Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 02/02/2026, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lazio |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
52/2026 Sent.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER IL LAZIO
In persona del Giudice monocratico Consigliere dott.ssa AN SA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio instaurato, con il ricorso n.80674 del registro di segreteria, da XX (nato a [...]
il omissis, C.F: omissis), rappresentato e difeso dall’Avv. Anissa Touijar ed elettivamente domiciliato presso lo studio sito in Lecce, via F.
A. Astore 5;
CONTRO
-Istituto Nazionale Previdenza Sociale in persona del legale rappresentante pt, con sede in Latina via cesare battisti 52, rappresentato e difeso dall’avv.
DR OT, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29;
per il riconoscimento del diritto a percepire la maggiorazione prevista per l'indennità di volo e per l'indennità supercampagna;
Visto il ricorso e gli atti di causa;
Udite all’udienza odierna l’Avv. Filippo Mangiapane per l’INPS, assente il legale del ricorrente.
Ritenuto in
FATTO
1. Il ricorrente Lgt. dell'Aeronautica Militare Italiana è in pensione a decorrere dal 29-7-2020, essendo stato giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare per infermità/lesioni riconosciute dipendenti da causa di servizio. Con l’odierno ricorso ha chiesto di riconoscere il diritto a percepire la maggiorazione prevista per l'indennità di volo ai sensi dell'art. 5 - 2° comma del D.P.R.
394/95 e dell'art. 4 - 3° comma del D.P.R. 360/96 per un massimo complessivo di anni 20, da calcolarsi dalla data di arruolamento fino alla riforma; nonché il riconoscimento del diritto a percepire la maggiorazione prevista per l'indennità supercampagna.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Al riguardo ha comprovato l’invio della messa in mora e diffida al Ministero della Difesa ed all’INPS in data 18-5-2023. Il Ministero in data 28-9-2023 ha trasmesso all’INPS il prospetto dei servizi con le relative maggiorazioni da applicare. L’INPS, nonostante nuova diffida del 26-9-2024, non ha all’epoca operato le dovute correzioni al provvedimento pensionistico. Il ricorrente sostiene di aver diritto alle maggiorazioni, in quanto il personale delle Forze armate ha diritto all’indennità operativa di base e alle maggiorazioni a titolo di trascinamento, in funzione meramente perequativa.
Argomenta affermando che la maggiorazione, essendo attribuita in relazione agli anni di servizio prestati in impieghi particolari (fino a 20 anni)
può, complessivamente, essere maggiore della nuova indennità speciale spettante. E di qui il secondo meccanismo perequativo, consistente nella possibilità di optare per il suo mantenimento” (C.d.S. IV sezione n. 8236/2006). Ed all’atto della cessazione dal servizio, l’indennità di aeronavigazione o di volo percepita valutata nella misura prevista dall’art.
59 del D.P.R. n. 1092/1973 (peraltro ora disciplinato dal d.lgs. 66/2010 art. 1869), con importo aumentato del 1,30% fino ad un massimo dell’80% dell’indennità ̀
stessa, per ogni anno successivo ai venti; parte ricorrente ha concluso nel senso che l’importo dell’indennità di volo o aeronavigazione così determinato non rientra nella base pensionabile, ma rappresenta una quota di pensione che si aggiunge all’importo del trattamento pensionistico.
2. L’INPS si chiedendo la cessazione della materia del contendere. Difatti, ha riferito che l’Ufficio ha provveduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico, con determina del 13/06/2025, sulla base dei dati trasmessi dall'Amministrazione datrice di lavoro (Ministero della Difesa), con le note prot. n. 0109601 del 28/09/2023 e n. 0118239 del 18/10/2023. Ha allegato il cedolino della rata agosto 2025, nel quale risulta il pagamento della pensione aggiornata, compresi gli arretrati dalla decorrenza giuridica e gli interessi legali. Ha sottolineato che con la sola indennità di volo è raggiunto il tetto dei cinque anni di maggiorazione (art. 5, comma 3, d.lgs. 165/97) e quindi l’indennità di campagna non appare valorizzata nella nuova determina.
3. Con memorie del 16 ottobre 2025, parte ricorrente, dopo aver genericamente contestato i conteggi, ha chiesto di voler dichiarare la cessazione della materia del contendere, previa verifica della correttezza dei conteggi effettuati e dell’applicazione del criterio più favorevole e per l'effetto, ha chiesto di condannare l'INPS al rimborso delle spese processuali sostenute dal ricorrente, liquidate in € 2.500,00 oltre accessori di legge. Ha richiesto pertanto la previa verifica della correttezza della riliquidazione effettuata dall'INPS e dell’ammontare degli arretrati
(complessivi € 8.566,78, oltre a interessi legali per
€ 425,16) in particolare se tale quantificazione degli arretrati sia stata effettuata correttamente, tenendo conto della decorrenza giuridica della pensione (29 aprile 2020), della decorrenza economica
(29 luglio 2020), del corretto calcolo delle maggiorazioni per i servizi speciali prestati e dell'applicazione del tasso legale di interesse vigente nei diversi periodi.
Ha argomentato sottolineando che il ricorrente ha prestato servizio militare dal 15 ottobre 1984 al 29 luglio 2020, maturando diritto alle maggiorazioni per: • Servizio di volo ex art. 20 D.P.R. 1092/73
(maggiorazione di 1/3) e • Servizio di campagna operativa (maggiorazione di 1/5). Sul punto ha esposto che, come chiarito dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 6010/2020, le maggiorazioni non sono cumulabili e si applica la più favorevole, nel limite massimo di cinque anni complessivi. Tuttavia, la corretta applicazione di tale principio richiede una valutazione analitica dei periodi di servizio effettivamente prestati nelle diverse condizioni operative.
4. All’udienza del 22-10-2025, l’INPS ha confermato la riliquidazione della pensione. L’avvocato del ricorrente non è comparso.
5. Non essendo espliciti, come indicato dal ricorrente, gli elementi della riliquidazione, con ordinanza
comprovare se siano o meno state valutate ai sensi dell’art. 1869 del d.lgs. 66/2010 le maggiorazioni in termini pensionistici.
6. L’INPS ha depositato la relazione della sede con allegati, che ha evidenziato: “Con riferimento a quanto in oggetto si fa presente quanto segue: con determinazione n. RMT094202000053 il ricorrente XX è stato collocato a riposo per ”infermità non dipendenti da causa di servizio” dal 28.04.2020
(decorrenza giuridica) con effettivo pagamento
(decorrenza economica) dal 29.07.2020 sulla base di un’anzianità di servizio, comprensiva delle maggiorazioni del servizio di volo, pari anni 40 mesi 6 giorni 14 certificati dall’ente datore di lavoro.
Successivamente la pensione è stata riliquidata: una prima volta per l’applicazione dell’aliquota di rendimento pari al 2,44% e una seconda volta per applicazione dei benefici contrattuali come da nota n. 118239 del 18.10.2023 trasmessa dall’ Aeronautica Militare. Dal report della lavorazione si evince che:
1) Il calcolo degli arretrati è stato effettuato a decorrere dal 29.07.2020 fino al 31.07.2025 e cioè dalla decorrenza economica (27.07.2020) fino alla mensilità luglio 2025. 2) È stato correttamente valutato il trattamento più favorevole: l’importo da contratto è risultato più favorevole rispetto all’importo perequato. 3) Dal confronto tra quanto pagato e quanto dovuto a titolo di pensione e tredicesima nel periodo di riferimento (punto 1) sono scaturiti arretrati per €. 8.566,76 al lordo dell’imposta IRPEF. 4) Gli interessi legali sulle somme dovute a titolo di arretrati sono stati calcolati dal 01.07.2022 e cioè trenta giorni successivi alla pubblicazione del contratto 2019-2021 comparto difesa avvenuta in data 31.05.2022. 5) AL rata di agosto 2025 è stata adeguata la pensione mensile.
L’INPS pertanto ha confermato l’operato svolto.
7. Con ulteriori memorie del 16 gennaio 2026, parte ricorrente, prendendo atto delle delucidazioni istruttorie, ha chiesto la cessazione della materia del contendere e la condanna dell’INPS alle spese per soccombenza virtuale, quantificate in € 2.500 oltre accessori di legge.
8. All’odierna udienza per il ricorrente nessuno è intervenuto
9. Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo.
DIRITTO
10. La questione in esame concerne il riconoscimento del diritto a percepire in aggiunta alla pensione, le maggiorazioni previste per l'indennità operativa di campagna e aeronavigazione/volo ai sensi dell'art. 5
- 2° comma del D.P.R. 394/95 e dell'art. 4 - 3° comma del D.P.R. 360/96 per un massimo complessivo di anni 20, da calcolarsi dalla data di arruolamento sino alla data di riforma dal servizio.
11. In ragione del di quanto attestato dall’INPS in ordine all’adozione del provvedimento satisfattivo, accettato dal ricorrente che ha preso atto dei conteggi dettagliati, considerata l’intervenuta riliquidazione della pensione e il correlato pagamento (cedolino di agosto 2025) anche degli arretrati ed interessi, va dichiarata la cessazione della materia del contendere avendo la questione controversa dedotta in giudizio trovato, medio tempore, soluzione in sede amministrativa.
12. Tuttavia, in ossequio al principio di soccombenza virtuale, visto che i dati erano in possesso dell’INPS sin dal 2023 e solo dopo l’introduzione del presente giudizio e della notifica del ricorso in data 9 giugno 2025, l’Istituto previdenziale si le spese del giudizio sono liquidate in dispositivo a carico dell’INPS e a favore del ricorrente. Nulla per le spese di giudizio stante la relativa gratuità.
P.Q.M.
La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza reietta,
Dichiara la cessazione della materia del contendere.
Le spese sono liquidate a favore del ricorrente e a carico dell’INPS in € 1.500 (millecinquecento//00).
Nulla per le spese di giudizio.
Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026.
Il giudice
AN SA
Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 02.02.2026 per il Dirigente F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA SS VINICOLA CORTE DEI CONTI 02.02.2026 12:29:17 GMT+01:00