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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 19/12/2025, n. 1868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1868 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R EP UBBLI C A ITAL I AN A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. NI D'TO Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. NA ES CU Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 906/2021 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SPALLITTA NADIA, pec: Email_1
appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CRISCUOLI Controparte_1 P.IVA_1
VINCENZO, pec: alermo.it Email_2 CP_1 appellato
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore CP_2
interveniente - contumace
Conclusioni per l'appellante
Parte_2
Pag. 1 di 15 In riforma della sentenza impugnata accogliere le domande già proposte in primo grado e pertanto dichiarare l'esclusiva responsabilità dell'incidente per cui è causa in capo al
[...]
in persona del Sindaco pro-tempore, e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento CP_1 dei danni non patrimoniali subiti dalla signora nella misura di € 47.303,86 Parte_1 derivante dai parametri previsti nella perizia del CTP o in subordine nella misura di €
33.968,00 in applicazione dei parametri stabiliti in seno alla CTU ovvero ancora nella diversa somma ritenuta di giustizia ove si volesse diversamente ripartire la responsabilità dell'incidente tra le parti.
Il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dalla data del sinistro al saldo.
Condannare il in persona del Sindaco pro tempore, alle spese del doppio Controparte_1 grado di giudizio ed al rimborso delle spese di CTU anticipate da parte appellante.
Salvo ogni diritto.
Per l'appellato
VOGLIA LA CORTE DI APPELLO CIVILE DI PALERMO
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: respingere tutte le domande azionate dall' attrice nei confronti del Controparte_1 confermando la sentenza di I grado appellata.
Col favore delle spese, competenze ed onorari del giudizio e con salvezza di ogni altro diritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con sentenza n. 3804/2020 pubblicata in data 20.11.2020, il Tribunale di
Palermo - decidendo in ordine alla domanda proposta da volta ad Parte_1
accertare la responsabilità del per i danni derivanti dal sinistro Controparte_1
occorsole, consistito nella caduta subita mentre percorreva un tratto di marciapiede dissestato, e a condannare l'Ente al risarcimento delle lesioni riportate – rigettava la domanda attorea e compensava le spese di lite tra le parti, ponendo a carico dell'attrice le spese della consulenza medico-legale espletata.
2. Il Tribunale di Palermo riteneva infondate in diritto e non provate le domande attoree, osservando che il compendio probatorio – costituito dalle deposizioni dei testi e – non consentiva di affermare il nesso causale Tes_1 Testimone_2
Pag. 2 di 15 tra la caduta e il dissesto del marciapiede. Nessuno dei testimoni, infatti, aveva assistito al momento del sinistro, essendo intervenuti solo dopo l'accaduto.
3. Il Giudice di prime cure evidenziava, inoltre, che la caduta appariva verosimilmente ascrivibile a una disattenzione della stessa che, trovandosi Pt_1
dinanzi a una pavimentazione irregolare, avrebbe dovuto adottare maggiore cautela.
Rilevava, sul punto, che l'incidente si era verificato alle ore 8.45 del 6 luglio 2015, in condizioni di piena visibilità naturale, e che l'attrice, lavorando nelle immediate vicinanze del luogo del sinistro, avrebbe dovuto conoscere lo stato del marciapiede, così da poter esercitare un'adeguata prudenza nell'incedere ed evitare agevolmente l'anomalia, chiaramente percepibile alla luce dell'ora mattutina.
4. Con atto di citazione notificato in data 14.5.2021 all' e in data 17.5.2021 al CP_2
ha proposto appello avverso la predetta Controparte_1 Parte_1
sentenza, chiedendone la riforma e l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
5. A sostegno del gravame l'appellante ha esposto che in data 6 luglio 2015, alle ore 8.45 circa del mattino, mentre percorreva la via Principe di Villafranca per recarsi al lavoro, cadeva rovinosamente al suolo a causa di un tratto di marciapiede dissestato in corrispondenza di un avvallamento non visibile né segnalato, riportando un “trauma distorsivo collo piede destro”, come attestato dal referto medico del Pronto
Soccorso dell'Ospedale Civico – Di Cristina – Benfratelli, presso il quale veniva condotta nella medesima giornata. La caduta determinava la rottura dei legamenti laterali della caviglia destra, lesione che rendeva necessario un successivo intervento chirurgico presso ARS Medica S.p.A. di Roma.
6. Tali lesioni lasciavano postumi permanenti, come rilevato dalla relazione medico-legale del dott. e confermato dalla CTU medico legale Persona_1
svolta in giudizio. A causa del trauma, l'appellante si trovava altresì nell'impossibilità di svolgere le ordinarie attività quotidiane e la propria attività lavorativa.
7. Dopo aver inutilmente tentato di definire stragiudizialmente la controversia con il la stessa conveniva in giudizio il medesimo Ente, Controparte_1
chiedendo che fosse accertata e dichiarata la sua responsabilità quale custode e
Pag. 3 di 15 proprietario della strada ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c. per il sinistro verificatosi e, per l'effetto, che venisse condannato al risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni subite, quantificati in € 47.303,86, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia.
8. Con comparsa depositata il 17 giugno 2021 si è costituito il CP_1
, chiedendo il rigetto dell'appello.
[...]
9. L' , intervenuto in primo grado e ritualmente citato, non si è costituito CP_2 nel presente grado.
10. Sostituita l'udienza del 18.06.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno depositato le note conclusive e la causa è stata assunta in decisione, con l'assegnazione dei termini per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
11. Con il primo motivo di appello, deduce la nullità della Parte_1 sentenza impugnata per illogicità e contraddittorietà della motivazione, nonché per violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. Il giudice di prime cure avrebbe dapprima ritenuto non provato il nesso causale e, successivamente, affermato che tale nesso fosse stato interrotto in ragione di una pretesa disattenzione dell'attrice, incorrendo così in evidente contraddizione.
12. Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe erroneamente applicato l'art. 2051
c.c., che pone una presunzione di responsabilità in capo al custode, pur mantenendo a carico del danneggiato l'onere di provare il verificarsi dell'evento dannoso e il suo rapporto causale con la cosa in custodia. Solo una volta assolto tale onere, spetta al custode dimostrare il caso fortuito, inteso come fattore estraneo dotato di imprevedibilità ed eccezionalità, idoneo a interrompere il nesso causale. Non si comprenderebbe, quindi, per quale ragione – dopo aver escluso il nesso causale – il giudice abbia ritenuto comunque di motivarne l'interruzione, determinando un insanabile contrasto logico nella motivazione.
13. Con il secondo motivo, l'appellante denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 c.c. e 116 c.p.c., nonché vizio di motivazione per insufficienza ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie. La sostiene di avere assolto al Pt_1
proprio onere probatorio, avendo dimostrato il danno patito, come risulta dalle consulenze tecniche di parte e d'ufficio.
Pag. 4 di 15 14. Più in dettaglio, secondo l'appellante, il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso risulterebbe comprovato dai seguenti elementi:
- la deposizione del teste che riferiva di aver soccorso l'attrice Tes_1 trovandola a terra sul tratto di marciapiede indicato;
- la documentazione fotografica prodotta;
- la circostanza che l'avvallamento non fosse visibile;
- l'assenza di segnaletica stradale di pericolo;
- il fatto che il non abbia contestato, ma anzi ammesso, la Controparte_1 pericolosità del tratto di marciapiede interessato;
- le conclusioni della CTU di primo grado, che riconduce eziologicamente i postumi del politrauma al sinistro oggetto di causa.
15. Il vizio motivazionale risiederebbe nell'avere il Tribunale escluso il nesso causale per la sola mancanza di testi oculari al momento della caduta. L'appellante richiama il principio per cui, ai fini dell'art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare che il danno derivi dalla cosa in custodia, prova che può essere fornita anche mediante presunzioni. Una volta dimostrato ciò, spetta al custode provare che il danno si sia verificato in modo imprevedibile e inevitabile nonostante l'adozione di tutte le misure diligenti.
16. Con il terzo motivo, l'appellante deduce violazione degli artt. 2051 c.c., 115 e
116 c.p.c., nonché dell'art. 1227 c.c., per avere il Tribunale di Palermo ritenuto sussistente l'esimente del caso fortuito. Sostiene che la sua condotta non solo non sia stata provata, ma che sia stata semplicemente presunta;
la stessa evidenzia che la mera disattenzione del danneggiato – peraltro non dimostrata - non integri il caso fortuito.
17. Il giudice avrebbe fondato tale esimente sulle dichiarazioni del teste Tes_1
secondo cui i dissesti erano visibili solo prestando attenzione al suolo,
[...]
osservazione che tuttavia costituirebbe un mero giudizio soggettivo, privo di rilievo probatorio sulle effettive modalità del sinistro.
18. Secondo l'appellante, inoltre, il Tribunale avrebbe apoditticamente affermato che una caduta avvenuta in pieno giorno debba essere necessariamente attribuita a
Pag. 5 di 15 disattenzione, senza considerare che il marciapiede è destinato al transito pedonale e che la sola circostanza della caduta non può fondare un giudizio di imprudenza. Nel caso in esame non si tratterebbe di un evento imprevedibile o inevitabile, bensì di una situazione derivante da omessa manutenzione ordinaria.
19. Il Giudice di prime cure avrebbe inoltre indebitamente valorizzato un preteso concorso colposo ex art. 1227 c.c. sino a ritenere interrotto il nesso causale, configurando il caso fortuito in assenza dei presupposti richiesti: il custode, infatti, deve dimostrare l'esclusione di qualunque collegamento tra il modo di essere della cosa e l'evento dannoso, individuando come causa esclusiva la condotta del danneggiato, circostanza che nella specie non risulta provata.
20. La presunta imprudenza sarebbe stata ravvisata nel fatto che l'incidente avvenne alle ore 8.45 del mattino, su una strada quotidianamente percorsa dall'appellante per recarsi al lavoro, con conseguente asserita conoscenza delle condizioni del marciapiede. L'appellante, pertanto, ribadisce che la mera disattenzione non integra caso fortuito e che il custode deve dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa.
21. Infine, l'appellante censura la statuizione sulle spese, nella parte in cui il
Tribunale ha posto a suo carico le spese della CTU medico-legale, chiedendone il rimborso, ritenendo che il convenuto avrebbe dovuto essere integramente condannato alle spese.
22. Il primo e il secondo motivo, da esaminare congiuntamente per la loro connessione logico-giuridica, sono fondati nei limiti di cui appresso.
23. La responsabilità da cosa in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., ha, come noto, natura oggettiva: il custode risponde dei danni cagionati dalla cosa, essendo sufficiente, ai fini dell'affermazione della responsabilità, la prova del nesso causale tra la cosa e il danno. Sul custode grava l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fatto naturale, del danneggiato o di un terzo, connotato – sotto il profilo oggettivo e secondo criteri di regolarità causale – da imprevedibilità e inevitabilità, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (ex multis
Cass., Sez. Un., n. 20943/2022).
Pag. 6 di 15 24. Ne consegue che la fattispecie si fonda su due elementi: uno positivo, rappresentato dalla dimostrazione del nesso causale tra la cosa custodita e il danno;
e uno negativo, costituito dall'inammissibilità di presumere la colpa del custode e dall'irrilevanza dell'eventuale prova della sua diligenza.
25. Pertanto, una volta allegata dal danneggiato la derivazione causale del pregiudizio dalla cosa custodita, il custode può andare esente da responsabilità solo dimostrando il caso fortuito, inteso quale fatto che si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di elementi soggettivi;
mentre il fatto del terzo o della vittima rileva come atto connotato da colpa, con rilevanza causale esclusiva o concorrente, purché si tratti di condotta oggettivamente imprevedibile (Cass. civ., n. 11152/2023).
26. In sintesi, il caso fortuito attiene non al comportamento del responsabile, ma alle modalità con cui si è verificato l'evento dannoso. Il custode, per liberarsi, deve quindi provare l'esistenza di un fattore estraneo alla propria sfera di controllo, idoneo a interrompere il nesso causale, e connotato da imprevedibilità ed eccezionalità; tale fattore può consistere nel fatto del terzo o del danneggiato.
27. Giova richiamare, al riguardo, il consolidato orientamento della
Giurisprudenza di legittimità, secondo cui il caso fortuito appartiene, sotto il profilo morfologico, ai fatti giuridici naturali e si pone in relazione causale esclusiva con la res, mentre la condotta del terzo o del danneggiato costituisce fatto umano, caratterizzato da colpa ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., con possibile incidenza causale esclusiva o concorrente (Cass., n. 21619/2007; n. 15991/2011).
28. L'equiparazione tra fortuito e fatto umano è, dunque, ammissibile solo sul piano degli effetti giuridici, e non sotto il profilo strutturale, poiché la causa umana sopravvenuta può interrompere il rapporto di causalità ai sensi dell'art. 41, comma 2,
c.p., degradando la cosa a mera occasione del danno (Cass. civ., n. 29821/2024).
29. La giurisprudenza ha inoltre precisato che, in tema di responsabilità per danni da cose in custodia, il comportamento del danneggiato va valutato – anche d'ufficio – alla luce dell'art. 1227, comma 1, c.c., tenendo conto del dovere generale di ragionevole cautela di cui all'art. 2 Cost. Quanto più il pericolo è prevedibile ed
Pag. 7 di 15 evitabile mediante cautele normalmente esigibili, tanto maggiore è l'incidenza causale della condotta imprudente del danneggiato, che può giungere a interrompere il nesso eziologico qualora non rappresenti una evenienza ragionevolmente prevedibile, risultando invece causa esclusiva dell'evento (Cass. civ. n. 29821/2024;
Cass. n. 22864/2025).
30. Il caso fortuito, come precisato, comprende anche la condotta incauta della vittima quando essa rivesta i caratteri dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità, così da assumere rilievo quale causa esclusiva del danno (Cass. nn. 30775/2017; 2483/2018).
31. Inoltre, in tema di responsabilità del proprietario di una strada, il caso fortuito
è configurabile solo qualora il pericolo derivi da una repentina e imprevedibile alterazione dello stato dei luoghi, verificatasi in un arco temporale tale da non consentire all'ente, nonostante adeguata attività di controllo, di eliminarlo o segnalarlo tempestivamente (Cass. n. 11096/2020).
32. In definitiva, pur configurando l'art. 2051 c.c. una forma di responsabilità oggettiva, il danneggiato è comunque onerato della prova del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, solo dopo tale dimostrazione potrà eventualmente valutarsi un concorso di colpa o la sussistenza del caso fortuito.
33. Nel caso di specie, tale nesso risulta adeguatamente dimostrato dalla documentazione fotografica prodotta dalla attestante le condizioni del Pt_1 manto stradale;
dalle testimonianze rese da e , che Tes_1 Testimone_2
hanno riferito di aver soccorso la collega riversa sul marciapiede dissestato e non segnalato;
dalla documentazione sanitaria e, infine, dalle conclusioni della CTU espletata in primo grado dal dott. il quale ha ricondotto causalmente le Per_2
lesioni riportate al sinistro oggetto di causa, affermando che “Si può ritenere senza dubbio che vi è nesso causale con le lesioni riportate, tra tale trauma e le riferite modalità di produzione” (cfr. p. 4 CTU).
34. Peraltro, il non ha specificamente contestato che il Controparte_1
marciapiede fosse dissestato e privo di segnalazioni, con ciò costituendo un pericolo per i pedoni, i quali legittimamente confidano nella corretta manutenzione dei beni demaniali.
Pag. 8 di 15 35. Né il ha fornito prova del caso fortuito, non avendo dimostrato né che CP_1
il dissesto si fosse formato in un arco temporale tale da rendere impossibile un tempestivo intervento, né che il tratto fosse estraneo alla normale traiettoria pedonale o che la vittima avesse tenuto una condotta abnorme. Risulta invece che la danneggiata stesse percorrendo normalmente il marciapiede.
36. Dalle risultanze istruttorie emerge, inoltre, che la danneggiata ha riportato una distorsione della caviglia destra con lesione completa del legamento PAA, del legamento peroneo-calcaneare e dell'astragalo-interosseo, trattata chirurgicamente e seguita da immobilizzazione gessata e fisioterapia.
37. Tali esiti risultano corroborati dalle puntuali e coerenti conclusioni cui è giunto il CTU dott. – espresse in seguito ad esame della documentazione sanitaria Per_2 agli atti e dall'interrogatorio anamnestico del periziando - circa la compatibilità fra il trauma subito dalla e le riferite modalità di produzione, “sia per la stretta Pt_1
conseguenza temporale (il trauma è stato obiettivato a poche ore dal fatto) sia perché esso si attiene bene alle prospettate modalità di produzione” (cfr. p. 4 CTU).
38. Alla luce degli elementi passati in rassegna può certamente dirsi provato il nesso causale tra le condizioni del manto stradale e il danno subito dalla Pt_1
39. Anche il terzo motivo è fondato nei termini che seguono.
40. Va preliminarmente precisato che il caso fortuito costituisce una causa totale di esclusione della responsabilità, mentre il concorso colposo del danneggiato comporta una riduzione del risarcimento. La qualificazione della condotta della vittima come fortuita o colposa dipende dal grado di imprevedibilità e anomalia della stessa.
41. Secondo la giurisprudenza, nell'ambito dell'art. 2051 c.c., il caso fortuito comprende anche il comportamento del danneggiato, purché esso sia autonomo, eccezionale, imprevedibile e inevitabile, così da interrompere il nesso causale tra la cosa e il danno;
diversamente, si applica l'art. 1227 c.c., con riduzione proporzionale del risarcimento (Cass. n. 7789/2024).
42. Nel caso di specie non ricorre il caso fortuito, dovendosi invece valutare l'incidenza colposa della condotta della danneggiata.
43. La stessa, infatti, ben conosceva i luoghi, trovandosi in una zona in cui abitualmente si reca per motivi di lavoro, e percorreva il tratto in pieno giorno, Pag. 9 di 15 condizioni che avrebbero potuto consentirle di prestare maggiore attenzione ed evitare la parte sconnessa del marciapiede.
44. La condotta dell'appellante, pur non presentando i caratteri dell'abnormità idonei a configurare il caso fortuito liberatorio, ha comunque contribuito causalmente al verificarsi dell'evento, non avendo ella adottato le cautele minime esigibili secondo criteri di ragionevole prudenza.
45. Tali circostanze, dunque, non escludono la responsabilità del che CP_1
resta obbligato alla manutenzione dei beni demaniali, ma integrano un concorso di colpa della vittima ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., congruamente stimabile nella misura del 50%.
46. Accertata una significativa incidenza causale del comportamento imprudente della danneggiata, il risarcimento deve essere ridotto del 50%, permanendo la responsabilità del custode per la parte residua.
47. Venendo, quindi, alla quantificazione del risarcimento dovuto, va rilevato che la CTU medico-legale espletata nel corso del giudizio di primo grado, sui cui esiti la
Corte ritiene di concordare, ha consentito di accertare che a causa del sinistro l'odierna appellante ha riportato un danno biologico da invalidità permanente pari al
10%, nonché una inabilità temporanea assoluta di 10 giorni, relativa al 75% pari a 40 giorni, relativa al 50% pari a 30 giorni e relativa al 25% di 20 giorni. Inoltre, il CTU ha quantificato le spese mediche sostenute dalla perizianda in € 3.000.
48. In merito al risarcimento del danno non patrimoniale, e in particolare del danno alla persona, la giurisprudenza di legittimità valorizza l'esigenza di uniformità di trattamento e dunque di liquidazione, onde evitare che situazioni sostanzialmente analoghe possano essere oggetto di liquidazioni differenti. A tali fini ha individuato nelle tabelle redatte dall'Osservatorio di Milano – in mancanza di parametri normativi – lo strumento idoneo a garantire una liquidazione equitativa e coerente
(cfr. Cass. n. 2408 del 2011).
49. Il danno non patrimoniale ha natura unitaria e onnicomprensiva e la personalizzazione deve tener contro sia dell'aspetto interiore (sofferenza morale) sia dell'aspetto dinamico-relazionale (Cass. 9196/2018).
Pag. 10 di 15 50. Va, poi, condivisa la giurisprudenza di legittimità (cf. Cass. n. 7537 del 2018), secondo cui non è ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria di
“danno esistenziale”, inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona, atteso che ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 c.c., interpretato in modo conforme alla
Costituzione, con la conseguenza che la liquidazione di un'ulteriore posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria.
51. È costante l'affermazione per cui il ristoro pecuniario del danno non patrimoniale – a differenza di quello patrimoniale - richiede una valutazione equitativa e non può essere liquidato in misura simbolica, ma deve tendere alla più ampia, possibile approssimazione all'integrale ristoro del pregiudizio (cfr. Cass. n.
2167 del 2016; cfr. ex plurimis Cass., Sez. Un., n. 26972 del 2008, Cass. n. 8828 del 2003).
52. La valutazione equitativa deve considerare tutte le circostanze del caso concreto, la gravità delle lesioni, la loro incidenza sulla vita relazionale e personale del danneggiato, nonché la coscienza sociale in tema di compensazione equa del danno (in ordine al significato che nel caso assume l'equità v. Cass., n. 12408 del
2011).
53. La valutazione equitativa deve inoltre tenere in considerazione la rilevanza economica del danno alla stregua della coscienza sociale e i vari fattori incidenti sulla gravità della lesione.
54. La necessaria uniformità di base, pertanto, non si traduce in una “tariffazione” della persona, dovendosi comunque tener conto delle specificità del caso concreto
(Cass. n. 8828/2003), e far sì che il risarcimento sia congruo e non irrisorio (v. Cass. n.
11039 del 2006, Cass. n. 392 del 2007, Cass. n. 394 del 2007).
55. Le Tabelle milanesi costituiscono parametro privilegiato ma non vincolante: il giudice può discostarsene, purché motivi adeguatamente sulla base delle peculiarità del caso.
56. Questa Corte ritiene applicabili le Tabelle Milanesi, e alla luce dei principi espressi, tenuto conto dell'età della danneggiata al momento del sinistro, pari a 27
Pag. 11 di 15 anni, applicando le tabelle elaborate nell'anno 2024, ritiene che l'importo del risarcimento del danno non patrimoniale vada quantificato nella seguente misura:
Percentuale di invalidità permanente 10%
Punto danno biologico € 2.612,40
Incremento per sofferenza soggettiva
€ 679,22
(+ 26%)
Punto danno non patrimoniale € 3.291,62
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea 10 totale
Giorni di invalidità temporanea 40 parziale al 75%
Giorni di invalidità temporanea 30 parziale al 50%
Giorni di invalidità temporanea 20 parziale al 25%
Danno biologico risarcibile € 22.728,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 28.637,00
Invalidità temporanea totale € 1.150,00
Invalidità temporanea parziale al
€ 3.450,00
75%
Invalidità temporanea parziale al
€ 1.725,00
50%
Invalidità temporanea parziale al
€ 575,00
25%
Totale danno biologico temporaneo € 6.900,00
Pag. 12 di 15 Spese mediche € 3.000,00
Totale generale: € 38.537,00
57. Nessuna personalizzazione del danno può essere concessa, non avendo l'appellante neppure dedotto eventuali ulteriori sofferenze morali né particolari patimenti esistenziali, conseguenti all'infortunio occorsogli (cfr. Cass. 31/05/2019, n.
15084).
58. L'importo come sopra liquidato va decurtato nella misura di 1/2 (un mezzo) tenuto conto dell'accertato concorso di colpa della danneggiata, e il risarcimento dovuto va, pertanto, quantificato in € 19.269,50.
59. La predetta somma esprime il valore attuale del risarcimento, essendo stata quantificata sulla base delle ultime tabelle disponibili, ma va pure risarcito, sempre in via equitativa, il chiesto danno riconducibile al decorso del tempo intervenuto tra il giorno del sinistro e il giorno della presente liquidazione.
60. A tale scopo, in conformità all'orientamento accolto dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 1712/95, si può utilizzare il meccanismo dei c.d. “interessi compensativi”, che vanno applicati alla suddetta somma devalutata all'epoca del sinistro e quindi rivalutata di anno in anno, sulla base di un saggio d'interesse che, nel caso di specie, questa Corte ritiene di dovere individuare nel tasso legale in vigore nel periodo sopra indicato, di tal che il risarcimento complessivo dovuto va calcolato nella seguente misura:
Importo da devalutare: € 19.269,59
Dal mese di: Ottobre 2025
Al mese di: Luglio 2015
Indice Istat utilizzato: FOI generale
Indice Ottobre 2025: 121,4
Indice Luglio 2015: 107,2
Raccordo Indici: 1,071
Indice di Devalutazione: 0,824
Totale Devalutazione: € 3.383,70
Pag. 13 di 15 Importo devalutato: € 15.885,89
Importo interessi e rivalutazione: € 5.638,12
RISARCIMENTO COMPLESSIVO: € 21.524,01
61. Conclusivamente, l'appello va parzialmente accolto dovendosi affermare la responsabilità del ex art. 2051 c.c. per omessa custodia - in virtù Controparte_1 del carattere pubblico della strada, della sua ubicazione all'interno del perimetro urbano – che, di certo, consentiva e, anzi, imponeva l'obbligo di vigilanza e manutenzione onde prevenire eventi dannosi a carico dei passanti – e rilevando, altresì, un concorso della vittima nella causazione dell'evento nella misura del 50%.
62. In definitiva, dunque, per le ragioni già esposte, il danno risarcibile in favore di va calcolato, già ridotto del 50% ex art. 1227 c.c., in complessivi Euro Parte_1
21.524,01, somma già devalutata e rivalutata annualmente e comprensiva di interessi al tasso legale.
63. Alla suddetta somma dovranno poi aggiungersi gli interessi al tasso legale dal dì della presente decisione al saldo.
64. L'esito complessivo della controversia, connotato da una reciproca parziale soccombenza, induce a ritenere che sussistano i presupposti per disporre la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura della metà ponendosi a carico del la restante metà, e liquidati come in dispositivo in CP_1 base ai vigenti parametri.
65. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio svolta in primo grado, siccome liquidate dal Tribunale, vanno poste definitivamente a carico del Controparte_1
e di per metà ciascuno. Parte_1
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti,
- In parziale accoglimento dell'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Palermo n. 3804/2020 proposto da nei confronti del Parte_1 CP_1
e dell' , condanna il al pagamento in favore
[...] CP_2 Controparte_1 dell'attrice della somma di € 21.524,01 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi al tasso legale dalla presente sentenza al saldo
- Condanna il al pagamento della metà delle spese di lite Controparte_1
Pag. 14 di 15 che si liquidano, per il primo grado in € 1.270,00, già dimezzate e, per il presente grado in € 1.000,00, già dimezzate, compensa la restante metà.
- Pone le spese della CTU di primo grado a carico del e di Controparte_1
per metà ciascuno Parte_1
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello del 14 novembre 2025.
Il Consigliere est.
NA ES CU
Il Presidente
NI D'TO
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. NI D'TO e dal Consigliere relatore NA ES CU, in conformità alle prescrizioni dell'art. 196quinquies disp. att.c.p.c.
Pag. 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. NI D'TO Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. NA ES CU Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 906/2021 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SPALLITTA NADIA, pec: Email_1
appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CRISCUOLI Controparte_1 P.IVA_1
VINCENZO, pec: alermo.it Email_2 CP_1 appellato
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore CP_2
interveniente - contumace
Conclusioni per l'appellante
Parte_2
Pag. 1 di 15 In riforma della sentenza impugnata accogliere le domande già proposte in primo grado e pertanto dichiarare l'esclusiva responsabilità dell'incidente per cui è causa in capo al
[...]
in persona del Sindaco pro-tempore, e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento CP_1 dei danni non patrimoniali subiti dalla signora nella misura di € 47.303,86 Parte_1 derivante dai parametri previsti nella perizia del CTP o in subordine nella misura di €
33.968,00 in applicazione dei parametri stabiliti in seno alla CTU ovvero ancora nella diversa somma ritenuta di giustizia ove si volesse diversamente ripartire la responsabilità dell'incidente tra le parti.
Il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dalla data del sinistro al saldo.
Condannare il in persona del Sindaco pro tempore, alle spese del doppio Controparte_1 grado di giudizio ed al rimborso delle spese di CTU anticipate da parte appellante.
Salvo ogni diritto.
Per l'appellato
VOGLIA LA CORTE DI APPELLO CIVILE DI PALERMO
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: respingere tutte le domande azionate dall' attrice nei confronti del Controparte_1 confermando la sentenza di I grado appellata.
Col favore delle spese, competenze ed onorari del giudizio e con salvezza di ogni altro diritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con sentenza n. 3804/2020 pubblicata in data 20.11.2020, il Tribunale di
Palermo - decidendo in ordine alla domanda proposta da volta ad Parte_1
accertare la responsabilità del per i danni derivanti dal sinistro Controparte_1
occorsole, consistito nella caduta subita mentre percorreva un tratto di marciapiede dissestato, e a condannare l'Ente al risarcimento delle lesioni riportate – rigettava la domanda attorea e compensava le spese di lite tra le parti, ponendo a carico dell'attrice le spese della consulenza medico-legale espletata.
2. Il Tribunale di Palermo riteneva infondate in diritto e non provate le domande attoree, osservando che il compendio probatorio – costituito dalle deposizioni dei testi e – non consentiva di affermare il nesso causale Tes_1 Testimone_2
Pag. 2 di 15 tra la caduta e il dissesto del marciapiede. Nessuno dei testimoni, infatti, aveva assistito al momento del sinistro, essendo intervenuti solo dopo l'accaduto.
3. Il Giudice di prime cure evidenziava, inoltre, che la caduta appariva verosimilmente ascrivibile a una disattenzione della stessa che, trovandosi Pt_1
dinanzi a una pavimentazione irregolare, avrebbe dovuto adottare maggiore cautela.
Rilevava, sul punto, che l'incidente si era verificato alle ore 8.45 del 6 luglio 2015, in condizioni di piena visibilità naturale, e che l'attrice, lavorando nelle immediate vicinanze del luogo del sinistro, avrebbe dovuto conoscere lo stato del marciapiede, così da poter esercitare un'adeguata prudenza nell'incedere ed evitare agevolmente l'anomalia, chiaramente percepibile alla luce dell'ora mattutina.
4. Con atto di citazione notificato in data 14.5.2021 all' e in data 17.5.2021 al CP_2
ha proposto appello avverso la predetta Controparte_1 Parte_1
sentenza, chiedendone la riforma e l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
5. A sostegno del gravame l'appellante ha esposto che in data 6 luglio 2015, alle ore 8.45 circa del mattino, mentre percorreva la via Principe di Villafranca per recarsi al lavoro, cadeva rovinosamente al suolo a causa di un tratto di marciapiede dissestato in corrispondenza di un avvallamento non visibile né segnalato, riportando un “trauma distorsivo collo piede destro”, come attestato dal referto medico del Pronto
Soccorso dell'Ospedale Civico – Di Cristina – Benfratelli, presso il quale veniva condotta nella medesima giornata. La caduta determinava la rottura dei legamenti laterali della caviglia destra, lesione che rendeva necessario un successivo intervento chirurgico presso ARS Medica S.p.A. di Roma.
6. Tali lesioni lasciavano postumi permanenti, come rilevato dalla relazione medico-legale del dott. e confermato dalla CTU medico legale Persona_1
svolta in giudizio. A causa del trauma, l'appellante si trovava altresì nell'impossibilità di svolgere le ordinarie attività quotidiane e la propria attività lavorativa.
7. Dopo aver inutilmente tentato di definire stragiudizialmente la controversia con il la stessa conveniva in giudizio il medesimo Ente, Controparte_1
chiedendo che fosse accertata e dichiarata la sua responsabilità quale custode e
Pag. 3 di 15 proprietario della strada ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c. per il sinistro verificatosi e, per l'effetto, che venisse condannato al risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni subite, quantificati in € 47.303,86, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia.
8. Con comparsa depositata il 17 giugno 2021 si è costituito il CP_1
, chiedendo il rigetto dell'appello.
[...]
9. L' , intervenuto in primo grado e ritualmente citato, non si è costituito CP_2 nel presente grado.
10. Sostituita l'udienza del 18.06.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno depositato le note conclusive e la causa è stata assunta in decisione, con l'assegnazione dei termini per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
11. Con il primo motivo di appello, deduce la nullità della Parte_1 sentenza impugnata per illogicità e contraddittorietà della motivazione, nonché per violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. Il giudice di prime cure avrebbe dapprima ritenuto non provato il nesso causale e, successivamente, affermato che tale nesso fosse stato interrotto in ragione di una pretesa disattenzione dell'attrice, incorrendo così in evidente contraddizione.
12. Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe erroneamente applicato l'art. 2051
c.c., che pone una presunzione di responsabilità in capo al custode, pur mantenendo a carico del danneggiato l'onere di provare il verificarsi dell'evento dannoso e il suo rapporto causale con la cosa in custodia. Solo una volta assolto tale onere, spetta al custode dimostrare il caso fortuito, inteso come fattore estraneo dotato di imprevedibilità ed eccezionalità, idoneo a interrompere il nesso causale. Non si comprenderebbe, quindi, per quale ragione – dopo aver escluso il nesso causale – il giudice abbia ritenuto comunque di motivarne l'interruzione, determinando un insanabile contrasto logico nella motivazione.
13. Con il secondo motivo, l'appellante denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 c.c. e 116 c.p.c., nonché vizio di motivazione per insufficienza ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie. La sostiene di avere assolto al Pt_1
proprio onere probatorio, avendo dimostrato il danno patito, come risulta dalle consulenze tecniche di parte e d'ufficio.
Pag. 4 di 15 14. Più in dettaglio, secondo l'appellante, il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso risulterebbe comprovato dai seguenti elementi:
- la deposizione del teste che riferiva di aver soccorso l'attrice Tes_1 trovandola a terra sul tratto di marciapiede indicato;
- la documentazione fotografica prodotta;
- la circostanza che l'avvallamento non fosse visibile;
- l'assenza di segnaletica stradale di pericolo;
- il fatto che il non abbia contestato, ma anzi ammesso, la Controparte_1 pericolosità del tratto di marciapiede interessato;
- le conclusioni della CTU di primo grado, che riconduce eziologicamente i postumi del politrauma al sinistro oggetto di causa.
15. Il vizio motivazionale risiederebbe nell'avere il Tribunale escluso il nesso causale per la sola mancanza di testi oculari al momento della caduta. L'appellante richiama il principio per cui, ai fini dell'art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare che il danno derivi dalla cosa in custodia, prova che può essere fornita anche mediante presunzioni. Una volta dimostrato ciò, spetta al custode provare che il danno si sia verificato in modo imprevedibile e inevitabile nonostante l'adozione di tutte le misure diligenti.
16. Con il terzo motivo, l'appellante deduce violazione degli artt. 2051 c.c., 115 e
116 c.p.c., nonché dell'art. 1227 c.c., per avere il Tribunale di Palermo ritenuto sussistente l'esimente del caso fortuito. Sostiene che la sua condotta non solo non sia stata provata, ma che sia stata semplicemente presunta;
la stessa evidenzia che la mera disattenzione del danneggiato – peraltro non dimostrata - non integri il caso fortuito.
17. Il giudice avrebbe fondato tale esimente sulle dichiarazioni del teste Tes_1
secondo cui i dissesti erano visibili solo prestando attenzione al suolo,
[...]
osservazione che tuttavia costituirebbe un mero giudizio soggettivo, privo di rilievo probatorio sulle effettive modalità del sinistro.
18. Secondo l'appellante, inoltre, il Tribunale avrebbe apoditticamente affermato che una caduta avvenuta in pieno giorno debba essere necessariamente attribuita a
Pag. 5 di 15 disattenzione, senza considerare che il marciapiede è destinato al transito pedonale e che la sola circostanza della caduta non può fondare un giudizio di imprudenza. Nel caso in esame non si tratterebbe di un evento imprevedibile o inevitabile, bensì di una situazione derivante da omessa manutenzione ordinaria.
19. Il Giudice di prime cure avrebbe inoltre indebitamente valorizzato un preteso concorso colposo ex art. 1227 c.c. sino a ritenere interrotto il nesso causale, configurando il caso fortuito in assenza dei presupposti richiesti: il custode, infatti, deve dimostrare l'esclusione di qualunque collegamento tra il modo di essere della cosa e l'evento dannoso, individuando come causa esclusiva la condotta del danneggiato, circostanza che nella specie non risulta provata.
20. La presunta imprudenza sarebbe stata ravvisata nel fatto che l'incidente avvenne alle ore 8.45 del mattino, su una strada quotidianamente percorsa dall'appellante per recarsi al lavoro, con conseguente asserita conoscenza delle condizioni del marciapiede. L'appellante, pertanto, ribadisce che la mera disattenzione non integra caso fortuito e che il custode deve dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa.
21. Infine, l'appellante censura la statuizione sulle spese, nella parte in cui il
Tribunale ha posto a suo carico le spese della CTU medico-legale, chiedendone il rimborso, ritenendo che il convenuto avrebbe dovuto essere integramente condannato alle spese.
22. Il primo e il secondo motivo, da esaminare congiuntamente per la loro connessione logico-giuridica, sono fondati nei limiti di cui appresso.
23. La responsabilità da cosa in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., ha, come noto, natura oggettiva: il custode risponde dei danni cagionati dalla cosa, essendo sufficiente, ai fini dell'affermazione della responsabilità, la prova del nesso causale tra la cosa e il danno. Sul custode grava l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fatto naturale, del danneggiato o di un terzo, connotato – sotto il profilo oggettivo e secondo criteri di regolarità causale – da imprevedibilità e inevitabilità, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (ex multis
Cass., Sez. Un., n. 20943/2022).
Pag. 6 di 15 24. Ne consegue che la fattispecie si fonda su due elementi: uno positivo, rappresentato dalla dimostrazione del nesso causale tra la cosa custodita e il danno;
e uno negativo, costituito dall'inammissibilità di presumere la colpa del custode e dall'irrilevanza dell'eventuale prova della sua diligenza.
25. Pertanto, una volta allegata dal danneggiato la derivazione causale del pregiudizio dalla cosa custodita, il custode può andare esente da responsabilità solo dimostrando il caso fortuito, inteso quale fatto che si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di elementi soggettivi;
mentre il fatto del terzo o della vittima rileva come atto connotato da colpa, con rilevanza causale esclusiva o concorrente, purché si tratti di condotta oggettivamente imprevedibile (Cass. civ., n. 11152/2023).
26. In sintesi, il caso fortuito attiene non al comportamento del responsabile, ma alle modalità con cui si è verificato l'evento dannoso. Il custode, per liberarsi, deve quindi provare l'esistenza di un fattore estraneo alla propria sfera di controllo, idoneo a interrompere il nesso causale, e connotato da imprevedibilità ed eccezionalità; tale fattore può consistere nel fatto del terzo o del danneggiato.
27. Giova richiamare, al riguardo, il consolidato orientamento della
Giurisprudenza di legittimità, secondo cui il caso fortuito appartiene, sotto il profilo morfologico, ai fatti giuridici naturali e si pone in relazione causale esclusiva con la res, mentre la condotta del terzo o del danneggiato costituisce fatto umano, caratterizzato da colpa ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., con possibile incidenza causale esclusiva o concorrente (Cass., n. 21619/2007; n. 15991/2011).
28. L'equiparazione tra fortuito e fatto umano è, dunque, ammissibile solo sul piano degli effetti giuridici, e non sotto il profilo strutturale, poiché la causa umana sopravvenuta può interrompere il rapporto di causalità ai sensi dell'art. 41, comma 2,
c.p., degradando la cosa a mera occasione del danno (Cass. civ., n. 29821/2024).
29. La giurisprudenza ha inoltre precisato che, in tema di responsabilità per danni da cose in custodia, il comportamento del danneggiato va valutato – anche d'ufficio – alla luce dell'art. 1227, comma 1, c.c., tenendo conto del dovere generale di ragionevole cautela di cui all'art. 2 Cost. Quanto più il pericolo è prevedibile ed
Pag. 7 di 15 evitabile mediante cautele normalmente esigibili, tanto maggiore è l'incidenza causale della condotta imprudente del danneggiato, che può giungere a interrompere il nesso eziologico qualora non rappresenti una evenienza ragionevolmente prevedibile, risultando invece causa esclusiva dell'evento (Cass. civ. n. 29821/2024;
Cass. n. 22864/2025).
30. Il caso fortuito, come precisato, comprende anche la condotta incauta della vittima quando essa rivesta i caratteri dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità, così da assumere rilievo quale causa esclusiva del danno (Cass. nn. 30775/2017; 2483/2018).
31. Inoltre, in tema di responsabilità del proprietario di una strada, il caso fortuito
è configurabile solo qualora il pericolo derivi da una repentina e imprevedibile alterazione dello stato dei luoghi, verificatasi in un arco temporale tale da non consentire all'ente, nonostante adeguata attività di controllo, di eliminarlo o segnalarlo tempestivamente (Cass. n. 11096/2020).
32. In definitiva, pur configurando l'art. 2051 c.c. una forma di responsabilità oggettiva, il danneggiato è comunque onerato della prova del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, solo dopo tale dimostrazione potrà eventualmente valutarsi un concorso di colpa o la sussistenza del caso fortuito.
33. Nel caso di specie, tale nesso risulta adeguatamente dimostrato dalla documentazione fotografica prodotta dalla attestante le condizioni del Pt_1 manto stradale;
dalle testimonianze rese da e , che Tes_1 Testimone_2
hanno riferito di aver soccorso la collega riversa sul marciapiede dissestato e non segnalato;
dalla documentazione sanitaria e, infine, dalle conclusioni della CTU espletata in primo grado dal dott. il quale ha ricondotto causalmente le Per_2
lesioni riportate al sinistro oggetto di causa, affermando che “Si può ritenere senza dubbio che vi è nesso causale con le lesioni riportate, tra tale trauma e le riferite modalità di produzione” (cfr. p. 4 CTU).
34. Peraltro, il non ha specificamente contestato che il Controparte_1
marciapiede fosse dissestato e privo di segnalazioni, con ciò costituendo un pericolo per i pedoni, i quali legittimamente confidano nella corretta manutenzione dei beni demaniali.
Pag. 8 di 15 35. Né il ha fornito prova del caso fortuito, non avendo dimostrato né che CP_1
il dissesto si fosse formato in un arco temporale tale da rendere impossibile un tempestivo intervento, né che il tratto fosse estraneo alla normale traiettoria pedonale o che la vittima avesse tenuto una condotta abnorme. Risulta invece che la danneggiata stesse percorrendo normalmente il marciapiede.
36. Dalle risultanze istruttorie emerge, inoltre, che la danneggiata ha riportato una distorsione della caviglia destra con lesione completa del legamento PAA, del legamento peroneo-calcaneare e dell'astragalo-interosseo, trattata chirurgicamente e seguita da immobilizzazione gessata e fisioterapia.
37. Tali esiti risultano corroborati dalle puntuali e coerenti conclusioni cui è giunto il CTU dott. – espresse in seguito ad esame della documentazione sanitaria Per_2 agli atti e dall'interrogatorio anamnestico del periziando - circa la compatibilità fra il trauma subito dalla e le riferite modalità di produzione, “sia per la stretta Pt_1
conseguenza temporale (il trauma è stato obiettivato a poche ore dal fatto) sia perché esso si attiene bene alle prospettate modalità di produzione” (cfr. p. 4 CTU).
38. Alla luce degli elementi passati in rassegna può certamente dirsi provato il nesso causale tra le condizioni del manto stradale e il danno subito dalla Pt_1
39. Anche il terzo motivo è fondato nei termini che seguono.
40. Va preliminarmente precisato che il caso fortuito costituisce una causa totale di esclusione della responsabilità, mentre il concorso colposo del danneggiato comporta una riduzione del risarcimento. La qualificazione della condotta della vittima come fortuita o colposa dipende dal grado di imprevedibilità e anomalia della stessa.
41. Secondo la giurisprudenza, nell'ambito dell'art. 2051 c.c., il caso fortuito comprende anche il comportamento del danneggiato, purché esso sia autonomo, eccezionale, imprevedibile e inevitabile, così da interrompere il nesso causale tra la cosa e il danno;
diversamente, si applica l'art. 1227 c.c., con riduzione proporzionale del risarcimento (Cass. n. 7789/2024).
42. Nel caso di specie non ricorre il caso fortuito, dovendosi invece valutare l'incidenza colposa della condotta della danneggiata.
43. La stessa, infatti, ben conosceva i luoghi, trovandosi in una zona in cui abitualmente si reca per motivi di lavoro, e percorreva il tratto in pieno giorno, Pag. 9 di 15 condizioni che avrebbero potuto consentirle di prestare maggiore attenzione ed evitare la parte sconnessa del marciapiede.
44. La condotta dell'appellante, pur non presentando i caratteri dell'abnormità idonei a configurare il caso fortuito liberatorio, ha comunque contribuito causalmente al verificarsi dell'evento, non avendo ella adottato le cautele minime esigibili secondo criteri di ragionevole prudenza.
45. Tali circostanze, dunque, non escludono la responsabilità del che CP_1
resta obbligato alla manutenzione dei beni demaniali, ma integrano un concorso di colpa della vittima ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., congruamente stimabile nella misura del 50%.
46. Accertata una significativa incidenza causale del comportamento imprudente della danneggiata, il risarcimento deve essere ridotto del 50%, permanendo la responsabilità del custode per la parte residua.
47. Venendo, quindi, alla quantificazione del risarcimento dovuto, va rilevato che la CTU medico-legale espletata nel corso del giudizio di primo grado, sui cui esiti la
Corte ritiene di concordare, ha consentito di accertare che a causa del sinistro l'odierna appellante ha riportato un danno biologico da invalidità permanente pari al
10%, nonché una inabilità temporanea assoluta di 10 giorni, relativa al 75% pari a 40 giorni, relativa al 50% pari a 30 giorni e relativa al 25% di 20 giorni. Inoltre, il CTU ha quantificato le spese mediche sostenute dalla perizianda in € 3.000.
48. In merito al risarcimento del danno non patrimoniale, e in particolare del danno alla persona, la giurisprudenza di legittimità valorizza l'esigenza di uniformità di trattamento e dunque di liquidazione, onde evitare che situazioni sostanzialmente analoghe possano essere oggetto di liquidazioni differenti. A tali fini ha individuato nelle tabelle redatte dall'Osservatorio di Milano – in mancanza di parametri normativi – lo strumento idoneo a garantire una liquidazione equitativa e coerente
(cfr. Cass. n. 2408 del 2011).
49. Il danno non patrimoniale ha natura unitaria e onnicomprensiva e la personalizzazione deve tener contro sia dell'aspetto interiore (sofferenza morale) sia dell'aspetto dinamico-relazionale (Cass. 9196/2018).
Pag. 10 di 15 50. Va, poi, condivisa la giurisprudenza di legittimità (cf. Cass. n. 7537 del 2018), secondo cui non è ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria di
“danno esistenziale”, inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona, atteso che ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 c.c., interpretato in modo conforme alla
Costituzione, con la conseguenza che la liquidazione di un'ulteriore posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria.
51. È costante l'affermazione per cui il ristoro pecuniario del danno non patrimoniale – a differenza di quello patrimoniale - richiede una valutazione equitativa e non può essere liquidato in misura simbolica, ma deve tendere alla più ampia, possibile approssimazione all'integrale ristoro del pregiudizio (cfr. Cass. n.
2167 del 2016; cfr. ex plurimis Cass., Sez. Un., n. 26972 del 2008, Cass. n. 8828 del 2003).
52. La valutazione equitativa deve considerare tutte le circostanze del caso concreto, la gravità delle lesioni, la loro incidenza sulla vita relazionale e personale del danneggiato, nonché la coscienza sociale in tema di compensazione equa del danno (in ordine al significato che nel caso assume l'equità v. Cass., n. 12408 del
2011).
53. La valutazione equitativa deve inoltre tenere in considerazione la rilevanza economica del danno alla stregua della coscienza sociale e i vari fattori incidenti sulla gravità della lesione.
54. La necessaria uniformità di base, pertanto, non si traduce in una “tariffazione” della persona, dovendosi comunque tener conto delle specificità del caso concreto
(Cass. n. 8828/2003), e far sì che il risarcimento sia congruo e non irrisorio (v. Cass. n.
11039 del 2006, Cass. n. 392 del 2007, Cass. n. 394 del 2007).
55. Le Tabelle milanesi costituiscono parametro privilegiato ma non vincolante: il giudice può discostarsene, purché motivi adeguatamente sulla base delle peculiarità del caso.
56. Questa Corte ritiene applicabili le Tabelle Milanesi, e alla luce dei principi espressi, tenuto conto dell'età della danneggiata al momento del sinistro, pari a 27
Pag. 11 di 15 anni, applicando le tabelle elaborate nell'anno 2024, ritiene che l'importo del risarcimento del danno non patrimoniale vada quantificato nella seguente misura:
Percentuale di invalidità permanente 10%
Punto danno biologico € 2.612,40
Incremento per sofferenza soggettiva
€ 679,22
(+ 26%)
Punto danno non patrimoniale € 3.291,62
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea 10 totale
Giorni di invalidità temporanea 40 parziale al 75%
Giorni di invalidità temporanea 30 parziale al 50%
Giorni di invalidità temporanea 20 parziale al 25%
Danno biologico risarcibile € 22.728,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 28.637,00
Invalidità temporanea totale € 1.150,00
Invalidità temporanea parziale al
€ 3.450,00
75%
Invalidità temporanea parziale al
€ 1.725,00
50%
Invalidità temporanea parziale al
€ 575,00
25%
Totale danno biologico temporaneo € 6.900,00
Pag. 12 di 15 Spese mediche € 3.000,00
Totale generale: € 38.537,00
57. Nessuna personalizzazione del danno può essere concessa, non avendo l'appellante neppure dedotto eventuali ulteriori sofferenze morali né particolari patimenti esistenziali, conseguenti all'infortunio occorsogli (cfr. Cass. 31/05/2019, n.
15084).
58. L'importo come sopra liquidato va decurtato nella misura di 1/2 (un mezzo) tenuto conto dell'accertato concorso di colpa della danneggiata, e il risarcimento dovuto va, pertanto, quantificato in € 19.269,50.
59. La predetta somma esprime il valore attuale del risarcimento, essendo stata quantificata sulla base delle ultime tabelle disponibili, ma va pure risarcito, sempre in via equitativa, il chiesto danno riconducibile al decorso del tempo intervenuto tra il giorno del sinistro e il giorno della presente liquidazione.
60. A tale scopo, in conformità all'orientamento accolto dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 1712/95, si può utilizzare il meccanismo dei c.d. “interessi compensativi”, che vanno applicati alla suddetta somma devalutata all'epoca del sinistro e quindi rivalutata di anno in anno, sulla base di un saggio d'interesse che, nel caso di specie, questa Corte ritiene di dovere individuare nel tasso legale in vigore nel periodo sopra indicato, di tal che il risarcimento complessivo dovuto va calcolato nella seguente misura:
Importo da devalutare: € 19.269,59
Dal mese di: Ottobre 2025
Al mese di: Luglio 2015
Indice Istat utilizzato: FOI generale
Indice Ottobre 2025: 121,4
Indice Luglio 2015: 107,2
Raccordo Indici: 1,071
Indice di Devalutazione: 0,824
Totale Devalutazione: € 3.383,70
Pag. 13 di 15 Importo devalutato: € 15.885,89
Importo interessi e rivalutazione: € 5.638,12
RISARCIMENTO COMPLESSIVO: € 21.524,01
61. Conclusivamente, l'appello va parzialmente accolto dovendosi affermare la responsabilità del ex art. 2051 c.c. per omessa custodia - in virtù Controparte_1 del carattere pubblico della strada, della sua ubicazione all'interno del perimetro urbano – che, di certo, consentiva e, anzi, imponeva l'obbligo di vigilanza e manutenzione onde prevenire eventi dannosi a carico dei passanti – e rilevando, altresì, un concorso della vittima nella causazione dell'evento nella misura del 50%.
62. In definitiva, dunque, per le ragioni già esposte, il danno risarcibile in favore di va calcolato, già ridotto del 50% ex art. 1227 c.c., in complessivi Euro Parte_1
21.524,01, somma già devalutata e rivalutata annualmente e comprensiva di interessi al tasso legale.
63. Alla suddetta somma dovranno poi aggiungersi gli interessi al tasso legale dal dì della presente decisione al saldo.
64. L'esito complessivo della controversia, connotato da una reciproca parziale soccombenza, induce a ritenere che sussistano i presupposti per disporre la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura della metà ponendosi a carico del la restante metà, e liquidati come in dispositivo in CP_1 base ai vigenti parametri.
65. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio svolta in primo grado, siccome liquidate dal Tribunale, vanno poste definitivamente a carico del Controparte_1
e di per metà ciascuno. Parte_1
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti,
- In parziale accoglimento dell'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Palermo n. 3804/2020 proposto da nei confronti del Parte_1 CP_1
e dell' , condanna il al pagamento in favore
[...] CP_2 Controparte_1 dell'attrice della somma di € 21.524,01 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi al tasso legale dalla presente sentenza al saldo
- Condanna il al pagamento della metà delle spese di lite Controparte_1
Pag. 14 di 15 che si liquidano, per il primo grado in € 1.270,00, già dimezzate e, per il presente grado in € 1.000,00, già dimezzate, compensa la restante metà.
- Pone le spese della CTU di primo grado a carico del e di Controparte_1
per metà ciascuno Parte_1
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello del 14 novembre 2025.
Il Consigliere est.
NA ES CU
Il Presidente
NI D'TO
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. NI D'TO e dal Consigliere relatore NA ES CU, in conformità alle prescrizioni dell'art. 196quinquies disp. att.c.p.c.
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