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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 04/08/2025, n. 1192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1192 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. RA CA Presidente dott.ssa Valentina Pierri giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 502/2025 avente ad oggetto scioglimento del matrimonio giudiziale trasformato in congiunto
TRA nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Raffaella Cioffi ed elettivamente domiciliata in CE (Av) alla via Dei Monti n. 7;
RICORRENTE
E nato a [...] il [...], C.F. , rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso, come da procura in atti dall'avv. Giuseppe Perrotta ed elettivamente domiciliato in
OT (Av) alla via Curielli n. 110;
RESISTENTE
Con il visto del P.M. del 27.06.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.02.2025 ha chiesto al Tribunale di Avellino di Parte_1 dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con il resistente il 13.04.2004, di disporre l'assegnazione della casa coniugale a sé, l'affidamento condiviso del figlio minore con collocazione prevalente presso di sé e con regolamentazione del diritto di visita del padre, un assegno di mantenimento a carico del resistente della somma di € 600,00 complessivi per entrambi i figli con spese extra assegno al 50% a carico di ciascun genitore e con corresponsione
1/2 degli assegni familiari interamente a sé. In punto di fatto la ricorrente, dopo aver premesso che dall'unione coniugale sono nati due figli, il 23.09.2004 e il 30.12.2010, ha Per_1 Per_2 esposto che, in seguito al decreto di omologa della separazione del 9.12.2022 non è ripresa alcuna convivenza. La parte ha, poi, esposto di essere terapista ABA con contratto a tempo determinato presso una cooperativa di Avellino e che il resistente svolge lavori saltuari mentre il primo figlio, divenuto maggiorenne dall'epoca della separazione, non svolge alcuna attività lavorativa.
Con memoria difensiva del 31.03.2025 si è costituito in giudizio aderendo alla CP_1 richiesta volta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio ed indicando diverse condizioni di divorzio.
Con note scritte depositate per l'udienza del 9.06.2025 le parti hanno rappresentato di aver sottoscritto un accordo il 6.05.2025 e la causa è stata assegnata alla decisione collegiale.
La domanda di divorzio proposta è fondata e va accolta.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso oltre un semestre dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Avellino nel procedimento di separazione definito con il decreto di omologa del 9.12.2022. In ordine alle condizioni di divorzio, sottoscritte il 6.5.2025, deve essere rilevato che le stesse non risultano in contrasto con le norme imperative e con l'interesse dei figli. Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti come concordato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di divorzio proposta dalle parti, così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e alle Parte_1 CP_1 condizioni indicate nell'accordo sottoscritto il 6.05.2025;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio del 17.7.2025
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. RA CA
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