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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 07/11/2025, n. 1205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1205 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta
Dott.ssa Rosella Silvestri Presidente rel.
Dott. Enrica Drago Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere sulle conclusioni precisate ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al R.G. n. 1147/2024 promossa da: con l'avv.to BALDI MARINELLA, l'avv.to DORANDINI DENIS e l'avv.to Parte_1
DE EN PA
PARTE APPELLANTE contro con l'avv.to FIORUCCI PA CP_1
PARTE APPELLATA
*****
DISCUSSIONE ORALE IN DATA 15/10/2025
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 2789/2024, depositata il 30.10.2024, il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, si pronunciava nella causa promossa da al fine di ottenere la Parte_1 revoca del decreto ingiuntivo n. 2551/2021 emesso in favore della società per CP_1
l'importo di euro 136.135,10 oltre accessori, richiesto in pagamento di fatture relative a lavori di appalto.
L'opponente deduceva l'inadempimento dell'appaltatrice in relazione al contratto di appalto stipulato il 25.06.2015 per la demolizione e ricostruzione con ampliamento di edificio abitativo e realizzazione di locale agricolo interrato in Pieve Ligure.
1 Allegava che l'impresa, dopo aver eseguito parte significativa delle lavorazioni, aveva sospeso i lavori con conseguenti pregiudizi economici e patrimoniali, e che aveva intimato la risoluzione del contratto con comunicazione del 16.07.2019.
Formulava domanda riconvenzionale per accertare il diritto a trattenere direttamente l'importo di euro 64.800,00, o altra somma maggiore o minore come emersa in corso di causa, a titolo di penale da ritardo imputabile ad nonché di condanna del convenuto in opposizione al pagamento CP_1 della somma di € 100.906,42 oltre interessi a titolo di risarcimento del danno;
in via di subordine e previe le declaratorie del caso, chiedeva di dichiarare la parziale compensazione delle somme spettanti per i titoli di cui in narrativa con quelle che ancora da lui dovessero eventualmente risultare dovute in favore di in persona del legale rappresentante pro tempore” (cfr. CP_1 conclusioni precisate in data 18.06.2024).
Si costituiva che contestava integralmente le allegazioni avversarie, assumendo che i CP_1 ritardi fossero riconducibili alle varianti progettuali richieste dal committente ed alla presenza in cantiere di ulteriori ditte dallo stesso incaricate. Eccepiva, altresì, l'inefficacia della comunicazione di risoluzione, ritenuta equivalente a recesso ex art. 1671 c.c., e chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo. Parte opposta, quindi, chiedeva al Tribunale di Genova la conferma del decreto ingiuntivo e comunque il pagamento delle opere per una somma di € 136.135,10, oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto all'effettivo saldo.
Il Tribunale, concessa in corso di causa la provvisoria esecutorietà parziale del decreto per l'importo di euro 46.709,37 oltre IVA e interessi, all'esito dell'assunzione delle prove orali e dell'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, con la sentenza impugnata n. 2789/2024, così decideva: “1. In parziale accoglimento dell'opposizione svolta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 51/2021 emesso dal Tribunale di Genova il 9.09.2021, lo revoca;
2. In parziale accoglimento della domanda di condanna formulata da nei confronti di , CP_1 Parte_1 condanna quest'ultimo a corrispondere la somma di € 107.931,54 oltre IVA e interessi commerciali dalla richiesta al saldo;
3. Compensa tra le parti le spese di lite, anche della fase monitoria come già liquidate, nella misura di 1/5 e condanna a corrispondere i Parte_1 restanti 4/5, anche della fase monitoria, e della presente fase di opposizione che si liquidano nella relativa parte in € 11.282,4 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
4. Pone le spese di CTU come già liquidate, a carico di ciascuna parte, nella misura del 50% ciascuna”.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello deducendo l'erroneità del Parte_1 provvedimento nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto insussistente un inadempimento imputabile all'appaltatrice di gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto, nonché nella
2 parte in cui aveva rigettato le domande riconvenzionali relative alla penale per ritardo ed al risarcimento dei danni.
Si costituiva in appello , deducendo l'infondatezza dei motivi di gravame e chiedendo la CP_1 conferma della sentenza gravata.
Il Consigliere istruttore fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 18.06.2025. Con successiva ordinanza del 01.07.2025, fissava l'udienza del 15.10.2025 per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., assegnando i termini per il deposito delle note conclusionali. All'udienza fissata, terminata la discussione, il Collegio tratteneva la causa in decisione.
I. Sull'appello principale
1. Inadempimento dell'appaltatrice ; risoluzione del contratto e 2. sulla penale
Con il primo motivo l'appellante deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto insussistente un inadempimento imputabile all'appaltatrice idoneo a giustificare la risoluzione del contratto di appalto stipulato il 25.6.2015. in particolare, Parte_1 allega che i lavori si erano interrotti nell'ottobre 2017, allorquando l'opera risultava eseguita soltanto in misura pari all'86%, e che la sospensione si era protratta per l'intero anno successivo, nonostante i reiterati solleciti. Tale condotta avrebbe determinato infiltrazioni e danni all'immobile, oltre ad aggravio degli oneri finanziari per la perdita del periodo di preammortamento del mutuo e per la riduzione dell'importo mutuato dalla banca: tali circostanze Con costituivano grave inadempimento e pertanto il contratto doveva ritenersi risolto per colpa di .
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha riconosciuto l'applicabilità della penale contrattualmente prevista per il ritardo. In particolare, assume che il contratto contemplava espressamente una penale di euro 200,00 per ciascun giorno di ritardo nella consegna dei lavori, penale che doveva essere quantificata in euro 64.800,00, importo che l'opponente aveva legittimamente trattenuto a titolo di compensazione parziale. Il mancato riconoscimento di tale voce da parte del Tribunale si tradurrebbe, ad avviso dell'appellante, in una palese violazione delle pattuizioni negoziali.
I motivi sono trattati congiuntamente in considerazione dell'intima connessione che li unisce.
Occorre premettere che il Tribunale ha applicato la normativa generale dell'inadempimento, atteso che è pacifico che le opere non furono terminate, e sul punto non vi è impugnazione.
Pertanto devono essere applicati alla fattispecie i principi generali della risoluzione del contratto che prevede la comparazione tra le condotte dei contraenti e la valutazione dell'importanza dell'inadempimento stesso, ai sensi dell'art. 1455 c.c..
3 Secondo la prospettazione dell'appellante il contratto ( doc. sub. 3 primo grado) è stato stipulato in data 26.06.2015 con termine lavori al 30 novembre 2015 “ salve modifiche e/o integrazioni progettuali”. E' pacifico secondo le allegazioni della parte attrice in opposizione che una prima variante fu approvata in data 14.3.2016 ( doc. nr. 6) e che solo in data 04 agosto 2016 poterono iniziare le lavorazioni ( atto di citazione in opposizione pag. 4, numerazione adde della Corte).
E' principio consolidato in giurisprudenza secondo cui “In tema di appalto, la richiesta di notevoli e importanti variazioni delle opere, avanzata in corso di esecuzione dei lavori dal committente, comporta la sostituzione consensuale del regolamento contrattuale e il venir meno del termine di consegna e della penale per il ritardo originariamente pattuiti;
l'efficacia della penale è tuttavia conservata se le parti fissano di comune accordo un nuovo termine mentre, in mancanza, grava sul committente, che intenda conseguire il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera,
l'onere di fornire la prova della colpa dell'appaltatore. (Cass. Sez. 2, 07/05/2024, n. 12396).
Tale prova non è stata fornita, essendo peraltro pacifico l'intervento di una altra successiva variante che ha a sua volta determinato il differimento della consegna delle opere.
Pertanto non risulta provato l'inadempimento dedotto con conferma della sentenza sul punto.
3. Domanda risarcitoria e 4. Valutazione delle prove e della CTU
Con il terzo motivo l'appellante lamenta il rigetto della domanda risarcitoria, formulata in via riconvenzionale per l'importo di euro 100.906,42 oltre interessi. RICCI deduce l'esecuzione non a regola d'arte di varie lavorazioni, con conseguenti infiltrazioni, difetti impiantistici e necessità di affidare a terzi la loro sistemazione;
e il sostenimento di maggiori spese e oneri finanziari connessi alla riduzione del mutuo e alla necessità di ricorrere a ulteriori ditte. Il Tribunale, nel rigettare la pretesa, avrebbe omesso di valorizzare elementi documentali e probatori significativi.
Con il quarto motivo l'appellante censura l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie e della consulenza tecnica d'ufficio allegando che il giudice di primo grado avrebbe trascurato le deposizioni testimoniali che avevano confermato l'abbandono del cantiere e la difettosa esecuzione di numerose opere, nonché le stesse conclusioni del CTU, da cui sarebbe emersa la presenza di vizi e difformità rilevanti. L'appellante sostiene che la corretta valutazione delle prove Con avrebbe imposto di riconoscere la sussistenza di un grave inadempimento di e, conseguentemente, di accogliere le domande riconvenzionali spiegate in primo grado.
I motivi valutabili congiuntamente siccome tra loro connessi sono infondati e devono essere respinti.
Si richiama quanto sopra esposto circa la mancata prova di una nuova pattuizione del termine per la consegna dei lavori con esclusione della “colpa” nel ritardo da parte dell'appaltatore, non avendo la parte attrice allegato idonea prova, confermandosi quanto già valutato dal Tribunale.
4 La parte committente non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente sulla sussistenza di vizi. Il CTU ha preso atto della modifica dei luoghi a cura dello stesso committente e ha dichiarato di non potere provvedere ad alcun accertamento.
L'appellante lamenta la mancata valutazione da parte del Tribunale delle testimonianze rese da
, e Tes_1 CP_2 Tes_2
Tuttavia dalla lettura delle stesse si rileva solo che alcune opere erano da ultimare o “ di difficile utilizzo” ( Bevasterello); si tratta di considerazioni valutative dei testi ovvero di pareri espressi da alcune maestranze nei confronti delle altre, senza alcuna rilevanza quanto alla deduzione di fatti oggettivi rilevanti ai fini di causa. Parimenti la documentazione allegata proviene dalla medesima parte attrice : essa non può assurgere a prova di fatti alla stessa favorevoli rilevandosi che i doc. nr. 16 e 17 attengono a meri sopralluoghi in cantiere privi di fissazione di alcun termine essenziale per il completamento dei lavori.
L'appellante lamenta l'apprezzamento del materiale probatorio e sollecita una revisione delle valutazioni e del convincimento del Tribunale, che invece deve essere confermato attesa la corretta valutazione degli elementi di prova sottoposti al vaglio del medesimo, che ha tenuto conto della modifica dello stato dei luoghi a cura della parte appellante, e che ha in concreto impedito l'effettuazione di accertamenti oggettivi della causa degli asseriti danni, in assenza di alcun oggettivo elemento di prova.
5. sul quantum
3 non furono concordate Parte_2 con il committente e che il Tribunale aveva errato ritenendo che la sottoscrizione da parte del direttore dei lavori equivalesse all'accordo.
Il motivo è infondato e deve essere accolto.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte “In tema di appalto, laddove l'incarico concerna la direzione di lavori, il professionista, come ausiliare del committente, ne assume la rappresentanza limitatamente alla materia strettamente tecnica e pertanto le sue dichiarazioni sono vincolanti per il committente soltanto se contenute in ambito tecnico, mentre sono prive di tale valore quando invadono altri campi, come quello concernente l'accettazione del prezzo finale dell'opera. (Cass.
Sez. 2, 16/03/2023, n. 7593) .
Tale principio è applicabile alla fattispecie in esame in cui il d.l. non poteva sostituirsi al committente per la pattuizione, necessaria per contratto, relativa alle opere extra contratto.
Peraltro il Tribunale ha valutato le risultanze della CTU( pag. 39) ove nei dati indicati nel terzo
SAL, non accettato dal committente, sono stati estrapolati quelli relativi alle opere concordate ( varianti, come ammesso dalla stessa parte attrice in opposizione alla pag. 11 dell'atto di citazione
5 in primo grado -numerazione della Corte - ove si legge “invariato l'importo delle opere strutturali e opere rese necessaria dalla variante richiesta dalla sopraintendenza”) e quelle non concordate ed
è stato quantificato in € 381.113,36 il valore delle opere contrattualmente pattuite.
Il Tribunale ha correttamente quantificato il residuo pagamento dovuto ( a fronte di acconti per €
273.181,82) in € 107.931,54, oltre iva.
Pertanto la sentenza deve essere confermata.
II. sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza. Esse sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014,
e successive modifiche, secondo il valore della causa ( inf. 260,000) nei valori medi.
Studio controversia: € 2.977,00=
Fase introduttiva: € 1.911,00=
Fase istruttoria: € 4.326,00=
Fase decisionale: € 5.103,00=
totale: € 14.317,00= per compensi avvocato
Ai fini di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 si dà atto che l'appello è respinto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1) Respinge l'appello;
2) Dichiara tenuta e condanna la parte appellante a rifondere le spese del presente grado di giudizio sostenute dalla parte appellata liquidate in € 14.317,00= per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario iva e cpa come per legge.
3) Si dà atto ai fini di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che l'appello è respinto;
Così deciso addì 15.10.2025
Il Presidente est.
Dott.sa Rosella Silvestri
6
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta
Dott.ssa Rosella Silvestri Presidente rel.
Dott. Enrica Drago Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere sulle conclusioni precisate ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al R.G. n. 1147/2024 promossa da: con l'avv.to BALDI MARINELLA, l'avv.to DORANDINI DENIS e l'avv.to Parte_1
DE EN PA
PARTE APPELLANTE contro con l'avv.to FIORUCCI PA CP_1
PARTE APPELLATA
*****
DISCUSSIONE ORALE IN DATA 15/10/2025
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 2789/2024, depositata il 30.10.2024, il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, si pronunciava nella causa promossa da al fine di ottenere la Parte_1 revoca del decreto ingiuntivo n. 2551/2021 emesso in favore della società per CP_1
l'importo di euro 136.135,10 oltre accessori, richiesto in pagamento di fatture relative a lavori di appalto.
L'opponente deduceva l'inadempimento dell'appaltatrice in relazione al contratto di appalto stipulato il 25.06.2015 per la demolizione e ricostruzione con ampliamento di edificio abitativo e realizzazione di locale agricolo interrato in Pieve Ligure.
1 Allegava che l'impresa, dopo aver eseguito parte significativa delle lavorazioni, aveva sospeso i lavori con conseguenti pregiudizi economici e patrimoniali, e che aveva intimato la risoluzione del contratto con comunicazione del 16.07.2019.
Formulava domanda riconvenzionale per accertare il diritto a trattenere direttamente l'importo di euro 64.800,00, o altra somma maggiore o minore come emersa in corso di causa, a titolo di penale da ritardo imputabile ad nonché di condanna del convenuto in opposizione al pagamento CP_1 della somma di € 100.906,42 oltre interessi a titolo di risarcimento del danno;
in via di subordine e previe le declaratorie del caso, chiedeva di dichiarare la parziale compensazione delle somme spettanti per i titoli di cui in narrativa con quelle che ancora da lui dovessero eventualmente risultare dovute in favore di in persona del legale rappresentante pro tempore” (cfr. CP_1 conclusioni precisate in data 18.06.2024).
Si costituiva che contestava integralmente le allegazioni avversarie, assumendo che i CP_1 ritardi fossero riconducibili alle varianti progettuali richieste dal committente ed alla presenza in cantiere di ulteriori ditte dallo stesso incaricate. Eccepiva, altresì, l'inefficacia della comunicazione di risoluzione, ritenuta equivalente a recesso ex art. 1671 c.c., e chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo. Parte opposta, quindi, chiedeva al Tribunale di Genova la conferma del decreto ingiuntivo e comunque il pagamento delle opere per una somma di € 136.135,10, oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto all'effettivo saldo.
Il Tribunale, concessa in corso di causa la provvisoria esecutorietà parziale del decreto per l'importo di euro 46.709,37 oltre IVA e interessi, all'esito dell'assunzione delle prove orali e dell'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, con la sentenza impugnata n. 2789/2024, così decideva: “1. In parziale accoglimento dell'opposizione svolta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 51/2021 emesso dal Tribunale di Genova il 9.09.2021, lo revoca;
2. In parziale accoglimento della domanda di condanna formulata da nei confronti di , CP_1 Parte_1 condanna quest'ultimo a corrispondere la somma di € 107.931,54 oltre IVA e interessi commerciali dalla richiesta al saldo;
3. Compensa tra le parti le spese di lite, anche della fase monitoria come già liquidate, nella misura di 1/5 e condanna a corrispondere i Parte_1 restanti 4/5, anche della fase monitoria, e della presente fase di opposizione che si liquidano nella relativa parte in € 11.282,4 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
4. Pone le spese di CTU come già liquidate, a carico di ciascuna parte, nella misura del 50% ciascuna”.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello deducendo l'erroneità del Parte_1 provvedimento nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto insussistente un inadempimento imputabile all'appaltatrice di gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto, nonché nella
2 parte in cui aveva rigettato le domande riconvenzionali relative alla penale per ritardo ed al risarcimento dei danni.
Si costituiva in appello , deducendo l'infondatezza dei motivi di gravame e chiedendo la CP_1 conferma della sentenza gravata.
Il Consigliere istruttore fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 18.06.2025. Con successiva ordinanza del 01.07.2025, fissava l'udienza del 15.10.2025 per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., assegnando i termini per il deposito delle note conclusionali. All'udienza fissata, terminata la discussione, il Collegio tratteneva la causa in decisione.
I. Sull'appello principale
1. Inadempimento dell'appaltatrice ; risoluzione del contratto e 2. sulla penale
Con il primo motivo l'appellante deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto insussistente un inadempimento imputabile all'appaltatrice idoneo a giustificare la risoluzione del contratto di appalto stipulato il 25.6.2015. in particolare, Parte_1 allega che i lavori si erano interrotti nell'ottobre 2017, allorquando l'opera risultava eseguita soltanto in misura pari all'86%, e che la sospensione si era protratta per l'intero anno successivo, nonostante i reiterati solleciti. Tale condotta avrebbe determinato infiltrazioni e danni all'immobile, oltre ad aggravio degli oneri finanziari per la perdita del periodo di preammortamento del mutuo e per la riduzione dell'importo mutuato dalla banca: tali circostanze Con costituivano grave inadempimento e pertanto il contratto doveva ritenersi risolto per colpa di .
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha riconosciuto l'applicabilità della penale contrattualmente prevista per il ritardo. In particolare, assume che il contratto contemplava espressamente una penale di euro 200,00 per ciascun giorno di ritardo nella consegna dei lavori, penale che doveva essere quantificata in euro 64.800,00, importo che l'opponente aveva legittimamente trattenuto a titolo di compensazione parziale. Il mancato riconoscimento di tale voce da parte del Tribunale si tradurrebbe, ad avviso dell'appellante, in una palese violazione delle pattuizioni negoziali.
I motivi sono trattati congiuntamente in considerazione dell'intima connessione che li unisce.
Occorre premettere che il Tribunale ha applicato la normativa generale dell'inadempimento, atteso che è pacifico che le opere non furono terminate, e sul punto non vi è impugnazione.
Pertanto devono essere applicati alla fattispecie i principi generali della risoluzione del contratto che prevede la comparazione tra le condotte dei contraenti e la valutazione dell'importanza dell'inadempimento stesso, ai sensi dell'art. 1455 c.c..
3 Secondo la prospettazione dell'appellante il contratto ( doc. sub. 3 primo grado) è stato stipulato in data 26.06.2015 con termine lavori al 30 novembre 2015 “ salve modifiche e/o integrazioni progettuali”. E' pacifico secondo le allegazioni della parte attrice in opposizione che una prima variante fu approvata in data 14.3.2016 ( doc. nr. 6) e che solo in data 04 agosto 2016 poterono iniziare le lavorazioni ( atto di citazione in opposizione pag. 4, numerazione adde della Corte).
E' principio consolidato in giurisprudenza secondo cui “In tema di appalto, la richiesta di notevoli e importanti variazioni delle opere, avanzata in corso di esecuzione dei lavori dal committente, comporta la sostituzione consensuale del regolamento contrattuale e il venir meno del termine di consegna e della penale per il ritardo originariamente pattuiti;
l'efficacia della penale è tuttavia conservata se le parti fissano di comune accordo un nuovo termine mentre, in mancanza, grava sul committente, che intenda conseguire il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera,
l'onere di fornire la prova della colpa dell'appaltatore. (Cass. Sez. 2, 07/05/2024, n. 12396).
Tale prova non è stata fornita, essendo peraltro pacifico l'intervento di una altra successiva variante che ha a sua volta determinato il differimento della consegna delle opere.
Pertanto non risulta provato l'inadempimento dedotto con conferma della sentenza sul punto.
3. Domanda risarcitoria e 4. Valutazione delle prove e della CTU
Con il terzo motivo l'appellante lamenta il rigetto della domanda risarcitoria, formulata in via riconvenzionale per l'importo di euro 100.906,42 oltre interessi. RICCI deduce l'esecuzione non a regola d'arte di varie lavorazioni, con conseguenti infiltrazioni, difetti impiantistici e necessità di affidare a terzi la loro sistemazione;
e il sostenimento di maggiori spese e oneri finanziari connessi alla riduzione del mutuo e alla necessità di ricorrere a ulteriori ditte. Il Tribunale, nel rigettare la pretesa, avrebbe omesso di valorizzare elementi documentali e probatori significativi.
Con il quarto motivo l'appellante censura l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie e della consulenza tecnica d'ufficio allegando che il giudice di primo grado avrebbe trascurato le deposizioni testimoniali che avevano confermato l'abbandono del cantiere e la difettosa esecuzione di numerose opere, nonché le stesse conclusioni del CTU, da cui sarebbe emersa la presenza di vizi e difformità rilevanti. L'appellante sostiene che la corretta valutazione delle prove Con avrebbe imposto di riconoscere la sussistenza di un grave inadempimento di e, conseguentemente, di accogliere le domande riconvenzionali spiegate in primo grado.
I motivi valutabili congiuntamente siccome tra loro connessi sono infondati e devono essere respinti.
Si richiama quanto sopra esposto circa la mancata prova di una nuova pattuizione del termine per la consegna dei lavori con esclusione della “colpa” nel ritardo da parte dell'appaltatore, non avendo la parte attrice allegato idonea prova, confermandosi quanto già valutato dal Tribunale.
4 La parte committente non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente sulla sussistenza di vizi. Il CTU ha preso atto della modifica dei luoghi a cura dello stesso committente e ha dichiarato di non potere provvedere ad alcun accertamento.
L'appellante lamenta la mancata valutazione da parte del Tribunale delle testimonianze rese da
, e Tes_1 CP_2 Tes_2
Tuttavia dalla lettura delle stesse si rileva solo che alcune opere erano da ultimare o “ di difficile utilizzo” ( Bevasterello); si tratta di considerazioni valutative dei testi ovvero di pareri espressi da alcune maestranze nei confronti delle altre, senza alcuna rilevanza quanto alla deduzione di fatti oggettivi rilevanti ai fini di causa. Parimenti la documentazione allegata proviene dalla medesima parte attrice : essa non può assurgere a prova di fatti alla stessa favorevoli rilevandosi che i doc. nr. 16 e 17 attengono a meri sopralluoghi in cantiere privi di fissazione di alcun termine essenziale per il completamento dei lavori.
L'appellante lamenta l'apprezzamento del materiale probatorio e sollecita una revisione delle valutazioni e del convincimento del Tribunale, che invece deve essere confermato attesa la corretta valutazione degli elementi di prova sottoposti al vaglio del medesimo, che ha tenuto conto della modifica dello stato dei luoghi a cura della parte appellante, e che ha in concreto impedito l'effettuazione di accertamenti oggettivi della causa degli asseriti danni, in assenza di alcun oggettivo elemento di prova.
5. sul quantum
3 non furono concordate Parte_2 con il committente e che il Tribunale aveva errato ritenendo che la sottoscrizione da parte del direttore dei lavori equivalesse all'accordo.
Il motivo è infondato e deve essere accolto.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte “In tema di appalto, laddove l'incarico concerna la direzione di lavori, il professionista, come ausiliare del committente, ne assume la rappresentanza limitatamente alla materia strettamente tecnica e pertanto le sue dichiarazioni sono vincolanti per il committente soltanto se contenute in ambito tecnico, mentre sono prive di tale valore quando invadono altri campi, come quello concernente l'accettazione del prezzo finale dell'opera. (Cass.
Sez. 2, 16/03/2023, n. 7593) .
Tale principio è applicabile alla fattispecie in esame in cui il d.l. non poteva sostituirsi al committente per la pattuizione, necessaria per contratto, relativa alle opere extra contratto.
Peraltro il Tribunale ha valutato le risultanze della CTU( pag. 39) ove nei dati indicati nel terzo
SAL, non accettato dal committente, sono stati estrapolati quelli relativi alle opere concordate ( varianti, come ammesso dalla stessa parte attrice in opposizione alla pag. 11 dell'atto di citazione
5 in primo grado -numerazione della Corte - ove si legge “invariato l'importo delle opere strutturali e opere rese necessaria dalla variante richiesta dalla sopraintendenza”) e quelle non concordate ed
è stato quantificato in € 381.113,36 il valore delle opere contrattualmente pattuite.
Il Tribunale ha correttamente quantificato il residuo pagamento dovuto ( a fronte di acconti per €
273.181,82) in € 107.931,54, oltre iva.
Pertanto la sentenza deve essere confermata.
II. sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza. Esse sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014,
e successive modifiche, secondo il valore della causa ( inf. 260,000) nei valori medi.
Studio controversia: € 2.977,00=
Fase introduttiva: € 1.911,00=
Fase istruttoria: € 4.326,00=
Fase decisionale: € 5.103,00=
totale: € 14.317,00= per compensi avvocato
Ai fini di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 si dà atto che l'appello è respinto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1) Respinge l'appello;
2) Dichiara tenuta e condanna la parte appellante a rifondere le spese del presente grado di giudizio sostenute dalla parte appellata liquidate in € 14.317,00= per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario iva e cpa come per legge.
3) Si dà atto ai fini di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che l'appello è respinto;
Così deciso addì 15.10.2025
Il Presidente est.
Dott.sa Rosella Silvestri
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