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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 05/03/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2227 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avvocato PASQUATO MARIA CRISTINA
e
, C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata e CP_1 C.F._2
difesa dall'avvocato PASQUATO MARIA CRISTINA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
a) i coniugi continueranno a vivere separatamente e nel reciproco rispetto;
b) la casa coniugale, ubicata nel Comune di Vicenza, viale Verona 90, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, resta assegnata alla proprietaria, dott.ssa che continuerà ad CP_1
abitarvi insieme ai due figli;
c) la madre, dott.ssa , si farà carico del mantenimento ordinario e CP_1
straordinario del figlio maggiorenne ma economicamente non autosufficiente;
Per_1
d) entro 5 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio e previo accertamento di equità del Tribunale di cui all'art. 5, comma 8 della
1 Legge 898/1970, la dott.ssa verserà al dott. a titolo di CP_1 Parte_1
assegno divorzile una tantum ed a tacitazione di ogni pretesa economica, la somma di euro
30.000 a mezzo bonifico bancario.
Con il regolare ricevimento della somma suddetta il dott. dichiara di Parte_1
ritenersi soddisfatto e di non avere più nulla a pretendere nei confronti della dott.ssa
[...]
a titolo di mantenimento personale. CP_1
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 17/06/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonché, ai sensi dell'art. 473-bis
49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto in Bari in data 02/09/1995.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui al ricorso, veniva omologata con sentenza n.
314/2024 pubblicata in data 17/07/2024 e passata in giudicato in data 23/07/2024.
All'esito dell'udienza del 25/02/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 314/2024 del 17/07/2024, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice
Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-le dichiarazioni rilasciate dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico della dott.ssa l'obbligo di CP_1
contribuire al mantenimento ordinario e straordinario del figlio maggiorenne ma non Per_1
economicamente autosufficiente;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto
2 convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per confermare l'assegnazione della casa coniugale, sita in Vicenza in viale
Verona n. 90, in favore della dott.ssa , quale genitore convivente con il figlio CP_1
maggiorenne ma economicamente non autosufficiente;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico della dott.ssa l'obbligo di corrispondere al dott. a titolo di assegno CP_1 Parte_1
divorzile una tantum e a tacitazione di ogni pretesa economica, la somma di euro 30.000,00 da versarsi con le seguenti modalità: entro 5 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio e previo accertamento di equità del Tribunale di cui all'art. 5, comma 8 della Legge 898/1970.
Ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, atteso che la corresponsione, in unica soluzione, della somma suddetta appare equa ed adeguata alle condizioni economiche dei coniugi;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da Parte_1 CP_1
in Bari il 02/09/1995 alle condizioni in epigrafe riportate;
[...]
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Bari al n. 1053, parte II, serie A, anno 1995;
c) dichiara equa la somma di euro 30.000,00 riconosciuta da in favore di CP_1 Parte_1
a titolo di assegno divorzile una tantum;
[...]
d) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25/02/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Giovanna Sanfratello
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2227 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avvocato PASQUATO MARIA CRISTINA
e
, C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata e CP_1 C.F._2
difesa dall'avvocato PASQUATO MARIA CRISTINA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
a) i coniugi continueranno a vivere separatamente e nel reciproco rispetto;
b) la casa coniugale, ubicata nel Comune di Vicenza, viale Verona 90, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, resta assegnata alla proprietaria, dott.ssa che continuerà ad CP_1
abitarvi insieme ai due figli;
c) la madre, dott.ssa , si farà carico del mantenimento ordinario e CP_1
straordinario del figlio maggiorenne ma economicamente non autosufficiente;
Per_1
d) entro 5 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio e previo accertamento di equità del Tribunale di cui all'art. 5, comma 8 della
1 Legge 898/1970, la dott.ssa verserà al dott. a titolo di CP_1 Parte_1
assegno divorzile una tantum ed a tacitazione di ogni pretesa economica, la somma di euro
30.000 a mezzo bonifico bancario.
Con il regolare ricevimento della somma suddetta il dott. dichiara di Parte_1
ritenersi soddisfatto e di non avere più nulla a pretendere nei confronti della dott.ssa
[...]
a titolo di mantenimento personale. CP_1
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 17/06/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonché, ai sensi dell'art. 473-bis
49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto in Bari in data 02/09/1995.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui al ricorso, veniva omologata con sentenza n.
314/2024 pubblicata in data 17/07/2024 e passata in giudicato in data 23/07/2024.
All'esito dell'udienza del 25/02/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 314/2024 del 17/07/2024, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice
Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-le dichiarazioni rilasciate dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico della dott.ssa l'obbligo di CP_1
contribuire al mantenimento ordinario e straordinario del figlio maggiorenne ma non Per_1
economicamente autosufficiente;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto
2 convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per confermare l'assegnazione della casa coniugale, sita in Vicenza in viale
Verona n. 90, in favore della dott.ssa , quale genitore convivente con il figlio CP_1
maggiorenne ma economicamente non autosufficiente;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico della dott.ssa l'obbligo di corrispondere al dott. a titolo di assegno CP_1 Parte_1
divorzile una tantum e a tacitazione di ogni pretesa economica, la somma di euro 30.000,00 da versarsi con le seguenti modalità: entro 5 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio e previo accertamento di equità del Tribunale di cui all'art. 5, comma 8 della Legge 898/1970.
Ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, atteso che la corresponsione, in unica soluzione, della somma suddetta appare equa ed adeguata alle condizioni economiche dei coniugi;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da Parte_1 CP_1
in Bari il 02/09/1995 alle condizioni in epigrafe riportate;
[...]
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Bari al n. 1053, parte II, serie A, anno 1995;
c) dichiara equa la somma di euro 30.000,00 riconosciuta da in favore di CP_1 Parte_1
a titolo di assegno divorzile una tantum;
[...]
d) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25/02/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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