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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 26/08/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 858/2020 promossa da:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 P.I. , Parte_2 P.IVA_1 assistiti dall'avv. BOSCHI GIAN LUIGI e dall'avv. MARINELLI FRANCESCA;
elettivamente domiciliato in VIA REGINA ELENA 36/38/42 62012 CIVITANOVA MARCHE, presso il difensore;
, C.F. Parte_3 C.F._2
, C.F. Parte_4 P.IVA_2 non assistiti nè difesi --- CONTUMACI
nei confronti di
, C.F. ; Controparte_1 P.IVA_3 a mezzo della mandataria p. iva Controparte_2 P.IVA_4 assistito e difeso dall'avv. MEDICI ANGELO;
elettivamente domiciliato in VIA DELL'INDUSTRIA 70/A 62014 CORRIDONIA, presso il difensore;
OGGETTO: opposizione avverso decreto ingiuntivo - mutuo
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da verbale di udienza del 9.5.25 riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 183 c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
pagina 1 di 8 1 – Parzialmente fondata, e quindi da accogliersi, l'opposizione proposta da Parte_3
(deceduto nelle more del giudizio senza costituzione dei di lui eredi), da
[...] Parte_1
e dalla , tutti fideiussori della (debitore
[...] Parte_2 Parte_4 principale) avverso il decreto ingiuntivo n. 1399/2019 del 21.12.2019, notificato il 01.12.2022 per l'importo di euro 194.917,32 oltre interessi ed accessori, reso dal Tribunale di Macerata in favore di , quale residuo dovuto in forza del contratto di mutuo chirografario Controparte_1
n. 389793000, originariamente di euro 400.000,00, stipulato il 07.07.2009 con la Controparte_3 dalla (dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di
[...] Parte_4
Macerata n. 25/2021 del 14.07.2021 a seguito della quale è stata dichiarata l'interruzione del giudizio, ritualmente riassunto, senza costituzione della Curatela fallimentare, dichiarata contumace all'udienza del 05.05.2022); credito ceduto in blocco ai sensi dell'art. 47 comma 8 del d.lgs n.180 del 16.11.2015 con provvedimento n. 1241108 della BA d'IA del 22.11.2015 all'ente ponte “Nuova Banche delle Marche”, poi ceduto in blocco alla spa REV – Gestione
Crediti S.p.A. con atto di disposizione del 26.01.2016 della BA d'IA (pubblicato in G.U.
Parte Seconda n.64 del 17/03/2016) e da quest'ultima ceduto in blocco il 15.06.2017 (pubblicato in G.U. Parte Seconda n.73 del 22/06/2017) all'odierno ingiungente, inizialmente in giudizio a mezzo della mandataria Rev Gestione Crediti spa, poi, a seguito della scissione parziale di quest'ultima con rogito del 03.20.22, in giudizio a mezzo . Controparte_2
2 – Tutte le proposte doglianze attengono alla quantificazione dell'importo richiesto dal creditore.
3 – Parzialmente fondata l'eccezione di estinzione del credito in conseguenza delle transazioni intervenute tra l'odierno opposto con la Controparte_4
e con la IM , anch'esse fideiussori nel
[...] Controparte_4 limite ciascuna del 25% dell'importo finanziato (e quindi ciascuna euro 100.000,00 in ragione dell'importo finanziato di euro 400.000,00) in virtù della convenzione all'epoca in vigore tra quest'ultime e la mutuante (e poi cedente) . Controparte_3
3.1 - Pur non risultando agli atti, è incontestata l'intervenuta transazione dell'opposta con
IM Marche Società Cooperativa per euro 9.999,00 in data 18.06.2016 e con
[...]
per euro 22.922,57 in data 20.12.2018. Controparte_4
Di conseguenza, la sorte ingiunta va depurata dei detti importi, con i relativi riflessi in punto di conteggio degli interessi.
pagina 2 di 8 3.2 - Tuttavia, diversamente da come ritenuto dagli attori, l'intervenuta transazione non estingue la garanzia personale da quest'ultimi prestata in favore della banca mutuante. Né nel contratto di mutuo chirografario, né nelle singole fideiussioni risulta pattuito il beneficio di divisione: pertanto, il creditore può legittimamente rivolgersi a qualsiasi fideiussore potendo pretendere l'intero da ciascuno. Inoltre, ai sensi dell'art. 1304 c.c., in mancanza della dichiarazione attrice di profittare delle transazioni cui sopra, tali accordi non possono produrre alcun effetto nei suoi confronti.
4 – Vanno invece respinte tutte le altre contestazioni parimenti relative all'importo ingiunto.
In particolare:
4.1- Usurarietà della penale di estinzione anticipata del mutuo che secondo i calcoli del consulente degli opponenti porterebbe il TEG del contratto alla misura percentuale del 8,861, oltre tasso soglia dell'epoca (indicato nella misura del 7,785%,) fino alla tredicesima rata di restituzione come dedotto nella prima memoria 183 c.p.c, che sul punto modifica sulla scorta di nuova CTP depositata con la seconda memoria 183 c.p.c., quanto dedotto nell'atto di citazione ove lo scenario dell'usurarietà veniva limitato fino alla terza rata di restituzione.
4.1.1 - La deduzione pecca nei presupposti (calcolo degli interessi pagati considerando la riduzione della durata del mutuo): infatti, dato conto che l'estinzione anticipata dipende dalla mera volontà del mutuatario, essa -lungi dal comportare riduzione della durata del mutuo che, giova ricordarlo, non è un contratto di durata- comporta per quest'ultimo l'onere del pagamento della sola sorte residua senza alcun interesse, ma con la maggiorazione contrattualmente prevista nel caso di specie (01,000% applicabile sul debito residuo in linea capitale): è evidente che in questo caso non vanno pagati gli interessi corrispettivi sulle rate a scadere pattuiti in sede contrattuale (ma va invece restituita la sola sorte capitale residua), tale che la maggiorazione richiesta non può considerarsi “interesse”, ma invece solo il corrispettivo della possibilità per il mutuatario di adempiere in maniera alternativa all'obbligazione della restituzione delle somme ricevute.
Pur a ritenere la detta commissione un costo del finanziamento poiché derivante dalla alternativa modalità di estinzione, il mancato pagamento degli interessi corrispettivi in caso di pagamento della alternativa modalità di estinzione / penale rende comunque la liceità della pattuizione, indipendentemente dalla convenienza economica per il mutuatario.
pagina 3 di 8 4.2 - Nullità della clausola che determina il tasso di interesse corrispettivo del mutuo originario (pattuito tasso fisso del 4,900%) per l'infedeltà del TAEG indicato in contratto del
3,301% rispetto a quello concretamente applicato del 3,416%, con differenza dello 0,115%: con la conseguente applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB.
4.2.1 – La richiamata norma prevede l'applicazione di un tasso sostitutivo per il caso di inosservanza dei commi 4 (assenza dell'indicazione del prezzo e/o condizione praticati) e 6
(nullità del tasso, prezzo o condizione perché determinato con rinvio agli usi o perché quelli applicati ai clienti sono più sfavorevoli rispetto a quelli pubblicizzati).
Non viene quindi compresa nelle indicate ipotesi quella dedotta dalla parte.
4.2.2 - In ogni caso si precisa che, il TAEG/ISC svolge una funzione propriamente e solamente informativa, tant'è che nessuna norma dispone che l'eventuale errata indicazione dell generi la nullità del contratto, sulla base del principio per cui tale condotta non Pt_5 determina una maggiore onerosità del rapporto di credito.
In senso non formalistico, che questo giudice ritiene di seguire, la norma mira a consentire al mutuatario la completa comprensione degli oneri cui si obbliga;
comprensione completa che tuttavia può essere assicurata alternativamente anche dalla esatta indicazione del TAEG, detto anche ISC, o -meglio- dallo sviluppo del piano di ammortamento: nel senso che ove nel contatto sia alternativamente indicato uno di tali elementi e non gli altri, il mutuatario non può dolersi della formale mancanza della prevista indicazione poiché viene messo a perfetta conoscenza dell'effettivo e totale costo della operazione, che è quanto alla fine dei conti rileva anche nell'ottica del confronto con altre possibili modalità di finanziamento (ed in questo senso la necessaria trasparenza assicura anche la libera concorrenza tra soggetti finanziatori, altro scopo della norma).
Il dato non costituisce cioè un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere immediatamente il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi;
il contratto quindi non può dirsi invalido per l'erronea (o anche omessa) indicazione dell'ISC (che include anche il TAE e quindi il TAN) o dell'omessa allegazione del piano di ammortamento, ma tale omissione -in presenza di tutti gli altri elementi necessari per la completa cognizione di tutti i costi a carico del mutuatario- rileverebbe solo sotto il profilo della responsabilità contrattuale e/o precontrattuale, possibile di pagina 4 di 8 risarcimento ove venga dedotto e provato uno specifico danno derivante dall'inadempimento dell'obbligo informativo gravante sulla banca.
4.3- Indeterminatezza del tasso di interesse in virtù dell'asserita contraddittorietà e incompatibilità tra quanto disposto dall'art. 1 del contratto di mutuo, che parametra il tasso di interesse “nominale variabile del 3.090% pari al tasso Euribor lettera 6 mesi (media del mese prevedente l'erogazione) come pubblicato sul quotidiano “il sole 24 ore” (attualmente 1,449% maggiorato di 1,641 punti percentuali”, con la previsione di rate costante di cui all'art. 2 del medesimo contratto (“n.60 rate mensili costanti di € 7.203,49”).
4.3.1- Anche qui, la deduzione pecca nei presupposti: l'invariabilità dell'importo delle rate non esclude l'applicazione dell'interesse variabile. Le rate sono infatti sviluppate, come sopra detto, secondo ammortamento alla francese che prevede rate costanti composte da quota decrescente di interesse, salvo fluttuazione in aumento del tasso di interesse, determinato in conformità a quanto disposto dell'art. 1 del contratto di mutuo, e per differenza la quota di capitale restituita, crescente salvo fluttuazioni in aumento del tasso di interesse.
4 – Inammissibile, in quanto tardivamente proposta solo con la prima memoria 183 c.p.c., la doglianza relativa alla asserita mancata indicazione dello sviluppo del piano di ammortamento del mutuo secondo capitalizzazione composta, dal cui conseguirebbe, secondo gli attori, la violazione dell'art. 116 e 117 co. 4 del T.U.B.
4.1 –Infatti, tale deduzione, pur riguardando la medesima vicenda sostanziale del conteggio degli interessi, rappresenta una questione nuova in quanto diversa da quelle già sollevate: la capitalizzazione composta dell'ammortamento alla francese è ben diversa da quanto sollevato ai precedenti punti 4.1 (usurarietà della penale di estinzione anticipata del mutuo) 4.2 (nullità della clausola che determina il tasso di interesse corrispettivo del mutuo originario) e 4.3
(indeterminatezza del tasso di interesse).
4.2 – Nonostante il rilievo che precede, la doglianza andrebbe comunque respinta, in ragione del differente (rispetto a quello previsto per l'ammortamento cd. all'italiana) calcolo degli interessi, basato sulla differente (sempre rispetto all'ammortamento all'italiana) composizione della singola rata che caratterizza l'ammortamento alla francese.
Infatti: nell'ammortamento alla francese la rata ha importo sempre uguale (tale che la quota di capitale restituito è via via maggiore in ragione del diminuire della quota interessi, che nelle prime rate è assai elevata e tale da comportare via via la diminuzione assai modesta della quota pagina 5 di 8 capitale); mentre nell'ammortamento all'italiana la rata è di importo complessivamente via via meno elevato, in quanto resta fissa la quota capitale restituito –che quindi diminuisce più rapidamente che nell'ammortamento alla francese- e via via diminuisce la quota interessi.
Così, a parità di saggio di interessi e di durata del periodo di restituzione, la somma che complessivamente viene pagata dal mutuatario è inferiore nell'ammortamento all'italiana che in quello alla francese: ma non perché il secondo contempli un calcolo composito di interessi, ma invece perché la restituzione del capitale avviene più lentamente e gli interessi sul maggiore capitale residuo sono ovviamente di importo (ma non di tasso) maggiore.
Si tratta di accordo negoziale che –ove non connotato da vizi della volontà (nella specie neppure dedotti)- è perfettamente valido.
4.2.1- In altre parole, il maggior carico di interessi derivante dall'ammortamento alla francese, “non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente” (Sul punto Cass. N. 15130/2024 e Cas n.
15340/2024).
5 – Non ravvisandosi profili di illegittimità delle clausole contrattuali con riferimento al rapporto principale di mutuo, come sopra precisato, non può pronunciarsi la liberazione dei fideiussori dal rapporto accessorio.
6- Sull'importo a credito dell'ingiungente va osservato che alla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (11.11.19) il credito compromesso viene indicato in euro 194.917,32, come risultante dalla somma delle seguenti poste: € 22.060,41 importo di n. 4 rate scadute (dal
07.08.12 al 07.11.12); € 172.666,37 capitale residuo dovuto;
ed euro 190,54 per interessi di mora
(all. 12 del fascicolo monitorio).
6.1- Tuttavia, in tale somma sono erroneamente incluse due rate (quella del 07.10.2012 e del 07.11.2012) scadute dopo la comunicazione di risoluzione del contratto (3.10.2012) nella quale si intimava il pagamento di due sole rate scadute in precedenza di totali euro 11.195,72 e del capitale residuo parimenti indicato in quella comunicazione in euro 182.993,43.
6.2- Inoltre, nella somma ingiunta è stato anche omesso il parziale pagamento intervenuto il
18.06.2016 per la somma di euro 9.999,00 e quello del 20.12.2018 per la somma di euro pagina 6 di 8 22.922,57, che parti opponenti riconducono ad una transazione a chiusura del rapporto: tuttavia, poiché non risulta in atti alcun documento che supporti la dedotta chiusura del rapporto con il pagamento della indicata somma, è impossibile accogliere in parte qua l'eccezione.
6.3- Infatti, non conoscendo l'ammontare degli interessi moratori maturati nell'epoca delle transazioni, impossibile scorporare gli importi corrisposti dalle cooperative firmatarie degli accordi secondo la regola di cui all'art. 1194 c.c.; impossibile applicare la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 1199 c.c. in mancanza della quietanza di pagamento.
7- Così definite le eccezioni sollevate dall'opponente, va revocato il decreto ingiuntivo e parti opponenti vanno condannate a pagare i seguenti importi: due rate scadute all'epoca della comunicazione di risoluzione del rapporto, 3.10.2018, per euro 11.195,72; capitale residuo alla medesima epoca, euro 182.993,43; interessi su entrambe le poste al tasso moratorio pattuito in contratto, fino al 18.6.16, epoca del versamento della somma di euro 9.999,00, da imputare prima al pagamento dei maturati interessi e per il residuo al capitale;
interessi sulla somma così risultante al tasso moratorio pattuito in contratto, dal 19.6.16 al
20.12.2018; imputare il versamento a questa data di euro 22.922,57 dapprima ai maturati interessi e di poi al capitale residuo;
interessi sulla somma così risultante al tasso moratorio pattuito in contratto, dal 21.12.2018 alla notifica del decreto ingiuntivo;
in tutti i calcoli precedenti non va operata alcuna capitalizzazione degli interessi;
alla data di notifica del decreto ingiuntivo va operata la capitalizzazione degli interessi fino ad allora maturati e su tale somma (capitale ed interessi capitalizzati) decorrono fino al soddisfo interessi di mora come pattuiti, senza ulteriore capitalizzazione;
8 –Stante la reciproca soccombenza, le spese vanno compensate nella misura della metà
e la restante quota va posta in capo agli opponenti, in solido, non solo perché in concreto soccombenti quasi per intero, ma soprattutto perché hanno sollevato molteplici eccezioni, tutte infondate. La liquidazione segue in dispositivo.
PQM
pagina 7 di 8 il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nella contumacia della
[...]
e degli eredi di , in parziale Controparte_5 Parte_3 accoglimento dell'opposizione proposta da , , e dalla Parte_3 Parte_1 [...]
, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1399/2019 del 21.12.2019, notificato il 01.12.2022 Parte_2 per l'importo di euro 194.917,32 oltre accessori e spese;
condanna gli opponenti in solido al pagamento in favore della ingiungente della somma a calcolarsi secondo le indicazioni in parte motiva, punto 7; compensa per la metà tra le parti le spese del giudizio e condanna gli opponenti in solido a sostenere la restante quota e liquida in favore della ingiungente nella CP_1 indicata quota euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali 15%, cap, iva e spese vive documentate.
Macerata, 26 agosto 2025
Il Giudice dr. Luigi Reale
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 858/2020 promossa da:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 P.I. , Parte_2 P.IVA_1 assistiti dall'avv. BOSCHI GIAN LUIGI e dall'avv. MARINELLI FRANCESCA;
elettivamente domiciliato in VIA REGINA ELENA 36/38/42 62012 CIVITANOVA MARCHE, presso il difensore;
, C.F. Parte_3 C.F._2
, C.F. Parte_4 P.IVA_2 non assistiti nè difesi --- CONTUMACI
nei confronti di
, C.F. ; Controparte_1 P.IVA_3 a mezzo della mandataria p. iva Controparte_2 P.IVA_4 assistito e difeso dall'avv. MEDICI ANGELO;
elettivamente domiciliato in VIA DELL'INDUSTRIA 70/A 62014 CORRIDONIA, presso il difensore;
OGGETTO: opposizione avverso decreto ingiuntivo - mutuo
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da verbale di udienza del 9.5.25 riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 183 c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
pagina 1 di 8 1 – Parzialmente fondata, e quindi da accogliersi, l'opposizione proposta da Parte_3
(deceduto nelle more del giudizio senza costituzione dei di lui eredi), da
[...] Parte_1
e dalla , tutti fideiussori della (debitore
[...] Parte_2 Parte_4 principale) avverso il decreto ingiuntivo n. 1399/2019 del 21.12.2019, notificato il 01.12.2022 per l'importo di euro 194.917,32 oltre interessi ed accessori, reso dal Tribunale di Macerata in favore di , quale residuo dovuto in forza del contratto di mutuo chirografario Controparte_1
n. 389793000, originariamente di euro 400.000,00, stipulato il 07.07.2009 con la Controparte_3 dalla (dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di
[...] Parte_4
Macerata n. 25/2021 del 14.07.2021 a seguito della quale è stata dichiarata l'interruzione del giudizio, ritualmente riassunto, senza costituzione della Curatela fallimentare, dichiarata contumace all'udienza del 05.05.2022); credito ceduto in blocco ai sensi dell'art. 47 comma 8 del d.lgs n.180 del 16.11.2015 con provvedimento n. 1241108 della BA d'IA del 22.11.2015 all'ente ponte “Nuova Banche delle Marche”, poi ceduto in blocco alla spa REV – Gestione
Crediti S.p.A. con atto di disposizione del 26.01.2016 della BA d'IA (pubblicato in G.U.
Parte Seconda n.64 del 17/03/2016) e da quest'ultima ceduto in blocco il 15.06.2017 (pubblicato in G.U. Parte Seconda n.73 del 22/06/2017) all'odierno ingiungente, inizialmente in giudizio a mezzo della mandataria Rev Gestione Crediti spa, poi, a seguito della scissione parziale di quest'ultima con rogito del 03.20.22, in giudizio a mezzo . Controparte_2
2 – Tutte le proposte doglianze attengono alla quantificazione dell'importo richiesto dal creditore.
3 – Parzialmente fondata l'eccezione di estinzione del credito in conseguenza delle transazioni intervenute tra l'odierno opposto con la Controparte_4
e con la IM , anch'esse fideiussori nel
[...] Controparte_4 limite ciascuna del 25% dell'importo finanziato (e quindi ciascuna euro 100.000,00 in ragione dell'importo finanziato di euro 400.000,00) in virtù della convenzione all'epoca in vigore tra quest'ultime e la mutuante (e poi cedente) . Controparte_3
3.1 - Pur non risultando agli atti, è incontestata l'intervenuta transazione dell'opposta con
IM Marche Società Cooperativa per euro 9.999,00 in data 18.06.2016 e con
[...]
per euro 22.922,57 in data 20.12.2018. Controparte_4
Di conseguenza, la sorte ingiunta va depurata dei detti importi, con i relativi riflessi in punto di conteggio degli interessi.
pagina 2 di 8 3.2 - Tuttavia, diversamente da come ritenuto dagli attori, l'intervenuta transazione non estingue la garanzia personale da quest'ultimi prestata in favore della banca mutuante. Né nel contratto di mutuo chirografario, né nelle singole fideiussioni risulta pattuito il beneficio di divisione: pertanto, il creditore può legittimamente rivolgersi a qualsiasi fideiussore potendo pretendere l'intero da ciascuno. Inoltre, ai sensi dell'art. 1304 c.c., in mancanza della dichiarazione attrice di profittare delle transazioni cui sopra, tali accordi non possono produrre alcun effetto nei suoi confronti.
4 – Vanno invece respinte tutte le altre contestazioni parimenti relative all'importo ingiunto.
In particolare:
4.1- Usurarietà della penale di estinzione anticipata del mutuo che secondo i calcoli del consulente degli opponenti porterebbe il TEG del contratto alla misura percentuale del 8,861, oltre tasso soglia dell'epoca (indicato nella misura del 7,785%,) fino alla tredicesima rata di restituzione come dedotto nella prima memoria 183 c.p.c, che sul punto modifica sulla scorta di nuova CTP depositata con la seconda memoria 183 c.p.c., quanto dedotto nell'atto di citazione ove lo scenario dell'usurarietà veniva limitato fino alla terza rata di restituzione.
4.1.1 - La deduzione pecca nei presupposti (calcolo degli interessi pagati considerando la riduzione della durata del mutuo): infatti, dato conto che l'estinzione anticipata dipende dalla mera volontà del mutuatario, essa -lungi dal comportare riduzione della durata del mutuo che, giova ricordarlo, non è un contratto di durata- comporta per quest'ultimo l'onere del pagamento della sola sorte residua senza alcun interesse, ma con la maggiorazione contrattualmente prevista nel caso di specie (01,000% applicabile sul debito residuo in linea capitale): è evidente che in questo caso non vanno pagati gli interessi corrispettivi sulle rate a scadere pattuiti in sede contrattuale (ma va invece restituita la sola sorte capitale residua), tale che la maggiorazione richiesta non può considerarsi “interesse”, ma invece solo il corrispettivo della possibilità per il mutuatario di adempiere in maniera alternativa all'obbligazione della restituzione delle somme ricevute.
Pur a ritenere la detta commissione un costo del finanziamento poiché derivante dalla alternativa modalità di estinzione, il mancato pagamento degli interessi corrispettivi in caso di pagamento della alternativa modalità di estinzione / penale rende comunque la liceità della pattuizione, indipendentemente dalla convenienza economica per il mutuatario.
pagina 3 di 8 4.2 - Nullità della clausola che determina il tasso di interesse corrispettivo del mutuo originario (pattuito tasso fisso del 4,900%) per l'infedeltà del TAEG indicato in contratto del
3,301% rispetto a quello concretamente applicato del 3,416%, con differenza dello 0,115%: con la conseguente applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB.
4.2.1 – La richiamata norma prevede l'applicazione di un tasso sostitutivo per il caso di inosservanza dei commi 4 (assenza dell'indicazione del prezzo e/o condizione praticati) e 6
(nullità del tasso, prezzo o condizione perché determinato con rinvio agli usi o perché quelli applicati ai clienti sono più sfavorevoli rispetto a quelli pubblicizzati).
Non viene quindi compresa nelle indicate ipotesi quella dedotta dalla parte.
4.2.2 - In ogni caso si precisa che, il TAEG/ISC svolge una funzione propriamente e solamente informativa, tant'è che nessuna norma dispone che l'eventuale errata indicazione dell generi la nullità del contratto, sulla base del principio per cui tale condotta non Pt_5 determina una maggiore onerosità del rapporto di credito.
In senso non formalistico, che questo giudice ritiene di seguire, la norma mira a consentire al mutuatario la completa comprensione degli oneri cui si obbliga;
comprensione completa che tuttavia può essere assicurata alternativamente anche dalla esatta indicazione del TAEG, detto anche ISC, o -meglio- dallo sviluppo del piano di ammortamento: nel senso che ove nel contatto sia alternativamente indicato uno di tali elementi e non gli altri, il mutuatario non può dolersi della formale mancanza della prevista indicazione poiché viene messo a perfetta conoscenza dell'effettivo e totale costo della operazione, che è quanto alla fine dei conti rileva anche nell'ottica del confronto con altre possibili modalità di finanziamento (ed in questo senso la necessaria trasparenza assicura anche la libera concorrenza tra soggetti finanziatori, altro scopo della norma).
Il dato non costituisce cioè un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere immediatamente il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi;
il contratto quindi non può dirsi invalido per l'erronea (o anche omessa) indicazione dell'ISC (che include anche il TAE e quindi il TAN) o dell'omessa allegazione del piano di ammortamento, ma tale omissione -in presenza di tutti gli altri elementi necessari per la completa cognizione di tutti i costi a carico del mutuatario- rileverebbe solo sotto il profilo della responsabilità contrattuale e/o precontrattuale, possibile di pagina 4 di 8 risarcimento ove venga dedotto e provato uno specifico danno derivante dall'inadempimento dell'obbligo informativo gravante sulla banca.
4.3- Indeterminatezza del tasso di interesse in virtù dell'asserita contraddittorietà e incompatibilità tra quanto disposto dall'art. 1 del contratto di mutuo, che parametra il tasso di interesse “nominale variabile del 3.090% pari al tasso Euribor lettera 6 mesi (media del mese prevedente l'erogazione) come pubblicato sul quotidiano “il sole 24 ore” (attualmente 1,449% maggiorato di 1,641 punti percentuali”, con la previsione di rate costante di cui all'art. 2 del medesimo contratto (“n.60 rate mensili costanti di € 7.203,49”).
4.3.1- Anche qui, la deduzione pecca nei presupposti: l'invariabilità dell'importo delle rate non esclude l'applicazione dell'interesse variabile. Le rate sono infatti sviluppate, come sopra detto, secondo ammortamento alla francese che prevede rate costanti composte da quota decrescente di interesse, salvo fluttuazione in aumento del tasso di interesse, determinato in conformità a quanto disposto dell'art. 1 del contratto di mutuo, e per differenza la quota di capitale restituita, crescente salvo fluttuazioni in aumento del tasso di interesse.
4 – Inammissibile, in quanto tardivamente proposta solo con la prima memoria 183 c.p.c., la doglianza relativa alla asserita mancata indicazione dello sviluppo del piano di ammortamento del mutuo secondo capitalizzazione composta, dal cui conseguirebbe, secondo gli attori, la violazione dell'art. 116 e 117 co. 4 del T.U.B.
4.1 –Infatti, tale deduzione, pur riguardando la medesima vicenda sostanziale del conteggio degli interessi, rappresenta una questione nuova in quanto diversa da quelle già sollevate: la capitalizzazione composta dell'ammortamento alla francese è ben diversa da quanto sollevato ai precedenti punti 4.1 (usurarietà della penale di estinzione anticipata del mutuo) 4.2 (nullità della clausola che determina il tasso di interesse corrispettivo del mutuo originario) e 4.3
(indeterminatezza del tasso di interesse).
4.2 – Nonostante il rilievo che precede, la doglianza andrebbe comunque respinta, in ragione del differente (rispetto a quello previsto per l'ammortamento cd. all'italiana) calcolo degli interessi, basato sulla differente (sempre rispetto all'ammortamento all'italiana) composizione della singola rata che caratterizza l'ammortamento alla francese.
Infatti: nell'ammortamento alla francese la rata ha importo sempre uguale (tale che la quota di capitale restituito è via via maggiore in ragione del diminuire della quota interessi, che nelle prime rate è assai elevata e tale da comportare via via la diminuzione assai modesta della quota pagina 5 di 8 capitale); mentre nell'ammortamento all'italiana la rata è di importo complessivamente via via meno elevato, in quanto resta fissa la quota capitale restituito –che quindi diminuisce più rapidamente che nell'ammortamento alla francese- e via via diminuisce la quota interessi.
Così, a parità di saggio di interessi e di durata del periodo di restituzione, la somma che complessivamente viene pagata dal mutuatario è inferiore nell'ammortamento all'italiana che in quello alla francese: ma non perché il secondo contempli un calcolo composito di interessi, ma invece perché la restituzione del capitale avviene più lentamente e gli interessi sul maggiore capitale residuo sono ovviamente di importo (ma non di tasso) maggiore.
Si tratta di accordo negoziale che –ove non connotato da vizi della volontà (nella specie neppure dedotti)- è perfettamente valido.
4.2.1- In altre parole, il maggior carico di interessi derivante dall'ammortamento alla francese, “non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente” (Sul punto Cass. N. 15130/2024 e Cas n.
15340/2024).
5 – Non ravvisandosi profili di illegittimità delle clausole contrattuali con riferimento al rapporto principale di mutuo, come sopra precisato, non può pronunciarsi la liberazione dei fideiussori dal rapporto accessorio.
6- Sull'importo a credito dell'ingiungente va osservato che alla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (11.11.19) il credito compromesso viene indicato in euro 194.917,32, come risultante dalla somma delle seguenti poste: € 22.060,41 importo di n. 4 rate scadute (dal
07.08.12 al 07.11.12); € 172.666,37 capitale residuo dovuto;
ed euro 190,54 per interessi di mora
(all. 12 del fascicolo monitorio).
6.1- Tuttavia, in tale somma sono erroneamente incluse due rate (quella del 07.10.2012 e del 07.11.2012) scadute dopo la comunicazione di risoluzione del contratto (3.10.2012) nella quale si intimava il pagamento di due sole rate scadute in precedenza di totali euro 11.195,72 e del capitale residuo parimenti indicato in quella comunicazione in euro 182.993,43.
6.2- Inoltre, nella somma ingiunta è stato anche omesso il parziale pagamento intervenuto il
18.06.2016 per la somma di euro 9.999,00 e quello del 20.12.2018 per la somma di euro pagina 6 di 8 22.922,57, che parti opponenti riconducono ad una transazione a chiusura del rapporto: tuttavia, poiché non risulta in atti alcun documento che supporti la dedotta chiusura del rapporto con il pagamento della indicata somma, è impossibile accogliere in parte qua l'eccezione.
6.3- Infatti, non conoscendo l'ammontare degli interessi moratori maturati nell'epoca delle transazioni, impossibile scorporare gli importi corrisposti dalle cooperative firmatarie degli accordi secondo la regola di cui all'art. 1194 c.c.; impossibile applicare la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 1199 c.c. in mancanza della quietanza di pagamento.
7- Così definite le eccezioni sollevate dall'opponente, va revocato il decreto ingiuntivo e parti opponenti vanno condannate a pagare i seguenti importi: due rate scadute all'epoca della comunicazione di risoluzione del rapporto, 3.10.2018, per euro 11.195,72; capitale residuo alla medesima epoca, euro 182.993,43; interessi su entrambe le poste al tasso moratorio pattuito in contratto, fino al 18.6.16, epoca del versamento della somma di euro 9.999,00, da imputare prima al pagamento dei maturati interessi e per il residuo al capitale;
interessi sulla somma così risultante al tasso moratorio pattuito in contratto, dal 19.6.16 al
20.12.2018; imputare il versamento a questa data di euro 22.922,57 dapprima ai maturati interessi e di poi al capitale residuo;
interessi sulla somma così risultante al tasso moratorio pattuito in contratto, dal 21.12.2018 alla notifica del decreto ingiuntivo;
in tutti i calcoli precedenti non va operata alcuna capitalizzazione degli interessi;
alla data di notifica del decreto ingiuntivo va operata la capitalizzazione degli interessi fino ad allora maturati e su tale somma (capitale ed interessi capitalizzati) decorrono fino al soddisfo interessi di mora come pattuiti, senza ulteriore capitalizzazione;
8 –Stante la reciproca soccombenza, le spese vanno compensate nella misura della metà
e la restante quota va posta in capo agli opponenti, in solido, non solo perché in concreto soccombenti quasi per intero, ma soprattutto perché hanno sollevato molteplici eccezioni, tutte infondate. La liquidazione segue in dispositivo.
PQM
pagina 7 di 8 il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nella contumacia della
[...]
e degli eredi di , in parziale Controparte_5 Parte_3 accoglimento dell'opposizione proposta da , , e dalla Parte_3 Parte_1 [...]
, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1399/2019 del 21.12.2019, notificato il 01.12.2022 Parte_2 per l'importo di euro 194.917,32 oltre accessori e spese;
condanna gli opponenti in solido al pagamento in favore della ingiungente della somma a calcolarsi secondo le indicazioni in parte motiva, punto 7; compensa per la metà tra le parti le spese del giudizio e condanna gli opponenti in solido a sostenere la restante quota e liquida in favore della ingiungente nella CP_1 indicata quota euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali 15%, cap, iva e spese vive documentate.
Macerata, 26 agosto 2025
Il Giudice dr. Luigi Reale
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