Ordinanza collegiale 16 maggio 2025
Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 06/06/2025, n. 2035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2035 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 02035/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00426/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 426 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata dal Dott. Pietro Roberto Angelo Cadeo, rappresentata e difesa dagli avvocati Sostene Invernizzi, Claudio Linzola, Marco Greco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, in persona del legale Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento del Ministero della Cultura, Segretariato Regionale per la Lombardia, Commissione Regionale per il patrimonio culturale del 23 dicembre 2021, ed i relativi allegati al provvedimento, nonché
del Decreto del Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio n. 476 del 26 aprile 2022, nonché dell'allegato parere n. 40 del Comitato tecnico scientifico per le belle arti del 5.4.2022;
atti impugnati con i motivi aggiunti presentati in data 4.7.22.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 maggio 2025 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso
che con decreto del 7.3.25, notificato in data 13.3.25, il Ministero ha pronunciato una dichiarazione di eccezionale interesse culturale dei beni già oggetto del provvedimento di vincolo impugnato nel presente giudizio;
che i ricorrenti hanno impugnato il predetto decreto del 7.3.35 nel giudizio RG n. 1692/25, con ricorso notificato all’Amministrazione in data 12.5.25, e depositato in data 14.5.2025;
Dato atto che, secondo quanto espressamente indicato nel suddetto decreto, lo stesso “rinnova, revocandolo e sostituendolo” quello del 23.12.21, in questa sede impugnato;
Ritenuto che, come anche richiesto dalla difesa erariale, il presente ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, perchè l’emanazione del nuovo provvedimento di vincolo comporta la sostituzione di quello originario, che ha pertanto cessato definitivamente di produrre i propri effetti, non residuando pertanto alcun interesse al suo annullamento giurisdizionale;
Considerato, infatti, che l’eventuale annullamento da parte del Tribunale del nuovo provvedimento di vincolo non potrebbe in nessun caso determinare la reviviscenza del primo provvedimento
Ritenuto, quanto alle spese, che sussistono giusti motivi per compensare le stesse tra le parti, considerate le peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Così deciso in Milano nelle camere di consiglio dei giorni 15 maggio 2025 e 29 maggio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
Mauro Gatti, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mauro Gatti | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.