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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 18/03/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 484/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte d'appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott.ssa Manuela Velotti Consigliere dott.ssa Antonella Romano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 484/2023;
TRA avente codice fiscale , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Ulisse Melega (Pec: e dall'Avv. Email_1
Federico Geremia Melega (Pec: ; Email_2
E
, avente codice fiscale , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Corrado Formica (Pec: ; Email_3
E avente codice fiscale;
CP_2 C.F._3
avente codice fiscale;
Parte_2 C.F._4
CONTUMACI
1
Con atto di citazione dell'ottobre 2005, i coniugi e CP_2 Controparte_1
convenivano in giudizio, innanzi il Tribunale di Bologna, titolare Parte_2 dell'omonima impresa edile, e la deducendo: Controparte_3
- di aver acquistato dal n data 25.3.2003 un appartamento sito in Bologna, via Cesarini Pt_2
n. 7/3;
-di aver riscontrato, successivamente alla stipula, la presenza di gravi vizi;
-che tali vizi erano stati causati dall'esecuzione non a regola d'arte dei lavori di ristrutturazione realizzati, prima della vendita dell'immobile, su incarico del venditore, dalla CP_3
Controparte_3
Domandavano la condanna di entrambi i convenuti in via solidale o alternativa al risarcimento dei danni.
*
Resisteva avanzando domanda di manleva nei confronti di Parte_2 Controparte_3 in quanto responsabile dell'esecuzione delle opere.
*
Si costituiva in giudizio eccependo la propria Controparte_3
carenza di legittimazione passiva rispetto alle domande svolte nei suoi riguardi dagli acquirenti dell'immobile e domandando altresì il rigetto della domanda di manleva formulata da Pt_2
deducendone la decadenza e la prescrizione.
*
Con sentenza n. 3207/2013, il Tribunale di Bologna statuiva, per quanto ancora rileva, come appresso indicato.
Rigettava le domande attoree nei confronti della società convenuta.
Condannava al pagamento, in favore degli attori, di €.
4.000 oltre interessi Parte_2
legali.
Condannava, altresì, al pagamento, in favore degli attori, di €. 5.550,00, oltre Parte_2
IVA, oltre rivalutazione ed interessi legali.
Condannava la società convenuta a mantenere indenne da quanto avrebbe Parte_2
pagato agli attori.
Compensava le spese di lite tra e e la CP_2 Controparte_1 Controparte_3
[...]
2 Compensava le spese di lite tra e la Parte_2 Controparte_3
[...]
*
Avverso la sentenza resa dal Tribunale di Bologna proponeva appello
[...]
, in qualità di successore della suindicata società, insistendo per il rigetto Controparte_4
della domanda di manleva e per la condanna degli attori e del alla refusione, in suo Pt_2
favore, delle spese di lite.
*
Nel giudizio di appello restava contumace, mentre e Parte_2 Controparte_1 [...] si costituivano, domandando il rigetto dell'appello. CP_2
*
Con sentenza n. 2523/2017, questo ufficio rigettava l'appello, ritenendo tardivamente proposte le eccezioni di decadenza e di prescrizione, in quanto proposte con comparsa di costituzione tardivamente depositata a meno di venti giorni rispetto all'udienza di prima comparizione.
*
in qualità di socio illimitatamente responsabile e successore di Parte_1 CP_4
di , proponeva ricorso innanzi alla Corte di cassazione, contestando,
[...] Parte_1
per quanto ancora rileva, come erroneamente il giudice di appello avesse ritenuto tardive le eccezioni sollevate da esso ricorrente nei confronti del Pt_2
*
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 37191/22, accoglieva la suindicata censura, osservando quanto segue:
<il convenuto ha l di sollevare le eccezioni non rilevabili d nella comparsa>
risposta tempestivamente depositata solo se le stesse riguardano le domande proposte dall'attore. Se, invece, riguardano le domande (riconvenzionali) proposte nei suoi confronti da un altro convenuto nella comparsa di risposta (tempestivamente depositata) di quest'ultimo, le stesse devono ritenersi ammissibili anche se proposte oltre il termine di decadenza previsto dall'art. 167 c.p.c., purché, come può argomentarsi dall'art. 183 c.p.c., comma 4, nel testo applicabile ratione temporis, la relativa proposizione avvenga all'udienza di trattazione ivi prevista>.
Dichiarava assorbito, per quanto ancora rileva, il motivo con il quale il ricorrente aveva contestato come la Corte d'appello avrebbe dovuto condannare gli originari attori alla refusione, in suo favore, delle spese di lite.
*
3 riassumeva la causa ai sensi dell'art. 392 c.p.c., insistendo per Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni, già formulate con l'atto di citazione in appello.
Chiedeva, altresì, la condanna degli appellati alla restituzione di quanto percepito in esecuzione della sentenza cassata.
*
Si costituiva esclusivamente , insistendo per il rigetto dell'appello. Controparte_1
*
All'udienza del 24 ottobre 2023, veniva dichiarava la contumacia di Parte_2
*
All'udienza del 9 maggio 2024, la Corte dichiarava la contumacia di e fissava CP_2
l'udienza del 17 settembre 2024 per la remissione in decisione.
*
Precisate le conclusioni come in atti, all'udienza del 17 settembre 2024, la causa veniva rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Va, anzitutto, evidenziato, a fronte delle osservazioni di parte appellante in ordine al rito da applicare, che, in difetto di un'espressa disciplina transitoria, deve applicarsi il generale principio processuale "tempus regit actum”.
2)Con il proposto appello, formulando due motivi, aveva contestato, Parte_1
anzitutto, come erroneamente il primo giudice avesse accolto la domanda di manleva, avanzata da Parte_2
Aveva, altresì, contestato come erroneamente il primo giudice avesse compensato le spese di lite fra esso convenuto e gli attori.
3) Con il secondo dei motivi proposti avverso l'accoglimento dell'azione di manleva si contestava come erroneamente il primo giudice avesse ritenuto tardive le eccezioni di decadenza e di prescrizione.
4) A fronte dell'ordinanza della Corte di Cassazione, devono esaminarsi nel merito tali eccezioni, dovendosi riconoscere la loro ammissibilità.
4 5) Di tali eccezioni risulta manifestamente fondata quella di prescrizione, posto che l'azione di manleva è stata avanzata in data 22.12.2005 con la comparsa di costituzione nel primo grado del e dunque oltre il termine di prescrizione di anni due dalla consegna dei lavori, Pt_2
previsto dall'art. 1667 c.c., posto che tale consegna è intervenuta prima della vendita ai summenzionati coniugi, risalente al marzo 2003 e ciò senza che sia stato posto in essere alcun atto interruttivo da parte del non avendo alcun rilievo le pretese avanzate nei confronti Pt_2
dell'appaltatrice dai coniugi originari attori, non ricorrendo una responsabilità solidale.
6) Deve, di conseguenza, riformarsi l'impugnata sentenza, rigettando la domanda di manleva.
7) Quanto all'ulteriore motivo di appello, afferente il rapporto processuale con gli originari attori, ritenuto assorbito dalla Corte di cassazione, deve rilevarsene l'inammissibilità, posto che parte appellante lamenta solo come la loro condanna alla refusione delle spese dovesse pronunciarsi ex art. 91 c.p.c, attesa la loro soccombenza, senza tenere in alcun conto la specifica motivazione del primo giudice che aveva disposto la compensazione, osservando come si imponesse in quanto, in sede di ATP, era stato accertato che i lavori erano stati eseguiti dalla convenuta società non a regola d'arte.
8) A seguito dell'accoglimento dell'appello nei suoi confronti, va condannato Parte_2
alla refusione delle spese di tutti i gradi in favore del Parte_1
9) Va disposta, in ultimo la compensazione delle spese del procedimento di rinvio, in relazione al rapporto processuale tra e atteso che questi, pur Parte_1 Controparte_1
rimasto vittorioso, non ha in alcun modo preso in considerazione, con la comparsa di costituzione il motivo afferente le spese, ma ha solo insistito per il rigetto del motivo riproposto nei confronti del peraltro oggetto di accoglimento. Pt_2
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando nel procedimento n. 484/2023 R.G., così statuisce:
-rigetta l'appello proposto nei confronti di e di Controparte_1 CP_2
-in accoglimento dell'appello proposto nei confronti di ed in parziale riforma Parte_2
dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda di manleva;
5 -compensa le spese di lite in relazione al rapporto processuale tra e Parte_1
; Controparte_1
-condanna alla refusione, in favore di delle spese di lite, Parte_2 Parte_1 liquidate in € 3.500 per il procedimento di primo grado;
€ 4.000 per il procedimento di appello;
€2.000 per il procedimento di cassazione ed € 3.000 per il procedimento di rinvio, oltre rimborso spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte
d'appello in data 11.3.2025.
Il Consigliere estensore dott. ssa Antonella Romano
Il Presidente dott. Giovanni Salina
6