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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 17/03/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 508/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa Sara Marzialetti Presidente
Dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice
Dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento proposto su ricorso congiunto depositato in data 07.02.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] entrambi con l'Avv. Laura Mascetti, presso lo studio della quale hanno eletto domicilio sito in Fermo,
Via Perpenti n. 4
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario il 18.09.2010 in Fermo, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Fermo Anno 2010, N. 64, Parte II, Serie A, Ufficio 1
In separazione dei beni.
con il figlio nato ad [...] il [...] Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 07.02.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: pagina 1 di 4 “1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, e saranno liberi di fissare ovunque la propria residenza, previa comunicazione;
2) il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori, con collocamento presso Persona_1 la mamma, insieme alla quale vivrà presso l'abitazione familiare di proprietà della nonna materna
SI.ra a Fermo Via IX Febbraio n. 14; il SI. si impegna a trasferirsi Parte_3 Parte_2 presso altra abitazione entro il mese di febbraio 2025;
3) i coniugi eserciteranno di comune accordo la responsabilità genitoriale sul figlio minore , con _1
l'impegno da parte di entrambi di educarlo ed istruirlo;
4) quale conseguenza dell'affidamento condiviso, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio minore, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso: la scelta religiosa, l'indirizzo scolastico, la scelta del pediatra e in genere del medico al quale rivolgersi, l'educazione musicale o la partecipazione ad altre attività educative e formative extrascolastiche, come i viaggi d'istruzione, la partecipazione e la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali;
sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio, mantenendo fra di loro una comunicazione corretta, efficace e tempestiva nell'interesse di quest'ultimo, e di impegnarsi affinchè
conservi rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
i _1 ricorrenti altresì, nel precipuo interesse del loro figlio minore, si impegnano a mantenere tra di loro uncontegno improntato al reciproco rispetto, alla collaborazione ed al dialogo continuo, sereno e costruttivo volto alla valorizzazione del ruolo e della funzione dell'altro genitore;
5) entrambi i genitori avranno diritto di esercitare separatamente la responsabilità genitoriale sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza, premurandosi di comunicare sempre all'altro genitore le decisioni prese;
6) al padre è data la facoltà di frequentare e tenere con sé il figlio due week-end alternati al mese, con almeno un pernotto, e due pomeriggi a settimana, da concordarsi di volta in volta, previo accordo telefonico con la SI.ra , con congruo preavviso e nel rispetto dei reciproci impegni nonché degli Pt_1 impegni di studio, sportivi e sociali del figlio e nel rispetto della volontà di;
inoltre, il SI. _1
si impegna a collaborare quotidianamente con la SI.ra nella gestione Parte_2 Pt_1 pomeridiana degli impegni scolastici ed extrascolastici di;
_1
7) in caso di malattia del figlio durante i giorni stabiliti per la frequentazione col padre, _1 quest'ultimo potrà fargli visita presso la casa materna, previo accordo telefonico con l'ex coniuge;
8) per le festività (Natale, Pasqua, ecc.), le ricorrenze ed il periodo estivo i genitori si accorderanno di volta in volta, in base alle esigenze di e compatibilmente con i propri impegni;
_1
9) il padre potrà comunicare telefonicamente con il minore quotidianamente;
10) i coniugi quando hanno con sé il minore, qualora intendano pernottare in altre località, si assumono l'obbligo di comunicare sempre l'indirizzo delle località di vacanza ed i recapiti telefonici della struttura della quale saranno ospiti;
11) in considerazione della presenza costante e quotidiana del padre nella gestione del piccolo _1
e degli impegni scolastici ed extrascolastici del suddetto, il SI. verserà alla SI.ra Parte_2
, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, la somma mensile di euro 150,00 Pt_1
(centocinquantaeuro/00) entro il giorno 30 di ogni mese, mediante accredito su conto corrente intestato alla suddetta;
tale somma, sarà soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
pagina 2 di 4 12) le spese straordinarie relative alle attività ed esigenze del figlio saranno a carico di entrambi _1
i genitori nella percentuale del 50%, previa esibizione di documenti fiscali (fatture e/o ricevute) intestati al figlio, comprovanti le spese sostenute;
le parti si danno reciprocamente atto che per spese straordinarie si intendono quelle ritenute tali secondo il “Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia” adottato da
Codesto Tribunale il 10/07/2024 di concerto con i Tribunali del Distretto di Ancona, il C.O.A. ed i Contr Presidenti delle associazioni AIAF, Camera Minorile, , Avvocatura e Famiglia Per_2 CP_2 della Regione Marche, di cui i ricorrenti dichiarano di aver preso lettura e dunque di essere pienamente a conoscenza (come da documento che si allega), e che pertanto è da considerarsi parte integrante del presente accordo.
13) i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio;
14) l'assegno unico ed universale verrà percepito dalla SI.ra in quanto genitore collocatario;
Pt_1 il sig. , onde consentire alla sig.ra di percepire il prefato “assegno unico ed Parte_2 Pt_1 universale” nonché ogni altro sussidio statale previsto per le famiglie con figli a carico, si obbliga a sottoscrivere le necessarie dichiarazioni ed a mettere a disposizione la documentazione utile a tale scopo tempestivamente;
15) i coniugi decidono altresì che il cagnolino, razza shiba-inu, di proprietà del SI. , Parte_2 rimarrà con la SI.ra e le eventuali spese veterinarie saranno suddivise nella misura del 50% Pt_1 tra i suddetti;
16) i signori e si impegnano a tenere un comportamento atto ad evitare dinanzi Parte_2 Pt_1 al figlio manifestazioni di svalutazione e/o disprezzo dell'altro genitore, anzi adoperandosi ad infondere al ragazzino il rispetto per i medesimi ed invitandolo ad ottemperare ai tempi di permanenza presso ciascuno, come concordati;
17) i ricorrenti si impegnano a vigilare affinché il figlio abbia frequentazioni consone sia all'età che alle proprie educazioni ed abitudini”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
pagina 3 di 4 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Fermo il18.09.2010;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fermo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella camera di consiglio del 20.20.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Giorgia Cecchini dott.ssa Sara Marzialetti
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