesso svolta alle dipendenze di
e, per l'effetto, accertare e dichiarare che la stessa Parte_6
patologia ha comportato una menomazione dell'integrità psicofisica (danno 4
biologico) inferiore al 15% ma certamente superiore all'6% con conseguente dell' , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_1
corresponsione in favore dello stesso sig. dell'indennizzo in Persona_1
capitale così come spettante per la menomazione dell'integrità psicofisica, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto fino all'effettivo soddisfo;
Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l CP_1
eccependo che la patologia denunciata non è indennizzabile, in quanto di natura non professionale, non “tabellata” e che il ricorrente non ha fornito la prova del nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta e l'agente patogeno cui è stato esposto, concludendo per il rigetto del ricorso.
Con comparsa di intervento volontario, depositata in data 14/02/2025, si sono costituite le odierne ricorrenti, in qualità di eredi del sig. , deceduto Per_1
nelle more del giudizio, riportandosi alle richieste contenute nel ricorso introduttivo del giudizio.
Istruita la causa mediante l'escussione dei testi indicati nel ricorso introduttivo e disposta C.T.U. medico legale, con decreto del 21/07/2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter 2 comma, alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3.
***
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Va premesso che la malattia professionale è una patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull'organismo (causa diluita e non causa violenta e concentrata nel tempo). 5
La stessa causa deve essere diretta ed efficiente, ossia in grado di produrre l'infermità in modo esclusivo o prevalente: infatti, il Testo Unico parla di malattie contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni rischiose.
Tuttavia, è ammesso il concorso di cause extraprofessionali, purché queste non interrompano il nesso causale, in quanto capaci di produrre da sole l'infermità.
Per le malattie professionali, dunque, non è sufficiente l'occasione di lavoro come per gli infortuni, ossia un rapporto anche mediato o indiretto con il rischio lavorativo, ma deve esistere un rapporto causale o concausale diretto tra il rischio professionale e la malattia.
Il rischio può essere provocato dalla lavorazione che l'assicurato svolge, oppure dall'ambiente in cui la lavorazione stessa si svolge (cosiddetto “rischio ambientale”).
Le malattie professionali si distinguono in tabellate e non tabellate.
Le malattie professionali sono tabellate se: indicate nelle due tabelle (una per l'industria e una per l'agricoltura); provocate da lavorazioni indicate nelle stesse tabelle;
denunciate entro un determinato periodo dalla cessazione dell'attività rischiosa, fissato nelle tabelle stesse (“periodo massimo di indennizzabilità”).
Nell'ambito del cosiddetto “sistema tabellare”, il lavoratore è sollevato dall'onere di dimostrare l'origine professionale della malattia.
Infatti, una volta provata l'adibizione ad una lavorazione tabellata (o comunque l'esposizione a un rischio ambientale provocato da quella lavorazione) e l'esistenza della malattia tabellata e una volta effettuata la denuncia nel termine massimo di indennizzabilità, si presume per legge che quella malattia sia di origine professionale: si parla, infatti, di “presunzione legale d'origine”, superabile soltanto con la rigorosissima prova - a carico dell' - che la malattia è stata determinata da cause extraprofessionali e non CP_1
dal lavoro. 6
E, dunque, in ipotesi di malattie tabellate il lavoratore non ha l'onere di dimostrare l'origine professionale della malattia, ma deve in ogni caso dimostrare di essere stato adibito alla lavorazione tabellata, di aver contratto la malattia collegata e di aver effettuato la denuncia.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 179/1988, ha introdotto nella legislazione italiana il cosiddetto “sistema misto”, in base al quale il sistema tabellare resta in vigore, con il principio della “presunzione legale d'origine”, ma è affiancato dalla possibilità, per l'assicurato, di dimostrare che la malattia non tabellata di cui è portatore, pur non ricorrendo le tre condizioni previste nelle tabelle, è comunque di origine professionale.
Sul tema è intervenuto l'articolo 10 del decreto legislativo n. 38/2000, che ha consentito non solo di adeguare tempestivamente le tabelle delle malattie professionali allegate al Testo Unico, ma anche di costituire un osservatorio delle patologie di probabile o possibile origine lavorativa, a disposizione di tutto il mondo della sanità, della prevenzione e della ricerca.
Pertanto, con la norma in questione, il legislatore ha confermato l'attuale sistema misto di tutela delle malattie professionali, rendendo più semplice e tempestivo il sistema di revisione periodica delle tabelle allegate al Testo Unico, da effettuarsi con decreto ministeriale su proposta della Commissione scientifica appositamente istituita che ne propone, periodicamente, la modifica e/o integrazione;
inoltre, ha istituito, presso la banca dati dell' un registro delle CP_1
malattie causate dal lavoro, ovvero a esso correlate, al quale potranno accedere, oltre alla Commissione stessa, tutti gli organismi competenti, per lo svolgimento delle funzioni di sicurezza della salute nei luoghi di lavoro nonché per fini di ricerca e approfondimento scientifico ed epidemiologico.
Tornando al caso oggetto del presente giudizio, come anticipato nella parte narrativa della decisione, l'originario ricorrente ha assunto di aver contratto la patologia “bronco pneumopatia cronica ostruttiva” – non riconosciuta in via amministrativa - nell'esercizio dell'attività lavorativa. 7
Con particolare riferimento alle patologie per le quali non è stata riconosciuta la sussistenza del nesso causale in via amministrativa, incombe sul ricorrente l'onere di allegare l'attività lavorativa svolta, l'esposizione al rischio morbigeno con riferimento alle patologie denunciate e la sussistenza del nesso causale tra l'attività svolta e le patologie denunciate.
Ed invero l'esposizione al rischio morbigeno non è univocamente emersa dall'istruttoria processuale, nel corso della quale è stato confermato lo svolgimento dell'attività dedotta, ma non la prolungata esposizione al rischio specifico.
In particolare, il teste , premettendo che: “Io e il Testimone_1
sig. facciamo lo stesso lavoro, lavoriamo come idraulico forestale;
lui Per_1
adesso è in pensione da 3 o 4 anni;
prima lavoravamo insieme per l'azienda in località Vocale comune di San Luca;
abbiamo lavorato Parte_6
insieme negli ultimi 7, 8 o 10 anni prima che lui andasse in pensione, ma avevamo lavorato insieme anche precedentemente spesso, anche negli anni settanta – ottanta” ha dichiarato che: “Io e il sig. ci occupavamo di Per_1
realizzare strade di pulirle;
abbiamo inoltre lavorato con il cemento sempre per la manutenzione delle strade negli anni settanta/ ottanta;
ci occupavamo della pulitura delle foreste;
realizzavamo muri a secco e gabbioni;
in passato per svolgere la nostra attività utilizzavamo strumenti pesanti;
: ad esempio per rompere le pietre utilizzavamo il martello pneumatico;
utilizzavamo inoltre le mazze per spaccare le pietre;
negli ultimi 8/ 10 anni in cui ho lavorato con il sig. utilizzavamo soltanto il decespugliatore la zappa , ossia attrezzi Per_1
leggeri e ci occupavamo di realizzare le stradelle antiincendio. Negli anni settanta ottanta ci occupavamo anche di trasportare pesi e carichi come il cemento;
negli ultimi anni invece ci occupavamo solo della pulitura e della realizzazione di stradelle antincendio;
in passato ogni sacco di cemento pesava
50 kg ora invece pesa 25 kg;
i sacchi di cemento li trasportavamo a mano dopo averli scaricati dai camion e riposti nel magazzino: facevamo questo lavoro 8
insieme in tre o 4; ancora oggi si fa qualche lavoro di ripristino con il cemento ma in piccola quantità perché come ho detto negli ultimi anni la nostra attività è consistita soltanto nella pulitura delle strade e nella realizzazione delle stradelle antincendio. Io e il sig. lavoravamo 8 ore dal lunedì al giovedì e sette ore Per_1
il venerdì; nel corso dell'attività lavorativa trasportavamo massi e pietre quando realizzavamo muri a secco;
ciò avveniva in passato;
tuttavia, negli ultimi anni in cui ho lavorato con il sig. abbiamo fatto dei lavori di Per_1
realizzazione di gabbioni, sempre nel comune di San Luca, che prevedevano il trasporto di pietre e anche la rottura delle pietre, che venivano da noi rotte con la mazza;
per realizzare il gabbione vi sono due persone della squadra che stanno dentro, all'interno della recisione in ferro;
gli altri della squadra portano le pietre e i due che stanno dentro le sistemano una alla volta;
in genere quelli che stavano dentro erano sempre gli stessi;
anche il sig. Per_1
portava le pietre le rompeva ma non si occupava lui di sistemarle;
il muro a secco può essere alto anche due metri o più; tutti i lavori che svolgevamo venivano svolti esclusivamente all'aperto in qualsiasi periodo dell'anno”.
Ancora, il teste , premettendo che: “Non sono parente del Testimone_2
ricorrente ma lo conosco in quanto abbiamo lavorato insieme;
Persona_1
non lavoriamo più insieme;
abbiamo lavorato insieme dal 1995 al 2010; abbiamo lavorato insieme a San Luca alle dipendenze dell'azienda Parte_6
facevamo lo stesso lavoro” ha dichiarato che: “Noi ci occupavamo di
[...]
realizzare muri a secco e gabbioni, del trasporto delle pietre, facevamo i lastroni delle strade con il cemento;
impastavamo noi il cemento;
facevamo recinsioni con i pali che venivano piantati con la mazza;
tagliavamo la legna;
trasportavamo il materiale che ci occorreva;
ad esempio trasportavamo i sacchi di cemento da 50 kg sulle spalle;
adesso i sacchi di cemento sono da 25 kg ma un tempo erano da 50kg; utilizzavamo i picconi le pale la zappa i pali di fare i buchi sul terreno la carriola per trasportare il cemento impastato, la motosega. 9
Non lavoro più con il ricorrente perché lui nel 2010 si è trasferito in un'altra squadra;
non so se lavori ancora per l'azienda ”. Parte_6
Pertanto, i testi, pur avendo descritto in astratto in cosa consisteva l'attività lavorativa del ricorrente, non hanno riferito in maniera univoca con quanta frequenza il ricorrente utilizzasse gli strumenti di lavoro indicati e assumesse le posizioni descritte, considerando tra è emerso che il ricorrente non lavorava da solo ma con una squadra.
Pertanto, non è emerso lo sforzo prolungato del ricorrente nello svolgimento delle descritte attività, sia in termini di frequenza sia considerando che dall'istruttoria è emerso che il ricorrente non svolgeva le attività in questione da solo.
Ed infatti, non è sufficiente che lo specifico rischio lavorativo abbia in qualche misura influito sul decorso dell'affezione, circostanza peraltro non univocamente allegata, ma è di decisiva importanza che le alterazioni siano peculiarmente rapportabili con un nesso di causalità, tutt'altro che ipotetico, all'attività lavorativa svolta.
Una volta appurata l'attività svolta, occorre accertare se la predetta attività abbia comportato l'esposizione al rischio dell'agente patogeno che ha determinato proprio l'insorgere delle patologie denunciate come malattie professionali, nonché se il ricorrente abbia contratto tali malattie nell'esercizio della lavorazione svolta;
solo in ipotesi affermativa, occorre, infine, determinarne il grado di inabilità secondo i parametri che tengano conto della riduzione della capacità lavorativa generica.
Nella specie, già dalle dichiarazioni rese dai testi escussi, non è univocamente emersa l'esposizione al rischio morbigeno in quanto, sebbene i testi abbiano confermato l'attività svolta, come descritta nel ricorso introduttivo, gli stessi non hanno riportato elementi da cui desumere che le patologie denunciate dal ricorrente siano state causate proprio dall'attività 10
lavorativa svolta, considerando che non è stata provata l'esposizione prolungata ad un fattore di rischio.
Espletata la prova per testi, che non ha fornito una allegazione univoca in ordine al nesso causale tra le patologie sviluppate e l'attività lavorativa svolta, questo giudicante ha disposto C.T.U. medico legale sulla persona del ricorrente.
Orbene, forma piena prova la consulenza tecnica effettuata nel corso del giudizio, frutto di un attento esame obiettivo, nonché di una scrupolosa analisi della documentazione medica in atti.
Il C.T.U., premettendo che il sig. , prima del decesso, Persona_1
avvenuto in data 24/07/2024, era affetto da: ““RIFERITA BRONCO-
PNEUMOPATIA CRONICA OSTRUTTIVA, NON ADEGUATAMENTE
DOCUMENTATA IN ATTI” esaminando la natura multifattoriale della malattia
“bronco-pneumopatia cronica ostruttiva” - in relazione alla quale è stato richiesto il riconoscimento della natura tecnopatia - ed evidenziando che solo il
10-12% di tutte le BPCO è attribuibile a fattori di rischio professionali, ha escluso la sussistenza del nesso causale con l'attività lavorativa svolta dal ricorrente, anche in considerazione della scarna documentazione medica presente in atti, ritenendo che la componente extra lavorativa sia stata l'unica causa determinante.
Tali conclusioni, coerenti con la documentazione in atti e con le risultanze istruttorie, sono condivisibili, in quanto fondante su un attento esame e calibrate sull'attività lavorativa svolta, quale è emersa anche nel corso dell'istruttoria processuale.
Questo giudicante condivide le conclusioni del C.T.U. che, all'esito della visita peritale e dell'esame della documentazione in atti, ha confermato l'insussistenza del nesso causale tra la patologia denunciata e l'attività lavorativa svolta. 11
Pertanto, non sussistendo i presupposti per il riconoscimento delle infermità, di cui alla diagnosi, come malattie professionali, la domanda va rigettata.
Le spese di lite restano compensate tra le parti, anche in considerazione della dichiarazione ex art. 152 disp. Att. c.p.c. versata in atti dall'originario ricorrente.
Restano, pertanto, a carico dell' le spese della C.T.U. espletata CP_1
nel corso del giudizio, come liquidate con separato decreto in favore del dott.
. Persona_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da e proseguito da Persona_1 Pt_1
, , e ,in qualità
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
di eredi di , N.R.G. 607/2023, disattesa ogni contraria istanza, Persona_1
così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- Pone definitivamente a carico dell in persona del legale CP_1
rappresentante p.t., le spese della C.T.U. espletata nel corso del giudizio, come liquidate con separato decreto in favore del dott.
. Persona_2
Locri, 03/10/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.R.G. 607 / 2023
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127- bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto l'art. 128 c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
2
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 607 / 2023 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._4 Parte_5
), n.q. di eredi di (C.F. C.F._5 Persona_1
rappresentate e difese dall'avv. Francesco Giampaolo, C.F._6
con il quale sono elettivamente domiciliate in Bovalino (RC) Vico I Crotone n.
25 ricorrenti
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Antonio D'Agostino, con il quale è elettivamente domiciliato in Locri
(RC) via Margherita di Savoia n. 54 resistente
OGGETTO: malattia professionale
Conclusioni: per le parti, come in atti e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/02/2023, il sig. ha Persona_1
esposto:
- che ha lavorato alle dipendenze dell' , Parte_6
svolgendo mansioni di operaio idraulico forestale e, nel corso degli anni, ha svolto attività manuali legate alla pulizia delle strade, alla potatura degli alberi e alla realizzazione di gabbionate, operando costantemente a contatto con materiali inerti, movimentando carichi pesanti e utilizzando attrezzi vibranti;
3
- che, in data 03/11/2019, ha denunciato all l'insorgenza della CP_1
malattia: “bronco pneumopatia cronica ostruttiva”;
- che l'Istituto resistente, con nota del 05/02/2020, ha comunicato che:
“gli accertamenti medico-legali effettuati per il riconoscimento della malattia professionale hanno dimostrato l'assenza della malattia denunciata”;
- che, in data 15/03/2022, ha presentato ricorso amministrativo, allegando una certificazione medica comprovante un'inabilità pari al 22%;
- che la malattia denunciata deve essere qualificata come tecnopatia e, in quanto contratta nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa svolta, è soggetta ad assicurazione obbligatoria ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 30 giugno 1965, n.
1124.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'On. Tribunale adito, contrariis reiectis, - in via principale accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, che la patologia di cui è affetto l'odierno ricorrente è stata contratta a causa e nell'esercizio dell' attività lavorativa dallo stesso svolta alle dipendenze di Parte_6
e, per l'effetto, accertare e dichiarare che la stessa patologia ha
[...]
comportato una menomazione dell'integrità psicofisica (danno biologico) pari al 22% con conseguente condanna dell' , in persona del legale CP_1
rappresentante p. t., alla corresponsione in favore del sig. Persona_1
dell'indennizzo in rendita (comprensivo di quota per danno biologico e quota per conseguenze patrimoniali delle menomazioni) così come spettante per la menomazione dell'integrità psico-fisica, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto fino all'effettivo soddisfo;
- in denegata subordine, accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa che la patologia di cui è affetto l'odierno ricorrente è stata contratta a causa e nell'esercizio dell' attività lavorativa dallo stesso svolta alle dipendenze di
e, per l'effetto, accertare e dichiarare che la stessa Parte_6
patologia ha comportato una menomazione dell'integrità psicofisica (danno 4
biologico) inferiore al 15% ma certamente superiore all'6% con conseguente dell' , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_1
corresponsione in favore dello stesso sig. dell'indennizzo in Persona_1
capitale così come spettante per la menomazione dell'integrità psicofisica, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto fino all'effettivo soddisfo;
Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l CP_1
eccependo che la patologia denunciata non è indennizzabile, in quanto di natura non professionale, non “tabellata” e che il ricorrente non ha fornito la prova del nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta e l'agente patogeno cui è stato esposto, concludendo per il rigetto del ricorso.
Con comparsa di intervento volontario, depositata in data 14/02/2025, si sono costituite le odierne ricorrenti, in qualità di eredi del sig. , deceduto Per_1
nelle more del giudizio, riportandosi alle richieste contenute nel ricorso introduttivo del giudizio.
Istruita la causa mediante l'escussione dei testi indicati nel ricorso introduttivo e disposta C.T.U. medico legale, con decreto del 21/07/2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter 2 comma, alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3.
***
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Va premesso che la malattia professionale è una patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull'organismo (causa diluita e non causa violenta e concentrata nel tempo). 5
La stessa causa deve essere diretta ed efficiente, ossia in grado di produrre l'infermità in modo esclusivo o prevalente: infatti, il Testo Unico parla di malattie contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni rischiose.
Tuttavia, è ammesso il concorso di cause extraprofessionali, purché queste non interrompano il nesso causale, in quanto capaci di produrre da sole l'infermità.
Per le malattie professionali, dunque, non è sufficiente l'occasione di lavoro come per gli infortuni, ossia un rapporto anche mediato o indiretto con il rischio lavorativo, ma deve esistere un rapporto causale o concausale diretto tra il rischio professionale e la malattia.
Il rischio può essere provocato dalla lavorazione che l'assicurato svolge, oppure dall'ambiente in cui la lavorazione stessa si svolge (cosiddetto “rischio ambientale”).
Le malattie professionali si distinguono in tabellate e non tabellate.
Le malattie professionali sono tabellate se: indicate nelle due tabelle (una per l'industria e una per l'agricoltura); provocate da lavorazioni indicate nelle stesse tabelle;
denunciate entro un determinato periodo dalla cessazione dell'attività rischiosa, fissato nelle tabelle stesse (“periodo massimo di indennizzabilità”).
Nell'ambito del cosiddetto “sistema tabellare”, il lavoratore è sollevato dall'onere di dimostrare l'origine professionale della malattia.
Infatti, una volta provata l'adibizione ad una lavorazione tabellata (o comunque l'esposizione a un rischio ambientale provocato da quella lavorazione) e l'esistenza della malattia tabellata e una volta effettuata la denuncia nel termine massimo di indennizzabilità, si presume per legge che quella malattia sia di origine professionale: si parla, infatti, di “presunzione legale d'origine”, superabile soltanto con la rigorosissima prova - a carico dell' - che la malattia è stata determinata da cause extraprofessionali e non CP_1
dal lavoro. 6
E, dunque, in ipotesi di malattie tabellate il lavoratore non ha l'onere di dimostrare l'origine professionale della malattia, ma deve in ogni caso dimostrare di essere stato adibito alla lavorazione tabellata, di aver contratto la malattia collegata e di aver effettuato la denuncia.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 179/1988, ha introdotto nella legislazione italiana il cosiddetto “sistema misto”, in base al quale il sistema tabellare resta in vigore, con il principio della “presunzione legale d'origine”, ma è affiancato dalla possibilità, per l'assicurato, di dimostrare che la malattia non tabellata di cui è portatore, pur non ricorrendo le tre condizioni previste nelle tabelle, è comunque di origine professionale.
Sul tema è intervenuto l'articolo 10 del decreto legislativo n. 38/2000, che ha consentito non solo di adeguare tempestivamente le tabelle delle malattie professionali allegate al Testo Unico, ma anche di costituire un osservatorio delle patologie di probabile o possibile origine lavorativa, a disposizione di tutto il mondo della sanità, della prevenzione e della ricerca.
Pertanto, con la norma in questione, il legislatore ha confermato l'attuale sistema misto di tutela delle malattie professionali, rendendo più semplice e tempestivo il sistema di revisione periodica delle tabelle allegate al Testo Unico, da effettuarsi con decreto ministeriale su proposta della Commissione scientifica appositamente istituita che ne propone, periodicamente, la modifica e/o integrazione;
inoltre, ha istituito, presso la banca dati dell' un registro delle CP_1
malattie causate dal lavoro, ovvero a esso correlate, al quale potranno accedere, oltre alla Commissione stessa, tutti gli organismi competenti, per lo svolgimento delle funzioni di sicurezza della salute nei luoghi di lavoro nonché per fini di ricerca e approfondimento scientifico ed epidemiologico.
Tornando al caso oggetto del presente giudizio, come anticipato nella parte narrativa della decisione, l'originario ricorrente ha assunto di aver contratto la patologia “bronco pneumopatia cronica ostruttiva” – non riconosciuta in via amministrativa - nell'esercizio dell'attività lavorativa. 7
Con particolare riferimento alle patologie per le quali non è stata riconosciuta la sussistenza del nesso causale in via amministrativa, incombe sul ricorrente l'onere di allegare l'attività lavorativa svolta, l'esposizione al rischio morbigeno con riferimento alle patologie denunciate e la sussistenza del nesso causale tra l'attività svolta e le patologie denunciate.
Ed invero l'esposizione al rischio morbigeno non è univocamente emersa dall'istruttoria processuale, nel corso della quale è stato confermato lo svolgimento dell'attività dedotta, ma non la prolungata esposizione al rischio specifico.
In particolare, il teste , premettendo che: “Io e il Testimone_1
sig. facciamo lo stesso lavoro, lavoriamo come idraulico forestale;
lui Per_1
adesso è in pensione da 3 o 4 anni;
prima lavoravamo insieme per l'azienda in località Vocale comune di San Luca;
abbiamo lavorato Parte_6
insieme negli ultimi 7, 8 o 10 anni prima che lui andasse in pensione, ma avevamo lavorato insieme anche precedentemente spesso, anche negli anni settanta – ottanta” ha dichiarato che: “Io e il sig. ci occupavamo di Per_1
realizzare strade di pulirle;
abbiamo inoltre lavorato con il cemento sempre per la manutenzione delle strade negli anni settanta/ ottanta;
ci occupavamo della pulitura delle foreste;
realizzavamo muri a secco e gabbioni;
in passato per svolgere la nostra attività utilizzavamo strumenti pesanti;
: ad esempio per rompere le pietre utilizzavamo il martello pneumatico;
utilizzavamo inoltre le mazze per spaccare le pietre;
negli ultimi 8/ 10 anni in cui ho lavorato con il sig. utilizzavamo soltanto il decespugliatore la zappa , ossia attrezzi Per_1
leggeri e ci occupavamo di realizzare le stradelle antiincendio. Negli anni settanta ottanta ci occupavamo anche di trasportare pesi e carichi come il cemento;
negli ultimi anni invece ci occupavamo solo della pulitura e della realizzazione di stradelle antincendio;
in passato ogni sacco di cemento pesava
50 kg ora invece pesa 25 kg;
i sacchi di cemento li trasportavamo a mano dopo averli scaricati dai camion e riposti nel magazzino: facevamo questo lavoro 8
insieme in tre o 4; ancora oggi si fa qualche lavoro di ripristino con il cemento ma in piccola quantità perché come ho detto negli ultimi anni la nostra attività è consistita soltanto nella pulitura delle strade e nella realizzazione delle stradelle antincendio. Io e il sig. lavoravamo 8 ore dal lunedì al giovedì e sette ore Per_1
il venerdì; nel corso dell'attività lavorativa trasportavamo massi e pietre quando realizzavamo muri a secco;
ciò avveniva in passato;
tuttavia, negli ultimi anni in cui ho lavorato con il sig. abbiamo fatto dei lavori di Per_1
realizzazione di gabbioni, sempre nel comune di San Luca, che prevedevano il trasporto di pietre e anche la rottura delle pietre, che venivano da noi rotte con la mazza;
per realizzare il gabbione vi sono due persone della squadra che stanno dentro, all'interno della recisione in ferro;
gli altri della squadra portano le pietre e i due che stanno dentro le sistemano una alla volta;
in genere quelli che stavano dentro erano sempre gli stessi;
anche il sig. Per_1
portava le pietre le rompeva ma non si occupava lui di sistemarle;
il muro a secco può essere alto anche due metri o più; tutti i lavori che svolgevamo venivano svolti esclusivamente all'aperto in qualsiasi periodo dell'anno”.
Ancora, il teste , premettendo che: “Non sono parente del Testimone_2
ricorrente ma lo conosco in quanto abbiamo lavorato insieme;
Persona_1
non lavoriamo più insieme;
abbiamo lavorato insieme dal 1995 al 2010; abbiamo lavorato insieme a San Luca alle dipendenze dell'azienda Parte_6
facevamo lo stesso lavoro” ha dichiarato che: “Noi ci occupavamo di
[...]
realizzare muri a secco e gabbioni, del trasporto delle pietre, facevamo i lastroni delle strade con il cemento;
impastavamo noi il cemento;
facevamo recinsioni con i pali che venivano piantati con la mazza;
tagliavamo la legna;
trasportavamo il materiale che ci occorreva;
ad esempio trasportavamo i sacchi di cemento da 50 kg sulle spalle;
adesso i sacchi di cemento sono da 25 kg ma un tempo erano da 50kg; utilizzavamo i picconi le pale la zappa i pali di fare i buchi sul terreno la carriola per trasportare il cemento impastato, la motosega. 9
Non lavoro più con il ricorrente perché lui nel 2010 si è trasferito in un'altra squadra;
non so se lavori ancora per l'azienda ”. Parte_6
Pertanto, i testi, pur avendo descritto in astratto in cosa consisteva l'attività lavorativa del ricorrente, non hanno riferito in maniera univoca con quanta frequenza il ricorrente utilizzasse gli strumenti di lavoro indicati e assumesse le posizioni descritte, considerando tra è emerso che il ricorrente non lavorava da solo ma con una squadra.
Pertanto, non è emerso lo sforzo prolungato del ricorrente nello svolgimento delle descritte attività, sia in termini di frequenza sia considerando che dall'istruttoria è emerso che il ricorrente non svolgeva le attività in questione da solo.
Ed infatti, non è sufficiente che lo specifico rischio lavorativo abbia in qualche misura influito sul decorso dell'affezione, circostanza peraltro non univocamente allegata, ma è di decisiva importanza che le alterazioni siano peculiarmente rapportabili con un nesso di causalità, tutt'altro che ipotetico, all'attività lavorativa svolta.
Una volta appurata l'attività svolta, occorre accertare se la predetta attività abbia comportato l'esposizione al rischio dell'agente patogeno che ha determinato proprio l'insorgere delle patologie denunciate come malattie professionali, nonché se il ricorrente abbia contratto tali malattie nell'esercizio della lavorazione svolta;
solo in ipotesi affermativa, occorre, infine, determinarne il grado di inabilità secondo i parametri che tengano conto della riduzione della capacità lavorativa generica.
Nella specie, già dalle dichiarazioni rese dai testi escussi, non è univocamente emersa l'esposizione al rischio morbigeno in quanto, sebbene i testi abbiano confermato l'attività svolta, come descritta nel ricorso introduttivo, gli stessi non hanno riportato elementi da cui desumere che le patologie denunciate dal ricorrente siano state causate proprio dall'attività 10
lavorativa svolta, considerando che non è stata provata l'esposizione prolungata ad un fattore di rischio.
Espletata la prova per testi, che non ha fornito una allegazione univoca in ordine al nesso causale tra le patologie sviluppate e l'attività lavorativa svolta, questo giudicante ha disposto C.T.U. medico legale sulla persona del ricorrente.
Orbene, forma piena prova la consulenza tecnica effettuata nel corso del giudizio, frutto di un attento esame obiettivo, nonché di una scrupolosa analisi della documentazione medica in atti.
Il C.T.U., premettendo che il sig. , prima del decesso, Persona_1
avvenuto in data 24/07/2024, era affetto da: ““RIFERITA BRONCO-
PNEUMOPATIA CRONICA OSTRUTTIVA, NON ADEGUATAMENTE
DOCUMENTATA IN ATTI” esaminando la natura multifattoriale della malattia
“bronco-pneumopatia cronica ostruttiva” - in relazione alla quale è stato richiesto il riconoscimento della natura tecnopatia - ed evidenziando che solo il
10-12% di tutte le BPCO è attribuibile a fattori di rischio professionali, ha escluso la sussistenza del nesso causale con l'attività lavorativa svolta dal ricorrente, anche in considerazione della scarna documentazione medica presente in atti, ritenendo che la componente extra lavorativa sia stata l'unica causa determinante.
Tali conclusioni, coerenti con la documentazione in atti e con le risultanze istruttorie, sono condivisibili, in quanto fondante su un attento esame e calibrate sull'attività lavorativa svolta, quale è emersa anche nel corso dell'istruttoria processuale.
Questo giudicante condivide le conclusioni del C.T.U. che, all'esito della visita peritale e dell'esame della documentazione in atti, ha confermato l'insussistenza del nesso causale tra la patologia denunciata e l'attività lavorativa svolta. 11
Pertanto, non sussistendo i presupposti per il riconoscimento delle infermità, di cui alla diagnosi, come malattie professionali, la domanda va rigettata.
Le spese di lite restano compensate tra le parti, anche in considerazione della dichiarazione ex art. 152 disp. Att. c.p.c. versata in atti dall'originario ricorrente.
Restano, pertanto, a carico dell' le spese della C.T.U. espletata CP_1
nel corso del giudizio, come liquidate con separato decreto in favore del dott.
. Persona_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da e proseguito da Persona_1 Pt_1
, , e ,in qualità
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
di eredi di , N.R.G. 607/2023, disattesa ogni contraria istanza, Persona_1
così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- Pone definitivamente a carico dell in persona del legale CP_1
rappresentante p.t., le spese della C.T.U. espletata nel corso del giudizio, come liquidate con separato decreto in favore del dott.
. Persona_2
Locri, 03/10/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci