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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/07/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Gianluca Fiorella Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 1231/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta da
), rappresentato e difeso da avv. Parte_1 C.F._1
Giancarlo Perrone;
e
, rappresentata e difesa da avv. CP_1 C.F._2
Daniele Scala;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- e hanno adito congiuntamente Parte_1 CP_1 questo Tribunale riferendo di essere coniugi separati consensualmente giusta sentenza di omologazione n. 1396/2024 pronunciata dal Tribunale di Lecce e pubblicata in data 15/04/2024, passata in giudicato. Hanno R.G.V.G. 1231/2025
precisato che dalla loro unione sono nati (Galatina, Persona_1
22/05/2009), , 06/05/2012) e Persona_2 Per_3 Persona_4
, 20/07/2015) . Per_3
Nel ricorso introduttivo finalizzato ad ottenere dichiarazione di scioglimento del matrimonio, le parti hanno indicato compiutamente le condizioni inerenti alla prole e riguardanti i loro rapporti economici. In particolare, hanno concordato che:
➢ Voglia il Tribunale di Lecce, sentito il Pubblico Ministero, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra il Sig. e la Parte_1
Sig.ra in data 14.09.2013 e trascritto nei registri dello CP_1 stato civile del Comune di Leverano (Le), atto n. 7 parte I anno 2013.
➢ ordinare al Comune di Leverano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
➢ dichiarare compensate le spese legali;
➢ nonché OMOLOGARE le seguenti condizioni:
1. i figli restano affidati in via condivisa a entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli (o ciascuno di essi) di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza;
2. i figli resteranno collocati anagraficamente e in via preferenziale presso l'immobile sito Copertino (Le) alla via Clemente Rebora
s.n.c. ove la IG.ra ha trasferito la propria residenza;
CP_1
3. il padre avrà diritto di tenere con sé i figli per 2 giorni alla settimana il lunedì ed il giovedì con le seguenti modalità: - dal rientro da scuola e fino alle ore 19.00;
2 R.G.V.G. 1231/2025
4. il padre avrà altresì diritto di tenere i figli con sé a weekend alterni, dal sabato pomeriggio ore 16.00 sino alla domenica pomeriggio ore 20.00;
5. durante le ferie estive, i ricorrenti terranno ininterrottamente i figli per un periodo di quindici giorni anche eventualmente consecutivi da comunicare entro il 30 maggio di ogni anno;
in caso di mancato accordo dal 01 luglio al 15 luglio il primo anno e dal 01 agosto al 15 agosto l'anno successivo;
6. ad anni alterni, nel periodo natalizio, i figli trascorreranno con la madre i giorni dalla vigilia del 24 dicembre alla mattina del 31 dicembre e con il padre i giorni dalla mattina del 31 dicembre alla sera dell'Epifania;
7. ad anni alterni, i figli trascorreranno il giorno di Pasqua con la madre ed il Lunedì dell'Angelo con il padre;
8. i figli trascorreranno il giorno del loro compleanno con entrambi i genitori, mentre trascorreranno con ciascun genitore il giorno del loro compleanno;
9. i figli trascorreranno con il padre il 19 marzo (“festa del papà”) e con la mamma la seconda domenica di maggio (“festa della mamma”).
10. Il IG. contribuirà al mantenimento dei figli: a) versando Pt_1 alla IG.ra nella sua qualità di genitore collocataria CP_1 prevalente, in via anticipata entro il 10 di ogni mese, l'importo mensile di €.100,00 per ciascun figlio e quindi l'importo complessivo di €.300,00, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato;
b) rinunciando alla quota lui spettante relativa all'assegno unico per un importo mensile ad oggi pari ad €.380,00. Pertanto l'assegno unico previsto dalla normativa vigente, sarà corrisposto unicamente in favore della IG.ra ; c) facendosi CP_1 carico, nella misura del 50% pro quota, delle spese straordinarie così specificate e secondo le seguenti condizioni: NI (non
3 R.G.V.G. 1231/2025
subordinate a preventivo consenso di entrambi i genitori): - ticket sanitari ove dovuti;
cure dentistiche, odontoiatriche e oculistiche;
visite specialistiche ed esami diagnostici;
analisi cliniche e strumentali. CO (non subordinate a preventivo consenso di entrambi i genitori): tasse scolastiche ed universitarie;
iscrizioni e rette per la scuola secondaria;
libri di testo (ove non integralmente rimborsati) e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
dotazione informatica se richiesta dalla scuola;
assicurazione scolastica;
gite senza pernottamento;
CO (subordinate a preventivo consenso di entrambi i genitori): gite con pernottamento;
ripetizioni; corsi di specializzazione;
master; alloggi universitari;
PARACO,
SPORTIVE E IC (non subordinate a preventivo consenso di entrambi i genitori): centri estivi (es. oratorio, campus, ecc.); attività sportive extrascolastiche e relativa attrezzatura, corsi di lingua, attività musicali, artistiche o ricreative in genere e relativa attrezzatura nei limiti di un'attività per figlio;
PARACO,
SPORTIVE E IC (subordinate a preventivo consenso di entrambi i genitori): viaggi studio;
vacanze senza i genitori;
acquisto mezzi di trasporto;
telefonini, tablet o pc personale dei figli. Le comunicazioni sulle spese straordinarie, con i relativi giustificativi, andranno effettuate di volta in volta a mezzo pec, e- mail o messaggi;
per quelle che richiedono il preventivo consenso di entrambi i genitori, il genitore dovrà riscontrare la richiesta dell'altro nel termine massimo di giorni cinque e, in caso di dissenso, motivarlo espressamente;
in difetto di riscontro il silenzio varrà come assenso alla spesa;
le spese straordinarie sostenute andranno saldate nel termine massimo coincidente con l'assegno di mantenimento, con divieto di compensazione tra le somme dovute per spese straordinarie e l'assegno mensile di mantenimento;
per ogni altro aspetto relativo alle spese
4 R.G.V.G. 1231/2025
straordinarie le parti richiamano il Protocollo in materia di spese straordinarie adottato dal Tribunale di Lecce;
11. In relazione all'assegno divorzile e parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di rinunciare a qualsivoglia richiesta sul punto.
Hanno, inoltre, manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.51 co. 2 c.p.c. di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare (ricorso depositato in data 17/03/2025).
1.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale nulla ha opposto (parere del
13/05/2025).
1.3.- Con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
15/07/2025, i coniugi hanno dichiarato di voler regolamentare il loro divorzio secondo le condizioni indicate nell'atto introduttivo e secondo le seguenti condizioni modificative:
- in sostituzione della condizione sub 10 del ricorso introduttivo, la seguente: Il IG. contribuirà al mantenimento dei figli: a) Pt_1 versando alla IG.ra nella sua qualità di genitore collocataria CP_1 prevalente, in via anticipata entro il 10 di ogni mese, l'importo mensile di € 230,00 per ciascun figlio e quindi l'importo complessivo di
€690,00, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato;
sarà facoltà del IG. Pt_1 rinunciare alla quota parte dell'A.U.U. a lui spettante, pari al 50%, per adempiere al pagamento del contributo medesimo;
c) facendosi carico, nella misura del 50% pro quota, delle spese straordinarie così specificate e secondo le seguenti condizioni: NI (non subordinate a preventivo consenso di entrambi i genitori): - ticket sanitari ove dovuti;
cure dentistiche, odontoiatriche e oculistiche;
visite specialistiche ed esami diagnostici;
analisi cliniche e strumentali.
CO (non subordinate a preventivo consenso di entrambi i
5 R.G.V.G. 1231/2025
genitori): tasse scolastiche ed universitarie;
iscrizioni e rette per la scuola secondaria;
libri di testo (ove non integralmente rimborsati) e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
dotazione informatica se richiesta dalla scuola;
assicurazione scolastica;
gite senza pernottamento;
CO (subordinate a preventivo consenso di entrambi i genitori): gite con pernottamento;
ripetizioni; corsi di specializzazione;
master; alloggi universitari;
PARACO,
SPORTIVE E IC (non subordinate a preventivo consenso di entrambi i genitori): centri estivi (es. oratorio, campus, ecc.); attività sportive extrascolastiche e relativa attrezzatura, corsi di lingua, attività musicali, artistiche o ricreative in genere e relativa attrezzatura nei limiti di un'attività per figlio;
PARACO, SPORTIVE E
IC (subordinate a preventivo consenso di entrambi i genitori): viaggi studio;
vacanze senza i genitori;
acquisto mezzi di trasporto;
telefonini, tablet o pc personale dei figli. Le comunicazioni sulle spese straordinarie, con i relativi giustificativi, andranno effettuate di volta in volta a mezzo pec, e-mail o messaggi;
per quelle che richiedono il preventivo consenso di entrambi i genitori, il genitore dovrà riscontrare la richiesta dell'altro nel termine massimo di giorni cinque e, in caso di dissenso, motivarlo espressamente;
in difetto di riscontro il silenzio varrà come assenso alla spesa;
le spese straordinarie sostenute andranno saldate nel termine massimo coincidente con l'assegno di mantenimento, con divieto di compensazione tra le somme dovute per spese straordinarie e l'assegno mensile di mantenimento;
per ogni altro aspetto relativo alle spese straordinarie le parti richiamano il
Protocollo in materia di spese straordinarie adottato dal Tribunale di
Lecce;
Il giudice delegato, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di divorzio così come modificate, ha rimesso la causa in decisione.
2.- La domanda di scioglimento del matrimonio è meritevole di essere accolta.
6 R.G.V.G. 1231/2025
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970. Inoltre, le condizioni concordate tra le parti appaiono conformi alla legge e rispondenti all'interesse della prole.
3.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1231/2025 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 17/03/2025, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato a Leverano in data
14/09/2013 tra (Copertino (LE), 07/09/1976) e Parte_1
(Copertino (LE), 01/03/1984) ed iscritto nel registro CP_1 degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 7, parte I, anno
2013;
2) DISPONE che il divorzio tra le parti sia regolato dalle condizioni tra loro concordate e indicate nel ricorso introduttivo così come modificate con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 15/07/2025;
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Leverano per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di conIGlio del 28/07/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Gianluca Fiorella Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 1231/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta da
), rappresentato e difeso da avv. Parte_1 C.F._1
Giancarlo Perrone;
e
, rappresentata e difesa da avv. CP_1 C.F._2
Daniele Scala;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- e hanno adito congiuntamente Parte_1 CP_1 questo Tribunale riferendo di essere coniugi separati consensualmente giusta sentenza di omologazione n. 1396/2024 pronunciata dal Tribunale di Lecce e pubblicata in data 15/04/2024, passata in giudicato. Hanno R.G.V.G. 1231/2025
precisato che dalla loro unione sono nati (Galatina, Persona_1
22/05/2009), , 06/05/2012) e Persona_2 Per_3 Persona_4
, 20/07/2015) . Per_3
Nel ricorso introduttivo finalizzato ad ottenere dichiarazione di scioglimento del matrimonio, le parti hanno indicato compiutamente le condizioni inerenti alla prole e riguardanti i loro rapporti economici. In particolare, hanno concordato che:
➢ Voglia il Tribunale di Lecce, sentito il Pubblico Ministero, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra il Sig. e la Parte_1
Sig.ra in data 14.09.2013 e trascritto nei registri dello CP_1 stato civile del Comune di Leverano (Le), atto n. 7 parte I anno 2013.
➢ ordinare al Comune di Leverano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
➢ dichiarare compensate le spese legali;
➢ nonché OMOLOGARE le seguenti condizioni:
1. i figli restano affidati in via condivisa a entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli (o ciascuno di essi) di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza;
2. i figli resteranno collocati anagraficamente e in via preferenziale presso l'immobile sito Copertino (Le) alla via Clemente Rebora
s.n.c. ove la IG.ra ha trasferito la propria residenza;
CP_1
3. il padre avrà diritto di tenere con sé i figli per 2 giorni alla settimana il lunedì ed il giovedì con le seguenti modalità: - dal rientro da scuola e fino alle ore 19.00;
2 R.G.V.G. 1231/2025
4. il padre avrà altresì diritto di tenere i figli con sé a weekend alterni, dal sabato pomeriggio ore 16.00 sino alla domenica pomeriggio ore 20.00;
5. durante le ferie estive, i ricorrenti terranno ininterrottamente i figli per un periodo di quindici giorni anche eventualmente consecutivi da comunicare entro il 30 maggio di ogni anno;
in caso di mancato accordo dal 01 luglio al 15 luglio il primo anno e dal 01 agosto al 15 agosto l'anno successivo;
6. ad anni alterni, nel periodo natalizio, i figli trascorreranno con la madre i giorni dalla vigilia del 24 dicembre alla mattina del 31 dicembre e con il padre i giorni dalla mattina del 31 dicembre alla sera dell'Epifania;
7. ad anni alterni, i figli trascorreranno il giorno di Pasqua con la madre ed il Lunedì dell'Angelo con il padre;
8. i figli trascorreranno il giorno del loro compleanno con entrambi i genitori, mentre trascorreranno con ciascun genitore il giorno del loro compleanno;
9. i figli trascorreranno con il padre il 19 marzo (“festa del papà”) e con la mamma la seconda domenica di maggio (“festa della mamma”).
10. Il IG. contribuirà al mantenimento dei figli: a) versando Pt_1 alla IG.ra nella sua qualità di genitore collocataria CP_1 prevalente, in via anticipata entro il 10 di ogni mese, l'importo mensile di €.100,00 per ciascun figlio e quindi l'importo complessivo di €.300,00, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato;
b) rinunciando alla quota lui spettante relativa all'assegno unico per un importo mensile ad oggi pari ad €.380,00. Pertanto l'assegno unico previsto dalla normativa vigente, sarà corrisposto unicamente in favore della IG.ra ; c) facendosi CP_1 carico, nella misura del 50% pro quota, delle spese straordinarie così specificate e secondo le seguenti condizioni: NI (non
3 R.G.V.G. 1231/2025
subordinate a preventivo consenso di entrambi i genitori): - ticket sanitari ove dovuti;
cure dentistiche, odontoiatriche e oculistiche;
visite specialistiche ed esami diagnostici;
analisi cliniche e strumentali. CO (non subordinate a preventivo consenso di entrambi i genitori): tasse scolastiche ed universitarie;
iscrizioni e rette per la scuola secondaria;
libri di testo (ove non integralmente rimborsati) e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
dotazione informatica se richiesta dalla scuola;
assicurazione scolastica;
gite senza pernottamento;
CO (subordinate a preventivo consenso di entrambi i genitori): gite con pernottamento;
ripetizioni; corsi di specializzazione;
master; alloggi universitari;
PARACO,
SPORTIVE E IC (non subordinate a preventivo consenso di entrambi i genitori): centri estivi (es. oratorio, campus, ecc.); attività sportive extrascolastiche e relativa attrezzatura, corsi di lingua, attività musicali, artistiche o ricreative in genere e relativa attrezzatura nei limiti di un'attività per figlio;
PARACO,
SPORTIVE E IC (subordinate a preventivo consenso di entrambi i genitori): viaggi studio;
vacanze senza i genitori;
acquisto mezzi di trasporto;
telefonini, tablet o pc personale dei figli. Le comunicazioni sulle spese straordinarie, con i relativi giustificativi, andranno effettuate di volta in volta a mezzo pec, e- mail o messaggi;
per quelle che richiedono il preventivo consenso di entrambi i genitori, il genitore dovrà riscontrare la richiesta dell'altro nel termine massimo di giorni cinque e, in caso di dissenso, motivarlo espressamente;
in difetto di riscontro il silenzio varrà come assenso alla spesa;
le spese straordinarie sostenute andranno saldate nel termine massimo coincidente con l'assegno di mantenimento, con divieto di compensazione tra le somme dovute per spese straordinarie e l'assegno mensile di mantenimento;
per ogni altro aspetto relativo alle spese
4 R.G.V.G. 1231/2025
straordinarie le parti richiamano il Protocollo in materia di spese straordinarie adottato dal Tribunale di Lecce;
11. In relazione all'assegno divorzile e parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di rinunciare a qualsivoglia richiesta sul punto.
Hanno, inoltre, manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.51 co. 2 c.p.c. di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare (ricorso depositato in data 17/03/2025).
1.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale nulla ha opposto (parere del
13/05/2025).
1.3.- Con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
15/07/2025, i coniugi hanno dichiarato di voler regolamentare il loro divorzio secondo le condizioni indicate nell'atto introduttivo e secondo le seguenti condizioni modificative:
- in sostituzione della condizione sub 10 del ricorso introduttivo, la seguente: Il IG. contribuirà al mantenimento dei figli: a) Pt_1 versando alla IG.ra nella sua qualità di genitore collocataria CP_1 prevalente, in via anticipata entro il 10 di ogni mese, l'importo mensile di € 230,00 per ciascun figlio e quindi l'importo complessivo di
€690,00, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato;
sarà facoltà del IG. Pt_1 rinunciare alla quota parte dell'A.U.U. a lui spettante, pari al 50%, per adempiere al pagamento del contributo medesimo;
c) facendosi carico, nella misura del 50% pro quota, delle spese straordinarie così specificate e secondo le seguenti condizioni: NI (non subordinate a preventivo consenso di entrambi i genitori): - ticket sanitari ove dovuti;
cure dentistiche, odontoiatriche e oculistiche;
visite specialistiche ed esami diagnostici;
analisi cliniche e strumentali.
CO (non subordinate a preventivo consenso di entrambi i
5 R.G.V.G. 1231/2025
genitori): tasse scolastiche ed universitarie;
iscrizioni e rette per la scuola secondaria;
libri di testo (ove non integralmente rimborsati) e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
dotazione informatica se richiesta dalla scuola;
assicurazione scolastica;
gite senza pernottamento;
CO (subordinate a preventivo consenso di entrambi i genitori): gite con pernottamento;
ripetizioni; corsi di specializzazione;
master; alloggi universitari;
PARACO,
SPORTIVE E IC (non subordinate a preventivo consenso di entrambi i genitori): centri estivi (es. oratorio, campus, ecc.); attività sportive extrascolastiche e relativa attrezzatura, corsi di lingua, attività musicali, artistiche o ricreative in genere e relativa attrezzatura nei limiti di un'attività per figlio;
PARACO, SPORTIVE E
IC (subordinate a preventivo consenso di entrambi i genitori): viaggi studio;
vacanze senza i genitori;
acquisto mezzi di trasporto;
telefonini, tablet o pc personale dei figli. Le comunicazioni sulle spese straordinarie, con i relativi giustificativi, andranno effettuate di volta in volta a mezzo pec, e-mail o messaggi;
per quelle che richiedono il preventivo consenso di entrambi i genitori, il genitore dovrà riscontrare la richiesta dell'altro nel termine massimo di giorni cinque e, in caso di dissenso, motivarlo espressamente;
in difetto di riscontro il silenzio varrà come assenso alla spesa;
le spese straordinarie sostenute andranno saldate nel termine massimo coincidente con l'assegno di mantenimento, con divieto di compensazione tra le somme dovute per spese straordinarie e l'assegno mensile di mantenimento;
per ogni altro aspetto relativo alle spese straordinarie le parti richiamano il
Protocollo in materia di spese straordinarie adottato dal Tribunale di
Lecce;
Il giudice delegato, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di divorzio così come modificate, ha rimesso la causa in decisione.
2.- La domanda di scioglimento del matrimonio è meritevole di essere accolta.
6 R.G.V.G. 1231/2025
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970. Inoltre, le condizioni concordate tra le parti appaiono conformi alla legge e rispondenti all'interesse della prole.
3.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1231/2025 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 17/03/2025, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato a Leverano in data
14/09/2013 tra (Copertino (LE), 07/09/1976) e Parte_1
(Copertino (LE), 01/03/1984) ed iscritto nel registro CP_1 degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 7, parte I, anno
2013;
2) DISPONE che il divorzio tra le parti sia regolato dalle condizioni tra loro concordate e indicate nel ricorso introduttivo così come modificate con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 15/07/2025;
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Leverano per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di conIGlio del 28/07/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
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