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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 04/06/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
Fascicolo n. 573/2025
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale
nel procedimento deciso all'udienza del 4.6.2025
PROMOSSO DA
Parte_1 avv. TRESCA Matteo, Via Firenze 291 - Pescara
CONTRO
CP_1 avv.ti DEL SORDO Roberta e GRAPPONE Cristina, c/o , Via R.Paolucci 35 - Pescara CP_1
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
1
Con ricorso ex art.442 c.p.c. depositato in data 11.3.2025,
conveniva in giudizio l' domandando dichiararsi Parte_1 CP_1
l'irripetibilità della somma di €2.582,45 richiesta al ricorrente con la nota di indebito del 22.7.2024, essendo l'Ente incorso nel termine decadenziale di cui all'art.13 comma 2 L.412/1991, avendo esercitato la pretesa restitutoria soltanto alla suddetta data 22.7.2024, a fronte di indebiti risalenti al periodo 1.1.2021- 31.12.2021.
Deduceva infatti che il recupero dell'indebito relativamente alla annualità 2021 non poteva giustificarsi alla luce del richiamo normativo compiuto dall' nella CP_1 delibera n.253610 del 5.2.2025 (di rigetto del proposto ricorso amministrativo), avente il seguente tenore:
• “L'indebito opposto dal ricorrente si è generato per l'anno 2021 a seguito di Dichiarazione Fiscale anno 2022 in quanto, avendo redditi personali superiori ai limiti, è stata calcolata la trattenuta ex L. 335/95 non applicata negli anni precedenti a seguito di reddito inferiore. Relativamente alla doglianza del ricorrente sulla tempistica di cui all'art. 13, comma 2, Legge 412/91, occorre considerare che il Decreto Legge n. 144/2022 convertito in Legge n. 175/2022 con modificazioni recante “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)” dispone, all'art. 21, che il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale relativa all'anno 2020 è legittimamente avviato entro il 31 dicembre 2023. Ne discende che il recupero di specie per l'anno 2021 è correttamente avviato entro il 31 dicembre 2024”;
Il ricorrente evidenziava infatti che il suddetto art.13 (Recupero delle prestazioni indebite) del D.L.144/2022 conv. in L.175/2022 (recante Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza), si riferisce solo alle annualità 2019 e 2020, e non già al periodo di imposta 2021, oggetto di causa, la suddetta norma disponendo che “1. Il recupero delle prestazioni indebite correlato alla campagna di verifica reddituale, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n.412, relative al periodo d'imposta 2020, nonché alle verifiche di cui all'articolo 35, comma 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, relative al periodo di imposta 2019, è avviato entro il 31 dicembre 2023”.
L' si costituiva in giudizio resistendo alla domanda ed in particolare CP_1 deducendo che il recupero all'esame, per l'anno 2021, era stato correttamente avviato entro il 31.12.2024 (il provvedimento impugnato essendo del 22.7.2024), alla luce della corretta norma applicabile, da individuarsi in realtà nell'art.2 (Campagna reddituale) del D.L.145/2023 conv. in L.191/2023 (recante
2 Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), che difatti dispone che “1. Il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, relative al periodo d'imposta 2021, nonché alle verifiche di cui all'articolo 35, comma 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, relative al periodo di imposta 2020, è avviato entro il 31 dicembre 2024”.
All'odierna prima udienza il ricorrente dichiarava di aderire alle conclusioni dell' , prendendo atto della sopravvenuta disposizione normativa. CP_1
***
Il ricorso va dunque rigettato, alla luce del sopra richiamato art.2 D.L.145/2023 conv. in L.191/2023, che ha consentito all' di poter disporre di una proroga CP_1 di un anno rispetto al termine previsto dall'art.13 L.412/1991 per poter effettuare le verifiche reddituali con riferimento al periodo d'imposta 2021.
Le spese possono tuttavia essere integralmente compensate, visto l'erroneo richiamo, dall'Ente medesimo compiuto nella sopra riportata delibera del 5.2.2025 del Comitato Provinciale, ad una disposizione non pertinente (ed insuscettibile di applicazione analogica, vista la sua natura di norma speciale).
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese.
Così deciso in Pescara in data 4.6.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
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