TRIB
Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/02/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
Il Giudice
preso atto delle conclusioni come precisate, decide la causa come segue
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4403/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
- OM AO con l'Avv. V. Martino;
- ricorrente opponente;
e
- con l'Avv. G. A. Riccio;
Controparte_1
-resistente opposto;
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente opponeva il decreto ingiuntivo ottenuto dalla controparte affermando di non essere debitore dei canoni oggetto del medesimo.
Si costituiva la parte opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto.
In data 06 Febbraio 2025 le parti dichiaravano essere stato raggiunto un accordo, fatto che determina la cessazione della materia del contendere.
Non constando una diversa volontà delle parti le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
1) Dichiara cessata la materia del contendere.
2) Dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 11 Febbraio 2025.
Il Giudice
Andrea Canepa
Pag. 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
Il Giudice
preso atto delle conclusioni come precisate, decide la causa come segue
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4403/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
- OM AO con l'Avv. V. Martino;
- ricorrente opponente;
e
- con l'Avv. G. A. Riccio;
Controparte_1
-resistente opposto;
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente opponeva il decreto ingiuntivo ottenuto dalla controparte affermando di non essere debitore dei canoni oggetto del medesimo.
Si costituiva la parte opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto.
In data 06 Febbraio 2025 le parti dichiaravano essere stato raggiunto un accordo, fatto che determina la cessazione della materia del contendere.
Non constando una diversa volontà delle parti le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
1) Dichiara cessata la materia del contendere.
2) Dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 11 Febbraio 2025.
Il Giudice
Andrea Canepa
Pag. 2 di 2