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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 09/12/2024, n. 4493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4493 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
n. 12735/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Venezia, seconda sezione civile, composto dai magistrati: dott. Carlo Azzolini - presidente relatore - dott. Matteo Del Vesco - giudice - dott. Vincenzo Ciliberti - giudice - a scioglimento della riserva, pronunzia la presente S E N T E N Z A nel procedimento in epigrafe indicato promosso con ricorso in data 27.06.2024 da
, Parte_1 con l'Avv. Lucia A. G. Marzollo, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, CP_1 con l'Avv. Gaia Franchin, giusta procura in atti;
-resistente- con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale Ordinario di Venezia;
avente ad oggetto: regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento di figli minori nati fuori dal matrimonio;
* * * * *
- considerato che ha proposto ricorso nei confronti di per Parte_1 CP_1 sentire disporre da questo Tribunale, in conformità alle proprie conclusioni, la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento dei di loro figli minori e , nati dall'unione non coniugale delle parti rispettivamente il Per_1 Per_2 Per_3
16.07.2018, il 30.07.2020 e il 12.01.2023;
- considerato che la resistente, costituendosi in giudizio, contestando la ricostruzione avversaria dei fatti, ha proposto diverse conclusioni;
- considerato che le parti, assistite dai rispettivi procuratori, all'udienza cartolare del 4.12.2024 hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo in ordine al regime di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori nati fuori dal matrimonio;
le parti hanno quindi chiesto e ottenuto di precisare congiuntamente le conclusioni nei termini di cui alle note scritte congiunte depositate il 12.11.2024 e di seguito qui riprodotti:
“A- I figli E verranno AFFIDATI CONGIUNTAMENTE ad Per_1 Per_2 Per_3 entrambi i genitori, con l'intesa che questi ultimi avranno diritto ad esercitare sulle stessi la potestà separata per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza, ed assumeranno di comune accordo le decisioni relative all'istruzione, all'educazione, al sostegno ed alla salute degli stessi, con particolare riferimento alla scelta dei corsi di studio ed istituti scolastici, alle eventuali attività extrascolastiche e alle cure medico / specialistiche / riabilitative, tenendo conto delle capacità, delle necessità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo, la decisione sarà rimessa in prima battuta alla mediazione familiare e, in subordine, al Giudice competente.
pagina1 di 4 Il collocamento, la residenza anagrafica ed li domicilio dei figli seguiranno quelli della madre, al momento domiciliata presso l'attuale abitazione della nonna materna sita in Martellago (VE), Via delle Pree n. 28, con possibilità del padre di vederli secondo le emanande disposizioni. B- Il signor potrà sentire telefonicamente i figli tutti i giorni verso l'ora di cena Parte_1
(indicativamente fra el 19.00 e le 20,00). La signora si impegna a garantire tali contatti CP_1 telefonici. Il signor , inoltre, compatibilmente con i propri impegni di lavoro e con quelli dei figli, avrà la Parte_1 facoltà di tenerli con sé, anche separatamente fra loro, per ciò che concerne e Per_1 [...]
(quest'ultimo a partire dall'ottobre 2025): Per_4
- un giorno ala settimana individuato (fin da subito) nella giornata di mercoledì dall'uscita della scuola fino alla mattina del giorno dopo, allor quando il papà li riaccompagnerà a scuola;
- nei periodi di sospensione delle attività scolastiche, dalle 16,30 del mercoledì fino alle ore 9,00 circa della mattina successiva, allor quando li papà il riaccompagnerà dalla mamma;
- a fine settimana alternati, dal sabato alle ore 9,00 circa, allor quando il papà andrà a prendere i figli a casa della madre, fino al lunedì mattina, allor quando il papà li riaccompagnerà a scuola;
- nei periodi di sospensione delle attività scolastiche, dal sabato alle ore 9,00 circa, allor quando il papa andrà a prendere i figli a casa della madre, fino al lunedì mattina alle 9,00 circa, alor quando li papà il riaccompagnerà dalla mamma;
Per quanto riguarda , data la tenera età, starà con il papà, per giungere gradualmente al Per_3 pernotto, nelle domeniche dei fine settimana di sua spettanza a partire dal 24 novembre 2024, dalle ore 09,00 alle 19,30 /20,00, dopo cena. A partire dal mese di luglio 2025, nei fine settimana di sua Per_3 spettanza starà con il padre il sabato e la domenica dalle 09.00 alle 19,30/20,00, dopo cena, senza pernotto. Per_ A partire da ottobre 2025, seguirà le condizioni di visita di e . Per_3 Per_1
C-I figli e (quest'ultimo a partire dall'ottobre 2025) trascorreranno Per_1 Persona_4 le FESTIVITÀ secondo il principio dell'alternanza. Pertanto:
- relativamente alle VACANZE NATALIZIE: per il 2024 i minori trascorreranno con la mamma il periodo dall'inizio delle vacanze scolastiche fino al 31/12; con il papà dal 31/12 al rientro a scuola.
- relativamente alle VACANZE PASQUALI: per il 2025 i minori trascorreranno con il papà li periodo dall'inizio delle vacanze scolastiche fino alle ore 18,00 circa della domenica di Pasqua, allor quando il papà li riaccompagnerà a casa della mamma;
con la mamma, dalla sera della domenica di Pasqua fino al rientro a scuola. Per gli anni successivi, le settimane verranno alternate fra i genitori. Ugualmente si dispone per tutte le altre festività e per i compleanni dei figli, in maniera da assicurare l'alternanza ed una equa compensazione del tempo di frequentazione tra i genitori, i quali concorderanno di volta in volta le modalità della frequentazione stessa. In ordine alle VACANZE ESTIVE, ciascun genitore avrà la facoltà di trascorrere con i figli tre settimane anche non consecutive. I genitori dovranno individuare, entro il 15 maggio di ogni anno e previo accordo fra loro, i rispettivi periodi di vacanza con i figli, tenendo conto delle esigenze lavorative / scolastiche / extrascolastiche di tutti gli interessati. I genitori dovranno fornirsi reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza. D- Il sig. verserà alla sig.ra - sul conto corrente già a lui noto ed entro il Parte_1 CP_1 giorno 25 di ogni mese - la somma di Euro 660,00 (Euro 220,00 a figlio) per il MANTENIMENTO ORDINARIO DEI FIGLI e ciò fintanto che gli stessi continueranno a convivere con la madre e / o non saranno economicamente indipendenti. Tali somme, da aggiornarsi automaticamente ogni anno secondo le variazioni degli indici ISTAT, sono state determinate tenendo conto delle esigenze dei figli minorenni e delle rispettive risorse e capacità economiche.
pagina2 di 4 Le SPESE STRAORDINARIE restano divise al 50% tra i genitori e dovranno comunque essere sempre preventivamente concordate e successivamente dimostrate per il tramite di idonee ricevute. La distinzione tra spese ordinarie e spese straordinarie è dalle parti consensualmente individuata nelle disposizioni di cui al "PROTOCOLLO D'INTESA PER LA TRATTAZIONE DEI GIUDIZI NI MATERIA DI FAMIGLIA EDELE PERSONE", siglato il 20/09/2019 dal Tribunale di Venezia e dall'Ordine degli Avvocati di Venezia. I figli resteranno fiscalmente a carico del padre. E- L'ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE dei figli spetterà nella misura del 50% ad entrambi i genitori. Le parti si impegnano a fornirsi reciprocamente tutti i documenti necessari ai fini della presentazione della dichiarazione ISEE entro li giorno 20 gennaio di ogni anno. F- Il signor e la signora si impegnano a non far frequentare ai figli i Parte_1 CP_1 rispettivi nuovi compagni e relativi parenti / affini, e ciò fin tanto che la relazione non potrà dirsi stabile. H- Il signor e la signora danno espressamente il proprio consenso Parte_1 CP_1 all'espatrio dei figli, autorizzandosi fin da ora al rinnovo delle carte d'identità dei minorenni. G- Il signor e la signora si impegnano a revocare le eventuali querele Parte_1 CP_1 presentate nei rispettivi reciproci confronti entro 15 giorni dal deposito del presente accordo. Nello specifico, la signora si impegna a depositare - nel termine su indicato - la remissione della CP_1 querela di cui al procedimento penale RGNR 7723/2023 Procura di Venezia, anche relativamente alla posizione della signora CP_2
Le spese di lite sono da intendersi integralmente compensate.”.
- considerato che alla medesima udienza del 4.12.2024 il Giudice, preso atto dell'accordo delle parti, si è riservato di riferire al Collegio in camera di consiglio per la decisione;
- ricordato che, ai sensi degli artt. 473-bis.47 ss. c.p.c. e dell'art. 337 ter c.c., il Tribunale deve prendere atto, se non contrari all'interesse morale e materiale dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori;
- ritenuto che le condizioni congiuntamente indicate dai genitori nelle proprie conclusioni congiuntamente presentate in vista dell'udienza del 4.12.2024, non siano contrarie all'interesse morale e materiale della prole minore, la cui audizione è stata da questo Tribunale deliberatamente omessa, in quanto manifestamente superflua in ragione dell'età e dell'accordo dei genitori (v. art. 473-bis.4 c.p.c.); nel complesso, invero, le condizioni appaiono garantire lo sviluppo di un rapporto equilibrato e sereno dei figli minori con entrambi i genitori;
- ritenuto infine di disporre la compensazione delle spese giudiziali, stante l'assenza di soccombenza;
P.Q.M.
- Ratifica le conclusioni congiunte presentate dalle parti all'udienza del 4.12.2024 e da intendersi qui integralmente richiamate;
- Spese integralmente compensate tra le parti. Si comunichi alle parti e al P.M. Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 4.12.2024.
Il Presidente relatore
- dott. Carlo Azzolini -
pagina3 di 4 pagina4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Venezia, seconda sezione civile, composto dai magistrati: dott. Carlo Azzolini - presidente relatore - dott. Matteo Del Vesco - giudice - dott. Vincenzo Ciliberti - giudice - a scioglimento della riserva, pronunzia la presente S E N T E N Z A nel procedimento in epigrafe indicato promosso con ricorso in data 27.06.2024 da
, Parte_1 con l'Avv. Lucia A. G. Marzollo, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, CP_1 con l'Avv. Gaia Franchin, giusta procura in atti;
-resistente- con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale Ordinario di Venezia;
avente ad oggetto: regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento di figli minori nati fuori dal matrimonio;
* * * * *
- considerato che ha proposto ricorso nei confronti di per Parte_1 CP_1 sentire disporre da questo Tribunale, in conformità alle proprie conclusioni, la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento dei di loro figli minori e , nati dall'unione non coniugale delle parti rispettivamente il Per_1 Per_2 Per_3
16.07.2018, il 30.07.2020 e il 12.01.2023;
- considerato che la resistente, costituendosi in giudizio, contestando la ricostruzione avversaria dei fatti, ha proposto diverse conclusioni;
- considerato che le parti, assistite dai rispettivi procuratori, all'udienza cartolare del 4.12.2024 hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo in ordine al regime di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori nati fuori dal matrimonio;
le parti hanno quindi chiesto e ottenuto di precisare congiuntamente le conclusioni nei termini di cui alle note scritte congiunte depositate il 12.11.2024 e di seguito qui riprodotti:
“A- I figli E verranno AFFIDATI CONGIUNTAMENTE ad Per_1 Per_2 Per_3 entrambi i genitori, con l'intesa che questi ultimi avranno diritto ad esercitare sulle stessi la potestà separata per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza, ed assumeranno di comune accordo le decisioni relative all'istruzione, all'educazione, al sostegno ed alla salute degli stessi, con particolare riferimento alla scelta dei corsi di studio ed istituti scolastici, alle eventuali attività extrascolastiche e alle cure medico / specialistiche / riabilitative, tenendo conto delle capacità, delle necessità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo, la decisione sarà rimessa in prima battuta alla mediazione familiare e, in subordine, al Giudice competente.
pagina1 di 4 Il collocamento, la residenza anagrafica ed li domicilio dei figli seguiranno quelli della madre, al momento domiciliata presso l'attuale abitazione della nonna materna sita in Martellago (VE), Via delle Pree n. 28, con possibilità del padre di vederli secondo le emanande disposizioni. B- Il signor potrà sentire telefonicamente i figli tutti i giorni verso l'ora di cena Parte_1
(indicativamente fra el 19.00 e le 20,00). La signora si impegna a garantire tali contatti CP_1 telefonici. Il signor , inoltre, compatibilmente con i propri impegni di lavoro e con quelli dei figli, avrà la Parte_1 facoltà di tenerli con sé, anche separatamente fra loro, per ciò che concerne e Per_1 [...]
(quest'ultimo a partire dall'ottobre 2025): Per_4
- un giorno ala settimana individuato (fin da subito) nella giornata di mercoledì dall'uscita della scuola fino alla mattina del giorno dopo, allor quando il papà li riaccompagnerà a scuola;
- nei periodi di sospensione delle attività scolastiche, dalle 16,30 del mercoledì fino alle ore 9,00 circa della mattina successiva, allor quando li papà il riaccompagnerà dalla mamma;
- a fine settimana alternati, dal sabato alle ore 9,00 circa, allor quando il papà andrà a prendere i figli a casa della madre, fino al lunedì mattina, allor quando il papà li riaccompagnerà a scuola;
- nei periodi di sospensione delle attività scolastiche, dal sabato alle ore 9,00 circa, allor quando il papa andrà a prendere i figli a casa della madre, fino al lunedì mattina alle 9,00 circa, alor quando li papà il riaccompagnerà dalla mamma;
Per quanto riguarda , data la tenera età, starà con il papà, per giungere gradualmente al Per_3 pernotto, nelle domeniche dei fine settimana di sua spettanza a partire dal 24 novembre 2024, dalle ore 09,00 alle 19,30 /20,00, dopo cena. A partire dal mese di luglio 2025, nei fine settimana di sua Per_3 spettanza starà con il padre il sabato e la domenica dalle 09.00 alle 19,30/20,00, dopo cena, senza pernotto. Per_ A partire da ottobre 2025, seguirà le condizioni di visita di e . Per_3 Per_1
C-I figli e (quest'ultimo a partire dall'ottobre 2025) trascorreranno Per_1 Persona_4 le FESTIVITÀ secondo il principio dell'alternanza. Pertanto:
- relativamente alle VACANZE NATALIZIE: per il 2024 i minori trascorreranno con la mamma il periodo dall'inizio delle vacanze scolastiche fino al 31/12; con il papà dal 31/12 al rientro a scuola.
- relativamente alle VACANZE PASQUALI: per il 2025 i minori trascorreranno con il papà li periodo dall'inizio delle vacanze scolastiche fino alle ore 18,00 circa della domenica di Pasqua, allor quando il papà li riaccompagnerà a casa della mamma;
con la mamma, dalla sera della domenica di Pasqua fino al rientro a scuola. Per gli anni successivi, le settimane verranno alternate fra i genitori. Ugualmente si dispone per tutte le altre festività e per i compleanni dei figli, in maniera da assicurare l'alternanza ed una equa compensazione del tempo di frequentazione tra i genitori, i quali concorderanno di volta in volta le modalità della frequentazione stessa. In ordine alle VACANZE ESTIVE, ciascun genitore avrà la facoltà di trascorrere con i figli tre settimane anche non consecutive. I genitori dovranno individuare, entro il 15 maggio di ogni anno e previo accordo fra loro, i rispettivi periodi di vacanza con i figli, tenendo conto delle esigenze lavorative / scolastiche / extrascolastiche di tutti gli interessati. I genitori dovranno fornirsi reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza. D- Il sig. verserà alla sig.ra - sul conto corrente già a lui noto ed entro il Parte_1 CP_1 giorno 25 di ogni mese - la somma di Euro 660,00 (Euro 220,00 a figlio) per il MANTENIMENTO ORDINARIO DEI FIGLI e ciò fintanto che gli stessi continueranno a convivere con la madre e / o non saranno economicamente indipendenti. Tali somme, da aggiornarsi automaticamente ogni anno secondo le variazioni degli indici ISTAT, sono state determinate tenendo conto delle esigenze dei figli minorenni e delle rispettive risorse e capacità economiche.
pagina2 di 4 Le SPESE STRAORDINARIE restano divise al 50% tra i genitori e dovranno comunque essere sempre preventivamente concordate e successivamente dimostrate per il tramite di idonee ricevute. La distinzione tra spese ordinarie e spese straordinarie è dalle parti consensualmente individuata nelle disposizioni di cui al "PROTOCOLLO D'INTESA PER LA TRATTAZIONE DEI GIUDIZI NI MATERIA DI FAMIGLIA EDELE PERSONE", siglato il 20/09/2019 dal Tribunale di Venezia e dall'Ordine degli Avvocati di Venezia. I figli resteranno fiscalmente a carico del padre. E- L'ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE dei figli spetterà nella misura del 50% ad entrambi i genitori. Le parti si impegnano a fornirsi reciprocamente tutti i documenti necessari ai fini della presentazione della dichiarazione ISEE entro li giorno 20 gennaio di ogni anno. F- Il signor e la signora si impegnano a non far frequentare ai figli i Parte_1 CP_1 rispettivi nuovi compagni e relativi parenti / affini, e ciò fin tanto che la relazione non potrà dirsi stabile. H- Il signor e la signora danno espressamente il proprio consenso Parte_1 CP_1 all'espatrio dei figli, autorizzandosi fin da ora al rinnovo delle carte d'identità dei minorenni. G- Il signor e la signora si impegnano a revocare le eventuali querele Parte_1 CP_1 presentate nei rispettivi reciproci confronti entro 15 giorni dal deposito del presente accordo. Nello specifico, la signora si impegna a depositare - nel termine su indicato - la remissione della CP_1 querela di cui al procedimento penale RGNR 7723/2023 Procura di Venezia, anche relativamente alla posizione della signora CP_2
Le spese di lite sono da intendersi integralmente compensate.”.
- considerato che alla medesima udienza del 4.12.2024 il Giudice, preso atto dell'accordo delle parti, si è riservato di riferire al Collegio in camera di consiglio per la decisione;
- ricordato che, ai sensi degli artt. 473-bis.47 ss. c.p.c. e dell'art. 337 ter c.c., il Tribunale deve prendere atto, se non contrari all'interesse morale e materiale dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori;
- ritenuto che le condizioni congiuntamente indicate dai genitori nelle proprie conclusioni congiuntamente presentate in vista dell'udienza del 4.12.2024, non siano contrarie all'interesse morale e materiale della prole minore, la cui audizione è stata da questo Tribunale deliberatamente omessa, in quanto manifestamente superflua in ragione dell'età e dell'accordo dei genitori (v. art. 473-bis.4 c.p.c.); nel complesso, invero, le condizioni appaiono garantire lo sviluppo di un rapporto equilibrato e sereno dei figli minori con entrambi i genitori;
- ritenuto infine di disporre la compensazione delle spese giudiziali, stante l'assenza di soccombenza;
P.Q.M.
- Ratifica le conclusioni congiunte presentate dalle parti all'udienza del 4.12.2024 e da intendersi qui integralmente richiamate;
- Spese integralmente compensate tra le parti. Si comunichi alle parti e al P.M. Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 4.12.2024.
Il Presidente relatore
- dott. Carlo Azzolini -
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