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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 27/03/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Mantova
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 757/2024
Oggi 27.3.2025 innanzi al giudice dott. ssa Simona Gerola sono comparsi:
Per +1 , l'avv.to GANZERLI CINZIA Testimone_1
Per , la dott.ssa VECCHIO Controparte_1
VALERIA
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti che collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Preliminarmente il giudice dispone la riunione al presente procedimento dei proc. n.
760/24 e n. 772/24 in quanto connessi anche per identità di questioni
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi scritti difensivi ed insistendo nelle istanze, eccezioni, deduzioni e conclusioni rassegnate e dichiarano inoltre di rinunciare alla lettura del dispositivo
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza e si ritira in camera di consiglio.
Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Gerola , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 757/24 promossa da:
, , , Testimone_1 Parte_1 Parte_2 Pt_3
, , , e
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
rappresentati e difesi dagli avv. Cinzia Ganzerli e dall'avv. Domenico Naso Parte_7
RICORRENTI contro
difeso e rappresentato ex art. 417 bis Controparte_2
cpc dalla dott.ssa Vecchio Valeria e dalla dott.ssa . Angelica De Rubertis
RESISTENTE
CONCLUSIONI : come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. e convenivano Testimone_1 Parte_1
Cont avanti al Tribunale di Mantova il per ottenere il riconoscimento del diritto di godere della cd carta docenti.
Il procuratore della parte ricorrente esponeva che i docenti indicati in epigrafe nel corso degli anni hanno prestato servizio di insegnamento nella scuola statale con contratti a tempo determinato di durata annuale, fino al termine delle attività didattiche o fino al termine delle lezioni e segnatamente nei seguenti anni scolastici :
Testimone_1
- a.s. 2019/20: dal 18.09.19 al 31.08.20 per insegnamento di Primaria
pag.
2 - a.s. 2020/21: dal 11.09.20 al 31.08.21 per insegnamento di Primaria
- a.s. 2021/22: dal 06.09.21 al 31.08.22 per insegnamento di Primaria
- a.s. 2022/23: dal 09.09.22 al 31.08.23 per insegnamento di Primaria
Pa
Parte_1
- a.s. 2019/20: dal 01.10.19 al 31.08.20 per insegnamento di Secondaria II;
- a.s. 2020/21: dal 03.10.20 al 31.08.21 per insegnamento di Secondaria II;
- a.s. 2021/22: dal 04.09.21 al 31.08.22 per insegnamento di Secondaria II;
- a.s. 2022/23: dal 10.10.22 al 31.08.23 per insegnamento di Secondaria II
Tanto premesso , dopo aver rilevato che i docenti non hanno usufruito della carta docenti, eccepiva, con ampie e argomentate motivazioni , la illegittimità del mancato riconoscimento della
Carta elettronica al personale non di ruolo per violazione del principio di non discriminazione in relazione alla riconducibilità del beneficio economico di euro 500,00 annui per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70 nonché la violazione dell'art. 14 della CDFUE, dell'art. 10 della Carta Sociale Europea e della clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70
Invocava pronunce di merito , del C.d.S e della CGUE e della Cassazione e concludeva chiedendo
Cont la condanna del all'attribuzione del beneficio ad essi spettante .
Costituitosi in giudizio il ha eccepito preliminarmente la Controparte_2
parziale prescrizione quinquennale da calcolarsi a ritroso dalla data di notificazione del ricorso .
Nel merito, il procuratore del convenuto ha eccepito l'infondatezza della domanda e la legittimità del comportamento assunto dal evidenziando, in sostanza e in estrema sintesi , che il CP_1
differente regime appare giustificato dalla diversa disciplina dei docenti di ruolo rispetto a quella dei c.d. precari e che in ogni caso il meccanismo della carta docenti
Con successivi ricorsi , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4
, e proponevano analoghe Parte_5 Parte_6 Parte_7
domande indicando analiticamente gli anni scolastici nei quali hanno prestato attività in qualità di docenti a tempo determinato e lamentando anch'essi il mancato riconoscimento della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione professionale del docente. Cont Si costituiva il in ciascun procedimento eccependo in via preliminare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Mantova a decidere la domanda proposta da Parte_5
rilevando che a decorrere dal 1.9.2024 la suddetta docente presta servizio a tempo determinato in un istituto scolastico della provincia di Monza a Brianza
Eccepiva altresì la prescrizione parziale e contestava nel merito la fondatezza delle domande con pag. 3 argomentazioni analoghe a quelle svolte nel primo procedimento e chiedendo, quindi, il rigetto di tutti i ricorsi .
Eccepiva infine che la ricorrente non risulta attualmente iscritta nelle GPS della Parte_3
Cont provincia di Mantova e non risulta titolare di alcun rapporto di lavoro con il
I processi venivano riuniti per identità di questioni e nel corso della prima udienza il procuratore di dichiarava di aderire alla eccezione di incompetenza territoriale, chiedeva una Parte_5
pronuncia conseguente con la concessione di un termine per la riassunzione avanti al giudice competente
Il legale di dichiarava altresì di rinunciare agli atti del giudizio in ordine alla Parte_3
Cont posizione della sua assistita;
il procuratore del accettava la rinuncia ma chiedeva la condanna della ricorrente rinunciataria alla rifusione delle spese di lite
La causa , istruita sulla documentazione versata in causa dalle parti , all'odierna udienza veniva discussa e decisa
Andrà preliminarmente dichiarata l'incompetenza territoriale del giudice adito a decidere la vertenza istaurata da per essere competente il giudice del lavoro di Monza Parte_5
e Brianza avanti alla quale la controversia dovrà essere riassunta nei termini di legge .
Deve inoltre essere dichiarato in via preliminare l'estinzione del giudizio in ordine alla posizione di che ha rinunciato agli atti del giudizio con accettazione della controparte. Parte_3
Le domande dei residui ricorrenti sono fondate come statuito , a quanto consta, dalla unanime giurisprudenza di merito con condivisibili argomentazioni che saranno qui richiamate ex art. 118
d.a. c.p.c.
Appare opportuno prendere le mosse dal quadro normativo di riferimento.
L'art. 35 della Costituzione prevede che “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro”, con ciò, quindi, attribuendo rilevanza costituzionale a ala formazione dei lavoratori.
Il C.C.N.L. Scuola, inoltre, attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato “Formazione in Servizio”, che “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane.
L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono
l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi
pag. 4 di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)”.
Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N .L ., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, prevede che “
1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
La clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla
Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, al punto 1 prevede: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; in particolare, al punto 4 della clausola si dispone che: “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
L'art. 1, comma 121 , della legge n. 107 del 13 .07.2015 di riforma della scuola (cd. “Buona
Scuola”) prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, Controparte_3
inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività
pag. 5 individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Nel dare attuazione alla previsione normativa si è previsto, all'art . 2 del D.P.C.M. n. 32313 del
23.09.2015, che i destinatari della carta docenti siano “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova” , con ciò, quindi, escludendo i docenti assunti con contratto a tempo determinato.
Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, appare evidente, già dalla lettura in sequenza delle disposizioni appena richiamate, che: a) la Carta Docenti costituisce uno strumento destinato a favorire la formazione dei docenti;
b) la formazione costituisce elemento essenziale nell'attività lavorativa dei docenti, senza che rilevi, in questa prospettiva, la distinzione tra docenti assunti a tempo indeterminato e determinato.
Nel dare attuazione al disposto della legge n. 107/2015, che ha introdotto la “Carta Docenti”, si è scelto di riconoscere tale strumento solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, dando luogo, in questo modo, a una evidente disparità di trattamento a danno dei docenti assunti a tempo determinato, senza che ciò trovi alcun tipo di giustificazione, considerata la omogeneità della prestazione lavorativa svolta – peraltro di rilevanza centrale e costituzionale in quanto tesa allo sviluppo della formazione e dell'istruzione del corpo docenti e, quindi, tramite esso, della popolazione – e l'identità della finalità di formazione del personale docente che, quindi, non può che essere comune a tutti i docenti, indipendentemente dalle relative modalità di assunzione.
Peraltro, la scelta effettuata appare ancora più irragionevole se si considera che sono stati inclusi nei destinatari della “Carta Docente” anche docenti assunti con contratto a tempo parziale – che, quindi, almeno astrattamente, potrebbero svolgere un numero di ore inferiore a quello di docenti assunti a tempo determinato ma con contratto a tempo pieno -, nonché docenti in periodo di prova e, quindi, come tali, non ancora inseriti a tutti gli effetti nell'organico ministeriale.
Ne consegue, quindi, l'illegittimità della determinazione assunta con il d.P.C.M. n. 32313/2015 nella parte in cui ha escluso dai destinatari dell'attribuzione della Carta Docenti i docenti assunti con contratto a tempo determinato.
Tale conclusione, come anticipato , ha trovato riscontro in rilevanti decisioni giurisprudenziali, emesse sia in ambito interno che comunitario.
E così con la sentenza n . 1842/2022 del 16.03.2022 , il Consiglio di Stato ha riformato la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, che con sentenza n. 7799/2016 del 7 luglio 2016 aveva respinto il ricorso proposto per l'annullamento della nota del pag. 6 n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui specificava che la “Carta del docente” e CP_4
i relativi € 500,00 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché dell'art. 2 del d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015.
Più specificamente, il Consiglio di Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con contratto CP_1
a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost, distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
Ancora più recentemente è stata investita delle questioni oggetto di causa la Corte di Giustizia
Europea che, con ordinanza del 18 maggio 2022 , chiamata a pronunciarsi della questione concernente la compatibilità con la normativa comunitaria della disposizione di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 107/2015 con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, ha affermato che la stessa deve essere interpretata nel senso che “(…) osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non anche al personale docente a Controparte_2 tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500 CP_1 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti” .
Vi è da aggiungere che in data 27.10.2023 la Corte di Cassazione ha deciso sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza 24 aprile 2023 ed ha confermato la bontà del percorso argomentativo sopra illustrato enunciando i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore pag. 7 corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della
Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Quanto al fatto che la Carta Docenti sia stata concepita come uno strumento vincolato, che consente l'acquisto di libri e altri strumenti per la formazione del docente, si osserva che le parti Cont ricorrenti hanno chiesto la condanna del all'attribuzione del beneficio economico di euro
500,00 annui tramite la “carta elettronica” e, pertanto, ogni disquisizione ed eccezione del CP_4
perde valore
L'eccezione di parziale prescrizione è infondata riguardo a tutti i ricorrenti in quanto essi hanno azionato pretese comprese nel quinquennio antecedente alla notifica dei rispettivi ricorsi ( 20 ottobre 2024 per i ricorrenti del procedimento RG 760/24 e 757/24 e 25 ottobre 2024 per i ricorrenti del procedimento n. RG 772/24 )
Per quanto riguarda i ricorrenti che hanno chiesto la carta docenti anche per l'anno 2019/2020 si osserva , infatti e in ogni caso, che il DPCM 28.11.2016 (disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubblicato su GU n.281 del 1-12-
2016) ha previsto (articolo 5, comma 2) “
1. I soggetti beneficiari provvedono a
pag. 8 registrarsi sull'applicazione web dedicata, usando le credenziali di cui all'articolo 3, comma
3. 2. Per l'anno scolastico 2016/2017, la registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 30 novembre 2016. 3. A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno” con la conseguenza che anche in ragione di detta normativa il diritto alla carta docenti per l'a.s. piu' risalente ( 2019/2020) non si è prescritta Cont posto che, come detto, tutti i ricorsi sono stati notificati al entro il 30.10.2024.
Alla luce di quanto sopra , quindi, considerato che è documentato e parimenti non contestato lo svolgimento da parte dei ricorrenti dell'attività di docente per i periodi prospettati nei rispettivi Cont atti introduttivi , considerato che il non ha neppure allegato che le parti ricorrenti diverse da
, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio Parte_3
di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, le domande svolte devono essere Cont accolte e il condannato a mettere a disposizione delle parti ricorrenti, tramite il sistema della Carta elettronica, le seguenti somme : euro 2000,00 a , euro Testimone_1
2000,00 a , 2.500,00 a , euro 2000,00 a Parte_1 Parte_2
, euro 500,00 a ed euro 2000,00 a Parte_4 Parte_6 Pt_7
[...]
Le spese di lite sostenute dai ricorrenti , liquidate così come in dispositivo tenuto conto della limitata attività processuale ( causa decisa senza necessita di attività istruttoria) e del fatto che trattasi di causa “seriale” , devono essere compensate per 2/6 in ragione dell'accoglimento delle eccezioni relative alle ricorrenti Pt_3 Pt_5
P.Q.M.
definitivamente pronunciando , ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede: dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Mantova in ordine alla posizione di essendo competente a decidere la vertenza - limitatamente alla suddetta Parte_5
ricorrente - il Tribunale di MONZA e della BRIANZA avanti al quale la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge;
dichiara estinto il processo limitatamente alla posizione di;
Parte_3
dichiara il diritto dei residui ricorrenti a usufruire del beneficio economico della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e condanna il convenuto a mettere a CP_1
disposizione dei ricorrenti , tramite il sistema della Carta elettronica, le seguenti somme: euro 2000,00 a , euro 2000,00 a , 2.500,00 Testimone_1 Parte_1
Par a , euro 2000,00 a , euro 500,00 a Parte_2 Parte_4
pag. 9 ed euro 2000,00 a oltre alla maggior somma tra gli Parte_6 Parte_7
interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione dichiara compensate per 2/6 le spese di lite sostenute dalle parti ricorrenti che liquida in complessivi euro 2.400,00 e pone i restanti 4/6 ( euro 1.600,00 oltre rimb. forf. , IVA e CPA di Cont legge ) a carico del con distrazione a favore del procuratore antistatario
Cosi' deciso in Mantova , il 27.3.2025
Il giudice
Dott. Simona Gerola
pag. 10
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 757/2024
Oggi 27.3.2025 innanzi al giudice dott. ssa Simona Gerola sono comparsi:
Per +1 , l'avv.to GANZERLI CINZIA Testimone_1
Per , la dott.ssa VECCHIO Controparte_1
VALERIA
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti che collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Preliminarmente il giudice dispone la riunione al presente procedimento dei proc. n.
760/24 e n. 772/24 in quanto connessi anche per identità di questioni
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi scritti difensivi ed insistendo nelle istanze, eccezioni, deduzioni e conclusioni rassegnate e dichiarano inoltre di rinunciare alla lettura del dispositivo
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza e si ritira in camera di consiglio.
Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Gerola , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 757/24 promossa da:
, , , Testimone_1 Parte_1 Parte_2 Pt_3
, , , e
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
rappresentati e difesi dagli avv. Cinzia Ganzerli e dall'avv. Domenico Naso Parte_7
RICORRENTI contro
difeso e rappresentato ex art. 417 bis Controparte_2
cpc dalla dott.ssa Vecchio Valeria e dalla dott.ssa . Angelica De Rubertis
RESISTENTE
CONCLUSIONI : come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. e convenivano Testimone_1 Parte_1
Cont avanti al Tribunale di Mantova il per ottenere il riconoscimento del diritto di godere della cd carta docenti.
Il procuratore della parte ricorrente esponeva che i docenti indicati in epigrafe nel corso degli anni hanno prestato servizio di insegnamento nella scuola statale con contratti a tempo determinato di durata annuale, fino al termine delle attività didattiche o fino al termine delle lezioni e segnatamente nei seguenti anni scolastici :
Testimone_1
- a.s. 2019/20: dal 18.09.19 al 31.08.20 per insegnamento di Primaria
pag.
2 - a.s. 2020/21: dal 11.09.20 al 31.08.21 per insegnamento di Primaria
- a.s. 2021/22: dal 06.09.21 al 31.08.22 per insegnamento di Primaria
- a.s. 2022/23: dal 09.09.22 al 31.08.23 per insegnamento di Primaria
Pa
Parte_1
- a.s. 2019/20: dal 01.10.19 al 31.08.20 per insegnamento di Secondaria II;
- a.s. 2020/21: dal 03.10.20 al 31.08.21 per insegnamento di Secondaria II;
- a.s. 2021/22: dal 04.09.21 al 31.08.22 per insegnamento di Secondaria II;
- a.s. 2022/23: dal 10.10.22 al 31.08.23 per insegnamento di Secondaria II
Tanto premesso , dopo aver rilevato che i docenti non hanno usufruito della carta docenti, eccepiva, con ampie e argomentate motivazioni , la illegittimità del mancato riconoscimento della
Carta elettronica al personale non di ruolo per violazione del principio di non discriminazione in relazione alla riconducibilità del beneficio economico di euro 500,00 annui per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70 nonché la violazione dell'art. 14 della CDFUE, dell'art. 10 della Carta Sociale Europea e della clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70
Invocava pronunce di merito , del C.d.S e della CGUE e della Cassazione e concludeva chiedendo
Cont la condanna del all'attribuzione del beneficio ad essi spettante .
Costituitosi in giudizio il ha eccepito preliminarmente la Controparte_2
parziale prescrizione quinquennale da calcolarsi a ritroso dalla data di notificazione del ricorso .
Nel merito, il procuratore del convenuto ha eccepito l'infondatezza della domanda e la legittimità del comportamento assunto dal evidenziando, in sostanza e in estrema sintesi , che il CP_1
differente regime appare giustificato dalla diversa disciplina dei docenti di ruolo rispetto a quella dei c.d. precari e che in ogni caso il meccanismo della carta docenti
Con successivi ricorsi , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4
, e proponevano analoghe Parte_5 Parte_6 Parte_7
domande indicando analiticamente gli anni scolastici nei quali hanno prestato attività in qualità di docenti a tempo determinato e lamentando anch'essi il mancato riconoscimento della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione professionale del docente. Cont Si costituiva il in ciascun procedimento eccependo in via preliminare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Mantova a decidere la domanda proposta da Parte_5
rilevando che a decorrere dal 1.9.2024 la suddetta docente presta servizio a tempo determinato in un istituto scolastico della provincia di Monza a Brianza
Eccepiva altresì la prescrizione parziale e contestava nel merito la fondatezza delle domande con pag. 3 argomentazioni analoghe a quelle svolte nel primo procedimento e chiedendo, quindi, il rigetto di tutti i ricorsi .
Eccepiva infine che la ricorrente non risulta attualmente iscritta nelle GPS della Parte_3
Cont provincia di Mantova e non risulta titolare di alcun rapporto di lavoro con il
I processi venivano riuniti per identità di questioni e nel corso della prima udienza il procuratore di dichiarava di aderire alla eccezione di incompetenza territoriale, chiedeva una Parte_5
pronuncia conseguente con la concessione di un termine per la riassunzione avanti al giudice competente
Il legale di dichiarava altresì di rinunciare agli atti del giudizio in ordine alla Parte_3
Cont posizione della sua assistita;
il procuratore del accettava la rinuncia ma chiedeva la condanna della ricorrente rinunciataria alla rifusione delle spese di lite
La causa , istruita sulla documentazione versata in causa dalle parti , all'odierna udienza veniva discussa e decisa
Andrà preliminarmente dichiarata l'incompetenza territoriale del giudice adito a decidere la vertenza istaurata da per essere competente il giudice del lavoro di Monza Parte_5
e Brianza avanti alla quale la controversia dovrà essere riassunta nei termini di legge .
Deve inoltre essere dichiarato in via preliminare l'estinzione del giudizio in ordine alla posizione di che ha rinunciato agli atti del giudizio con accettazione della controparte. Parte_3
Le domande dei residui ricorrenti sono fondate come statuito , a quanto consta, dalla unanime giurisprudenza di merito con condivisibili argomentazioni che saranno qui richiamate ex art. 118
d.a. c.p.c.
Appare opportuno prendere le mosse dal quadro normativo di riferimento.
L'art. 35 della Costituzione prevede che “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro”, con ciò, quindi, attribuendo rilevanza costituzionale a ala formazione dei lavoratori.
Il C.C.N.L. Scuola, inoltre, attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato “Formazione in Servizio”, che “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane.
L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono
l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi
pag. 4 di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)”.
Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N .L ., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, prevede che “
1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
La clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla
Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, al punto 1 prevede: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; in particolare, al punto 4 della clausola si dispone che: “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
L'art. 1, comma 121 , della legge n. 107 del 13 .07.2015 di riforma della scuola (cd. “Buona
Scuola”) prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, Controparte_3
inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività
pag. 5 individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Nel dare attuazione alla previsione normativa si è previsto, all'art . 2 del D.P.C.M. n. 32313 del
23.09.2015, che i destinatari della carta docenti siano “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova” , con ciò, quindi, escludendo i docenti assunti con contratto a tempo determinato.
Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, appare evidente, già dalla lettura in sequenza delle disposizioni appena richiamate, che: a) la Carta Docenti costituisce uno strumento destinato a favorire la formazione dei docenti;
b) la formazione costituisce elemento essenziale nell'attività lavorativa dei docenti, senza che rilevi, in questa prospettiva, la distinzione tra docenti assunti a tempo indeterminato e determinato.
Nel dare attuazione al disposto della legge n. 107/2015, che ha introdotto la “Carta Docenti”, si è scelto di riconoscere tale strumento solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, dando luogo, in questo modo, a una evidente disparità di trattamento a danno dei docenti assunti a tempo determinato, senza che ciò trovi alcun tipo di giustificazione, considerata la omogeneità della prestazione lavorativa svolta – peraltro di rilevanza centrale e costituzionale in quanto tesa allo sviluppo della formazione e dell'istruzione del corpo docenti e, quindi, tramite esso, della popolazione – e l'identità della finalità di formazione del personale docente che, quindi, non può che essere comune a tutti i docenti, indipendentemente dalle relative modalità di assunzione.
Peraltro, la scelta effettuata appare ancora più irragionevole se si considera che sono stati inclusi nei destinatari della “Carta Docente” anche docenti assunti con contratto a tempo parziale – che, quindi, almeno astrattamente, potrebbero svolgere un numero di ore inferiore a quello di docenti assunti a tempo determinato ma con contratto a tempo pieno -, nonché docenti in periodo di prova e, quindi, come tali, non ancora inseriti a tutti gli effetti nell'organico ministeriale.
Ne consegue, quindi, l'illegittimità della determinazione assunta con il d.P.C.M. n. 32313/2015 nella parte in cui ha escluso dai destinatari dell'attribuzione della Carta Docenti i docenti assunti con contratto a tempo determinato.
Tale conclusione, come anticipato , ha trovato riscontro in rilevanti decisioni giurisprudenziali, emesse sia in ambito interno che comunitario.
E così con la sentenza n . 1842/2022 del 16.03.2022 , il Consiglio di Stato ha riformato la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, che con sentenza n. 7799/2016 del 7 luglio 2016 aveva respinto il ricorso proposto per l'annullamento della nota del pag. 6 n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui specificava che la “Carta del docente” e CP_4
i relativi € 500,00 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché dell'art. 2 del d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015.
Più specificamente, il Consiglio di Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con contratto CP_1
a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost, distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
Ancora più recentemente è stata investita delle questioni oggetto di causa la Corte di Giustizia
Europea che, con ordinanza del 18 maggio 2022 , chiamata a pronunciarsi della questione concernente la compatibilità con la normativa comunitaria della disposizione di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 107/2015 con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, ha affermato che la stessa deve essere interpretata nel senso che “(…) osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non anche al personale docente a Controparte_2 tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500 CP_1 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti” .
Vi è da aggiungere che in data 27.10.2023 la Corte di Cassazione ha deciso sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza 24 aprile 2023 ed ha confermato la bontà del percorso argomentativo sopra illustrato enunciando i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore pag. 7 corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della
Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Quanto al fatto che la Carta Docenti sia stata concepita come uno strumento vincolato, che consente l'acquisto di libri e altri strumenti per la formazione del docente, si osserva che le parti Cont ricorrenti hanno chiesto la condanna del all'attribuzione del beneficio economico di euro
500,00 annui tramite la “carta elettronica” e, pertanto, ogni disquisizione ed eccezione del CP_4
perde valore
L'eccezione di parziale prescrizione è infondata riguardo a tutti i ricorrenti in quanto essi hanno azionato pretese comprese nel quinquennio antecedente alla notifica dei rispettivi ricorsi ( 20 ottobre 2024 per i ricorrenti del procedimento RG 760/24 e 757/24 e 25 ottobre 2024 per i ricorrenti del procedimento n. RG 772/24 )
Per quanto riguarda i ricorrenti che hanno chiesto la carta docenti anche per l'anno 2019/2020 si osserva , infatti e in ogni caso, che il DPCM 28.11.2016 (disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubblicato su GU n.281 del 1-12-
2016) ha previsto (articolo 5, comma 2) “
1. I soggetti beneficiari provvedono a
pag. 8 registrarsi sull'applicazione web dedicata, usando le credenziali di cui all'articolo 3, comma
3. 2. Per l'anno scolastico 2016/2017, la registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 30 novembre 2016. 3. A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno” con la conseguenza che anche in ragione di detta normativa il diritto alla carta docenti per l'a.s. piu' risalente ( 2019/2020) non si è prescritta Cont posto che, come detto, tutti i ricorsi sono stati notificati al entro il 30.10.2024.
Alla luce di quanto sopra , quindi, considerato che è documentato e parimenti non contestato lo svolgimento da parte dei ricorrenti dell'attività di docente per i periodi prospettati nei rispettivi Cont atti introduttivi , considerato che il non ha neppure allegato che le parti ricorrenti diverse da
, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio Parte_3
di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, le domande svolte devono essere Cont accolte e il condannato a mettere a disposizione delle parti ricorrenti, tramite il sistema della Carta elettronica, le seguenti somme : euro 2000,00 a , euro Testimone_1
2000,00 a , 2.500,00 a , euro 2000,00 a Parte_1 Parte_2
, euro 500,00 a ed euro 2000,00 a Parte_4 Parte_6 Pt_7
[...]
Le spese di lite sostenute dai ricorrenti , liquidate così come in dispositivo tenuto conto della limitata attività processuale ( causa decisa senza necessita di attività istruttoria) e del fatto che trattasi di causa “seriale” , devono essere compensate per 2/6 in ragione dell'accoglimento delle eccezioni relative alle ricorrenti Pt_3 Pt_5
P.Q.M.
definitivamente pronunciando , ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede: dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Mantova in ordine alla posizione di essendo competente a decidere la vertenza - limitatamente alla suddetta Parte_5
ricorrente - il Tribunale di MONZA e della BRIANZA avanti al quale la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge;
dichiara estinto il processo limitatamente alla posizione di;
Parte_3
dichiara il diritto dei residui ricorrenti a usufruire del beneficio economico della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e condanna il convenuto a mettere a CP_1
disposizione dei ricorrenti , tramite il sistema della Carta elettronica, le seguenti somme: euro 2000,00 a , euro 2000,00 a , 2.500,00 Testimone_1 Parte_1
Par a , euro 2000,00 a , euro 500,00 a Parte_2 Parte_4
pag. 9 ed euro 2000,00 a oltre alla maggior somma tra gli Parte_6 Parte_7
interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione dichiara compensate per 2/6 le spese di lite sostenute dalle parti ricorrenti che liquida in complessivi euro 2.400,00 e pone i restanti 4/6 ( euro 1.600,00 oltre rimb. forf. , IVA e CPA di Cont legge ) a carico del con distrazione a favore del procuratore antistatario
Cosi' deciso in Mantova , il 27.3.2025
Il giudice
Dott. Simona Gerola
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