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Sentenza 1 ottobre 2024
Sentenza 1 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 01/10/2024, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2024 |
Testo completo
R.G. N. 2790/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 2790/2024 V.G. posta in decisione il 12 settembre 2024 e promossa dai coniugi
Parte_1
nata a [...] il [...], residente in [...] (avv.
Elisabetta Marcianò)
e
CP_1
nato a [...] il [...], residente in [...] (avv.
Elisabetta Marcianò)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
24 giugno 2024; rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio il 7 settembre 2013 a Ravenna, trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del Comune di Ravenna, dell'anno 2013, atto n. 82, parte II, serie A;
rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati i figli (Ravenna, 19 agosto 2012) e Per_1 Per_2
(Ravenna, 10 ottobre 2018); preso atto che l'udienza del 12 settembre 2024 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
visto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, così come da ricorso congiunto:
a) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
b) I figli e vengono affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocazione presso la madre. I genitori ne cureranno di comune accordo l'istruzione,
l'educazione, il mantenimento e prenderanno insieme tutte le decisioni concernenti la straordinaria amministrazione, anche di tipo sanitario, nell'interesse esclusivo dei figli medesimi.
c) La casa coniugale continuerà ad essere detenuta in locazione dalla sola Sig.ra che Pt_1
corrisponderà per intero il relativo canone e le spese per le utenze, continuando a viverci con i figli. Il Sig. ecederà, quindi, dal contratto di locazione e si trasferirà in altra abitazione CP_1
idonea per la prole.
d) A titolo di concorso per il mantenimento di e e fino alla loro autosufficienza Per_1 Per_2
economica, il Sig. orrisponderà, a partire dalla sottoscrizione del presente ricorso, alla CP_1
Sig.ra la somma mensile di € 400,00 (euro quattrocento/00), pari ad € 200,00 (euro Pt_1
duecento/00) per ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Il succitato importo verrà corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese di riferimento, con bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra acceso presso Pt_1 Controparte_2
contraddistinto da Iban: [...].
e) Con riferimento alle spese straordinarie deve qui intendersi integralmente richiamato il
Protocollo d'Intesa per i procedimenti in materia familiare siglato dal Tribunale di Ravenna. Si precisa al riguardo che, tra le spese che non richiederanno il preventivo accordo tra i coniugi per essere rimborsate pro quota al genitore che le ha sostenute per interno, si devono intendere anche quelle sostenute per l'attività sportiva dei figli, compreso l'attrezzatura e quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività stessa. Per quanto attiene alla suddivisione delle spese straordinarie, i coniugi concordano che esse siano a proprio carico nella misura del 50% ciascuno.
f) L'assegno unico verrà percepito direttamente ed integralmente dalla Sig.ra Parte_1 quale genitore collocatario dei figli. Il Sig. che oggi percepisce l'assegno, si obbliga CP_1 a compiere tutte le formalità necessarie affinché lo stesso venga percepito direttamente dalla
Sig.ra Pt_1
g) Relativamente ai tempi di permanenza di ed con il padre, i ricorrenti Per_1 Per_2
concordano il seguente calendario. Il Sig. trascorrerà con i figli un week end alterno, CP_1
dal venerdì pomeriggio, ed un giorno alla settimana, con pernottamento, che viene fissato di lunedì se i figli non saranno con lui durante il week end precedente e di mercoledì nel caso contrario. Per il week end il Sig. prenderà i figli, eventualmente anche con l'aiuto dei CP_1 nonni, dall'uscita da scuola e/o asilo e/o centro ricreativo estivo, e li terrà con sé fino alla domenica sera allorquando li riporterà alla madre, dopo cena, e comunque verso le 21.00. Il lunedì o il mercoledì il Sig. terrà con sé i figli dall'uscita da scuola e/o asilo e/o centro CP_1
ricreativo estivo dove li riporterà al mattino seguente. Resta inteso che il Sig. in CP_1
accordo con la Sig.ra potrà vedere e tenere i figli anche in momenti diversi da quelli Pt_1
indicati, tenendo conto degli impegni degli stessi. In ordine alle vacanze, le parti concordano che ed trascorrano con i genitori: Per_1 Per_2
- metà delle festività di Natale, alternando, di anno in anno, la settimana comprensiva del Natale con un genitore e la settimana comprensiva del Capodanno con l'altro genitore;
- metà delle festività di Pasqua, alternando fra i genitori Pasqua e Pasquetta;
- 15 giorni anche non consecutivi con il padre durante le vacanze estive.
h) L'autovettura Renault NI rimarrà nella disposizione del Sig. mentre la Fiat CP_1
Punto verrà venduta ed il ricavato verrà versato alla Sig.ra che acquisterà una nuova Pt_1
autovettura idonea al trasporto dei figli.
i) Il finanziamento acceso dal Signor per esigenze familiari la cui rata mensile è di € CP_1
130,00, continuerà ad essere sostenuto in ragione del 50% da ciascuno dei coniugi e, pertanto, la Signora si impegna ed obbliga a versare entro il 18 di ogni mese la propria Pt_1 quota/parte pari ad € 65,00 sul conto corrente intestato al Signor ove viene addebitato CP_1
il finanziamento.
j) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e che, pertanto, non sussistono i requisiti per la corresponsione di alcun assegno di mantenimento.
k) I Sig.ri e provvederanno ciascuno al pagamento delle spese, compensi ed Pt_1 CP_1 accessori di legge dovuti ai propri difensori per l'attività prestata nel presente procedimento, senza alcun vincolo di solidarietà.
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di Ravenna per le annotazioni di legge.
Ravenna, 24 settembre 2024 Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 2790/2024 V.G. posta in decisione il 12 settembre 2024 e promossa dai coniugi
Parte_1
nata a [...] il [...], residente in [...] (avv.
Elisabetta Marcianò)
e
CP_1
nato a [...] il [...], residente in [...] (avv.
Elisabetta Marcianò)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
24 giugno 2024; rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio il 7 settembre 2013 a Ravenna, trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del Comune di Ravenna, dell'anno 2013, atto n. 82, parte II, serie A;
rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati i figli (Ravenna, 19 agosto 2012) e Per_1 Per_2
(Ravenna, 10 ottobre 2018); preso atto che l'udienza del 12 settembre 2024 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
visto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, così come da ricorso congiunto:
a) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
b) I figli e vengono affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocazione presso la madre. I genitori ne cureranno di comune accordo l'istruzione,
l'educazione, il mantenimento e prenderanno insieme tutte le decisioni concernenti la straordinaria amministrazione, anche di tipo sanitario, nell'interesse esclusivo dei figli medesimi.
c) La casa coniugale continuerà ad essere detenuta in locazione dalla sola Sig.ra che Pt_1
corrisponderà per intero il relativo canone e le spese per le utenze, continuando a viverci con i figli. Il Sig. ecederà, quindi, dal contratto di locazione e si trasferirà in altra abitazione CP_1
idonea per la prole.
d) A titolo di concorso per il mantenimento di e e fino alla loro autosufficienza Per_1 Per_2
economica, il Sig. orrisponderà, a partire dalla sottoscrizione del presente ricorso, alla CP_1
Sig.ra la somma mensile di € 400,00 (euro quattrocento/00), pari ad € 200,00 (euro Pt_1
duecento/00) per ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Il succitato importo verrà corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese di riferimento, con bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra acceso presso Pt_1 Controparte_2
contraddistinto da Iban: [...].
e) Con riferimento alle spese straordinarie deve qui intendersi integralmente richiamato il
Protocollo d'Intesa per i procedimenti in materia familiare siglato dal Tribunale di Ravenna. Si precisa al riguardo che, tra le spese che non richiederanno il preventivo accordo tra i coniugi per essere rimborsate pro quota al genitore che le ha sostenute per interno, si devono intendere anche quelle sostenute per l'attività sportiva dei figli, compreso l'attrezzatura e quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività stessa. Per quanto attiene alla suddivisione delle spese straordinarie, i coniugi concordano che esse siano a proprio carico nella misura del 50% ciascuno.
f) L'assegno unico verrà percepito direttamente ed integralmente dalla Sig.ra Parte_1 quale genitore collocatario dei figli. Il Sig. che oggi percepisce l'assegno, si obbliga CP_1 a compiere tutte le formalità necessarie affinché lo stesso venga percepito direttamente dalla
Sig.ra Pt_1
g) Relativamente ai tempi di permanenza di ed con il padre, i ricorrenti Per_1 Per_2
concordano il seguente calendario. Il Sig. trascorrerà con i figli un week end alterno, CP_1
dal venerdì pomeriggio, ed un giorno alla settimana, con pernottamento, che viene fissato di lunedì se i figli non saranno con lui durante il week end precedente e di mercoledì nel caso contrario. Per il week end il Sig. prenderà i figli, eventualmente anche con l'aiuto dei CP_1 nonni, dall'uscita da scuola e/o asilo e/o centro ricreativo estivo, e li terrà con sé fino alla domenica sera allorquando li riporterà alla madre, dopo cena, e comunque verso le 21.00. Il lunedì o il mercoledì il Sig. terrà con sé i figli dall'uscita da scuola e/o asilo e/o centro CP_1
ricreativo estivo dove li riporterà al mattino seguente. Resta inteso che il Sig. in CP_1
accordo con la Sig.ra potrà vedere e tenere i figli anche in momenti diversi da quelli Pt_1
indicati, tenendo conto degli impegni degli stessi. In ordine alle vacanze, le parti concordano che ed trascorrano con i genitori: Per_1 Per_2
- metà delle festività di Natale, alternando, di anno in anno, la settimana comprensiva del Natale con un genitore e la settimana comprensiva del Capodanno con l'altro genitore;
- metà delle festività di Pasqua, alternando fra i genitori Pasqua e Pasquetta;
- 15 giorni anche non consecutivi con il padre durante le vacanze estive.
h) L'autovettura Renault NI rimarrà nella disposizione del Sig. mentre la Fiat CP_1
Punto verrà venduta ed il ricavato verrà versato alla Sig.ra che acquisterà una nuova Pt_1
autovettura idonea al trasporto dei figli.
i) Il finanziamento acceso dal Signor per esigenze familiari la cui rata mensile è di € CP_1
130,00, continuerà ad essere sostenuto in ragione del 50% da ciascuno dei coniugi e, pertanto, la Signora si impegna ed obbliga a versare entro il 18 di ogni mese la propria Pt_1 quota/parte pari ad € 65,00 sul conto corrente intestato al Signor ove viene addebitato CP_1
il finanziamento.
j) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e che, pertanto, non sussistono i requisiti per la corresponsione di alcun assegno di mantenimento.
k) I Sig.ri e provvederanno ciascuno al pagamento delle spese, compensi ed Pt_1 CP_1 accessori di legge dovuti ai propri difensori per l'attività prestata nel presente procedimento, senza alcun vincolo di solidarietà.
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di Ravenna per le annotazioni di legge.
Ravenna, 24 settembre 2024 Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi