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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 07/02/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Imperia, dott. Fabio Favalli, ha pronunciato la seguente
Sentenza
Resa nel procedimento iscritto al n. r.g. 585/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi Lavoro e Previdenza del Tribunale di Imperia
TRA
, rapp.to e difesa dall'Avv. Luca Ritzu Parte_1
Ricorrente
Contro
, Sede Territoriale , in persona del Capo Controparte_1 CP_2
dell' pro tempore, rappresentato e difeso dai dott. Marcus Bulgarello Controparte_3
e Luciana Tarantino
Resistente
Motivi della Decisione
La presente causa ha ad oggetto l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione di pagamento, prot. n. 332/2021, emessa dal l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Imperia a seguito delle contestate violazioni degli artt. 39, c. 1, 2 e 7 D.L. n. 112/2008, art. 3 c. 3, D.L. n.
12/2002, art. 22 D.LGS 151/2001, art. 21 L. n. 264/1949, art. 5 c. 5 D.LGS n. 66/03.
Nello specifico il ricorrente, in qualità di titolare della ditta “Da OF di Avignone
Francesco”, avrebbe effettuato delle infedeli registrazioni sul libro unico del lavoro riguardo le lavoratrici e , non avrebbe corrisposto alla Persona_1 Controparte_4
prima l'indennità di maternità nei limiti temporali previsti ex lege e gli straordinari, oltre a non aver comunicato correttamente la data di cessazione del rapporto di lavoro della
. CP_4
Nel rilevarsi che nel ricorso sono state esposte circostanze quasi del tutto inconferenti, poiché relative a dinamiche interpersonali tra il figlio dell' e le 2 dipendenti in Pt_1
questione, atteso che in caso d'opposizione compete all'ente sanzionante fornire la prova della sussistenza dai fatti posti a fondamento dell'ordinanza s'è provveduto all'audizione dei testi indicati dalle parti.
L'esito è stato il seguente.
, figlio del ricorrente, nel premettere d'aver intrattenuto una relazione Parte_1
con e, dopo la rottura del legame, d'essere rimasta in pessimi rapporti Persona_1
con la donna, ha dichiarato: “La faceva la mattina, da mezzogiorno alle 14.30 – 15, la sera Per_1
non lavorava, veniva a mangiare, spesso. 6 giorni a settimana. Mai ha lavorato la sera… Io ho avuto una relazione con e abbiamo avuto una figlia. La nostra relazione è iniziata nel 2016 Persona_1
o forse nel 2015 ed è durata fino a poco dopo la nascita della bambina, nata a [...] 2017”.
ha affermato: “Mai ho lavorato per il ricorrente…. Frequentavo il ristorante Parte_2
come cliente, andavo ogni tanto la mattina a prendere il caffè e qualche volta sono andato a cena nei miei giorni di riposo. Conosco la , l'ho conosciuta lì, era fidanzata di Io alla sera la vedevo Per_1 Per_2
al ristorante ma non lavorare, stava seduta al tavolo, qualche volta abbiamo mangiato assieme la sera.
Qualche volta l'ho vista quando andavo a prendere il caffè. Non so se stesse lavorando. Qualche volta mi ha fatto il caffè. Io andavo intorno alle 10.30 – 11.00. qualche volta il caffè me l'ha fatto lei….Ho conosciuto la , era amica della , ha lavorato nel ristorante, non so dire quando né per quanto. CP_4 Per_1
L'ho vista al ristorante, non l'ho vista però lavorare”
Tali sono gli elementi più significativi riportati da , conoscente del Testimone_1
ricorrente: “ , è una mia amica tanto è vero che siamo venuti insieme qua. Anzi preciso Persona_1
che è la figlia della mia compagna. ha lavorato per padre, parliamo di 4-5 anni fa, Per_1 Pt_1
non ricordo bene il periodo. Faceva la cameriera ai tavoli. non viveva con me e con la mia Per_1 compagna. Io sapevo i suoi orari perché andavo a trovarla, lavorava pranzo e cena, più a pranzo. Il locale si chiamava Da OF”.
Il ha poi confermato le sit rilasciate all' al l'11/1/2019, Tes_1 Controparte_1
le quali risultano alquanto dettagliate (sub 6).
L'uomo, nel premettere d'essere stato un assiduo frequentatore del locale del ricorrente, ha raccontato che la : da ottobre a maggio lavorò soltanto nell'orario di pranzo per Per_1
circa 5 ore al giorno, mentre nel periodo giugno-settembre anche dalle h. 18 alle 22.30; non usufruiva di riposi settimanali;
pur essendo rimasta incinta nel febbraio del 2017, ella non smise di lavorare, se non sino alla fine dell'anno.
Il racconto di è il seguente: “Facevo la cameriera. Non c'era un orario fisso, Persona_1
lavoravo alcuni mesi (nel periodo estivo) pranzo e cena, sennò solo pranzo. Il turno in genere era 8.30 –
9 fino alle 15 .00 e la sera dalle 18.00 sino alla chiusura, che era variabile dalle 23 alle 24 oppure anche prima. Quando facevo solo un turno solo gli orari della mattina che ho detto prima. Il rapporto lavorativo
è finito non bene, sono stata licenziata…. io mi ero lasciata con il figlio del titolare, che è il papà della bambina…. Con il ricorrente non ho alcun rapporto. Così come con il figlio, padre della mia bambina…Ai tempi avevo richiesto il pagamento delle ore di straordinario. era mia Controparte_4
amica ed è stata chiamata da me per lavorare lì ed effettivamente ha lavorato due mesi”.
A fronte della rilettura delle dichiarazioni rese al resistente il 13/12/2018 (prod. 5), la teste ha replicato: “in ordine all'incongruenza circa gli orari, preciso che ricordavo meglio all'epoca. Per il resto confermo le dichiarazioni.”
All'epoca la dichiarò all'Ispettorato: d'aver lavorato per 5 ore e 6 giorni alla Per_1
settimana nel periodo ottobre/maggio, mentre tra i mesi di giugno e settembre 7 giorni su
7, dalle 10.30 alle 15.30 e dalle 18.30 alle 22.30; d'aver continuato a far ciò anche in stato di gravidanza sino al 30/9/2017; d'aver partorito l'8/10/2017; di non essere stata retribuita e, pertanto, di non aver ricevuto le buste paga da ottobre 2017 al gennaio 2018. ha riferito in particolare che: “ (la n.d.r.) lavorava nel ristorante. Controparte_4 Per_1 Per_1
Io ho lavorato al ristorante al massimo 20 giorni, non ricordo l'anno,… Io non ho lamentele nei confronti di Io lavoravo in nero ma sono stata pagata”, per poi confermare le sit rilasciate Pt_1
all' il 28/1/2021 (all. 7). CP_1
Nella circostanza la donna dichiarò agli ispettori: d'aver lavorato alle dipendenze dell' nel luglio e agosto 2017; d'aver servito ai tavoli dalle h. 18 sino alle 23,30/24 Pt_1
per 4/5 giorni alla settimana, d'aver visto la lavorare anche quando costei era in Per_1
stato di gravidanza, la quale osservava il proprio medesimo orario.
ha raccontato: “Io ho lavorato per Da OF da metà giugno a fine agosto, non ricordo Testimone_2
l'anno”… Mi ricordo che c'era una, , che era la compagna di e che dava una mano, ma Per_1 Pt_3
stava lì e non è che lavorasse. Ad esempio passava di lì e toglieva due bicchieri dai tavoli. Poi si sono lasciati e basta, non so i dettagli”, precisando dopo che gli sono state rilette le dichiarazioni rese agli ispettori il 3/2/2021 (all.8) di aver iniziato a prestare servizio non il 1° giugno, ma tra l'8 e il 12 e soggiungendo “Ribadisco di non ricordare che abbia lavorato in quel periodo la signora che è uscita dall'aula. Preciso quanto alla che dava una mano così, non è che lavorasse Per_1
come me Quanto alla ora non me lo ricordavo, ma quando sono stato sentito si… All'epoca CP_4
lavoravamo lì io, la ragazza che è uscita e che ogni toglieva qualche bicchiere. Quando Pt_3 Per_1
non c'era la ragazza ci arrangiavamo io e . Pt_3
Al riguardo non può non rilevarsi la stridente incompatibilità tra tale deposizione e le sit in atti. In queste, oggetto d'un atto pubblico fidefacente, risulta attestato che il Tes_2
affermò che la “lavorava con i miei stessi orari;
non la vedevo sempre, ma il venerdì e il sabato Per_1
sera di solito lavorava”. Gli orari nei quali l'informatore indicò d'aver lavorato erano h. 11-
14/14.30 e h. 20/22, per 6 giorni alla settimana.
Il , inoltre, diede atto d'aver conosciuto anche la , la quale serviva ai tavoli e Tes_2 CP_4
aveva lavorato secondo il proprio medesimo orario, ma non la sera. Ebbene, alla luce del quadro istruttorio così delineato devono senz'altro ritenersi provati gli illeciti descritti sub n 2 e 4 dell'ordinanza ingiunzione opposta e cioè la violazione da parte del ricorrente dell'art. 22, comma 1 D. Lgs. 151/2015, per aver egli assunto la , CP_4
omettendo di comunicare ciò alle autorità competenti nonché dell'art. 6, comma 3
D.L..12/2022, per aver egli omesso di segnalare al CPI la cessazione del rapporto di lavoro.
Invero, anche se si volesse tralasciare le deposizioni del per i motivi che si Tes_1
accinge ad illustrare, nonché della , in quanto amica dell'ex dipendente, militano in Per_1
tal senso le inequivoche testimonianze del e del (costui, dopo un momento Pt_2 Tes_2
d'iniziale incertezza, ha confermato la circostanza), i quali hanno dichiarato d'aver visto la prestare servizio ai tavoli presso il locale gestito dall' CP_4 Pt_1
Quanto agli illeciti rubricati sub n. 1 e 5 all'attore è stato contestato:
-d'aver falsamente attestato sul LUL che l'ex compagna del proprio figlio aveva presto la propria attività in regime di part-time per 12 ore settimanali a fronte di 30 ore effettivamente lavorate tra il 2/12/2016 e il 19/2/2017, nonché per 24 h. settimanali, a fronte di 30, nel periodo successivo (art. 39, commi 1, 2, 7, D.L. convertito e poi modificato dal D. Lgs. 151/2015);
-di non aver computato separatamente lo straordinario e averlo compensato con le maggiorazioni retributive previste dal CCNL (art. 5, comma 5, D. Lgs. 66/2003, modificato dal D. Lgs. 213/2004).
Su tali circostanze gli elementi di prova maggiormente significativi sono stati addotti dalla medesima, dalla e dal Per_1 CP_4 Tes_1
Non può ignorarsi che la prima è stata per così dire “teste” di sé stessa e che, come dichiarato da lei e dall'ex compagno, i loro rapporti sono inesistenti, se non pessimi, come asserito dall' Pt_1 In ragione di ciò non può escludersi che la teste abbia riportato una versione non completamente veritiera della vicenda, considerato che ella venne licenziata qualche mese dopo il parto, epoca in cui presumibilmente la relazione con l' s'interruppe. Pt_1
Simili rilievi valgono per la deposizione del essendo egli il compagno della Tes_1
madre della Pt_4
Costui ha, in buona sostanza, narrato che la era solita lavorare 35 ore a settimana, Per_1
senza godere di riposi, nella cd. bassa stagione nonché persino circa 9 ore e mezza al giorno nel periodo estivo, il che appare inverosimile, oltre a contrastare con tutte le dichiarazioni rese dalla donna nella richiesta d'intervento in atti (all. 4), nelle sit e innanzi al Giudice nonché con quanto addebitato dal resistente al datore di lavoro.
Più attendibili appaiono le dichiarazioni della , la quale, pur essendo (o stata tale) CP_4
amica della , ha affermato “non ho lamentele nei confronti di Io lavoravo in nero Per_1 Pt_1
ma sono stata pagata”
In effetti, non consta che la teste abbia chiesto l'intervento dell' né che ella CP_1
abbia instaurato contenziosi con l' Pt_1
Orbene, avendo ella dichiarato d'aver lavorato insieme alla , seppure per 20 giorni Per_1
e nel solo periodo serale/notturno, per 5 /6 ore e per 4/5 giorni alla settimana mezza, ossia al massimo per 25/30 ore, ciò costituisce un elemento che suffraga, almeno in parte,
l'assunto dell' secondo cui il ricorrente redasse dati non veritieri sul CP_1
relativamente all'orario reale prestato dalla e che, di conseguenza, non corrispose Per_1
all'ex dipendente quanto le competeva a titolo di straordinario.
La narrazione della , inoltre, ben può saldarsi con le sit rilasciate dal , il quale, CP_4 Tes_2
come sopra riportato, riferì che nel periodo estivo la lavorò per 6 giorni alla Per_1
settimana, osservando un orario di circa 30 ore, superiore, pertanto, a quello attestato dal ricorrente nel LUL. Ciò induce a ritenere che il bbia detto in gran parte il vero (oppure che i ricordi Tes_1
fossero per lo più corretti) circa l'orario di lavoro prestato dalla , salvo per così dire Per_1
“esagerare” o perché egli mal ricordava oppure per compiacenza.
Si ritiene, invece, quasi del tutto inattendibile la deposizione testimoniale del resa Tes_2
all'udienza del 27/6/2024, nella parte in cui egli ha dichiarato “Preciso quanto alla che Per_1
dava una mano così, non è che lavorasse come me, ma stava lì e non è che lavorasse. Ad esempio passava di lì e toglieva due bicchieri dai tavoli”.
Si tratta d'un revirement sconcertante rispetto alla versione piuttosto precisa resa alcuni anni prima all' , epoca in cui suoi i ricordi erano verosimilmente più nitidi CP_1
Inoltre, non è dato comprendere il motivo per cui all'epoca il avrebbe dovuto Tes_2
affermare il falso all' a detrimento del ricorrente. CP_1
Ben più verosimile ritenere che il teste abbia reso affermazioni non veritiere nel presente giudizio per ragioni che, almeno allo stato, non è dato conoscere.
Parimenti inattendibile è la testimonianza di , secondo cui la propria Parte_1
ex compagna avrebbe, in sintesi, lavorato per 3 ore mezza al giorno (dalle h. 12.00 alle
15.00) poiché smentita dalle dichiarazioni di tutti gli altri informatori/testi.
In atti è stata poi prodotta la busta paga dell'ottobre 2017 (all. 16 parte convenuta), dal che si desume che continuò a prestare servizio anche in tale mese, pur avendo appena Per_1
partorito.
Ebbene, se la osservò un orario superiore a quello indicato nel contratto di lavoro Per_1
persino dopo aver generato un figlio nonché poco prima di ciò, è del tutto ragionevole ritenere che, a maggior ragione, altrettanto avvenne nel periodo di bassa stagione, dovendosi, pertanto, ritenere attendibili sul punto le dichiarazioni del Tes_1
Quanto all'illecito rubricato sub n. 3, si rileva che l'opponente non ha fornito prova d'aver corrisposto alla l'indennità di cui all'art. 22 D. Lgs. 151/2011 nel periodo Per_1
d'astensione obbligatoria per il periodo ottobre 2017-gennaio 2018, nonostante che gli fosse stata ripetutamente richiesta la relativa documentazione, come attestato dai verbali interlocutori in atti (all. 10-14).
Essendo incontroverso che la donna fu licenziata l'11-1-2028, anche la commissione di tale illecito va ritenuta sussistente.
Dal rigetto integrale del ricorso discende la condanna di parte resistente alla rifusione delle spese di lite, le quali si quantificano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da così provvede: Parte_6
Rigetta il ricorso.
Condanna al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € Parte_6
1200,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 650,00 per la fase di trattazione e istruttoria, € 1000,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali, Iva e Cpa come da legge.
Imperia 7-2-2025
Il Giudice dott. Fabio Favalli