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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/10/2025, n. 3151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3151 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 7842 /2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est. Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 01.07.2025 da 1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Gianna Vignati presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...], il [...] cittadino italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Massimiliano Grimoldi presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Nerviano il 5.07.1997 trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Nerviano (anno 1997 atto n. 27 parte II serie A) In separazione dei beni. Con i seguenti figli: nata a [...] il [...], residente in [...], Persona_1
Codice Fiscale , cittadina italiana, maggiorenne economicamente CodiceFiscale_3 autosufficiente nata a [...] il [...], residente in [...], Codice Fiscale Persona_2
, cittadina italiana, maggiorenne economicamente autosufficiente CodiceFiscale_4
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 1 Luglio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1 Il sig. si impegna a trasferire, cedere e vendere alla sig.ra Parte_2 Parte_1
che si impegna ad acquistare, la propria quota di proprietà del 50% dell'immobile sito in
[...]
Nerviano, Via Paladina 30, di cui i coniugi sono comproprietari in comunione indivisa per acquisto fattone con atto 8.10.2007 reso a ministero della dott.ssa notaio in Busto Persona_3
Arsizio, iscritto al Collegio Notarile di Milano, rep. 22914 – racc. 7461, registrato a Busto Arsizio il
18.10.2007 al n. 5996 Serie 1T.
Descrizione dell'immobile tratta dal titolo di proprietà:
In Comune di Nerviano, nel complesso edilizio sito in Via Paladina, 30, angolo Via Diaz, catastalmente Via Generale Armando Diaz n. snc (per l'appartamento) e Via Paladina sc (per il box), appartamento ad uso abitazione, distinto con il numero interno 5, ubicato al primo piano della palazzina 1, composto di tre locali e servizi, con annessa cantina al piano seminterrato distinta con il numero interno 5 e box ad uso autorimessa privata, posto al piano seminterrato del corpo centrale, distinto con il numero interno 3.
Il tutto identificato al N.C.E.U. del Comune di Nerviano, quanto all'appartamento, al Foglio 16,
Mappale 367, Sub 105, Via Generale Armando Diaz n. snc, p.1 Cat. A/3, Classe 5, vani 5,5, Rendita
€ 369,27, quanto al box, al Foglio 16, Mappale 369, Sub 103,Via Paladina n. snc, Cat. C/6, Classe 4, consistenza mq 14, Rendita € 31,09.
Coerenze:
- dell'appartamento: a nord est cortile comune;
a sud est appartamento n. 6 e cortile comune;
a sud ovest appartamento n. 6 e parti comuni;
a nord ovest cortile comune;
- della cantina: a nord est atrio d'ingresso; a sud est cantina 16 e corridoio;
a sud ovest cantina n. 1; a nord ovest parti comuni;
- del box: a nord est box n. 4; a sud est corridoio di accesso;
a sud ovest box n. 2: a nord ovest mappale
95.
Salvo errori e come meglio in fatto.
Oltre alla quota di comproprietà delle parti comuni dell'intero edificio condominiale in ragione di millesimi 33,21 di cui 30,38 per l'appartamento e la cantina e 2,83 per il box.
La proprietà dell'immobile verrà trasferita/ceduta, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, a corpo e non a misura, per il concordato corrispettivo di euro 85.000,00.= (ottantacinquemila/00 euro), prezzo che la sig.ra provvederà così a versare al sig. Parte_1 Parte_2
− quanto ad Euro 25.000,00.= (venticinquemila/00 euro), a titolo di acconto prezzo, sono già stati versati a mezzo bonifico bancario alla sottoscrizione del ricorso;
− quanto ad Euro 60.000,00.= (sessantamila/00 euro), a saldo, all'atto notarile di vendita, cessione e trasferimento a mezzo assegno circolare.
Le parti sin d'ora, rinunciano all'ipoteca legale.
Il trasferimento verrà effettuato invocando l'art. 19 Legge 74/1987 ed in conformità alla sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999, in quanto applicabile, entro 4 mesi dalla pubblicazione della
Sentenza di Separazione, salvo concordata proroga, presso notaio indicato ed incaricato dalla sig.ra
Pt_1
Le spese della cessione rimarranno a carico esclusivo ed integrale della Signora Parte_1
2 I comparenti si danno atto che, contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso,
l'impegno volto al trasferimento/cessione di quota di cui al precedente punto, viene riproposto a mezzo di specifica ed isolata scrittura onde sia consentito alla Signora 'utilizzo della stessa per Pt_1 dare avvio alla pratica volta ad ottenere il cd. anticipo TFR per acquisto prima casa.
3 Resta alla Signora ciò che arreda e correda l'immobile di cui al pregresso punto 1 , con Pt_1 esclusione dei beni personali del Signor Pt_2
Il sig. provvederà al proprio trasferimento altrove nonchè all'asporto dei propri beni Pt_2 personali dall'immobile de quo entro giorni 45 (quarantacinque) successivi la stipula dell'atto notarile di cessione/trasferimento di cui innanzi, salvo concordata proroga.
4 Il sig. entro giorni 30 (trenta) dalla sottoscrizione del ricorso, assentirà e Parte_2 provvederà a trasferire alla sig. la proprietà del veicolo Golf Parte_1 CP_1 targato GX220NA, senza corrispettivo ed a spese, oneri e costi tutti, nessuno escluso, a carico della sig.ra Pt_1 Il trasferimento verrà effettuato invocando l'art. 19 Legge 74/1987 ed in conformità alla sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999, in quanto applicabile.
La sig.ra si impegna a rimborsare al sig. quanto quest'ultimo è chiamato e tenuto a Pt_1 Pt_2 versare per il finanziamento n. 15560396 del 21.09.2024 a sè intestato e contratto con VolksWagen
Bank, della prevista durata di 35 rate con cadenza mensile (ad oggi, pari ad € 299,71 al mese), acceso per l'acquisto del veicolo in parola. Decorsi i 35 mesi di cui al predetto contratto di finanziamento, la sig.ra provvederà, altresì, a rimborsare al sig. quanto quest'ultimo sarà chiamato e Pt_1 Pt_2 tenuto a versare alla finanziaria, a saldo del prestito stesso ed a titolo di “maxirata finale”
(quantificata, all'atto del deposito del ricorso, in € 21.196,00.=).
I comparenti dichiarano di ben conoscere il contratto di finanziamento de quo, di ben conoscerne la relativa disciplina ed il prescritto piano di ammortamento. Il sig. ha prima d'ora provveduto Pt_2
a rimettere alla sig.ra copia del relativo contratto. Pt_1
5 I comparenti convengono che il conto corrente cointestato rimarrà aperto e continuerà ad essere utilizzato per il pagamento delle spese di casa (spese condominiali, utenze ecc.) sino a quando il Signor non avrà provveduto al proprio personale trasferimento come sopra indicato. Pt_2
6 Le parti con l'esatto adempimento del presente accordo, espressamente dichiarano di aver definito ogni rapporto patrimoniale fra loro in essere avente causa e/o ragione dal pregresso rapporto coniugale e/o comunque ad esso connesso ed espressamente dichiarano di nulla avere reciprocamente a pretendere per qualsivoglia titolo, motivo e ragione.
7 Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti ed espressamente dichiarano di non aver diritto ad alcun contributo di mantenimento, ed in ogni caso, espressamente vi rinunciano.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] he hanno contratto matrimonio in Nerviano il 5.07.1997 trascritto nei Registri Pt_2 dello stato civile del medesimo Comune di Nerviano al n. 27, Parte II, Serie A, anno 1997
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese di lite al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NERVIANO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato Dott Giuseppe Gennari.
Così deciso in Milano, il 10/9/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. G Gennari Dott. M L Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est. Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 01.07.2025 da 1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Gianna Vignati presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...], il [...] cittadino italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Massimiliano Grimoldi presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Nerviano il 5.07.1997 trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Nerviano (anno 1997 atto n. 27 parte II serie A) In separazione dei beni. Con i seguenti figli: nata a [...] il [...], residente in [...], Persona_1
Codice Fiscale , cittadina italiana, maggiorenne economicamente CodiceFiscale_3 autosufficiente nata a [...] il [...], residente in [...], Codice Fiscale Persona_2
, cittadina italiana, maggiorenne economicamente autosufficiente CodiceFiscale_4
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 1 Luglio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1 Il sig. si impegna a trasferire, cedere e vendere alla sig.ra Parte_2 Parte_1
che si impegna ad acquistare, la propria quota di proprietà del 50% dell'immobile sito in
[...]
Nerviano, Via Paladina 30, di cui i coniugi sono comproprietari in comunione indivisa per acquisto fattone con atto 8.10.2007 reso a ministero della dott.ssa notaio in Busto Persona_3
Arsizio, iscritto al Collegio Notarile di Milano, rep. 22914 – racc. 7461, registrato a Busto Arsizio il
18.10.2007 al n. 5996 Serie 1T.
Descrizione dell'immobile tratta dal titolo di proprietà:
In Comune di Nerviano, nel complesso edilizio sito in Via Paladina, 30, angolo Via Diaz, catastalmente Via Generale Armando Diaz n. snc (per l'appartamento) e Via Paladina sc (per il box), appartamento ad uso abitazione, distinto con il numero interno 5, ubicato al primo piano della palazzina 1, composto di tre locali e servizi, con annessa cantina al piano seminterrato distinta con il numero interno 5 e box ad uso autorimessa privata, posto al piano seminterrato del corpo centrale, distinto con il numero interno 3.
Il tutto identificato al N.C.E.U. del Comune di Nerviano, quanto all'appartamento, al Foglio 16,
Mappale 367, Sub 105, Via Generale Armando Diaz n. snc, p.1 Cat. A/3, Classe 5, vani 5,5, Rendita
€ 369,27, quanto al box, al Foglio 16, Mappale 369, Sub 103,Via Paladina n. snc, Cat. C/6, Classe 4, consistenza mq 14, Rendita € 31,09.
Coerenze:
- dell'appartamento: a nord est cortile comune;
a sud est appartamento n. 6 e cortile comune;
a sud ovest appartamento n. 6 e parti comuni;
a nord ovest cortile comune;
- della cantina: a nord est atrio d'ingresso; a sud est cantina 16 e corridoio;
a sud ovest cantina n. 1; a nord ovest parti comuni;
- del box: a nord est box n. 4; a sud est corridoio di accesso;
a sud ovest box n. 2: a nord ovest mappale
95.
Salvo errori e come meglio in fatto.
Oltre alla quota di comproprietà delle parti comuni dell'intero edificio condominiale in ragione di millesimi 33,21 di cui 30,38 per l'appartamento e la cantina e 2,83 per il box.
La proprietà dell'immobile verrà trasferita/ceduta, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, a corpo e non a misura, per il concordato corrispettivo di euro 85.000,00.= (ottantacinquemila/00 euro), prezzo che la sig.ra provvederà così a versare al sig. Parte_1 Parte_2
− quanto ad Euro 25.000,00.= (venticinquemila/00 euro), a titolo di acconto prezzo, sono già stati versati a mezzo bonifico bancario alla sottoscrizione del ricorso;
− quanto ad Euro 60.000,00.= (sessantamila/00 euro), a saldo, all'atto notarile di vendita, cessione e trasferimento a mezzo assegno circolare.
Le parti sin d'ora, rinunciano all'ipoteca legale.
Il trasferimento verrà effettuato invocando l'art. 19 Legge 74/1987 ed in conformità alla sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999, in quanto applicabile, entro 4 mesi dalla pubblicazione della
Sentenza di Separazione, salvo concordata proroga, presso notaio indicato ed incaricato dalla sig.ra
Pt_1
Le spese della cessione rimarranno a carico esclusivo ed integrale della Signora Parte_1
2 I comparenti si danno atto che, contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso,
l'impegno volto al trasferimento/cessione di quota di cui al precedente punto, viene riproposto a mezzo di specifica ed isolata scrittura onde sia consentito alla Signora 'utilizzo della stessa per Pt_1 dare avvio alla pratica volta ad ottenere il cd. anticipo TFR per acquisto prima casa.
3 Resta alla Signora ciò che arreda e correda l'immobile di cui al pregresso punto 1 , con Pt_1 esclusione dei beni personali del Signor Pt_2
Il sig. provvederà al proprio trasferimento altrove nonchè all'asporto dei propri beni Pt_2 personali dall'immobile de quo entro giorni 45 (quarantacinque) successivi la stipula dell'atto notarile di cessione/trasferimento di cui innanzi, salvo concordata proroga.
4 Il sig. entro giorni 30 (trenta) dalla sottoscrizione del ricorso, assentirà e Parte_2 provvederà a trasferire alla sig. la proprietà del veicolo Golf Parte_1 CP_1 targato GX220NA, senza corrispettivo ed a spese, oneri e costi tutti, nessuno escluso, a carico della sig.ra Pt_1 Il trasferimento verrà effettuato invocando l'art. 19 Legge 74/1987 ed in conformità alla sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999, in quanto applicabile.
La sig.ra si impegna a rimborsare al sig. quanto quest'ultimo è chiamato e tenuto a Pt_1 Pt_2 versare per il finanziamento n. 15560396 del 21.09.2024 a sè intestato e contratto con VolksWagen
Bank, della prevista durata di 35 rate con cadenza mensile (ad oggi, pari ad € 299,71 al mese), acceso per l'acquisto del veicolo in parola. Decorsi i 35 mesi di cui al predetto contratto di finanziamento, la sig.ra provvederà, altresì, a rimborsare al sig. quanto quest'ultimo sarà chiamato e Pt_1 Pt_2 tenuto a versare alla finanziaria, a saldo del prestito stesso ed a titolo di “maxirata finale”
(quantificata, all'atto del deposito del ricorso, in € 21.196,00.=).
I comparenti dichiarano di ben conoscere il contratto di finanziamento de quo, di ben conoscerne la relativa disciplina ed il prescritto piano di ammortamento. Il sig. ha prima d'ora provveduto Pt_2
a rimettere alla sig.ra copia del relativo contratto. Pt_1
5 I comparenti convengono che il conto corrente cointestato rimarrà aperto e continuerà ad essere utilizzato per il pagamento delle spese di casa (spese condominiali, utenze ecc.) sino a quando il Signor non avrà provveduto al proprio personale trasferimento come sopra indicato. Pt_2
6 Le parti con l'esatto adempimento del presente accordo, espressamente dichiarano di aver definito ogni rapporto patrimoniale fra loro in essere avente causa e/o ragione dal pregresso rapporto coniugale e/o comunque ad esso connesso ed espressamente dichiarano di nulla avere reciprocamente a pretendere per qualsivoglia titolo, motivo e ragione.
7 Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti ed espressamente dichiarano di non aver diritto ad alcun contributo di mantenimento, ed in ogni caso, espressamente vi rinunciano.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] he hanno contratto matrimonio in Nerviano il 5.07.1997 trascritto nei Registri Pt_2 dello stato civile del medesimo Comune di Nerviano al n. 27, Parte II, Serie A, anno 1997
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese di lite al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NERVIANO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato Dott Giuseppe Gennari.
Così deciso in Milano, il 10/9/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. G Gennari Dott. M L Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG