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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 16/12/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BELLUNO
SETTORE CIVILE
N. 522/2020 R.G.
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Irene Colladet ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 522/2020 R.G. promossa da:
(c.f. ), con l'avv. PILLER RONER VALERIO (c.f. Parte_1 C.F._1
) giusta procura in atti;
C.F._2
attrice, contro
(c.f. ); CP_1 C.F._3
convenuta contumace;
(c.f. ), con gli avv.ti MARCO ONroparte_2 P.IVA_1
RI (C.F. ) (C.F. C.F._4 ONroparte_3
) e AL NT (C.F. ) giusta procura in atti;
C.F._5 C.F._6
convenuta in punto: azione di risarcimento del danno patrimoniale e del danno morale
CONCLUSIONI
Conclusioni dell'attrice (cfr. nota congiunta depositata in data 8.9.2025):
pagina 1 di 28 “nel merito in via principale: per le ragioni esposte in atti, previo accertamento della responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale dei convenuti, siano condannati la sig.ra (C.F.: ), e CP_1 CodiceFiscale_7 [...]
, (C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido fra loro, a ONroparte_2 P.IVA_1
risarcire alla sig.ra (C.F.: ) il danno patrimoniale subito, quantificabile in Parte_1 CodiceFiscale_8
misura non inferiore ad € 357.615,69 (ovverosia € 231.085,00 per differenza fra bonifici in entrata ed uscita dal conto, come accertato con CTU 26.7.2024; € 43.599,00 per assegni non sottoscritti dalla sig.ra , come risultante dal Pt_1
raffronto delle perizie contabile e calligrafica in atti;
€ 82.931,69 come risultate ai punti da e2 a e4 della CTU 26.7.2024), oltre ad interessi ex art. 1284 IV comma c.c. e rivalutazione monetaria, come pure nella diversa somma ritenuta di giustizia
o di equità o accertata in corso di causa;
nel merito, sempre in via principale: - per le ragioni esposte in atti, previo accertamento della responsabilità della convenuta
[...]
ex artt. 2043 - 2059 c.c. e/o 185 c.p., nonché della responsabilità in solido di CP_1 ONroparte_2
ex art. 31 D. Lgs. 58/1998 e/o art. 2049 c.c., siano condannati i convenuti (C.F.:
[...] CP_1 [...]
), e , (C.F.: ), in persona del legale rappresentante C.F._7 ONroparte_2 P.IVA_1
pro tempore, in solido fra loro, a risarcire alla sig.ra (C.F.: ), il danno non Parte_1 CodiceFiscale_8
patrimoniale subito, quantificabile in misura non inferiore ad € 50.000,00 o in quella diversa somma ritenuta di giustizia o di equità, oltre ad interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
in ogni caso: spese e competenze di causa interamente rifuse e da liquidarsi nella misura massima di cui ai DM 55/2014 e
37/2018; rifusione di oneri dei Consulenti di Ufficio e di parte, come da depositande note.
Conclusioni della convenuta (cfr. nota congiunta in data 8.9.2025): ONroparte_2
“rileva la modifica, da parte della SI.ra , del quantum richiesto a titolo di danno patrimoniale e ne eccepisce Pt_1
l'inammissibilità. Invero, come già rappresentato dal consulente di parte nell'ambito dell'espletata C.T.U. contabile, le operazioni non contestate tempestivamente in atti dalla SI.ra non potranno dar luogo ad alcuna obbligazione Pt_1
restitutoria o risarcitoria da parte della Banca. Così conclude:
In via principale
pagina 2 di 28 - respingere tutte le domande formulate dalla SI.ra in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque per le ragioni Pt_1
esposte in atti;
In via subordinata
- nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande dell'attrice, escludere la condanna di ai CP_2
sensi e per gli effetti dell'art. 1227, comma 2, c.c., ovvero, in ulteriore subordine, ridurla alla minor somma che il Tribunale adito ritenesse di giustizia, anche ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., in ragione di quanto dedotto;
- ancora nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande attoree, in via di regresso e di rivalsa, condannare la SI.ra al pagamento di tutte le somme che fosse, a propria volta, condannata a pagare a CP_1 CP_2
qualsiasi titolo alla SI.ra in ragione dell'esclusiva responsabilità della Consulente nella causazione degli eventi Pt_1
descritti in atti;
In ogni caso
- con vittoria di spese, anche di C.T.U., e compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, chiedeva al Tribunale di Parte_1
Belluno di accertare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale di e CP_1 [...]
e di condannare queste ultime a risarcirle il danno patrimoniale subito, ONroparte_2
“quantificabile fin da ora in misura non inferiore ad € 574.168,12 oltre ad interessi e rivalutazione monetaria, come pure nella diversa somma ritenuta di giustizia o di equità o accertata in corso di causa, anche tramite espletando CTU”, nonché di accertare la responsabilità della convenuta ex artt. 2043 2059 c.c. e/o 185 c.p. e in solido di CP_1
condannandole sempre in solido a risarcirle il danno morale subito, ONroparte_2
“quantificabile in misura non inferiore ad € 50.000,00 o in quella diversa somma ritenuta di giustizia o di equità, oltre ad interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo”.
A sostegno delle proprie pretese parte attrice allegava: in fatto
pagina 3 di 28 - di intrattenere da anni rapporti con presso l'ufficio di Pieve di ONroparte_2
Cadore, attraverso la (ex) funzionaria di zona;
CP_1
- di aver avuto un rapporto di confidenza con la SIa e di avervi fatto “pieno affidamento” dopo la CP_1
morte del marito avvenuta nel settembre 2006, ritenendola “un'amica di famiglia” (cfr. pag. 2 Persona_1
atto di citazione);
- di non aver mai operato personalmente sul proprio conto corrente numero 0308598;
- che le operazioni on-line sul predetto conto venivano eseguite dalla SIa CP_1
- che sempre la aveva anche a disposizione un libretto di assegni intestato a parte attrice, nonché i CP_1
codici di accesso all'Home Banking di parte attrice, con l'incarico di eseguirvi le operazioni nell'interesse di quest'ultima;
- che nel corso dell'estate 2018, due funzionari le facevano visita, segnalando alcune CP_2
movimentazioni sospette sul ridetto conto corrente, consistenti in un elevato numero di bonifici in entrata apparentemente disposti dal SI e di altrettanti bonifici in uscita a favore della Persona_2
SIa e della SIa madre della prima;
CP_1 Persona_3
- che dalle indagini svolte, risultava che la eseguiva numerose operazioni sul conto corrente CP_1
dell'attrice senza la sua autorizzazione, provocandone ingenti ammanchi.,
- di aver denunciato l'accaduto con missiva in data 25.10.2018 (cfr. doc. 1 attrice);
- che successivamente forniva tutti gli estratti conto a partire dalla sua apertura nel 2006 (cfr. doc. 2 CP_2
attrice);
- che dall'analisi dei movimenti del conto corrente emergeva che a partire dal 2007 venivano eseguite numerose operazioni all'insaputa dell'attrice, così raggruppabili: a) bonifici a favore delle sig.re CP_1
e per un importo complessivo di euro 117.266,00; b) bonifici a favore della sig.ra Persona_3
contestuali o appena successivi ad accrediti provenienti dal sig. per Persona_3 Persona_2
complessivi euro 429.219,00 in uscita ed euro 315.150,00 in entrata;
c) pagamenti eseguiti mediante assegni pagina 4 di 28 non sottoscritti dalla sig.ra per complessivi euro 193.785,23; d) operazioni varie non ordinate Pt_1
dall'attrice per complessivi euro 149.047,89 (cfr. pagg. 3 e ss. atto di citazione);
- che l'invio degli estratti conto cartaceo risultava disattivato a far data dal 26.10.2009;
- che trasmetteva copia degli assegni contestati (cfr. docc. 4, 5, 7, 8 e 9 attrice) fatta eccezione per CP_2
quelli emessi negli anni 2007 e 2008, essendo già decorso il decennio,
- che con provvedimento in data 4.1.2018, la assumeva la delibera n. 20601 di “sospensione cautelare, CP_4
per un periodo di 60 giorni, della sig.ra dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta CP_1
fuori sede” (cfr. doc. 10 attrice);
- che con provvedimento n. 1067 in data 17.4.2019, l'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei
CP_ consulenti finanziari deliberava la “radiazione dall'albo unico dei consulenti finanziari della sig.ra (cfr. CP_1
doc. 11 attrice); in diritto
- che la sig.ra poneva in essere condotte abusive nei confronti della sig.ra CP_1 Pt_1
- che il comportamento della sig.ra violava le previsioni del D.Lgs. n. 58/1998 e le norme sul CP_1
mandato di cui agli artt. 1719 e ss. c.c.;
- che la sig.ra violava gli obblighi di comportarsi secondo buona fede;
CP_1
- che la sig.ra utilizzava illecitamente i dati personali della sig.ra anche a causa dell'omessa CP_1 Pt_1
vigilanza di , con conseguente obbligo di quest'ultima al risarcimento del danno ex artt. 11 e 15 CP_2
D.Lgs. 196/2003;
- che i comportamenti della sig.ra integravano le fattispecie di reato della truffa aggravata e/o CP_1
dell'appropriazione indebita e/o del furto aggravato, con conseguente obbligo risarcitorio ex artt. 2043 –
2059 c.c. e 185 c.p.;
- che era ed è responsabile in solido dei danni arrecati dal c.d. dipendente ONroparte_2
infedele ai sensi sia dell'art. 31 D.Lgs. 58/1998, sia dell'art. 2049 c.c.;
- di non aver in alcun modo concorso a cagionare il danno;
pagina 5 di 28 - che il danno patrimoniale diretto ammontava ad euro 574.168,12 oltre interessi compensativi da
“quantificare sulla base del tasso di interesse medio tratto dagli investimenti della sig.ra presso ” e Pt_1 CP_2
rivalutazione monetaria;
- di rimettersi al prudente apprezzamento del Tribunale per la quantificazione del danno non patrimoniale, in ogni caso non inferiore ad euro 50.000,00.
Si costituiva chiedendo, in via preliminare, di disporsi la ONroparte_2
chiamata in causa della coevocata SI.ra , nel merito il rigetto delle domande attoree e, in via CP_1
subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande dell'attrice, escludere la condanna di ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, comma 2 c.c., ovvero, in ulteriore CP_2
subordine, ridurla alla minor somma che il Tribunale adito ritenesse di giustizia, anche ai sensi dell'art.
ON 1227, comma 1, c.c., in ragione di quanto dedotto;
o, in via di regresso e di rivalsa, condannare la sig.ra al pagamento di tutte le somme che fosse, a propria volta, condannata a pagare a qualsiasi
[...] CP_2
titolo alla sig.ra in ragione dell'esclusiva responsabilità della consulente nella causazione degli Pt_1
eventi.
In particolare, la Banca convenuta deduceva:
- che in data 9 ottobre 2006, la sig.ra sottoscriveva il modulo di “Richiesta di apertura rapporti con Pt_1
adesione al servizio di banca diretta” denominato “Vedo 3 Zero Spese”, avente ad oggetto l'apertura di un conto corrente a lei intestato (cfr. doc. 1 convenuta);
- di aver dato seguito alla richiesta in data 10 ottobre 2006, aprendo il conto corrente identificato dal n.
308598, con l'intermediazione della Consulente Finanziaria di , sig.ra conoscente di CP_2 CP_1
lunga data della sig.ra Pt_1
- che i bonifici, gli assegni emessi ed i prelievi bancomat ed i pagamenti eseguiti venivano regolarmente addebitati e rendicontati semestralmente a mezzo dell'invio degli estratti del conto;
- che nel mese di luglio 2018, gli operatori di , rilevando una anomalia nell'attività del conto CP_2
corrente intestato al SI. per il periodo gennaio-giugno 2018, con riferimento a pagamenti Persona_2
pagina 6 di 28 effettuati dallo stesso a favore di altri clienti di riferibili alla medesima consulente, sig.ra CP_2
si recavano in data 17 luglio 2018 presso l'esercizio commerciale dell'attrice, ove la stessa CP_1
dichiarava (cfr. doc. 10 convenuta): i. di aver ceduto i codici di accesso all'home banking a persona di sua fiducia;
ii. a fronte di esplicita domanda sull'identità di tale persona, di non voler rispondere;
iii. di ricevere regolarmente la corrispondenza della;
iv. di non essere interessata a ricevere la posizione Pt_2
patrimoniale aggiornata e copia degli estratti conto, non avendo né modo né tempo di esaminare tali documenti;
v. di non voler rilasciare agli ispettori alcuna dichiarazione scritta in merito a quanto discusso;
- successivamente, durante le indagini svolte dalla Banca, la sig.ra consegnava una dichiarazione CP_1
datata 22 luglio 2018 (cfr. doc. 2 convenuta), apparentemente resa dalla sig.ra in cui la stessa Pt_1
affermava (i) di avere un rapporto personale con il SI. , “dal quale ho ricevuto negli anni diversi Persona_2
bonifici a titolo personale”; (ii) di essere stata vaga nel rispondere agli ispettori di “in quanto sono a CP_2
conoscenza del fatto che la moglie del non è a conoscenza del nostro rapporto personale e non volevo creare Persona_2
situazioni scomode”; (iii) di conoscere bene anche la SI.ra che non sarebbe la madre Persona_3
della consulente;
(iv) di non aver nulla da eccepire sul comportamento della sig.ra CP_1
- che a seguito della missiva in data 25.10.2018 con cui la sig.ra contestava le operazioni in uscita Pt_1
dal conto che avevano quale beneficiario la SI.ra seguivano scambi di Persona_3
corrispondenza nell'ambito dei quali la contestava ogni addebito;
Pt_2
- che l'attrice instaurava il procedimento di mediazione cui aderiva solo la con esito negativo;
Pt_2
in diritto
- che nel presente giudizio non venivano contestati né alla consulente né alla attività irregolari Pt_2
inerenti i servizi finanziari prestati dalla nei suoi confronti e, di conseguenza, non può essere Pt_2
configurata, neppure astrattamente, la responsabilità ai sensi dell'art. 31 TUF;
- che era il pregresso rapporto tra la sig.ra e la sig.ra a costituire l'occasione necessaria ed Pt_1 CP_1
unica che permetteva l'insorgere di un rapporto contrattuale tra l'attrice e e non viceversa;
CP_2
pagina 7 di 28 - che il totale delle operazioni della lista b) di pagg.
4-5 dell'Atto di citazione risultava pari ad Euro
338.749,00 e, non, ad Euro 429.219,00, con la conseguenza che la differenza con i bonifici in entrata dal conto del SI. è pari ad Euro 23.599,00 e, non, al maggiore importo di Euro 114.069,00; Persona_2
- che le relative disposizioni di bonifico venivano impartite tramite il servizio di home banking, per accedere al quale era ed è necessario utilizzare appositi codici di identificazione personali (Codice Utente, Numero
Personale e Parola Chiave), inviati dalla Banca alla sig.ra inoltre, dal secondo semestre del 2009, la Pt_1
sig.ra doveva registrare nel servizio di home banking il proprio numero di telefono cellulare, con la Pt_1
conseguenza che ogni operazione disposta tramite il servizio de quo richiedeva, per il suo perfezionamento,
l'inserimento di uno specifico codice di volta in volta ricevuto;
infine, dal 2016, la sig.ra poteva Pt_1
accedere all'area di home banking solo dopo aver effettuato un'apposita autenticazione tramite il proprio telefono cellulare;
- che le operazioni di giroconto, eseguite sempre attraverso il servizio di home banking, per un importo complessivo di Euro 24.450,00, venivano eseguite sui conti n. 237377, cointestato alla stessa attrice ed al de cuius sig. e n. 387818, cointestato all'attrice ed alla sig.ra rientrando quindi nella Persona_1 Persona_4
disponibilità di parte attrice;
- che con riferimento agli assegni, gli incassi degli stessi venivano regolarmente annotati negli estratti conto, senza che la ricevesse alcuna segnalazione di anomalia, né alcuna denuncia di furto o smarrimento Pt_2
relativa ai libretti degli assegni;
inoltre gli assegni prodotti risultavano emessi per spese personali e alcuni di questi vedevano come beneficiari gli eredi del sig. defunto marito della sig.ra ; Persona_1 Pt_1
- di volersi valere anche ai sensi dell'art. 216 c.p.c. di tutti gli assegni contestati e prodotti;
- che le disposizioni effettuate con carta bancomat (pagamento POS), per un totale di Euro 3.759,50, si riferivano a spese personali di parte attrice;
- che la causale degli addebiti relativi a Carta Sì, per complessivi Euro 3.605,61, non si evinceva dall'esame degli estratti conto, atteso che i relativi dettagli si trovano negli estratti conto pubblicati dalla società emittente la carta e non vi è prova che non afferiscano a spese eseguite da parte attrice;
pagina 8 di 28 - che le seguenti “disposizioni di pagamento”, € 10.704,43 in data 25/03/2009, € 10.704,43 in data
25/03/2009, € 18.777,56 in data 25/03/2009, € 13.211,11 in data 6/04/2009, € 9.552,56 in data
1/07/2009, € 1.515,00 in data 15/06/2015, € 1.000,00 in data 29/12/2016, € 1.157,19 in data 29/12/2016,
€ 1.151,00 in data 29/12/2017, si riferiscono a versamenti effettuati in relazione alle polizze vita di CP_2
(già sottoscritte dalla sig.ra (contratti nn. 824350, 797010, 743408, 823226)
[...] CP_5 Pt_1
ed eseguiti tramite home banking;
- che anche i pagamenti eseguiti in data 12/06/2007 per Euro 1.164,00 ed in data 28/06/2007 per Euro
1.836,00, che recavano come causale “Bibione Palace”, nonché di Euro 5.000,00 in data 31/01/2012, con causale “Consultorio Dexeus, s.a.p. Acconto preventivo ” venivano disposti tramite home banking e Parte_1
riguardavano spese personali dell'attrice;
- che la disposizione di pagamento di Euro 157,50 del 15/05/2007, che recava come causale “Finconsumi
– rimborso prestiti” veniva eseguita tramite bonifico ricorrente;
- che la disposizione di pagamento in data 2/03/2009, per Euro 41.666,00, vedeva quali destinatarie le figlie della sig.ra cui l'odierna attrice versava una “quota vendita appartamento” (cfr. doc. 3 Pt_1
convenuta); in diritto
- che non avendo parte attrice provato che le “operazioni diverse” venivano eseguite da terzi, la corrispondente domanda risarcitoria dovrà essere rigettata;
- che la sig.ra in qualità di consulente di , non aveva alcun mandato da parte del cliente CP_1 CP_2
di operare con i codici personali dell'home banking o di compilare assegni o di usare il bancomat o prelevare denaro contante e che pertanto, se esisteva tale patto, non era sorto in virtù del rapporto di rappresentanza che legava la sig.ra ad , ma unicamente in virtù del diverso e parallelo rapporto CP_1 CP_2
personale in essere tra la sig.ra e l'attrice; CP_1
- che il mandato conferito da in virtù del rapporto preponente/agente risultava interrotto dal CP_2
rapporto personale ed esclusivo che lega(va) la sig.ra e la sig.ra Pt_1 CP_1
pagina 9 di 28 - che parte attrice contribuiva attivamente e consapevolmente alle lamentate irregolarità della consulente con il suo comportamento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c., perché senza il suo intervento i danni da ella lamentati non si sarebbero mai verificati;
- che le gravi anomalie poste in essere dall'attrice consistevano nella condivisione dei codici dell'home banking, nel rilascio di sottoscrizioni “in bianco” e nella consegna del libretto degli assegni alla sig.ra CP_1
- che inoltre l'attrice aveva, ai sensi delle Norme che regolano il Servizio di Banca Diretta, l'obbligo di custodire con cura il Codice Utente, il Numero Personale e la Parola Chiave, essendo responsabile del loro corretto utilizzo e rispondendo in caso di utilizzo indebito;
in caso di sottrazione dei codici, la medesima avrebbe dovuto far pervenire ad denuncia di furto o smarrimento;
CP_2
- che in assenza di una denuncia da parte della sig.ra la non poteva in alcun modo venire a Pt_1 Pt_2
conoscenza della “sottrazione” dei codici per accedere all'home banking;
- che la sig.ra si fidava della sig.ra in quanto sua amica e confidente e non in quanto Pt_1 CP_1
consulente di;
CP_2
- che il danno non patrimoniale non risultava provato;
- che in via subordinata sussistevano i presupposti per essere manlevata e tenuta indenne dalla sig.ra CP_1
da ogni e qualunque responsabilità dipendente dall'accoglimento, totale o parziale, della domanda azionata da parte attrice.
In data 21.1.2021 veniva depositato il verbale negativo di mediazione.
All'udienza del 21.1.2021 veniva dichiarata la contumacia della convenuta . CP_1
All'udienza del 14.7.2021, il difensore della convenuta allegava di aver notificato la CP_2
comparsa di costituzione e risposta contenente c.d. “domanda trasversale” nei confronti del “coevocato” e del “Verbale di prima udienza n. cronol. 171/2021 del 21 gennaio 2021” alla convenuta contumace CP_1
e il difensore di parte attrice dichiarava di riservarsi la correzione dell'errore di calcolo fatto rilevare
[...]
da con la propria prima memoria istruttoria. CP_2
La causa veniva istruita documentalmente.
pagina 10 di 28 In particolare, in sede di prima memoria istruttoria (cfr. deposito in data 10.9.2021), la difesa di parte attrice contestava che il doc. n. 2 depositato da rappresentava un foglio la cui firma sì CP_2
apparteneva alla sig.ra ma il cui contenuto veniva abusivamente riempito da altri, molto Pt_1
probabilmente dalla sig.ra come accertato in sede di indagine dalla Procura della Repubblica presso CP_1
il Tribunale di Belluno;
formulava quindi querela di falso per il caso in cui la convenuta intendesse avvalersi del ridetto documento, offrendo a supporto i documenti da 13 a 15. Confermava, come già riconosciuto in udienza, che il totale delle operazioni di cui alla “lista b” esplicitata alle pagine 4, 5 e 6 dell'atto di citazione era effettivamente pari ad € 338.749,00 e non 429.219,00 come erroneamente . Disconosceva la Pt_3
sottoscrizione dei seguenti titoli: Assegno 0007388826 per € 20.000,00 valuta 25/10/2010; Assegno
0007388827 per € 20.000,00 valuta 27/10/2010; Assegno 0007388829 per € 704,00 valuta 05/11/2010;
Assegno 0007388830 per € 1.230,00 valuta 09/11/2010; Assegno 0007734251 per € 1.665,00 valuta
03/12/2010 (indicati ai nn. da 22 a 26 nell'elenco a pag. 7 dell'atto di citazione). In relazione alle disposizioni di pagamento indicate al punto “f” della comparsa di costituzione avversaria (pag. 8), prendeva atto e riconosceva come persuasiva la sola spiegazione relativa al pagamento 2.3.2009 per € 41.666,00 (doc.
3 convenuta).
La medesima difesa, con la propria seconda memoria istruttoria (cfr. deposito in data 12.10.2021) depositava gli atti relativi al procedimento penale n. 1867/2018 RG NR aperto presso la Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Belluno nei confronti di e documentava che CP_1
dall'annotazione di PG 14.10.2019 - Procura della Repubblica presso il Tribunale di Belluno – Sezione di
PG Guardia di Finanza, risultava che l'utenza cellulare 3386855988 per l'operatività sul conto corrente della sig.ra era intestato alla sig.ra (cfr. pag. 19 doc. 45 attrice). Pt_1 CP_1
La difesa di parte convenuta, con la propria seconda memoria istruttoria (cfr. deposito in data
13.10.2021) formulava istanza di verificazione rispetto agli assegni disconosciuti da parte attrice.
pagina 11 di 28 In data 23.2.2022 la difesa di parte attrice depositava la sentenza penale nr. 1010/2021 del
14.12.2021, con attestazione di irrevocabilità, con la quale veniva applicata la pena su richiesta dell'imputata e del PM ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.c. a . CP_1
Alle udienze dell'11.7.2022 e del 17.10.2022 venivano acquisite le prove testimoniali.
In data 18.9.2023 il fascicolo veniva assegnato a questo Giudice.
All'udienza del 25.10.2023, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., venivano precisate le conclusioni.
Con provvedimento in data 9.2.2024, rilevato che parte attrice, con atto di citazione, disconosceva la sottoscrizione sugli assegni ivi menzionati e che parte convenuta formulava istanza di verificazione nella prima difesa utile, vale a dire in comparsa di costituzione e risposta, nonché considerato che risultava necessario ricostruire le movimentazioni che avevano interessato il conto corrente n. 0308598 acceso presso dalla sig.ra e gestito dalla sig.ra a partire dal 2007 e fino al 2017, CP_2 Pt_1 CP_1
rimetteva la causa sul ruolo per l'espletamento di CTU grafologica e di CTU contabile.
In data 26.7.2024 veniva depositata la CTU contabile;
In data 8.1.2025 veniva depositata la CTU grafologica.
All'udienza del 16.9.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. le parti precisavano le conclusioni e, all'esito, la causa veniva trattenuta a sentenza con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
Al fine di decidere la presente controversia occorre anzitutto individuare le operazioni contestate, verificare se siano in qualche modo riferibili a parte attrice e, in caso negativo, stabilire se siano state poste in essere da e, in caso positivo, se ella sia riuscita ad eseguirle a causa del concorso di colpa CP_1
imputabile alla sig.ra o per condotte omissive riconducibili alla sua datrice di lavoro Pt_1 [...]
nonché, infine, verificare se sussistono i presupposti per il riconoscimento del ONroparte_2
danno morale.
1. Sulle operazioni che hanno comportato un'effettiva uscita dal patrimonio della sig.ra Pt_1
pagina 12 di 28 Al fine di ricostruire le movimentazioni che interessavano il conto corrente n. 0308598 acceso presso dalla sig.ra veniva disposta CTU contabile sul seguente quesito: “La CTU, CP_2 Pt_1
letti tutti gli atti ed i documenti di causa ed esaminati, in particolare, gli estratti conto del c/c n. 0308598 acceso presso
dalla sig.ra , riferibili all'arco temporale intercorso tra il 2007 ed il 2017, e gli assegni, tenuto altresì CP_2 Pt_1
conto di quanto emerso in sede penale, ricostruisca ed indichi:
a. l'ammontare dei bonifici provenienti dal sig. ed accreditati sul ridetto c/c; Persona_2
b. l'ammontare dei bonifici in uscita dal ridetto c/c ed eseguiti a favore di conti riconducibili alla sig.ra e alla CP_1
sig.ra ; Persona_3
c. l'importo risultante dalla differenza tra a. e b.;
d. ove possibile, i destinatari degli assegni (ivi compresi quelli per i quali è stata disconosciuta la firma) ed il relativo ammontare;
e. ove possibile, le causali e/o i destinatari delle disposizioni di pagamento indicate sia in atto di citazione, sia in comparsa conclusionale sub lett. d), tenuto conto delle precisazioni articolate dalla convenuta sul punto;
riferendo altresì ogni notizia utile”.”
La perizia depositata dal consulente all'esito dell'incarico risulta completa, esaustiva ed immune da vizi logici e, pertanto, questo Giudice intende avvalersi dei risultati cui è pervenuta, nei limiti che si verranno di seguito ad indicare e motivare.
1.1. Sui bonifici in entrata ed in uscita
- “L'ammontare complessivo dei bonifici provenienti dal sig. ed accreditati sul c/c 0308598 nel periodo Persona_2
2007/2017 risulta pari a euro 285.150,00 di cui euro 279.150,00 con ordinante e euro 6.000,00 Persona_2
con ordinanti ” (cfr. pagg. 5 e 6 della perizia depositata in data 26.7.2024 per la Persona_5
disamina dei conteggi);
- “L'ammontare complessivo dei bonifici in uscita dal c/c 0308598 nel periodo 2007/2017 eseguiti a favore di conti riconducibili alla sig.ra e alla sig.ra risultano pari a complessivi euro 516.235,00 di CP_1 Persona_3
pagina 13 di 28 cui euro 28.710,00 aventi come beneficiario la sig.ra , euro 486.925,00 aventi come beneficiario la sig.ra CP_1
e euro 600,00 i cui beneficiari risultano entrambe le sig.re anzidette”. Persona_3
- ”La differenza tra i bonifici in entrata di cui alla lettera a. (euro 285.150,00) e in uscita di cui alla lettera b. (euro
516.235,00) ammonta a euro 231.085,00”.
Devono poi essere considerati anche gli ulteriori dati forniti dal CTU (cfr. pagg. 15 e 16) secondo cui:
- dall'esame dei conti correnti sono emersi alcuni bonifici provenienti dal sig. in periodi Persona_2
successivi rispetto a quello di riferimento di cui al punto a.) per ulteriori euro 30.000,00;
- dall'esame dei conti correnti sono emersi alcuni bonifici a favore della sig.ra Persona_3
eseguiti in periodi successivi rispetto a quello di riferimento di cui al punto b.) per euro 22.250,00;
Con
- eseguiva a favore di un bonifico per euro 7.000,00 in data 08.01.2008; CP_1 Parte_1
- risultava un addebito sul c/c a favore di per euro 1.500,00 in data Parte_1 CP_6
12.06.2012.
Sul punto occorre precisare che in forza di quanto dichiarato dai testi e Testimone_1 [...]
, dipendenti di e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, la sig.ra Testimone_2 CP_2
è la madre della sig.ra (cfr. verbale udienza in data 11.7.2022) e proprio Persona_3 CP_1
quest'ultima chiariva, in una dichiarazione autografa in data 27.7.2018 (cfr. doc. 19 parte attrice depositato in data 12.10.2021), già acquisita al procedimento penale, quanto segue: “ho pensato di far transitare i bonifici dal conto della sig.ra (…) a quello di mia madre;
un vecchio conto in BNL che non utilizzava più, ancora aperto e del Pt_1
quale disponevo della delega per tutte le operazioni (…) sia la sig.ra e mia madre sono completamente estranee a Pt_1
quello che è successo e vorrei che non venissero assolutamente coinvolte”. Deve quindi ritenersi che tutte le somme, seppur formalmente destinata alla sig.ra erano nella disponibilità della sig.ra Persona_3 CP_1
Inoltre, quanto ai bonifici ricevuti dal sig. , tutti i testimoni sentiti (rispetto ai quali non Persona_2
sussistono ragioni per dubitare della loro attendibilità) confermavano che, in base alle informazioni in loro pagina 14 di 28 possesso e/o alle indagini effettuate, non vi era alcun rapporto tra il sig. e la sig.ra e Persona_2 Pt_1
che gli stessi non si conoscevano:
- “Posso dire che la SIa non conosceva il SI;
questa circostanza mi è stata riferita dalla Pt_1 Parte_4
SIa che non sapeva assolutamente chi fosse” (cfr. dichiarazioni ud. 11.7.2022); Pt_1 Testimone_3
- “Confermo di non conoscere la SIa con la quale non ho mai avuto nessun rapporto né personale né Parte_1
professionale. Non l'ho mai vista né conosciuta e non so proprio chi sia” (cfr. dichiarazioni , ud. Persona_2
11.7.2022);
- “Gli accertamenti sono avvenuti attraverso l'assunzione di sommarie informazioni della SIa che conosceva Tes_3
entrambi, quale dipendente dello studio di consulenza che teneva la contabilità per conto della e quale consulente per Pt_1
la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e non sono emerse conoscenze tra i soggetti. Ho poi effettuato interrogazioni alla banca dati telefonica Etna relativamente alle utenze intestate a e e dall'esame non sono emersi contatti Persona_2 Pt_1
tra i due soggetti” (cfr. dichiarazioni ud. 17.10.22). Testimone_4
Deve quindi ritenersi raggiunta la prova in ordine al fatto che i bonifici in entrata ed in uscita, più compiutamente indicati a pagg. 5 e 6 della perizia depositata in data 26.7.2024, venivano eseguiti dalla sig.ra
CP_1
Inoltre, con riferimento al bonifico eseguito dal conto della a favore di , in sede Pt_1 CP_7
di indagini penali è emerso che la era una cliente abituale, solita a pagare anche attraverso bonifici, CP_1
mentre la e il risultavano sconosciuti al suo legale rappresentante (cfr. doc. 14 parte Pt_1 Persona_2
attrice, pagg. 26 e ss.) e, pertanto, deve concludersi che l'addebito di euro 1.500,00 presente sul conto corrente della riguarda spese effettuate dalla Pt_1 CP_1
Per concludere, deve ritenersi che gli esborsi a favore della con provvista dal conto corrente CP_1
della ammontino ad euro 231.085,00, al quale aggiungersi euro 22.250,00 bonificati a favore di Pt_1
tra febbraio e giugno 2018 ed euro 1.500,00 bonificati a favore di , e Persona_3 CP_7
sottrarsi rispettivamente euro 30.000,00 provenienti dal conto di ed euro 7.000,00 provenienti Persona_2
dal conto della per un importo finale di euro 217.835,00. CP_1
pagina 15 di 28
1.2. Sugli assegni
Con riferimento agli assegni, la CTU procedeva preliminarmente a riepilogare i dati degli assegni rinvenuti in atti nei seguenti termini: VALUTA N. IMPORTO DESTINATARIO Rif 30/09/2009 5199060 4.000,00 d1 Persona_6
Per_1 05/10/2009 5199059 4.000,00 d1 Persona_6
Per_1 14/09/2009 5199058 4.000,00 d1 Persona_6
Per_1
01/04/2010 7388822 1.116,81 d2 Persona_7
02/04/2010 7388823 1.950,00 HE Moda d2 Sposa Srl 23/04/2010 7388824 7.500,00 d1 Per_8
(ex Per_9 marito sig.ra
) Pt_1 13/10/2010 7388828 1.500,00 ONroparte_8
[...]
[...]
[...] 22/10/2010 7388825 27.000,00 Arredamenti d1 IP Snc 25/10/2010 7388826 20.000,00 Arredamenti d1 IP Snc 27/10/2010 7388827 20.000,00 Arredamenti d1 IP Snc 05/11/2010 7388829 704,00 CEM SPA d2 Eminflex 09/11/2010 7388830 1.230,00 d1 Per_10
Per_11 (firma Per_12
ex
[...] marito
Pt_1
)
[...] 03/12/2010 7734251 1.665,00 Liquigas d2 S.P.A. 01/03/2012 7734253 2.800,00 d2 Per_13
Per_14
Al riguardo occorre anzitutto ricordare che parte attrice disconosceva la sottoscrizione dei seguenti titoli: Assegno 0007388826 per € 20.000,00 valuta 25/10/2010; Assegno 0007388827 per € 20.000,00 pagina 16 di 28 valuta 27/10/2010; Assegno 0007388829 per € 704,00 valuta 05/11/2010; Assegno 0007388830 per €
1.230,00 valuta 09/11/2010; Assegno 0007734251 per € 1.665,00 valuta 03/12/2010 (indicati ai nn. da 22 a
26 nell'elenco a pag. 7 dell'atto di citazione).
A fronte dell'istanza di verificazione formulata dalla convenuta, veniva disposta CTU sul seguente quesito: “Il CTU, letti gli atti e documenti di causa, acquisito ove ritenuto utile saggio grafico di , presa Parte_1
visione degli assegni contestati da ultimo con comparsa conclusionale e delle scritture di comparazione costituite dagli altri documenti prodotti in giudizio dalla stessa e non disconosciuti, ivi incluso il mandato reso in calce all'atto di Parte_1
citazione introduttivo del presente giudizio, dica se le sottoscrizioni siano attribuibili alla mano di;
dica inoltre Parte_1
se gli assegni siano stati compilati dalla stessa mano che ha redatto la sottoscrizione ovvero se la compilazione sia riferibile a persona diversa;
riferisca ogni altra notizia utile”.
Poiché anche questa perizia depositata dall'esperta grafologa all'esito dell'incarico risulta completa, esaustiva ed immune da vizi logici, questo Giudice intende avvalersi dei risultati cui è pervenuta, nei limiti che si verranno di seguito ad indicare:
- “Q1 [assegno bancario n. 0007388822 emesso il “AURONZO li 01/04/10” di € 1.116,81, CP_2
beneficiario è tecnicamente attribuibile alla mano di con probabilità”, “la compilazione del Persona_7 Parte_1
luogo e della data di emissione dell'assegno bancario Q1 non è attribuibile alla mano di con probabilità, la Parte_1
compilazione degli importi in cifre e in lettere dell'assegno bancario Q1 è attribuibile alla mano di con Parte_1
probabilità, la compilazione del nome del beneficiario ( dell'assegno bancario Q1 è attribuibile alla mano di Persona_7
con probabilità”, Parte_1
- “Q2 [assegno bancario n. 0007388826 di € 20.000,00, emesso il “AURONZO DI CP_2
CADORE li 25/10/10”, beneficiario Arredamenti IP Snc], Q3 [assegno bancario n. 0007388827
di € 20.000,00, emesso il “27/10/10 Auronzo”, beneficiario Arredamenti IP Snc], Q4 CP_2
[assegno bancario n. 0007388829 di € 704,00, emesso il “PADOVA li 05/11/2010”, CP_2
beneficiario CEM SPA Eminflex], Q6 [assegno bancario 0007734251 di € 1.665,00, emesso il CP_2
pagina 17 di 28 “SEDICO li -3 DIC. 2010”, beneficiario LIQUIGAS S.P.A.] non sono tecnicamente attribuibili alla mano di
con possibilità, Parte_1
➢ Q5 [assegno bancario n. 0007388830 di € 1.230,00, emesso il “S IN li 09 CP_2
NOV. 2010”, beneficiario ] non è tecnicamente attribuibile alla mano di Persona_15 Parte_1
con probabilità”.
In altre parole, dalla CTU grafologica emergeva che gli assegni Q2, Q3, Q4, Q5 E Q6 non erano riconducibili alla mano della sig.ra Parte_1
Tuttavia, occorre tenere conto del fatto che la stessa SIa in data 13.9.2019, in Parte_1
sede di sommarie informazioni (cfr. doc. 40 depositato da parte attrice) dichiarava quanto segue:
“Con riferimento agli assegni citati nella mia denuncia - querela faccio presente che sicuramente alcuni assegni, dopo averli ricevuti dalla posso confermare che trattasi di assegni emessi da me e per esigenze della mia famiglia (di sicuro CP_2
sono gli assegni a favore di ARREDAMENTI CRIPPA SNC di Milano per circa 70.000 euro); Taluni assegni ricevuti da evidenziano verosimilmente quale effettivo beneficiario il mio secondo marito (col CP_2 Persona_12
quale mi sono sposata nel corso del 2011 sebbene lo conoscessi già da tempo, dal quale mi sono separata ufficialmente ma col quale non convivo più da circa 5-6 anni); preciso che aveva il libretto degli assegni del mio c/c, non so se lui Per_8
fosse delegato adoperare o meno sul mio c/c mentre debbo escludere che la possa aver emesso assegni tratti CP_1
dal mio c/c…”.
Riprendendo l'elenco di cui alla precedente tabella, sulla base di tutte queste risultanze probatorie, deve concludersi che:
- i tre assegni destinati agli eredi (marito defunto della sig.r per euro 4000 Persona_16 Pt_1
ciascuno, l'assegno n. 7388824 del 23/04/2010 per euro 7500 a favore di , marito della Persona_12
nonché quelli emessi a favore di arredamenti IP per complessivi euro 67.000, venivano Pt_1
emessi da parte attrice o comunque per volontà della medesima;
- l'assegno n. 7388830 del 9.11.2010, per euro 1.230,00 a favore di e sottoscritto da Persona_15
, marito della sig.ra veniva da quest'ultimo sottoscritto;
Persona_12 Pt_1
pagina 18 di 28 - per i residui assegni difetta in atti la prova che i medesimi siano stati emessi dalla convenuta per CP_1
acquisti suoi propri. Invero, pur essendo stata parte attrice ammessa a provare attraverso l'interpello della sig.ra il fatto che fosse stata quest'ultima a compilarli e sottoscriverli, e pur non essendosi CP_1
presentata la convenuta contumace a rendere l'interrogatorio, nonostante la regolarità della notificazione dell'atto di citazione a rendere l'interpello (cfr. deposito in data 30.6.2022), non è possibile ritenersi provato ex art. 232 c.p.c. il fatto che sia stata la convenuta contumace a sottoscrivere e compilare i medesimi per acquisti propri, difettando ulteriori elementi in tal senso.
Ciò in quanto la non era la sola ad avere un libretto degli assegni dell'attrice, ma, come CP_1
riferito da quest'ultima in data 13.9.2019 in sede di sommarie informazioni (cfr. doc. 40 parte attrice) anche il sig. ne possedeva uno. Ne consegue che non è dato sapere se gli assegni non Persona_12
riconducibili a parte attrice venivano emessi dalla o entrambi in possesso di CP_1 Parte_5
un libretto degli assegni.
Il relativo onere probatorio incombeva su parte attrice la quale, tuttavia, non è riuscita a dimostrare che sia stata la a compilare e ad avvalersi dei ridetti assegni. CP_1
1.3. Sulle disposizioni di pagamento, sui giroconti e sui pagamenti tramite POS
A pag. 11 e ss. della propria perizia (cfr. deposito in data 26.7.2024) la consulente elencava tutte le disposizioni di pagamento, i giroconti, nonché le operazioni eseguite tramite POS, per poi raggrupparle nei seguenti termini:
“e1. Somme riconosciute dall'attrice riconducibili a un'operazione familiare pari a euro 41.666,00,
e2. Somme riconducibili all'attrice e alla sua famiglia (giroconti)
La somma complessiva di euro 24.450,00 risulta girocontata sui c/c 237377 intestato a e e Persona_1 Parte_1
sul c/c 387818 intestato a e (docc. 12 e 13 ). Tale importo, a parere della Persona_4 Parte_1 CP_2
scrivente CTU, è da espungere dalle richieste di parte attrice in quanto confluito nella disponibilità propria e del nucleo familiare.
e3. Somme presumibilmente riconducibili all'attrice e alla sua famiglia (polizze)
pagina 19 di 28 CP_ La somma complessiva di euro 67.409,28, da quanto indicato da , sarebbe riferibile a polizze Riguardo a tali CP_2
posizioni la sottoscritta CTU rileva che non sussiste documentazione in atti che permetta di affermare con certezza che le stesse siano nella disponibilità della contraente e/o dei propri familiari, nonostante la convenuta , nella propria comparsa di CP_2
costituzione, abbia precisato che le disposizioni di pagamento, fatta eccezione per l'importo datato 15.06.2015 di euro
1.151,00 erroneamente esposto per euro 1.515.00, si riferiscono a versamenti per polizze vita sottoscritte dalla attrice, riportando altresì i numeri dei relativi contratti.
Nel fascicolo di parte convenuta sono presenti i seguenti documenti a supporto:
▪ variazioni contrattuali polizza RB Vita n. 743408 contraente copertura assicurativa riattivata in data Parte_1
07.05.2008 (doc. 9A parte ); CP_2
▪ variazioni contrattuali polizza RB Vita n. 797010 contraente assicurato copertura Parte_1 Persona_4
assicurativa riattivata in data 20.12.2007 (doc. 9B parte ); CP_2
▪ variazioni contrattuali polizza RB Vita n. 797011 contraente assicurato , copertura Parte_1 Parte_6
assicurativa riattivata in data 20.12.2007(doc. 9C parte ); CP_2
▪ variazioni contrattuali polizza RB Vita n. 824350 contraente copertura assicurativa riattivata in data Parte_1
31.05.2008(doc. 9D parte ); CP_2
▪ prospetto contenente elenco contratti n. 824350, 797011, 797010, 743408 e 823226 con indicazione primo intestatario
, descrizione prodotto e n. proposta, oltre a stato “chiuso” (doc. 10 parte ). Parte_1 CP_2
Non risulta presente documentazione della polizza identificata, per lo meno nella causale dell'uscita di c/c, con il n.
500309874.
e4. Somme presumibilmente riconducibili all'attrice e alla sua famiglia (varie)
La somma complessiva di euro 8.000,00 potrebbe essere riconducibile a spese sostenute dalla sig.ra e/o dalla sua Pt_1
famiglia.
▪ euro 3.000,00 si riferiscono a disposizioni di pagamento a favore di Bibione Palace, frazionati in due pagamenti rispettivamente di euro 1.164,00 e di euro 1.836,00. Nella causale dell'ultimo pagamento eseguito, a pochi giorni di distanza
pagina 20 di 28 dal primo, è riportato trattarsi di saldo soggiorno da cui si deduce che presumibilmente possa riferirsi a una vacanza Per_6
del nucleo familiare della sig.ra ; Pt_1
▪ euro 5.000,00 riportano nella causale dell'estratto conto “a favore di Consultorio Dexeus, s.a.p. acconto preventivo
[...]
” da cui potrebbero essere riferirsi a una spesa sostenuta da parte attrice. Pt_1
e5. Spese non identificabili
Le spese per le quali non è possibile ricostruire la destinazione sommano complessivi euro 7.522,61 riferite a:
• euro 157.50 per disposizione di pagamento a favore di Finconsumo Banca Spa;
• euro 7.365,11 quanto a pagamenti pos e cartasì di cui non vi sono evidenze documentali”.
Con riferimento a tale “ultimo gruppo di uscite”, premesso che gli esborsi di cui ai punti e1, e2, e3,
e4 risultano riconducibili e/o hanno come beneficiari l'attrice e/o membri della sua famiglia, come correttamente ricostruito dal CTU, si ritiene che parte attrice non abbia provato (com'era invece suo onere fare) che le operazioni di cui al punto e5 fossero riconducibili alla Anzitutto, con riguardo alla CP_1
disposizione di pagamento a favore di Finconsumo Banca S.p.a., parte attrice avrebbe potuto/dovuto formulare istanza ex art. 210 c.p.c., al fine di ottenere dalla destinataria del pagamento informazioni in ordine alla causale del pagamento e al rapporto sottostante. Quanto invece ai pagamenti eseguiti tramite
Pos e Cartasì, difetta in atti la prova che la fosse in possesso delle carte e/o dei codici necessari CP_1
all'utilizzo di questi strumenti di pagamento (nel presente giudizio risulta provato che quest'ultima disponesse dei codici dell'home banking e del libretto degli assegni). In difetto della prova di tale circostanza, manca l'ulteriore elemento che consentirebbe di ritenere provato ex art. 232 c.p.c. il fatto che sia stata la convenuta contumace ad eseguire i menzionati pagamenti.
Per concludere, deve ritenersi provato che le operazioni che hanno comportato un effettivo depauperamento del patrimonio della sig.ra ammontano ad euro 217.835,00 e risultano tutte Pt_1
eseguite attraverso bonifici.
In forza di tutti gli elementi e della ricostruzione dianzi articolata, deve ritenersi che le operazioni di cui sopra sono riconducibili a nei limiti dell'importo di euro 217.835,00 e che venivano CP_1
pagina 21 di 28 compiute all'insaputa della in violazione dei limiti del mandato conferitole, nonché dei canoni di Pt_1
buona fede e correttezza.
Occorre ora verificare se, in capo a parte attrice e/o ad sia ONroparte_2
rinvenibile una quale forma di responsabilità.
2. Sulla posizione rispettivamente di e del sig. ONroparte_2 Persona_2
Le disposizione normative di riferimento sono gli artt. 2049 c.c. e 31 T.U.F..
La tematica del “dipendente/incaricato infedele” dell'Istituto bancario è stata più volte trattata dalla giurisprudenza anche di legittimità, la quale ha chiarito che “L'istituto bancario risponde certamente dei danni arrecati a terzi dal proprio incaricato nello svolgimento delle incombenze a questo affidate, quando il fatto illecito (anche di rilevanza penale) di quel soggetto sia connesso per occasionalità necessaria all'esercizio delle mansioni cui detto soggetto è adibito. Va tuttavia rammentato quanto in più occasioni rilevato da questa Corte con riguardo alla responsabilità della banca per la condotta del promotore finanziario: si tratta di principi sicuramente spendibili nel caso in cui si faccia questione della condotta illecita del dipendente della banca responsabile di sottrazione di somme ai danni del cliente.
Ebbene, la responsabilità dell'intermediario per i danni arrecati ai terzi dai propri promotori finanziari è esclusa ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quanto meno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore (così, tra le pronunce massimate sul punto: Cass. 12 ottobre 2018, n. 25374; Cass. 10 novembre 2015, n. 22956; Cass. 13 dicembre 2013, n. 27925;
Cass. 24 marzo 2011, n. 6829; Cass. 24 luglio 2009, n. 17393; sul punto cfr., in motivazione, Cass. 7 aprile 2006, n.
8229). Facendo applicazione di tale regola, sono state così confermate, in sede di legittimità, pronunce di merito che avevano escluso, ad esempio, la corresponsabilità della banca in presenza dell'attività illecita svolta da un consulente finanziario che aveva operato in borsa per conto dei propri clienti senza alcun vincolo di mandato, utilizzando un conto corrente cointestato ovvero servendosi dei codici di accesso ai servizi di banca on line consegnatigli dagli stessi clienti (Cass. 13 dicembre 2013, n.
27925 cit. e, sempre con riferimento alla consegna dei codici di accesso, Cass. 4 marzo 2014, n. 5020), oppure in considerazione del fatto che gli investitori avevano consegnato al promotore rilevanti somme senza chiedere copia del contratto di gestione sottoscritto dall'intermediario e senza verificare personalmente, presso la sede di quest'ultimo, l'esistenza di un conto di
pagina 22 di 28 gestione e delle specifiche operazioni finanziarie all'origine dei profitti riportati nei prospetti contabili ricevuti direttamente dal promotore e da questi falsificati (Cass. 12 ottobre 2018, n. 25374 cit.), o, ancora, in ragione dell'accertata esistenza di un mandato conferito dall'investitore al promotore, che aveva consentito a quest'ultimo di operare per conto del primo con amplissima autonomia (Cass. 10 novembre 2015, n. 22956 cit.).
Nella specie che qui interessa, la Corte di appello ha dato evidenza a specifiche condotte riferibili alla parte ricorrente, che sono state ritenute espressive di analoga gravissima anomalia, come le pratiche consistenti nel sottoscrivere in bianco le
ON distinte per le richieste di assegni circolari, poi consegnate al dipendente, e nel consentire allo stesso i apporre sottoscrizioni apocrife sui moduli predisposti per le operazioni di versamento di contante e di assegni.
E' da osservare, in proposito, che, nel mentre l'accertamento relativo a dette circostanze sfugge ovviamente al sindacato di legittimità, appare pienamente rispondente al principio di diritto sopra richiamato la conclusione cui è pervenuta la Corte di appello: questa ha infatti ritenuto che la responsabilità della banca dovesse essere esclusa proprio in ragione della condotta
Co ON gravemente colpevole di di sua madre, che avevano "assecondato e reso possibili condotte di alesemente abnormi, al di fuori non solamente di qualsiasi prassi bancaria, ma non conformi alle elementari regole di condotta che qualsiasi cliente non solo di media, ma anche di minima diligenza e prudenza dovrebbe osservare" (cfr. ex multis Cass. 28634/2020).
Nel caso di specie, l'attrice sostiene che la sig.ra poneva in essere le condotte contestatele CP_1
nello svolgimento delle incombenze affidatele, essendo i fatti illeciti compiuti connessi per occasionalità necessaria all'esercizio delle mansioni cui era adibita.
Allo stesso tempo, tuttavia, sia dalle allegazioni della stessa attrice, sia dall'istruttoria espletata emergeva che:
- tra la e la vi era un “rapporto di confidenza” (cfr. pag. 1 atto di citazione;
Pt_1 CP_1
- la riteneva la “un'amica di famiglia” (cfr. pag. 2 atto di citazione e pag. 2 comparsa Pt_1 CP_1
conclusionale attrice);
- la aveva sempre aiutato la e le era stata vicina in uno dei momenti più tristi della sua vita: CP_1 Pt_1
“Ho pensato di far transitare i bonifici dal conto della SIa (la quale e avendola sempre aiutata ed essendole Pt_1
pagina 23 di 28 sempre stata vicina in uno dei momenti più tristi della sua vita, avrebbe fatto di tutto per aiutarmi) (…) la SIa Pt_1
sta già affrontando una situazione pesante con il marito…” (cfr. doc. 19 parte attrice);
- la firmava abitualmente fogli in bianco o solo parzialmente scritturati alla (cfr. doc. 40 Pt_1 CP_1
parte attrice);
- nel pomeriggio del 17 luglio 2018 due dipendenti di incontravano presso il CP_2 [...]
la SI.ra e nell'occasione la medesima dichiarava di aver consegnato ad Parte_7 Parte_1
una persona di sua fiducia i codici personali di accesso ai canali a distanza della (cfr. dichiarazioni Pt_2
Testi e – cfr. verbale ud. 11.7.2022; docc. 21 e 22 parte attrice); Testimone_1 Testimone_2
- parte attrice aveva consegnato un proprio libretto degli assegni alla (cfr. pag. 1 comparsa CP_1
conclusionale parte attrice).
Alla luce delle ridette risultanze, si ricava sia che il rapporto tra l'attrice e la esulava da quello Pt_8
che ordinariamente sussiste tra cliente e consulente finanziario, sia che gli incombenti dei quali la si CP_1
occupava per conto della erano diversi ed ultronei rispetto a quelli che contraddistinguono Pt_1
l'attività professionale di consulenza finanziaria.
Quanto al rapporto sussistente tra le due, pare che lo stesso fosse di stretta amicizia, vista la conoscenza che la aveva di vicende personalissime dell'attrice (quali, ad esempio, i problemi con il CP_1
marito), sia considerato che la medesima raccontava di essere stata vicina all'attrice in uno dei momenti più tristi della vita di quest'ultima.
Tale rapporto conduceva la a porre in essere condotte altrettanto inusuali ed anomale, Pt_1
quali non controllare per anni il proprio conto, fidarsi dei resoconti che la le faceva quando si CP_1
incontravano, nonché comunicarle i codici per accedere alla propria home banking e addirittura consegnarle uno dei propri libretti per gli assegni.
Gli stessi incombenti dei quali era destinataria la peraltro, erano sintomatici di un rapporto Pt_8
di amicizia e di confidenza, dato che nessun operatore bancario, di nessuna qualifica, di regola, è detentore dei codici per accedere all'home banking dei propri clienti e/o autorizzato ad operarvi.
pagina 24 di 28 Di conseguenza, non può sostenersi che i fatti illeciti della sig.ra erano connessi per CP_1
occasionalità necessaria all'esercizio delle mansioni cui ella era adibita da ONroparte_2
perché ella deteneva i codici di accesso all'home banking dell'attrice in quanto sua amica e confidente,
[...]
non in qualità di dipendente . Disponendo dei ridetti codici, infatti, chiunque avrebbe potuto CP_2
operare nel conto corrente della Pt_1
In secondo luogo è altrettanto innegabile che la poneva in essere una serie di condotte Pt_1
gravemente colpose, consistenti nell'aver comunicato alla i propri codici di accesso all'home banking, CP_1
nell'essersi completamente disinteressata del proprio conto per circa dieci anni, nell'averle consegnato uno dei propri libretti degli assegni, rendendo così possibili le condotte della palesemente abnormi, al di CP_1
fuori non solamente dell'ordinaria attività bancaria (che non contempla, si ripete, la gestione dell'home banking), ma non conformi alle elementari regole di condotta che qualsiasi cliente non solo di media, ma anche di minima diligenza e prudenza dovrebbe osservare. Tali scelte, si ripete, trovavano fondamento non nella fiducia che la riponeva nella Banca, bensì in quella che la medesima riponeva nella persona Pt_1
della sig.ra in quanto sua amica. CP_1
Per tutti questi motivi, pertanto, fermi gli obblighi restitutori in capo a per violazione CP_1
dei limiti al mandato conferitelo (che, si ripete, esulava dalle funzioni caratteristiche del proprio impiego), nonché per violazione degli obblighi di buona fede e correttezza, la deve andare esente da Pt_2
responsabilità.
3. Sul riconoscimento del danno morale.
L'art. 2059 c.c. statuisce che “Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”.
A sua volta, l'art. 185 c.p. prevede che “ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili.
Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui”.
Per quanto qui interessa, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che:
pagina 25 di 28 - “La risarcibilità del danno non patrimoniale, ai sensi dell'art. 2059 c.c. e in relazione all'art. 185 c.p., non richiede che il fatto illecito integri in concreto un reato, né occorre una condanna penale passata in giudicato, ma è sufficiente che il fatto stesso sia astrattamente previsto come reato, sicché la mancanza di una pronuncia del giudice penale non costituisce impedimento all'accertamento ad opera del giudice civile, con valenza "incidenter tantum", della sussistenza degli elementi costitutivi - materiale e psicologico - del detto reato, negli esatti termini previsti dalla legge penale” (cfr. ex multis Cass. 3371/2020).
- “Il risarcimento dei danni non patrimoniali spetta anche nel caso di concorso di colpa, qualora l'illecito rivesta oggettivamente gli estremi del reato o comunque comporti la lesione di valori della persona costituzionalmente protetti ovvero configuri altra fattispecie di risarcibilità prevista dalla legge, ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., con la conseguenza che l'eventuale accertamento di detto concorso di colpa può incidere solo sull'entità della liquidazione dei predetti danni” (cfr. ex multis Cass.
23734/2009).
Nel caso di specie, seppur in forza di un accertamento meramente incidentale, ritiene questa
Giudice che le condotte poste in essere dalla sig.ra descritte nei paragrafi precedenti, integrino gli CP_1
estremi del reato p.e.p. dagli artt. 61 n. 7 c.p. e 640 c.p., avendo consentito alla di procurarsi un CP_1
ingiusto profitto con pari danno, peraltro di rilevante gravità, in capo alla Pt_1
Tenuto conto del fatto che le ridette condotte venivano commesse grazie alla fiducia riposta dalla nei confronti della sig.ra fiducia della quale quest'ultima si è indubbiamente approfittata, Pt_1 CP_1
sussistono i presupposti per riconoscere il danno morale nella misura di euro 20.000,00, il cui risarcimento deve essere posto a carico della sig.ra CP_1
4. Conclusioni
Per concludere, in esito all'istruttoria condotta nel presente giudizio, veniva accertata la riconducibilità in capo alla sig.ra delle condotte imputatele dall'attrice che, a causa delle stesse, CP_1
subiva un danno patrimoniale pari ad euro 217.835,00.
Alla luce del rapporto intercorrente tra la e la della fiducia riposta dalla prima nei Pt_1 CP_1
confronti della seconda e dei comportamenti tenuti dalla e consistenti nel totale omesso controllo Pt_1
del proprio conto per circa dieci anni, nonché nella messa a disposizione dei propri codici per operare pagina 26 di 28 nell'home banking e di uno dei propri libretti degli assegni, tutti qualificabili quali atti anomali, è stata esclusa la corresponsabilità della Banca ex art. 1228 e 2049 c.c..
Si è altresì ritenuta la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del danno morale, quantificato nell'importo di euro 20.000,00.
Pertanto, la sig.ra è tenuta al pagamento, a favore di degli importi di euro CP_1 Parte_1
217.835,00 a titolo di danno patrimoniale e di euro 20.000,00 a titolo di danno morale.
5. Sulle spese di lite
Nel rapporto tra l'attrice e la sig.ra le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano CP_1
secondo i valori medi dello scaglione di riferimento di cui al DM 55/2014. Devono invece essere compensate tra l'attrice ed alla luce della peculiarità della fattispecie ONroparte_2
e dell'obiettiva difficoltà di declinare al caso concreto i principi enucleati in materia dalla giurisprudenza.
Le spese di CTU contabile vengono definitivamente poste a carico della convenuta e terza chiamata mentre quelle per la perizia grafologica, per il 50% in capo a parte attrice e per il 50% in capo alla CP_1
convenuta Pt_8
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa n. 522/2020 R.G. promossa da (c.f. Parte_1
) contro (c.f. ), C.F._1 CP_1 C.F._3 [...]
(c.f. ), ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta ONroparte_2 P.IVA_1
e/o assorbita:
pagina 27 di 28 I. ACCERTA la responsabilità di (C.F.: ) per i danni CP_1 CodiceFiscale_7
patrimoniali e non patrimoniali cagionati alla sig.ra (c.f. ) e, per Parte_1 C.F._1
l'effetto
II. DA DA (C.F.: ) a pagare alla sig.ra CP_1 CodiceFiscale_7 [...]
(c.f. ) a titolo di danno patrimoniale, l'importo di € 217.835,00, oltre ad Pt_1 C.F._1
interessi di legge e rivalutazione monetaria;
III. DA DA (C.F.: ) a pagare alla sig.ra CP_1 CodiceFiscale_7 [...]
(c.f. ) a titolo di danno morale, l'importo di € 20.000,00 oltre ad Pt_1 C.F._1
interessi di legge e rivalutazione monetaria;
IV. RIGETTA le domande formulate da (c.f. ) nei confronti Parte_1 C.F._1
di c.f. ); ONroparte_2 P.IVA_1
V. DA DA (C.F.: ) a rimborsare alla sig.ra CP_1 CodiceFiscale_7 [...]
(c.f. ) le spese di lite, che si liquidano in € 22.457,00 per compensi, oltre Pt_1 C.F._1
spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, nonché al rimborso delle anticipazioni.
VI. COMPENSA le spese di lite tra la sig.ra (c.f. ) ed Parte_1 C.F._1
c.f. ); ONroparte_2 P.IVA_1
VII. PONE definitivamente le spese della CTU contabile, già liquidate con separato decreto in data
30.9.2024, a carico di (C.F.: ) e quelle della CTU grafologica, CP_1 CodiceFiscale_7
già liquidate con separato decreto in data 24.1.2025, per il 50% a carico di (c.f. Parte_1
) e per il 50% a carico di (C.F.: ). C.F._1 CP_1 CodiceFiscale_7
Belluno, 16/12/2025
Il Giudice dott. Irene Colladet
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