CA
Sentenza 22 dicembre 2024
Sentenza 22 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/12/2024, n. 8069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 8069 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. 977/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE
così composta: Nicola SARACINO Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Consigliere
Giovanna GIANI' Consigliere rel.
all'esito di camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto al n. RG 977 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2019, pendente TRA
(C.F. ), in persona del l.r.p.t, Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ) e Parte_2 C.F._1 Pt_3
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv.
[...] C.F._2
Giuseppe Gallo ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in
Roma, Piazza del Viminale, 5;
APPELLANTI
E
“ nella sua qualità di procuratrice e mandataria di CP_1 già procuratrice e mandataria di Controparte_2
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., Controparte_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'Avv. Barbara Simoni, dall'Avv. Roberto Malizia ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Carlo Federico De Marco in Colleferro (RM), alla Via Consolare Latina, 33;
APPELLATA
Nonché partita IVA , codice fiscale e numero di CP_4 P.IVA_3 iscrizione nel registro Imprese di Milano n. , REA 2657480), P.IVA_4 con sede legale in Milano (MI), alla via Caldera 21 e, per essa, partita IVA di Gruppo , Controparte_5 P.IVA_3 codice fiscale e numero di iscrizione nel registro Imprese di Milano:
1 numero , REA 1260400), con sede legale in Milano (MI), via P.IVA_5
Caldera 21, nella sua qualità di procuratrice della prima, in persona dei procuratori speciali, rappresentata, difesa dall'Avvocato Matteo Rossi del Foro di Milano, presso il cui studio in Milano, al Corso Matteotti n. 1, si domicilia
ALTRA APPELLATA
avente ad OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2337/2018, del Tribunale di Velletri, pubblicata in data 9.11.2018.
CONCLUSIONI: per gli appellanti e : Parte_2 Parte_3 la difesa insiste per le conclusioni come rassegnate nell'atto di citazione in appello e chiede che la causa sia trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c per l'appellata e, per essa, CP_4 [...] nella qualità di procuratrice della prima: Controparte_5 richiamate tutte le domande, eccezioni e istanze già formulate da quest'ultima, insiste per le rassegnate conclusioni e che la causa venga trattenuta in decisione previa concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e relative repliche.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza appellata, il Tribunale di Velletri ha così statuito:
“a) dichiara l'improcedibilità dell'opposizione; b) condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali sostenute da controparte, liquidate in euro 4.015,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
In questi termini il Tribunale ha definito il giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 944/2017, emesso dal Tribunale Civile di Velletri in data 30.03.2017, per il pagamento in favore della CP_3 della somma di € 191.221,42 quale importo dovuto per il pagamento
[...] di somme dovute in virtù della garanzia prestata dai fideiussori in favore della Parte_1
A fondamento della decisione, il primo giudice aveva rilevato la improcedibilità della opposizione, considerato che la procedura di mediazione era stata proposta davanti ad un organismo avente sede nella
2 circoscrizione di un altro tribunale, in violazione dell'art. 4 comma 1
D.Lgs. 28/2010.
Con atto tempestivamente notificato in data 12.02.2019 Parte_2
e in qualità di l.r.p.t. della
[...] Parte_3 Parte_1 hanno interposto appello avverso la decisione di primo grado, formulando vari motivi e rassegnando le conclusioni ut supra.
Dopo l'iniziale costituzione dell'originaria appellata, è intervenuta in giudizio anche la nella qualità di cessionaria di Controparte_5
e successivamente subentrata nei Controparte_6 CP_4 rapporti di a seguito di scissione di quest'ultima. Controparte_5
Le parti intervenute hanno fatto proprie le difese già svolte dalla CP_1 quale mandataria di eccependo preliminarmente il Controparte_2 difetto di legittimazione a proporre opposizione al decreto ingiuntivo in capo alla e chiedendo il rigetto dell'appello. Parte_1
Con sentenza parziale pubblicata il 26.09.2023, la Corte ha definito l'appello nei soli confronti della così decidendo: Parte_1
1) Rigetta l'appello proposto dalla Parte_1
2) Dichiara la procedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo;
3) Compensa le spese di lite tra e le altre parti. Parte_1
Con separata e contestuale ordinanza, ha quindi disposto la prosecuzione del giudizio nei confronti dei soli fideiussori, disponendo consulenza tecnica di tipo contabile. Depositato l'elaborato, all'udienza del 20.05.2024 la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini per le difese finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato. Con la sentenza parziale - su cui si è formato il giudicato interno - la Corte ha deciso le questioni preliminari affidate ai primi tre motivi di appello, risolvendo positivamente la questione della procedibilità della opposizione e accertando, nel merito, il difetto di legittimazione attiva della
Parte_1
Il quarto ed ultimo motivo di appello, in ordine al quale la Corte è chiamata a pronunciarsi in questa sede, è così formulato “si rimanda a tutte le difese, argomentazioni ed istanze contenute nel fascicolo di parte del giudizio di primo grado e si rinnovano tutte le domande, richieste ed istanze ivi proposte”. Preliminarmente, si osserva come sia legittimo il richiamo, nell'atto di appello, alle difese svolte dalla parte in primo grado, e tanto alla stregua
3 del principio di legittimità, reiteratamente affermato dalla Suprema Corte, secondo cui l'appellante, soccombente in primo grado per questioni di rito, non è onerato, ex art. 346 c.p.c. di riproporre in sede di gravame le ragioni di merito poste a fondamento delle proprie domande e ciò in quanto l'impugnazione costituisce già manifestazione implicita della volontà di proseguire il giudizio quanto alle domande di merito oggetto di assorbimento cd. improprio nella pronunzia di prime cure. (v. ex pluribus Cass. 30.10.204 n. 28078) Fermo il principio, con il motivo in esame, la parte “recupera”, dunque, le difese svolte in primo grado, ove aveva eccepito la illegittima capitalizzazione degli interessi debitori applicati dalla e tanto con CP_7 riferimento ad entrambi i crediti azionati in sede monitoria, relativi al saldo passivo del c/c 13414 e a quello del finanziamento chirografario n. 61317316, che componevano la somma totale del debito di Parte_1
Con ordinanza di rimessione in istruttoria, il precedente Collegio ha dunque disposto, in questo giudizio, consulenza tecnica di tipo contabile, formulando il seguente quesito
“- ricalcoli il CTU l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti con riferimento al conto corrente n. 13414:
- eliminando la capitalizzazione degli interessi, qualora risulti essere stata applicata in assenza di reciprocità tra le parti, e quindi in violazione dell'art. 120 TUB, ed in ogni caso esclusa ogni capitalizzazione degli interessi passivi dalla data del 1.1.2014 sino alla data di entrata in vigore della delibera CICR del 3 agosto 2016;
- per il periodo successivo alla data di entrata in vigore delibera CICR del 3 agosto 2016, verificando se la banca si sia adeguata alle disposizioni ivi previste (artt. 4 e 5) e se il cliente abbia espressamente autorizzato quanto previsto dall'art. 4 comma 5 della citata delibera e, solo in caso affermativo, applicando il regime di capitalizzazione espressamente autorizzato dal cliente”. L'approfondimento istruttorio è stato correttamente limitato al solo rapporto di conto corrente n. 13414, non potendosi prospettare alcuna questione di illegittima capitalizzazione con riferimento al finanziamento chirografario per € 100.000, prevedente il pagamento di n.18 rate posticipate mensili comprensive di interessi e capitale, calcolate sulla base della nota formula matematica “alla francese”. Tanto è vero che nessuna questione è stata fondatamente sollevata, sul punto, al momento del conferimento dell'incarico nei termini di cui al quesito né, tantomeno, in sede di comparsa conclusionale, da parte degli appellanti. Dovendosi, dunque, limitare l'indagine al saldo relativo al rapporto di conto corrente n. 1000/13414, conviene richiamare, a riguardo, le conclusioni rese dal consulente nominato, che ha verificato come il predetto rapporto è stato estinto per azzeramento saldo con data valuta
4 31/03/2014 e saldo finale a debito del cliente pari a €61.539,53. L'ausiliario ha verificato come il relativo contratto di apertura di conto corrente in data 11/6/2012 pattuisce la capitalizzazione reciproca trimestrale degli interessi, commissioni, spese e oneri, come stabilito all'art. 20 del contratto. Inoltre, dall'esame degli estratti conto allegasti alla consulenza in atti è emerso come l'Istituto di credito ha applicato la reciprocità degli interessi a credito/ debito del Cliente dalla data di apertura del rapporto in data 11/6/2012 al 31/03/2014. Il consulente ha anche significativamente evidenziato come la CP_7 nell'ultimo estratto conto depositato in atti relativo all'estinzione del conto con data valuta 31/3/2014 aveva provveduto a stornare tutti gli oneri a qualunque titolo addebitati al rapporto per i seguenti trimestri, e precisamente:
- II Trimestre 2013 con data valuta 30/6/2013 € 4.669,14;
- III Trimestre 2013 data valuta 30/09/2013 € 5253,72;
- IV Trimestre 2013 data valuta 31/12/2013 € 4.651,54;
In definitiva, all'esito dell'indagine, l'ausiliario ha riscontrato che l'importo a saldo per estinzione è pari ad € 61.539,53, poiché decurtato dagli oneri addebitati nel corso dei precedenti trimestri anche in relazione al periodo 2013, ovverosia prima del 1/1/2014. In sintesi, il CTU nominato ha riscontrato che la ha pattuito ed CP_7 applicato la capitalizzazione trimestrale con reciprocità degli interessi creditori/debitori dall'apertura del rapporto al 31/3/2013, mentre successivamente non sono stati applicati interessi, commissioni, oneri e spese fino alla data di estinzione del conto in data valuta 31/03/2014. Ne ha dunque concluso che l'importo a saldo per estinzione di € 61.539,53 corrisponde al saldo conto ex art. 50 d. Lgs. 385/93 del 17/1/2017 pari all'importo del decreto ingiuntivo in atti. I rilievi svolti dall'appellante nella propria comparsa conclusionale non minano sotto alcun profilo le ineccepibili e motivate conclusioni dell'ausiliario in quanto connotate da obiettiva genericità in fatto. Al rigetto dell'appello segue di onorare la parte impugnante delle spese del gravame in favore nella qualità di cessionaria;
quanto alla CP_4
la liquidazione segue la ridotta attività difensiva CP_1 concretamente dispiegata in giudizio. In entrambi i casi, la corrispondete liquidazione segue il valore della causa e i criteri tariffari di cui al DM 13.08.2022 n. 147.
Alla soccombenza degli appellanti segue di dichiarare la ricorrenza, a carico degli stessi, delle condizioni per il pagamento di un importo pari al contributo unificato dovuto per la impugnazione.
5
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e avverso la sentenza del Tribunale di Parte_3 Parte_2
Velletri n. 2337/2018, pubblicata il 9.11.2018 così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna gli appellanti alla rifusione, in favore della CP_4 nella qualità dispiegata, alla rifusione delle spese del grado liquidate in complessivi € 11.000, oltre Iva, Cpa e spese generali al 15% e, in favore della dell'importo di € 2.445, oltre Iva, Cpa e CP_1 spese generali al 15%;
- dichiara la ricorrenza, a carico di entrambi gli appellanti delle condizioni per il pagamento di un importo pari al contributo unificato dovuto per la impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15.12.2024
Il consigliere estensore Giovanna GIANÌ
Il Presidente
Nicola SARACINO
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE
così composta: Nicola SARACINO Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Consigliere
Giovanna GIANI' Consigliere rel.
all'esito di camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto al n. RG 977 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2019, pendente TRA
(C.F. ), in persona del l.r.p.t, Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ) e Parte_2 C.F._1 Pt_3
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv.
[...] C.F._2
Giuseppe Gallo ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in
Roma, Piazza del Viminale, 5;
APPELLANTI
E
“ nella sua qualità di procuratrice e mandataria di CP_1 già procuratrice e mandataria di Controparte_2
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., Controparte_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'Avv. Barbara Simoni, dall'Avv. Roberto Malizia ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Carlo Federico De Marco in Colleferro (RM), alla Via Consolare Latina, 33;
APPELLATA
Nonché partita IVA , codice fiscale e numero di CP_4 P.IVA_3 iscrizione nel registro Imprese di Milano n. , REA 2657480), P.IVA_4 con sede legale in Milano (MI), alla via Caldera 21 e, per essa, partita IVA di Gruppo , Controparte_5 P.IVA_3 codice fiscale e numero di iscrizione nel registro Imprese di Milano:
1 numero , REA 1260400), con sede legale in Milano (MI), via P.IVA_5
Caldera 21, nella sua qualità di procuratrice della prima, in persona dei procuratori speciali, rappresentata, difesa dall'Avvocato Matteo Rossi del Foro di Milano, presso il cui studio in Milano, al Corso Matteotti n. 1, si domicilia
ALTRA APPELLATA
avente ad OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2337/2018, del Tribunale di Velletri, pubblicata in data 9.11.2018.
CONCLUSIONI: per gli appellanti e : Parte_2 Parte_3 la difesa insiste per le conclusioni come rassegnate nell'atto di citazione in appello e chiede che la causa sia trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c per l'appellata e, per essa, CP_4 [...] nella qualità di procuratrice della prima: Controparte_5 richiamate tutte le domande, eccezioni e istanze già formulate da quest'ultima, insiste per le rassegnate conclusioni e che la causa venga trattenuta in decisione previa concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e relative repliche.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza appellata, il Tribunale di Velletri ha così statuito:
“a) dichiara l'improcedibilità dell'opposizione; b) condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali sostenute da controparte, liquidate in euro 4.015,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
In questi termini il Tribunale ha definito il giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 944/2017, emesso dal Tribunale Civile di Velletri in data 30.03.2017, per il pagamento in favore della CP_3 della somma di € 191.221,42 quale importo dovuto per il pagamento
[...] di somme dovute in virtù della garanzia prestata dai fideiussori in favore della Parte_1
A fondamento della decisione, il primo giudice aveva rilevato la improcedibilità della opposizione, considerato che la procedura di mediazione era stata proposta davanti ad un organismo avente sede nella
2 circoscrizione di un altro tribunale, in violazione dell'art. 4 comma 1
D.Lgs. 28/2010.
Con atto tempestivamente notificato in data 12.02.2019 Parte_2
e in qualità di l.r.p.t. della
[...] Parte_3 Parte_1 hanno interposto appello avverso la decisione di primo grado, formulando vari motivi e rassegnando le conclusioni ut supra.
Dopo l'iniziale costituzione dell'originaria appellata, è intervenuta in giudizio anche la nella qualità di cessionaria di Controparte_5
e successivamente subentrata nei Controparte_6 CP_4 rapporti di a seguito di scissione di quest'ultima. Controparte_5
Le parti intervenute hanno fatto proprie le difese già svolte dalla CP_1 quale mandataria di eccependo preliminarmente il Controparte_2 difetto di legittimazione a proporre opposizione al decreto ingiuntivo in capo alla e chiedendo il rigetto dell'appello. Parte_1
Con sentenza parziale pubblicata il 26.09.2023, la Corte ha definito l'appello nei soli confronti della così decidendo: Parte_1
1) Rigetta l'appello proposto dalla Parte_1
2) Dichiara la procedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo;
3) Compensa le spese di lite tra e le altre parti. Parte_1
Con separata e contestuale ordinanza, ha quindi disposto la prosecuzione del giudizio nei confronti dei soli fideiussori, disponendo consulenza tecnica di tipo contabile. Depositato l'elaborato, all'udienza del 20.05.2024 la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini per le difese finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato. Con la sentenza parziale - su cui si è formato il giudicato interno - la Corte ha deciso le questioni preliminari affidate ai primi tre motivi di appello, risolvendo positivamente la questione della procedibilità della opposizione e accertando, nel merito, il difetto di legittimazione attiva della
Parte_1
Il quarto ed ultimo motivo di appello, in ordine al quale la Corte è chiamata a pronunciarsi in questa sede, è così formulato “si rimanda a tutte le difese, argomentazioni ed istanze contenute nel fascicolo di parte del giudizio di primo grado e si rinnovano tutte le domande, richieste ed istanze ivi proposte”. Preliminarmente, si osserva come sia legittimo il richiamo, nell'atto di appello, alle difese svolte dalla parte in primo grado, e tanto alla stregua
3 del principio di legittimità, reiteratamente affermato dalla Suprema Corte, secondo cui l'appellante, soccombente in primo grado per questioni di rito, non è onerato, ex art. 346 c.p.c. di riproporre in sede di gravame le ragioni di merito poste a fondamento delle proprie domande e ciò in quanto l'impugnazione costituisce già manifestazione implicita della volontà di proseguire il giudizio quanto alle domande di merito oggetto di assorbimento cd. improprio nella pronunzia di prime cure. (v. ex pluribus Cass. 30.10.204 n. 28078) Fermo il principio, con il motivo in esame, la parte “recupera”, dunque, le difese svolte in primo grado, ove aveva eccepito la illegittima capitalizzazione degli interessi debitori applicati dalla e tanto con CP_7 riferimento ad entrambi i crediti azionati in sede monitoria, relativi al saldo passivo del c/c 13414 e a quello del finanziamento chirografario n. 61317316, che componevano la somma totale del debito di Parte_1
Con ordinanza di rimessione in istruttoria, il precedente Collegio ha dunque disposto, in questo giudizio, consulenza tecnica di tipo contabile, formulando il seguente quesito
“- ricalcoli il CTU l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti con riferimento al conto corrente n. 13414:
- eliminando la capitalizzazione degli interessi, qualora risulti essere stata applicata in assenza di reciprocità tra le parti, e quindi in violazione dell'art. 120 TUB, ed in ogni caso esclusa ogni capitalizzazione degli interessi passivi dalla data del 1.1.2014 sino alla data di entrata in vigore della delibera CICR del 3 agosto 2016;
- per il periodo successivo alla data di entrata in vigore delibera CICR del 3 agosto 2016, verificando se la banca si sia adeguata alle disposizioni ivi previste (artt. 4 e 5) e se il cliente abbia espressamente autorizzato quanto previsto dall'art. 4 comma 5 della citata delibera e, solo in caso affermativo, applicando il regime di capitalizzazione espressamente autorizzato dal cliente”. L'approfondimento istruttorio è stato correttamente limitato al solo rapporto di conto corrente n. 13414, non potendosi prospettare alcuna questione di illegittima capitalizzazione con riferimento al finanziamento chirografario per € 100.000, prevedente il pagamento di n.18 rate posticipate mensili comprensive di interessi e capitale, calcolate sulla base della nota formula matematica “alla francese”. Tanto è vero che nessuna questione è stata fondatamente sollevata, sul punto, al momento del conferimento dell'incarico nei termini di cui al quesito né, tantomeno, in sede di comparsa conclusionale, da parte degli appellanti. Dovendosi, dunque, limitare l'indagine al saldo relativo al rapporto di conto corrente n. 1000/13414, conviene richiamare, a riguardo, le conclusioni rese dal consulente nominato, che ha verificato come il predetto rapporto è stato estinto per azzeramento saldo con data valuta
4 31/03/2014 e saldo finale a debito del cliente pari a €61.539,53. L'ausiliario ha verificato come il relativo contratto di apertura di conto corrente in data 11/6/2012 pattuisce la capitalizzazione reciproca trimestrale degli interessi, commissioni, spese e oneri, come stabilito all'art. 20 del contratto. Inoltre, dall'esame degli estratti conto allegasti alla consulenza in atti è emerso come l'Istituto di credito ha applicato la reciprocità degli interessi a credito/ debito del Cliente dalla data di apertura del rapporto in data 11/6/2012 al 31/03/2014. Il consulente ha anche significativamente evidenziato come la CP_7 nell'ultimo estratto conto depositato in atti relativo all'estinzione del conto con data valuta 31/3/2014 aveva provveduto a stornare tutti gli oneri a qualunque titolo addebitati al rapporto per i seguenti trimestri, e precisamente:
- II Trimestre 2013 con data valuta 30/6/2013 € 4.669,14;
- III Trimestre 2013 data valuta 30/09/2013 € 5253,72;
- IV Trimestre 2013 data valuta 31/12/2013 € 4.651,54;
In definitiva, all'esito dell'indagine, l'ausiliario ha riscontrato che l'importo a saldo per estinzione è pari ad € 61.539,53, poiché decurtato dagli oneri addebitati nel corso dei precedenti trimestri anche in relazione al periodo 2013, ovverosia prima del 1/1/2014. In sintesi, il CTU nominato ha riscontrato che la ha pattuito ed CP_7 applicato la capitalizzazione trimestrale con reciprocità degli interessi creditori/debitori dall'apertura del rapporto al 31/3/2013, mentre successivamente non sono stati applicati interessi, commissioni, oneri e spese fino alla data di estinzione del conto in data valuta 31/03/2014. Ne ha dunque concluso che l'importo a saldo per estinzione di € 61.539,53 corrisponde al saldo conto ex art. 50 d. Lgs. 385/93 del 17/1/2017 pari all'importo del decreto ingiuntivo in atti. I rilievi svolti dall'appellante nella propria comparsa conclusionale non minano sotto alcun profilo le ineccepibili e motivate conclusioni dell'ausiliario in quanto connotate da obiettiva genericità in fatto. Al rigetto dell'appello segue di onorare la parte impugnante delle spese del gravame in favore nella qualità di cessionaria;
quanto alla CP_4
la liquidazione segue la ridotta attività difensiva CP_1 concretamente dispiegata in giudizio. In entrambi i casi, la corrispondete liquidazione segue il valore della causa e i criteri tariffari di cui al DM 13.08.2022 n. 147.
Alla soccombenza degli appellanti segue di dichiarare la ricorrenza, a carico degli stessi, delle condizioni per il pagamento di un importo pari al contributo unificato dovuto per la impugnazione.
5
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e avverso la sentenza del Tribunale di Parte_3 Parte_2
Velletri n. 2337/2018, pubblicata il 9.11.2018 così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna gli appellanti alla rifusione, in favore della CP_4 nella qualità dispiegata, alla rifusione delle spese del grado liquidate in complessivi € 11.000, oltre Iva, Cpa e spese generali al 15% e, in favore della dell'importo di € 2.445, oltre Iva, Cpa e CP_1 spese generali al 15%;
- dichiara la ricorrenza, a carico di entrambi gli appellanti delle condizioni per il pagamento di un importo pari al contributo unificato dovuto per la impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15.12.2024
Il consigliere estensore Giovanna GIANÌ
Il Presidente
Nicola SARACINO
6