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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 28/01/2026, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 586/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BUCARELLI ENZO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2403/2025 depositato il 09/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Pietro Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014297029000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione.
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente Ricorrente_1 in epigrafe indicato impugnava dell'intimazione di pagamento n. 094 2024 9014297029 000, in relazione alla prodromica cartella di pagamento siccome
ANNULATA DA SENTENZA N. 2397/2024 DEL 03.04.2024 MAI APPELLATA
Eccepiva l'annullamento del carico tributario ad opera della sentenza 2397/2024 passata in giudicato.
Si costituiva l'Agente per la Riscossione che rammentava che grava sul ricorrente l'onere di dimostrare l'avvenuto annullamento della cartella impugnata con sentenza passata in giudicato (nel caso di specie non adempiuto attesa la mancata produzione della sentenza)
In relazione alla difesa di parte resistente il ricorrente nulla controdeduceva e nemmeno depositava la sentenza che avrebbe annullato il carico.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
In particolare dirimente la circostanza che il ricorrente non abbia prodotto, come suo onere, soprattutto a fornte della specifica contestazione di parte resistente, la sentenza di annullamento della cartella prodromica
(la sent. asseritamente n. 2397/2024 DEL 03.04.2024).
Una simile omissione probatoria è decisiva ai fini del rigetto del ricorso.
Le spese, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, seguono la soccombenza e devono essere liquidate tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4 comma 1 del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal
D.M. n. 147 del 2022.
Tenuto conto del valore della controversia e dei conseguenti compensi tabellari previsti per i giudizi innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado, devono, pertanto, essere, liquidati complessivi euro 143,00 applicando i minimi tabellari previsti per il valore della controversia (fino a euro 1.100,00) in considerazione della non particolare complessità della controversia oltre spese, IVA e CPA
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese del presente giudizio liquidate in complessivi € 143,00 oltre a IVA, spese e CPA.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BUCARELLI ENZO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2403/2025 depositato il 09/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Pietro Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014297029000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione.
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente Ricorrente_1 in epigrafe indicato impugnava dell'intimazione di pagamento n. 094 2024 9014297029 000, in relazione alla prodromica cartella di pagamento siccome
ANNULATA DA SENTENZA N. 2397/2024 DEL 03.04.2024 MAI APPELLATA
Eccepiva l'annullamento del carico tributario ad opera della sentenza 2397/2024 passata in giudicato.
Si costituiva l'Agente per la Riscossione che rammentava che grava sul ricorrente l'onere di dimostrare l'avvenuto annullamento della cartella impugnata con sentenza passata in giudicato (nel caso di specie non adempiuto attesa la mancata produzione della sentenza)
In relazione alla difesa di parte resistente il ricorrente nulla controdeduceva e nemmeno depositava la sentenza che avrebbe annullato il carico.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
In particolare dirimente la circostanza che il ricorrente non abbia prodotto, come suo onere, soprattutto a fornte della specifica contestazione di parte resistente, la sentenza di annullamento della cartella prodromica
(la sent. asseritamente n. 2397/2024 DEL 03.04.2024).
Una simile omissione probatoria è decisiva ai fini del rigetto del ricorso.
Le spese, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, seguono la soccombenza e devono essere liquidate tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4 comma 1 del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal
D.M. n. 147 del 2022.
Tenuto conto del valore della controversia e dei conseguenti compensi tabellari previsti per i giudizi innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado, devono, pertanto, essere, liquidati complessivi euro 143,00 applicando i minimi tabellari previsti per il valore della controversia (fino a euro 1.100,00) in considerazione della non particolare complessità della controversia oltre spese, IVA e CPA
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese del presente giudizio liquidate in complessivi € 143,00 oltre a IVA, spese e CPA.