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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 24/09/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.A.C.C. n. 1109/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Marco Pesoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°. 1109/2024 R.a.c.c., trattenuto in decisione alla udienza del 24.9.2025 vertente
TRA
, CF , Parte_1 C.F._1
CF Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi come in atti dall'avv. ROSADA STEFANO
ATTORE
E
, CF: rappresentato e Controparte_1 C.F._3 difeso come in atti dall'avv. OSETTO ALESSANDRO
CONVENUTO
E
, rappresentato e difeso come in Controparte_2 atti dall'avv. LOCATELLI LORENZO
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: Responsabilità professionale
1
Conclusioni: all'udienza del 24.9.2025 le parti concludevano come in atti.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE .
1. La motivazione è redatta secondo le regole prescritte dagli artt.132 n.4) e 118 disp. att. c.p.c., omesso lo svolgimento del processo.
2. Nel presente giudizio, svoltosi in rito semplificato a seguito di conversione del rito, in assenza di richiesta di memorie integrative si è esaurito nei soli atti introduttivi delle parti, in cui sono state rassegnate le seguenti conclusioni:
Parte Attrice:
Accertarsi e dichiararsi: che il EO. , non ha adempiuto in Controparte_1 maniera puntuale e a regola d'arte e con l'ordinaria diligenza l'incarico professionale conferitogli e con contratto sottoscritto in data 25.05.2024 con la sig.ra ed in particolar modo in riferimento all'attività diretta a Parte_1 caricare sul portale Deloitte ED i dati per accedere alle agevolazioni di cui alla L.7 7 202 “superbonus 110%”
Condannarsi: il EO. al pagamento della somma di Controparte_1
€111.426,99 oltre interessi alla sig.ra per i danni subiti dalla stessa e Parte_1 consistenti nella perdita della “chance” di conseguire le agevolazioni di cui alla L.
70/2010 quantificabili nel costo lavori di ristrutturazione indicati nel contratto di appalto del 15.05.2022 sottoscritto tra la sig.ra ed il EO. Parte_1 [...]
. CP_1
Accertarsi e dichiararsi: che il EO. , non ha adempiuto in Controparte_1 maniera puntuale e a regola d'arte e con l'ordinaria diligenza l'incarico professionale conferitogli verbalmente in data 25.05.2024 dal sig. Parte_2 ed in particolar modo in riferimento all'attività diretta a caricare sul portale
Deloitte ED i dati per accedere alle agevolazioni di cui alla L.77/202
“superbonus 110%”.
Condannarsi: il EO. al pagamento della somma di €76.081,10 Controparte_1 oltre interessi dalla domanda al saldo al sig. per i danni subiti Parte_2
2 dallo stesso e consistenti nella perdita della “chance” di conseguire le agevolazioni di cui alla L. 70/2010 quantificabili nel costo lavori di ristrutturazione indicati nel contratto di appalto del 15.05.2022 sottoscritto tra la sig. ed il EO. . Parte_2 Controparte_1
Parte Convenuta:
- In via preliminare di rito e di merito.
Sulla scorta delle eccezioni e delle motivazioni sopra illustrate, voglia l'Ill.mo
Tribunale adito:
- Dichiarare il difetto di legittimazione passiva del convenuto EO.
[...]
. CP_1
- Dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Rovigo.
- Dichiarare, infine, la nullità dell'atto di citazione avversario ai sensi dell'art. 164, comma 4 ed art. 115 CPC, siccome indeterminato con riguardo al petitum e alla causa petendi.
- Nel merito in via principale, accertare che le domande attoree tutte sono radicalmente infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni e le argomentazioni indicate nella narrativa che precede;
conseguentemente, respingersi ogni e qualsivoglia domanda di condanna, formulata ex adverso, al risarcimento danni di natura contrattuale e/o extra contrattuale, nessuna esclusa;
nonché le domande spiegate di rimborso spese, in quanto parimenti infondate ed inammissibili sia in fatto che in diritto.
- Art. 96, terzo comma CPC. In ipotesi di accoglimento delle conclusioni di parte convenuta, si chiede all'Ill.mo Giudice, nel pronunziare sulle spese, di voler condannare gli attori ai sensi della norma di cui all'art. 96, III comma CPC.
-IN VIA SUBORDINATA. Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, di qualsivoglia domanda risarcitoria nei confronti del convenuto EO.
, condannare la chiamata in causa “ ”, Controparte_1 Controparte_2 nella persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in 20149
Milano, Via Traiano 18, pec: la quale copre le Email_1 responsabilità civili del EO. , a manlevare e tenere indenne il Controparte_1 convenuto in ordine a qualsiasi somma che quest' ultimo fosse tenuto a pagare agli attori.
3 - In ogni caso. Con vittoria di competenze, onorari e spese tutte sia tecniche che legali del presente giudizio.
- Con ogni più ampia riserva sia di merito che istruttoria, così come previsto dagli artt. 183 e segg. CPC.
Parte Terza Chiamata:
NEL MERITO:
accertarsi l'inoperatività della polizza contratta con
[...]
e invocata da parte convenuta o Controparte_3 comunque la carenza d'obbligazione dell'assicuratore in relazione al caso in esame e, di conseguenza, respingersi ogni domanda proposta dal geom.
[...]
[
nei confronti della terza chiamata CP_1 Controparte_3 mandando quest'ultima assolta da ogni CP_2 Controparte_3 avversa pretesa in relazione ai contratti invocati;
rigettarsi ogni domanda proposta nei confronti del convenuto geom.
[...]
perché infondata in fatto e in diritto e, conseguentemente, mandarsi CP_1 assolto il medesimo, e con lui la terza chiamata
[...]
da ogni avversa pretesa;
Controparte_3
rigettarsi, comunque, ogni domanda proposta nei confronti della terza chiamata da chiunque espressa, in quanto infondata in fatto ed Controparte_2 in diritto e mandarsi conseguentemente assolta la terza chiamata da ogni pretesa;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA:
nella denegata ipotesi in cui venisse accertata la sussistenza di una responsabilità del convenuto geom. e nell'ipotesi in cui venisse, pure, Controparte_1 riconosciuta come operativa in relazione a tutte le domande proposte da parte attrice la polizza stipulata dal geom. con Controparte_1 Controparte_3
[...] Controparte_2
- accertarsi e dichiararsi la precisa misura dell'obbligazione di spettanza del convenuto geom. secondo criteri tecnici di prova rigorosi e, Controparte_1 comunque, ampiamente riducendosi le avverse pretese;
- in conseguenza, mantenersi l'obbligazione della terza chiamata limitata al risarcimento dei danni che parte attrice avrà analiticamente provato e dimostrato in corso di causa con riferimento all'an e al quantum risarcitorio;
4 - in conseguenza, valutarsi l'obbligazione della compagnia nel rispetto degli stretti limiti del contratto assicurativo, con particolare riguardo – tra gli altri - al massimale assicurativo (di € 2.500.000,00 che relativamente alle perdite pecuniarie la garanzia è ridotto del 30 % rispetto al massimale indicato sulla scheda di polizza, per sinistro e per anno assicurativo, con il massimo di € 500.000,00), alle franchigie pari a 1.500,00 € ed agli scoperti, alle esclusioni, alle riduzioni di ogni genere, inclusa quella, ulteriore, relativa alla sola quota di responsabilità diretta dell'assicurato, di cui si chiede l'accertamento, con esclusione di qualsiasi responsabilità derivante in via di solidarietà passiva;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti, onorari.
3. Nell'atto introduttivo, l'attore ha svolto le seguenti allegazioni: gli attori sono, ciascuno per una parte, proprietari di una bifamiliare sita in Montegrotto;
a inizio marzo 2022 gli attori hanno interpellato il loro architetto di fiducia, , per capire come usufruire Persona_1 del bonus 110%, e questi li ha indirizzati dall'odierno convenuto,
EO. ; questi ha prospettato agli attori le due Controparte_1 opzioni del general contractor e della cessione del credito a un istituto di credito, opzione questa preferita dalla parte attrice, pur chiarendo di non avere cassa disponibile per le anticipazioni in vista del rimborso da parte della banca;
gli attori hanno quindi affidato al convenuto sia l'attività tecnica che quella operativa e CP_1 burocratica;
il 30.3.2022 marito dell'attrice ha Controparte_4 Parte_1 confermato l'incarico al convenuto, agendo anche per l'altro attore
(doc. 1 e 2 att.);
il 31.3.2022 l'Arch. ha consegnato al convenuto la Per_1 documentazione relativa agli immobili (doc. 3 att.);
il 3.05. 2022 ha informato lo studio del convenuto che il Parte_1
5.5.2022 Banca ED, tramite Deloitte, avrebbe riaperto le registrazioni sul portale per poter accedere al deposito delle richieste per usufruire del superbonus 110% (doc. 4 att.);
5 il 5.5.2022 lo studio del convenuto ha comunicato che di lì a breve sarebbe stato preso appuntamento con la banca per le pratiche (doc. 4 att.);
il 9.5.2022 gli attori hanno sottoscritto con la Controparte_5 un appalto per la realizzazione, per ciascuno, dei lavori
[...] specificati in apposito capitolato:
a) quanto a , €62.724,22 + IVA per le opere, Parte_2
€11.096,67 + IVA per spese tecniche e €2.242,21 + IVA per asseverazione fiscale (doc. 6 att.);
b) quanto a , €77.080,88 + IVA per le opere, €14.613,64 Parte_1 per spese tecniche, € 2.774,68 + IVA per spese asseverazione fiscale
(doc. 7 att.).
il 12.5.2022 l'attrice , anche per conto del fratello, con Parte_1
l'incaricata di Banca ED ha proceduto all'attivazione della procedura Deloitte per la registrazione sul portale Ecobonus, comunicando subito dopo allo studio del convenuto i codici di accesso e il numero di telefono dell'incaricata della banca, Tes_1
(doc. 8 att.);
[...]
il 24.5.2022 le odierne parti in causa hanno stipulato un contratto di incarico professionale, per un corrispettivo complessivo di €18.102,87 oltre IVA e CA, in cui era ricompresa anche l'attività di caricamento dei dati sul portale Deloitte-ED (doc. 9 att.), pattuendo un acconto di €6.000,00 a valere per entrambe le posizioni;
il 26.5.2022 ha versato l'acconto (doc. 10 att.); Parte_2
il 7.6.2022 ha comunicato via Whatsapp al convenuto Parte_1 che, a detta della banca, ancora non risultava caricata sul portale alcuna documentazione, e che il successivo 15.6.2022 la banca avrebbe chiuso l'accesso al portale, dando seguito alle sole pratiche in fase
“Avvio Lavori: documentazione o successivi o in “Avvio Lavori;
documentazione incompleta” in precedenza lavorate da un esperto fiscale (docc. 11 e 12 att.);
6 al 15.6.2022 la documentazione è risultata ancora non caricata, con conseguente perdita della possibilità di fruizione del bonus e un conseguente danno pari ad €76.081,10 per VA TI e ad
€111.426,99 per VA Luisa, come indicato nei contratti sottoscritti in data 09.05.2022;
il 19.10.2022 è stato riaccreditato a l'acconto di Parte_2
€6.000,00, con scoperta solo in tale momento che il conto corrente che era stato indicato faceva capo alla società Controparte_5
(doc. 12 att.).
4. Si è costituito il convenuto, opponendosi alla domanda e svolgendo le seguenti diverse allegazioni in fatto rispetto a quanto descritto da parte attrice:
il 30.3.2022, , marito dell'attrice , ha Controparte_4 Parte_1 comunicato alla il benestare degli odierni attori a Controparte_5 iniziare le due pratiche superbonus (doc. 7 conv.);
il 9.5.2022 gli attori hanno sottoscritto con la
[...] in veste di General Contractor, due contratti Controparte_5
d'appalto “chiavi in mano” (docc. 1 e 4 conv.); all'epoca, il l.r. della società era mentre oggi è il convenuto geom. CP_6
; CP_1
il 12.5.2022 la piattaforma Deloitte-ED ha aperto le posizioni dei due attori, inviando i relativi QR code (doc. 8 conv.);
il 14.5.2022 la ha inviato agli attori i nuovi computi metrici in CP_5 ragione delle richieste aggiuntive da questi formulate (doc. 9 conv.);
il 24.5.2022 l'attrice ha conferito al convenuto incarico Parte_1 professionale esclusivamente per le due pratiche tecniche (doc. 21 conv.), pratiche che rientravano nel quadro dei due contratti d'appalto stipulati il 9.5.2022 con la Controparte_5
il 24.5.2022 , erroneamente, ha bonificato alla Parte_2 CP_5
anziché al convenuto, l'acconto di €6.000,00, poi
[...] successivamente stornato (doc. 10 conv.);
7 il 10 e 14.6.2022 la ha chiesto agli attori di produrre Controparte_5 alcuni documenti firmati da inserire nella piattaforma Deloitte-Banca
ED, oltre a quelli già inseriti (docc. 11 e 12), documenti non forniti;
il 15.7.2022 Deloitte ha comunicato agli attori la decisione di Banca
ED di non dare seguito alle pratiche incomplete (doc. 13 e
13-bis conv.);
il 25.7.2022, sopravvenuta la impossibilità di procedere con la cessione del credito, la ha invitato agli attori due studi di Controparte_5 fattibilità realizzati con un'azienda partner, la FERT CP_7 disposta a rilevare in veste di nuova General Contractor i due cantieri con la formula dello sconto in fattura: (doc. 14 conv.). Gli attori avrebbero dapprima accettato detta formula, che riservava alla la parte tecnica;
Controparte_5
il 6.8.2022 la ha deciso di chiudere il rapporto, in Controparte_5 ragione del sopravvenuto rifiuto degli attori di avvalersi del novo general contractor (doc. 15 conv.); il medesimo giorno l'attrice _1
, via Whatsapp, si è scusata per il comportamento tenuto dal
[...] marito, auspicando una prosecuzione delle attività (doc. 16 e 17 conv.);
il 17.9.2022 l'attrice ha consegnato alla i Parte_1 Controparte_5 contratti sottoscritti da lei e dal fratello, in data 10.9.2022, con il nuovo
General Contractor Fer. . (doc. 18, 22 e 23 conv.); CP_7 CP_7
il 19.9.2022 la ha dichiarato che avrebbe a breve Controparte_5 restituito l'acconto erroneamente corrisposto, come poi effettivamente ha fatto (docc. 10 e 19 conv.);
il 13.10.2022, dopo un incontro presso l'abitazione degli attori degenerata nei toni, gli attori hanno deciso di non proseguire nel rapporto neppure col nuovo general contractor;
il 30.11.2022, infine, la e il geometra odierno convenuto Controparte_5 hanno inviato agli attori e al loro avvocato una lettera di precisazione
8 della loro posizione, con espressa riserva di agire per il recupero degli importi dovuti (doc. 20 conv.).
5. L'assicurazione terza chiamata si è costituita e, oltre ad aderire a tutte le difese svolte dal convenuto e a contestare, inoltre, il quantum risarcitorio richiesto, ha eccepito la inoperatività della garanzia. In particolare, l'assicurazione osserva che la copertura di polizza ha ad oggetto “al di là dei danni arrecati dal professionista, nell'ipotesi in cui agisca nella qualità di progettista, direttore dei lavori e collaudatore anche le perdite pecuniarie (che a pagine 7 delle c.g.a. sono definite come il pregiudizio economico risarcibile a termini di legge, che non sia conseguenza di morte o di lesioni a persone o di danneggiamenti a cose) prodotte nell'esercizio di un'attività professionale pur sempre svolta nei limiti previsti dalle leggi che regolamentano la professione stessa”; che, “per individuare gli ambiti entro i quali un geometra può esercitare la propria attività professionale – al di fuori della più specifica attività di progettista, direttore dei lavori e collaudatore – si deve fare, necessariamente, riferimento alle funzioni indicate dall'art. 16 del R.D. 11.02.1929, n. 274”; che “l'attività svolta dal geom. , nel CP_1 caso in esame, esulava da quelle di sua più stretta competenza. Si tratta di attività peraltro esclusa dall'art.
8.1. lettera a) il quale prevede che
l'assicurazione non comprende la responsabilità derivante da … svolgimento di attività non rientranti nelle competenze professionali stabilite dalle leggi, dai regolamenti o da altre disposizioni della Pubblica Autorità relativi alla professione assicurata ancorché considerate compatibili e tollerate dai relativi ordini professionali/associazioni di categoria”; che, inoltre, “la polizza in esame esclude all'art.
8.1 comma i) le perdite pecuniarie …i) conseguenti ad attività di progettazione e di direzione lavori, salvo quanto previsto all'art.
6.1.1. p) “Garanzia per l'attività professionale in materia di appalti pubblici
“e all'art.
6.1.3 e) “Condizioni specifiche per Geologi” e “l'art.
8.1 comma g) esclude le opere progettate o dirette, la cui realizzazione sia eseguita da imprese dell o di cui l stesso sia legale rappresentante, Parte_3 Parte_3 socio a responsabilità illimitata, azionista di maggioranza, amministratore o dipendente, salvo il caso in cui l'impresa sia assicurata con polizza
RCT/RCO con la Società durante l'esecuzione delle opere” (ciò ultimo in relazione alla circostanza che il convenuto, sin dal 2022, faceva parte
9 della compagine societaria della (doc. 4 terza Controparte_5 chiamata).
La terza chiamata, inoltre, eccepisce che la garanzia si fonda su un contratto claims made in relazione al quale il garantito, in sede di sottoscrizione, avrebbe dovuto dare conto di aver già ricevuto una contestazione professionale con la missiva del 25.11.2022, con conseguente violazione, da parte del convenuto, degli artt. 1892 e 1893
c.c. [la missiva in parola è stata acquisita in corso del giudizio mediante ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., venendo depositata dal convenuto il 16.5.2025].
Infine, in via subordinata, la convenuta ha eccepito i limiti di polizza, con limite assicurativo generico di €2.500.00,00 (che in relazione alle perdite pecuniarie viene ridotto del 30 % rispetto al massimale indicato per sinistro e per anno assicurativo, con il massimo di
€500.000,00), alle franchigie pari a 1.500,00 € ed agli scoperti, nonché all'esclusione, a norma dell'art. 10.2 delle Condizioni Generali di
Assicurazione, delle spese legali dell'assicurato.
6. In via pregiudiziale di rito, va vagliata l'eccezione di incompetenza formulata da parte convenuta. L'eccezione è infondata.
6.1. In sede di costituzione il convenuto ha eccepito l'incompetenza del Tribunale adito in favore del foro di Padova. In particolare, il convenuto ha rilevato quanto segue:
I due immobili oggetto di intervento sono ubicati nel comune di Montegrotto
Terme (PD) ed i contratti d'appalto, a nostro modesto avviso, legittimano la competenza territoriale del Tribunale Padova e non di Rovigo. Si aggiunga, in secondo luogo, il fatto che le residenze dei titolari del trattamento, ossia la
Sig.a ed il Sig. , sono parimenti a Montegrotto Parte_1 Parte_2
Terme. Qualche autorevole parere dottrinale (con tutte le riserve del caso), in terza battuta, richiama anche il foro esclusivo del consumatore, essendo i fratelli pur sempre dei privati, consumatori finali. _1
6.2. Osserva il Giudice che, innanzitutto, non può essere eccepita dal convenuto la competenza inderogabile del foro del consumatore, in
10 quanto questa è prevista esclusivamente a tutela del consumatore stesso.
6.3. Con riguardo all'eccezione di incompetenza per territorio derogabile, la stessa risulta pure infondata. Il giudizio, in particolare, risulta ritualmente incardinato presso il foro generale delle persone fisiche di cui all'art. 18 c.p.c., avendo il convenuto residenza in NT
NA D'ST (Comune istituito dalla fusione dei CP_8 [...]
), comune del padovano, ma rientrante nel Parte_4 circondario del Tribunale di Rovigo.
6.4. L'eccezione di incompetenza va dunque respinta, potendo procedersi all'esame del merito della controversia.
7. La domanda attorea è infondata per omessa prova del danno, e non può pertanto essere accolta.
7.1. Innanzitutto, è necessario muovere dai rapporti contrattuali formalizzati dalle parti.
Al doc. 5 e 7 di parte attrice risultano due contratti gemelli, datati
9.5.2025 e sottoscritti, rispettivamente, dagli attori e Parte_1
, da un lato, e dalla società Pt_2 Controparte_5 dall'altro.
Oggetto del contratto è, testualmente: “contratto d'appalto chiavi in mano per l'affidamento dei lavori di riqualificazione energetica in regime di legge n.77 del 17.7.2020”.
Nel quadro di tale contratto, la realizzazione degli interventi edilizi in regime di superbonus 110% è assunta dalla (punto Parte_5
c) della premessa:
11 Nell'articolato vero e proprio del contratto, l'oggetto è regolato dall'art.
2. Ivi si prevede che, previo accertamento dei presupposti necessari per l'accesso alle agevolazioni, la società assuma i seguenti obblighi:
I successivi articoli regolano, rispettivamente, il “checkup immobiliare” (art. 3), il suo esito positivo (art. 4) e l'esecuzione dei lavori (art. 5).
Nell'ambito dell'art. 5, si prevede la facoltà della di CP_5 subappaltare e di rivolgersi, per determinate attività, ad ulteriori professionisti, tutto nell'ambito di una contrattualizzazione di tipo
“chiavi in mano”:
12 Seguono, all'art. 6, i corrispettivi patiti e richiamati da parte attrice ai fini della quantificazione del danno allegato.
I rispettivi contratti, nel loro articolato, si compongono di cinque pagine, e sono sottoscritti in calce dalla società e dal CP_5 rispettivo contraente. Si può evidenziare che ciascuna parte ha prodotto la propria copia del contratto: parte attrice, in particolare ha prodotto il contratto sottoscritto dalla mentre il Controparte_5 convento ha prodotto i contratti con la sottoscrizione delle parti attrici.
In calce alle cinque pagine di articolaro, segue poi un Allegato 1, rubricato “superbonus d.l. 34/20 convertito in l.77/2020”. Si tratta di un allegato di natura descrittiva che spiega la natura del bonus fiscale, le sue finalità (art. 2), gli interventi incentivabili (art. 3, 4, 5), le questioni, che qui non interessano, attinenti ai condomini (art. 6), i tetti di spesa (art. 7) e la definizione del beneficio fiscale (art. 8). Detto allegato (e solo l'allegato), che non comprende quindi assunzioni di obblighi, è sottoscritto e timbrato dal convento . Controparte_1
***
13 Chiarita la portata dei due contratti “principali” sottoscritti tra gli attori e la società occorre ora interrogarsi su quale sia Controparte_5 quella del separato e diverso contratto invocato da parte attrice a fondamento della allegata responsabilità contrattuale del convenuto.
Osserva questo giudicante che, innanzitutto, risulta esistere un unico contratto scritto, rispetto al quale è parte esclusivamente _1
, e non anche suo fratello . Il contratto de quo risulta
[...] Pt_2 avere come controparte lo studio professionale del convenuto, come emerge in maniera manifesta dalla sua intestazione:
Premesso ciò, occorre ora interrogarsi sul come tale contratto si coordini e si inserisca all'interno del rapporto di “appalto chiavi in mano” sopra richiamato. Quanto al coordinamento tra i due contratti, si osserva quanto segue. Può innanzitutto osservarsi che, nell'ambito dell'art. 8 del contratto di prestazione d'opera professionale in corso di analisi, viene fatto un riferimento incidentale alla società CP_5
sebbene questa non sia, da un punto di vista formale,
[...] contraente:
14 Si osserva inoltre che, all'ultima pagina del contratto, è indicato un codice IBAN che corrisponde, nelle ultime quattro cifre, al codice
IBAN di destinazione del pagamento effettuato da parte attrice, codice IBAN che poi si è rivelato essere, in concreto, riferibile non allo studio professionale del convenuto, ma alla Controparte_5
[estratto per immagine dell'ultima pagina del contratto]
[estratto per immagine dell'ordine di bonifico effettuato da parte attrice]
Dall'esame della complessiva documentazione scambiata via mail tra le parti, si evidenzia, inoltre, che il EO. era CP_1 sostanzialmente inserito nella struttura operativa della , tanto CP_5
15 è vero che il convenuto scriveva da un indirizzo riferibile alla stessa: (doc. 7 conv.). CP_5 Email_2
Sulla base di tutta la documentazione disponibile e delle evidenze probatorie, nonché dal raffronto tra l'oggetto dei rispettivi contratti e dallo stretto rapporto pacificamente intrattenuto da attori e convenuto, ritiene questo giudicante che il secondo contratto si inserisca funzionalmente all'interno del primo, al fine di concretizzare le attività tecniche necessarie alla realizzazione delle opere dedotte nel contratto di appalto principale. Nondimeno, il documento contrattuale è inequivoco nell'affidare specificamente le attività tecniche ivi descritte non alla , ma al EO. CP_5 [...]
, egli essendo la parte contraente indicata nel preambolo, CP_1 ed essendo tale circostanza idonea a superare i pur segnalati elementi di ambiguità tra la sua posizione e quella della , rispetto alla CP_5 quale sono evidenti i profili di cointeressenza.
7.2. Ciò chiarito, valuta questo giudicante che debba ritenersi integrato l'inadempimento del convenuto alla propria obbligazione contrattuale, con riguardo all'attività di caricamento dati su portale
Deloitte – ED.
Al riguardo, va innanzitutto richiamata la nota e qui condivisa giurisprudenza di legittimità in punto di responsabilità contrattuale
(Cass. civ., SS. UU., 30 ottobre 2001, n. 13533), a mente della quale,
“in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite,
16 poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.”
Premesso tale condiviso principio di diritto, acclarato che la fonte dell'obbligazione contrattuale sussiste e che uno specifico inadempimento è stato dedotto, ritiene questo Giudice che il convenuto non abbia fornito adeguata prova dell'adempimento, né di aver omesso l'esatto adempimento per causa non imputabile.
Quanto al primo aspetto, è pacifico che l'inserimento della pratica sul portale non è stato perfezionato.
Quanto, invece, al secondo aspetto, parte convenuta allega di non versare in colpa. La difesa, tuttavia, non convince. Il convenuto deduce sinteticamente quanto segue: “In ogni caso, l'asserito –colpevole- ritardo nella produzione dei documenti richiesti dalla Deloite di Banca
ED NON è riconducibile a negligenza, imperizia o altra colpa del
EO. (recte: ma, semplicemente alla mancata CP_1 CP_5 consegna dei documenti da parte degli attori, per loro colpa esclusiva (v. documenti 011 e 012): i documenti mancanti dovevano essere inseriti in piattaforma entro il 15 giugno 2022. In ogni caso gli attori non hanno mai consegnato, neanche in seguito e fuori termine, alla i documenti CP_5 mancanti”.
Ebbene, la deduzione in parola non pare sufficientemente specifica, quantomeno ove raffrontata al non semplice quadro documentale risultante in atti. Dalla lettura dei docc. 11 e 12 di parte convenuta, infatti, emerge che la documentazione necessaria era estremamente
17 corposa, spaziando tra documentazione tecnica in senso stretto e atti da sottoscrivere a cura delle parti interessate. Ebbene, parte resistente non chiarisce in maniera adeguata quali sarebbero i documenti che parte attrice avrebbe omesso di produrre;
dall'esame del doc. 12 nella sua scansione diacronica sembrerebbe potersi dedurre che manchino all'appello determinati documenti firmati da , ma non è Parte_1 dato sapere quali, né quando questi siano stati in precedenza richiesti, perché ad essi non si fa riferimento nel carteggio versato nel fascicolo (tanto è vero che, nella prima mail di cui al documento in commento, quella del 13.6.2022, ore 14:17, la responsabile della invita dell'attrice- a far sottoscrivere a CP_5 Controparte_9
i documenti che vengono contestualmente allegati, e Parte_2 tale circostanza, peraltro, corrobora ulteriormente l'allegazione per cui il contratto di prestazione d'opera, sebbene sottoscritto dalla sola
, riguardasse entrambi i fratelli). Parte_1
Conseguentemente, deve ritenersi che parte convenuta non abbia fornito una prova piena e rassicurante in ordine alla giustificazione del proprio inadempimento, che va pertanto ritenuto sussistente.
7.3. L'esistenza dell'inadempimento, nondimeno, non risulta di per sé sufficiente a pronunciare la condanna al risarcimento del danno, che deve infatti essere adeguatamente allegato e provato dalla parte attrice, in quanto conseguenza immediata, diretta e prevedibile dell'inadempimento stesso (artt. 1223 e 1225 c.c.). Nel caso di specie, come si dirà oltre, si ritiene che l'attore non abbia dato adeguata prova del danno lamentato.
Nell'odierno giudizio, l'attore ha rivendicato la condanna del convenuto al pagamento di una somma pari al valore delle opere contrattualizzate con la nei due rispettivi contratti, Controparte_5 opere peraltro mai realizzate, qualificando la stessa come “perdita della “chance” di conseguire le agevolazioni di cui alla L. 70/2010”.
Da un punto di vista teorico, la Cassazione ha recentemente ribadito la perdurante validità della richiamata categoria giuridica, statuendo che, “in tema di risarcimento del danno, la "chance" è integrata dalla
18 seria e consistente possibilità di ottenere il risultato sperato, la cui perdita, distinta dal risultato perduto, è risarcibile, trattandosi di una situazione giuridica a sé stante e suscettibile di autonoma valutazione patrimoniale, a condizione che di essa sia provata la sussistenza, tenendo, peraltro, conto che l'accertamento del nesso di causa avente ad oggetto la perdita di "chance" di conseguire un risultato utile non richiede anche l'accertamento della concreta probabilità di conseguire il risultato” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 24050 del 07/08/2023).
La materia, oggetto prevalentemente di trattazione in materia di responsabilità medita, assume connotati diversi laddove si faccia riferimento alla chance patrimoniale, come nel caso odierno, o a quella non patrimoniale. Utili indicazioni sul punto sono fornite dalla sentenza della Cassazione civile sez. III, 11/11/2019, n.28993, la quale ha specificato che “sul piano funzionale chance patrimoniale e chance non patrimoniale partecipano della stessa natura. La diversità morfologica tra chance patrimoniale e chance non patrimoniale da responsabilità sanitaria, va individuata nella diversità della situazione preesistente: preesistenza negativa (chance non patrimoniale); preesistenza positiva (chance patrimoniale). Tale preesistenza postula, nella chance patrimoniale, una situazione positiva (titoli professionalità, curricula, esperienze pregresse, attitudini specifiche ecc.), in quella non patrimoniale, una situazione di salute (già) patologica (i.e. negativa). Entrambe le forme di chance presuppongono: a) una condotta colpevole dell'agente; b) un evento di danno (la lesione di un diritto); c) un nesso di causalità tra la condotta e l'evento; d) una o più conseguenze dannose risarcibili, patrimoniali e non;
e) un nesso di causalità tra l'evento e le conseguenze dannose”.
Poste tali premesse in diritto, ritiene questo giudicante che, in aderenza al principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
(art. 112 c.p.c.), non sia ravvisabile lo specifico danno conseguenza dedotto da parte attrice, come si chiarirà oltre.
A ben vedere, l'aspettativa patrimoniale presente nella sfera giuridica degli attori non consiste nell'importo dei lavori: tale, infatti, potrebbe
19 essere la prospettiva della ditta che aspiri a realizzare l'opera, sotto il profilo del guadagno che verosimilmente potrebbe ritrarne, o ad altri indiretti benefici di tipo curriculare – questa, infatti, è la tipica prospettazione della lesione della chance da ingiusta perdita della possibilità di ottenere l'aggiudicazione di un contratto di appalto.
Dalla prospettiva del committente, invece, l'utilità ritraibile risiede nel risultato utile dei lavori che si sarebbero realizzati – in tesi – senza concreta spendita di denaro;
ma se ciò è vero, dunque, la chance utile persa non consiste nell'importo dei lavori, ma nella potenziale variazione in positivo del valore dell'immobile da prima a dopo, ovverosia nel maggior valore immobiliare ritraibile dal miglioramento di due classi energetiche in ragione delle lavorazioni programmate. Se ciò è vero, come qui si ritiene, risulta carente la concreta allegazione e prova della reale consistenza della chance patrimoniale eventualmente pregiudicata in capo all'attore, non essendo presente in atti alcuna indicazione in ordine né al valore degli immobili su cui dovevano essere effettuati i lavori, né una proiezione di quale avrebbe potuto essere il loro maggior valore a seguito dell'intervento omesso.
Già tale omissione probatoria, si ritiene, pare idonea a ritenere la infondatezza della domanda.
7.4. Svolta tale considerazione, che pure appare assorbente, si ritiene che la tesi attorea sconti un ulteriore limite anche sotto il profilo del nesso di causalità tra la condotta colposa e il danno allegato, sussistendo elementi di fatto tali da indurre a ritenere che la stessa condotta susseguente delle parti attrici si sia inserita nella serie causale, finendo per operare quale autonoma causa sopravvenuta idonea a recidere il nesso causale originariamente riconducibile all'operato del convenuto.
Nella specie, deve evidenziarsi che il geometra convenuto e la società
venuta meno la possibilità di accedere alla cessione Controparte_5 del credito, si sono diligentemente attivati per cercare di trovare una soluzione alternativa che consentisse di raggiungere un analogo risultato mediante lo sconto in fattura. È dimostrato in atti (doc. 14
20 conv.) che già dal 25.7.2022 il convenuto inviò all'attrice CP_1
un nuovo studio di fattibilità per entrambe le unità Parte_1 abitative, da realizzare mediante il ricorso a un general contractor: parte attrice non spiega perché tale proposta sia stata rifiutata, risultando solo indirettamente che vi sia stata una riunione durante la quale il marito dell'attrice parrebbe aver recisamente rifiutato ogni soluzione alternativa, anche ricorrendo a toni bruschi (cfr. doc. 15 e, soprattutto, 16 e 17 conv.). Ancora, risulta documentato che il EO.
, nel settembre 2022, propose una ulteriore soluzione in _1 appalto, e che questa fu anche inizialmente accettata (doc. 18), salvo poi naufragare per ragioni non del tutto chiare, ma che paiono riconducibili a una sfiducia dei committenti verso il nuovo general contractor e, nuovamente, a una posizione oppositiva del marito dell'attrice (doc. 19 e 20 conv.); i contratti, inizialmente sottoscritti dagli attori, sono stati prodotti dal convenuto sub doc. 22 e 23.
Ebbene, emerge dalle allegazioni del convenuto e dai documenti prodotti che vi è stato un effettivo e concreto impegno per superare le conseguenze negative dell'originario inadempimento, mentre l'attore non spiega per quali ragioni dette, plurime, soluzioni alternative, che avrebbero evitato la realizzazione del danno, sarebbero state rifiutate: deve dunque ritenersi che, in difetto di una adeguata giustificazione della condotta successiva tenuta dagli attori, questa assurga a unica causa efficiente del danno oggi lamentato, che non potrà più essere ascritto al convenuto.
7.5. Per tali ragioni, pur accertato l'originario inadempimento del convenuto, la domanda va nondimeno respinta.
8. Il rigetto della domanda consente di soprassedere all'esame delle eccezioni di inoperatività della polizza formulate dalla terza chiamata.
9. Quanto al regime delle spese, ritiene questo giudicante che, tenuto conto del disposto dell'art. 92 c.p.c., così come risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 261/2014, sussistano nel caso di specie gravi ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite.
Se è vero, infatti, che parte attrice è risultata soccombente, è del pari
21 emerso l'originario inadempimento contrattuale del EO.
, di modo che la condanna alle spese non appare conforme CP_1 ad equità.
9.1. Quanto alla posizione della terza chiamata, si ritiene del pari di poter compensare le spese, anche tenuto conto della limitatezza delle difese svolte, per massima parte consistenti nel richiamo alle difese del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, definitivamente pronunciando nel merito nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta la domanda.
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Si dà atto che la presente sentenza, sottoscritta dal Giudice Unico con firma digitale, viene depositato in unico originale telematico ex art.15
DM 44/2011.
Così deciso il 24/09/2025.
IL GIUDICE
Dott. Marco Pesoli
22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Marco Pesoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°. 1109/2024 R.a.c.c., trattenuto in decisione alla udienza del 24.9.2025 vertente
TRA
, CF , Parte_1 C.F._1
CF Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi come in atti dall'avv. ROSADA STEFANO
ATTORE
E
, CF: rappresentato e Controparte_1 C.F._3 difeso come in atti dall'avv. OSETTO ALESSANDRO
CONVENUTO
E
, rappresentato e difeso come in Controparte_2 atti dall'avv. LOCATELLI LORENZO
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: Responsabilità professionale
1
Conclusioni: all'udienza del 24.9.2025 le parti concludevano come in atti.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE .
1. La motivazione è redatta secondo le regole prescritte dagli artt.132 n.4) e 118 disp. att. c.p.c., omesso lo svolgimento del processo.
2. Nel presente giudizio, svoltosi in rito semplificato a seguito di conversione del rito, in assenza di richiesta di memorie integrative si è esaurito nei soli atti introduttivi delle parti, in cui sono state rassegnate le seguenti conclusioni:
Parte Attrice:
Accertarsi e dichiararsi: che il EO. , non ha adempiuto in Controparte_1 maniera puntuale e a regola d'arte e con l'ordinaria diligenza l'incarico professionale conferitogli e con contratto sottoscritto in data 25.05.2024 con la sig.ra ed in particolar modo in riferimento all'attività diretta a Parte_1 caricare sul portale Deloitte ED i dati per accedere alle agevolazioni di cui alla L.7 7 202 “superbonus 110%”
Condannarsi: il EO. al pagamento della somma di Controparte_1
€111.426,99 oltre interessi alla sig.ra per i danni subiti dalla stessa e Parte_1 consistenti nella perdita della “chance” di conseguire le agevolazioni di cui alla L.
70/2010 quantificabili nel costo lavori di ristrutturazione indicati nel contratto di appalto del 15.05.2022 sottoscritto tra la sig.ra ed il EO. Parte_1 [...]
. CP_1
Accertarsi e dichiararsi: che il EO. , non ha adempiuto in Controparte_1 maniera puntuale e a regola d'arte e con l'ordinaria diligenza l'incarico professionale conferitogli verbalmente in data 25.05.2024 dal sig. Parte_2 ed in particolar modo in riferimento all'attività diretta a caricare sul portale
Deloitte ED i dati per accedere alle agevolazioni di cui alla L.77/202
“superbonus 110%”.
Condannarsi: il EO. al pagamento della somma di €76.081,10 Controparte_1 oltre interessi dalla domanda al saldo al sig. per i danni subiti Parte_2
2 dallo stesso e consistenti nella perdita della “chance” di conseguire le agevolazioni di cui alla L. 70/2010 quantificabili nel costo lavori di ristrutturazione indicati nel contratto di appalto del 15.05.2022 sottoscritto tra la sig. ed il EO. . Parte_2 Controparte_1
Parte Convenuta:
- In via preliminare di rito e di merito.
Sulla scorta delle eccezioni e delle motivazioni sopra illustrate, voglia l'Ill.mo
Tribunale adito:
- Dichiarare il difetto di legittimazione passiva del convenuto EO.
[...]
. CP_1
- Dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Rovigo.
- Dichiarare, infine, la nullità dell'atto di citazione avversario ai sensi dell'art. 164, comma 4 ed art. 115 CPC, siccome indeterminato con riguardo al petitum e alla causa petendi.
- Nel merito in via principale, accertare che le domande attoree tutte sono radicalmente infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni e le argomentazioni indicate nella narrativa che precede;
conseguentemente, respingersi ogni e qualsivoglia domanda di condanna, formulata ex adverso, al risarcimento danni di natura contrattuale e/o extra contrattuale, nessuna esclusa;
nonché le domande spiegate di rimborso spese, in quanto parimenti infondate ed inammissibili sia in fatto che in diritto.
- Art. 96, terzo comma CPC. In ipotesi di accoglimento delle conclusioni di parte convenuta, si chiede all'Ill.mo Giudice, nel pronunziare sulle spese, di voler condannare gli attori ai sensi della norma di cui all'art. 96, III comma CPC.
-IN VIA SUBORDINATA. Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, di qualsivoglia domanda risarcitoria nei confronti del convenuto EO.
, condannare la chiamata in causa “ ”, Controparte_1 Controparte_2 nella persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in 20149
Milano, Via Traiano 18, pec: la quale copre le Email_1 responsabilità civili del EO. , a manlevare e tenere indenne il Controparte_1 convenuto in ordine a qualsiasi somma che quest' ultimo fosse tenuto a pagare agli attori.
3 - In ogni caso. Con vittoria di competenze, onorari e spese tutte sia tecniche che legali del presente giudizio.
- Con ogni più ampia riserva sia di merito che istruttoria, così come previsto dagli artt. 183 e segg. CPC.
Parte Terza Chiamata:
NEL MERITO:
accertarsi l'inoperatività della polizza contratta con
[...]
e invocata da parte convenuta o Controparte_3 comunque la carenza d'obbligazione dell'assicuratore in relazione al caso in esame e, di conseguenza, respingersi ogni domanda proposta dal geom.
[...]
[
nei confronti della terza chiamata CP_1 Controparte_3 mandando quest'ultima assolta da ogni CP_2 Controparte_3 avversa pretesa in relazione ai contratti invocati;
rigettarsi ogni domanda proposta nei confronti del convenuto geom.
[...]
perché infondata in fatto e in diritto e, conseguentemente, mandarsi CP_1 assolto il medesimo, e con lui la terza chiamata
[...]
da ogni avversa pretesa;
Controparte_3
rigettarsi, comunque, ogni domanda proposta nei confronti della terza chiamata da chiunque espressa, in quanto infondata in fatto ed Controparte_2 in diritto e mandarsi conseguentemente assolta la terza chiamata da ogni pretesa;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA:
nella denegata ipotesi in cui venisse accertata la sussistenza di una responsabilità del convenuto geom. e nell'ipotesi in cui venisse, pure, Controparte_1 riconosciuta come operativa in relazione a tutte le domande proposte da parte attrice la polizza stipulata dal geom. con Controparte_1 Controparte_3
[...] Controparte_2
- accertarsi e dichiararsi la precisa misura dell'obbligazione di spettanza del convenuto geom. secondo criteri tecnici di prova rigorosi e, Controparte_1 comunque, ampiamente riducendosi le avverse pretese;
- in conseguenza, mantenersi l'obbligazione della terza chiamata limitata al risarcimento dei danni che parte attrice avrà analiticamente provato e dimostrato in corso di causa con riferimento all'an e al quantum risarcitorio;
4 - in conseguenza, valutarsi l'obbligazione della compagnia nel rispetto degli stretti limiti del contratto assicurativo, con particolare riguardo – tra gli altri - al massimale assicurativo (di € 2.500.000,00 che relativamente alle perdite pecuniarie la garanzia è ridotto del 30 % rispetto al massimale indicato sulla scheda di polizza, per sinistro e per anno assicurativo, con il massimo di € 500.000,00), alle franchigie pari a 1.500,00 € ed agli scoperti, alle esclusioni, alle riduzioni di ogni genere, inclusa quella, ulteriore, relativa alla sola quota di responsabilità diretta dell'assicurato, di cui si chiede l'accertamento, con esclusione di qualsiasi responsabilità derivante in via di solidarietà passiva;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti, onorari.
3. Nell'atto introduttivo, l'attore ha svolto le seguenti allegazioni: gli attori sono, ciascuno per una parte, proprietari di una bifamiliare sita in Montegrotto;
a inizio marzo 2022 gli attori hanno interpellato il loro architetto di fiducia, , per capire come usufruire Persona_1 del bonus 110%, e questi li ha indirizzati dall'odierno convenuto,
EO. ; questi ha prospettato agli attori le due Controparte_1 opzioni del general contractor e della cessione del credito a un istituto di credito, opzione questa preferita dalla parte attrice, pur chiarendo di non avere cassa disponibile per le anticipazioni in vista del rimborso da parte della banca;
gli attori hanno quindi affidato al convenuto sia l'attività tecnica che quella operativa e CP_1 burocratica;
il 30.3.2022 marito dell'attrice ha Controparte_4 Parte_1 confermato l'incarico al convenuto, agendo anche per l'altro attore
(doc. 1 e 2 att.);
il 31.3.2022 l'Arch. ha consegnato al convenuto la Per_1 documentazione relativa agli immobili (doc. 3 att.);
il 3.05. 2022 ha informato lo studio del convenuto che il Parte_1
5.5.2022 Banca ED, tramite Deloitte, avrebbe riaperto le registrazioni sul portale per poter accedere al deposito delle richieste per usufruire del superbonus 110% (doc. 4 att.);
5 il 5.5.2022 lo studio del convenuto ha comunicato che di lì a breve sarebbe stato preso appuntamento con la banca per le pratiche (doc. 4 att.);
il 9.5.2022 gli attori hanno sottoscritto con la Controparte_5 un appalto per la realizzazione, per ciascuno, dei lavori
[...] specificati in apposito capitolato:
a) quanto a , €62.724,22 + IVA per le opere, Parte_2
€11.096,67 + IVA per spese tecniche e €2.242,21 + IVA per asseverazione fiscale (doc. 6 att.);
b) quanto a , €77.080,88 + IVA per le opere, €14.613,64 Parte_1 per spese tecniche, € 2.774,68 + IVA per spese asseverazione fiscale
(doc. 7 att.).
il 12.5.2022 l'attrice , anche per conto del fratello, con Parte_1
l'incaricata di Banca ED ha proceduto all'attivazione della procedura Deloitte per la registrazione sul portale Ecobonus, comunicando subito dopo allo studio del convenuto i codici di accesso e il numero di telefono dell'incaricata della banca, Tes_1
(doc. 8 att.);
[...]
il 24.5.2022 le odierne parti in causa hanno stipulato un contratto di incarico professionale, per un corrispettivo complessivo di €18.102,87 oltre IVA e CA, in cui era ricompresa anche l'attività di caricamento dei dati sul portale Deloitte-ED (doc. 9 att.), pattuendo un acconto di €6.000,00 a valere per entrambe le posizioni;
il 26.5.2022 ha versato l'acconto (doc. 10 att.); Parte_2
il 7.6.2022 ha comunicato via Whatsapp al convenuto Parte_1 che, a detta della banca, ancora non risultava caricata sul portale alcuna documentazione, e che il successivo 15.6.2022 la banca avrebbe chiuso l'accesso al portale, dando seguito alle sole pratiche in fase
“Avvio Lavori: documentazione o successivi o in “Avvio Lavori;
documentazione incompleta” in precedenza lavorate da un esperto fiscale (docc. 11 e 12 att.);
6 al 15.6.2022 la documentazione è risultata ancora non caricata, con conseguente perdita della possibilità di fruizione del bonus e un conseguente danno pari ad €76.081,10 per VA TI e ad
€111.426,99 per VA Luisa, come indicato nei contratti sottoscritti in data 09.05.2022;
il 19.10.2022 è stato riaccreditato a l'acconto di Parte_2
€6.000,00, con scoperta solo in tale momento che il conto corrente che era stato indicato faceva capo alla società Controparte_5
(doc. 12 att.).
4. Si è costituito il convenuto, opponendosi alla domanda e svolgendo le seguenti diverse allegazioni in fatto rispetto a quanto descritto da parte attrice:
il 30.3.2022, , marito dell'attrice , ha Controparte_4 Parte_1 comunicato alla il benestare degli odierni attori a Controparte_5 iniziare le due pratiche superbonus (doc. 7 conv.);
il 9.5.2022 gli attori hanno sottoscritto con la
[...] in veste di General Contractor, due contratti Controparte_5
d'appalto “chiavi in mano” (docc. 1 e 4 conv.); all'epoca, il l.r. della società era mentre oggi è il convenuto geom. CP_6
; CP_1
il 12.5.2022 la piattaforma Deloitte-ED ha aperto le posizioni dei due attori, inviando i relativi QR code (doc. 8 conv.);
il 14.5.2022 la ha inviato agli attori i nuovi computi metrici in CP_5 ragione delle richieste aggiuntive da questi formulate (doc. 9 conv.);
il 24.5.2022 l'attrice ha conferito al convenuto incarico Parte_1 professionale esclusivamente per le due pratiche tecniche (doc. 21 conv.), pratiche che rientravano nel quadro dei due contratti d'appalto stipulati il 9.5.2022 con la Controparte_5
il 24.5.2022 , erroneamente, ha bonificato alla Parte_2 CP_5
anziché al convenuto, l'acconto di €6.000,00, poi
[...] successivamente stornato (doc. 10 conv.);
7 il 10 e 14.6.2022 la ha chiesto agli attori di produrre Controparte_5 alcuni documenti firmati da inserire nella piattaforma Deloitte-Banca
ED, oltre a quelli già inseriti (docc. 11 e 12), documenti non forniti;
il 15.7.2022 Deloitte ha comunicato agli attori la decisione di Banca
ED di non dare seguito alle pratiche incomplete (doc. 13 e
13-bis conv.);
il 25.7.2022, sopravvenuta la impossibilità di procedere con la cessione del credito, la ha invitato agli attori due studi di Controparte_5 fattibilità realizzati con un'azienda partner, la FERT CP_7 disposta a rilevare in veste di nuova General Contractor i due cantieri con la formula dello sconto in fattura: (doc. 14 conv.). Gli attori avrebbero dapprima accettato detta formula, che riservava alla la parte tecnica;
Controparte_5
il 6.8.2022 la ha deciso di chiudere il rapporto, in Controparte_5 ragione del sopravvenuto rifiuto degli attori di avvalersi del novo general contractor (doc. 15 conv.); il medesimo giorno l'attrice _1
, via Whatsapp, si è scusata per il comportamento tenuto dal
[...] marito, auspicando una prosecuzione delle attività (doc. 16 e 17 conv.);
il 17.9.2022 l'attrice ha consegnato alla i Parte_1 Controparte_5 contratti sottoscritti da lei e dal fratello, in data 10.9.2022, con il nuovo
General Contractor Fer. . (doc. 18, 22 e 23 conv.); CP_7 CP_7
il 19.9.2022 la ha dichiarato che avrebbe a breve Controparte_5 restituito l'acconto erroneamente corrisposto, come poi effettivamente ha fatto (docc. 10 e 19 conv.);
il 13.10.2022, dopo un incontro presso l'abitazione degli attori degenerata nei toni, gli attori hanno deciso di non proseguire nel rapporto neppure col nuovo general contractor;
il 30.11.2022, infine, la e il geometra odierno convenuto Controparte_5 hanno inviato agli attori e al loro avvocato una lettera di precisazione
8 della loro posizione, con espressa riserva di agire per il recupero degli importi dovuti (doc. 20 conv.).
5. L'assicurazione terza chiamata si è costituita e, oltre ad aderire a tutte le difese svolte dal convenuto e a contestare, inoltre, il quantum risarcitorio richiesto, ha eccepito la inoperatività della garanzia. In particolare, l'assicurazione osserva che la copertura di polizza ha ad oggetto “al di là dei danni arrecati dal professionista, nell'ipotesi in cui agisca nella qualità di progettista, direttore dei lavori e collaudatore anche le perdite pecuniarie (che a pagine 7 delle c.g.a. sono definite come il pregiudizio economico risarcibile a termini di legge, che non sia conseguenza di morte o di lesioni a persone o di danneggiamenti a cose) prodotte nell'esercizio di un'attività professionale pur sempre svolta nei limiti previsti dalle leggi che regolamentano la professione stessa”; che, “per individuare gli ambiti entro i quali un geometra può esercitare la propria attività professionale – al di fuori della più specifica attività di progettista, direttore dei lavori e collaudatore – si deve fare, necessariamente, riferimento alle funzioni indicate dall'art. 16 del R.D. 11.02.1929, n. 274”; che “l'attività svolta dal geom. , nel CP_1 caso in esame, esulava da quelle di sua più stretta competenza. Si tratta di attività peraltro esclusa dall'art.
8.1. lettera a) il quale prevede che
l'assicurazione non comprende la responsabilità derivante da … svolgimento di attività non rientranti nelle competenze professionali stabilite dalle leggi, dai regolamenti o da altre disposizioni della Pubblica Autorità relativi alla professione assicurata ancorché considerate compatibili e tollerate dai relativi ordini professionali/associazioni di categoria”; che, inoltre, “la polizza in esame esclude all'art.
8.1 comma i) le perdite pecuniarie …i) conseguenti ad attività di progettazione e di direzione lavori, salvo quanto previsto all'art.
6.1.1. p) “Garanzia per l'attività professionale in materia di appalti pubblici
“e all'art.
6.1.3 e) “Condizioni specifiche per Geologi” e “l'art.
8.1 comma g) esclude le opere progettate o dirette, la cui realizzazione sia eseguita da imprese dell o di cui l stesso sia legale rappresentante, Parte_3 Parte_3 socio a responsabilità illimitata, azionista di maggioranza, amministratore o dipendente, salvo il caso in cui l'impresa sia assicurata con polizza
RCT/RCO con la Società durante l'esecuzione delle opere” (ciò ultimo in relazione alla circostanza che il convenuto, sin dal 2022, faceva parte
9 della compagine societaria della (doc. 4 terza Controparte_5 chiamata).
La terza chiamata, inoltre, eccepisce che la garanzia si fonda su un contratto claims made in relazione al quale il garantito, in sede di sottoscrizione, avrebbe dovuto dare conto di aver già ricevuto una contestazione professionale con la missiva del 25.11.2022, con conseguente violazione, da parte del convenuto, degli artt. 1892 e 1893
c.c. [la missiva in parola è stata acquisita in corso del giudizio mediante ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., venendo depositata dal convenuto il 16.5.2025].
Infine, in via subordinata, la convenuta ha eccepito i limiti di polizza, con limite assicurativo generico di €2.500.00,00 (che in relazione alle perdite pecuniarie viene ridotto del 30 % rispetto al massimale indicato per sinistro e per anno assicurativo, con il massimo di
€500.000,00), alle franchigie pari a 1.500,00 € ed agli scoperti, nonché all'esclusione, a norma dell'art. 10.2 delle Condizioni Generali di
Assicurazione, delle spese legali dell'assicurato.
6. In via pregiudiziale di rito, va vagliata l'eccezione di incompetenza formulata da parte convenuta. L'eccezione è infondata.
6.1. In sede di costituzione il convenuto ha eccepito l'incompetenza del Tribunale adito in favore del foro di Padova. In particolare, il convenuto ha rilevato quanto segue:
I due immobili oggetto di intervento sono ubicati nel comune di Montegrotto
Terme (PD) ed i contratti d'appalto, a nostro modesto avviso, legittimano la competenza territoriale del Tribunale Padova e non di Rovigo. Si aggiunga, in secondo luogo, il fatto che le residenze dei titolari del trattamento, ossia la
Sig.a ed il Sig. , sono parimenti a Montegrotto Parte_1 Parte_2
Terme. Qualche autorevole parere dottrinale (con tutte le riserve del caso), in terza battuta, richiama anche il foro esclusivo del consumatore, essendo i fratelli pur sempre dei privati, consumatori finali. _1
6.2. Osserva il Giudice che, innanzitutto, non può essere eccepita dal convenuto la competenza inderogabile del foro del consumatore, in
10 quanto questa è prevista esclusivamente a tutela del consumatore stesso.
6.3. Con riguardo all'eccezione di incompetenza per territorio derogabile, la stessa risulta pure infondata. Il giudizio, in particolare, risulta ritualmente incardinato presso il foro generale delle persone fisiche di cui all'art. 18 c.p.c., avendo il convenuto residenza in NT
NA D'ST (Comune istituito dalla fusione dei CP_8 [...]
), comune del padovano, ma rientrante nel Parte_4 circondario del Tribunale di Rovigo.
6.4. L'eccezione di incompetenza va dunque respinta, potendo procedersi all'esame del merito della controversia.
7. La domanda attorea è infondata per omessa prova del danno, e non può pertanto essere accolta.
7.1. Innanzitutto, è necessario muovere dai rapporti contrattuali formalizzati dalle parti.
Al doc. 5 e 7 di parte attrice risultano due contratti gemelli, datati
9.5.2025 e sottoscritti, rispettivamente, dagli attori e Parte_1
, da un lato, e dalla società Pt_2 Controparte_5 dall'altro.
Oggetto del contratto è, testualmente: “contratto d'appalto chiavi in mano per l'affidamento dei lavori di riqualificazione energetica in regime di legge n.77 del 17.7.2020”.
Nel quadro di tale contratto, la realizzazione degli interventi edilizi in regime di superbonus 110% è assunta dalla (punto Parte_5
c) della premessa:
11 Nell'articolato vero e proprio del contratto, l'oggetto è regolato dall'art.
2. Ivi si prevede che, previo accertamento dei presupposti necessari per l'accesso alle agevolazioni, la società assuma i seguenti obblighi:
I successivi articoli regolano, rispettivamente, il “checkup immobiliare” (art. 3), il suo esito positivo (art. 4) e l'esecuzione dei lavori (art. 5).
Nell'ambito dell'art. 5, si prevede la facoltà della di CP_5 subappaltare e di rivolgersi, per determinate attività, ad ulteriori professionisti, tutto nell'ambito di una contrattualizzazione di tipo
“chiavi in mano”:
12 Seguono, all'art. 6, i corrispettivi patiti e richiamati da parte attrice ai fini della quantificazione del danno allegato.
I rispettivi contratti, nel loro articolato, si compongono di cinque pagine, e sono sottoscritti in calce dalla società e dal CP_5 rispettivo contraente. Si può evidenziare che ciascuna parte ha prodotto la propria copia del contratto: parte attrice, in particolare ha prodotto il contratto sottoscritto dalla mentre il Controparte_5 convento ha prodotto i contratti con la sottoscrizione delle parti attrici.
In calce alle cinque pagine di articolaro, segue poi un Allegato 1, rubricato “superbonus d.l. 34/20 convertito in l.77/2020”. Si tratta di un allegato di natura descrittiva che spiega la natura del bonus fiscale, le sue finalità (art. 2), gli interventi incentivabili (art. 3, 4, 5), le questioni, che qui non interessano, attinenti ai condomini (art. 6), i tetti di spesa (art. 7) e la definizione del beneficio fiscale (art. 8). Detto allegato (e solo l'allegato), che non comprende quindi assunzioni di obblighi, è sottoscritto e timbrato dal convento . Controparte_1
***
13 Chiarita la portata dei due contratti “principali” sottoscritti tra gli attori e la società occorre ora interrogarsi su quale sia Controparte_5 quella del separato e diverso contratto invocato da parte attrice a fondamento della allegata responsabilità contrattuale del convenuto.
Osserva questo giudicante che, innanzitutto, risulta esistere un unico contratto scritto, rispetto al quale è parte esclusivamente _1
, e non anche suo fratello . Il contratto de quo risulta
[...] Pt_2 avere come controparte lo studio professionale del convenuto, come emerge in maniera manifesta dalla sua intestazione:
Premesso ciò, occorre ora interrogarsi sul come tale contratto si coordini e si inserisca all'interno del rapporto di “appalto chiavi in mano” sopra richiamato. Quanto al coordinamento tra i due contratti, si osserva quanto segue. Può innanzitutto osservarsi che, nell'ambito dell'art. 8 del contratto di prestazione d'opera professionale in corso di analisi, viene fatto un riferimento incidentale alla società CP_5
sebbene questa non sia, da un punto di vista formale,
[...] contraente:
14 Si osserva inoltre che, all'ultima pagina del contratto, è indicato un codice IBAN che corrisponde, nelle ultime quattro cifre, al codice
IBAN di destinazione del pagamento effettuato da parte attrice, codice IBAN che poi si è rivelato essere, in concreto, riferibile non allo studio professionale del convenuto, ma alla Controparte_5
[estratto per immagine dell'ultima pagina del contratto]
[estratto per immagine dell'ordine di bonifico effettuato da parte attrice]
Dall'esame della complessiva documentazione scambiata via mail tra le parti, si evidenzia, inoltre, che il EO. era CP_1 sostanzialmente inserito nella struttura operativa della , tanto CP_5
15 è vero che il convenuto scriveva da un indirizzo riferibile alla stessa: (doc. 7 conv.). CP_5 Email_2
Sulla base di tutta la documentazione disponibile e delle evidenze probatorie, nonché dal raffronto tra l'oggetto dei rispettivi contratti e dallo stretto rapporto pacificamente intrattenuto da attori e convenuto, ritiene questo giudicante che il secondo contratto si inserisca funzionalmente all'interno del primo, al fine di concretizzare le attività tecniche necessarie alla realizzazione delle opere dedotte nel contratto di appalto principale. Nondimeno, il documento contrattuale è inequivoco nell'affidare specificamente le attività tecniche ivi descritte non alla , ma al EO. CP_5 [...]
, egli essendo la parte contraente indicata nel preambolo, CP_1 ed essendo tale circostanza idonea a superare i pur segnalati elementi di ambiguità tra la sua posizione e quella della , rispetto alla CP_5 quale sono evidenti i profili di cointeressenza.
7.2. Ciò chiarito, valuta questo giudicante che debba ritenersi integrato l'inadempimento del convenuto alla propria obbligazione contrattuale, con riguardo all'attività di caricamento dati su portale
Deloitte – ED.
Al riguardo, va innanzitutto richiamata la nota e qui condivisa giurisprudenza di legittimità in punto di responsabilità contrattuale
(Cass. civ., SS. UU., 30 ottobre 2001, n. 13533), a mente della quale,
“in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite,
16 poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.”
Premesso tale condiviso principio di diritto, acclarato che la fonte dell'obbligazione contrattuale sussiste e che uno specifico inadempimento è stato dedotto, ritiene questo Giudice che il convenuto non abbia fornito adeguata prova dell'adempimento, né di aver omesso l'esatto adempimento per causa non imputabile.
Quanto al primo aspetto, è pacifico che l'inserimento della pratica sul portale non è stato perfezionato.
Quanto, invece, al secondo aspetto, parte convenuta allega di non versare in colpa. La difesa, tuttavia, non convince. Il convenuto deduce sinteticamente quanto segue: “In ogni caso, l'asserito –colpevole- ritardo nella produzione dei documenti richiesti dalla Deloite di Banca
ED NON è riconducibile a negligenza, imperizia o altra colpa del
EO. (recte: ma, semplicemente alla mancata CP_1 CP_5 consegna dei documenti da parte degli attori, per loro colpa esclusiva (v. documenti 011 e 012): i documenti mancanti dovevano essere inseriti in piattaforma entro il 15 giugno 2022. In ogni caso gli attori non hanno mai consegnato, neanche in seguito e fuori termine, alla i documenti CP_5 mancanti”.
Ebbene, la deduzione in parola non pare sufficientemente specifica, quantomeno ove raffrontata al non semplice quadro documentale risultante in atti. Dalla lettura dei docc. 11 e 12 di parte convenuta, infatti, emerge che la documentazione necessaria era estremamente
17 corposa, spaziando tra documentazione tecnica in senso stretto e atti da sottoscrivere a cura delle parti interessate. Ebbene, parte resistente non chiarisce in maniera adeguata quali sarebbero i documenti che parte attrice avrebbe omesso di produrre;
dall'esame del doc. 12 nella sua scansione diacronica sembrerebbe potersi dedurre che manchino all'appello determinati documenti firmati da , ma non è Parte_1 dato sapere quali, né quando questi siano stati in precedenza richiesti, perché ad essi non si fa riferimento nel carteggio versato nel fascicolo (tanto è vero che, nella prima mail di cui al documento in commento, quella del 13.6.2022, ore 14:17, la responsabile della invita dell'attrice- a far sottoscrivere a CP_5 Controparte_9
i documenti che vengono contestualmente allegati, e Parte_2 tale circostanza, peraltro, corrobora ulteriormente l'allegazione per cui il contratto di prestazione d'opera, sebbene sottoscritto dalla sola
, riguardasse entrambi i fratelli). Parte_1
Conseguentemente, deve ritenersi che parte convenuta non abbia fornito una prova piena e rassicurante in ordine alla giustificazione del proprio inadempimento, che va pertanto ritenuto sussistente.
7.3. L'esistenza dell'inadempimento, nondimeno, non risulta di per sé sufficiente a pronunciare la condanna al risarcimento del danno, che deve infatti essere adeguatamente allegato e provato dalla parte attrice, in quanto conseguenza immediata, diretta e prevedibile dell'inadempimento stesso (artt. 1223 e 1225 c.c.). Nel caso di specie, come si dirà oltre, si ritiene che l'attore non abbia dato adeguata prova del danno lamentato.
Nell'odierno giudizio, l'attore ha rivendicato la condanna del convenuto al pagamento di una somma pari al valore delle opere contrattualizzate con la nei due rispettivi contratti, Controparte_5 opere peraltro mai realizzate, qualificando la stessa come “perdita della “chance” di conseguire le agevolazioni di cui alla L. 70/2010”.
Da un punto di vista teorico, la Cassazione ha recentemente ribadito la perdurante validità della richiamata categoria giuridica, statuendo che, “in tema di risarcimento del danno, la "chance" è integrata dalla
18 seria e consistente possibilità di ottenere il risultato sperato, la cui perdita, distinta dal risultato perduto, è risarcibile, trattandosi di una situazione giuridica a sé stante e suscettibile di autonoma valutazione patrimoniale, a condizione che di essa sia provata la sussistenza, tenendo, peraltro, conto che l'accertamento del nesso di causa avente ad oggetto la perdita di "chance" di conseguire un risultato utile non richiede anche l'accertamento della concreta probabilità di conseguire il risultato” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 24050 del 07/08/2023).
La materia, oggetto prevalentemente di trattazione in materia di responsabilità medita, assume connotati diversi laddove si faccia riferimento alla chance patrimoniale, come nel caso odierno, o a quella non patrimoniale. Utili indicazioni sul punto sono fornite dalla sentenza della Cassazione civile sez. III, 11/11/2019, n.28993, la quale ha specificato che “sul piano funzionale chance patrimoniale e chance non patrimoniale partecipano della stessa natura. La diversità morfologica tra chance patrimoniale e chance non patrimoniale da responsabilità sanitaria, va individuata nella diversità della situazione preesistente: preesistenza negativa (chance non patrimoniale); preesistenza positiva (chance patrimoniale). Tale preesistenza postula, nella chance patrimoniale, una situazione positiva (titoli professionalità, curricula, esperienze pregresse, attitudini specifiche ecc.), in quella non patrimoniale, una situazione di salute (già) patologica (i.e. negativa). Entrambe le forme di chance presuppongono: a) una condotta colpevole dell'agente; b) un evento di danno (la lesione di un diritto); c) un nesso di causalità tra la condotta e l'evento; d) una o più conseguenze dannose risarcibili, patrimoniali e non;
e) un nesso di causalità tra l'evento e le conseguenze dannose”.
Poste tali premesse in diritto, ritiene questo giudicante che, in aderenza al principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
(art. 112 c.p.c.), non sia ravvisabile lo specifico danno conseguenza dedotto da parte attrice, come si chiarirà oltre.
A ben vedere, l'aspettativa patrimoniale presente nella sfera giuridica degli attori non consiste nell'importo dei lavori: tale, infatti, potrebbe
19 essere la prospettiva della ditta che aspiri a realizzare l'opera, sotto il profilo del guadagno che verosimilmente potrebbe ritrarne, o ad altri indiretti benefici di tipo curriculare – questa, infatti, è la tipica prospettazione della lesione della chance da ingiusta perdita della possibilità di ottenere l'aggiudicazione di un contratto di appalto.
Dalla prospettiva del committente, invece, l'utilità ritraibile risiede nel risultato utile dei lavori che si sarebbero realizzati – in tesi – senza concreta spendita di denaro;
ma se ciò è vero, dunque, la chance utile persa non consiste nell'importo dei lavori, ma nella potenziale variazione in positivo del valore dell'immobile da prima a dopo, ovverosia nel maggior valore immobiliare ritraibile dal miglioramento di due classi energetiche in ragione delle lavorazioni programmate. Se ciò è vero, come qui si ritiene, risulta carente la concreta allegazione e prova della reale consistenza della chance patrimoniale eventualmente pregiudicata in capo all'attore, non essendo presente in atti alcuna indicazione in ordine né al valore degli immobili su cui dovevano essere effettuati i lavori, né una proiezione di quale avrebbe potuto essere il loro maggior valore a seguito dell'intervento omesso.
Già tale omissione probatoria, si ritiene, pare idonea a ritenere la infondatezza della domanda.
7.4. Svolta tale considerazione, che pure appare assorbente, si ritiene che la tesi attorea sconti un ulteriore limite anche sotto il profilo del nesso di causalità tra la condotta colposa e il danno allegato, sussistendo elementi di fatto tali da indurre a ritenere che la stessa condotta susseguente delle parti attrici si sia inserita nella serie causale, finendo per operare quale autonoma causa sopravvenuta idonea a recidere il nesso causale originariamente riconducibile all'operato del convenuto.
Nella specie, deve evidenziarsi che il geometra convenuto e la società
venuta meno la possibilità di accedere alla cessione Controparte_5 del credito, si sono diligentemente attivati per cercare di trovare una soluzione alternativa che consentisse di raggiungere un analogo risultato mediante lo sconto in fattura. È dimostrato in atti (doc. 14
20 conv.) che già dal 25.7.2022 il convenuto inviò all'attrice CP_1
un nuovo studio di fattibilità per entrambe le unità Parte_1 abitative, da realizzare mediante il ricorso a un general contractor: parte attrice non spiega perché tale proposta sia stata rifiutata, risultando solo indirettamente che vi sia stata una riunione durante la quale il marito dell'attrice parrebbe aver recisamente rifiutato ogni soluzione alternativa, anche ricorrendo a toni bruschi (cfr. doc. 15 e, soprattutto, 16 e 17 conv.). Ancora, risulta documentato che il EO.
, nel settembre 2022, propose una ulteriore soluzione in _1 appalto, e che questa fu anche inizialmente accettata (doc. 18), salvo poi naufragare per ragioni non del tutto chiare, ma che paiono riconducibili a una sfiducia dei committenti verso il nuovo general contractor e, nuovamente, a una posizione oppositiva del marito dell'attrice (doc. 19 e 20 conv.); i contratti, inizialmente sottoscritti dagli attori, sono stati prodotti dal convenuto sub doc. 22 e 23.
Ebbene, emerge dalle allegazioni del convenuto e dai documenti prodotti che vi è stato un effettivo e concreto impegno per superare le conseguenze negative dell'originario inadempimento, mentre l'attore non spiega per quali ragioni dette, plurime, soluzioni alternative, che avrebbero evitato la realizzazione del danno, sarebbero state rifiutate: deve dunque ritenersi che, in difetto di una adeguata giustificazione della condotta successiva tenuta dagli attori, questa assurga a unica causa efficiente del danno oggi lamentato, che non potrà più essere ascritto al convenuto.
7.5. Per tali ragioni, pur accertato l'originario inadempimento del convenuto, la domanda va nondimeno respinta.
8. Il rigetto della domanda consente di soprassedere all'esame delle eccezioni di inoperatività della polizza formulate dalla terza chiamata.
9. Quanto al regime delle spese, ritiene questo giudicante che, tenuto conto del disposto dell'art. 92 c.p.c., così come risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 261/2014, sussistano nel caso di specie gravi ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite.
Se è vero, infatti, che parte attrice è risultata soccombente, è del pari
21 emerso l'originario inadempimento contrattuale del EO.
, di modo che la condanna alle spese non appare conforme CP_1 ad equità.
9.1. Quanto alla posizione della terza chiamata, si ritiene del pari di poter compensare le spese, anche tenuto conto della limitatezza delle difese svolte, per massima parte consistenti nel richiamo alle difese del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, definitivamente pronunciando nel merito nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta la domanda.
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Si dà atto che la presente sentenza, sottoscritta dal Giudice Unico con firma digitale, viene depositato in unico originale telematico ex art.15
DM 44/2011.
Così deciso il 24/09/2025.
IL GIUDICE
Dott. Marco Pesoli
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